REPUBBLICA  ITALIANA

 

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER LA PUGLIA

LECCE

 

PRIMA SEZIONE

 

Registro Ordinanze: 35/04

 

                                                                         Registro Generale: 2437/2003

 

 

nelle persone dei Signori:

 

ALDO RAVALLI                                           Presidente

ETTORE MANCA                                        Ref.

MASSIMILIANO BALLORIANI                Ref. , relatore

 

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nella Camera di Consiglio  del 08 Gennaio 2004

 

Visto il ricorso 2437/2003  proposto da:

 

 

rappresentato e difeso da:

CELESTINI MINA

FAGGIANO MARIA ROSARIA

con domicilio eletto in LECCE

VIALE DELLO STADIO,19

presso

FAGGIANO MARIA ROSARIA  

 

contro

 

MINISTERO DELL'INTERNO - ROMA

rappresentato e difeso da:

AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO

con domicilio eletto in LECCE

VIA F.RUBICHI 23

presso la sua sede

 

 

PREFETTO DI LECCE

 

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, del decreto del Prefetto di Lecce n. 1530 Area V, notificato al datore di lavoro sig., ed emesso in data 9.10.2003, con cui stata respinta la domanda di regolarizzazione del lavoratore extracomunitario ricorrente; nonch di tutti gli atti connessi, precedenti e conseguenti;

 

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;

Visto latto di costituzione in giudizio di:

 

MINISTERO DELLINTERNO ROMA

 

Udito il relatore Ref. MASSIMILIANO BALLORIANI  e uditi altres per le parti lAvv. Celestini, lAvv. Faggiano e lAvv. dello Stato Gustapane;

 

Considerato che il Prefetto di Lecce, con il provvedimento impugnato, ha respinto la domanda di emersione proposta dal datore di lavoro del ricorrente ex art.33 della legge 189 del 2002, poich la Questura di Lecce ha comunicato che sussistono a carico del ricorrente le condizioni ostative di cui allart.33 lett.c) della legge citata, poich egli risulta essere stato denunziato per uno dei reati indicati dagli artt.380 e 381 cpp,ed in particolare per i reati di cui agli artt.648 cp (ricettazione), per il quale consentito larresto facoltativo in flagranza ex art.381 cpp, avendo un pena edittale tra i due e gli otto anni di reclusione, e 474 cp (commercio di prodotti con segni falsi), per il quale non consentito larresto in flagranza;

che la norma dellart.33 lett.c) della legge 189 del 2002 deve essere interpretata in modo costituzionalmente adeguato, tenendo conto cio che la norma, nei casi in cui vi sia stata solo la denunzia, ma non vi sia stato effettivamente larresto in flagranza convalidato dal giudice penale, non pu aver escluso un sindacato del giudice, seppure sommario, sulla effettiva rilevanza penale del fatto contestato nella denunzia, ovvero, nel caso di reati che consentono solo larresto facoltativo, anche una sua valutazione in termini di gravit e pericolosit dellautore in ossequio alla previsione dellart.381 co.4 cpp;

che, ove si escludesse tale sindacato, si determinerebbe leffetto che uno straniero potrebbe vedere respinta la possibilit di regolarizzazione, con lulteriore conseguente automatica espulsione dal territorio dello Stato, in virt dellart.13 co.2 lett.b) del dlgs 25 luglio 1998 n.286 (che consente lespulsione amministrativa sul semplice presupposto dellingresso clandestino nello Stato), senza che alcun giudice abbia potuto valutare il fatto addebitato allo straniero con la denunzia penale, a differenza di quanto avviene per i cittadini italiani in materia di sanzioni penali o amministrative o di misure di prevenzione;

che tale interpretazione, quindi, sarebbe in contrasto con gli artt.3, 24,111 della Costituzione

che, essendo il ricorrente uno straniero proveniente dal Senegal, immigrato di prima generazione e residente in Italia da circa due anni, si desume che nei suoi confronti possa configurarsi quella che la Corte Costituzionale (nella nota sentenza n.364 del 1988) ha definito come non colpevole carenza di socializzazione, poich egli proviene da una societ meno complessa e diversamente regolata, con un grado di istruzione probabilmente non adeguato a comprendere reati la cui oggettivit giuridica non appartiene al patrimonio comune delle collettivit umane-cd.delitti naturali-, salvo che dalle varie circostanze del fatto, come ad esempio la professionalit e lorganizzazione dellattivit criminosa, debba desumersi il contrario;

che, ad un primo esame, tali principi devono trovare applicazione nel caso in esame, riguardo al delitto presupposto del delitto di ricettazione, ovvero il delitto di contraffazione o alterazione di marchi (relativi a borse da donna), di cui allart.473 del cp, peraltro difficilmente configurabile nel caso in esame gi sotto il profilo del dolo, cio in riferimento alla conoscenza stessa del marchio tutelato e delle sue imitazioni, da parte di uno straniero del Senegal;

che, conseguentemente, a prescindere dal dolo o dalla colpa, viene meno la colpevolezza sotto il profilo della conoscibilit della norma penale, con la conseguenza che, ad un sommario esame, il fatto probabilmente non costituisce reato, e che, inoltre, esso dovuto con probabilit ad una carenza di socializzazione del ricorrente e, conseguentemente, allo stato, non pu neanche esprimersi un giudizio di pericolosit dellautore o di gravit del fatto ex art.381 co.4 cpp.

Considerato, infine, che non pu tenersi conto dei profili di irregolarit della domanda introdotti solo nella relazione della Prefettura, ma non nel provvedimento impugnato;

Visti gli artt. 19 e 21, della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l'art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;

 

Ritenuto che sussistono i presupposti previsti dal citato art.21;

 

P.Q.M.

 

Accoglie (Ricorso numero 2437/2003) la suindicata domanda cautelare, salvi gli ulteriori provvedimenti da parte della P.A..

La presente ordinanza sar eseguita dalla Amministrazione ed depositata presso la Segreteria del Tribunale che provveder a darne comunicazione alle parti.

 

LECCE , li 08 Gennaio 2004

 

Aldo RAVALLI Presidente

 

Massimiliano BALLORIANI - Estensore