N. 686/04 Reg. Sent.

N. 961/04 Reg. Ric.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale Per La Sicilia, Sezione Staccata di Catania, Sezione Interna II^, composto dai Signori Magistrati:

- Dr. Salvatore Schillaci - Presidente;

- Dr. Pancrazio M. Savasta Primo Referendario;

- Dr. Michelangelo Francavilla Referendario, relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 961/04 R.G. proposto da F. C. M. elettivamente domiciliata in Catania, via Asiago n. 23 presso lo studio dellavv. Rosa Emanuela Lo Faro che la rappresenta e difende nel presente giudizio

CONTRO

- MINISTERO DELLINTERNO, in persona del Ministro p.t.,

- UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI CATANIA, in persona del Prefetto p.t.,

- QUESTORE DI CATANIA, in persona del Questore p.t.

tutti elettivamente domiciliati in Catania presso la sede dellAvvocatura Distrettuale dello Stato che ex lege li rappresenta e difende nel presente giudizio

 

per lannullamento del decreto prot. n. 3585482 IMM. emesso il 04/12/03 con cui il Prefetto di Catania ha rigettato listanza di regolarizzazione n. 006838370527 presentata il 02/11/02 in relazione alla lavoratrice F. C. M.;

 

Visti gli atti e documenti contenuti nel fascicolo processuale;

Designato il Referendario dott. Michelangelo Francavilla quale relatore per ludienza in Camera di Consiglio del 26/02/04 fissata per lesame dellistanza cautelare formulata dalla ricorrente;

Uditi gli Avvocati delle parti come da verbale;

Ritenuto di potere definire immediatamente il giudizio con sentenza emessa ai sensi degli artt. 21 comma 10 e 26 comma 4 L. n. 1034/71 consentendolo loggetto della causa e reputandosi integro il contraddittorio e completa listruttoria,

Avvisate le parti presenti alludienza in Camera di Consiglio del 26/02/04 della possibilit di definizione immediata del giudizio ai sensi degli artt. 21 comma 10 e 26 comma 4 L. n. 1034/71,

Ritenuto, in FATTO, quanto esposto nellatto introduttivo,

Considerato in DIRITTO quanto segue:

DIRITTO

Il ricorso fondato e merita accoglimento.

Nel presente giudizio F. C. M. impugna il provvedimento emesso il 04/12/03 prot. n. 3585482 con cui il Prefetto di Catania ha nuovamente respinto listanza di regolarizzazione presentata nellinteresse della ricorrente in quanto la stessa stata espulsa con intimazione a lasciare il territorio nazionale entro 15 giorni, essendo stata rintracciata in Catania il 20/03/01 nellambito di un servizio di polizia volto al controllo della prostituzione di cittadine extracomunitarie, ed, inoltre, perch il datore di lavoro annovera a suo carico precedenti penali e carichi pendenti ostativi allaccoglimento della domanda ai sensi dellart. 31 D.P.R. n. 394/99.

La ricorrente impugna il provvedimento in esame deducendone, con il primo motivo, lillegittimit per violazione e falsa applicazione degli artt. 1 D.L. n. 195/02 e 31 D.P.R. n. 394/99 in quanto, alla luce della normativa in esame, i precedenti penali e carichi pendenti del datore di lavoro non condizionano laccoglimento dellistanza di regolarizzazione.

La censura fondata.

Lart. 31 D.P.R. n. 394/99 prevede che la denuncia nei confronti del datore di lavoro in relazione ai reati previsti dal D. Lgs. n. 286/98 e dagli artt. 380 e 381 c.p.p. pu comportare il diniego, ad opera della Questura, del nulla osta allingresso dello straniero residente allestero gi beneficiario dellautorizzazione al lavoro rilasciata ai sensi dellart. 30 D.P.R. n. 394/99 dalla competente Direzione Provinciale del Lavoro; tale nulla osta indispensabile allo straniero per ottenere, come previsto dal 4 e 5 comma dellart. 31, il visto dingresso nel nostro Paese.

La disciplina ora richiamata riguarda la specifica ipotesi in cui il datore di lavoro intende promuovere lingresso in Italia, per motivi di lavoro e nellambito dei flussi annualmente determinati dalle competenti Autorit ai sensi degli artt. 3 e 21 e ss. D. Lgs. n. 286/98 e 29 D.P.R. n. 394/99, di uno straniero che attualmente non presente nel territorio nazionale.

Depone in questo senso il tenore letterale dellart. 21 D. Lgs. n. 286/98 (intitolato determinazione dei flussi dingresso) che menziona esplicitamente l ingresso nel territorio dello Stato per motivi di lavoro subordinato; il successivo art. 22, poi, detta la specifica disciplina finalizzata al conseguimento del visto dingresso e riguardante lipotesi in cui il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia ... intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno straniero residente all'estero.

Analoghe espressioni si rinvengono negli artt. 29 e seguenti del D.P.R. n. 394/99 ove sono contenute le disposizioni applicative delle prescrizioni previste dagli artt. 21 e seguenti del D. Lgs. n. 286/98.

Del resto il nulla osta previsto dallart. 31 D.P.R. n. 394/99, il cui rifiuto pu essere opposto dalla Questura in presenza di precedenti penali e carichi pendenti del datore di lavoro, espressamente finalizzato al conseguimento del visto necessario per lingresso dello straniero attualmente non presente nel territorio dello Stato.

Alla luce di quanto evidenziato emerge che lart. 31 D.P.R. n. 394/99, presupponente lattuale assenza dello straniero dal territorio dello Stato, non pu ritenersi applicabile alla diversa ipotesi in cui lo straniero sia gi presente, anche se clandestinamente, in Italia (in questo senso espressamente T.A.R. Toscana sent. n. 1908/02) che, invece, costituisce loggetto della disciplina eccezionale prevista dal D.L. n. 195/02 come convertito dalla L. n. 222/02.

In tal senso depone il tenore letterale dellart. 1 D.L. n. 195/02 che, pur disciplinando in maniera specifica e puntuale le condizioni necessarie per laccoglimento dellistanza di regolarizzazione, non contiene alcun riferimento ai requisiti soggettivi del datore di lavoro.

N la disciplina prevista dallart. 31 D.P.R. pu essere estesa, in via analogica, alla fattispecie oggetto di causa ostandovi, oltre alla diversit di presupposti, anche linesistenza del requisito della eadem ratio.

Lart. 31 D.P.R. n. 394/99, infatti, ispirato ad un particolare rigore coerente con lesigenza di controllo dellaccesso degli stranieri nel territorio italiano per motivi di lavoro subordinato od autonomo nellambito di un regime ordinario basato sulla determinazione preventiva dei flussi dingresso ai sensi degli artt. 3 e 21 e seguenti del D. Lgs. n. 286/98.

Il D.L. n. 195/02, invece, presumibilmente anche in ragione delleccezionalit della disciplina ivi prevista, ispirato ad un particolare favor nei confronti dello straniero clandestinamente presente in Italia al quale viene consentito di regolarizzare la sua posizione in presenza di circostanze che ne comprovino linserimento nel tessuto sociale in riferimento al quale nessuna rilevanza assumono i precedenti penali ed i carichi pendenti del datore di lavoro.

Per questi motivi la disciplina prevista dallart. 31 D.P.R. n. 394/99 non pu ritenersi applicabile alle fattispecie, quali quella oggetto di causa, aventi ad oggetto la regolarizzazione, ai sensi del D.L. n. 195/02, dello straniero gi clandestinamente presente in Italia.

Alla luce delle predette considerazioni il provvedimento impugnato illegittimo nella parte in cui motiva il diniego dellistanza di legalizzazione in riferimento ai precedenti e carichi pendenti del datore di lavoro della ricorrente richiamando, alluopo, lart. 31 D.P.R. n. 394/99.

Con il terzo motivo viene, poi, dedotta lillegittimit dellatto impugnato in relazione al vizio di eccesso di potere per erronea valutazione dei fatti e difetto distruttoria in quanto il Prefetto avrebbe respinto listanza di legalizzazione esclusivamente sulla base del precedente provvedimento di espulsione emesso nei confronti della ricorrente e senza considerare, quale motivo di revoca dellatto, linserimento sociale della predetta comprovato dallesercizio di regolare attivit lavorativa.

La censura fondata e merita accoglimento.

Ai sensi dellart. 1 comma 8 D.L. n. 195/02 le disposizioni ivi contenute ed aventi ad oggetto la regolarizzazione non si applicano agli extracomunitari nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione per motivi diversi dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno, salvo che sussistano le condizioni per la revoca del provvedimento in presenza di circostanze obiettive riguardanti l'inserimento sociale.

Secondo la norma in esame, pertanto, la precedente espulsione non in s ostativa allaccoglimento dellistanza di legalizzazione dovendo lautorit decidente valutare, altres, la sussistenza delle condizioni per la revoca dellatto in presenza di circostanze obiettive comprovanti linserimento della ricorrente nella comunit nazionale.

Il provvedimento impugnato, invece, ha illegittimamente motivato il diniego dellistanza presentata dalla ricorrente sulla base del precedente provvedimento di espulsione (senza accompagnamento coatto) omettendo di considerare, ai fini della revoca, che la sussistenza di un lavoro onesto e regolarmente retribuito, come tale in grado di permettere alla richiedente di soddisfare i suoi bisogni primari e non,  concretizza quella circostanza obiettiva dalla quale pu essere desumibile linserimento sociale dellinteressata ai sensi dellart. 1 D.L. n. 195/02.

Assolutamente irrilevante, poi, in senso ostativo alla revoca dellespulsione, lattivit di meretricio (per altro solo dedotta in modo non chiaro nel provvedimento impugnato) che sarebbe in passato stata esercitata dalla ricorrente.

Infatti, a parte lassoluta mancanza nel provvedimento impugnato di riferimenti specifici ai caratteri di tale attivit (non emergendo se la stessa sia stata esercitata in modo sporadico o continuativo ed in quale contesto), proprio lattuale svolgimento di un lavoro onesto e regolarmente retribuito costituisce elemento da cui desumere linsussistenza attuale dei presupposti che, allepoca, hanno determinato lemissione del provvedimento di espulsione.

Per questi motivi il ricorso fondato e deve essere accolto con assorbimento, per esigenze di economia processuale, delle ulteriori censure proposte.

A tale statuizione consegue lannullamento dellatto impugnato con lobbligo delle Amministrazioni intimate, quale risarcimento in forma specifica ex art. 7 L. n. 1034/71 (come richiesto dalla ricorrente), di porre in essere tutti gli adempimenti finalizzati allaccoglimento dellistanza di legalizzazione presentata da F. C. M..

La peculiarit e la novit delle questioni giuridiche oggetto di causa giustifica, ai sensi dellart. 92 c.p.c., lintegrale compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti costituite;

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia Sezione Staccata di Catania, Sezione Interna II^, definendo il giudizio con sentenza emessa ai sensi degli artt. 21 comma 10 e 26 comma 4 L. n. 1034/71:

1) accoglie il ricorso e, per leffetto, annulla latto impugnato con lobbligo delle amministrazioni ed enti intimati, ciascuno per quanto di propria competenza, di porre in essere gli adempimenti necessari per laccoglimento dellistanza di regolarizzazione presentata dalla ricorrente;

2) dispone lintegrale compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti;

3) ordina che la presente sentenza sia eseguita dallAutorit Amministrativa.

Cos deciso in Catania nella Camera di Consiglio del 26/02/04

LESTENSORE                        

            F.to Michelangelo Francavilla

IL PRESIDENTE

           F.to Salvatore Schillaci

 

 

Depositata nella Segreteria del

TAR di Catania il 17-03-2004