REPUBBLICA  ITALIANA

 

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER LA PUGLIA

LECCE

 

PRIMA SEZIONE

 

Registro Ordinanze: 399/04

 

                                                                         Registro Generale: 528/2004

 

 

nelle persone dei Signori:

 

ALDO RAVALLI                   Presidente

ENRICO D'ARPE                 Cons. , relatore

CARLO BUONAURO          Ref.

 

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nella Camera di Consiglio  del 07 Aprile 2004

 

Visto il ricorso 528/2004  proposto da:

 

 

rappresentato e difeso da:

CELESTINI MINA

FAGGIANO MARIA ROSARIA

con domicilio eletto in LECCE

VIALE DELLO STADIO,19

presso

FAGGIANO MARIA ROSARIA  

 

contro

 

QUESTORE DI LECCE

rappresentato e difeso da:

AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO

con domicilio eletto in LECCE

VIA F.RUBICHI 23

presso la sua sede

 

 

MINISTERO DELL'INTERNO - ROMA

rappresentato e difeso da:

AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO

con domicilio eletto in LECCE

VIA F.RUBICHI 23

presso la sua sede;

 

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, del decreto del Questore di Lecce dell8.1.2004 con cui stata rigettata listanza presentata dal ricorrente extracomunitario in data 27.10.2003 per laggiornamento del permesso di soggiorno; nonch di tutti gli atti connessi, precedenti e conseguenti;

 

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;

Visto latto di costituzione in giudizio di:

 

MINISTERO DELLINTERNO ROMA

QUESTORE DI LECCE

 

Udito il relatore Cons. ENRICO DARPE  e uditi altres per le parti lAvv. Celestini, lAvv. Faggiano e lAvv. dello Stato Musio;

 

Considerato che, ad una delibazione sommaria, appare fondata la censura prospettata nel primo motivo di ricorso di errata applicazione del comma sette bis dellart. 26 del Decreto Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 (introdotto dallart. 21 della Legge 30 luglio 2002 n. 189), che, in forza di una doverosa interpretazione restrittiva costituzionalmente orientata, va inteso come riferito unicamente alla revoca del permesso di soggiorno rilasciato allo straniero per lavoro autonomo;

Visti gli artt. 19 e 21, della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l'art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;

 

Ritenuto che sussistono i presupposti previsti dal citato art.21;

 

P.Q.M.

 

Accoglie (Ricorso numero 528/2004) la suindicata domanda cautelare.

 

La presente ordinanza sar eseguita dalla Amministrazione ed depositata presso la Segreteria del Tribunale che provveder a darne comunicazione alle parti.

 

LECCE , li 07 Aprile 2004

 

Aldo RAVALLI Presidente

 

Enrico DARPE - Estensore