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Bonus per il secondo figlio.

Risposte ai quesiti ex art.21- DL.n.269/03.

 

( aggiornate al 23 marzo 2004 )

 

Si elencano di seguito i quesiti pi ricorrenti in materia di erogazione dell'assegno per il secondo figlio, ex legge  n.269/03 art.21- con le relative risposte, messe a punto dalla D.G. Tematiche Familiari Servizio Famiglia con funzionari dell'Ufficio Legislativo, della D.G. Comunicazione e del Centro di Contatto di questa Amministrazione nonch dell'INPS e dell'ANCI.

 

1)      Se la madre muore al momento del parto, si ritiene che l'assegno possa essere erogato, in sua vece, al padre, previa verifica dei  requisiti in capo alla madre (cittadinanza italiana o comunitaria e due figli).

2)      Se il bambino riconosciuto solo dal padre, l'assegno non pu essere erogato; infatti il diritto alla concessione dell'assegno in capo alla madre e se la stessa non ne titolare, non pu trasferirlo al padre;

 

3)      Se la madre minorenne e non pu riconoscere il bambino, previa verifica del possesso dei requisiti in capo alla madre, l'assegno pu essere erogato al padre, se ha riconosciuto il figlio e lo ha iscritto nel proprio nucleo anagrafico.

 

4)      Se la madre ha avuto un figlio nato vivo, ma deceduto poco dopo la nascita, si ritiene che l'assegno debba essere erogato, poich, nelle fattispecie, predisposto l'atto di nascita e viene effettuata l'iscrizione all' anagrafe del bambino.

 

5)      Se il bambino nasce morto, non sembra che l'assegno possa essere erogato alla madre, in quanto in questi casi, si forma l'atto di nascita, contestualmente all'atto di morte, ma non si procede all'iscrizione anagrafica.

 

6)      Ai fini della sussistenza del requisito della cittadinanza italiana o comunitaria, si ritiene  che tale requisito debba essere posseduto al momento del parto o della adozione; a tale proposito, poich dal prossimo mese di maggio dieci Stati,( Malta, Cipro, Slovenia, R.Ceca,Slovacchia, Ungheria, Polonia, Estonia, Lituania, Lettonia),  entreranno a far parte della UE, da quella data, per  le  nuove cittadine comunitarie, che avranno il secondo figlio o adotteranno un bambino,  scatter il diritto all'assegno.

 

7)      In caso di adozione nazionale, si ritiene che il comune debba far riferimento alla data di passaggio in giudicato della sentenza di adozione, ex art.25 della legge n.184/1983, allo scopo di escludere l'affidamento preadottivo, non contemplato dalla legge in esame.

 

8)      In caso di adozione internazionale, si ritiene che il comune debba far riferimento alla data di passaggio in giudicato della sentenza del tribunale italiano che rende efficace quella del tribunale straniero, ex legge n.184/1983; anche in questa fattispecie, occorre evitare di ricadere nell'affidamento preadottivo, che non contemplato dalla legge in esame.

 

9)      Il termine, indicato dalla legge, di dieci giorni, per trasmettere i dati anagrafici delle interessate all'INPS, indicatorio e non perentorio; quando al Comune non risulta l'esistenza di due figli in capo alla richiedente, il termine pu essere superato, per poter effettuare le verifiche d'ufficio.

 

10)  Se il primo figlio non risulta allo stato anagrafico, responsabilit della madre dimostrarne l'esistenza, anche ricorrendo all'autocertificazione.