LIBRO VERDE

RIGUARDANTE UN APPROCCIO COMUNITARIO  PER GESTIRE LA MIGRAZIONE ECONOMICA

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indice

 

1.      Introduzione                                                                                                                         3

2.         Sviluppo di un orientamento comunitario sullimmigrazione per motivi di lavoro              4

2.1       A quale grado di armonizzazione dovrebbe tendere lUE?                                                   4

2.2       Procedure di ammissione per il lavoro subordinato                                                              5

2.2.1    Preferenza per il mercato del lavoro interno                                                                         5

2.2.2    Sistemi di ammissione                                                                                               6

2.3       Procedure di ammissione per il lavoro autonomo                                                                 8

2.4       Domande per il/i permesso/i di lavoro e di soggiorno                                                           8

2.5       Possibilit di cambiare datore/ settore di lavoro                                                                   9

2.6       Diritti                                                                                                                                    9

2.7       Misure accessorie:integrazione, rientro e cooperazione con i Paesi terzi                             10

3.         Conclusione                                                                                                                           11

 

Allegato                                                                                                                                            14


1.         INTRODUZIONE

 

Questo Libro Verde si propone di avviare unapprofondita discussione su come configurare nel modo pi appropriato le norme comunitarie riguardanti lammissione degli immigrati economici e sul valore aggiunto derivante dalladozione di un quadro comune di questo genere. Nel 2005 la Commissione organizzer una seduta pubblica per discutere la questione con tutte le parti interessate.

 

LArticolo 63, par. 3,  del Trattato CE prevede che il Consiglio adotti misure in materia di politica dellimmigrazione nei seguenti settori: (a) condizioni di ingresso e soggiorno e norme sulle procedure per il rilascio da parte degli Stati membri di visti a lungo termine e di permessi di soggiorno. Gi dal Consiglio Europeo di Tampere dellottobre 1999, la Commissione ha cercato di avviare un dibattito approfondito su un progetto strategico relativo allimmigrazione economica. Nel 2001, la Commissione ha adottato una proposta di direttiva riguardante le condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini dei paesi terzi che intendono svolgere attivit di lavoro subordinato o autonomo (1). Mentre le altre Istituzioni Europee hanno espresso parere favorevole (2), la discussione in seno al Consiglio si limitata ad una prima lettura del testo.

 

Ad avviso della Commissione, giunto il momento di riesaminare la questione alla luce degli sviluppi degli ultimi tre anni verificatisi nel settore dellimmigrazione. A livello politico, il Consiglio Europeo di Salonicco del 19-20 luglio 2003 ha rilevato la necessit di esplorare i mezzi legal di cui dispongono i cittadini di Paesi terzi per immigrare nellUnione, tenuto conto delle capacit di accoglienza degli Stati membri     []. Nel Trattato che istituisce una Costituzione per lEuropa, approvato nel Consiglio Europeo di Bruxelles del 17-18 giugno 2004, si afferma: LUnione sviluppa una politica comune dellimmigrazione, intesa ad assicurare, in ogni fase, una gestione efficace dei flussi migratori [] (3).

 

Nel contempo, prendendo atto dellimpatto del calo demografico e dellinvecchiamento della popolazione sulleconomia, la Commissione ha evidenziato la necessit di rivedere le politiche dellimmigrazione nel lungo termine (4), soprattutto alla luce dei possibili effetti di una strategia dellimmigrazione economica sulla competitivit e, quindi, sul conseguimento degli obiettivi di Lisbona. In effetti, anche se gli obiettivi occupazionali di Lisbona saranno raggiunti entro il 2010, i livelli occupazionali totali caleranno in ragione della variazione demografica. Tra il 2010 e il 2030, con i flussi di immigrazione attuali, il calo della popolazione attiva dellUnione a 25 comporter una diminuzione di circa 20 milioni nel numero delle persone occupate. Tali sviluppi avranno una ricaduta enorme sulla crescita economica complessiva, sul funzionamento del mercato interno e sulla competitivit delle imprese della UE.

In questa situazione, e bench limmigrazione in s non costituisca una soluzione per linvecchiamento demografico, flussi di immigrazione pi sostenuti diverranno sempre pi necessari per sopperire alle necessit del mercato del lavoro della UE e per assicurare prosperit allEuropa. Limmigrazione, inoltre, ha un impatto crescente sullimprenditoria. LUnione Europea deve anche considerare che i pi importanti paesi del mondo sono gi in competizione per procurarsi gli immigrati necessari a soddisfare i bisogni delle proprie economie.

 

Inoltre, la necessit di uniniziativa strategica europea rafforzata dal fatto che, in sua assenza, i flussi migratori riescono pi facilmente a eludere le norme e le legislazioni nazionali.

 

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(1)    COM (2001) 386

(2)    Pareri del Parlamento Europeo in data 12.2. 2003 (A5-0010/2003); del Comitato Economico e Sociale in data 16.1.2002 (SOC/084, CES 28/2002); del Comitato delle Regioni in data 13.3.2002 (CdR 386/2001).

(3)    Art. III 267

(4)    COM (2003) 336.

Conseguentemente, in assenza di criteri comuni per lammissione degli immigrati economici, aumenter il numero di cittadini di paesi terzi che entrano nella UE illegalmente e senza alcuna garanzia di avere un posto di lavoro approntato e  quindi di integrarsi nelle nostre societ.

 

In questa situazione, la Commissione riconosce pienamente che le decisioni riguardanti laccettazione o meno degli immigrati economici che cercano lavoro sono e resteranno a livello nazionale. Nel Progetto di Trattato Costituzionale si afferma che: Il presente Articolo [III-267] non incide sul diritto degli Stati di determinare il volume di ingressi nel loro territorio di cittadini di Paesi terzi, provenienti da Paesi terzi,  allo scopo di cercarvi un lavoro subordinato o autonomo. Tuttavia, le decisioni riguardanti lammissione di cittadini di paesi terzi in uno Stato membro non sono prive di ripercussioni per gli altri Stati (diritto di spostarsi allinterno dellarea Schengen, di fornire servizi in altri Stati membri, di spostarsi in altri stati membri una volta acquisito lo status di residente di lungo periodo; impatto dellammissione di lavoratori di Paesi terzi sul mercato del lavoro della UE) e la UE ha obblighi internazionali rispetto ad alcune categorie di immigrati economici. Per la Commissione, pertanto, evidente la necessit di concordare a livello comunitario norme e criteri comuni, trasparenti e pi armonizzati, in materia di ammissione di immigrati economici.

 

Quanto precede, unitamente ad una riflessione sul valore aggiunto delladozione di misure a livello di UE, costituisce il fondamento sul quale deve essere realizzata qualsiasi iniziativa in questo settore. Inoltre, qualsiasi misura adottata dovrebbe ridurre al minimo lonere amministrativo per gli Stati membri e per i cittadini di Paesi terzi.

 

Il presente Libro Verde non si prefigge, quindi, di descrivere le politiche nella UE a 25, n di compararle con quelle di altri Paesi nel mondo. Si tratta di identificare i principali problemi in ballo e le possibili scelte in vista di un quadro legislativo comunitario in materia di immigrazione economica. Nel suo operato, la Commissione ha tenuto conto delle riserve e delle preoccupazioni espresse dagli Stati membri durante la discussione della proposta di direttiva del 2001 e sta lanciando proposte alternative.

 

Infine, nel Programma de LAia, il Consiglio Europeo del 4-5 novembre 2004 ha sottolineato limportanza del dibattito sul Libro Verde che insieme alle migliori pratiche degli stati membri e la loro rilevanza ai fini dellattuazione della strategia di Lisbona dovrebbe costituire la base per un piano politico sull immigrazione legale, che includa procedure di ammissione in grado di rispondere prontamente alle domande fluttuanti di manodopera straniera sul mercato del lavoro (5). La Commissione presenter il Piano entro il 2005.

 

  1. SVILUPPO DI UN ORIENTAMENTO COMUNITARIO SULLIMMIGRAZIONE PER MOTIVI DI LAVORO

 

Il dibattito sulla futura politica europea in materia di migrazione economica dovrebbe, ad avviso della Commissione, incentrarsi su alcune questioni-chiave che, bench non esaustive, sono interdipendenti. Le opzioni proposte potrebbero essere combinate diversamente in funzione del risultato finale da conseguire.

 

2.1.  A quale livello di armonizzazione dovrebbe tendere la UE?

 

Considerato che laccesso dei cittadini di Paesi terzi al mercato del lavoro un tema molto delicato, la Commissione ritiene che una politica comunitaria in questo settore, per avere una buona riuscita, non possa essere introdotta se non progressivamente, al fine di facilitare un passaggio graduale e senza scosse dalle norme nazionali a quelle comunitarie.

 

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(5)    Conclusioni del Consiglio Europeo, Allegato I, punto III 1.4

La legislazione della UE sullammissione degli immigrati economici dovrebbe pertanto essere concepita come una legislazione iniziale e sancire  definizioni, criteri e procedure comuni, lasciando al contempo una certa discrezionalit agli Stati membri affinch possano rispondere ai bisogni specifici dei loro mercati del lavoro. E importante ricordare che il Progetto di Trattato Costituzionale lascia agli Stati membri la determinazione del volume di ingressi delle persone che arrivano in cerca di lavoro. Per valutare i bisogni globali del mercato del lavoro comunitario e contribuire alla configurazione di una politica comune della UE in materia di immigrazione legale potrebbe essere, tuttavia, utile un metodo di coordinamento attraverso il quali gli Stati membri che ricorrono a quote nazionali informano la Commissione circa lattuazione e i risultati delle loro politiche.

 

Quanto allambito di applicazione di ogni futura legislazione della UE, la Commissione ha davanti a s una molteplicit di opzioni. Una prima possibilit consisterebbe nelladottare un approccio orizzontale, sulla falsariga della proposta originale, contenente le condizioni di ingresso e di soggiorno di tutti i cittadini dei Paesi terzi che svolgono un lavoro subordinato, autonomo o altre attivit economiche da pi di tre anni nel territorio di uno Stato membro. Le particolari esigenze di determinate categorie , come ad es. i lavoratori stagionali, le persone trasferite allinterno della societ, ecc, potrebbero essere contemplate in disposizioni specifiche. Il vantaggio sarebbe la creazione di un quadro comune complessivo in materia di migrazione economica, con un elevato grado di flessibilit.

 

Sullesempio delle proposte di direttiva riguardanti lammissione degli studenti (6) e dei ricercatori (7), unalternativa potrebbe essere costituita da una serie di proposte legislative di settore. Questo progetto di legislazione potrebbe essere incentrato sui lavoratori stagionali, sulle persone trasferite allinterno della societ, sugli immigrati con qualifiche speciali (non necessariamente solo altamente qualificati), sui fornitori di servizi contrattuali e/o su altre categorie, mettendo da parte per il momento il quadro giuridico comune per lammissione dei lavoratori di Paesi terzi. Il vantaggio in questo caso potrebbe essere una pi facile adozione delle norme comuni.

 

Si potrebbero esaminare anche altri tipi di approccio, per esempio listituzione di una procedura accelerata per lammissione di immigranti in caso di carenze di particolari profili lavorativi e professionali, da attivarsi qualora il Consiglio conceda a un certo numero di Stati membri lautorizzazione a procedere in tal senso mediante con una procedura estremamente agile. Ci eviterebbe una concorrenza non necessaria e potenzialmente nociva tra gli Stati membri per il reclutamento di determinate categorie di lavoratori.

 

  • Fino a che punto si deve sviluppare una politica europea sullimmigrazione per motivi di lavoro e in quale misura la Comunit deve intervenire sulla materia?

 

  • Una legge europea in materia di immigrazione deve essere tesa a fornire un quadro giuridico globale, che riguardi in pratica ogni i cittadino di paesi terzi che arriva nella UE o deve concentrarsi su particolari gruppi di immigrati?

 

  • Se dovesse essere scelto lapproccio legislativo settoriale, quali gruppi di immigrati dovrebbero avere la priorit e perch?

 

  • Si ritiene che gli altri approcci come la procedura europea accelerata debbano essere oggetto di ulteriori approfondimenti? Ci sono altre opzioni da proporre?

 

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(6)    COM (2002) 548

(7)    COM (2004) 178

 

2.2.  Procedure di ammissione per il lavoro subordinato

 

Generalmente, prima di ammettere un lavoratore di uno Stato terzo, gli Stati membri chiedono la prova che il posto non possa essere occupato da qualcuno che faccia gi parte del mercato del lavoro interno (test dei bisogni economici). Alcuni Stati membri ammettono speciali categorie di lavoratori - ad esempio lavoratori altamente qualificati o lavoratori per settori/occupazioni con carenze conclamate attraverso programmi speciali come le procedure accelerate, le carte verdi, ecc. Questi approcci potrebbero essere oggetto di studio a livello di UE. La UE dovrebbe attingere anche dallesperienza degli altri Paesi del mondo (8).

 

2.2.1               Preferenza per il mercato del lavoro interno

 

Il principio della Preferenza Comunitaria cos definito Gli Stati membri considerano le richieste di ammissione nei loro territori a scopo di lavoro solo se i posti vacanti in uno Stato membro non possono essere occupati da manodopera nazionale e comunitaria o da manodopera extra-comunitaria residente legalmente e in via permanente in quello stato membro e gi integrata nel  mercato del lavoro legale dello Stato membro (9). Tuttavia, molti Stati membri esonerano dal principio della preferenza comunitaria alcune categorie di migranti economici (personale chiave trasferito allinterno di una societ, artisti di fama internazionale ecc).

 

La questione centrale se questa preferenza debba essere garantita alla manodopera extra-comunitaria gi presente in uno Stato membro (10) rispetto ai cittadini di paesi terzi che arrivano dopo. E inoltre, questa preferenza deve essere estesa ai cittadini di Paesi terzi che risiedono in uno Stato membro diverso da quello in cui si verifica la vacanza di posti di lavoro (in aggiunta ai residenti di lungo periodo)? Ci non limiterebbe il diritto del secondo Stato membro di decidere chi ammettere nel suo territorio, ma faciliterebbe il reclutamento, contribuendo a colmare pi rapidamente ed efficacemente le carenze di profili professionali e lavorativi, laddove si presentano. La UE potrebbe allora contare su una riserva di manodopera che ha gi iniziato ad integrarsi.

 

La preferenza potrebbe anche essere estesa a quanti hanno gi lavorato per alcuni anni nella UE prima di rientrare temporaneamente nel proprio Paese. Ci, infatti, incoraggerebbe la circolazione dei cervelli, consentendo ai lavoratori dei Paesi terzi di provare a reintegrarsi nel proprio Paese, nella consapevolezza di godere di un trattamento pi favorevole in termini di riammissione se dovessero poi decidere di tornare a lavorare nella UE.

 

  • Come si pu assicurare che il principio della preferenza comunitaria sia applicato in modo efficace?
  • Lattuale definizione di preferenza comunitaria ancora appropriata? In caso negativo, come dovrebbe essere modificata?
  • A quali altri migranti economici (a parte il personale chiave trasferito allinterno di una societ) non deve essere  applicata la logica della preferenza comunitaria?

 

 

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(8)    Pratiche efficaci per la selezione dei migranti economici (http://europa.eu.int/comm/employment_analysis/immigr_new_stud_en.htm): vedi allegato.

(9)    Risoluzione del Consiglio del 20 giugno 1994, collegata al Regolamento del Consiglio 1612/1968/CEE.

(10) Dal 2006 i residenti di lungo periodo avranno la preferenza rispetto ai migranti che arrivano pi recentemente nello Stato membro di residenza e avranno la possibilit di spostarsi e di stabilirsi in un secondo Stato membro per motivi di studio, di lavoro o ad altro scopo (Direttiva del Consiglio 2003/109/CE).

 

 

 

 

      A prescindere dai residenti di lungo periodo, a quali categorie di cittadini di paesi terzi  -posto che ve ne siano - va data la preferenza rispetto ai lavoratori che arrivano successivamente?

      Si deve concedere un diritto di priorit subordinato a precise condizioni - ai cittadini di Paesi terzi che hanno lasciato temporaneamente la UE dopo avervi lavorato per un determinato periodo?

      Agevolare la mobilit dei lavoratori di Paesi terzi da uno Stato membro allaltro pu essere vantaggioso per leconomia della UE e per i mercati del lavoro nazionali? E in quale modo si potrebbe realizzare in modo efficace questa iniziativa? Con quali agevolazioni/ limitazioni?

      In quale modo i Servizi Pubblici Europei per lOccupazione (PES) e il Portale della mobilit professionale dellEURES possono contribuire a semplificare la migrazione lavorativa dei lavoratori dei paesi terzi?

 

 

2.2.2               Sistemi di ammissione

 

A prescindere dal sistema, vi un punto controverso che deve essere discusso prima: lammissione dei cittadini di Paesi terzi al mercato del lavoro UE deve essere consentita solo in presenza di specifiche vacanze di posti di lavoro o ci possono essere anche sistemi pi flessibili, come le carte verdi, ecc. intese ad attirare i lavoratori per far fronte ai bisogni del mercato del lavoro a breve e a lungo termine? Un altro problema la procedura da seguire per i cittadini di Paesi terzi che intendono entrare nella UE per svolgere unattivit economica (ad es. in virt di un contratto di servizio concluso tra il loro datore di lavoro allestero e un cliente della UE), ma che in realt non si immettono sul mercato del lavoro europeo.

 

  • Lammissione dei cittadini di Paesi terzi sul mercato del lavoro della UE deve essere condizionata a uneffettiva vacanza di posti di lavoro o gli Stati membri possono  ammettere cittadini di Paesi terzi anche in assenza di tale condizione?
  • Quali procedure si applicano ai migranti economici che non si immettono sul mercato nel lavoro?

 

Se lammissione deve essere vincolata ad una specifica vacanza di posti di lavoro (test dei bisogni economici), e presupponendo un approccio orizzontale allimmigrazione economica, si potrebbe procedere mediante una valutazione individuale: potrebbe essere concesso un reclutamento di manodopera dallestero agli imprenditori che, avendo reso pubblica una vacanza di posti di lavoro per un periodo di tempo minimo, non abbiano ricevuto dal mercato del lavoro della UE domande accettabili. Questo sistema, che si affida ad uno strumento come lEURES per la diffusione in tutta la UE delle informazioni relative ai posti di lavoro vacanti, potrebbe consentire di esercitare un certo controllo sui reclutamenti, e di limitare gli abusi. Un ulteriore punto se il test debba essere o meno ripetuto alla scadenza di un contratto a breve termine quando limprenditore intenda rinnovarlo.

 

  • A vostro avviso il test dei bisogni economici un sistema fattibile? Deve essere applicato in modo flessibile, tenendo conto, ad esempio, delle caratteristiche regionali e settoriali o delle dimensioni della azienda interessata?

 

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(11) I Servizi Pubblici per lOccupazioen (PES) degli Stati membri  sono coordinati al livello di UE attraverso la rete di EURES (Servizi Europei dellOccupazione). EURES ha istituito un Portale Europeo della Mobilit professionale (http://europa.eu.int/eures) in cui, a decorrere dal 2005, saranno accessibili attraverso ununica piattaforma IT basata sulla tecnologia dei servizi web tutti i posti di lavoro vacanti  resi pubblici in Europa.

 

  • Un posto di lavoro vacante deve essere notificato al pubblico per un periodo di tempo minimo prima di poter prendere in considerazione la candidatura  di un cittadino di un Paese terzo?
  • In quale altro modo si pu efficacemente provare che cՏ bisogno di un lavoratore di un Paese terzo?
  • Il test dei bisogni economici deve essere ripetuto alla scadenza del permesso di lavoro, se il contratto di lavoro in virt del quale il lavoratore di un Paese terzo stato ammesso -  stato/sar rinnovato?

 

Una molteplicit di sistemi opzionali potrebbe offrire maggiore flessibilit: per uno Stato membro il test dei bisogni economici potrebbe  essere soddisfatto solo al di sopra di una certa soglia di reddito annuo e/o di livello di competenze, e/o nessuna prova di carenza di manodopera potrebbe essere richiesta per certi settori o regioni, determinati dallo Stato membro interessato (carte verdi). Lo stesso concetto si potrebbe applicare alle quote di lavoratori, consentendo cos agli Stati membri di rispettare i loro obblighi internazionali nei confronti di paesi terzi.

 

  • Quali sistemi opzionali alternativi  potrebbero essere ideati?

Unaltra possibilit potrebbe essere costituita dallapplicazione di un sistema di selezione UE volto a rispondere alla necessit di profili professionali specifici, soprattutto in una prospettiva di lungo termine. Potrebbe essere istituito un quadro comune a livello di UE (ad es. anzianit di lavoro, grado di istruzione, capacit linguistiche, presenza di offerta/carenza di manodopera, familiari presenti in quello Stato membro, ecc.) e quindi ogni stato membro potrebbe decidere di applicarlo o meno e, in caso affermativo, di calibrarlo in relazione alle necessit del proprio mercato del lavoro. In alternativa, sono possibili molti altri sistemi, ad esempio un sistema per lavoratori con basso profilo professionale (ad. es. preferenza per lanzianit di lavoro in un determinato settore) ed uno per i lavoratori con profilo professionale medio/alto (ad es. preferenza per il grado di istruzione, e poi per lesperienza), e gli Stati membri potrebbero decidere quale applicare. Un sistema di questo genere potrebbe coesistere sia con la filosofia della valutazione individuale sia con le carte verdi. Infine, gli Stati membri che hanno intenzione di introdurre permessi per persone in cerca di lavoro per determinati profili professionali, settori ecc., potrebbero farlo.

 

In questo contesto, si potrebbe concepire un sistema a camere di compensazione, basato, ad esempio, sui servizi forniti da EURES: in caso di necessit di lavoratori di paesi terzi, limprenditore potrebbe consultare i curriculum vitae delle persone che hanno fatto domanda per tutta la UE. Trovato un candidato idoneo, il cittadino del paese terzo potrebbe verificare sul sito web dello Stato membro se risponde ai criteri e avviare quindi le procedure per i permessi.

 

  • Un sistema di selezione potrebbe funzionare come possibile norma generale comunitaria per lammissione dei migranti economici sul mercato del lavoro e quali dovrebbero essere i criteri di selezione?
  • In quale modo agli imprenditori pu essere dato un accesso globale ai curriculum vitae dei richiedenti in tutta la UE e, in questo contesto, come deve essere potenziato Eures?
  • Si deve prevedere la possibilit di concedere un permesso per persone in cerca di lavoro?

 

2.3 Procedure di ammissione per lavoratori autonomi

A livello di UE, si potrebbero inoltre introdurre condizioni armonizzate per lammissione di cittadini che intendono svolgere attivit di lavoro autonomo. Tali condizioni dovrebbero essere diverse da quelle previste al par. 2.2: ad esempio, al cittadino di un Paese terzo potrebbe essere richiesta la presentazione di un piano economico dettagliato e finanziariamente fattibile, la dimostrazione dei mezzi finanziari a sua disposizione e la dimostrazione dei benefici effetti delle attivit prefigurate sulloccupazione o sullo sviluppo economico dello Stato membro interessato. Si potrebbero introdurre vari gradi di flessibilit, come la possibilit che gli Stati membri escludano o favoriscano determinati settori ecc.

 

 

  • La UE deve avere norme comuni per lammissione cittadini di paesi terzi che intendono svolgere unattivit di lavoro autonoma? In caso affermativo, a quali condizioni?
  • Per i lavoratori autonomi che intendono entrare nella UE per un periodo inferiore ad un anno o per adempiere ad uno specifico contratto con un cliente della UE possibile prevedere procedure pi flessibili? In caso affermativo, quali?

 

 

2.4 Domande per il/i permesso/i di lavoro e di soggiorno

Una procedura nazionale unica che conduca al rilascio di un permesso combinato di soggiorno e di lavoro (procedura one shop-stop), potrebbe semplificare le procedure in vigore. Qualora sia necessario un visto di ingresso, gli Stati membri potrebbero continuare a richiedere un visto di ingresso iniziale, o ritenere sufficiente il rilascio di questo titolo combinato da parte di un proprio consolato.

 

Questo titolo non interferirebbe con le pratiche interne delle amministrazioni nazionali, n con le condizioni di ammissione. Nella maggior parte degli Stati membri, i cittadini di paesi terzi devono essere gi in possesso di un permesso di lavoro affinch la loro domanda di permesso di soggiorno sia esaminata: si potrebbe avere limpressione che, con la procedura combinata, il rilascio del permesso di soggiorno basato su criteri diversi dal permesso di lavoro divenga quasi automatico; ma questa non lintenzione della Commissione.

 

Lalternativa di non regolamentare la materia a livello di UE. Una posizione di compromesso potrebbe consistere nel proporre ununica domanda per i permessi di lavoro e di soggiorno, che risulti, tuttavia, in due permessi diversi, rilasciati secondo le normative nazionali.

 

 

  • A livello di UE deve essere previsto un permesso di lavoro/soggiorno combinato? Quali vantaggi e svantaggi presenta?
  • Si deve invece proporre una domanda unica ( per il permesso di lavoro e per il permesso di soggiorno)?
  • Ci sono altre opzioni?

 

 

2.5 Possibilit di cambiare datore/settore di lavoro

La possibilit di cambiare datore/settore di lavoro durante il primo periodo di lavoro nella UE strettamente collegata con il problema del soggetto cui viene dato il permesso e con le condizioni di ammissione del lavoratore (vedi par. 2.2.). Se il permesso dato allimprenditore, il lavoratore pu essere esposto al rischio di essere indebitamente controllato (rispettivamente posseduto) dal suo futuro datore di lavoro comunitario. Daltro canto, se il cittadino di un Paese terzo stato ammesso nellambito di un programma speciale, la mancata limitazione della mobilit del lavoratore potrebbe dar adito ad abusi. Per contro, non sorge alcun problema reale per leconomia del Paese ospitante se il lavoratore, ammesso senza riferimento a programmi speciali, riceve lofferta di un posto di lavoro meglio remunerato (se necessario, subordinatamente al test dei bisogni economici); daltro canto il datore di lavoro pu rischiare di investire tempo ed energie per reclutare un lavoratore di un Paese terzo senza avere alcuna certezza che questi rimanga almeno per un periodo di tempo determinato. Ci pu rivelarsi veramente scomodo e costoso, soprattutto per le piccole e medie imprese.

 

 

  • Si devono prevedere limitazioni iniziali alla mobilit dei lavoratori di Paesi terzi allinterno del mercato del lavoro degli Stati membri di residenza? In caso affermativo. quali ( datore di lavoro, settore, regione, ecc.), a quali condizioni e per quanto tempo?
  • Chi deve tenere il permesso? Il datore di lavoro, il lavoratore o deve essere tenuto da entrambi congiuntamente?

 

2.6 Diritti

 

I lavoratori migranti devono godere di uno status giuridico certo (12), a prescindere dal fatto che intendano ritornare nel proprio Paese di origine o ottenere uno status pi stabile. Prima di ottenere lo status di residenti di lungo i lavoratori dei Paesi terzi devono beneficiare dello stesso trattamento riservato ai cittadini, particolarmente per quanto concerne alcuni diritti fondamentali economici e sociali. Lo status di residente di lungo periodo implica una serie pi vasta di diritti, in conformit del principio della differenziazione dei diritti in funzione della durata della permanenza.

 

  • Quali diritti specifici devono essere concessi ai cittadini di Paesi terzi che lavorano temporaneamente nella UE?
  • Il godimento di determinati diritti deve essere condizionato ad un periodo minimo di permanenza? In caso affermativo, quali diritti e per quanto tempo?
  • Devono essere previsti incentivi ad es. condizioni migliori per il ricongiungimento familiare o per lacquisizione dello status di residente di lungo periodo per attrarre determinate categorie di lavoratori di Paesi terzi? In caso affermativo, perch e quali?

 

2.7 Misure accessorie: integrazione, rientro e cooperazione con i Paesi terzi

Com stato evidenziato in molte comunicazioni (13) della Commissione, per il successo di una politica comunitaria in materia di migrazione economica necessario che i flussi migratori siano gestiti in cooperazione con i paesi di origine, tenendo conto della loro realt e dei loro  bisogni. Le misure adottate devono essere accompagnate da politiche forti per lintegrazione degli immigrati ammessi.

 

Conseguentemente, la cooperazione con i Paesi terzi per facilitare limmigrazione legale e lintegrazione socio-economica dei potenziali immigrati deve affrontare una serie di problemi, come la fuga dei cervelli (il settore sanitario africano seriamente colpito dal reclutamento da parte dei paesi industrializzati), il fatto che i Paesi di origine investono per sviluppare competenze di persone che poi abbandonano leconomia e la societ di origine, la difficolt degli immigrati di conservare legami sociali e culturali ecc. E importante che si rifletta su come affrontare questi problemi e anche sulle misure per facilitare il rientro di lavoratori a termine alla scadenza dei loro contratti e per reintegrarli nella loro societ di origine. Possibili misure per incoraggiare situazioni win-win (di vantaggio reciproco) potrebbero consistere nel fornire informazioni aggiornate sulle condizioni di ingresso e soggiorno nella UE, nellistituire centri di reclutamento e di formazione nei Paesi di origine per le qualifiche richieste a livello di UE e per la formazione culturale e linguistica, nel creare banche dati per qualifica/occupazione/settore (portfolio di competenze) dei potenziali immigrati, nel facilitare il trasferimento delle rimesse, nel rimborsare ai Paesi terzi i costi sostenuti per listruzione dei cittadini che lasciano il proprio paese per la UE.

 

 

 

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(12) La legislazione UE gi riconosce una serie di diritti

(13) COM (2004) 412; COM (2002) 703

 

 

Unaltra questione se sia possibili dare preferenza ad alcuni paesi terzi per lammissione dei loro cittadini nellambito di accordi di cooperazione rafforzata.

 

Inoltre, come rilevato nel Primo Rapporto Annuale su Immigrazione e Integrazione, la UE deve continuare ad adoperarsi per stimolare una migliore integrazione degli immigrati attuali e futuri sia nel mercato del lavoro sia nella societ ospitante in generale. Programmi introduttivi per immigrati di recente arrivo che riguardano principalmente la formazione linguistica, leducazione civica e linformazione sulle norme e i valori fondamentali della societ ospitante stanno crescendo dimportanza in tutti gli Stati membri.

 

  • Che genere di misure accessorie dovrebbero essere previste, sia nella UE che nei Paesi di origine, per facilitare lammissione e lintegrazione dei migranti economici?
  • I Paesi in via di sviluppo dovrebbero essere risarciti (da chi e come) per gli investimenti effettuati in  capitale umano che abbandona il Paese per la UE? Come si possono limitare gli effetti negativi?
  • I paesi di origine e i paesi ospitanti devono essere obbligati ad assicurare il rientro dei migranti economici temporanei ? Se si, in quali circostanze?
  • Come possibile gestire il rientro in patria con vantaggio reciproco dei paesi di origine e ospitante?
  • A determinati Paesi terzi dovrebbe essere garantita una preferenza in termini di ammissione e come?
  • Tali preferenze potrebbero essere collegate a determinati ambiti, come la Politica Europea di Buon Vicinato, a strategie pre-allargamento?

 

 

  1. CONCLUSIONE

La Commissione ritiene che lammissione dei migranti economici alla base di qualsiasi politica dellimmigrazione e che pertanto necessario affrontarla a livello europeo nellambito del progressivo sviluppo di una coerente politica europea dellimmigrazione. In questo Libro Verde la Commissione ha cercato di delineare i principali problemi sul tavolo e ha formulato una molteplicit di opzioni che potrebbero rientrare in un quadro comune comunitario. Questo sistema dovrebbe essere trasparente, non burocratico e pienamente operativo. Dovrebbe funzionare nellinteresse di tutte le parti interessate: i migranti, i Paesi di provenienza e i paesi di destinazione. Nellintensificare la sua politica per attirare i migranti economici e nel facilitarne lammissione, la UE i e suoi Stati membri devono stare seriamente attenti ai possibili effetti negativi che un tale flusso in uscita pu determinare sui paesi di origine.

 

Lintento primario del Libro Verde di stimolare reazioni e di avviare unampia discussione tra tutte le parti in causa. Sono invitati a fornire il proprio contributo il Consiglio, il Parlamento Europeo, il Comitato Economico e Sociale, il Comitato delle Regioni, le autorit nazionali, regionali e locali, le parti sociali (incluse le associazioni degli imprenditori e i sindacati) le organizzazioni non governative, i paesi candidati, i partners dei Paesi terzi, il mondo accademico e le altre organizzazioni della societ civile e i singoli. Quando questo processo di consultazione globale sar completato, la Commissione prender in considerazione lopportunit di rivedere la sua proposta di direttiva del 2001.

 

Al fine di preparare una seduta pubblica sulla migrazione economica nel 2005, la Commissione invita tutte le parti interessate a inviare osservazioni scritte entro il 1 aprile 2005 a:

 

 

 

 

 

Il Direttore Generale

Direzione Generale Giustizia, Libert e Sicurezza

Commissione europea

B-1049 Bruxelles

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ALLEGATO

BIBLIOGRAFIA

 

  1. Strumenti e proposte legislative

 

1.      Direttiva del Consiglio 2003/86/CE del 22 settembre 2003 relativa al diritto di ricongiungimento familiare (applicabile dal 3 ottobre 2005)

 

2.      Direttiva del Consiglio 2003/109/CE del 25 novembre 2003 relativa allo status di cittadini di Paesi terzi residenti di lungo periodo (applicabile dal 26 gennaio 2006)

 

3.      Proposta di direttiva del consiglio relativa alle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di studio, di formazione professionale o volontariato (COM 2002/548); accordo politico del marzo 2004.

 

4.     Proposta di direttiva del Consiglio relativa ad una procedura specificamente concepita per lammissione di cittadini di paesi terzi a fini di ricerca scientifica (COM 2004/178);

 

5.     Proposta di direttiva relativa alle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini dei paesi terzi che intendono svolgere attivit di lavoro subordinato o autonomo (COM 2001/386);

 

6.        Regolamento del Consiglio 1612/1968 sulla libert di circolazione dei lavoratori (in particolare, articolo 19, par. 2, per la preferenza Comunitaria;

 

7.        Risoluzione del Consiglio del 20 giugno 1994 riguardante le limitazioni allingresso di cittadini di Paesi terzi nel territorio degli Stati membri a fini di occupazione.

 

  1. Comunicazioni della Commissione

 

  1. Comunicazione della Commissione recante Studio sulle connessioni tra migrazione legale e illegale, COM 2004/412/def.

 

  1. Prima relazione annuale su Migrazione e Integrazione (COM 2004/508 def.;

 

  1. Comunicazione della Commissione in materia di  Immigrazione, integrazione e occupazione, COM 2003/388 DEF.;

 

  1. Comunicazione della Commissione:integrare le questioni connesse allimmigrazione nelle relazioni della UE con i Paesi terzi , COM/2002/703 def.

 

  1. Studi

 

  1. Studi sulla migrazione della manodopera, Gruppo di Ricerca Migrazione, Istituto di Economia internazionale di Amburgo (HWWA), Germania; documenti preparati per la Commissione Europea, DG Occupazione e Affari Sociali, giugno 2004; disponibile su http://europa.eu.int/comm/employment_social/employment_analysis/immigr_news_stud_en.htm I documenti analizzano le migliori pratiche per il reclutamento di immigrati per motivi di lavoro, rappresentando i bisogni di manodopera futuri e lintegrazione del mercato del lavoro sia nei Paesi europei sia negli altri Paesi industrializzati. I documenti sono stati predisposti da esperti del Gruppo di Ricerca Migrazione, in collaborazione con lIstituto per la Politica della Migrazione, Washington, DC

 

  1. Ammissione dei cittadini di Paesi terzi per lo svolgimento di attivit di lavoro subordinato o autonomo, Commissione Europea, Direzione Generale per la Giustizia e gli Affari Interni, 2001, ISBN 92-894-1689-0. Lo studio, svolto da Ecotec Research an Counsulting Limited tra il novembre 1999 e il maggio 2000, analizza e raffronta i quadri normativi e amministrativi nellEuropa a 15 in materia di ammissione di cittadini di Paesi terzi negli Stati membri della UE per lo svolgimento di attivit di lavoro subordinato o autonomo.