Ai sensi dell'articolo 22, comma 1 del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394.

Direttiva generale in materia di Centri di Permanenza Temporanea ed assistenza

11-04-2002

Ministero dell'Interno

Fonte: Lecce Social Forum

7 settembre 2003

MINISTERO DELLINTERNO
DIREZIONE GENERALE DEI SERVIZI CIVILI
Prot.n.2061/50
Roma, 14 aprile 2000

Ai Sigg.ri Prefetti della Repubblica
LORO SEDI
Al Sig. Commissario del Governo per la Provincia di
TRENTO
Al Sig. Commissario del Governo per la Provincia di
BOLZANO
Al Sig. Presidente della Giunta Regionale della
Valle d'Aosta AOSTA
e, p.c. Alla Segreteria del Sottosegretario di Stato Sen. Alberto Maritati
S E D E
Al Dipartimento della Pubblica Sicurezza
S E D E

OGGETTO:

Direttiva generale in materia di Centri di Permanenza Temporanea ed assistenza ai sensi dell'articolo 22, comma 1 del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394.

PREMESSA

Con la presente Direttiva si intendono dettare indicazioni di carattere generale in ordine alla istituzione, attivazione e gestione dei Centri di permanenza temporanea ed assistenza, previsti dalla vigente normativa
sull'immigrazione, al fine di dare puntuale esecuzione ai provvedimenti di espulsione emanati nei confronti di stranieri presenti irregolarmente sul territorio dello Stato.

La stessa intende dunque essere concreto strumento applicativo delle modalit e delle finalit del trattenimento dello straniero irregolare, di cui all'art. 14 comma 2 del Testo Unico n. 286/1998 ed ha il compito di disciplinare le caratteristiche generali, ivi comprese quelle strutturali, dei centri di permanenza temporanea e assistenza nonch di definire i principi che ne devono regolare l'attivit di gestione, compresi i rapporti da attivare con l'Ente gestore.

Pi in particolare, la presente Direttiva si prefigge lo scopo di delineare i principi comuni per il trattamento della persona ospitata, in modo che vengano pienamente tutelati i suoi diritti e venga garantita, con mirati interventi di mediazione culturale, di assistenza generale, di informazione e di socializzazione, la sua pi dignitosa accoglienza.

FONTE NORMATIVA E REGOLAMENTARE

Il decreto legislativo 25 luglio 1998 n.286 recante il Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, ha introdotto, tra l'altro, nuove disposizioni concernenti l'esecuzione dei provvedimenti di espulsione: in esso risiede, dunque, il riferimento normativo per l'istituzione dei centri di permanenza temporanea ed assistenza.
Dette strutture rappresentano, pertanto, lo strumento, operativo - innovativo rispetto alla legislazione precedente, - attraverso il quale pu essere assicurato l'effettivo funzionamento delle procedure espulsive nel rispetto, tra l'altro, di una efficace politica di programmazione sui flussi di ingresso di stranieri in Italia.
L'art 14, comma 1, dispone infatti che qualora "non possibile eseguire con immediatezza l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera ovvero, il respingimento, perch occorre procedere al soccorso dello straniero, ad accertamenti supplementari in ordine alla sua identit o nazionalit [] il questore dispone che lo straniero sia trattenuto per il tempo strettamente necessario presso il centro di permanenza temporanea e assistenza pi vicino tra quelli individuati o costituiti con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con i Ministri per la Solidariet Sociale e del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica."

Allo straniero trattenuto nel centro deve essere assicurata la necessaria assistenza ed il pieno rispetto della sua dignit (comma 2).
Le misure di sorveglianza che vengono adottate a seguito del provvedimento di trattenimento, emanato dal questore e convalidato dal giudice, sono esclusivamente quelle connesse alla vigilanza dello straniero affinch lo stesso non si allontani indebitamente dal centro, con il conseguente immediato ripristino della misura restrittiva qualora questa venga violata (comma 7).
Il successivo DPR 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art, 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286) ha approfondito le linee normative inerenti tale nuovo istituto ribadendo che, all'atto dell'ingresso nel centro, a ciascuna persona trattenuta dovr essere assicurato il rispetto delle libert personali, con l'unico limite di non poter lasciare la struttura prima che la procedura avviata si sia completata o prima che sia decorso il periodo massimo di 30 giorni (20 + 10) previsto dalla legge.

Al Prefetto della provincia in cui istituito il centro di permanenza temporanea e assistenza viene assegnata la competenza a provvedere all'attivazione, alla gestione e all'organizzazione dello stesso in conformit alle istruzioni di carattere organizzativo e amministrativo impartite dal Ministro dell'Interno (art.22 comma 1).
Per le finalit suindicate "possono essere disposti la locazione, l'allestimento, il riadattamento e la manutenzione di edifici o di aree, il trasporto e il posizionamento di strutture anche mobili, la predisposizione di attivit per l'assistenza, compresa quella igienico sanitaria e quella religiosa, il mantenimento, il vestiario, la socializzazione e quant'altro occorra al decoroso soggiorno nel centro [...]" (comma 2).

All'art. 21 sono specificate le modalit del trattenimento con particolare riguardo alla garanzia di assistenza sanitaria, alla salvaguardia della libert di corrispondenza, anche telefonica, alla libert di colloquio all'interno del centro e con visitatori provenienti dall'esterno, all'assistenza legale, morale e religiosa, alla possibilit di usufruire di spazi di socializzazione.

La gestione del centro pu essere affidata - come si preciser successivamente - ad enti gestori che, per la loro esperienza e professionalit, siano in grado di assolvere i delicati compiti previsti, unitamente all'apporto e alla collaborazione di associazioni di volontariato o ad organizzazioni di solidariet sociale particolarmente esperte nella erogazione di servizi complementari (interpretariato, informazione legale, supporto psicologico, mediazione culturale ecc.).

CRITERI GENERALI RELATIVI ALLA SALVAGUADIA DEI LIVELLI DI SICUREZZA E AGLI ASPETTI STRUTTURALI

Al fine di dare pronta ed efficace applicazione alla nuova legge sull'immigrazione, gi nella primavera del 1998, furono attivate le procedure per l'apertura dei primi centri di trattenimento. La grave emergenza migratoria che coinvolse il sud-Italia nell'estate del medesimo anno determin, infatti, la necessit di accelerare dette procedure al fine di contenere un fenomeno di sbarchi di stranieri clandestini di particolare rilevanza.

La fase di programmazione, gi avviata, fu interrotta per dar corso alla immediata apertura di varie strutture ove ospitare gli stranieri in via di espulsione. Tale situazione di emergenza determin altres la scelta di alcune soluzioni non pienamente in linea con i criteri costruttivi che il Governo intendeva elaborare e realizzare.

Ci si riferisce, in particolare, alla creazione di centri attraverso l'utilizzo di unit abitative mobili (Milano e Torino) o alla ristrutturazione di edifici preesistenti (ex Caserme o ex Istituti a carattere collettivo quali Catania e Trapani) o all'uso temporaneo di strutture che non potevano ovviamente svolgere appieno tale funzione (ex Istituti scolastici o altri beni di propriet di Enti locali).

Dopo tale fase emergenziale, si ritenne, dunque, opportuno rivedere tutta la programmazione relativa alla creazione "ex novo" o alla ricerca di aree o di beni da destinare a centri di trattenimento al fine di enucleare uno "standard" di struttura che potesse contemperare esigenze diverse e non sempre pienamente collimabili: pianificazione territoriale che tenesse conto della localizzazione degli sbarchi, scelta di soluzioni non particolarmente onerose, rispetto per le sempre pi rilevanti apprensioni o contrariet espresse dall'opinione pubblica locale e criteri costruttivi rispettosi dell'enunciato normativo.

Alcuni orientamenti, di carattere generale, relativi alla costruzione o alla ristrutturazione di edifici preesistenti, a suo tempo elaborati da un gruppo di studio interdirezionale, si ritengono peraltro tuttora validi e se ne riportano dunque le linee fondamentali, unitamente ovviamente alle integrazioni, perfezionamenti o correttivi che l'esperienza maturata ha reso necessarie:

La struttura dovrebbe essere realizzata in quattro distinti settori aventi, di massima, le seguenti caratteristiche:

- primo settore: costituito dall'ingresso principale che dovr far parte integrante del muro di cinta e dovr essere concepito in modo tale da consentire quei controlli di sicurezza ritenuti necessari prima dell'ammissione all'interno del complesso. Esso sar composto da un box, per gli agenti di servizio addetti al controllo dell'ingresso, fornito di comando per apertura automatica delle porte e monitor per il controllo delle zone interne ed esterne all'ingresso, da un passo carraio delimitato da un cancello azionato elettronicamente e , in posizione arretrata, da un sbarra di ferro basculante, da un ingresso pedonale attiguo al box munito di metal detector per il controllo delle persone e delle apparecchiature in ingresso.
- secondo settore: ubicato in prossimit dell'ingresso, comprende gli uffici della direzione del centro, i locali per l'accettazione degli stranieri e per i rilievi della polizia, le sale e gli alloggi per il personale di polizia in servizio, una infermeria, una astanteria, una o pi sale colloqui per gli incontri tra gli stranieri e i magistrati, gli avvocati, i funzionari delle rappresentanze diplomatiche. Negli uffici della direzione troveranno collocazione le varie apparecchiature di controllo: consolle di regia TV.CC., monitor, quadri segnalatori di allarme, tele allarme e radio allarme, centralino telefonico.

- terzo settore: costituito dagli alloggi da destinare agli stranieri. Detti alloggi saranno organizzati in camere, da 4/6 posti (in base alla cubatura dell'ambiente), con sezioni separabili per gli uomini e le donne. Le camere dovranno avere servizi igienici adeguati ed essere dotate di TV e dovranno essere programmati limitati ambienti per ospitare eventuali nuclei familiari con o senza minori. Gli arredi delle camere dovranno essere di metallo, ancorati al pavimento e dovranno ricomprendere adeguati armadi per la conservazione degli effetti personali. In sede di costruzione o ristrutturazione dovranno ovviamente essere tenuti in debito conto i parametri relativi alla luce, aria, umidit, isolamento termo-acustico, secondo i valori medi adottati nelle strutture da destinare ad uso collettivo.

- quarto settore: costituito da tutti quegli ambienti necessari alla socializzazione e pi in generale alla vita in comune. Ci si riferisce alla sala mensa che sar di tipo self-service, separata dai locali destinati alla cucina o alla presentazione dei cibi, in caso di servizio di catering; gli arredi ancorati al pavimento; le stoviglie e i porta vivande in materiale plastico. Dovr essere inoltre prevista una sala comune nella quale consentire, soprattutto con riferimento ai periodi invernali, la permanenza degli stranieri al di fuori degli alloggi. Dovr essere altres prevista una sala TV ed altre attrezzature ricreative compatibili, queste ultime, con i minimi necessari livelli di sicurezza. Infine dovranno essere predisposti spazi esterni opportunamente attrezzati, per l'attivit sportiva.

- aspetti connessi alla sicurezza antincendio:
per quanto riguarda l'aspetto della sicurezza antincendio e la gestione delle emergenze occorre innanzitutto premettere che, data la loro specifica natura, si rilevano difficolt ad assoggettare i centri in argomento ad una delle attivit elencate nel D.M. 16 febbraio 1982 e cio a quelle attivit soggette al rilascio del certificato di prevenzione da parte dei Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco. Occorre, pertanto, seguire ed applicare i criteri generali di prevenzione incendi dettati dalle norme del D.L.vo 626/94. Ci premesso, a fronte del pericolo incendio, le condizione di sicurezza vanno affrontate da tre diversi punti di vista:

- possibilit di insorgere dell'incendio. L'attenzione va posta sia all'atto della realizzazione degli impianti elettrici, sia nel divieto assoluto di utilizzo di fiamma libera nei locali destinati al trattenimento, sia sul controllo e il mantenimento della pulizia da materiali facilmente infiammabili, nei locali dove consentito agli ospiti di fumare;

- esistenza di materiali che possono contribuire alla propagazione dell'incendio. L'attenzione va posta nella scelta di materiali classificati come non propaganti l'incendio (nella fattispecie dei materassi, vanno utilizzati preferibilmente quelli classificati "Uno I.M.");

- possibilit di estinguere un incendio. Occorre installare un impianto idrico antincendio realizzato con un numero di idranti tale che il loro posizionamento permetta al getto d'acqua di raggiungere ogni punto dei locali, con una portata d'acqua di almeno 120 litri al minuto erogata ad almeno 2 bar di pressione. Va collocato un congruo numero di estintori portatili in modo da poter intervenire tempestivamente in un eventuale principio di incendio, ed necessario proteggere i locali, dove l'atteggiamento degli occupanti fortemente passivo, con un impianto di rilevazione automatica d'incendio, collegato ad una centralina di allarme. Tutte le apparecchiature dovranno rispondere alla norme europee ed essere conformi alla normativa antinfortunistica vigente; negli alloggi i punti luce per l'illuminazione normale e notturna dovranno essere a scomparsa protetti con vetro blindato e con interruttori di sicurezza.

Si segnala, infine, l'importanza di una attenta predisposizione di un piano di evacuazione e di gestione delle emergenze soprattutto in ordine alla loro pronta esecuzione da parte del personale presente nel centro che deve essere adeguatamente istruito con corsi di prevenzione incendio programmati ad hoc.

- aspetti di sicurezza connessi al trattenimento:
in base all'esperienza maturata, le strutture dovranno adeguarsi ad una rilettura degli strumenti di sicurezza, attiva e passiva, in modo tale che gli stessi pur garantendo il non allontanamento degli stranieri, non comportino alcun ulteriore affievolimento dei diritti della persona trattenuta, fatti salvi ovviamente i criteri di organizzazione che sono alla base di una civile convivenza in ogni struttura a carattere collettivo.

La predisposizione di ulteriori sezioni di contenimento all'interno del complesso dovr essere pertanto valutata ai soli fini della sicurezza degli ospiti e di quello degli operatori. Il ricorso a comparti o strutture modulari nonch a recinzioni interne dovr essere attuato sempre nella sola ottica di una maggiore protezione degli ospiti e per prevenire il verificarsi di conflitti derivanti da diversit etniche di razza o di sesso. La separazione dei reparti uomini-donne dovr essere garantita nelle ore notturne ma non, in via generale, durante il giorno. A maggior ragione, tali interventi dovranno essere adottati per assicurare la necessaria privacy e l'unit e la tutela ai nuclei familiari eventualmente ospiti nel centro.

Vanno dunque adottate, o comunque incrementate, tutte quelle misure di controllo video che, dislocate in ogni settore della struttura, permettano un monitoraggio continuo dell'attivit del centro, con la ovvia garanzia dei basilari principi di riservatezza, specie nei locali destinati ad alloggio.

Ferme restando le indicazioni di carattere specifico, ivi comprese quelle legate alla localizzazione territoriale della struttura (che dovranno essere preventivamente concordate, come detto, con i competenti uffici del Dipartimento della Pubblica Sicurezza e della Direzione dei Servizi Civili) e ad eccezione dei casi in cui il centro istituito o da istituire riguardi immobili preesistenti e per i quali si renda necessario un riadattamento, si ritiene che, in base all'esperienza maturata, il centro operante a Roma-Ponte Galeria risulti essere la struttura che pi si avvicina alle indicazioni della presente direttiva, sebbene siano in corso ulteriori modifiche alla struttura che permetteranno di garantire una ancora migliore distribuzione delle aree e adeguati servizi di supporto.

Il progetto "Ponte Galeria" dovrebbe infatti essere incrementato con maggiori spazi da destinare alle zone comuni e agli uffici dell'ente gestore, maggiori spazi per l'immagazzinamento dei materiali e delle derrate, minore presenza di aree di contenimento interne e creazione di una zona da destinare a gruppi familiari.
In relazione a ci i progetti del nuovo centro di Trapani e di quelli di Bari e Milano sono stati o saranno elaborati tenendo conto delle cennate modifiche, revisioni o integrazioni.


QUESTIONI CONNESSE ALLA GESTIONE DEL CENTRO:
modalit del trattenimento

Il trattenimento degli stranieri presso il centro deve essere conforme al rispetto della dignit della persona ed improntato ad assoluta imparzialit senza discriminazioni in ordine al sesso, alla razza, alle credenze religiose o politiche.Il compito di garantire "le misure occorrenti per la sicurezza e l'ordine pubblico nel centro" sono assegnati, dal Questore, al personale delle forze dell'ordine che devono provvedere alla vigilanza esterna della struttura ed intervenire all'interno in caso di necessit. Alle stesse compete, inoltre, la gestione amministrativa della posizione dello straniero nonch il loro accompagnamento presso gli uffici giudiziari e consolari. Nell'esercizio di tali compiti le forze dell'ordine possono richiedere la collaborazione dell'ente gestore del centro che tenuto a fornirla (art.21 comma 9 Regolamento n.394/99).

QUESTIONI CONNESSE ALLA GESTIONE DEL CENTRO:
convenzioni per l'espletamento delle relative attivit

Sebbene la normativa consenta una gestione diretta dei centri, auspicabile - sia per l'indispensabile professionalit degli operatori sia per i gravosi e specialistici interventi connessi - l'attivazione di convenzioni con enti o organismi che possano garantire il complesso o comunque la maggior parte degli interventi illustrati nella presente Direttiva.

L'ente gestore deve pertanto assicurare l'organizzazione della struttura anche sotto l'aspetto della responsabilit generale sull'andamento complessivo degli interventi attuati.

E' altres auspicabile che, in un ottica di trasparenza, di maggiore specializzazione e di pluralit degli interventi, al cos individuato ente gestore, si affianchino associazioni di volontariato, cooperative di solidariet o altri enti che, sulla base di una comprovata e pi specifica esperienza, possano fornire servizi aggiuntivi quali ad esempio, l'interpretariato, l'informazione giuridica e legale, l'assistenza sociale e psicologica, la mediazione culturale, attraverso i quali si possa concretamente realizzare una piena garanzia del rispetto della persona trattenuta.

QUESTIONI CONNESSE ALLA GESTIONE DEL CENTRO:
regolamento interno

Come detto, con apposita convenzione, verr messa a disposizione dell'Ente gestore la struttura individuata quale centro di trattenimento (salvo i casi ovviamente in cui il bene sia gi di propriet di quell'Ente) e ad esso verr affidata l'attivit di gestione amministrativa, organizzativa, assistenziale e, se possibile, sanitaria.

Per consentire di disciplinare tali attivit interne al centro, tracciando nel contempo linee guida che permettano ai vari enti gestori di uniformare i loro interventi, sono stati enucleati, di seguito, gli aspetti principali che dovranno far parte del Regolamento interno. Lo stesso dovr, infatti, delineare i tipi, le modalit e gli orari di erogazione e di fruizione dei vari servizi da parte degli stranieri trattenuti ed indicare preliminarmente le attivit connesse al trattenimento, alla assistenza sanitaria, alla modalit di fornitura dei pasti, ai servizi alla persona e quelli di benessere vario (servizio postale, telegrafico e telefonico, pulizia locali, lavanderia, barbieria, fornitura di prodotti per l'igiene personale, fornitura di effetti letterecci e capi di vestiario ecc.)

Il Regolamento, unitamente alla "Carta dei Diritti" per il trattamento della persona ospitata - di cui si far cenno nell'ultima pare della presente Direttiva - dovranno essere consegnati nelle loro parti essenziali allo straniero, al momento del suo ingresso nel centro.

Il documento dovr essere tradotto in una lingua a lui comprensibile ovvero, ove ci non fosse possibile, in una lingua, a sua scelta, tra inglese, spagnolo, francese e arabo. Copia dello stesso, unitamente ad ogni altra utile informazione sulle attivit espletate nel centro, dovr essere affisso, in modo visibile, in una bacheca all'uopo predisposta, ubicata in uno o pi locali comuni riservati agli stranieri trattenuti.
Il Regolamento dovr indicare il nome dell'Ente gestore e del responsabile del centro nonch l'elenco delle associazioni che, a vario titolo, operano nella struttura con le relative funzioni suddivise per aree di attivit.

Regolamento interno: indicazioni a carattere generale e aspetti sanitari
Allo straniero giunto al centro viene assegnato un alloggiamento in camere distinte in base al sesso e, eventualmente, all'etnia di appartenenza. Il personale addetto, compatibilmente con le caratteristiche dell'immobile e le necessarie misure di sicurezza, adotter, d'intesa con le forze dell'ordine, ogni utile accorgimento al fine di evitare l'insorgere di possibili situazioni conflittuali tra gli ospiti.
Lo straniero, al momento del suo arrivo, dovr essere sottoposto a visita medica di controllo dal personale sanitario di turno in modo da accertare le sue condizioni generali di salute, soprattutto con riferimento al suo inserimento in un ambiente di vita collettiva.

Il personale sanitario dovr rilevare e segnalare alla Direzione del centro eventuali patologie che necessitino di particolare cura, attenzione o impongano misure di profilassi a salvaguardia della salute degli operatori e degli altri stranieri ospiti.
Il servizio sanitario viene assicurato giornalmente, attraverso un congruo numero di ore di presenze, proporzionate al numero degli ospiti nel centro, di un medico della locale Azienda Sanitaria Locale (o dell'Ente gestore qualora, come nel caso della Croce Rossa Italiana, il servizio sia direttamente gestito dallo stesso) coadiuvato dal necessario personale infermieristico. In caso di urgenti necessit di assistenza sanitaria, sulla base di esplicita richiesta del medico responsabile o, in sua assenza, del personale di vigilanza, verr interessato il pi vicino pronto soccorso dell'ospedale o la guardia medica, per gli interventi del caso.

L'Ente gestore, in relazione all'ubicazione del complesso e alla conseguente necessit di garantire in tempi brevi, comprese le ore notturne, l'intervento medico di soccorso, pu predisporre la presenza fissa, presso il centro, di un'ambulanza con i relativi operatori.

Il vitto , di regola, somministrato in locali all'uopo destinati (sala mensa).
Ad ogni straniero ospitato nel centro viene fornito, nelle fasce orarie indicate, disponendo se necessario pi turni, un vitto giornaliero comprensivo di prima colazione, pranzo, cena ed eventuale cestino da viaggio (in caso di trasferimenti) secondo le modalit e le caratteristiche previste nella convenzione con l'ente gestore. Nella fornitura dei pasti devono essere il pi possibile rispettate le credenze religiose relative alla preparazione degli alimenti.

Regolamento interno: servizi alla persona
Sono previsti, con le modalit che le SS.VV. indicheranno nella convenzione e con orari stabiliti in sede locale, servizi di benessere alla persona con particolare riferimento a quelli relativi all'igiene:

a) servizio di pulizia locali

Viene assicurato dalla ditta appaltatrice, almeno due volte al giorno, il servizio di pulizia dei locali, dei servizi igienici, delle scale di accesso e degli altri spazi comuni;

b) servizio di lavanderia e barbieria

Risultando preferibile l'uso di effetti letterecci del tipo "usa e getta" viene fornito, a richiesta e se necessario tramite ditta appaltatrice, un servizio di lavanderia degli indumenti personali.

Viene altres assicurato, da personale assunto con contratto di collaborazione professionale e a richiesta degli interessati, un servizio di barbieria, fissando i relativi turni;

c) fornitura di prodotti per l'igiene e la cura della persona

I prodotti per l'igiene e la cura della persona (sapone, shampoo, schiuma da barba e rasoi, dentifricio, spazzolino, prodotti per l'igiene intima, asciugamani ecc.) vengono forniti dalla ditta appaltatrice del servizio a ciascun soggetto al momento dell'arrivo e ripristinati al momento della nuova necessit;

d) fornitura di capi di vestiario essenziali

In caso di impossibilit di recupero degli effetti personali, agli stranieri trattenuti, qualora gli abiti di loro propriet non fossero in quantit sufficiente o, comunque, adeguati alla stagione, verranno forniti biancheria, vestiario e effetti d'uso in buono stato di conservazione e di pulizia e tali da soddisfare le normali esigenze di vita quotidiana.

Per la fornitura dei servizi di cui sopra nonch per la distribuzione del relativo materiale, la ditta appaltatrice assicurer la presenza giornaliera, mattina e pomeriggio per un sufficiente numero di ore, di un addetto per provvedere alle varie necessit degli stranieri trattenuti.

Nelle modalit di organizzazione di tali servizi l'Ente gestore curer anche che vengano assicurate, con l'ausilio di personale femminile, le necessit delle straniere ospiti del Centro.

Regolamento interno: servizi garantiti per le comunicazioni con l'esterno
In attuazione dell'art. 21 del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, verr, quanto prima, emanato un apposito decreto di questo Dicastero di concerto con il Ministero del Tesoro con cui saranno definite "le modalit per l'utilizzo dei servizi telefonici, telegrafici e postali nonch i limiti di contribuzione alle spese da parte del centro".
Vengono di seguito fornite alcune prime indicazioni in ordine a tale aspetto.
Come gi detto, nelle aree comuni e nei corridoi degli alloggi dovranno essere installati un numero di apparecchi telefonici ad uso pubblico adeguati al numero degli ospiti e comunque in un rapporto medio non inferiore ad un apparato telefonico ogni 25 stranieri.

L'uso dei telefoni e di quelli della telefonia mobile in possesso agli stranieri, non soggetto a limitazioni, salvo quelle temporaneamente disposte dall'autorit di pubblica sicurezza per motivate esigenze di tutela dell'ordine pubblico.
Agli stranieri dovr essere altres consentito tenere in efficienza gli eventuali apparecchi di telefonia mobile di loro propriet attraverso il caricamento delle batterie.

Come detto, nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale, ad ogni straniero presente nel centro, a titolo di contributo, viene fornita a cura del gestore della struttura, una scheda telefonica di importo pari a . 10.000 per ogni dieci giorni di permanenza.

La scheda telefonica di cui al comma precedente consegnata anticipatamente all'inizio di ogni decade, senza obbligo di restituzione in caso di cessazione anticipata della misura di permanenza.

L'Ente gestore del centro provvede, altres, nell'ambito degli accordi convenzionali, ad assicurare agli ospiti stranieri un servizio per la spedizione e la ricezione della corrispondenza epistolare e telegrafica.

Le modalit del servizio sono predisposte in modo da garantire la riservatezza della corrispondenza.

A titolo di contributo e su richiesta, anche verbale, dello straniero, il gestore del centro provvede alla affrancatura di un massimo di 10 lettere per tutto il periodo della sua permanenza.

Il contributo telegrafico erogato, sempre a richiesta anche verbale dello straniero, per un importo massimo pari al costo di 3 telegrammi in Italia o all'estero per complessive 20 parole cadauno. Tale contributo relativo a tutto il periodo di permanenza.

Regolamento interno: servizi di benessere vario

L'Ente gestore, in relazione alla ricettivit e alle caratteristiche del centro, pu consentire agli stranieri trattenuti l'acquisto, a loro spese, di generi alimentari e di conforto, di sigarette, di quotidiani italiani e a richiesta anche di quelli stranieri di maggiore reperibilit sul mercato.

L'Ente gestore, in accordo con la Prefettura, potr garantire, altres, ulteriori servizi, compatibili con le norme di sicurezza del centro, che possano determinare una riduzione delle tensioni personali e di gruppo dovute alla permanenza obbligata (quali, ad esempio, la distribuzione di sigarette soprattutto nei confronti di stranieri senza risorse economiche proprie).

"CARTA DEI DIRITTI" PER IL TRATTENIMENTO DELLA PERSONA OSPITATA NEI CENTRI DI PERMANENZA TEMPORANEA

L'esperienza maturata nel primo anno e mezzo di applicazione della norma, ha evidenziato la necessit di aumentare, selezionare ed omogeneizzare gli interventi da svolgere in favore della persona trattenuta nei centri di permanenza al fine di assicurare, nel modo pi idoneo possibile, la rispondenza delle modalit di trattenimento alle finalit di cui all'articolo 14, del Testo Unico n. 286/1998.
Le indicazioni di seguito rappresentate (che talvolta si sovrappongono a quanto gi precedentemente detto ma che per unitariet di esposizione vengono, se necessario, nuovamente elencate) sono dunque da integrare nelle complessive attivit nelle quali si espleta la gestione del centro.

Su tali interventi, si richiama la particolare attenzione e cura delle SS.VV. in quanto l'efficace loro attuazione pu determinare quel salto di qualit nel trattamento della persona che dovr contraddistinguere la seconda fase di attuazione delle disposizioni inerenti alla permanenza dello straniero nei centri in parola.

Al riguardo, risulta quindi decisivo l'apporto che potr essere garantito da associazioni o enti che per loro finalit istituzionale operano nel campo della tutela dei diritti e, pi in generale, in quello degli interventi di solidariet sociale ed umanitaria, fermo restando che il compito delle SS.VV. si rileva particolarmente delicato soprattutto con riferimento alla scelta, a livello locale, di dette organizzazioni che dovranno garantire, tra l'altro, un'ampia e leale cooperazione con l'ente gestore del centro a cui spetta la responsabilit del coordinamento complessivo delle attivit.

Di seguito, vengono dunque esplicitati i punti fondamentali sui quali dovr incardinarsi l'azione propulsiva e di verifica delle SS.VV.

Cos come per i gi disciplinati aspetti strutturali, convenzionali e di gestione anche per le seguenti indicazioni, qualora le SS.VV. intendessero avanzare proposte integrative, migliorative o correttive, le stesse dovranno essere preventivamente sottoposte all'attenzione della Direzione Generale dei Servizi Civili e del Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

1. Il Ministero dell'interno cura, in adempimento del Testo Unico delle norme concernenti la disciplina dell'immigrazione e del relativo Regolamento di attuazione, che durante il trattenimento dello straniero nel centro siano tutelati i suoi diritti, con particolare riguardo a:

a) l'esigenza di essere informato, all'atto del suo ingresso nel centro, in lingua a lui comprensibile, sui motivi alla base del trattenimento e del successivo allontanamento dal territorio nazionale;

b) l'applicazione dell'art. 13 in materia di impugnazione dei provvedimenti assunti a suo carico nonch di accesso, a tal fine, all'assistenza da parte di un difensore di fiducia, con eventuale ammissione al gratuito patrocinio, o, in mancanza, di un difensore di ufficio;

c) l'applicazione degli articoli 18, 19, 30 e 31 del Testo Unico concernenti gli interventi di protezione sociale, i divieti di espulsione, i permessi di soggiorno per motivi familiari e le norme in favore di minori nonch la tutela del diritto di asilo;

d) le comunicazioni alla autorit consolare del Paese di appartenenza dello straniero e le relative deroghe all'obbligo di informazione, secondo quanto stabilito dall'articolo 4 del D.P.R. n. 394/1999, nonch la segnalazione del trattenimento a familiari dello straniero o a suoi conoscenti, se da lui richiesto e limitatamente a quelli da lui indicati;

e) la tutela della salute psico-fisica;

f) la libert di colloquio all'interno del centro e con visitatori provenienti dall'esterno nonch con gli organismi di cui al punto 3 e la libert di corrispondenza anche telefonica, come stabilito dalla presente Direttiva, nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale di cui all'articolo 21, comma 1, del Regolamento n. 394/1999 nonch la garanzia di riservatezza nei colloqui stessi;

g) l'esigenza di esprimersi nella propria lingua o in altra a lui nota;

h) la tutela dell'unit familiare e del minore, fatto salvo quanto disposto dal successivo punto 2, lettera f;

i) la libert di culto, l'assistenza religiosa e le specifiche esigenze relative al culto stesso;

l) il rispetto delle diversit di genere intese come quelle caratteristiche personali, di razza o di abitudini di vita che possono determinare, se compresse, una lesione alla sua identit;

m) la tutela dal rischio di pregiudizio derivante dall'identit sessuale;

n) il recupero degli effetti e dei risparmi personali;

2. Ai fini della piena attuazione delle cennate indicazioni relative ai diritti da garantire:

a) lo straniero sar informato della possibilit di effettuare colloqui con gli organismi di cui al successivo punto 3;

b) allo straniero sar consegnata copia del regolamento del centro (nelle parti di suo interesse) nonch l'allegata comunicazione contenente i diritti e i doveri dello straniero trattenuto. I predetti documenti dovranno essere tradotti in una lingua a lui comprensibile, ovvero, ove non sia possibile, in una lingua a sua scelta, tra inglese, spagnolo, francese e arabo;

c) gli organismi di cui al successivo punto 3 dovranno avere la possibilit di effettuare colloqui con lo straniero, preferibilmente prima o comunque nelle more che venga trasmessa al giudice la richiesta di convalida del provvedimento di trattenimento. Resta fermo, che il colloquio su base volontaria e non potr essere effettuato senza l'assenso dello straniero. Gli elementi informativi, l'indicazione di circostanze rilevanti o di particolari esigenze personali o familiari emerse durante il colloquio nonch ogni elemento che possa risultare ostativo alla presenza dello straniero nel centro - ivi compresi quelli che riguardano il diritto di richiedere asilo o l'applicazione dei cennati articoli 18, 19, 20, 30 e 31 del Testo Unico - possono essere sottoposti, da parte degli organismi di cui sopra, all'attenzione della competente Questura per ogni ulteriore utile valutazione. Detti elementi potranno essere altres comunicati al difensore di fiducia o a quello d'ufficio dello straniero per gli ulteriori seguiti e per ogni utile uso a tutela dello straniero stesso. La collaborazione fra i cennati organismi e gli organi di polizia e nonch il sostegno all'azione difensiva potr ovviamente estrinsecarsi anche dopo la convalida del provvedimento al fine di limitare, il pi possibile, il tempo di permanenza dello straniero nel centro e di monitorare costantemente ogni nuovo elemento che possa risultare ostativo, a qualsiasi titolo, del trattenimento medesimo;

d) fatto salvo quanto disposto dall'articolo 4, comma 4, del Regolamento n. 394/1999 in materia di limiti alla comunicazione all'autorit consolare competente, la stessa sar effettuata, di norma, successivamente alla convalida del provvedimento di trattenimento;

e) le donne, di cui si dispone il trattenimento, dovranno potersi avvalere dell'assistenza di personale del proprio sesso. Nell'organizzazione delle misure di sorveglianza il Ministero dell'Interno provveder, in via generale e ove possibile, alla stessa attraverso l'ausilio di personale femminile;

f) la permanenza di un minore nel centro consentita solo a tutela dell'unita' familiare e comunque su esplicita richiesta di uno dei genitori. Pu essere altres consentita su decisione del competente Tribunale per i minorenni. In questi casi al minore deve comunque essere garantito un trattamento adeguato alle sue specifiche esigenze. Nelle altre situazioni, il minore deve essere affidato ad una struttura protetta, sempre su indicazione del Tribunale dei Minorenni;

g) al nucleo familiare, nei confronti del quale sia stata adottata la misura di trattenimento, deve essere garantita la permanenza all'interno di un medesimo centro e dovr poter godere di spazi propri soprattutto con riferimento all'alloggiamento. Ove tale sistemazione non si renda possibile in tempi brevi, si provveder al trasferimento del nucleo in altro centro nel quale possa verificarsi tale condizione;

h) la direzione del centro, su richiesta dell'interessato, garantir direttamente, o mediante gli organismi di cui al punto 3, la comunicazione del trattenimento dello straniero a familiari o conoscenti;

i) l'amministrazione provveder a che i servizi forniti dal gestore del centro rispettino, compatibilmente con le esigenze della vita collettiva, le abitudini ed i precetti religiosi dei diversi stranieri con particolare riferimento alle modalit delle funzioni religiose, all'erogazione e alla tipologia dei pasti, nonch agli altri aspetti relativi al culto;

l) fermo restando quanto disposto dal comma 7 dell'articolo 21 del Regolamento di attuazione n. 394/1999 in materia di accesso di estranei nei centri di trattenimento e nel rispetto dei principi generali garantiti al comma 1 del medesimo articolo, consentito - su richiesta dello straniero trattenuto e previa autorizzazione della S.V. - l'accesso al centro a cittadini italiani nonch a stranieri regolarmente soggiornanti che intendano far visita agli stranieri ospitati. A tal fine sono individuati nella struttura appositi spazi per il colloquio e vengono determinati, nel regolamento interno, gli orari di visita di durata non inferiore a due ore al giorno. Nel caso in cui l'autorizzazione venga negata la S.V. provveder a darne comunicazione scritta entro 48 ore dalla ricezione dell'istanza, ai fini di un eventuale impugnazione;

m) il delegato in Italia dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati e i suoi rappresentanti autorizzati e muniti di appositi permessi rilasciati dal Ministero dell'interno hanno diritto di accedere al centro in qualsiasi momento, fatte salve le esigenze di sicurezza e di regolare funzionamento della struttura e di intrattenersi a colloquio riservato con lo straniero trattenuto che desideri avvalersi di questa possibilit.

3. Ai fini dell'applicazione delle indicazioni di cui ai precedenti punti 1 e 2, la S.V. stipuler, su base convenzionale, accordi di collaborazione con enti, associazioni di volontariato e cooperative di solidariet, con le modalit di cui ai successivi punti 5, 6, 7 e 8. In particolare, le collaborazioni da attivare saranno relative ai servizi di:

a) interpretariato;
b) informazione legale;
c) mediazione culturale;
d) supporto psicologico;
e) assistenza sociale.

4. Quando la collaborazione con gli organismi di cui al punto 3 non risulti sufficiente per un'efficace attuazione delle disposizioni di cui ai punti 1 e 2, le prestazioni necessarie a detta attuazione dovranno comunque essere garantite dalle SS.VV. tramite accordi con l'Ente gestore, che potr avvalersi anche della collaborazione di operatori professionali qualificati.

5. Il complesso dei servizi sono programmati, nel limite del possibile, in modo da garantire, nel centro, una presenza quotidiana di operatori esterni. In particolare, ai fini della tutela del diritto a ricevere informazione legale, deve essere reso possibile l'accesso dello straniero trattenuto al servizio di interpretariato e di informazione giuridica prima o comunque nelle more di definizione della procedura di convalida del trattenimento.

6. Possono stipulare accordi convenzionali di collaborazione con le SS.VV. gli organismi che siano stati costituiti almeno due anni prima della data di stipula dell'accordo stesso e che presentino un progetto dettagliato per la realizzazione di uno o pi servizi in applicazione, anche parziale, delle finalit di cui ai punti precedenti, o di altre forme di assistenza dei cittadini stranieri trattenuti nel centro, ovvero un progetto per la formazione degli operatori addetti al suo funzionamento.

7. L'accordo di collaborazione dovr prevedere modalit di ingresso e di prestazione del servizio tali da risultare compatibili con la gestione del centro, nonch con l'espletamento degli altri servizi e con l'attuazione del principio stabilito nel precedente punto 5.

8. L'accordo di collaborazione potr prevedere, altres, modalit semplificate per l'autorizzazione di visite allo straniero trattenuto, sulla base di richieste avanzate alle SS.VV. tramite l'organismo con cui e' stata stipulata l'intesa.

CONCLUSIONI

Gli orientamenti e le indicazioni fornite dalla presente Direttiva dovranno pertanto rappresentare, per le SS.VV., il quadro generale di riferimento ferma restando la possibilit di enucleare, a livello locale e con riferimento alla specificit del territorio di competenza, o ad eventuali particolarit della struttura, ulteriori proposte operative che andranno comunque preventivamente sottoposte all'attenzione del Dipartimento di Pubblica Sicurezza e della Direzione Generale dei Servizi Civili in relazione agli ambiti di rispettiva competenza.

Al fine di rendere il pi completa possibile, agli stranieri trattenuti, l'informazione su tutti gli aspetti connessi ai motivi del trattenimento nonch sui loro diritti e doveri durante la permanenza nel centro, stato predisposto l'allegato documento che sintetizza, come gi delineato nella parte relativa alle "Questioni connesse alla gestione del centro", tutte le informazioni che dovranno essere portate a conoscenza dello straniero medesimo.

Le indicazioni contenute riguardano sia gli aspetti di carattere regolamentare che quelli relativi alla "Carta dei Diritti" e dovranno essere tradotte in inglese, francese, spagnolo e arabo e nelle lingue relative a nazionalit o etnie maggiormente presenti nel centro.

In caso di difficolt nelle traduzioni, le SS.VV. potranno fare riferimento, ove possibile, alle rappresentanze consolari o interessare direttamente la Direzione Generale dei Servizi Civili per ogni possibile collaborazione.
Il documento allegato potr, ovviamente, essere integrato, in sede locale, con ogni ulteriore informazione, indicazione o notizia relativa alla quotidiana gestione del centro o alle attivit espletate in favore dagli stranieri trattenuti.

Roma, 14 aprile 2000