Da: servizio immigrati [mailto:immigrbz@katamail.com]

 

 

 

cara Silvia,

 

ti chiedo di voler girare agli amici della mailing list la nostra richiesta di pareri e/o suggerimenti riguardo il caso in oggetto:

 

 

 

si tratta di un cittadino polacco che viene in alto adige ormai da 13 anni per lavoro stagionale sempre presso lo stesso datore di lavoro. Nel novembre del 2003 eĠarrivato con una autorizzazione al lavoro come stagionale ed ha ottenuto il permesso di soggiorno valido fino al 31.03.2004 (in realtl solo cedolino con la foto visto che la questura locale i pds stagionali non li stampa). Non appena arrivato, prima di iniziare il rapporto di lavoro, si eĠ sentito male e si eĠrivolto al pronto soccorso, purtroppo gli eĠstata diagnosticata una leucemia acuta che ha dato luogo ad un ricovero per circa un mese e la successiva indicazione di trattenersi in day hospital per le cure chemioterapiche fino al giugno 2004. Il 2 dicembre eĠ stata rilasciata al paziente la tessera sanitaria con validitl 31.03.2004. Ad inizio marzo il servizio sociale dell'ospedale si eĠrivolto al nostro Servizio per informazione relative alle modaliti rinnovo del pds per motivi di salute, cosa che poi stata fatta dalla questura. L'azienda sanitaria nel frattempo, in data 06.03.2004, senza alcun preavviso e/o comunicazione scritta ha ritirato la tessera sanitaria del paziente quando questi si presentato per ottenere informazioni sul suo rinnovo, dicendogli che in realtaĠ lui non eĠmai stato iscritto (da quanto riferitomi sulla base dell'art. 42 comma 3 DPR 394/99) legando la concessione dell'assistenza all'effettivitaĠ del lavoro. In data 25.03.2004 l'azienda sanitaria ha emesso una fattura a nome del paziente per un importo di Û 20.730,47.

 

Com'eĠpossibile contestare, se non nel merito, almeno le modalitaĠ operative della ASL, visto che non ha dato possibilitaĠ di ricorso?

 

A vostro parere corretta l'interpretazione che l'ASL del comma 3 dell' art. 42 (io das profano la vedevo pi come un'indicazione sul luogo di competenza per l'iscrizione)?

 

Mi scuso per la lunghezza della mail, ma ho cercato di dare pi elementi possibili; resto comunque a disposizione per eventuali chiarimenti e ringrazio tutti per i suggerimenti

 

cordiali saluti

 

Guglielmo Truzzi

 

Servizio prima accoglienza e consulenza immigrati - Bolzano

 

 

 

 

Cara Silvia,

provo a rispondere al quesito posto da Guglielmo Truzzi.

 

Il provvedimento della ASL e' contestabile nel merito sulla base di due

argomenti, che qui riporto (il secondo e' piu' semplice e piu' rilevante del

primo).

 

1) Il soggiorno per motivi di lavoro stagionale e' solo un caso particolare

di soggiorno per motivi di lavoro subordinato. Questo e' confermato

soprattutto dalla formulazione dell'art. 5, co. 3-bis, D. Lgs. 286/98 e

dell'art. 14, co. 1 lettera a), DPR 394/99. Il permesso di soggiorno e'

quindi un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato a

carattere stagionale, distinto da quelli per motivi di lavoro subordinato a

tempo indeterminato o determinato sotto certi aspetti (ad esempio, la

possibilita' di procedere al ricongiungimento familiare o di svolgere

anche attivita' di lavoro autonomo), indistinto sotto certi altri. Tra questi

ultimi va annoverato - a mio parere - l'obbligo di iscrizione al Servizio

sanitario nazionale, che discende dall'art. 34 co. 1 lettera b), D. Lgs.

286/98, piuttosto che dalla lettera a) dello stesso comma. E' legato cioe'

alla titolarita' di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato (a

carattere stagionale), non all'avere in corso regolare attivita' lavorativa ne'

all'essere iscritti nelle liste di collocamento.

 

La disposizione di cui all'art. 42, co. 3, DPR 394/99 non travolge questa

interpretazione. La lettura piana di questa disposizione e' infatti quella che

la contrappone al comma immediatamente precedente: a differenza degli

altri stranieri iscritti  al SSN, per i quali la ASL di riferimento e' quella

relativa al comune di iscrizione anagrafica o, in mancanza, di domicilio

(secondo quanto indicato nel permesso di soggiorno), per il lavoratore

stagionale la ASL resta quella relativa al comune indicato ai fini del

rilascio del permesso. In caso di variazione del domicilio (che puo'

benissimo verificarsi in presenza di una successione di piu' rapporti di

lavoro nell'ambito della stessa stagione lavorativa; vedi art. 38, co. 4, DPR

394/99), il lavoratore stagionale e' ancora tenuto a comunicarla alla

questura (art. 6, co. 8, D. Lgs. 286/98); non ne consegue pero' il

trasferimento a nuova ASL.

 

Questa lettura mi sembra condivisa dal Ministero della Sanita', che nella

circolare n. 5/2000 inserisce un unico riferimento ai lavoratori stagionali,

nel paragrafo che riporto integralmente qui sotto:

 

"3)       la parita', per quanto riguarda la validita' temporale, comporta che non

si debba pi procedere al rinnovo annuale dell'iscrizione al S.S.N.,

dovendosi procedere alla cancellazione contestualmente alla scadenza o

alla revoca del permesso di soggiorno o in caso di modifica del motivo

del permesso di soggiorno da cui consegua il venire meno dell'obbligo

dell'iscrizione al S.S.N., come previsto dall' art. 42 comma 4 - del

Regolamento di attuazione.

 

In ordine all'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale il suddetto art. 42 del

Regolamento di attuazione prevede che lo straniero, in relazione alle

norme sulle iscrizioni anagrafiche di cui all'art. 15 del Regolamento di

attuazione, e' iscritto, unitamente ai familiari a carico, negli elenchi degli

assistibili dell'Unita' Sanitaria Locale nel cui territorio ha la residenza

anagrafica ovvero, in mancanza di essa, l'effettiva dimora. Per luogo di

effettiva dimora si intende il domicilio indicato nel permesso di soggiorno,

fermo restando quanto disposto dell'art. 6 - commi 7 e 8 - del T.U. .

 

Si ricorda, in conformitˆ alle disposizioni giˆ emanate da questo

Ministero con circolare 11 maggio 1984 n. 1000.116 (in G.U. 30 aprile

1984 n. 118), che l'indicazione del semplice domicilio era e rimane valida,

ai fini dell'iscrizione alla U.S.L. territorialmente competente per tutta la

durata dell'attivita' lavorativa, nei confronti dei lavoratori stagionali e

frontalieri e per i lavoratori che entrano in Italia con un contratto a tempo

determinato, di durata inferiore all'anno; per gli stessi lavoratori non e',

infatti, necessaria l'acquisizione della residenza, trattandosi di una

permanenza temporanea sul territorio nazionale.

 

L'iscrizione cessa, come sopra detto, alla data di scadenza del permesso

di soggiorno, salvo il caso che l'interessato esibisca la documentazione

comprovante la richiesta del rinnovo del permesso di soggiorno o il

permesso di soggiorno rinnovato. L'iscrizione cessa, altres“, per mancato

rinnovo, revoca o annullamento del permesso di soggiorno ovvero per

espulsione, comunicati ai sensi del comma 4 dellâart. 42 del

Regolamento di attuazione, alla U.S.L. a cura della Questura, salvo che

l'interessato esibisca la documentazione comprovante la pendenza del

ricorso contro i suddetti provvedimenti."

 

Si vede che non vi e' traccia di una limitazione dell'iscrizione al solo

periodo caratterizzato da attivita' lavorativa in corso: l'iscrizione cessa non

prima della data di scadenza del permesso di soggiorno. E' piuttosto la

competenza di una determinata ASL ad estendersi per tutta la durata

dell'attivita' (a prescindere, cioe', dal fatto che tale attivita' continui ad aver

sede nel territorio di competenza di quella ASL).

 

2) Se anche la mia interpretazione non fosse giusta - se, cioe',

l'obbligatorieta' dell'iscrizione al SSN fosse legata, per lo stagionale,

all'effettivo svolgimento dell'attivita' lavorativa -, la legittimita' dell'iscrizione

(volontaria) troverebbe fondamento nell'art. 34, co. 3, D. Lgs 286/98: lo

straniero regolarmente soggiornante che abbia richiesto un permesso di

soggiorno di durata superiore a tre mesi (art. 42, co. 6, DPR 394/99) puo'

ottemperare all'obbligo di assicurazione contro il rischio di malattie

mediante iscrizione al SSN. A questo fine e' tenuto a versare "un

contributo annuale, di importo percentuale pari a quello previsto per i

cittadini italiani, sul reddito complessivo conseguito nellâanno precedente

in Italia e allâestero. L'ammontare del contributo  determinato con

decreto del Ministro della sanitˆ di concerto con il Ministro del tesoro, del

bilancio e della programmazione economica e non pu˜ essere inferiore

al contributo minimo previsto dalle norme vigenti." Tutto quello che la ASL

puo' contestare al lavoratore stagionale e' il mancato versamento del

contributo. Il lavoratore potra' pero' replicare che spettava alla ASL dargli

le indicazioni corrette, e che per parte sua, avendo ottenuto nel dicembre

scorso la tessera sanitaria, ha ritenuto di aver assolto a tutti gli obblighi; a

fronte della contestazione provvedera' ovviamente, se la ritiene legittima, a

versare il contributo.

 

Cordiali saluti

sergio briguglio