INCA CGIL |
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Area Politiche del Lavoro |
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00198 Roma - Via Giovanni Paisiello 43
Telefono 06-855631 - Fax 06-85352749
Internet : http: //www.inca.it
E-mail : politiche-lavoro@inca.it
Roma, l 28/04/04
Prot. n
64
Agli
Uffici Inca Italia
Agli
Uffici Inca Estero
Gli uffici riceventi sono pregati di
comunicare questa circolare agli uffici stranieri CGIL presenti sul territorio.
Oggetto: Allargamento dellUnione Europea a
10 nuovi Stati membri. Prime indicazioni del Ministero del Lavoro (Vademecum
per laccesso al lavoro dei cittadini dei nuovi Stati membri).
Cari compagni,
vi ricordiamo che con la precedente circolare n. 60
del 19 aprile scorso vi abbiamo fornito una prima informativa generale sulle
novit legate alla scadenza dellallargamento, previsto per il 1 maggio 2004
prossimo venturo.
In attesa di poter leggere i termini del DPCM, datato
20.04.2004 (non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale), segnaliamo, su questo
fronte, che sul sito internet del Ministero del Lavoro e delle politiche
sociali (www.welfare.gov.it)
consultabile un Vademecum per laccesso al lavoro dei cittadini dei nuovi
Stati membri.
Il dossier, che, in qualche sorta, anticipa le misure
contenute nel decreto, conferma, per quanto riguarda la Polonia, lUngheria, la Repubblica Ceca, la
Slovacchia, lEstonia, la Lettonia, la Lituania e la Slovenia, il ricorso alle
limitazioni previste dal periodo transitorio (restrizioni alla libera
circolazione dei lavoratori dipendenti nellaccesso al mercato del lavoro;
deroga dagli articoli 1-6 del regolamento n. 1612/68).
In conseguenza di ci, quanto meno nel corso del
primo biennio (1.05.04-30.04.06) laccesso al mercato del lavoro dei cittadini
degli otto Stati sopra indicati viene regolamentato sulla base del regime delle
quote dingresso. Per il corrente 2004, tali quote sono fissate nella misura di
20.000 unit (dal
1 maggio al 31 dicembre), in relazione a tutte le tipologie di lavoro
dipendente: assunzioni con contratto a tempo determinato e/o indeterminato;
assunzioni per lavoro stagionale.
Accessi nellambito delle quote
Le procedure di cui allarticolo 22 del Tu n. 286/98
sono, di conseguenza, adattate come segue.
Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente
soggiornante in Italia, che intende instaurare in Italia un rapporto di
lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con un lavoratore
neocomunitario, deve presentare alla Direzione Provinciale del Lavoro una
richiesta di autorizzazione al lavoro. |
La domanda deve essere indirizzata
alla Direzione Provinciale del Lavoro del luogo di svolgimento della
prestazione lavorativa e deve contenere i seguenti elementi: - le generalit del richiedente (accompagnate dalla
fotocopia di valido documento di identit ovvero di passaporto se non si
tratta di cittadino italiano e, nel caso di cittadino extracomunitario
regolarmente residente in Italia, anche la fotocopia del permesso di
soggiorno in corso di validit); - le
generalit del lavoratore richiesto (accompagnate dalla fotocopia di passaporto in
corso di validit); - le condizioni lavorative offerte (contratto collettivo
applicato, qualifica e livello di inquadramento contrattuale, retribuzione
lorda mensile, orario di lavoro, localit d'impiego, tipologia contrattuale:
a tempo indeterminato, a tempo determinato, stagionale). |
Alla domanda deve essere allegato il contratto di
lavoro
stipulato con il cittadino neocomunitario, sottoposto alle sole condizioni
dell'effettivo rilascio dell'autorizzazione al lavoro e della richiesta della
carta di soggiorno. |
La Direzione
Provinciale del Lavoro, effettuate le opportune verifiche e accertata la
disponibilit di quote, rilascia l'autorizzazione al lavoro e la trasmette
al datore di lavoro richiedente e alla Questura territorialmente competente,
presso la quale dovr recarsi il lavoratore ai fini del rilascio di una carta
di soggiorno per lavoro. |
Per effetto di tale semplificazione, pare di poter desumere che:
a) il
contratto di lavoro di cui si tratta fuoriesce dalla tipologia del contratto
di soggiorno per lavoro subordinato di cui allart. 5 bis Tu n. 286/98. In tal senso, non
dovrebbero pi figurare, quali elementi vincolanti per la validit del contratto
medesimo, le
garanzie, da parte del datore di lavoro, circa la disponibilit di un alloggio
e il pagamento delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel paese
di provenienza;
b) il titolo
di soggiorno rilasciato, al termine della procedura, al neocittadino non la
carta di soggiorno di cui allarticolo 9 del TU n. 286/98 ma, bens quella prevista
dallarticolo 6-2 del DPR n. 54 del 18 gennaio 2002, recante Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di circolazione e soggiorno
dei cittadini degli Stati membri dellUnione europea, la cui validit fissata
a cinque anni, ovvero alla durata del contratto (se di durata inferiore
allanno);
c) posto che, dal 1 maggio prossimo, detti cittadini
neocomunitari non sono pi assoggettati allobbligo del visto dingresso per
lavoro, la procedura
di autorizzazione al lavoro, dovrebbe, nei limiti della prevista quota di
20.000 unit, potersi avviare anche in caso di presenza, del neocittadino, sul
territorio italiano (fattispecie non agibile, nellambito del contesto
anteriore, con eccezione dei dispositivi legali adottati in via di sanatoria);
d) se corretta, linterpretazione di cui al
precedente punto c) comporta anche unaltra conseguenza e, cio, che i cittadini
neocomunitari con rapporti di lavoro subordinato in atto, al 30.04.2004, in
violazione delle norme sullingresso e soggiorno degli stranieri, avrebbero,
per questo verso, la possibilit di regolarizzare la loro posizione, pur se
soltanto da data successiva al 1.05.2004 (purch, ovviamente, il datore di lavoro si attivi presso la
competente Direzione provinciale del lavoro per la richiesta di autorizzazione
al lavoro).
Ci detto, per ogni conferma di tutto questo sar
bene aspettare di conoscere, nei dettagli, le circolari applicative a cura dei
ministeri del Lavoro e dellInterno.
Accessi fuori quota
Nei casi di cui allarticolo 27 del Tu n. 286/98
(ingressi fuori quota), la richiesta di autorizzazione al lavoro va presentata
tenendo conto delle seguenti particolarit:
- dirigenti o personale altamente specializzato di
societ aventi sede o filiali in Italia; - professori universitari, lettori universitari e
ricercatori; - traduttori e interpreti; - collaboratori familiari di cittadini italiani o
comunitari che si trasferiscono in Italia per la prosecuzione del rapporto di
lavoro domestico; - persone che svolgano periodi temporanei di
addestramento e formazione professionale presso datori di lavoro italiani; - lavoratori alle dipendenze di organizzazioni o
imprese operanti in Italia, ammessi per adempiere funzioni specifiche per un
periodo determinato; - lavoratori dipendenti da imprese aventi sede
all'estero temporaneamente trasferiti presso imprese residenti in Italia, al
fine di effettuare prestazioni oggetto di contratto di appalto; - infermieri professionali assunti presso strutture
sanitarie pubbliche e private. |
la richiesta di autorizzazione al lavoro deve
essere presentata alla Direzione Provinciale del Lavoro competente secondo quanto previsto
dall'art. 27 del D.Lgs. 286/98 e successive modificazioni e integrazioni |
- lavoratori occupati presso circhi o spettacoli
viaggianti all'estero; - personale artistico e tecnico per spettacoli
lirici, teatrali, concertistici o di balletto; - ballerini, artisti e musicisti da impiegare
presso locali di intrattenimento; - artisti da impiegare da enti musicali teatrali o
cinematografici o da imprese radiofoniche o televisive, pubbliche o private,
o da enti pubblici, nell'ambito di manifestazioni culturali o folcloristiche. |
la richiesta di autorizzazione al lavoro deve
essere presentata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali -
Direzione generale per l'Impiego, segreteria del collocamento dello
spettacolo |
- stranieri che siano destinati a svolgere
qualsiasi tipo di attivit sportiva professionistica |
la dichiarazione nominativa di assenso rilasciata
dal C.O.N.I. (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) |
Resta inteso, conformemente anche a quanto fatto
presente nella nostra circolare del 19.04.04, che le procedure sopradescritte
non interessano i cittadini neocomunitari legalmente occupati in Italia, al
1.05.2004, sulla base di un permesso di lavoro di durata pari o superiore a 12
mesi. Del pari, per quanto riguarda il coniuge e i figli minori di anni 21 o a
carico (notiamo, con riguardo ai figli, che il Ministero del Lavoro ha ripreso
la corretta nozione di diritto comunitario).
Per i rimanenti punti, rinviamo ad una lettura della
scheda (vademecum) predisposta dal Ministero del Lavoro, augurando che, con la
pubblicazione dellannunciato DPCM (20.04.04), vengano sciolti anche i restanti
interrogativi e resi noti gli indirizzi del Ministero dellInterno per quanto
attiene la sua sfera di competenza.
Questo ci consentir una trattazione pi unitaria e
completa della materia.
Cordiali saluti.
p.
il settore
p. il Collegio di Presidenza
Gina Turatto
Salvatore Casabona
ALLEGATO
L'Europa che cresce Vademecum per l'accesso al lavoro dei cittadini dei nuovi Stati membri |
Dal 1 maggio 2004 dieci nuovi Stati entreranno a far parte dell'Unione
Europea: la Repubblica Ceca, la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Cipro,
la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica di
Ungheria, la Repubblica di Malta, la Repubblica di Polonia, la Repubblica di
Slovenia, la Repubblica Slovacca. Questo allargamento costituisce l'esito di un
processo ambizioso, che ha origini lontane e pone sfide impegnative per il
futuro.
I vantaggi e le opportunit offerti dall'Europa a 25
produrranno effetti benefici in molti settori, potendo costituire, tra l'altro,
un fattore di rilancio dell'economia europea e di creazione di posti di lavoro
nel mercato allargato.
Progressivamente i tradizionali flussi migratori per
motivi di lavoro tra vecchi e nuovi Stati membri diventeranno, a tutti gli
effetti, forme di mobilit intracomunitaria della forza lavoro e saranno
disciplinati, esclusivamente, dal diritto comunitario.
Tuttavia, analogamente a quanto avvenuto in occasione di
precedenti allargamenti, il Trattato di adesione dei nuovi Stati membri alla UE
prevede, salvo che per Cipro e Malta, un regime transitorio, trascorso il
quale si applicher l'acquis comunitario, nella sua interezza, anche ai nuovi
cittadini europei.
Si tratta di una scelta improntata a criteri di
gradualit, che consentir di assicurare il passaggio progressivo alla piena
applicazione del diritto comunitario e le necessarie misure di tutela del
mercato del lavoro degli Stati membri.
Il Governo italiano ha ritenuto opportuno porre ai
lavoratori dipendenti provenienti dai nuovi Stati membri, nei primi due anni,
alcune limitazioni all'accesso al mercato del lavoro, anche al fine di evitare
il rischio di perturbazioni di quest'ultimo.
Per questa ragione stato emanato un decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri che fissa in 20.000 unit la quota di
cittadini neocomunitari ai quali sar consentito l'accesso al mercato del
lavoro italiano per l'anno 2004.
Si tratta di una scelta coerente con i principi
fondamentali che informano il regime transitorio, che garantisce ai cittadini
degli otto Paesi di nuova adesione condizioni di accesso al mercato del lavoro
italiano, da un lato, non pi restrittive di quelle esistenti alla data della
firma del trattato di adesione, e dall'altro, pi favorevoli rispetto a quelle
applicate ai cittadini di Paesi terzi.
E' stata cos riservata una quota di ingressi nel
mercato del lavoro italiano esclusivamente a favore dei cittadini degli otto
Stati di nuova adesione, ed stata semplificata la procedura per
l'instaurazione del rapporto di lavoro dipendente rispetto a quanto previsto
per i cittadini di Paesi terzi.
Questo Vademecum, ideato per dare informazioni ai
cittadini dei nuovi Stati membri, ai datori di lavoro e a chi opera nel
settore, illustra le modalit per l'accesso al lavoro dipendente in Italia
durante il periodo transitorio.
E' importante sottolineare che, ferme restando le
limitazioni in materia di libera circolazione, una volta ammessi al lavoro in
Italia i cittadini dei nuovi Stati membri godranno pienamente della parit di
trattamento con i lavoratori italiani per tutti gli aspetti relativi alle
condizioni di impiego e di lavoro, ai vantaggi sociali e fiscali e ai
trattamenti di sicurezza sociale.
1. Il lavoro autonomo
I cittadini neocomunitari che intendono esercitare in
Italia un'attivit di lavoro autonomo godono, ai fini dell'accesso al mercato
del lavoro, di libera circolazione.
2. Il lavoro dipendente
Nel rispetto di quanto previsto dai Trattati,
l'Italia si avvale del regime transitorio, fissando a 20.000 unit la
quota di cittadini dei nuovi Stati membri che possono accedere al mercato del
lavoro per il 2004.
I cittadini dei nuovi Stati membri sono esentati
dall'obbligo di visto di ingresso e le procedure amministrative previste per la
concessione della necessaria autorizzazione al lavoro sono state semplificate.
In ogni caso, le limitazioni previste non si
applicano a:
- i cittadini neocomunitari occupati legalmente in
Italia alla data di adesione e ammessi al mercato del lavoro italiano per un
periodo ininterrotto pari o superiore a 12 mesi;
- i cittadini neocomunitari che hanno svolto attivit
lavorativa in Italia dopo l'adesione per un periodo ininterrotto pari o
superiore a 12 mesi;
- il coniuge e i figli minori di anni 21 o a carico,
legalmente soggiornanti sul territorio italiano con il lavoratore neocomunitario
ammesso nel mercato del lavoro italiano per un periodo ininterrotto di 12
mesi al momento dell'adesione.
IL LAVORO DIPENDENTE: LA PROCEDURA IN DETTAGLIO
L'accesso nell'ambito delle quote
Dal 1 maggio 2004 i cittadini degli Stati di nuova
adesione potranno accedere al mercato del lavoro italiano sulla base
delle quote riservate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che
autorizza l'ingresso per i cittadini neocomunitari.
Ai fini dell'instaurazione del rapporto di lavoro
dipendente si applica loro la procedura prevista dall'art. 22 del D.Lgs. 286/98
(e successive modificazioni e integrazioni), opportunamente semplificata.
Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente
soggiornante in Italia, che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro
subordinato a tempo determinato o indeterminato con un lavoratore
neocomunitario, deve presentare alla Direzione Provinciale del Lavoro una
richiesta di autorizzazione al lavoro.
La domanda deve essere indirizzata alla Direzione
Provinciale del Lavoro del luogo di svolgimento della prestazione lavorativa e
deve contenere i seguenti elementi:
- le generalit del richiedente (accompagnate dalla
fotocopia di valido documento di identit ovvero di passaporto se non si tratta
di cittadino italiano e, nel caso di cittadino extracomunitario regolarmente
residente in Italia, anche la fotocopia del permesso di soggiorno in corso di
validit);
- le generalit del lavoratore richiesto
(accompagnate dalla fotocopia di passaporto in corso di validit);
- le condizioni lavorative offerte (contratto
collettivo applicato, qualifica e livello di inquadramento contrattuale,
retribuzione lorda mensile, orario di lavoro, localit d'impiego, tipologia
contrattuale: a tempo indeterminato, a tempo determinato, stagionale).
Alla domanda deve essere allegato il contratto di
lavoro stipulato con il cittadino neocomunitario, sottoposto alle sole
condizioni dell'effettivo rilascio dell'autorizzazione al lavoro e della
richiesta della carta di soggiorno.
La Direzione Provinciale del Lavoro, effettuate le
opportune verifiche e accertata la disponibilit di quote, rilascia
l'autorizzazione al lavoro e la trasmette al datore di lavoro richiedente
e alla Questura territorialmente competente, presso la quale dovr recarsi il
lavoratore ai fini del rilascio di una carta di soggiorno per lavoro.
I lavoratori appartenenti ad alcune categorie possono
accedere al mercato del lavoro italiano al di fuori delle quote fissate per il
lavoro dipendente.
Per le seguenti categorie di persone la richiesta di
autorizzazione al lavoro deve essere presentata alla Direzione Provinciale del
Lavoro competente secondo quanto previsto dall'art. 27 del D.Lgs. 286/98 e
successive modificazioni e integrazioni:
- dirigenti o personale altamente specializzato di
societ aventi sede o filiali in Italia;
- professori universitari, lettori universitari e
ricercatori;
- traduttori e interpreti;
- collaboratori familiari di cittadini italiani o
comunitari che si trasferiscono in Italia per la prosecuzione del rapporto di
lavoro domestico;
- persone che svolgano periodi temporanei di
addestramento e formazione professionale presso datori di lavoro italiani;
- lavoratori alle dipendenze di organizzazioni o
imprese operanti in Italia, ammessi per adempiere funzioni specifiche per un
periodo determinato;
- lavoratori dipendenti da imprese aventi sede
all'estero temporaneamente trasferiti presso imprese residenti in Italia, al
fine di effettuare prestazioni oggetto di contratto di appalto;
- infermieri professionali assunti presso strutture
sanitarie pubbliche e private.
Per le seguenti categorie di persone, la richiesta di
autorizzazione al lavoro deve essere presentata al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali - Direzione generale per l'Impiego, segreteria del
collocamento dello spettacolo:
- lavoratori occupati presso circhi o spettacoli
viaggianti all'estero;
- personale artistico e tecnico per spettacoli
lirici, teatrali, concertistici o di balletto;
- ballerini, artisti e musicisti da impiegare presso
locali di intrattenimento;
- artisti da impiegare da enti musicali teatrali o
cinematografici o da imprese radiofoniche o televisive, pubbliche o private, o
da enti pubblici, nell'ambito di manifestazioni culturali o folcloristiche.
Per gli stranieri che siano destinati a svolgere
qualsiasi tipo di attivit sportiva professionistica, la dichiarazione
nominativa di assenso rilasciata dal C.O.N.I. (Comitato Olimpico Nazionale
Italiano).
Acquis comunitario
L'insieme dei diritti ed obblighi che vincolano gli
Stati dell'Unione europea, recepito dai nuovi Stati membri nei rispettivi
ordinamenti nazionali.
Neocomunitari
Cittadini degli Stati che aderiscono all'Unione
europea il 1 maggio 2004: Cipro, Estonia, Malta, Lettonia, Lituania, Polonia,
Repubblica
Ceca, Slovacchia, Slovenia e Ungheria. Sono esclusi
dalle restrizioni alla libera circolazione per lavoro dipendente i cittadini di
Cipro e Malta.
Regime transitorio
Durante il periodo transitorio previsto dal Trattato,
gli attuali Stati membri dell'Unione europea possono applicare per i cittadini
neocomunitari misure restrittive in materia di accesso al mercato del
lavoro. Tale regime transitorio pu durare complessivamente sette anni e si
articola in tre fasi consecutive e diversamente regolate di due, tre e due
anni.
Nei primi due anni dall'adesione viene sospesa
l'applicazione del diritto comunitario in materia di libera circolazione dei
lavoratori dipendenti, ovvero in particolare, degli articoli da 1 a 6 del regolamento
1612/68, e vigono misure particolari.
Prima della fine del biennio, alla luce di una
valutazione sugli effetti dell'applicazione delle misure particolari e sulle
condizioni del mercato
del lavoro, potr essere decisa e notificata alla
Commissione, da parte di ciascuno Stato membro, l'intenzione di prolungare
l'applicazione
delle misure nazionali per un ulteriore triennio.
Trascorso un periodo di cinque anni dall'adesione,
l'applicazione delle misure particolari potr protrarsi per ulteriori due anni,
fino alla fine del complessivo periodo transitorio di sette anni, qualora si
verifichino gravi perturbazioni del mercato del lavoro o vi sia un rischio in
tal senso.
Quote riservate
Per il 2004 il Decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 20 aprile 2004 autorizza l'accesso al mercato del lavoro
dipendente italiano
a 20.000 cittadini neocomunitari.
Visto di ingresso
I neocomunitari sono esonerati dal visto d'ingresso,
ivi incluso quello per motivi di lavoro, per effetto dell'acquisizione
della cittadinanza europea in applicazione dell'art. 18 del Trattato che
istituisce la Comunit Europea, il quale stabilisce il diritto di circolare e
soggiornare liberamente nel territorio degli Stati Membri.
Legge
24 dicembre 2003 n. 380, con la quale stata autorizzata la ratifica e
conferita piena esecuzione al Trattato di adesione all'Unione Europea tra gli
Stati membri dell'Unione Europea e la Repubblica Ceca, la Repubblica di
Estonia, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di
Lituania, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, la Repubblica di
Polonia, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica Slovacca;
Legge
30 luglio 2002 n 189, modifica alla normativa in materia di immigrazione e di
asilo;
Decreto
legislativo 25 luglio 1998 n. 286, Testo Unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, modificato e integrato dalla legge
30 luglio 2002 n. 189.
Decreto
del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002 n. 54, Testo Unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di circolazione e soggiorno
dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea;
Decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, 20 aprile 2004 di programmazione dei flussi di ingresso dei
lavoratori cittadini dei nuovi Stati membri della UE nel territorio dello Stato
per l'anno 2004.
Chiarimenti possono essere richiesti al
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione Generale per l'Immigrazione
Via Fornovo 8 - 00192 Roma
Telefono 0636754780 (dalle ore 9.00 alle 12.00)
Fax 0636754769
e-mail dgimmigrazione@welfare.gov.it
e
alle Direzioni Provinciali del Lavoro
Fonte: Sito Internet Ministero del Lavoro