New
York, 16 dicembre 1966
Entrata in vigore : 23 marzo 1976
Gli Stati parti
del presente Patto,
Considerando
che, in
conformit ai principi enunciati nello Statuto delle Nazioni Unite, il
riconoscimento della dignit inerente a tutti i membri della famiglia umana e
dei loro diritti, uguali e inalienabili, costituisce il fondamento della
libert, della giustizia e della pace nel mondo;
Riconosciuto che, in conformit alla
Dichiarazione universale dei diritti dellĠuomo, lĠideale dellĠessere umano
libero, che gode della libert dal timore e dalla miseria, pu essere
conseguito soltanto se vengono create condizioni le quali permettano ad
ognuno di godere dei propri diritti economici, sociali e culturali, nonch
dei propri diritti civili e politici;
Considerato che lo Statuto delle
Nazioni Unite impone agli Stati lĠobbligo di promuovere il rispetto e
lĠosservanza universale dei diritti e delle libert dellĠuomo;
Considerato infine che lĠindividuo,
in quanto ha dei doveri verso gli altri e verso la collettivit alla quale
appartiene, tenuto a sforzarsi di promuovere e di rispettare i diritti
riconosciuti nel presente Patto:
Hanno
convenuto
quanto segue:
Parte prima
Articolo 1
- Tutti i popoli hanno il
diritto di autodeterminazione: In virt di questo diritto, essi decidono
liberamente del loro statuto politico e perseguono liberamente il loro
sviluppo economico, sociale e culturale.
- Per raggiungere i loro
fini, tutti i popoli possono disporre liberamente delle proprie
ricchezze e delle proprie risorse naturali, senza pregiudizio degli
obblighi derivanti dalla cooperazione economica internazionale, fondata
sul principio del mutuo interesse, e dal diritto internazionale. In
nessun caso un popolo pu essere privato dei propri mezzi di
sussistenza.
- Gli Stati parti del
presente Patto, ivi compresi quelli che sono responsabili
dellĠamministrazione di territori non autonomi e di territori in
amministrazione fiduciaria, debbono promuovere lĠattuazione del diritto
di autodeterminazione dei popoli e rispettare tale diritto, in
conformit alle disposizioni dello Statuto delle Nazioni Unite.
Parte seconda
Articolo 2
- Ciascuno degli Stati parte
del presente Patto si impegna ad operare, sia individualmente sia
attraverso lĠassistenza e la cooperazione internazionale, specialmente
nel campo economico e tecnico, con il massimo delle risorse di cui
dispone, al fine di assicurare progressivamente con tutti i mezzi
appropriati, compresa in particolare lĠadozione di misure legislative,
la piena attuazione dei diritti riconosciuti nel presente Patto.
- Gli Stati parti del
presente Patto si impegnano a garantire che i diritti in esso enunciati
verranno esercitati senza discriminazione alcuna, sia essa fondata sulla
razza, il colore, il sesso, la lingua, la religione, lĠopinione politica
o qualsiasi altra opinione, lĠorigine nazionale o sociale, la condizione
economica, la nascita o qualsiasi altra condizione.
- I paesi in via di sviluppo,
tenuto il debito conto dei diritti dellĠuomo e delle rispettive economie
nazionali, possono determinare in quale misura essi garantiranno a
individui non aventi la loro cittadinanza i diritti economici
riconosciuti nel presente Patto.
Articolo 3
Gli Stati parti
del presente Patto si impegnano a garantire agli uomini e alle donne la
parit giuridica nel godimento di tutti i diritti economici, sociale e
culturali enunciati nel presente Patto.
Articolo 4
Gli Stati parte
del presente Patto riconoscono che, nellĠassicurare il godimento dei diritti
in conformit del presente Patto, lo Stato potr assoggettarli esclusivamente
a quei limiti che siano stabiliti per legge, soltanto nella misura in cui ci
sia compatibile con la natura di tali diritti e unicamente allo scopo di
promuovere il benessere generale in una societ democratica.
Articolo 5
- Nessuna disposizione del
presente Patto pu essere interpretata nel senso di implicare un diritto
di qualsiasi Stato, gruppo o individuo di intraprendere attivit o di
compiere atti miranti a sopprimere uno dei diritti o delle libert
riconosciuti nel presente Patto ovvero a limitarlo in misura maggiore di
quanto previsto nel Patto stesso.
- Nessuna restrizione o
delega a diritti fondamentali dellĠuomo, riconosciuti o vigenti in
qualsiasi Paese in virt di leggi, convenzioni, regolamenti o
consuetudini, pu essere ammessa con il pretesto che il presente Patto
non li riconosce o li riconosce in minor misura.
Parte terza
Articolo 6
- Gli Stati parte del
presente Patto riconoscono il diritto al lavoro, che implica il diritto
di ogni individuo di ottenere la possibilit di guadagnarsi la vita con
un lavoro liberamente scelto od accettato, e prenderanno le misure
appropriate per garantire tale diritto.
- Le misure che ciascuno
degli Stati parti del presente Patto dovr prendere per assicurare la
piena attuazione di tale diritto comprenderanno programmi di
orientamento e formazione tecnica e professionale, nonch lĠelaborazione
di politiche e di tecniche atte ad assicurare un costante sviluppo
economico, sociale e culturale ed un pieno impiego produttivo, in
condizioni che salvaguardino le fondamentali libert politiche ed
economiche degli individui.
Articolo 7
Gli Stati parti
del presente Patto riconoscono il diritto di ogni individuo di godere di giuste
e favorevoli condizioni di lavoro, le quali garantiscano in particolare:
- la remunerazione che
assicuri a tutti i lavoratori, come minimo:
- un equo salario ed una
uguale remunerazione per un lavoro di eguale valore, senza distinzione
di alcun genere; in particolare devono essere garantite alle donne
condizioni di lavoro non inferiori a quelle godute dagli uomini, con una
eguale remunerazione per un eguale lavoro;
- unĠesistenza decorosa per
essi e per le loro famiglie in conformit delle disposizioni del
presente patto;
- la sicurezza e lĠigiene del
lavoro;
- la possibilit uguale per
tutti di essere promossi, nel rispettivo lavoro, alla categoria
superiore appropriata, senza altra considerazione che non sia quella
dellĠanzianit di servizio e delle attitudini personali;
- il riposo, gli svaghi, una
ragionevole limitazione delle ore di lavoro, e le ferie periodiche
retribuite, nonch la remunerazione per i giorni festivi.
Articolo 8
- Gli Stati parte del
presente Patto si impegnano a garantire:
- il diritto di ogni
individuo di costituire con altri dei sindacati e di aderire al
sindacato di sua scelta, fatte salve soltanto le regole stabilite
dallĠorganizzazione interessata, al fine di promuovere e tutelare i
propri interessi economici e sociali. LĠesercizio di questo diritto non
pu essere sottoposto a restrizioni che non siano stabilite dalla legge
e che non siano necessarie, in una societ democratica, nellĠinteresse
della sicurezza nazionale o dellĠordine pubblico o per la protezione dei
diritti e delle libert altrui;
- il diritto dei sindacati di
formare federazioni o confederazioni nazionali e il diritto di queste di
costituire organizzazioni sindacali internazionali o di aderirvi;
- il diritto dei sindacati di
esercitare liberamente la loro attivit, senza altre limitazioni che
quelle stabilite dalla legge e che siano necessarie in una societ
democratica nellĠinteresse della sicurezza nazionale o dellĠordine
pubblico o per la protezione dei diritti e delle libert altrui;
- il diritto di sciopero,
purch esso venga esercitato in conformit delle leggi di ciascun Paese.
- Il presente articolo non
impedisce di imporre restrizioni legali allĠesercizio di questi diritti
da parte dei membri delle forze armate, della polizia o
dellĠamministrazione dello Stato.
- Nessuna disposizione del
presente articolo autorizza gli Stati parti della Convenzione del 1948
dellĠOrganizzazione Internazionale del Lavoro, concernente la libert
sindacale e la tutela del diritto sindacale, ad adottare misure
legislative che portino pregiudizio alle garanzie previste dalla
menzionata Convenzione, o ad applicare le loro leggi in modo da causare
tale pregiudizio.
Articolo 9
Gli Stati parti
del presente Patto riconoscono il diritto di ogni individuo alla sicurezza
sociale, ivi comprese le assicurazioni sociali.
Articolo 10
Gli Stati parti
del presente Patto riconoscono che:
- La protezione e
lĠassistenza pi ampia che sia possibile devono essere accordate alla
famiglia, che il nucleo naturale e fondamentale della societ, in
particolare per la sua costituzione e fin quando essa abbia la
responsabilit del mantenimento e dellĠeducazione di figli a suo carico.
Il matrimonio deve essere celebrato con il libero consenso dei futuri
coniugi.
- Una protezione speciale
deve essere accordata alle madri per un periodo di tempo ragionevole
prima e dopo il parto. Le lavoratrici madri dovranno beneficiare,
durante tale periodo, di un congedo retribuito o di un congedo
accompagnato da adeguate prestazioni di sicurezza sociale.
- Speciali misure di protezione
e di assistenza devono essere prese in favore di tutti i fanciulli e gli
adolescenti senza discriminazione alcuna per ragioni di filiazione o per
altre ragioni. I fanciulli e gli adolescenti devono essere protetti
contro lo sfruttamento economico e sociale. Il loro impiego in lavori
pregiudizievoli per la loro moralit o per la loro salute, pericolosi
per la loro vita, o tali da nuocere al loro normale sviluppo, deve
essere punito dalla legge. Gli Stati devono altres fissare limiti di
et al di sotto dei quali il lavoro salariato di manodopera infantile
sar vietato e punito dalla legge.
Articolo 11
- Gli Stati parti del
presente Patto riconoscono il diritto di ogni individuo ad un livello di
vita adeguato per s e per la loro famiglia, che includa unĠalimentazione,
un vestiario, ed un alloggio adeguati, nonch al miglioramento continuo
delle proprie condizioni di vita. Gli Stati parti prenderanno misure
idonee ad assicurare lĠattuazione di questo diritto, e riconoscono a tal
fine lĠimportanza essenziale della cooperazione internazionale, basata
sul libero consenso.
- Gli Stati parti del
presente Patto, riconoscendo il diritto fondamentale di ogni individuo
alla libert dalla fame, adotteranno, individualmente e attraverso la
cooperazione internazionale, tutte le misure, e fra queste anche
programmi concreti, che siano necessarie:
- per migliorare i metodi di
produzione, di conservazione e di distribuzione delle derrate alimentari
mediante la piena applicazione delle conoscenze tecniche e scientifiche,
la diffusione di nozioni relative ai principi della nutrizione, e lo
sviluppo o la riforma dei regimi agrari, in modo da conseguire
lĠaccrescimento e lĠutilizzazione pi efficaci delle risorse naturali;
- per assicurare unĠequa
distribuzione delle risorse alimentari mondiali in relazione ai bisogni,
tenendo conto dei problemi tanto dei paesi importatori quanto dei paesi
esportatori di derrate alimentari.
Articolo 12
- Gli Stati parti del
presente Patto riconoscono il diritto di ogni individuo a godere delle
migliori condizioni di salute fisica e mentale che sia in grado di
conseguire.
- Le misure che gli Stati
parti del presente Patto dovranno prendere per assicurare la piena
attuazione di tale diritto comprenderanno quelle necessarie ai seguenti
fini:
- la diminuzione del numero
dei nati-morti e della mortalit infantile, nonch il sano sviluppo dei
fanciulli;
- il miglioramento di tutti
gli aspetti dellĠigiene ambientale e industriale;
- la profilassi, la cura e il
controllo delle malattie epidemiche, endemiche, professionali e dĠaltro
genere;
- la creazione di condizioni
che assicurino a tutti servizi medici e assistenza medica in caso di
malattia.
Articolo 13
- Gli Stati parti del
presente Patto riconoscono il diritto di ogni individuo allĠistruzione.
Essi convengono sul fatto che lĠistruzione deve mirare al pieno sviluppo
della personalit umana e del senso della sua dignit e rafforzare il
rispetto per i diritti dellĠuomo e le libert fondamentali. Essi
convengono inoltre che lĠistruzione deve porre tutti gli individui in
grado di partecipare in modo effettivo alla vita di una societ libera,
deve promuovere la comprensione, la tolleranza e lĠamicizia fra tutte le
nazioni e tutti i gruppi razziali, etnici o religiosi ed incoraggiare lo
sviluppo delle attivit delle Nazioni Unite per il mantenimento della
pace.
- Gli Stati parti del
presente Patto, al fine di assicurare la piena attuazione di questo
diritto, riconoscono che:
- lĠistruzione primaria deve
essere obbligatoria e accessibile gratuitamente a tutti;
- lĠistruzione secondaria
nelle sue diverse forme, inclusa lĠistruzione secondaria tecnica e
professionale, deve essere resa generale ed accessibile a tutti con ogni
mezzo a ci idoneo, ed in particolare mediante lĠinstaurazione
progressiva dellĠistruzione gratuita;
- lĠistruzione deve essere
resa accessibile a tutti su un piano dĠuguaglianza, in base alle
attitudini di ciascuno, con ogni mezzo a ci idoneo, ed in particolare
mediante lĠinstaurazione progressiva dellĠistruzione gratuita;
- lĠistruzione di base deve essere
incoraggiata o intensificata nella misura possibile, a beneficio degli
individui che non hanno ricevuto istruzione primaria o non ne hanno
completato il corso;
- deve perseguirsi
attivamente lo sviluppo di un sistema di scuole di ogni grado, stabilirsi
un adeguato sistema di borse di studio e assicurarsi un continuo
miglioramento delle condizioni materiali del personale insegnante.
- Gli Stati parti del
presente Patto si impegnano a rispettare la libert dei genitori e, ove
del caso, dei tutori legali, di scegliere per i figli scuole diverse da
quelle istituite dalle autorit pubbliche, purch conformi ai requisiti
fondamentali che possono essere prescritti o approvati dallo Stato in
materia di istruzione, e di curare lĠeducazione religiosa e morale dei figli
in conformit alle proprie convinzioni.
- Nessuna disposizione di
questo articolo sar interpretata nel senso di recare pregiudizio alla
libert degli individui e degli enti di fondare e dirigere istituti di
istruzione, purch i principi enunciati nel I paragrafo di questo
articolo vengano rispettati e lĠistruzione impartita in tali istituti
sia conforme ai requisiti fondamentali che possano essere prescritti
dallo Stato.
Articolo 14
Ogni Stato
parte del presente Patto che, al momento di diventarne parte, non sia stato
ancora in grado di assicurare nel territorio metropolitano o in altri
territori soggetti alla sua giurisdizione, lĠobbligatoriet e la gratuit
dellĠistruzione primaria, si impegna a elaborare ed approvare, entro due
anni, un piano particolareggiato di misure al fine di applicare
progressivamente, in un ragionevole numero di anni fissato dal piano stesso,
il principio dellĠistruzione primaria obbligatoria e gratuita per tutti.
Articolo 15
- Gli Stati parti del
presente Patto riconoscono il diritto di ogni individuo:
- a partecipare alla vita
culturale;
- a godere dei benefici del
progresso scientifico e delle sue applicazioni;
- a godere della tutela degli
interessi morali e materiali scaturenti da qualunque produzione
scientifica, letteraria o artistica di cui egli sia lĠautore.
- Le misure che gli Stati
parti del presente Patto dovranno prendere per conseguire la piena
attuazione di questo diritto comprenderanno quelle necessarie per il
mantenimento, lo sviluppo e la diffusione della scienza e della cultura.
- Gli Stati parti del
presente patto si impegnano a rispettare la libert indispensabile per
la ricerca scientifica e lĠattivit creativa.
- Gli Stati parte del
presente Patto riconoscono i benefici che risulteranno
dallĠincoraggiamento e dallo sviluppo dei contatti e dalla
collaborazione internazionale nei campi scientifico e culturale.
Parte quarta
Articolo 16
- Gli Stati parti del
presente Patto si impegnano a presentare, in conformit alle
disposizioni di questa parte del Patto, dei rapporti sulle misure che
essi avranno preso e sui progressi compiuti al fine di conseguire il
rispetto dei diritti riconosciuti nel Patto.
- a) Tutti i rapporti sono
indirizzati al Segretario generale delle Nazioni Unite, che ne trasmette
copie al Consiglio economico e sociale per esame, in conformit alle
disposizioni del presente Patto;
- il Segretario generale
delle Nazioni Unite trasmette altres agli istituti specializzati copie
dei rapporti, o delle parti pertinenti di questi, inviati dagli Stati
parti del presente Patto che siano anche membri di detti istituti
specializzati, in quanto tali rapporti, o parti di rapporti, riguardino
questioni rientranti nella competenza di quegli istituti ai sensi dei
rispettivi statuti.
Articolo 17
- Gli Stati parte del presente
Patto debbono presentare i loro rapporti a intervalli di tempo, secondo
un programma che verr stabilito dal Consiglio economico e sociale entro
un anno dallĠentrata in vigore del presente Patto, dopo aver consultato
gli Stati parti e gli istituti specializzati interessati.
- I rapporti possono indicare
i fattori e le difficolt che influiscano sul grado di adempimento degli
obblighi previsti nel presente Patto.
- Qualora informazioni
pertinenti siano gi state fornite alle Nazioni Unite o ad un istituto
specializzato da uno Stato parte del presente patto, non sar necessario
fornire nuovamente tali informazioni, ma sar sufficiente un riferimento
preciso alle informazioni gi date.
Articolo 18
In virt delle
competenze ad esso conferite dallo Statuto delle Nazioni Unite nel campo dei
diritti dellĠuomo e delle libert fondamentali, il Consiglio economico e
sociale pu concludere accordi con gli istituti specializzati, ai fini della
presentazione da parte loro di rapporti sui progressi compiuti nel conseguire
il rispetto delle disposizioni del presente Patto che rientrano nellĠambito
delle loro attivit. Questi rapporti possono includere ragguagli circa le
decisioni e raccomandazioni adottate dagli organi competenti degli istituti
specializzati in merito a tale attuazione.
Articolo 19
Il Consiglio
economico e sociale pu trasmettere alla Commissione dei diritti dellĠuomo a
fini di studio e perch formuli raccomandazioni di ordine generale o,
eventualmente, per informazione, i rapporti relativi ai diritti dellĠuomo
presentati dagli Stati in conformit agli articoli 16 e 17 e i rapporti
concernenti i diritti dellĠuomo, presentati dagli istituti specializzati in
conformit allĠarticolo 18.
Articolo 20
Gli Stati parte
del presente Patto e gli istituti specializzati interessati possono
presentare al Consiglio ecumenico e sociale osservazioni su qualunque
raccomandazione dĠordine generale fatta in base allĠarticolo 19 o su
qualunque menzione di una raccomandazione dĠordine generale che figuri in un
rapporto della Commissione dei diritti dellĠuomo o in un documento menzionato
in tale rapporto.
Articolo 21
Il Consiglio
economico e sociale pu presentare di quando in quando allĠAssemblea generale
rapporti contenenti raccomandazioni di carattere generale e un riassunto
delle informazioni ricevute dagli Stati parti del presente Patto e dagli
istituti specializzati sulle misure prese e sui progressi compiuti nel
conseguire il rispetto generale dei diritti riconosciuti nel presente Patto.
Articolo 22
Il Consiglio
economico e sociale pu sottoporre allĠattenzione di altri organi delle
Nazioni Unite, dei loro organi sussidiari e degli istituti specializzati
competenti a prestare assistenza tecnica, qualsiasi questione risultante dai
rapporti menzionati in questa parte del presente Patto, che possa essere
utile a tali organismi per decidere, ciascuno nel proprio ambito di
competenza, sullĠopportunit di misure internazionali idonee a contribuire
allĠefficace progressiva attuazione del presente Patto.
Articolo 23
Gli Stati parte
del presente Patto convengono che le misure di ordine internazionale miranti
allĠattuazione dei diritti riconosciuti nel Patto stesso comprendono, in
particolare, la conclusione di convenzioni, lĠadozione di raccomandazioni, la
prestazione di assistenza tecnica e lĠorganizzazione, di concerto con i
governi interessati, di riunioni regionali e di riunioni tecniche a fin di
consultazione e di studio.
Articolo 24
Nessuna
disposizione del presente Patto pu essere interpretata in senso lesivo delle
disposizioni dello Statuto delle Nazioni Unite e degli statuti degli istituti
specializzati che definiscono le funzioni rispettive dei vari organi delle
Nazioni Unite e degli istituti specializzati riguardo alle questioni trattate
nel presente Patto.
Articolo 25
Nessuna
disposizione del presente Patto pu essere interpretata in senso lesivo del
diritto inerente a tutti i popoli di godere e di disporre pienamente e
liberamente delle loro ricchezze e risorse naturali.
Parte quinta
Articolo 26
- Il presente Patto aperto
alla firma di ogni Stato membro delle Nazioni Unite o membro di uno
qualsiasi dei loro istituti specializzati, di ogni Stato parte dello
Statuto della Corte internazionale di giustizia, nonch di qualsiasi
altro Stato che sia invitato dallĠAssemblea Generale delle Nazioni Unite
a divenire parte del presente Patto.
- Il presente Patto
soggetto a ratifica. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso
il Segretario generale delle Nazioni Unite.
- Il presente Patto sar
aperto allĠadesione di qualsiasi Stato fra quelli indicati al paragrafo
1 del presente articolo.
- LĠadesione sar effettuata
mediante deposito di uno strumento di adesione presso il Segretario
generale delle Nazioni Unite.
- Il Segretario generale
delle Nazioni Unite informer tutti gli Stati che abbiano firmato il
presente patto, o che vi abbiano aderito, del deposito di ogni strumento
di ratifica o di adesione.
Articolo 27
- Il presente Patto entrer
in vigore tre mesi dopo la data del deposito presso il segretario generale
delle Nazioni Unite del trentacinquesimo strumento di ratifica o di
adesione.
- Per ognuno degli Stati che
ratificheranno il presente Patto o vi aderiranno successivamente al
deposito del trentacinquesimo strumento di ratifica o i adesione, il
Patto medesimo entrer in vigore tre mesi dopo la data del deposito, da
parte di tale Stato, del suo strumento di ratifica o di adesione.
Articolo 28
Le disposizioni
del presente Patto si applicano, senza limitazioni o eccezione alcuna, a
tutte le unit costitutive degli Stati federali.
Articolo 29
- Ogni Stato parte del
presente Patto potr proporre un emendamento e depositarne il testo
presso il Segretario generale delle Nazioni Unite. Il Segretario
generale comunicher quindi le proposte di emendamento agli Stati parti
del presente Patto, chiedendo loro di informarlo se sono favorevoli alla
convocazione di una conferenza degli Stati parti per esaminare dette
proposte e metterle ai voti. Se almeno un terzo degli Stati parti si
dichiarer a favore di tale convocazione, il Segretario generale
convocher la conferenza sotto gli auspici delle Nazioni Unite. Ogni
emendamento approvato dalla maggioranza degli Stati presenti e votanti
alla conferenza sar sottoposto allĠapprovazione dellĠAssemblea generale
delle Nazioni Unite.
- Gli emendamenti entreranno
in vigore dopo essere stati approvati dallĠAssemblea generale delle
Nazioni Unite e accettati, in conformit alle rispettive procedure
costituzionali, da una maggioranza di due terzi degli Stati parti del
presente Patto.
- Quando gli emendamenti
entreranno in vigore, essi saranno vincolanti per gli Stati parti che li
abbiano accettati, mentre gli altri Stati parti rimarranno vincolati
dalle disposizioni del presente Patto e da qualsiasi emendamento
anteriore che essi abbiano accettato.
Articolo 30
Indipendentemente
dalle notifiche effettuate ai sensi del paragrafo 5 dellĠarticolo 26, il
segretario generale delle Nazioni Unite informer tutti gli Stati indicati al
paragrafo 1 di detto articolo:
- delle firme apposte al presente
Patto e degli strumenti di ratifica e di adesione depositati in
conformit allĠarticolo 26;
- della data in cui il
presente Patto entrer in vigore, in conformit allĠarticolo 27, e della
data in cui entreranno in vigore gli emendamenti ai sensi dellĠarticolo
29.
Articolo 31
- Il presente Patto, di cui i
testi cinese, francese, inglese, russo e spagnolo fanno egualmente fede,
sar depositato negli archivi delle Nazioni Unite.
- Il Segretario generale
delle Nazioni Unite trasmetter copie autentiche del presente Patto a
tutti gli Stati indicati allĠarticolo 26.
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