LIBRO VERDE
RIGUARDANTE UN APPROCCIO
COMUNITARIO PER GESTIRE LA
MIGRAZIONE ECONOMICA
Indice
1. Introduzione 3
2. Sviluppo
di un orientamento comunitario sullimmigrazione per motivi di lavoro 4
2.1 A
quale grado di armonizzazione dovrebbe tendere lUE? 4
2.2 Procedure
di ammissione per il lavoro subordinato 5
2.2.1 Preferenza
per il mercato del lavoro interno 5
2.2.2 Sistemi
di ammissione 6
2.3 Procedure
di ammissione per il lavoro autonomo 8
2.4 Domande
per il/i permesso/i di lavoro e di soggiorno 8
2.5 Possibilit
di cambiare datore/ settore di lavoro 9
2.6 Diritti 9
2.7 Misure
accessorie:integrazione, rientro e cooperazione con i Paesi terzi 10
3. Conclusione 11
Allegato 14
1. INTRODUZIONE
Questo Libro Verde si propone di avviare unapprofondita
discussione su come configurare nel modo pi appropriato le norme comunitarie
riguardanti lammissione degli immigrati economici e sul valore aggiunto derivante
dalladozione di un quadro comune di questo genere. Nel 2005 la Commissione
organizzer una seduta pubblica per discutere la questione con tutte le parti
interessate.
LArticolo 63, par. 3,
del Trattato CE prevede che il Consiglio adotti misure in materia di
politica dellimmigrazione nei seguenti settori: (a) condizioni di ingresso e
soggiorno e norme sulle procedure per il rilascio da parte degli Stati membri
di visti a lungo termine e di permessi di soggiorno. Gi dal Consiglio Europeo di Tampere
dellottobre 1999, la Commissione ha cercato di avviare un dibattito
approfondito su un progetto strategico relativo allimmigrazione economica. Nel
2001, la Commissione ha adottato una proposta di direttiva riguardante le condizioni
di ingresso e di soggiorno dei cittadini dei paesi terzi che intendono svolgere
attivit di lavoro subordinato o autonomo (1). Mentre le altre Istituzioni Europee hanno
espresso parere favorevole (2), la discussione in seno al Consiglio si
limitata ad una prima lettura del testo.
Ad avviso della Commissione, giunto il momento di
riesaminare la questione alla luce degli sviluppi degli ultimi tre anni
verificatisi nel settore dellimmigrazione. A livello politico, il Consiglio
Europeo di Salonicco del 19-20 luglio 2003 ha rilevato la necessit di
esplorare i mezzi legal di cui dispongono i cittadini di Paesi terzi per
immigrare nellUnione, tenuto conto delle capacit di accoglienza degli Stati
membri []. Nel Trattato che istituisce una
Costituzione per lEuropa, approvato nel Consiglio Europeo di Bruxelles del
17-18 giugno 2004, si afferma: LUnione sviluppa una politica comune
dellimmigrazione, intesa ad assicurare, in ogni fase, una gestione efficace
dei flussi migratori []
(3).
Nel contempo, prendendo atto dellimpatto del calo
demografico e dellinvecchiamento della popolazione sulleconomia, la
Commissione ha evidenziato la necessit di rivedere le politiche
dellimmigrazione nel lungo termine (4), soprattutto alla luce dei possibili
effetti di una strategia dellimmigrazione economica sulla competitivit e,
quindi, sul conseguimento degli obiettivi di Lisbona. In effetti, anche se gli
obiettivi occupazionali di Lisbona saranno raggiunti entro il 2010, i livelli
occupazionali totali caleranno in ragione della variazione demografica. Tra il
2010 e il 2030, con i flussi di immigrazione attuali, il calo della popolazione
attiva dellUnione a 25 comporter una diminuzione di circa 20 milioni nel
numero delle persone occupate. Tali sviluppi avranno una ricaduta enorme sulla
crescita economica complessiva, sul funzionamento del mercato interno e sulla
competitivit delle imprese della UE.
In questa situazione, e bench limmigrazione in s non
costituisca una soluzione per linvecchiamento demografico, flussi di
immigrazione pi sostenuti diverranno sempre pi necessari per sopperire alle
necessit del mercato del lavoro della UE e per assicurare prosperit
allEuropa. Limmigrazione, inoltre, ha un impatto crescente
sullimprenditoria. LUnione Europea deve anche considerare che i pi
importanti paesi del mondo sono gi in competizione per procurarsi gli
immigrati necessari a soddisfare i bisogni delle proprie economie.
Inoltre, la necessit di uniniziativa strategica europea
rafforzata dal fatto che, in sua assenza, i flussi migratori riescono pi
facilmente a eludere le norme e le legislazioni nazionali.
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(1)
COM
(2001) 386
(2)
Pareri
del Parlamento Europeo in data 12.2. 2003 (A5-0010/2003); del Comitato
Economico e Sociale in data 16.1.2002 (SOC/084, CES 28/2002); del Comitato
delle Regioni in data 13.3.2002 (CdR 386/2001).
(3)
Art.
III 267
(4)
COM
(2003) 336.
Conseguentemente, in assenza di criteri
comuni per lammissione degli immigrati economici, aumenter il numero di
cittadini di paesi terzi che entrano nella UE illegalmente e senza alcuna
garanzia di avere un posto di lavoro approntato e quindi di integrarsi nelle nostre societ.
In questa situazione, la Commissione
riconosce pienamente che le decisioni riguardanti laccettazione o meno degli
immigrati economici che cercano lavoro sono e resteranno a livello nazionale.
Nel Progetto di Trattato Costituzionale si afferma che: Il presente
Articolo [III-267]
non incide sul diritto degli Stati di determinare il volume di ingressi nel
loro territorio di cittadini di Paesi terzi, provenienti da Paesi terzi, allo scopo di cercarvi un lavoro
subordinato o autonomo.
Tuttavia, le decisioni riguardanti lammissione di cittadini di paesi terzi in
uno Stato membro non sono prive di ripercussioni per gli altri Stati (diritto
di spostarsi allinterno dellarea Schengen, di fornire servizi in altri Stati
membri, di spostarsi in altri stati membri una volta acquisito lo status di
residente di lungo periodo; impatto dellammissione di lavoratori di Paesi
terzi sul mercato del lavoro della UE) e la UE ha obblighi internazionali
rispetto ad alcune categorie di immigrati economici. Per la Commissione,
pertanto, evidente la necessit di concordare a livello comunitario norme e
criteri comuni, trasparenti e pi armonizzati, in materia di ammissione di
immigrati economici.
Quanto precede, unitamente ad una
riflessione sul valore aggiunto delladozione di misure a livello di UE,
costituisce il fondamento sul quale deve essere realizzata qualsiasi iniziativa
in questo settore. Inoltre, qualsiasi misura adottata dovrebbe ridurre al
minimo lonere amministrativo per gli Stati membri e per i cittadini di Paesi
terzi.
Il presente Libro Verde non si prefigge,
quindi, di descrivere le politiche nella UE a 25, n di compararle con quelle
di altri Paesi nel mondo. Si tratta di identificare i principali problemi in
ballo e le possibili scelte in vista di un quadro legislativo comunitario in
materia di immigrazione economica. Nel suo operato, la Commissione ha tenuto
conto delle riserve e delle preoccupazioni espresse dagli Stati membri durante
la discussione della proposta di direttiva del 2001 e sta lanciando proposte
alternative.
Infine, nel Programma de LAia, il
Consiglio Europeo del 4-5 novembre 2004 ha sottolineato limportanza del
dibattito sul Libro Verde che insieme alle migliori pratiche degli stati
membri e la loro rilevanza ai fini dellattuazione della strategia di Lisbona
dovrebbe costituire la base per un piano politico sull immigrazione
legale, che includa procedure di ammissione in grado di rispondere prontamente
alle domande fluttuanti di manodopera straniera sul mercato del lavoro (5). La Commissione presenter il Piano entro
il 2005.
Il dibattito sulla futura politica
europea in materia di migrazione economica dovrebbe, ad avviso della
Commissione, incentrarsi su alcune questioni-chiave che, bench non esaustive,
sono interdipendenti. Le opzioni proposte potrebbero essere combinate
diversamente in funzione del risultato finale da conseguire.
2.1.
A
quale livello di armonizzazione dovrebbe tendere la UE?
Considerato che laccesso dei cittadini
di Paesi terzi al mercato del lavoro un tema molto delicato, la Commissione
ritiene che una politica comunitaria in questo settore, per avere una buona
riuscita, non possa essere introdotta se non progressivamente, al fine di
facilitare un passaggio graduale e senza scosse dalle norme nazionali a quelle
comunitarie.
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(5) Conclusioni del
Consiglio Europeo, Allegato I, punto III 1.4
La legislazione della UE sullammissione
degli immigrati economici dovrebbe pertanto essere concepita come una
legislazione iniziale e sancire
definizioni, criteri e procedure comuni, lasciando al contempo una certa
discrezionalit agli Stati membri affinch possano rispondere ai bisogni
specifici dei loro mercati del lavoro. E importante ricordare che il Progetto
di Trattato Costituzionale lascia agli Stati membri la determinazione del
volume di ingressi delle persone che arrivano in cerca di lavoro. Per valutare
i bisogni globali del mercato del lavoro comunitario e contribuire alla
configurazione di una politica comune della UE in materia di immigrazione
legale potrebbe essere, tuttavia, utile un metodo di coordinamento attraverso
il quali gli Stati membri che ricorrono a quote nazionali informano la
Commissione circa lattuazione e i risultati delle loro politiche.
Quanto allambito di applicazione di ogni
futura legislazione della UE, la Commissione ha davanti a s una molteplicit
di opzioni. Una prima possibilit consisterebbe nelladottare un approccio
orizzontale,
sulla falsariga della proposta originale, contenente le condizioni di ingresso
e di soggiorno di tutti i cittadini dei Paesi terzi che svolgono un lavoro
subordinato, autonomo o altre attivit economiche da pi di tre anni nel
territorio di uno Stato membro. Le particolari esigenze di determinate
categorie , come ad es. i lavoratori stagionali, le persone trasferite
allinterno della societ, ecc, potrebbero essere contemplate in disposizioni
specifiche. Il vantaggio sarebbe la creazione di un quadro comune complessivo
in materia di migrazione economica, con un elevato grado di flessibilit.
Sullesempio delle proposte di direttiva
riguardanti lammissione degli studenti (6) e dei ricercatori (7),
unalternativa potrebbe essere costituita da una serie di proposte
legislative di settore.
Questo progetto di legislazione potrebbe essere incentrato sui lavoratori
stagionali, sulle persone trasferite allinterno della societ, sugli immigrati
con qualifiche speciali (non necessariamente solo altamente qualificati), sui
fornitori di servizi contrattuali e/o su altre categorie, mettendo da parte per
il momento il quadro giuridico comune per lammissione dei lavoratori di Paesi
terzi. Il vantaggio in questo caso potrebbe essere una pi facile adozione
delle norme comuni.
Si potrebbero esaminare anche altri tipi
di approccio, per esempio listituzione di una procedura accelerata per lammissione di immigranti
in caso di carenze di particolari profili lavorativi e professionali, da
attivarsi qualora il Consiglio conceda a un certo numero di Stati membri
lautorizzazione a procedere in tal senso mediante con una procedura
estremamente agile. Ci eviterebbe una concorrenza non necessaria e
potenzialmente nociva tra gli Stati membri per il reclutamento di determinate
categorie di lavoratori.
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(6) COM (2002) 548
(7) COM (2004) 178
2.2. Procedure di ammissione per il
lavoro subordinato
Generalmente, prima di ammettere un lavoratore di uno Stato
terzo, gli Stati membri chiedono la prova che il posto non possa essere
occupato da qualcuno che faccia gi parte del mercato del lavoro interno (test
dei bisogni economici). Alcuni Stati membri ammettono speciali categorie di
lavoratori - ad esempio lavoratori altamente qualificati o lavoratori per
settori/occupazioni con carenze conclamate attraverso programmi speciali come
le procedure accelerate, le carte verdi, ecc. Questi approcci potrebbero essere
oggetto di studio a livello di UE. La UE dovrebbe attingere anche
dallesperienza degli altri Paesi del mondo (8).
2.2.1
Preferenza
per il mercato del lavoro interno
Il principio della Preferenza
Comunitaria cos definito Gli Stati membri considerano le richieste di
ammissione nei loro territori a scopo di lavoro solo se i posti vacanti in uno
Stato membro non possono essere occupati da manodopera nazionale e comunitaria
o da manodopera extra-comunitaria residente legalmente e in via permanente in
quello stato membro e gi integrata nel
mercato del lavoro legale dello Stato membro (9). Tuttavia, molti Stati membri
esonerano dal principio della preferenza comunitaria alcune categorie di
migranti economici (personale chiave trasferito allinterno di una societ,
artisti di fama internazionale ecc).
La questione centrale se questa preferenza
debba essere garantita alla manodopera extra-comunitaria gi presente in uno
Stato membro (10) rispetto ai cittadini di paesi terzi che arrivano dopo. E
inoltre, questa preferenza deve essere estesa ai cittadini di Paesi terzi che
risiedono in uno Stato membro diverso da quello in cui si verifica la vacanza
di posti di lavoro (in aggiunta ai residenti di lungo periodo)? Ci non
limiterebbe il diritto del secondo Stato membro di decidere chi ammettere nel
suo territorio, ma faciliterebbe il reclutamento, contribuendo a colmare pi
rapidamente ed efficacemente le carenze di profili professionali e lavorativi,
laddove si presentano. La UE potrebbe allora contare su una riserva di
manodopera che ha gi iniziato ad integrarsi.
La preferenza potrebbe anche essere
estesa a quanti hanno gi lavorato per alcuni anni nella UE prima di rientrare
temporaneamente nel proprio Paese. Ci, infatti, incoraggerebbe la
circolazione dei cervelli, consentendo ai lavoratori dei Paesi terzi di
provare a reintegrarsi nel proprio Paese, nella consapevolezza di godere di un
trattamento pi favorevole in termini di riammissione se dovessero poi decidere
di tornare a lavorare nella UE.
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(8) Pratiche
efficaci per la selezione dei migranti economici (http://europa.eu.int/comm/employment_analysis/immigr_new_stud_en.htm):
vedi allegato.
(9) Risoluzione del
Consiglio del 20 giugno 1994, collegata al Regolamento del Consiglio
1612/1968/CEE.
(10) Dal 2006 i residenti di
lungo periodo avranno la preferenza rispetto ai migranti che arrivano pi
recentemente nello Stato membro di residenza e avranno la possibilit di
spostarsi e di stabilirsi in un secondo Stato membro per motivi di studio, di
lavoro o ad altro scopo (Direttiva del Consiglio 2003/109/CE).
A
prescindere dai residenti di lungo periodo, a quali categorie di cittadini di
paesi terzi -posto che ve ne
siano - va data la preferenza rispetto ai lavoratori che arrivano
successivamente?
Si
deve concedere un diritto di priorit subordinato a precise condizioni - ai
cittadini di Paesi terzi che hanno lasciato temporaneamente la UE dopo avervi
lavorato per un determinato periodo?
Agevolare
la mobilit dei lavoratori di Paesi terzi da uno Stato membro allaltro pu
essere vantaggioso per leconomia della UE e per i mercati del lavoro
nazionali? E in quale modo si potrebbe realizzare in modo efficace questa
iniziativa? Con quali agevolazioni/ limitazioni?
In
quale modo i Servizi Pubblici Europei per lOccupazione (PES) e il Portale
della mobilit professionale dellEURES possono contribuire a semplificare la
migrazione lavorativa dei lavoratori dei paesi terzi? |
2.2.2
Sistemi
di ammissione
A prescindere dal sistema, vi un punto
controverso che deve essere discusso prima: lammissione dei cittadini di Paesi
terzi al mercato del lavoro UE deve essere consentita solo in presenza di
specifiche vacanze di posti di lavoro o ci possono essere anche sistemi pi
flessibili, come le carte verdi, ecc. intese ad attirare i lavoratori per far
fronte ai bisogni del mercato del lavoro a breve e a lungo termine? Un altro
problema la procedura da seguire per i cittadini di Paesi terzi che intendono
entrare nella UE per svolgere unattivit economica (ad es. in virt di un
contratto di servizio concluso tra il loro datore di lavoro allestero e un
cliente della UE), ma che in realt non si immettono sul mercato del lavoro
europeo.
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Se lammissione deve essere vincolata ad
una specifica vacanza di posti di lavoro (test dei bisogni economici), e
presupponendo un approccio orizzontale allimmigrazione economica, si potrebbe
procedere mediante una valutazione individuale: potrebbe essere concesso un
reclutamento di manodopera dallestero agli imprenditori che, avendo reso
pubblica una vacanza di posti di lavoro per un periodo di tempo minimo, non
abbiano ricevuto dal mercato del lavoro della UE domande accettabili. Questo
sistema, che si affida ad uno strumento come lEURES per la diffusione in tutta
la UE delle informazioni relative ai posti di lavoro vacanti, potrebbe
consentire di esercitare un certo controllo sui reclutamenti, e di limitare gli
abusi. Un ulteriore punto se il test debba essere o meno ripetuto alla
scadenza di un contratto a breve termine quando limprenditore intenda
rinnovarlo.
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(11) I Servizi
Pubblici per lOccupazioen (PES) degli Stati membri sono coordinati al livello di UE attraverso la rete di EURES
(Servizi Europei dellOccupazione). EURES ha istituito un Portale Europeo della
Mobilit professionale (http://europa.eu.int/eures)
in cui, a decorrere dal 2005, saranno accessibili attraverso ununica
piattaforma IT basata sulla tecnologia dei servizi web tutti i posti di lavoro
vacanti resi pubblici in Europa.
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Una molteplicit di sistemi opzionali
potrebbe offrire maggiore flessibilit: per uno Stato membro il test dei
bisogni economici potrebbe essere
soddisfatto solo al di sopra di una certa soglia di reddito annuo e/o di
livello di competenze, e/o nessuna prova di carenza di manodopera potrebbe
essere richiesta per certi settori o regioni, determinati dallo Stato membro
interessato (carte verdi). Lo stesso concetto si potrebbe applicare alle quote
di lavoratori, consentendo cos agli Stati membri di rispettare i loro obblighi
internazionali nei confronti di paesi terzi.
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Unaltra possibilit potrebbe essere
costituita dallapplicazione di un sistema di selezione UE volto a rispondere
alla necessit di profili professionali specifici, soprattutto in una
prospettiva di lungo termine. Potrebbe essere istituito un quadro comune a
livello di UE (ad es. anzianit di lavoro, grado di istruzione, capacit
linguistiche, presenza di offerta/carenza di manodopera, familiari presenti in
quello Stato membro, ecc.) e quindi ogni stato membro potrebbe decidere di
applicarlo o meno e, in caso affermativo, di calibrarlo in relazione alle
necessit del proprio mercato del lavoro. In alternativa, sono possibili molti
altri sistemi, ad esempio un sistema per lavoratori con basso profilo
professionale (ad. es. preferenza per lanzianit di lavoro in un determinato
settore) ed uno per i lavoratori con profilo professionale medio/alto (ad es.
preferenza per il grado di istruzione, e poi per lesperienza), e gli Stati membri
potrebbero decidere quale applicare. Un sistema di questo genere potrebbe
coesistere sia con la filosofia della valutazione individuale sia con le
carte verdi. Infine, gli Stati membri che hanno intenzione di introdurre
permessi per persone in cerca di lavoro per determinati profili
professionali, settori ecc., potrebbero farlo.
In questo contesto, si potrebbe concepire
un sistema a camere di compensazione, basato, ad esempio, sui servizi forniti
da EURES: in caso di necessit di lavoratori di paesi terzi, limprenditore
potrebbe consultare i curriculum vitae delle persone che hanno fatto domanda
per tutta la UE. Trovato un candidato idoneo, il cittadino del paese terzo
potrebbe verificare sul sito web dello Stato membro se risponde ai criteri e
avviare quindi le procedure per i permessi.
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2.3 Procedure di ammissione per
lavoratori autonomi
A livello di UE, si potrebbero inoltre
introdurre condizioni armonizzate per lammissione di cittadini che intendono
svolgere attivit di lavoro autonomo. Tali condizioni dovrebbero essere diverse
da quelle previste al par. 2.2: ad esempio, al cittadino di un Paese terzo
potrebbe essere richiesta la presentazione di un piano economico dettagliato e
finanziariamente fattibile, la dimostrazione dei mezzi finanziari a sua
disposizione e la dimostrazione dei benefici effetti delle attivit prefigurate
sulloccupazione o sullo sviluppo economico dello Stato membro interessato. Si
potrebbero introdurre vari gradi di flessibilit, come la possibilit che gli
Stati membri escludano o favoriscano determinati settori ecc.
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2.4
Domande per il/i permesso/i di lavoro e di soggiorno
Una procedura nazionale unica che conduca
al rilascio di un permesso combinato di soggiorno e di lavoro (procedura one
shop-stop), potrebbe semplificare le procedure in vigore. Qualora sia
necessario un visto di ingresso, gli Stati membri potrebbero continuare a
richiedere un visto di ingresso iniziale, o ritenere sufficiente il rilascio di
questo titolo combinato da parte di un proprio consolato.
Questo titolo non interferirebbe con le
pratiche interne delle amministrazioni nazionali, n con le condizioni di
ammissione. Nella maggior parte degli Stati membri, i cittadini di paesi terzi
devono essere gi in possesso di un permesso di lavoro affinch la loro domanda
di permesso di soggiorno sia esaminata: si potrebbe avere limpressione che,
con la procedura combinata, il rilascio del permesso di soggiorno basato su
criteri diversi dal permesso di lavoro divenga quasi automatico; ma questa
non lintenzione della Commissione.
Lalternativa di non regolamentare la
materia a livello di UE. Una posizione di compromesso potrebbe consistere nel
proporre ununica domanda per i permessi di lavoro e di soggiorno, che risulti,
tuttavia, in due permessi diversi, rilasciati secondo le normative nazionali.
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2.5 Possibilit
di cambiare datore/settore di lavoro
La possibilit di cambiare datore/settore
di lavoro durante il primo periodo di lavoro nella UE strettamente collegata
con il problema del soggetto cui viene dato il permesso e con le condizioni di
ammissione del lavoratore (vedi par. 2.2.). Se il permesso dato
allimprenditore, il lavoratore pu essere esposto al rischio di essere
indebitamente controllato (rispettivamente posseduto) dal suo futuro datore
di lavoro comunitario. Daltro canto, se il cittadino di un Paese terzo stato
ammesso nellambito di un programma speciale, la mancata limitazione della
mobilit del lavoratore potrebbe dar adito ad abusi. Per contro, non sorge
alcun problema reale per leconomia del Paese ospitante se il lavoratore,
ammesso senza riferimento a programmi speciali, riceve lofferta di un posto di
lavoro meglio remunerato (se necessario, subordinatamente al test dei bisogni
economici); daltro canto il datore di lavoro pu rischiare di investire tempo
ed energie per reclutare un lavoratore di un Paese terzo senza avere alcuna
certezza che questi rimanga almeno per un periodo di tempo determinato. Ci pu
rivelarsi veramente scomodo e costoso, soprattutto per le piccole e medie
imprese.
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2.6 Diritti
I lavoratori migranti devono godere di
uno status giuridico certo (12), a prescindere dal fatto che intendano
ritornare nel proprio Paese di origine o ottenere uno status pi stabile. Prima
di ottenere lo status di residenti di lungo i lavoratori dei Paesi terzi devono
beneficiare dello stesso trattamento riservato ai cittadini, particolarmente
per quanto concerne alcuni diritti fondamentali economici e sociali. Lo status
di residente di lungo periodo implica una serie pi vasta di diritti, in conformit
del principio della differenziazione dei diritti in funzione della durata della
permanenza.
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2.7 Misure accessorie: integrazione,
rientro e cooperazione con i Paesi terzi
Com stato evidenziato in molte
comunicazioni (13) della Commissione, per il successo di una politica
comunitaria in materia di migrazione economica necessario che i flussi
migratori siano gestiti in cooperazione con i paesi di origine, tenendo conto
della loro realt e dei loro
bisogni. Le misure adottate devono essere accompagnate da politiche
forti per lintegrazione degli immigrati ammessi.
Conseguentemente, la cooperazione con i
Paesi terzi per facilitare limmigrazione legale e lintegrazione
socio-economica dei potenziali immigrati deve affrontare una serie di problemi,
come la fuga dei cervelli (il settore sanitario africano seriamente colpito
dal reclutamento da parte dei paesi industrializzati), il fatto che i Paesi di
origine investono per sviluppare competenze di persone che poi abbandonano leconomia
e la societ di origine, la difficolt degli immigrati di conservare legami
sociali e culturali ecc. E importante che si rifletta su come affrontare
questi problemi e anche sulle misure per facilitare il rientro di lavoratori a
termine alla scadenza dei loro contratti e per reintegrarli nella loro societ
di origine. Possibili misure per incoraggiare situazioni win-win (di
vantaggio reciproco) potrebbero consistere nel fornire informazioni aggiornate
sulle condizioni di ingresso e soggiorno nella UE, nellistituire centri di
reclutamento e di formazione nei Paesi di origine per le qualifiche richieste a
livello di UE e per la formazione culturale e linguistica, nel creare banche
dati per qualifica/occupazione/settore (portfolio di competenze) dei potenziali
immigrati, nel facilitare il trasferimento delle rimesse, nel rimborsare ai
Paesi terzi i costi sostenuti per listruzione dei cittadini che lasciano il
proprio paese per la UE.
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(12) La legislazione UE gi
riconosce una serie di diritti
(13) COM (2004) 412; COM
(2002) 703
Unaltra questione se sia possibili
dare preferenza ad alcuni paesi terzi per lammissione dei loro cittadini
nellambito di accordi di cooperazione rafforzata.
Inoltre, come rilevato nel Primo Rapporto
Annuale su Immigrazione e Integrazione, la UE deve continuare ad adoperarsi per
stimolare una migliore integrazione degli immigrati attuali e futuri sia nel
mercato del lavoro sia nella societ ospitante in generale. Programmi
introduttivi per immigrati di recente arrivo che riguardano principalmente la
formazione linguistica, leducazione civica e linformazione sulle norme e i
valori fondamentali della societ ospitante stanno crescendo dimportanza in
tutti gli Stati membri.
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La Commissione ritiene che lammissione
dei migranti economici alla base di qualsiasi politica dellimmigrazione e
che pertanto necessario affrontarla a livello europeo nellambito del
progressivo sviluppo di una coerente politica europea dellimmigrazione. In
questo Libro Verde la Commissione ha cercato di delineare i principali problemi
sul tavolo e ha formulato una molteplicit di opzioni che potrebbero rientrare
in un quadro comune comunitario. Questo sistema dovrebbe essere trasparente,
non burocratico e pienamente operativo. Dovrebbe funzionare nellinteresse di
tutte le parti interessate: i migranti, i Paesi di provenienza e i paesi di
destinazione. Nellintensificare la sua politica per attirare i migranti
economici e nel facilitarne lammissione, la UE i e suoi Stati membri devono
stare seriamente attenti ai possibili effetti negativi che un tale flusso in
uscita pu determinare sui paesi di origine.
Lintento primario del Libro Verde di
stimolare reazioni e di avviare unampia discussione tra tutte le parti in
causa. Sono invitati a fornire il proprio contributo il Consiglio, il
Parlamento Europeo, il Comitato Economico e Sociale, il Comitato delle Regioni,
le autorit nazionali, regionali e locali, le parti sociali (incluse le
associazioni degli imprenditori e i sindacati) le organizzazioni non
governative, i paesi candidati, i partners dei Paesi terzi, il mondo accademico
e le altre organizzazioni della societ civile e i singoli. Quando questo
processo di consultazione globale sar completato, la Commissione prender in
considerazione lopportunit di rivedere la sua proposta di direttiva del 2001.
Al fine di preparare una seduta pubblica
sulla migrazione economica nel 2005, la Commissione invita tutte le parti
interessate a inviare osservazioni scritte entro il 1 aprile 2005 a:
Il Direttore Generale
Direzione Generale Giustizia,
Libert e Sicurezza
Commissione europea
B-1049 Bruxelles
jls-economic-migration@cec.eu.intjls-economic-migration@cec.eu.intjls-economic-migration@cec.eu.int
ALLEGATO
BIBLIOGRAFIA
1.
Direttiva
del Consiglio 2003/86/CE del 22 settembre 2003 relativa al diritto di
ricongiungimento familiare (applicabile dal 3 ottobre 2005)
2.
Direttiva
del Consiglio 2003/109/CE del 25 novembre 2003 relativa allo status di
cittadini di Paesi terzi residenti di lungo periodo (applicabile dal 26 gennaio
2006)
3.
Proposta
di direttiva del consiglio relativa alle condizioni di ingresso e di soggiorno
dei cittadini di paesi terzi per motivi di studio, di formazione professionale
o volontariato (COM 2002/548); accordo politico del marzo 2004.
4. Proposta di direttiva del Consiglio relativa ad una procedura specificamente concepita per lammissione di cittadini di paesi terzi a fini di ricerca scientifica (COM 2004/178);
5. Proposta di direttiva relativa alle
condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini dei paesi terzi che
intendono svolgere attivit di lavoro subordinato o autonomo (COM 2001/386);
6.
Regolamento
del Consiglio 1612/1968 sulla libert di circolazione dei lavoratori (in
particolare, articolo 19, par. 2, per la preferenza Comunitaria;
7.
Risoluzione
del Consiglio del 20 giugno 1994 riguardante le limitazioni allingresso di
cittadini di Paesi terzi nel territorio degli Stati membri a fini di
occupazione.