Pubblichiamo la prima ordinanza di rimessione alla Corte Costituzionale del nuovo DL
241/04, convertito nella Legge 271/04 con la quale il Giudice di Pace di Isernia,
rilevata la incostituzionalit del provvedimento,ha rimesso gli atti alla Corte
delle Leggi.
 
 
**Presidente ANIMI
 IL GIUDICE DI PACE DI ISERNIA 
 - nel ricorso iscritto al n. 32/04  del r.g. affari amministrativi e non
 contenziosi  dell'anno 2004 proposto da STAN VLASILE VIOREL avverso il decreto cat.
 A11/2004 n. 136 emesso dal Prefetto di Isernia in data 16.10.2004 e notificato il
 16.10.2004, con il quale si decretava l'espulsione del ricorrente dal territorio
 nazionale con contestuale disposizione di accompagnamento alla frontiera ai sensi
 dell'art. 13, n. 2 del d.lgs. n. 286/1998 e successive integrazioni e modifiche,
 nonche' il provvedimento cat. A11/2004 /Imm. n. 79 emesso in pari data dal Questore
 di Isernia e notificato il 16.10.2004, con il quale si ordinava ad esso ricorrente
 di lasciare il territorio dello Stato entro cinque giorni dalla data di notifica
 del provvedimento ai sensi dell'art. 14, n. 5-bis del richiamato d.lgs. n. 286/1998
 sotto pena delle comminatorie di legge;
 - esaminati gli atti, ascoltato il difensore, il ricorrente ed il rappresentante
 della Prefettura, 
OSSERVA 
che anche dopo l'emanazione del d.l. n. 241 del 14.09.2004, in ottemperanza
all'indirizzo del giudice costituzionale espresso con le note sentenze n. 222 e 223
del 15.07.2004, sussistono seri dubbi sulla legittimit del procedimento di
opposizione al decreto di espulsione amministrativa disposta dal Prefetto nei casi
previsti dall'art. 13, n. 2, lettere a), b) e c) del d.lgs. 286/98, allorquando
viene prevista al comma terzo che il decreto e' immediatamente esecutivo anche se
sottoposto a gravame od impugnativa da parte dell'interessato, restando esclusa la
possibilit per il Giudice di Pace di poter adottare interinalmente un provvedimento
di sospensione, cio' anche in relazione al consequenziale ordine del Questore di
lasciare il territorio nazionale entro il termine di cinque giorni a norma dell'art.
14, n. 5-bis, dove non sembra prevista - a differenza dei casi di cui ai commi 4, 5
e 5-bis del richiamato art. 13 -  alcuna forma di convalida. 
 D'altra parte, la procedura camerale di cui agli artt. 737 ss. c.p.c. appare 
 strutturalmente e funzionalmente inadeguata per assicurare la tutela dei diritti e
 degli  status personarum: sul piano strutturale perch non garantista, su quello
 funzionale perch non consente il formarsi del giudicato, ne' sostanziale, ne'
 processuale. Questo remittente non ignora che in passato la Consulta si 
 pronunciata per la manifesta infondatezza della questione (v. sent. n. 161 del
 2000) sul presupposto che la sospensione costituisce una forma di tutela cautelare,
 anticipatoria dell'esito della  decisione,  la  cui necessita'  viene meno quando
 sia  la  stessa  legge ad imporre che la pronuncia definitiva intervenga entro un
 breve termine dalla formulazione della domanda. Purtuttavia, il mutato quadro
 normativo impone un ripensamento della tesi del giudice costituzionale, poich la
 nuova formulazione dell'art. 13, comma 8  prevede un termine abbastanza lungo sia
 per la proposizione del ricorso (60 giorni) sia per la sua decisione da parte del Giudice di Pace (20
 giorni), da ci l'assenza della contiguit temporale che non sia determinata da
 impedimento o ritardo del magistrato, e quindi la connaturale necessit di
 prevedere uno strumento cautelare non altrimenti  rinvenibile nell'ordinamento. 
La previsione dell'immediata esecutivit del decreto prefettizio di espulsione dello
straniero, anche in pendenza di ricorso, e l'assenza di strumenti cautelari di
garanzia almeno fino alla data fissata per la Camera di Consiglio non e' affatto
rispondente agli indirizzi garantistici indicati dal giudice costituzionale per
l'effettiva tutela giurisdizionale dell'immigrato, risolvendosi in un mero e penoso
simulacro difensivo, poiche' lascia il ricorrente soggetto agli ulteriori
provvedimenti  dell'autorit amministrativa di polizia, senza che sull'atto
presupposto sia avvenuta la verifica giudiziale della sua legittimit, che pu
avvenire nel termine massimo - ma tutt'altro che breve - di ben ottanta giorni dalla
sua emissione, ed in assenza di un procedimento di convalida dell'ordine del
Questore di rilasciare il territorio nazionale. 
P.T.M.
Visto l'art. 24 e 134 della Costituzione, nonch l'art. 23 della l. 11.03.1953, n. 87;
Ritenuta la rilevanza della questione e la non manifesta infondatezza, nel
sospendere ex lege l'esecutoriet del provvedimento impugnato, solleva la questione
d'illegittimit costituzionale degli artt. 13, commi 3 ed 8 del d.lgs. 25.07.1998,
n. 286, come modificato dal d.l. 14.09.2004, n. 241, entrambi in riferimento
all'art. 24 della Costituzione, laddove (art. 13, comma 3) e' prevista
l'esecutoriet immediata del decreto di espulsione prefettizio ancorch sottoposto a
gravame od impugnativa, e, quanto al secondo (art. 13, comma 8), nella parte in cui
non prevede l'adozione di provvedimenti cautelari di sospensione fino alla data
fissata per la camera di consiglio.  
ORDINA 
 la sospensione del procedimento per pregiudizialit costituzionale, con immediata
 trasmissione - a cura della Cancelleria - del fascicolo d'ufficio e dei fascicoli
 delle parti alla Corte Costituzionale;
ORDINA 
La notificazione del presente provvedimento - sempre a cura della Cancelleria - alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alle parti in causa, nonch ai Presidenti
della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. 
Data e letta in Isernia, oggi 28 ottobre 2004
IL GIUDICE DI PACE
Avv. Massimo Ruscillo