Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali

social_rights.jpg (5581 byte)New York, 16 dicembre 1966
Entrata in vigore : 23 marzo 1976

Gli Stati parti del presente Patto,

Considerando che, in conformitˆ ai principi enunciati nello Statuto delle Nazioni Unite, il riconoscimento della dignitˆ inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti, uguali e inalienabili, costituisce il fondamento della libertˆ, della giustizia e della pace nel mondo;

 

Riconosciuto che, in conformitˆ alla Dichiarazione universale dei diritti dellĠuomo, lĠideale dellĠessere umano libero, che gode della libertˆ dal timore e dalla miseria, pu˜ essere conseguito soltanto se vengono create condizioni le quali permettano ad ognuno di godere dei propri diritti economici, sociali e culturali, nonchŽ dei propri diritti civili e politici;

 

Considerato che lo Statuto delle Nazioni Unite impone agli Stati lĠobbligo di promuovere il rispetto e lĠosservanza universale dei diritti e delle libertˆ dellĠuomo;

 

Considerato infine che lĠindividuo, in quanto ha dei doveri verso gli altri e verso la collettivitˆ alla quale appartiene,  tenuto a sforzarsi di promuovere e di rispettare i diritti riconosciuti nel presente Patto:

 

Hanno convenuto quanto segue:

 

Parte prima

Articolo 1

  1. Tutti i popoli hanno il diritto di autodeterminazione: In virt di questo diritto, essi decidono liberamente del loro statuto politico e perseguono liberamente il loro sviluppo economico, sociale e culturale.
  2. Per raggiungere i loro fini, tutti i popoli possono disporre liberamente delle proprie ricchezze e delle proprie risorse naturali, senza pregiudizio degli obblighi derivanti dalla cooperazione economica internazionale, fondata sul principio del mutuo interesse, e dal diritto internazionale. In nessun caso un popolo pu˜ essere privato dei propri mezzi di sussistenza.
  3. Gli Stati parti del presente Patto, ivi compresi quelli che sono responsabili dellĠamministrazione di territori non autonomi e di territori in amministrazione fiduciaria, debbono promuovere lĠattuazione del diritto di autodeterminazione dei popoli e rispettare tale diritto, in conformitˆ alle disposizioni dello Statuto delle Nazioni Unite.

 

Parte seconda

Articolo 2

  1. Ciascuno degli Stati parte del presente Patto si impegna ad operare, sia individualmente sia attraverso lĠassistenza e la cooperazione internazionale, specialmente nel campo economico e tecnico, con il massimo delle risorse di cui dispone, al fine di assicurare progressivamente con tutti i mezzi appropriati, compresa in particolare lĠadozione di misure legislative, la piena attuazione dei diritti riconosciuti nel presente Patto.
  2. Gli Stati parti del presente Patto si impegnano a garantire che i diritti in esso enunciati verranno esercitati senza discriminazione alcuna, sia essa fondata sulla razza, il colore, il sesso, la lingua, la religione, lĠopinione politica o qualsiasi altra opinione, lĠorigine nazionale o sociale, la condizione economica, la nascita o qualsiasi altra condizione.
  3. I paesi in via di sviluppo, tenuto il debito conto dei diritti dellĠuomo e delle rispettive economie nazionali, possono determinare in quale misura essi garantiranno a individui non aventi la loro cittadinanza i diritti economici riconosciuti nel presente Patto.

 

Articolo 3

Gli Stati parti del presente Patto si impegnano a garantire agli uomini e alle donne la paritˆ giuridica nel godimento di tutti i diritti economici, sociale e culturali enunciati nel presente Patto.

 

Articolo 4

Gli Stati parte del presente Patto riconoscono che, nellĠassicurare il godimento dei diritti in conformitˆ del presente Patto, lo Stato potrˆ assoggettarli esclusivamente a quei limiti che siano stabiliti per legge, soltanto nella misura in cui ci˜ sia compatibile con la natura di tali diritti e unicamente allo scopo di promuovere il benessere generale in una societˆ democratica.

 

Articolo 5

  1. Nessuna disposizione del presente Patto pu˜ essere interpretata nel senso di implicare un diritto di qualsiasi Stato, gruppo o individuo di intraprendere attivitˆ o di compiere atti miranti a sopprimere uno dei diritti o delle libertˆ riconosciuti nel presente Patto ovvero a limitarlo in misura maggiore di quanto  previsto nel Patto stesso.
  2. Nessuna restrizione o delega a diritti fondamentali dellĠuomo, riconosciuti o vigenti in qualsiasi Paese in virt di leggi, convenzioni, regolamenti o consuetudini, pu˜ essere ammessa con il pretesto che il presente Patto non li riconosce o li riconosce in minor misura.

 

Parte terza

Articolo 6

  1. Gli Stati parte del presente Patto riconoscono il diritto al lavoro, che implica il diritto di ogni individuo di ottenere la possibilitˆ di guadagnarsi la vita con un lavoro liberamente scelto od accettato, e prenderanno le misure appropriate per garantire tale diritto.
  2. Le misure che ciascuno degli Stati parti del presente Patto dovrˆ prendere per assicurare la piena attuazione di tale diritto comprenderanno programmi di orientamento e formazione tecnica e professionale, nonchŽ lĠelaborazione di politiche e di tecniche atte ad assicurare un costante sviluppo economico, sociale e culturale ed un pieno impiego produttivo, in condizioni che salvaguardino le fondamentali libertˆ politiche ed economiche degli individui.

 

Articolo 7

Gli Stati parti del presente Patto riconoscono il diritto di ogni individuo di godere di giuste e favorevoli condizioni di lavoro, le quali garantiscano in particolare:

  1. la remunerazione che assicuri a tutti i lavoratori, come minimo:
  1. un equo salario ed una uguale remunerazione per un lavoro di eguale valore, senza distinzione di alcun genere; in particolare devono essere garantite alle donne condizioni di lavoro non inferiori a quelle godute dagli uomini, con una eguale remunerazione per un eguale lavoro;
  2. unĠesistenza decorosa per essi e per le loro famiglie in conformitˆ delle disposizioni del presente patto;
  1. la sicurezza e lĠigiene del lavoro;
  2. la possibilitˆ uguale per tutti di essere promossi, nel rispettivo lavoro, alla categoria superiore appropriata, senza altra considerazione che non sia quella dellĠanzianitˆ di servizio e delle attitudini personali;
  3. il riposo, gli svaghi, una ragionevole limitazione delle ore di lavoro, e le ferie periodiche retribuite, nonchŽ la remunerazione per i giorni festivi.

 

Articolo 8

  1. Gli Stati parte del presente Patto si impegnano a garantire:
  1. il diritto di ogni individuo di costituire con altri dei sindacati e di aderire al sindacato di sua scelta, fatte salve soltanto le regole stabilite dallĠorganizzazione interessata, al fine di promuovere e tutelare i propri interessi economici e sociali. LĠesercizio di questo diritto non pu˜ essere sottoposto a restrizioni che non siano stabilite dalla legge e che non siano necessarie, in una societˆ democratica, nellĠinteresse della sicurezza nazionale o dellĠordine pubblico o per la protezione dei diritti e delle libertˆ altrui;
  2. il diritto dei sindacati di formare federazioni o confederazioni nazionali e il diritto di queste di costituire organizzazioni sindacali internazionali o di aderirvi;
  3. il diritto dei sindacati di esercitare liberamente la loro attivitˆ, senza altre limitazioni che quelle stabilite dalla legge e che siano necessarie in una societˆ democratica nellĠinteresse della sicurezza nazionale o dellĠordine pubblico o per la protezione dei diritti e delle libertˆ altrui;
  4. il diritto di sciopero, purch esso venga esercitato in conformitˆ delle leggi di ciascun Paese.
  1. Il presente articolo non impedisce di imporre restrizioni legali allĠesercizio di questi diritti da parte dei membri delle forze armate, della polizia o dellĠamministrazione dello Stato.
  2. Nessuna disposizione del presente articolo autorizza gli Stati parti della Convenzione del 1948 dellĠOrganizzazione Internazionale del Lavoro, concernente la libertˆ sindacale e la tutela del diritto sindacale, ad adottare misure legislative che portino pregiudizio alle garanzie previste dalla menzionata Convenzione, o ad applicare le loro leggi in modo da causare tale pregiudizio.

 

Articolo 9

Gli Stati parti del presente Patto riconoscono il diritto di ogni individuo alla sicurezza sociale, ivi comprese le assicurazioni sociali.

 

Articolo 10

Gli Stati parti del presente Patto riconoscono che:

  1. La protezione e lĠassistenza pi ampia che sia possibile devono essere accordate alla famiglia, che  il nucleo naturale e fondamentale della societˆ, in particolare per la sua costituzione e fin quando essa abbia la responsabilitˆ del mantenimento e dellĠeducazione di figli a suo carico. Il matrimonio deve essere celebrato con il libero consenso dei futuri coniugi.
  2. Una protezione speciale deve essere accordata alle madri per un periodo di tempo ragionevole prima e dopo il parto. Le lavoratrici madri dovranno beneficiare, durante tale periodo, di un congedo retribuito o di un congedo accompagnato da adeguate prestazioni di sicurezza sociale.
  3. Speciali misure di protezione e di assistenza devono essere prese in favore di tutti i fanciulli e gli adolescenti senza discriminazione alcuna per ragioni di filiazione o per altre ragioni. I fanciulli e gli adolescenti devono essere protetti contro lo sfruttamento economico e sociale. Il loro impiego in lavori pregiudizievoli per la loro moralitˆ o per la loro salute, pericolosi per la loro vita, o tali da nuocere al loro normale sviluppo, deve essere punito dalla legge. Gli Stati devono altres“ fissare limiti di etˆ al di sotto dei quali il lavoro salariato di manodopera infantile sarˆ vietato e punito dalla legge.

 

Articolo 11

  1. Gli Stati parti del presente Patto riconoscono il diritto di ogni individuo ad un livello di vita adeguato per sŽ e per la loro famiglia, che includa unĠalimentazione, un vestiario, ed un alloggio adeguati, nonchŽ al miglioramento continuo delle proprie condizioni di vita. Gli Stati parti prenderanno misure idonee ad assicurare lĠattuazione di questo diritto, e riconoscono a tal fine lĠimportanza essenziale della cooperazione internazionale, basata sul libero consenso.
  2. Gli Stati parti del presente Patto, riconoscendo il diritto fondamentale di ogni individuo alla libertˆ dalla fame, adotteranno, individualmente e attraverso la cooperazione internazionale, tutte le misure, e fra queste anche programmi concreti, che siano necessarie:
  1. per migliorare i metodi di produzione, di conservazione e di distribuzione delle derrate alimentari mediante la piena applicazione delle conoscenze tecniche e scientifiche, la diffusione di nozioni relative ai principi della nutrizione, e lo sviluppo o la riforma dei regimi agrari, in modo da conseguire lĠaccrescimento e lĠutilizzazione pi efficaci delle risorse naturali;
  2. per assicurare unĠequa distribuzione delle risorse alimentari mondiali in relazione ai bisogni, tenendo conto dei problemi tanto dei paesi importatori quanto dei paesi esportatori di derrate alimentari.

 

Articolo 12

  1. Gli Stati parti del presente Patto riconoscono il diritto di ogni individuo a godere delle migliori condizioni di salute fisica e mentale che sia in grado di conseguire.
  2. Le misure che gli Stati parti del presente Patto dovranno prendere per assicurare la piena attuazione di tale diritto comprenderanno quelle necessarie ai seguenti fini:
  1. la diminuzione del numero dei nati-morti e della mortalitˆ infantile, nonchŽ il sano sviluppo dei fanciulli;
  2. il miglioramento di tutti gli aspetti dellĠigiene ambientale e industriale;
  3. la profilassi, la cura e il controllo delle malattie epidemiche, endemiche, professionali e dĠaltro genere;
  4. la creazione di condizioni che assicurino a tutti servizi medici e assistenza medica in caso di malattia.

 

Articolo 13

  1. Gli Stati parti del presente Patto riconoscono il diritto di ogni individuo allĠistruzione. Essi convengono sul fatto che lĠistruzione deve mirare al pieno sviluppo della personalitˆ umana e del senso della sua dignitˆ e rafforzare il rispetto per i diritti dellĠuomo e le libertˆ fondamentali. Essi convengono inoltre che lĠistruzione deve porre tutti gli individui in grado di partecipare in modo effettivo alla vita di una societˆ libera, deve promuovere la comprensione, la tolleranza e lĠamicizia fra tutte le nazioni e tutti i gruppi razziali, etnici o religiosi ed incoraggiare lo sviluppo delle attivitˆ delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace.
  2. Gli Stati parti del presente Patto, al fine di assicurare la piena attuazione di questo diritto, riconoscono che:
  1. lĠistruzione primaria deve essere obbligatoria e accessibile gratuitamente a tutti;
  2. lĠistruzione secondaria nelle sue diverse forme, inclusa lĠistruzione secondaria tecnica e professionale, deve essere resa generale ed accessibile a tutti con ogni mezzo a ci˜ idoneo, ed in particolare mediante lĠinstaurazione progressiva dellĠistruzione gratuita;
  3. lĠistruzione deve essere resa accessibile a tutti su un piano dĠuguaglianza, in base alle attitudini di ciascuno, con ogni mezzo a ci˜ idoneo, ed in particolare mediante lĠinstaurazione progressiva dellĠistruzione gratuita;
  4. lĠistruzione di base deve essere incoraggiata o intensificata nella misura possibile, a beneficio degli individui che non hanno ricevuto istruzione primaria o non ne hanno completato il corso;
  5. deve perseguirsi attivamente lo sviluppo di un sistema di scuole di ogni grado, stabilirsi un adeguato sistema di borse di studio e assicurarsi un continuo miglioramento delle condizioni materiali del personale insegnante.
  1. Gli Stati parti del presente Patto si impegnano a rispettare la libertˆ dei genitori e, ove del caso, dei tutori legali, di scegliere per i figli scuole diverse da quelle istituite dalle autoritˆ pubbliche, purch conformi ai requisiti fondamentali che possono essere prescritti o approvati dallo Stato in materia di istruzione, e di curare lĠeducazione religiosa e morale dei figli in conformitˆ alle proprie convinzioni.
  2. Nessuna disposizione di questo articolo sarˆ interpretata nel senso di recare pregiudizio alla libertˆ degli individui e degli enti di fondare e dirigere istituti di istruzione, purch i principi enunciati nel I paragrafo di questo articolo vengano rispettati e lĠistruzione impartita in tali istituti sia conforme ai requisiti fondamentali che possano essere prescritti dallo Stato.

 

Articolo 14

Ogni Stato parte del presente Patto che, al momento di diventarne parte, non sia stato ancora in grado di assicurare nel territorio metropolitano o in altri territori soggetti alla sua giurisdizione, lĠobbligatorietˆ e la gratuitˆ dellĠistruzione primaria, si impegna a elaborare ed approvare, entro due anni, un piano particolareggiato di misure al fine di applicare progressivamente, in un ragionevole numero di anni fissato dal piano stesso, il principio dellĠistruzione primaria obbligatoria e gratuita per tutti.

 

Articolo 15

  1. Gli Stati parti del presente Patto riconoscono il diritto di ogni individuo:
  1. a partecipare alla vita culturale;
  2. a godere dei benefici del progresso scientifico e delle sue applicazioni;
  3. a godere della tutela degli interessi morali e materiali scaturenti da qualunque produzione scientifica, letteraria o artistica di cui egli sia lĠautore.
  1. Le misure che gli Stati parti del presente Patto dovranno prendere per conseguire la piena attuazione di questo diritto comprenderanno quelle necessarie per il mantenimento, lo sviluppo e la diffusione della scienza e della cultura.
  2. Gli Stati parti del presente patto si impegnano a rispettare la libertˆ indispensabile per la ricerca scientifica e lĠattivitˆ creativa.
  3. Gli Stati parte del presente Patto riconoscono i benefici che risulteranno dallĠincoraggiamento e dallo sviluppo dei contatti e dalla collaborazione internazionale nei campi scientifico e culturale.

 

Parte quarta

Articolo 16

  1. Gli Stati parti del presente Patto si impegnano a presentare, in conformitˆ alle disposizioni di questa parte del Patto, dei rapporti sulle misure che essi avranno preso e sui progressi compiuti al fine di conseguire il rispetto dei diritti riconosciuti nel Patto.
  2. a) Tutti i rapporti sono indirizzati al Segretario generale delle Nazioni Unite, che ne trasmette copie al Consiglio economico e sociale per esame, in conformitˆ alle disposizioni del presente Patto;
  1. il Segretario generale delle Nazioni Unite trasmette altres“ agli istituti specializzati copie dei rapporti, o delle parti pertinenti di questi, inviati dagli Stati parti del presente Patto che siano anche membri di detti istituti specializzati, in quanto tali rapporti, o parti di rapporti, riguardino questioni rientranti nella competenza di quegli istituti ai sensi dei rispettivi statuti.

 

Articolo 17

  1. Gli Stati parte del presente Patto debbono presentare i loro rapporti a intervalli di tempo, secondo un programma che verrˆ stabilito dal Consiglio economico e sociale entro un anno dallĠentrata in vigore del presente Patto, dopo aver consultato gli Stati parti e gli istituti specializzati interessati.
  2. I rapporti possono indicare i fattori e le difficoltˆ che influiscano sul grado di adempimento degli obblighi previsti nel presente Patto.
  3. Qualora informazioni pertinenti siano giˆ state fornite alle Nazioni Unite o ad un istituto specializzato da uno Stato parte del presente patto, non sarˆ necessario fornire nuovamente tali informazioni, ma sarˆ sufficiente un riferimento preciso alle informazioni giˆ date.

 

Articolo 18

In virt delle competenze ad esso conferite dallo Statuto delle Nazioni Unite nel campo dei diritti dellĠuomo e delle libertˆ fondamentali, il Consiglio economico e sociale pu˜ concludere accordi con gli istituti specializzati, ai fini della presentazione da parte loro di rapporti sui progressi compiuti nel conseguire il rispetto delle disposizioni del presente Patto che rientrano nellĠambito delle loro attivitˆ. Questi rapporti possono includere ragguagli circa le decisioni e raccomandazioni adottate dagli organi competenti degli istituti specializzati in merito a tale attuazione.

 

Articolo 19

Il Consiglio economico e sociale pu˜ trasmettere alla Commissione dei diritti dellĠuomo a fini di studio e perchŽ formuli raccomandazioni di ordine generale o, eventualmente, per informazione, i rapporti relativi ai diritti dellĠuomo presentati dagli Stati in conformitˆ agli articoli 16 e 17 e i rapporti concernenti i diritti dellĠuomo, presentati dagli istituti specializzati in conformitˆ allĠarticolo 18.

 

Articolo 20

Gli Stati parte del presente Patto e gli istituti specializzati interessati possono presentare al Consiglio ecumenico e sociale osservazioni su qualunque raccomandazione dĠordine generale fatta in base allĠarticolo 19 o su qualunque menzione di una raccomandazione dĠordine generale che figuri in un rapporto della Commissione dei diritti dellĠuomo o in un documento menzionato in tale rapporto.

 

Articolo 21

Il Consiglio economico e sociale pu˜ presentare di quando in quando allĠAssemblea generale rapporti contenenti raccomandazioni di carattere generale e un riassunto delle informazioni ricevute dagli Stati parti del presente Patto e dagli istituti specializzati sulle misure prese e sui progressi compiuti nel conseguire il rispetto generale dei diritti riconosciuti nel presente Patto.

 

Articolo 22

Il Consiglio economico e sociale pu˜ sottoporre allĠattenzione di altri organi delle Nazioni Unite, dei loro organi sussidiari e degli istituti specializzati competenti a prestare assistenza tecnica, qualsiasi questione risultante dai rapporti menzionati in questa parte del presente Patto, che possa essere utile a tali organismi per decidere, ciascuno nel proprio ambito di competenza, sullĠopportunitˆ di misure internazionali idonee a contribuire allĠefficace progressiva attuazione del presente Patto.

 

Articolo 23

Gli Stati parte del presente Patto convengono che le misure di ordine internazionale miranti allĠattuazione dei diritti riconosciuti nel Patto stesso comprendono, in particolare, la conclusione di convenzioni, lĠadozione di raccomandazioni, la prestazione di assistenza tecnica e lĠorganizzazione, di concerto con i governi interessati, di riunioni regionali e di riunioni tecniche a fin di consultazione e di studio.

 

Articolo 24

Nessuna disposizione del presente Patto pu˜ essere interpretata in senso lesivo delle disposizioni dello Statuto delle Nazioni Unite e degli statuti degli istituti specializzati che definiscono le funzioni rispettive dei vari organi delle Nazioni Unite e degli istituti specializzati riguardo alle questioni trattate nel presente Patto.

 

Articolo 25

Nessuna disposizione del presente Patto pu˜ essere interpretata in senso lesivo del diritto inerente a tutti i popoli di godere e di disporre pienamente e liberamente delle loro ricchezze e risorse naturali.

 

Parte quinta

Articolo 26

  1. Il presente Patto  aperto alla firma di ogni Stato membro delle Nazioni Unite o membro di uno qualsiasi dei loro istituti specializzati, di ogni Stato parte dello Statuto della Corte internazionale di giustizia, nonchŽ di qualsiasi altro Stato che sia invitato dallĠAssemblea Generale delle Nazioni Unite a divenire parte del presente Patto.
  2. Il presente Patto  soggetto a ratifica. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.
  3. Il presente Patto sarˆ aperto allĠadesione di qualsiasi Stato fra quelli indicati al paragrafo 1 del presente articolo.
  4. LĠadesione sarˆ effettuata mediante deposito di uno strumento di adesione presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.
  5. Il Segretario generale delle Nazioni Unite informerˆ tutti gli Stati che abbiano firmato il presente patto, o che vi abbiano aderito, del deposito di ogni strumento di ratifica o di adesione.

 

Articolo 27

  1. Il presente Patto entrerˆ in vigore tre mesi dopo la data del deposito presso il segretario generale delle Nazioni Unite del trentacinquesimo strumento di ratifica o di adesione.
  2. Per ognuno degli Stati che ratificheranno il presente Patto o vi aderiranno successivamente al deposito del trentacinquesimo strumento di ratifica o i adesione, il Patto medesimo entrerˆ in vigore tre mesi dopo la data del deposito, da parte di tale Stato, del suo strumento di ratifica o di adesione.

 

Articolo 28

Le disposizioni del presente Patto si applicano, senza limitazioni o eccezione alcuna, a tutte le unitˆ costitutive degli Stati federali.

 

Articolo 29

  1. Ogni Stato parte del presente Patto potrˆ proporre un emendamento e depositarne il testo presso il Segretario generale delle Nazioni Unite. Il Segretario generale comunicherˆ quindi le proposte di emendamento agli Stati parti del presente Patto, chiedendo loro di informarlo se sono favorevoli alla convocazione di una conferenza degli Stati parti per esaminare dette proposte e metterle ai voti. Se almeno un terzo degli Stati parti si dichiarerˆ a favore di tale convocazione, il Segretario generale convocherˆ la conferenza sotto gli auspici delle Nazioni Unite. Ogni emendamento approvato dalla maggioranza degli Stati presenti e votanti alla conferenza sarˆ sottoposto allĠapprovazione dellĠAssemblea generale delle Nazioni Unite.
  2. Gli emendamenti entreranno in vigore dopo essere stati approvati dallĠAssemblea generale delle Nazioni Unite e accettati, in conformitˆ alle rispettive procedure costituzionali, da una maggioranza di due terzi degli Stati parti del presente Patto.
  3. Quando gli emendamenti entreranno in vigore, essi saranno vincolanti per gli Stati parti che li abbiano accettati, mentre gli altri Stati parti rimarranno vincolati dalle disposizioni del presente Patto e da qualsiasi emendamento anteriore che essi abbiano accettato.

 

Articolo 30

Indipendentemente dalle notifiche effettuate ai sensi del paragrafo 5 dellĠarticolo 26, il segretario generale delle Nazioni Unite informerˆ tutti gli Stati indicati al paragrafo 1 di detto articolo:

  1. delle firme apposte al presente Patto e degli strumenti di ratifica e di adesione depositati in conformitˆ allĠarticolo 26;
  2. della data in cui il presente Patto entrerˆ in vigore, in conformitˆ allĠarticolo 27, e della data in cui entreranno in vigore gli emendamenti ai sensi dellĠarticolo 29.

 

Articolo 31

  1. Il presente Patto, di cui i testi cinese, francese, inglese, russo e spagnolo fanno egualmente fede, sarˆ depositato negli archivi delle Nazioni Unite.
  2. Il Segretario generale delle Nazioni Unite trasmetterˆ copie autentiche del presente Patto a tutti gli Stati indicati allĠarticolo 26.