REPUBBLICA
ITALIANA
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA PUGLIA
LECCE
PRIMA SEZIONE
Registro Ordinanze: 35/04
Registro
Generale: 2437/2003
nelle persone dei Signori:
ALDO
RAVALLI Presidente
ETTORE
MANCA Ref.
MASSIMILIANO BALLORIANI Ref.
, relatore
ha pronunciato la
seguente
ORDINANZA
nella Camera di Consiglio del 08 Gennaio 2004
Visto il ricorso 2437/2003 proposto da:
rappresentato e difeso da:
CELESTINI MINA
FAGGIANO MARIA ROSARIA
con domicilio eletto
in LECCE
VIALE DELLO STADIO,19
presso
FAGGIANO MARIA ROSARIA
contro
MINISTERO DELL'INTERNO - ROMA
rappresentato e difeso da:
AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO
con domicilio eletto in LECCE
VIA F.RUBICHI 23
presso la sua sede
PREFETTO DI LECCE
per l'annullamento, previa sospensione
dell'esecuzione, del decreto del Prefetto di Lecce n. 1530 Area V, notificato
al datore di lavoro sig., ed emesso in data 9.10.2003, con cui stata respinta
la domanda di regolarizzazione del lavoratore extracomunitario ricorrente;
nonch di tutti gli atti connessi, precedenti e conseguenti;
Visti gli atti e i documenti depositati con il
ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del
provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;
Visto latto di costituzione in giudizio di:
MINISTERO DELLINTERNO ROMA
Udito il relatore Ref. MASSIMILIANO BALLORIANI e uditi altres per le parti lAvv.
Celestini, lAvv. Faggiano e lAvv. dello Stato Gustapane;
Considerato che il Prefetto di Lecce, con il
provvedimento impugnato, ha respinto la domanda di emersione proposta dal
datore di lavoro del ricorrente ex art.33 della legge 189 del 2002, poich la
Questura di Lecce ha comunicato che sussistono a carico del ricorrente le
condizioni ostative di cui allart.33 lett.c) della legge citata, poich egli
risulta essere stato denunziato per uno dei reati indicati dagli artt.380 e 381
cpp,ed in particolare per i reati di cui agli artt.648 cp (ricettazione), per
il quale consentito larresto facoltativo in flagranza ex art.381 cpp, avendo
un pena edittale tra i due e gli otto anni di reclusione, e 474 cp (commercio
di prodotti con segni falsi), per il quale non consentito larresto in
flagranza;
che la norma dellart.33 lett.c) della legge 189 del 2002
deve essere interpretata in modo costituzionalmente adeguato, tenendo conto
cio che la norma, nei casi in cui vi sia stata solo la denunzia, ma non vi sia
stato effettivamente larresto in flagranza convalidato dal giudice penale, non
pu aver escluso un sindacato del giudice, seppure sommario, sulla effettiva
rilevanza penale del fatto contestato nella denunzia, ovvero, nel caso di reati
che consentono solo larresto facoltativo, anche una sua valutazione in termini
di gravit e pericolosit dellautore in ossequio alla previsione dellart.381
co.4 cpp;
che, ove si escludesse tale sindacato, si
determinerebbe leffetto che uno straniero potrebbe vedere respinta la
possibilit di regolarizzazione, con lulteriore conseguente automatica
espulsione dal territorio dello Stato, in virt dellart.13 co.2 lett.b) del
dlgs 25 luglio 1998 n.286 (che consente lespulsione amministrativa sul
semplice presupposto dellingresso clandestino nello Stato), senza che alcun
giudice abbia potuto valutare il fatto addebitato allo straniero con la
denunzia penale, a differenza di quanto avviene per i cittadini italiani in
materia di sanzioni penali o amministrative o di misure di prevenzione;
che tale interpretazione, quindi, sarebbe in contrasto
con gli artt.3, 24,111 della Costituzione
che, essendo il ricorrente uno straniero proveniente
dal Senegal, immigrato di prima generazione e residente in Italia da circa due
anni, si desume che nei suoi confronti possa configurarsi quella che la Corte
Costituzionale (nella nota sentenza n.364 del 1988) ha definito come non
colpevole carenza di socializzazione, poich egli proviene da una societ meno
complessa e diversamente regolata, con un grado di istruzione probabilmente non
adeguato a comprendere reati la cui oggettivit giuridica non appartiene al
patrimonio comune delle collettivit umane-cd.delitti naturali-, salvo che
dalle varie circostanze del fatto, come ad esempio la professionalit e
lorganizzazione dellattivit criminosa, debba desumersi il contrario;
che, ad un primo esame, tali principi devono trovare
applicazione nel caso in esame, riguardo al delitto presupposto del delitto di
ricettazione, ovvero il delitto di contraffazione o alterazione di marchi
(relativi a borse da donna), di cui allart.473 del cp, peraltro difficilmente
configurabile nel caso in esame gi sotto il profilo del dolo, cio in
riferimento alla conoscenza stessa del marchio tutelato e delle sue imitazioni,
da parte di uno straniero del Senegal;
che, conseguentemente, a prescindere dal dolo o dalla
colpa, viene meno la colpevolezza sotto il profilo della conoscibilit della
norma penale, con la conseguenza che, ad un sommario esame, il fatto
probabilmente non costituisce reato, e che, inoltre, esso dovuto con
probabilit ad una carenza di socializzazione del ricorrente e,
conseguentemente, allo stato, non pu neanche esprimersi un giudizio di
pericolosit dellautore o di gravit del fatto ex art.381 co.4 cpp.
Considerato, infine, che non pu tenersi conto dei
profili di irregolarit della domanda introdotti solo nella relazione della
Prefettura, ma non nel provvedimento impugnato;
Visti gli artt. 19 e 21, della Legge 6
dicembre 1971, n. 1034, e l'art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;
Ritenuto che sussistono i presupposti previsti
dal citato art.21;
P.Q.M.
Accoglie (Ricorso numero 2437/2003) la suindicata domanda
cautelare, salvi gli ulteriori provvedimenti da parte della P.A..
La presente ordinanza sar eseguita dalla
Amministrazione ed depositata presso la Segreteria del Tribunale che provveder
a darne comunicazione alle parti.
LECCE , li 08 Gennaio 2004
Aldo RAVALLI Presidente
Massimiliano BALLORIANI -
Estensore