TRIBUNALE DI RIMINI

 

 

Il Giudice,

sciogliendo la riserva di cui al verbale del 23.03.04,

visto il ricorso proposto in data 12.03.04 da FEHER Alexandru avverso il decreto di espulsione, emesso dal Prefetto di Rimini nei suoi confronti in data 13.01.04 e notificatogli in pari data;

rilevato che ricorso e pedissequo provvedimento del Giudice sono stati ritualmente notificati alla Prefettura ed alla Questura di Rimini;

preso atto delle richieste del difensore di fiducia del ricorrente, che alludienza camerale del 23.03.04 ha insistito per laccoglimento del ricorso;

rilevato, altres, che alludienza suddetta non stato possibile procedere allaudizione personale del ricorrente poich gi eseguito nei suoi confronti il provvedimento di espulsione mentre sono comparsi i rappresentanti della Prefettura e della Questura di Rimini, che si sono opposti allaccoglimento del ricorso;

 

OSSERVA

Il decreto di espulsione, richiamato lart. 13 comma 2 lett., b) T.U. 286/98, stato emesso sul presupposto dellintervenuta archiviazione del procedimento di emersione dal lavoro irregolare di cui alla legge 222/02, riguardante lo straniero, e, pertanto, sulla sua situazione di irregolarit nel territorio dello Stato.

Il ricorrente assume lillegittimit del predetto provvedimento per i seguenti motivi:

1)    violazione di legge ed eccesso di potere per mancata comunicazione al     lavoratore del provvedimento di archiviazione della procedura di regolarizzazione;

2)    violazione dellart. 3 l. 241/90 per insufficienza della motivazione per relationem contenuta nel provvedimento impugnato, non essendo stato allegato il provvedimento di archiviazione;

 

 

 

3)    erroneit del provvedimento di diniego di cui alla l. 222/02, determinante lillegittimit del provvedimento impugnato, rappresentando un necessario presupposto dello stesso;

4)    eccesso di potere per inosservanza di circolari, atteso che il Ministero dellinterno ha dato disposizioni affinch prima di procedere allarchiviazione della procedura di cui alla l. 222/02 si procedesse ad ulteriore convocazione, mentre nel caso in esame larchiviazione stata disposta a seguito della mancata comparizione delle parti alla prima ed unica convocazione;

5)    difetto di istruttoria nella procedura di regolarizzazione, non avendo lAmministrazione precedente provveduto alla riconvocazione, sollecitata dal difensore dellodierno ricorrente, anche per considerare la possibilit di rilasciare un permesso di soggiorno per attesa occupazione ex art. 22 co. 11 T.U. 286/98;

6)    violazione degli art. 13 co. 5 T.U. 286/98 e 12 co. 2 dpr 394/99, in quanto il decreto di espulsione avrebbe dovuto prevedere lintimazione a lasciare il territorio dello Stato entro il termine di 15 giorni, sussistendo analogia tra la posizione dello straniero colpito da provvedimento di diniego dellistanza di regolarizzazione e quella prevista allart. 12 co. 2 T.U. 286/98 dello straniero a cui stato rifiutato o non sia stato rinnovato il permesso di soggiorno 8motivo di impugnazione aggiunto alludienza del 22.03.04).

Ci premesso il primo motivo di opposizione risulta fondato e, pertanto, il ricorso merita accoglimento.

Fermo e incontestato che il ricorrente fosse interessato dalla procedura di emersione/regolarizzazione di cui alla l. 222/02, si ritiene che sussista un preciso onere dellAmministrazione Procedente di dare comunicazione della conclusione (anche negativa) della procedura di regolarizzazione, sia al datore di lavoro sia al lavoratore straniero.

 

 

 

 

 

E pur vero che tale comunicazione pu avvenire nella forma di un unico provvedimento notificato ad entrambi e che lespulsione pu essere disposta contestualmente alla notificazione allo straniero del provvedimento di diniego di rilascio del tiotlo di soggiorno.

Tuttavia, la comunicazione della conclusione del procedimento  amministrativo di emersione/regolarizzazione costituisce, in ogni caso, un elemento fondamentale dellinter formativo del provvedimento di diniego stesso,  in difetto del quale non pu dirsi concluso il procedimento in questione.

Occorre, infatti avere riguardo alla normativa generale dettata per ogni procedimento amministrativo contenuta nella l. 241/90.

In particolare lart. 2 co. 1 prevede il dovere della Pubblica Amministrazione di concludere il procedimento amministrativo con un provvedimento espresso e lart. 3 co. 1 dispone che il provvedimento debba essere motivato; infine, lart.3 co. 4 impone che il provvedimento contenga lindicazione dellautorit e dei termini per leventuale impugnazione.

Tali principi vanno coordinati con la specifica previsione in materia di cittadini extracomunitari della circolare del 27.07.02 del Ministero dellInterno.

Specificatamente con riguardo alla procedura di emersione/regolarizzazione di cui alla l. 222/02, la suddetta circolare ha affermato che la societ Poste Italiane invier alle parti altres le comunicazioni relative ai rigetti e allarchiviazione delle istanze.

Dal complesso della normativa richiamata evincibile, in buona sostanza, il principio secondo cui il procedimento previsto dalla l. 222/02 pu dirsi effettivamente concluso solo con ladozione di un provvedimento scritto, motivato e comunicato agli interessati.

 

 

 

 

 

 

 

Ebbene nel caso in esame lespulsione risulta effettuata in data 13.01.04, sul presupposto dellavvenuta archiviazione del procedimento amministrativo relativo alla regolarizzazione dello straniero.

Emerge, altres, che il provvedimento di archiviazione del Prefetto di Rovigo stato emesso in data 27.06..03 (doc. 7 fasc. ricorrente).

Non vi , tuttavia, alcuna prova dellintervenuta notifica del predetto provvedimento n al lavoratore n al datore di lavoro.

Agli atti rinvenibile solo la comunicazione della Prefettura di Rovigo datata 05.03.04, con cui (quasi due mesi dopo lespulsione) la predetta Amministrazione ha provveduto a trasmettere il provvedimento di archiviazione al difensore dello straniero, su istanza dello stesso (doc. 6 e 7 fasc. ricorrente).

Si ritiene che fosse onere delle Amministrazioni cointeressate produrre eventualmente nel presente procedimento la prova dellavvenuta notificazione allo straniero del provvedimento di archiviazione, essendo nella loro disponibilit.

Dai documenti agli atti, invece, non emerge che la procedura di regolarizzazione di cui alla l. 222/02 fosse conclusa alla data di emissione del decreto impugnato, non essendovi prova dell'avvenuta comunicazione del provvedimento di archiviazione.

In conclusione, il decreto di espulsione in esame stato emesso sulla base di un presupposto di fatto invero insussistente, ossia sul falso presupposto della conclusione della procedura di regolarizzazione.

Il decreto impugnato incorre dunque nel vizio di violazione di legge atteso che nei confronti del ricorrente, alla data dellespulsione, vigeva ancora il divieto di espulsione di cui allart. 2 l. 222/02 per gli stranieri interessati dalla procedura di regolarizzazione, fino alla sua conclusione.

Il ricorso viene dunque accolto con annullamento del provvedimento impugnato.

 

 

 

 

 

Laccoglimento del primo motivo di impugnazione assorbe ogni altro profilo di illegittimita addotto.

Sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite

P.Q.M.

ACCOGLIE il ricorso depositato in data 12.03.04 da FEHER Alexandru, nato a Petru Rares (Romania) il 21.11.72, avverso il decreto di espulsione, emesso dal Prefetto di Rimini nei suoi confronti in data 13.01.04 e notificatogli in pari data e per leffetto annulla il decreto impugnato.

Spese compensate.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di sua competenza.

     Rimini, 1 aprile 2004

Il Giudice

                                                                                                       Dott.ssa Silvia Monari