Da: servizio immigrati [mailto:immigrbz@katamail.com]
cara
Silvia,
ti
chiedo di voler girare agli amici della mailing list la nostra richiesta di
pareri e/o suggerimenti riguardo il caso in oggetto:
si
tratta di un cittadino polacco che viene in alto adige ormai da 13 anni per
lavoro stagionale sempre presso lo stesso datore di lavoro. Nel novembre del
2003 eĠarrivato con una autorizzazione al lavoro come stagionale ed
ha ottenuto il permesso di soggiorno valido fino al 31.03.2004 (in realtaĠl solo
cedolino con la foto visto che la questura locale i pds stagionali non li
stampa). Non appena arrivato, prima di iniziare il rapporto di lavoro, si eĠ sentito
male e si eĠrivolto al pronto soccorso, purtroppo gli eĠstata
diagnosticata una leucemia acuta che ha dato luogo ad un ricovero per circa un
mese e la successiva indicazione di trattenersi in day hospital per le cure
chemioterapiche fino al giugno 2004. Il 2 dicembre eĠ stata
rilasciata al paziente la tessera sanitaria con validitaĠl 31.03.2004. Ad
inizio marzo il servizio sociale dell'ospedale si eĠrivolto al
nostro Servizio per informazione relative alle modalitaĠi rinnovo del pds
per motivi di salute, cosa che poi eĠ stata fatta dalla questura. L'azienda sanitaria
nel frattempo, in data 06.03.2004, senza alcun preavviso e/o comunicazione
scritta ha ritirato la tessera sanitaria del paziente quando questi si presentato
per ottenere informazioni sul suo rinnovo, dicendogli che in realtaĠ lui non eĠmai
stato iscritto (da quanto riferitomi sulla base dell'art. 42 comma 3 DPR
394/99) legando la concessione dell'assistenza all'effettivitaĠ del
lavoro. In data 25.03.2004 l'azienda sanitaria ha emesso una fattura a nome del
paziente per un importo di Û 20.730,47.
Com'eĠpossibile
contestare, se non nel merito, almeno le modalitaĠ operative della
ASL, visto che non ha dato possibilitaĠ
di ricorso?
A
vostro parere corretta l'interpretazione che l'ASL del comma 3 dell'
art. 42 (io das profano la vedevo pi come un'indicazione sul luogo di
competenza per l'iscrizione)?
Mi
scuso per la lunghezza della mail, ma ho cercato di dare pi elementi possibili;
resto comunque a disposizione per eventuali chiarimenti e ringrazio tutti per i
suggerimenti
cordiali
saluti
Guglielmo
Truzzi
Servizio
prima accoglienza e consulenza immigrati - Bolzano
Cara Silvia,
provo a rispondere al quesito posto da Guglielmo Truzzi.
Il provvedimento della ASL e' contestabile nel merito sulla base di due
argomenti, che qui riporto (il secondo e' piu' semplice e piu' rilevante del
primo).
1) Il soggiorno per motivi di lavoro stagionale e' solo un caso particolare
di soggiorno per motivi di lavoro subordinato. Questo e' confermato
soprattutto dalla formulazione dell'art. 5, co. 3-bis, D. Lgs. 286/98 e
dell'art. 14, co. 1 lettera a), DPR 394/99. Il permesso di soggiorno e'
quindi un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato a
carattere stagionale, distinto da quelli per motivi di lavoro subordinato a
tempo indeterminato o determinato sotto certi aspetti (ad esempio, la
possibilita' di procedere al ricongiungimento familiare o di svolgere
anche attivita' di lavoro autonomo), indistinto sotto certi altri. Tra questi
ultimi va annoverato - a mio parere - l'obbligo di iscrizione al Servizio
sanitario nazionale, che discende dall'art. 34 co. 1 lettera b), D. Lgs.
286/98, piuttosto che dalla lettera a) dello stesso comma. E' legato cioe'
alla titolarita' di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato (a
carattere stagionale), non all'avere in corso regolare attivita' lavorativa ne'
all'essere iscritti nelle liste di collocamento.
La disposizione di cui all'art. 42, co. 3, DPR 394/99 non travolge questa
interpretazione. La lettura piana di questa disposizione e' infatti quella che
la contrappone al comma immediatamente precedente: a differenza degli
altri stranieri iscritti al SSN, per i quali la ASL di riferimento e' quella
relativa al comune di iscrizione anagrafica o, in mancanza, di domicilio
(secondo quanto indicato nel permesso di soggiorno), per il lavoratore
stagionale la ASL resta quella relativa al comune indicato ai fini del
rilascio del permesso. In caso di variazione del domicilio (che puo'
benissimo verificarsi in presenza di una successione di piu' rapporti di
lavoro nell'ambito della stessa stagione lavorativa; vedi art. 38, co. 4, DPR
394/99), il lavoratore stagionale e' ancora tenuto a comunicarla alla
questura (art. 6, co. 8, D. Lgs. 286/98); non ne consegue pero' il
trasferimento a nuova ASL.
Questa lettura mi sembra condivisa dal Ministero della Sanita', che nella
circolare n. 5/2000 inserisce un unico riferimento ai lavoratori stagionali,
nel paragrafo che riporto integralmente qui sotto:
"3) la parita', per quanto riguarda la validita' temporale, comporta che non
si debba pi procedere al rinnovo annuale dell'iscrizione al S.S.N.,
dovendosi procedere alla cancellazione contestualmente alla scadenza o
alla revoca del permesso di soggiorno o in caso di modifica del motivo
del permesso di soggiorno da cui consegua il venire meno dell'obbligo
dell'iscrizione al S.S.N., come previsto dall' art. 42 comma 4 - del
Regolamento di attuazione.
In ordine all'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale il suddetto art. 42 del
Regolamento di attuazione prevede che lo straniero, in relazione alle
norme sulle iscrizioni anagrafiche di cui all'art. 15 del Regolamento di
attuazione, e' iscritto, unitamente ai familiari a carico, negli elenchi degli
assistibili dell'Unita' Sanitaria Locale nel cui territorio ha la residenza
anagrafica ovvero, in mancanza di essa, l'effettiva dimora. Per luogo di
effettiva dimora si intende il domicilio indicato nel permesso di soggiorno,
fermo restando quanto disposto dell'art. 6 - commi 7 e 8 - del T.U. .
Si ricorda, in conformit alle disposizioni gi emanate da questo
Ministero con circolare 11 maggio 1984 n. 1000.116 (in G.U. 30 aprile
1984 n. 118), che l'indicazione del semplice domicilio era e rimane valida,
ai fini dell'iscrizione alla U.S.L. territorialmente competente per tutta la
durata dell'attivita' lavorativa, nei confronti dei lavoratori stagionali e
frontalieri e per i lavoratori che entrano in Italia con un contratto a tempo
determinato, di durata inferiore all'anno; per gli stessi lavoratori non e',
infatti, necessaria l'acquisizione della residenza, trattandosi di una
permanenza temporanea sul territorio nazionale.
L'iscrizione cessa, come sopra detto, alla data di scadenza del permesso
di soggiorno, salvo il caso che l'interessato esibisca la documentazione
comprovante la richiesta del rinnovo del permesso di soggiorno o il
permesso di soggiorno rinnovato. L'iscrizione cessa, altres, per mancato
rinnovo, revoca o annullamento del permesso di soggiorno ovvero per
espulsione, comunicati ai sensi del comma 4 dellâart. 42 del
Regolamento di attuazione, alla U.S.L. a cura della Questura, salvo che
l'interessato esibisca la documentazione comprovante la pendenza del
ricorso contro i suddetti provvedimenti."
Si vede che non vi e' traccia di una limitazione dell'iscrizione al solo
periodo caratterizzato da attivita' lavorativa in corso: l'iscrizione cessa non
prima della data di scadenza del permesso di soggiorno. E' piuttosto la
competenza di una determinata ASL ad estendersi per tutta la durata
dell'attivita' (a prescindere, cioe', dal fatto che tale attivita' continui ad aver
sede nel territorio di competenza di quella ASL).
2) Se anche la mia interpretazione non fosse giusta - se, cioe',
l'obbligatorieta' dell'iscrizione al SSN fosse legata, per lo stagionale,
all'effettivo svolgimento dell'attivita' lavorativa -, la legittimita' dell'iscrizione
(volontaria) troverebbe fondamento nell'art. 34, co. 3, D. Lgs 286/98: lo
straniero regolarmente soggiornante che abbia richiesto un permesso di
soggiorno di durata superiore a tre mesi (art. 42, co. 6, DPR 394/99) puo'
ottemperare all'obbligo di assicurazione contro il rischio di malattie
mediante iscrizione al SSN. A questo fine e' tenuto a versare "un
contributo annuale, di importo percentuale pari a quello previsto per i
cittadini italiani, sul reddito complessivo conseguito nellâanno precedente
in Italia e allâestero. L'ammontare del contributo determinato con
decreto del Ministro della sanit di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e non pu essere inferiore
al contributo minimo previsto dalle norme vigenti." Tutto quello che la ASL
puo' contestare al lavoratore stagionale e' il mancato versamento del
contributo. Il lavoratore potra' pero' replicare che spettava alla ASL dargli
le indicazioni corrette, e che per parte sua, avendo ottenuto nel dicembre
scorso la tessera sanitaria, ha ritenuto di aver assolto a tutti gli obblighi; a
fronte della contestazione provvedera' ovviamente, se la ritiene legittima, a
versare il contributo.
Cordiali saluti
sergio briguglio