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Famiglia
Bonus
per il secondo figlio.
Risposte
ai quesiti ex art.21- DL.n.269/03.
(
aggiornate al 23 marzo 2004 )
Si
elencano di seguito i quesiti pi ricorrenti in materia di erogazione
dell'assegno per il secondo figlio, ex legge n.269/03 art.21- con le
relative risposte, messe a punto dalla D.G. Tematiche Familiari Servizio
Famiglia con funzionari dell'Ufficio Legislativo, della D.G. Comunicazione e
del Centro di Contatto di questa Amministrazione nonch dell'INPS e dell'ANCI.
1)
Se la madre muore al momento del parto, si ritiene che l'assegno possa essere
erogato, in sua vece, al padre, previa verifica dei requisiti in capo
alla madre (cittadinanza italiana o comunitaria e due figli).
2) Se il bambino riconosciuto solo dal padre, l'assegno non pu essere erogato; infatti il diritto alla concessione dell'assegno in capo alla madre e se la stessa non ne titolare, non pu trasferirlo al padre;
3)
Se la madre minorenne e non pu riconoscere il bambino, previa verifica del
possesso dei requisiti in capo alla madre, l'assegno pu essere erogato al
padre, se ha riconosciuto il figlio e lo ha iscritto nel proprio nucleo
anagrafico.
4)
Se la madre ha avuto un figlio nato vivo, ma deceduto poco dopo la nascita, si
ritiene che l'assegno debba essere erogato, poich, nelle fattispecie,
predisposto l'atto di nascita e viene effettuata l'iscrizione all' anagrafe del
bambino.
5)
Se il bambino nasce morto, non sembra che l'assegno possa essere erogato alla
madre, in quanto in questi casi, si forma l'atto di nascita, contestualmente
all'atto di morte, ma non si procede all'iscrizione anagrafica.
6) Ai fini della sussistenza del requisito della cittadinanza italiana o comunitaria, si ritiene che tale requisito debba essere posseduto al momento del parto o della adozione; a tale proposito, poich dal prossimo mese di maggio dieci Stati,( Malta, Cipro, Slovenia, R.Ceca,Slovacchia, Ungheria, Polonia, Estonia, Lituania, Lettonia), entreranno a far parte della UE, da quella data, per le nuove cittadine comunitarie, che avranno il secondo figlio o adotteranno un bambino, scatter il diritto all'assegno.
7)
In caso di adozione nazionale, si ritiene che il comune debba far riferimento
alla data di passaggio in giudicato della sentenza di adozione, ex art.25 della
legge n.184/1983, allo scopo di escludere l'affidamento preadottivo, non
contemplato dalla legge in esame.
8)
In caso di adozione internazionale, si ritiene che il comune debba far
riferimento alla data di passaggio in giudicato della sentenza del tribunale
italiano che rende efficace quella del tribunale straniero, ex legge
n.184/1983; anche in questa fattispecie, occorre evitare di ricadere
nell'affidamento preadottivo, che non contemplato dalla legge in esame.
9)
Il termine, indicato dalla legge, di dieci giorni, per trasmettere i dati
anagrafici delle interessate all'INPS, indicatorio e non perentorio; quando
al Comune non risulta l'esistenza di due figli in capo alla richiedente, il termine
pu essere superato, per poter effettuare le verifiche d'ufficio.
10)
Se il primo figlio non risulta allo stato anagrafico, responsabilit della
madre dimostrarne l'esistenza, anche ricorrendo all'autocertificazione.