PATRONATO

INCA CGIL

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Area Politiche del Lavoro

 

 

 

 

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Roma, l“ 19/04/04       

Prot. nĦ 60

 

                                                                                                                      Uffici INCA Italia

                                                                                                                      Uffici INCA Estero

 

 

Gli uffici riceventi sono pregati di comunicare questa circolare agli uffici stranieri CGIL presenti sul territorio.

 

Unione Europea: allargamento, dal 1.05.04, a 10 nuovi Stati membri (informativa generale)

 

Cari compagni,

 

tra meno di due settimane, lĠUnione europea passerˆ da 15 a 25 Stati membri, con una crescita di popolazione di circa il 20% (455 milioni di cittadini rispetto agli attuali 381 milioni).

 

LĠimportanza del fatto storico e politico legato allĠevento non richiede commenti, i quali sono evidenti a tutti. Con la presente circolare interessa, invece, sottolineare i cambiamenti, forzatamente conseguenti, nello status giuridico dei cittadini dei nuovi paesi, nonchŽ il maggior coinvolgimento, che da tutto questo deriverˆ per lĠItalia, dal punto di vista dellĠapplicazione del diritto comunitario. I dati diffusi dal Ministero dellĠInterno, a conclusione delle operazioni di regolarizzazione avviate nel 2002, attestano la presenza di oltre 69.000 cittadini polacchi, 5.180 cittadini ungheresi; 6.000 cittadini slovacchiÉ DĠaltra parte, nella prospettiva delle scadenze future, occorre ritenere, ugualmente, lĠelevato numero di cittadini rumeni (con oltre 240.000 presenze).

 

Trattato relativo allĠadesione dei nuovi Stati membri

 

Il 16 aprile 2003  stato firmato ad Atene, sotto la presidenza greca del Consiglio, il trattato relativo alle condizioni di adesione dei nuovi dieci Stati membri, dal 1.05.2004. Segnatamente:

á       Cipro e Malta, appartenenti allĠarea del mediterraneo settentrionale;

á       Estonia, Lettonia, Lituania, Repubblica ceca, Ungheria, Polonia, e Slovacchia, appartenenti allĠarea dei Paesi dellĠEuropa Centro Orientale (PECO);

á       Slovenia.

 

 

LĠatto di adesione, completo dei relativi allegati, consta di circa cinquemila pagine nella versione dattiloscritta, e, di circa 1000, nella versione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dellĠUnione Europea n. L 236 del 23.09.2003[1], consultabile sul sito Internet Eur-Lex (www.europa.eu.int).

 

 

 

Ricordiamo, per inciso, che le relative richieste di adesione risalgono agli anni 1990 (Cipro e Malta), e 1994-96 (rimanenti paesi). Durante questo periodo, le relazioni sono state fondate sulla base di Òaccordi di associazioneÓ, alcuni dei quali includenti, ugualmente, disposizioni relative ai ÒlavoratoriÓ (come nel caso degli accordi CE/PECO e CE/Slovenia), disposizioni, tuttavia, non implicanti un vero e proprio diritto di libera circolazione. In pari tempo, nel contesto delle procedure di pre-adesione, gli Stati candidati hanno dovuto consentire significativi sforzi sul piano dellĠadattamento del loro sistema, economico e sociale, al cd. acquis comunitario (recepimento, nei diversi settori, degli standard minimi fissati dalla regolamentazione comunitaria; revisione dei sistemi di protezione sociale e di dialogo sociale, etc). Questo processo ha investito anche la Romania e la Bulgaria. Tuttavia, poichŽ i risultati raggiunti da questi due paesi sono stati giudicati insufficienti, la loro adesione  rinviata (in linea di principio, al 2007). Infine, circa la Turchia (area che presenta problematiche ancora diverse e la cui richiesta di adesione risale al 1987), il Consiglio procederˆ ad un nuovo esame del dossier, nel dicembre 2004, in vista di decidere se sussistono le condizioni preliminari per lĠavvio dei negoziati di adesione. Allo stato, le relazioni con questi tre paesi continuano, di conseguenza, ad essere regolamentate conformemente ai vigenti accordi di associazione CE/Turchia, CE/Bulgaria e CE/Romania.

 

La realizzazione dellĠallargamento, dal 1.05.2004, comporta importanti mutamenti e, tra questi:

á       lĠoggettivo spostamento delle frontiere esterne dellĠUnione, il che significa: a)- che i nuovi Stati membri saranno attivamente chiamati ad operare nel settore dellĠimmigrazione; b)- che, per forza di cose, si sposta anche lĠasse dellĠequilibrio con gli Stati terzi confinanti (stante lĠacquisto di una maggiore prossimitˆ con lĠUnione europea);

á       lĠestensione, ai nuovi Stati membri, della rete di accordi conclusi nellĠambito delle relazioni esterne dellĠUnione;

á       lĠacquisto, per i cittadini dei nuovi Stati membri, dei diritti politici riconosciuti ai cittadini dellĠUnione residenti in uno Stato membro diverso da quello di cui sono cittadini (elezioni amministrative; elezioni Parlamento europeo);

á       la possibilitˆ di usufruire del diritto di libera circolazione delle persone, nonchŽ di libertˆ di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, con riserva delle modalitˆ definite dal trattato di adesione nel corso del periodo transitorio (area lavoratori dipendenti e distacco di lavoratori nellĠambito di una prestazione di servizi);

á       lĠestensione immediata del regolamento n. 1408/71, relativo al coordinamento dei regimi di sicurezza sociale.

 

NellĠesaminare le disposizioni del trattato di adesione relative ai lavoratori, occorre procedere per gradi. In primo luogo, perchŽ non tutti i settori della libera circolazione sono derogati. In secondo luogo, perchŽ lĠambito delle deroghe non  omogeneo, tra paesi.

 

 

1.- SETTORI NON DEROGATI A PARTIRE DAL 1.05.2004 (QUADRO GENERALE)

 

 

Turisti

 

Dal 1.05.2004, i cittadini dei nuovi Stati membri hanno la possibilitˆ di spostarsi per turismo alle medesime condizioni degli altri cittadini dellĠUnione.

 

Ricordiamo, a questo riguardo, che in base al regolamento CE n. 539/2001 (come modificato dal regolamento n. 453/2003[2]), relativo al regime dei visti per i cittadini dei paesi terzi, i cittadini dei dieci Stati in via di adesione erano giˆ esentati dallĠobbligo del visto per soggiorni di durata non superiore a tre mesi. Acquisendo, dal 1.05.2004, lo status di cittadini dellĠUnione,  logico ritenere che essi non saranno pi compresi in tale regolamento. Con la data del 1 maggio verranno, inoltre, eliminati i controlli e le formalitˆ per i bagagli a mano e quelli registrati dalle persone che effettuano voli o traversate marittime tra i nuovi paesi aderenti e gli attuali Stati membri dellĠUnione europea (circolare n. 21 D del 7.04.2004 a cura dellĠAgenzia delle dogane). Infine, tra le altre conseguenze, mette conto segnalare la possibilitˆ di accedere alle cure sanitarie Òimmediatamente[3]Ó necessarie, durante il soggiorno, conformemente allĠarticolo 22, ¤ 1, lettera a) del regolamento n. 1408/71[4] (del pari, per i cittadini degli attuali Stati membri, in soggiorno temporaneo sul territorio dei nuovi Stati membri).

 

Inattivi (persone diverse dai lavoratori), pensionati e studenti

 

Gli ingressi per soggiorno in qualitˆ di pensionato, persona diversa dai lavoratori, studente non sono oggetto di misure restrittive. In questo caso occorre, tuttavia, tenere presenti i particolari criteri previsti dalle direttive Ce n. 364/1990, n. 365/1990 e n. 96/1993.

 

Nel contesto del DPR n. 54, del 18 gennaio 2002[5] (recante Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di circolazione e soggiorno dei cittadini degli Stati membri dellĠUnione Europea), queste categorie sono espressamente individuate allĠarticolo 3, comma 1, lettera d)[6] e lettera e)[7]. Circa il requisito di Òcapacitˆ economicaÓ (articolo 3, comma 4 del DPR), gli inattivi e i pensionati devono disporre di un reddito (pensione o rendita estera) non inferiore allĠassegno sociale. Se la richiesta di soggiorno riguarda anche i familiari, il reddito minimo  quello definito dallĠarticolo 29, comma 3, lettera b) del Tu n. 286/98. Per quanto riguarda, invece, gli studenti, non esiste una soglia di reddito predeterminata, ma  richiesto il possesso di Òrisorse economiche tali da non costituire un onere per lĠassistenza sociale in ItaliaÓ. Per le categorie ÒpensionatiÓ e ÒstudentiÓ, lĠentrata in vigore, dal 1.05.2004, del Regolamento n. 1408/71 presenta particolare rilievo. Da un lato, rende possibile il trasferimento dei trattamenti previdenziali di base (trattamenti contributivi). DallĠaltro, esso dovrebbe consentire di apportare soluzioni appropriate ugualmente per quanto riguarda il requisito relativo alla Òcopertura sanitariaÓ (in base ai vigenti principi del regolamento, queste categorie hanno diritto alle cure sanitarie ÒnecessarieÓ previste dalla legislazione dello Stato di residenza, per conto dello Stato competente[8]).

 

Lavoratori autonomi e liberi professionisti

 

Nessuna restrizione , del pari, prevista, per quanto riguarda lĠesercizio del diritto di libertˆ di stabilimento ai sensi dellĠarticolo 43 Trattato.

 

Ci˜ significa che i cittadini dei nuovi Stati potranno trasferirsi in uno degli attuali Stati membri, per intraprendere unĠattivitˆ autonoma ovvero esercitare la libera professione, alle stesse condizioni degli altri cittadini dellĠUnione. Riferimenti normativi: direttiva Ce n. 148/1973, relativa alla soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei cittadini degli Stati membri allĠinterno in materia di stabilimento e di prestazione di servizi e direttiva Ce n. 34/1975 sul diritto di dimora (per il DPR n. 54/2002, vedi lĠart. 3-1, lettera a). I diplomi, e altri titoli professionali, sono riconosciuti conformemente alle vigenti disposizioni comunitarie.

 

Libera prestazione di servizi

 

Per quanto riguarda la libera prestazione dei servizi transnazionali ai sensi dellĠarticolo 49 Trattato, soltanto due Stati membri attuali (Germania e Austria) hanno chiesto (ed ottenuto) di poter limitare la temporanea circolazione di lavoratori dei nuovi Stati aderenti, nellĠambito della direttiva Ce n. 71/1996, relativa ai distacchi di lavoratori.

 

In queste condizioni, possiamo ritenere che, per lo meno per quanto riguarda i flussi a destinazione dellĠItalia (e degli altri attuali Stati membri diversi dalla Germania e dallĠAustria), questo settore  franco da deroghe.

 

2.- DISPOSITIVI IN VIGORE PER I SINGOLI PAESI

 

 

Cipro e Malta

 

I cittadini di Cipro e Malta non sono sottoposti ad alcuna restrizione in fatto di libera circolazione verso gli attuali Stati membri. LĠipotesi , caso mai, valida soltanto in senso contrario, considerato che, secondo quanto previsto dallĠallegato XI, la Repubblica di Malta pu˜ ricorrere alla sospensione degli articoli da 1 a 6 del Regolamento n. 1612/68, per un periodo di sette anni dalla data di adesione, se, ed in quanto, la nuova situazione determini perturbazioni nel suo mercato del lavoro.

 

 

Slovenia, Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca, Slovacchia, Lettonia, Estonia, Lituania

 

Trattandosi di questi paesi, il trattato di adesione ritiene il principio di un periodo transitorio, articolato in un regime Ò 2 + 3 + 2 Ó, per un totale di 7 anni (durata massima del periodo transitorio). Tale regime di deroga riguarda esclusivamente due settori:

 

á       la libera circolazione dei lavoratori ai sensi dellĠarticolo 39 Trattato (lavoratori dipendenti), con riguardo agli articoli da 1 a 6 del regolamento n. 1612/68. Questa deroga pu˜ essere fatta valere da tutti gli attuali Stati membri;

á       la prestazione di servizi transnazionali ai sensi dellĠarticolo 49-1, con riguardo al distacco di lavoratori subordinati operato in virt della direttiva 71/1996. Questa deroga interessa, come giˆ ricordato, unicamente lĠAustria e la Germania.

 

In linea di principio, la circostanza dellĠinclusione, nel trattato di adesione, di un periodo transitorio, non pu˜ determinare, a partire dal 1.05.2004, lĠapplicazione, da parte degli attuali Stati membri, di criteri pi restrittivi di quelli applicati prima della data della firma del trattato di adesione (16.04.2003). Ci˜ tuttavia, oggi come oggi, lĠingresso per lavoro subordinato dei cittadini dei paesi in questione , praticamente ovunque, disciplinato secondo le norme generali previste per gli stranieri (al pi, sulla base di accordi bilaterali di emigrazione). Gli Stati membri attuali hanno, certo, la possibilitˆ si rinunciare, unilateralmente, alle restrizioni previste durante il periodo transitorio, ma, al momento, soltanto due Stati (Irlanda e Regno Unito) si sono pronunciati in tal senso.

 

Posizione assunta dal governo italiano

 

EĠ notizia del 8 aprile scorso (dichiarazione del Ministro del Lavoro Maroni) che il governo italiano non intende rinunciare al periodo transitorio. Ci˜ significa che gli ingressi per lavoro dipendente dei lavoratori degli otto paesi continueranno ad essere disciplinati in base ai vigenti criteri, salvo una quota di 20.000 ingressi, fruibili nel periodo dal 1.05.2004 al 31.12.2004. Nella sua dichiarazione, il Ministro Maroni non esclude, tuttavia, la possibilitˆ di perfezionare accordi particolari con la Slovenia sui lavoratori frontalieri (accordi, al momento, inesistenti).

 

In attesa che il relativo provvedimento (assunto con DPCM) sia pubblicato, diamo conto dellĠarticolazione del periodo transitorio, cos“ come  definito dal trattato di adesione negli allegati relativi a Polonia, Ungheria, Rep. Ceca, Slovacchia, Estonia, Lettonia, Lituania e Slovenia.

 

 

3.- MISURE PREVISTE NEL CORSO DEL PERIODO TRANSITORIO (PAESI PECO E SLOVENIA) AREA LAVORO DIPENDENTE

 

 

a)- Nuovi ingressi per lavoro dipendente

á       Per effetto della deroga dal regime di cui agli articoli 1-6 del Regolamento n. 1612/68, nel corso dei primi due anni, gli ingressi per lavoro subordinato di cittadini dei nuovi Stati sono regolati unicamente in base alle disposizioni nazionali (ovvero in base agli accordi bilaterali, se esistenti), con applicazione di un regime preferenziale, rispetto ai cittadini di altri Stati terzi extracomunitari;

á       A determinate condizioni, i nuovi Stati membri potranno adottare misure equivalenti nei confronti dei cittadini degli attuali Stati membri;

á       Prima della scadenza dei due anni, il Consiglio esamina la questione sulla base di un rapporto fornito dalla Commissione. Ciascun Stato membro attuale precisa se intende mantenere il regime di deroga per ulteriori 3 anni (periodo prorogabile per altri 2 anni se il mercato del lavoro nazionale  soggetto a rischi di grave perturbazione);

á       In assenza di dichiarazione, gli articoli da 1 a 6 del Regolamento n. 1612/68 sono immediatamente applicabili. In questo modo, tra il singolo Stato membro attuale e il/gli nuovo/i Stato/i membro/i si addiviene ad un regime di libera circolazione dei lavoratori subordinati;

á       A partire dal 3Ħ anno, uno Stato membro attuale pu˜ decidere, in qualunque momento, di dare attuazione ai suddetti articoli, rendendo, in questo modo, pienamente efficace il diritto di libera circolazione;

á       In caso di necessitˆ, gli Stati membri attuali possono sempre chiedere lĠautorizzazione di reintrodurre limitazioni nellĠaccesso al mercato del lavoro, dei cittadini dei nuovi Stati membri.

 

b)- Persone legalmente occupate in uno dei 15 Stati membri attuali alla data dellĠadesione (1.05.04), sulla base di un permesso di durata pari (o superiore) a 1 anno

á       I cittadini dei nuovi Stati membri, legalmente occupati, alla data dellĠadesione, in qualitˆ di lavoratori dipendenti, sul territorio di uno Stato membro attuale, sulla base di un permesso di soggiorno di durata pari, o superiore, a 12 mesi, hanno accesso al mercato del lavoro in questo Stato membro[9], ma non in quello degli altri Stati che applicano misure nazionali (in sostanza, il diritto di libera circolazione pu˜ essere esercitato soltanto tra Stati membri attuali che hanno messo fine al periodo transitorio). Del pari, per quanto riguarda i cittadini ammessi al soggiorno per lavoro, dopo tale data, sulla base di un permesso di uguale durata (pari o superiore a 12 mesi);

á       In caso di abbandono volontario del mercato del lavoro dello Stato membro attuale, non sarˆ possibile essere riammessi (per lo meno fino alla fine del periodo transitorio nello Stato in questione).

 

c)- Persone legalmente occupate in uno dei 15 Stati membri attuali, alla data dellĠadesione (1.05.04), sulla base di un permesso di durata inferiore a 1 anno

á       I cittadini dei nuovi Stati membri, in possesso di un permesso di durata inferiore a 12 mesi (es. gli stagionali), non godono di un diritto di accesso automatico al mercato del lavoro nazionale. In pratica, questo significa che essi continuano ad essere compresi nel pacchetto Òmisure nazionaliÓ (legislazione comune agli stranieri e/o accordi bilaterali).

 

d) Familiari ricongiunti di lavoratore titolare di un permesso di durata pari o superiore a 1 anno

LĠaccesso al lavoro dei familiari (coniuge, discendenti minori di anni 21 o a carico)  diversamente disciplinato, secondo che siano legalmente presenti sul territorio alla data dellĠadesione, ovvero, da data successiva.

á       Coloro i quali sono giˆ presenti, hanno accesso immediato al mercato del lavoro dello Stato membro attuale di residenza;

á       Coloro i quali sono ricongiunti dopo tale data, vi hanno accesso soltanto dopo 18 mesi dallĠingresso, ovvero, a partire dal terzo anno successivo allĠadesione (tra le due date, si sceglie la pi favorevole);

á       LĠaccordo di adesione non pregiudica le disposizioni nazionali esistenti (se ed in quanto pi favorevoli);

á       I nuovi Stati membri possono adottare misure equivalenti verso i familiari dei cittadini degli attuali Stati membri occupati nei loro paesi;

 

d) Familiari ricongiunti di lavoratore titolare di un permesso di durata inferiore a 1 anno

á       I familiari dei lavoratori occupati per meno di un anno non hanno accesso al mercato del lavoro.

á       LĠaccordo di adesione non pregiudica, tuttavia, le disposizioni nazionali esistenti, se ed in quanto pi favorevoli.

 

e)- Lavoratori Frontalieri

á       Non sono previste misure agevolate. Pertanto, nei loro confronti si applicano le medesime regole previste per la generalitˆ dei lavoratori subordinati (misure nazionali; accordi bilaterali, se esistenti).

 

4.- CONSIDERAZIONI RISPETTO AL CASO ITALIANO

 

 

Tra lĠItalia e gli anzidetti otto Stati (Slovenia, Polonia, Ungheria, Rep. Ceca, Slovacchia, Estonia, Lettonia, Lituania) non esistono accordi bilaterali di emigrazione. DĠaltra parte, secondo il dispositivo fino a oggi applicato, allĠinterno del decreto sui flussi, i cittadini di questi Stati hanno potuto godere di un regime preferenziale unicamente per quanto attiene gli ingressi per lavoro stagionale.

 

A partire dal 1.05.2004,  possibile ipotizzare quanto segue, tenuto conto ugualmente di quanto  stato dichiarato dal Ministro Maroni.

 

Aspetti relativi al lavoro

 

a)     nuovi flussi dĠingresso in Italia per lavoro subordinato: permanendo lĠattuale sistema delle quote (cd. Òmisure nazionaliÓ), il regime preferenziale dovrˆ essere esteso a tutte le tipologie di lavoro dipendente (mentre oggi, esso era applicato soltanto agli ingressi per lavoro stagionale). La previsione di una quota di 20.000 ingressi va in questo senso. Con riguardo a ci˜ dovranno, ugualmente, essere chiarite le disposizioni applicabili alle particolari casistiche disciplinate dallĠarticolo 27 del Tu n. 286/98 (ingressi fuori quota);

b)     nuovi flussi dĠingresso in Italia nellĠambito della libertˆ di stabilimento (lavoratori autonomi e/o liberi professionisti). Come giˆ abbiamo detto, questa categoria non  interessata da misure restrittive. Di conseguenza, sussistendo i prescritti requisiti, dovrebbero valere le stesse disposizioni applicate ai cittadini degli attuali Stati membri. La questione che si pone riguarda, piuttosto, la qualificazione dei lavoratori cd. ÒparasubordinatiÓ agli effetti del periodo transitorio (non derogati, se equiparati ai lavoratori autonomi; sottoposti al regime delle quote, se equiparati ai lavoratori subordinati);

c)     cambio di status professionale: il lavoratore subordinato che diviene autonomo e viceversa;

d)     casistica ÒstudentiÓ. Chiarimenti in relazione ai seguenti aspetti: a)- possibilitˆ di lavorare, nel periodo di studio, entro un determinato massimale di ore; b)- possibilitˆ di accedere allo status di ÒlavoratoreÓ (conversione del titolo di soggiorno rilasciato in qualitˆ di ÒstudenteÓ);

e)     lavoratori in soggiorno irregolare, in Italia, alla data del 1.05.2004: il trattato di adesione non attribuisce loro alcun diritto. Pertanto, a meno di poter rientrare nelle categorie non derogate (lavoratori autonomi o liberi professionisti) o di poter giustificare il loro soggiorno ai sensi delle direttive 364/1990, 365/1990, 96/1993, essi permangono in situazione di irregolaritˆ. Rispetto al regime di quote preannunciato (20.000 unitˆ) rimane da chiarire se, per avervi accesso, essi dovranno rientrare nel loro Stato di origine, conformemente alle procedure in vigore;

f)      lavoratori subordinati legalmente occupati in Italia, alla data del 1.05.2004, sulla base di un permesso per lavoro valido almeno 12 mesi:

-        queste persone hanno accesso immediato al mercato del lavoro dello Stato membro attuale di residenza (idem, nei riguardi dei lavoratori ammessi dopo lĠ1.05.04, sulla base di un permesso di eguale durata). Nel caso dellĠItalia, questo punto rileva in rapporto ai vincoli esistenti per determinate categorie (es. gli infermieri professionali).

-        Ancora: lĠapplicazione, immediata, degli articoli 1-6 del regolamento n. 1612/68, comporterˆ lĠaccesso anche agli impieghi del settore pubblico?

-        Questi cittadini saranno ancora ascritti allĠobbligo della firma del contratto di soggiorno-lavoro (o del normale contratto di lavoro)?

-        Quale sarˆ il tipo di permesso rilasciato durante il periodo transitorio?

-        Infine, date le sue conseguenze, vi sarˆ da chiarire, ugualmente, cosa si intende, esattamente, per Òabbandono volontarioÓ del mercato del lavoro dello Stato membro di residenza;

g)     Lavoratori subordinati legalmente occupati in Italia, alla data del 1.05.2004, sulla base di un permesso di durata inferiore a 12 mesi. La vigente legislazione italiana contiene disposizioni pi favorevoli di quelle previste nel corso del periodo transitorio. Come tali, esse dovrebbero continuare a trovare applicazione;

h)     Familiari (categoria lavoratori subordinati). LĠapplicazione delle disposizioni di diritto comunitario comportano vantaggi significativi per quanto riguarda lĠindividuazione degli aventi diritto. Nel caso dei figli, si tratta dei minori di anni 21, o a carico. Del pari si pu˜ dire circa gli ascendenti, alla luce delle restrizioni introdotte dalla legge 189/02, nel vigente Tu n. 286/98. Vale, invece, lĠosservazione di cui al precedente punto g), circa lĠaccesso al lavoro del coniuge e dei figli ricongiunti dopo il 1.05.04, in quanto lĠattuale legislazione nazionale non contempla periodo di attesa per lĠaccesso al mercato del lavoro;

i)       Familiari dei soggetti non derogati (inattivi, pensionati, studenti, lavoratori autonomi e/o liberi professionisti). A norma delle direttive proprie a ciascuna categoria, il coniuge e i figli, hanno il diritto di accedere a qualsiasi attivitˆ, dipendente o autonoma, su tutto il territorio dello Stato. Ci˜ sarˆ valido anche durante il periodo transitorio?

 

Questioni collegate allĠordine pubblico

 

Partendo dalla constatazione che le uniche restrizioni previste, nel corso del periodo transitorio, per i cittadini dei nuovi Stati membri, attengono lĠarea del lavoro dipendente, con esclusivo riferimento alle condizioni di accesso del mercato del lavoro nazionale, si dovrebbe altres“ poter ritenere che il diritto comunitario  direttamente applicabile per quanto attiene tutti gli altri ambiti. Ci˜ conduce ad aprire una riflessione sul tema della riserva di ordine pubblico e di pubblica sicurezza, che, secondo logica, dovrebbe operare, a partire dal 1.05.2004, nel rispetto dei principi di diritto comunitario. Per esempio, il divieto di soggiorno in Italia, a seguito di una precedente espulsione, non dovrebbe impedire al cittadino di uno dei nuovi Stati membri di fare reingresso in Italia, salvo che il comportamento personale costituisca una minaccia attuale per lĠordine pubblico e la pubblica sicurezza (del pari, circa eventuali provvedimenti di allontanamento adottati dopo la data del 1.05.2004). Un interrogativo potrebbe, del pari, essere mosso in ordine ai rilievi fotodattiloscopici previsti dal Tu n. 286/98 (per lo meno fino a quando siffatta misura non sarˆ fattivamente applicata anche ai cittadini italiani).

 

Necessitˆ di verifica del DPR n. 54/2002 del 18.01.2002

 

Alla luce del maggiore impatto che il diritto comunitario  destinato ad assumere, dal 1Ħ maggio prossimo, non si pu˜ passare sotto silenzio alcune imprecisioni contenute nel DPR citato, recante Òtesto unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di circolazione e soggiorno dei cittadini degli Stati membri dellĠUnione EuropeaÓ.

 

La prima riguarda lĠindividuazione dei figli che hanno il diritto di soggiornare insieme al lavoratore dipendente o autonomo:

-        Òminori di anni 21Ó, o Òdiscendenti a caricoÓ secondo i testi comunitari (art. 10 del regolamento n. 1612/68, per i lavoratori dipendenti e art. 1, lettere c) e d) della direttiva n. 148/73, per i lavoratori autonomi);

-        Òminori di anni 18 o a caricoÓ secondo il testo italiano (esplicito nel testo dellĠarticolo 5-4 del DPR 54/2002)

 

La seconda riguarda le disposizioni relative alle categorie degli inattivi e pensionati. Secondo il DPR citato (art.4), in questo caso si deve far riferimento ai familiari a carico Òcome individuati dallĠarticolo 29, comma 1, del Tu n. 286/98Ó. Tuttavia, dopo le modifiche apportate dalla legge n. 189/02 questo riferimento non  pi appropriato. Ci˜, in quanto i nuovi criteri del Tu n. 286/98 per gli ascendenti e altri familiari a carico sono pi restrittivi di quelli previsti dalle direttive comunitarie n. 364/90 e n. 365/90.

 

5.- ASPETTI DI SICUREZZA SOCIALE

 

Si premette che, rispetto ai dieci paesi considerati, lĠItalia  legata da accordi bilaterali di sicurezza sociale unicamente con uno di essi, la Slovenia.

 

Pertanto, omettendo il caso della Slovenia, questi cittadini si trovavano nellĠobbligo di soddisfare autonomamente tutti i requisiti di stage (minimi assicurativi e contributivi) volta per volta richiesti dalla legislazione italiana per il diritto alle prestazioni previdenziali (salvo i casi di applicazione valida del regolamento n. 859/03, in vigore dal 1.06.2003[10]).

 

In queste condizioni, lĠentrata in vigore del regolamento n. 1408/71, dal 1.05.2004,  destinata a produrre effetti a tutto campo. Da questa data, i cittadini dei nuovi Stati fuoriescono dallĠambito di applicazione del Regolamento n. 859/03 (relativo ai cittadini dei paesi terzi), per essere integrati nel Regolamento n. 1408/71 nella posizione di cittadini dellĠUnione. In questo modo, essi potranno immediatamente usufruire dei principi cardine della disciplina comunitaria:

-        unicitˆ della legislazione applicabile;

-        paritˆ di trattamento;

-        conservazione dei diritti acquisiti;

-        conservazione dei diritti in corso di acquisizione.

 

Il principio di ÒassimilazioneÓ, attualmente operante a 15, sarˆ, conseguentemente, automaticamente esteso a 25 Stati[11]. Nel caso della Slovenia, la vigente convenzione bilaterale, entrata in vigore il 1.08.2002, sarˆ sostituita dal regolamento n. 1408/71, con effetto dal 1.05.2004.

 

I vantaggi del regolamento n. 1408/71 sono notevoli ove si consideri lĠampiezza della sua sfera, personale e materiale, di applicazione. Alcuni esempi, riferiti alla sfera dellĠassistenza sanitaria, sono, del resto, stati giˆ esposti. Per limitarci ad altri due esempi, ricordiamo che, secondo il vigente Tu n. 286/98, i lavoratori muniti di permesso per lavoro stagionale (6-9 mesi) non hanno alcun diritto in materia di prestazioni familiari e di disoccupazione. Grazie al regolamento, potranno, invece, ottenere il riconoscimento di una serie di diritti nellĠuno e lĠaltro settore. Ancora: in virt del principio di Ònon discriminazioneÓ di cui allĠarticolo 3-1 del suddetto regolamento, saranno altres“ superate le attuali restrizioni al diritto a determinate prestazioni non contributive (assegni di maternitˆ, assegno sociale, prestazioni agli invalidi civili, assegno ai nuclei composti da tre figli minori, bonus per il secondo figlio).

Questi aspetti, trattati anche nel corso di un seminario congiunto CGIL-INCA tenuto a Gorizia il 7 aprile scorso, saranno oggetto di una nota circolare a parte.

 

Con fraterni saluti.

 

            p. il settore                                                                              p. il Collegio di Presidenza

            Gina Turatto                                                                           Salvatore Casabona

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato

 

TESTO TIPO DELLĠALLEGATO PREVISTO DAL TRATTATO DI ADESIONE NEI CONFRONTI DEI PAESI PECO (POLONIA, UNGHERIA, REP. CECA. SLOVACCHIA, ESTONIA, LETTONIA, LITUANIA, SLOVENIA)

 

 

ALLEGATO XII, POLONIA

 

É..

2. LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE

 

Trattato che istituisce la Comunitˆ europea;

 

31968 L 0360: Direttiva 68/360/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativa alla soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei lavoratori degli Stati membri e delle loro famiglie all'interno della Comunitˆ (GU L 257 del 19.10.1968, pag. 13), modificata da ultimo da:

-           11994 N: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati (GU C 241 del 29.8.1994, pag. 21);

 

31968 R 1612 : Regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunitˆ (GU L 257 del 19.10.1968, pag. 2), modificato da ultimo da:

-           31992 R 2434 : Regolamento (CEE) n. 2434/92 del Consiglio, del 27.7.1992 (GU L 245 del 26.8.1992, pag. 1);

 

31996 L 0071: Direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (GU L 18 del 21.1.1997, pag. 1).

 

1.             L'articolo 39 e l'articolo 49, paragrafo 1 del trattato CE si applicano pienamente soltanto, per quanto attiene alla libera circolazione dei lavoratori e alla libera prestazione di servizi che implichino la temporanea circolazione di lavoratori, ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 96/71/CE, fra la Polonia, da un lato, e il Belgio, la Repubblica ceca, la Danimarca, la Germania, lĠEstonia, la Grecia, la Spagna, la Francia, l'Irlanda, l'Italia, la Lettonia, la Lituania, il Lussemburgo, l'Ungheria, i Paesi Bassi, l'Austria, il Portogallo, la Slovenia, la Slovacchia, la Finlandia, la Svezia e il Regno Unito, d'altro lato, fatte salve le disposizioni transitorie di cui ai punti da 2 a 14.

 

2.             In deroga agli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68 e fino alla fine del periodo di due anni dopo la data di adesione, gli Stati membri attuali potranno applicare le misure nazionali, o le misure contemplate da accordi bilaterali, che disciplinano l'accesso dei cittadini polacchi al proprio mercato del lavoro. Gli Stati membri attuali possono continuare ad applicare tali misure fino alla fine di cinque anni dopo la data di adesione.

I cittadini polacchi occupati legalmente in uno Stato membro attuale alla data di adesione e ammessi al mercato del lavoro di tale Stato membro per un periodo ininterrotto pari o superiore a 12 mesi avranno accesso al mercato del lavoro di tale Stato membro ma non al mercato del lavoro di altri Stati membri che applicano misure nazionali.

Anche i cittadini polacchi ammessi al mercato del lavoro di uno Stato membro attuale dopo l'adesione per un periodo ininterrotto pari o superiore a 12 mesi godono degli stessi diritti.

I cittadini polacchi di cui al 2Ħ e 3Ħ comma perdono i diritti sopra menzionati qualora volontariamente abbandonino il mercato del lavoro dello Stato membro attuale di cui trattasi.

I cittadini polacchi legalmente occupati in uno Stato membro attuale alla data di adesione, o durante un periodo in cui sono applicate misure nazionali, e che erano ammessi al mercato del lavoro di tale Stato membro per un periodo inferiore a 12 mesi non godono di tali diritti.

 

3.             Prima della fine del periodo di due anni dopo la data di adesione della Polonia, il Consiglio esamina il funzionamento delle disposizioni transitorie di cui al punto 2, sulla base di una relazione della Commissione.

Al termine dell'esame ed entro la fine del periodo di 2 anni dalla data di adesione della Polonia, gli Stati membri attuali comunicano alla Commissione se intendono continuare ad applicare le misure nazionali o le misure contemplate da accordi bilaterali, o se da quel momento in poi intendono applicare gli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68. In mancanza di tale comunicazione, si applicano gli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68.

 

4.             Su richiesta della Polonia si potrˆ effettuare un ulteriore esame. La procedura di cui al punto 3 va applicata e completata entro sei mesi dalla data di ricezione della richiesta polacca.

 

5.             Gli Stati membri che, alla fine del periodo di cinque anni di cui al punto 2, mantengono le misure nazionali o le misure contemplate da accordi bilaterali possono, dopo averne informato la Commissione, continuare ad applicare dette misure fino alla fine del periodo di sette anni dalla data di adesione qualora si verifichino o rischino di verificarsi gravi perturbazioni del mercato del lavoro. In mancanza di tale comunicazione, si applicano gli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68.

 

6.             Durante i sette anni successivi all'adesione della Polonia, gli Stati membri che, a norma dei punti 3, 4 o 5, applicano gli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68 in relazione ai cittadini polacchi e che rilasciano permessi di lavoro a cittadini polacchi durante tale periodo a fini di controllo vi procedono automaticamente.

 

7.             Gli Stati membri in cui, a norma dei punti 3, 4 o 5, si applicano gli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68 nei confronti dei cittadini polacchi possono ricorrere alle procedure descritte in appresso fino alla fine del periodo di sette anni dalla data di adesione.

Quando uno Stato membro di cui al precedente comma subisce o prevede perturbazioni sul suo mercato del lavoro, che possono comportare rischi gravi per il tenore di vita e il livello dell'occupazione in una data regione o per una data professione, ne avvisa la Commissione e gli altri Stati membri, fornendo loro ogni opportuna indicazione. Sulla base di tali informazioni, lo Stato membro pu˜ chiedere alla Commissione di dichiarare parzialmente o totalmente sospesa l'applicazione degli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68 e dei meccanismi di compensazione di cui agli articoli 15, 16 e 17 del medesimo, per ristabilire la normalitˆ in detta regione o professione. La Commissione decide in merito alla sospensione e alla sua durata e portata entro due settimane al massimo dalla ricezione della richiesta e notifica al Consiglio tale decisione. Entro due settimane dalla decisione della Commissione, ciascuno Stato membro pu˜ chiedere l'abrogazione o la modifica di tale decisione da parte del Consiglio. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata su questa domanda entro due settimane.

Uno Stato membro di cui al primo comma ha la facoltˆ, in casi urgenti ed eccezionali, di sospendere l'applicazione degli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68, trasmettendo successivamente una comunicazione motivata alla Commissione.

 

8.             FinchŽ l'applicazione degli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68  sospesa a norma dei punti 2, 3, 4, 5 e 7, l'articolo 11 del regolamento si applica in Polonia nei confronti dei cittadini degli Stati membri attuali, e negli Stati membri attuali nei confronti dei cittadini polacchi, alle seguenti condizioni:

-           i familiari di un lavoratore di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera a) del regolamento, che al momento dell'adesione soggiornano legalmente con il lavoratore nel territorio di uno Stato membro, hanno, dal momento dell'adesione, immediato accesso al mercato del lavoro di tale Stato membro. Ci˜ non si applica ai familiari di un lavoratore legalmente ammesso al mercato del lavoro di detto Stato membro per un periodo inferiore a 12 mesi;

-           i familiari di un lavoratore di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera a) del regolamento, che soggiornano legalmente con il lavoratore nel territorio di uno Stato membro da una data successiva all'adesione, durante il periodo di applicazione delle disposizioni transitorie esposte sopra, hanno accesso al mercato del lavoro dello Stato membro in questione non appena abbiano soggiornato in detto Stato membro per almeno diciotto mesi o dal terzo anno successivo all'adesione, se quest'ultima data  precedente.

Tali disposizioni lasciano impregiudicate le misure pi favorevoli, siano esse nazionali o contemplate da accordi bilaterali.

9.             Qualora talune disposizioni della direttiva 68/360/CEE non possano essere dissociate dalle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1612/68, la cui applicazione  stata differita in conformitˆ dei punti 2, 3, 4, 5, 7 e 8, la Polonia e gli Stati membri attuali possono derogare a tali disposizioni nella misura necessaria all'applicazione dei punti 2, 3, 4, 5, 7 e 8.

 

10.          Laddove misure nazionali o misure contemplate da accordi bilaterali siano applicate dagli Stati membri attuali in virt delle disposizioni transitorie esposte sopra, la Polonia pu˜ continuare ad applicare misure equivalenti nei confronti dei cittadini dello o degli Stati membri interessati.

 

11.          Qualora l'applicazione degli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68 sia sospesa da uno degli Stati membri attuali, la Polonia pu˜ ricorrere alle procedure di cui al punto 7 nei confronti della Repubblica ceca, dell'Estonia, della Lettonia, della Lituania, dellĠUngheria, della Slovenia e della Slovacchia. Durante tali periodi i permessi di lavoro rilasciati dalla Polonia, a fini di controllo, a cittadini della Repubblica ceca, dellĠEstonia, della Lettonia, della Lituania, dellĠUngheria, della Slovenia e della Slovacchia sono rilasciati automaticamente.

 

12.          Gli Stati membri attuali che applicano misure nazionali in conformitˆ dei punti 2, 3, 4, 5, 7, 8 e 9 possono introdurre, nel rispetto del diritto interno, una libertˆ di circolazione pi ampia di quella esistente al momento dellĠadesione, compreso il pieno accesso al mercato del lavoro. A decorrere dal terzo anno successivo all'adesione, gli Stati membri attuali che applicano misure nazionali possono in qualsiasi momento decidere di applicare invece gli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68. La Commissione  informata di tale decisione.

 

13.          Per far fronte a gravi perturbazioni, o al rischio di gravi perturbazioni, di specifici settori sensibili di servizi dei rispettivi mercati del lavoro che potrebbero verificarsi in talune regioni in seguito alla prestazione di servizi transnazionali, secondo quanto definito all'articolo 1 della direttiva 96/71/CE, la Germania e l'Austria, qualora applichino, in virt delle misure transitorie suindicate, misure nazionali o misure contemplate da accordi bilaterali concernenti la libera circolazione di lavoratori polacchi, possono, previa comunicazione alla Commissione, derogare allĠarticolo 49, paragrafo 1 del trattato CE, al fine di limitare, nellĠambito della prestazione di servizi da parte di imprese stabilite in Polonia, la temporanea circolazione di lavoratori il cui diritto di svolgere un'attivitˆ lavorativa in Germania o in Austria  soggetto a misure nazionali.

LĠelenco dei settori di servizi che potrebbero essere interessati da tale deroga  il seguente:

-           per la Germania:

Settore

Codice NACE(*), salvo diversamente specificato

Costruzioni, incluse le attivitˆ collegate

45.1-4

Attivitˆ elencate nellĠallegato della direttiva 96/71/CE

Servizi di pulizia e di disinfestazione

74.70

Servizi di pulizia e di disinfestazione

Altri servizi

74.87

Solo attivitˆ dei decoratori d'interni

 

-           per l'Austria:

Settore

Codice NACE(*), salvo diversamente specificato

Attivitˆ dei servizi connessi allĠorticoltura

01.41

Taglio, modellatura e finitura della pietra

26.7

Fabbricazione di strutture metalliche e di parti di strutture

28.11

Costruzioni, incluse le attivitˆ collegate

45.1-4

Attivitˆ elencate nellĠallegato della direttiva 96/71/CE

Servizi di vigilanza

74.60

Servizi di pulizia e di disinfestazione

74.70

Attivitˆ infermieristica a domicilio

85.14

Assistenza sociale non residenziale

85.32

 

Qualora la Germania o lĠAustria decidano di derogare alle disposizioni dellĠarticolo 49, paragrafo 1 del trattato CE, in conformitˆ dei precedenti capoversi, la Polonia pu˜, dopo averne informato la Commissione, adottare misure equivalenti.

L'applicazione del presente punto non deve determinare condizioni di temporanea circolazione dei lavoratori, nellĠambito della prestazione di servizi transnazionali tra la Germania o lĠAustria e la Polonia, pi restrittive di quelle esistenti alla data della firma del trattato di adesione.

 

14.          L'applicazione dei punti da 2 a 5 e da 7 a 12 non deve determinare condizioni di accesso dei cittadini polacchi ai mercati del lavoro degli Stati membri attuali pi restrittive di quelle esistenti alla data della firma del trattato di adesione.

Fatta salva lĠapplicazione dei punti da 1 a 13, gli Stati membri attuali introducono, in qualsiasi periodo in cui sono applicate misure nazionali o misure contemplate da accordi bilaterali, un trattamento preferenziale per i lavoratori cittadini degli Stati membri rispetto a cittadini di paesi terzi in ordine all'accesso al proprio mercato del lavoro.

I lavoratori migranti polacchi e le rispettive famiglie, che soggiornano legalmente e sono occupati in un altro Stato membro, o i lavoratori migranti di altri Stati membri e le rispettive famiglie, che soggiornano legalmente e sono occupati in Polonia, non possono essere trattati in modo pi restrittivo di quelli provenienti da paesi terzi, che soggiornano e sono occupati in detto Stato membro o in Polonia. Inoltre, in applicazione del principio della Òpreferenza comunitariaÓ, i lavoratori migranti provenienti da paesi terzi, che soggiornano e sono occupati in Polonia, non devono beneficiare di un trattamento pi favorevole di quello riservato ai cittadini polacchi.

 

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(*)           NACE: Cfr. 31990 R 3037: Regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio, del 9 ottobre 1990, relativo alla classificazione statistica delle attivitˆ economiche nelle Comunitˆ europee (GU L 293 del 24.10.1990, pag. 1), modificato da ultimo da 32002 R 0029: Regolamento (CE) n. 29/2002 della Commissione, del 19.12.2001 (GU L 6 del 10.1.2002, pag. 3).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[1] Estremi della ratifica italiana: legge n. 382 del 29.12.03 (GU n. 21, del 27.01.04)

[2] vedi nostra circolare n. 71 del 12.05.03

[3] nozione in via di estensione, stanti le modifiche apportate dal Reg. Ce n. 631 del 31.03.2004, con effetto dal 1.06.2004

[4] modulo di riferimento E/111 (in via di sostituzione con la tessera europea di assicurazione sanitaria).

[5] pubblicato in GU n, 83 del 9.04.2002

[6] Cittadini di uno Stato UE che abbiano o meno svolto unĠattivitˆ lavorativa in uno Stato membro

[7] Cittadini di uno Stato UE che siano studenti iscritti a un istituto riconosciuto per conseguirvi a titolo principale una formazione professionale ovvero iscritti ad universitˆ o istituti universitari statali o istituti universitari liberi abilitati a rilasciare titoli aventi valore legale

[8] attuale modulistica comunitaria di riferimento: modulo E/127 (pensionati) e E/128 (studenti). Circa questi ultimi, ricordiamo che, secondo lĠart. 1, lettera c bis) del regolamento 1408/71, il termine ÒstudenteÓ designa qualsiasi persona diversa da un lavoratore subordinato o autonomo, o da un suo familiare o superstite ai sensi del presente regolamento che segua un corso di studi o una formazione professionale per ottenere una qualifica ufficialmente riconosciuta dalle autoritˆ di uno Stato membro e che sia assicurata nellĠambito di un regime generale di sicurezza sociale o di un regime speciale di sicurezza sociale applicabile agli studenti

 

[9] la precisazione non  superflua se si tiene conto che in alcuni degli attuali Stati membri, gli stranieri possono lavorare soltanto nei settori per i quali  stato autorizzato lĠingresso.

[10] Vale a dire, in caso di mobilitˆ successiva in almeno due degli attuali Stati membri

[11] in base al trattato di adesione i nuovi Stati sono impegnati anche sul fronte dellĠaccordo SEE e dellĠaccordo UE-Svizzera.