Cara Tereza,

riguardo al problema delle restrizioni transitorie relative alla libera circolazione dei lavoratori subordinati provenienti dai nuovi Stati membri dell'Unione europea, vorrei sottoporre alla critica dei soci ASGI le considerazioni seguenti.

 

Nell'ipotesi che lo Stato italiano imponga restrizioni transitorie e che non disciplini con apposito provvedimento legislativo l'accesso dei cittadini dei nuovi Stati membri (un provvedimento che consenta, per esempio, di stabilire per via amministrativa una quota di permessi per lavoro loro rilasciabili), sorge - a mio parere - un conflitto tra due disposizioni:

 

a) la restrizione transitoria;

 

b) l'art. 1, co. 2 T.U., in base al quale le disposizioni del T.U. si applicano ai comunitari ove risultino piu' favorevoli.

 

In base alla prima, il lavoratore ceco - poniamo - non potrebbe lavorare come subordinato in Italia. In base alla seconda potrebbe farlo, seguendo una delle due seguenti piste (ce ne sono piu' di due, ma cito solo le principali):

 

1) stipulare un contratto di lavoro subordinato nei limiti delle quote programmate per i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, invocando l'applicazione dell'art. 22 T.U. (perche' piu' favorevole della disciplina altrimenti applicabile);

 

2) stabilirsi in Italia per esercitare un'attivita' autonoma, ai sensi dell'art. 3, co. 1, lettera a, del DPR 54/02 (Testo unico "comunitari"), e, subito dopo, stipulare un contratto di lavoro subordinato, invocando l'applicazione (perche' piu' favorevole della disciplina altrimenti applicabile) dell'art. 6, co. 1 T.U., che consente al lavoratore autonomo straniero di esercitare attivita' di lavoro subordinato.

 

Riguardo a quest'ultimo punto, occorre notare come l'eventuale adozione transitoria di misure restrittive non travolga il diritto dei lavoratori in questione di stabilirsi in Italia come lavoratori autonomi. La restrizione puo' riguardare infatti, in base agli allegati ai trattati di adesione, solo l'applicazione degli artt. 1-6 del Regolamento CEE 1612/68, laddove la libera circolazione dei lavoratori autonomi e' sancita dalla Direttiva CEE 148/73.

 

(Alla pagina di marzo 2004 del mio sito - http://www.stranieriinitalia.com/briguglio - potrete trovare l'allegato al trattato di adesione relativo alla Repubblica Ceca, il Regolamento CEE 1612/68, la Direttiva CEE 148/73.)

 

Si noti infine che, ove lo Stato italiano disciplinasse appositamente (per esempio stabilendo che annualmente vengano definite apposite quote) l'accesso al lavoro subordinato dei cittadini dei nuovi Stati membri, le due vie citate resterebbero in piedi in tutti i casi in cui risultino piu' vantaggiose per l'interessato.

 

Cordiali saluti

sergio briguglio