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L'Europa che cresce
Vademecum per l'accesso al lavoro dei
cittadini dei nuovi Stati membri
 
 
 
 
 
1. Le procedure
 
 
2. Il lavoro dipendente: la procedura in dettaglio

 
3. Le parole chiave
 
 
4. Riferimenti normativi
 
 
5. Contatti
 


 
          Dal 1° maggio 2004 dieci nuovi Stati entreranno a far parte dell'Unione Europea: la Repubblica Ceca, la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica Slovacca. Questo allargamento costituisce l'esito di un processo ambizioso, che ha origini lontane e pone sfide impegnative per il futuro.
          I vantaggi e le opportunità offerti dall'Europa a 25 produrranno effetti benefici in molti settori, potendo costituire, tra l'altro, un fattore di rilancio dell'economia europea e di creazione di posti di lavoro nel mercato allargato.
Progressivamente i tradizionali flussi migratori per motivi di lavoro tra vecchi e nuovi Stati membri diventeranno, a tutti gli effetti, forme di mobilità intracomunitaria della forza lavoro e saranno disciplinati, esclusivamente, dal diritto comunitario.
          Tuttavia, analogamente a quanto avvenuto in occasione di precedenti allargamenti, il Trattato di adesione dei nuovi Stati membri alla UE prevede, salvo che per Cipro e Malta,  un regime transitorio, trascorso il quale si applicherà l'acquis comunitario, nella sua interezza, anche ai nuovi cittadini europei.
          Si tratta di una scelta improntata a criteri di gradualità, che consentirà di assicurare il passaggio progressivo alla piena applicazione del diritto comunitario e le necessarie misure di tutela del mercato del lavoro degli Stati membri.
       
Il Governo italiano ha ritenuto opportuno porre ai lavoratori dipendenti provenienti dai nuovi Stati membri, nei primi due anni, alcune limitazioni all'accesso al mercato del lavoro, anche al fine di evitare il rischio di perturbazioni di quest'ultimo.
 
Per questa ragione è stato emanato un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che fissa in 20.000 unità la quota di cittadini neocomunitari ai quali sarà consentito l'accesso al mercato del lavoro italiano per l'anno 2004.
 
Si tratta di una scelta coerente con i principi fondamentali che informano il regime transitorio, che garantisce ai cittadini degli otto Paesi di nuova adesione condizioni di accesso al mercato del lavoro italiano, da un lato, non più restrittive di quelle esistenti alla data della firma del trattato di adesione, e dall'altro, più favorevoli rispetto a quelle applicate ai cittadini di Paesi terzi.
 
E' stata così riservata una quota di ingressi nel mercato del lavoro italiano esclusivamente a favore dei cittadini degli otto Stati di nuova adesione, ed è stata semplificata la procedura per l'instaurazione del rapporto di lavoro dipendente rispetto a quanto previsto per i cittadini di Paesi terzi.
 
Questo Vademecum, ideato per dare informazioni ai cittadini dei nuovi Stati membri, ai datori di lavoro e a chi opera nel settore, illustra le modalità per l'accesso al lavoro dipendente in Italia durante il periodo transitorio.
 
E' importante sottolineare che, ferme restando le limitazioni in materia di libera circolazione, una volta ammessi al lavoro in Italia i cittadini dei nuovi Stati membri godranno pienamente della parità di trattamento con i lavoratori italiani per tutti gli aspetti relativi alle condizioni di impiego e di lavoro, ai vantaggi sociali e fiscali e ai trattamenti di sicurezza sociale.
 
 
 
Le procedure

1. Il lavoro autonomo
I cittadini neocomunitari che intendono esercitare in Italia un'attività di lavoro autonomo godono, ai fini dell'accesso al mercato del lavoro, di libera circolazione. 

2. Il lavoro dipendente
 
Nel rispetto di quanto previsto dai Trattati, l'Italia si avvale del regime transitorio, fissando a 20.000 unità la quota di cittadini dei nuovi Stati membri che possono accedere al mercato del lavoro per il 2004.
I cittadini dei nuovi Stati membri sono esentati dall'obbligo di visto di ingresso e le procedure amministrative previste per la concessione della necessaria autorizzazione al lavoro sono state semplificate.
In ogni caso, le limitazioni previste non si applicano a:
- i cittadini neocomunitari occupati legalmente in Italia alla data di adesione e ammessi al mercato del lavoro italiano per un periodo ininterrotto pari o superiore a 12 mesi;
- i cittadini neocomunitari che hanno svolto attività lavorativa in Italia  dopo l'adesione per un periodo ininterrotto pari o superiore a 12 mesi;
- il coniuge e i figli minori di anni 21 o a carico, legalmente soggiornanti sul territorio italiano con il lavoratore neocomunitario ammesso nel mercato del lavoro italiano per un periodo ininterrotto di 12 mesi  al momento dell'adesione.
 
Il lavoro dipendente: la procedura in dettaglio
 
L'accesso nell'ambito delle quote
 
Dal 1 maggio 2004 i cittadini degli Stati di nuova adesione potranno accedere al mercato del lavoro italiano sulla  base delle quote riservate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che autorizza l'ingresso per i cittadini neocomunitari.
Ai fini dell'instaurazione del rapporto di lavoro dipendente si applica loro la procedura prevista dall'art. 22 del D.Lgs. 286/98 (e
successive modificazioni e integrazioni), opportunamente semplificata.
Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con un lavoratore neocomunitario, deve presentare alla Direzione Provinciale del Lavoro una richiesta di autorizzazione al lavoro.
La domanda deve essere indirizzata alla Direzione Provinciale del Lavoro del luogo di svolgimento della prestazione lavorativa e deve contenere i seguenti elementi:
- le generalità del richiedente (accompagnate dalla fotocopia di valido documento di identità ovvero di passaporto se non si tratta di cittadino italiano e, nel caso di cittadino extracomunitario regolarmente residente in Italia, anche la fotocopia del permesso di soggiorno in corso di validità);
- le generalità del lavoratore richiesto (accompagnate dalla fotocopia di passaporto in corso di validità);
- le condizioni lavorative offerte (contratto collettivo applicato, qualifica e livello di inquadramento contrattuale, retribuzione lorda mensile, orario di lavoro, località d'impiego, tipologia contrattuale: a tempo indeterminato, a tempo determinato, stagionale).
Alla domanda deve essere allegato il contratto di lavoro stipulato con il cittadino neocomunitario, sottoposto alle sole condizioni dell'effettivo rilascio dell'autorizzazione al lavoro e della richiesta della carta di soggiorno.
La Direzione Provinciale del Lavoro, effettuate le opportune verifiche e accertata la disponibilità di quote, rilascia l'autorizzazione al lavoro e la trasmette  al datore di lavoro richiedente, all'INPS, all'INAIL ed alla Questura territorialmente competente, presso la quale dovrà recarsi il lavoratore ai fini del rilascio di una carta di soggiorno per lavoro.
 
L'accesso fuori quota
 
I lavoratori appartenenti ad alcune categorie possono accedere al mercato del lavoro italiano al di fuori delle quote fissate per il lavoro dipendente.
Per le seguenti categorie di persone la richiesta di autorizzazione al lavoro deve essere presentata alla Direzione Provinciale del Lavoro competente secondo quanto previsto dall'art. 27 del D.Lgs. 286/98 e successive modificazioni e integrazioni:
- dirigenti o personale altamente specializzato di società aventi sede o filiali in Italia;
- professori universitari, lettori universitari e ricercatori;
- traduttori e interpreti;
- collaboratori familiari di cittadini italiani o comunitari che si trasferiscono in Italia per la prosecuzione del rapporto di lavoro domestico;
- persone che svolgano periodi temporanei di addestramento e formazione professionale presso datori di lavoro italiani;
- lavoratori alle dipendenze di organizzazioni o imprese operanti in Italia, ammessi per adempiere funzioni specifiche per un periodo determinato;
- lavoratori dipendenti da imprese aventi sede all'estero temporaneamente trasferiti presso imprese residenti in Italia, al fine di effettuare prestazioni oggetto di contratto di appalto;
- infermieri professionali assunti presso strutture sanitarie pubbliche e private.
Per le seguenti categorie di persone, la richiesta di autorizzazione al lavoro deve essere presentata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale per l'Impiego, segreteria del collocamento dello spettacolo:
- lavoratori occupati presso circhi o spettacoli viaggianti all'estero;
- personale artistico e tecnico per spettacoli lirici, teatrali, concertistici o di balletto;
- ballerini, artisti e musicisti da impiegare presso locali di intrattenimento;
- artisti da impiegare da enti musicali teatrali o cinematografici o da imprese radiofoniche o televisive, pubbliche o private, o da enti pubblici, nell'ambito di manifestazioni culturali o folcloristiche.
Per gli stranieri che siano destinati a svolgere qualsiasi tipo di attività sportiva professionistica, la dichiarazione nominativa di assenso è rilasciata dal C.O.N.I. ( Comitato Olimpico Nazionale Italiano.
Per le seguenti categorie di persone non è necessaria l'autorizzazione al lavoro:
- giornalisti corrispondenti ufficialmente accreditati in Italia e dipendenti regolarmente retribuiti da organi di stampa quotidiani o
periodici, ovvero da emittenti radiofoniche o televisive straniere;
- persone che, secondo le norme di accordi internazionali in vigore per l'Italia, svolgono in Italia attività di ricerca o un lavoro occasionale
nell'ambito di programmi di scambi di giovani o di mobilità di giovani o sono persone collocate "alla pari";
- lavoratori marittimi.
 
 
Le parole chiave

Acquis comunitario
L'insieme dei diritti ed obblighi che vincolano gli Stati dell'Unione europea, recepito dai nuovi Stati membri nei rispettivi ordinamenti nazionali.
Neocomunitari
Cittadini degli Stati che aderiscono all'Unione europea il 1° maggio 2004: Cipro, Estonia, Malta, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica
Ceca, Slovacchia, Slovenia e Ungheria. Sono esclusi dalle restrizioni alla libera circolazione per lavoro dipendente i cittadini di Cipro e Malta.
Regime transitorio
Durante il periodo transitorio previsto dal Trattato, gli attuali Stati membri dell'Unione europea possono applicare per i cittadini neocomunitari misure restrittive  in materia di accesso al mercato del lavoro. Tale regime transitorio può durare complessivamente sette anni e si articola in tre fasi consecutive e diversamente regolate di due, tre e due anni.
Nei primi due anni dall'adesione viene sospesa l'applicazione del diritto comunitario in materia di libera circolazione dei lavoratori dipendenti, ovvero in particolare, degli articoli da 1 a 6 del regolamento 1612/68, e vigono misure particolari.
Prima della fine del biennio, alla luce di una valutazione sugli effetti dell'applicazione delle misure particolari e sulle condizioni del mercato
del lavoro, potrà essere decisa e notificata alla Commissione, da parte di ciascuno Stato membro, l'intenzione di prolungare l'applicazione
delle misure nazionali per un ulteriore triennio.
Trascorso un periodo di cinque anni dall'adesione, l'applicazione delle misure particolari potrà protrarsi per ulteriori due anni, fino alla fine del complessivo periodo transitorio di sette anni, qualora si verifichino gravi perturbazioni del mercato del lavoro o vi sia un rischio in tal senso.
Quote riservate
Per il 2004 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 aprile 2004 autorizza l'accesso al mercato del lavoro dipendente italiano
a 20.000 cittadini neocomunitari.
Visto di ingresso
I neocomunitari sono esonerati dal visto d'ingresso, ivi incluso quello per motivi di lavoro, per effetto  dell'acquisizione della cittadinanza europea in applicazione dell'art. 18 del Trattato che istituisce la Comunità Europea, il quale stabilisce il diritto di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati Membri.
 
 
RIFERIMENTI NORMATIVI
  • Legge 24 dicembre 2003 n. 380, con la quale  è stata autorizzata la ratifica e conferita piena esecuzione al Trattato di adesione all'Unione Europea tra gli Stati membri dell'Unione Europea e la Repubblica Ceca, la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica Slovacca;
  • Legge 30 luglio 2002 n 189, modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo;
  • Decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, modificato e integrato dalla legge 30 luglio 2002 n. 189.
  • Decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002 n. 54, Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di circolazione e soggiorno dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea;
  • Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 20 aprile 2004 di programmazione dei flussi di ingresso dei lavoratori cittadini dei nuovi Stati membri della UE nel territorio dello Stato per l'anno 2004.
 
 
 
 
Chiarimenti possono essere richiesti al

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione Generale per l'Immigrazione
Via Fornovo 8 - 00192 Roma
Telefono 0636755480
Fax 0636754769
e-mail dgimmigrazione@welfare.gov.it
e alle Direzioni Provinciali del Lavoro
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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