Ministero dellĠInterno

 

Parere  n. 300/C/2001/2116/A12.214.22/1 DIV del 7 maggio 2001

 

In relazione alla nota suindicata, concernente lĠapplicazione dellĠart.22, comma 10, del D.L.vo n.286/1998, unita in copia per la Direzione generale per lĠimpiego, si svolgono le seguenti riflessioni.

LĠintroduzione della citata fattispecie sanzionatoria nei confronti del datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze uno straniero privo di permesso di soggiorno dimostra lĠintenzione del legislatore di stabilire un deterrente teso a contrastare efficacemente il fenomeno dellĠimpiego  di manodopera  clandestina. CioĠ si concreta, al fine di evitare la sanzione, in un adempimento di sostanziale verifica da parte dei datori di lavoro della posizione di soggiorno dei loro dipendenti stranieri .

Lo spirito stesso della norma, pertanto, eĠ volto alla repressione del fenomeno nella misura in cui il lavoratore straniero sia privo di permesso di soggiorno, intendendosi, a parere di questo Ufficio , la posizione dei soggetti che non abbiano a tal fine avanzato apposita istanza.Si tratterebbe, pertanto, di extracomunitari  presenti sul territorio nazionale in posizione di clandestinitaĠ, occupati presso datori di lavoro consapevoli di tale posizione.

Diverso appare il caso degli stranieri in attesa del permesso di soggiorno per lavoro subordinato richiesti nei termini di legge (art. 5, comma 2 , D.L.vo n. 286/98), il cui rilascio da parte della Questura competente puoĠ subire  ritardi  dovuti agli accertamenti da svolgere.

Del resto, eĠ la stessa norma (art. 5 comma 9 D. L.vo n. 286/98) che prevede un lasso di tempo entro il quale il permesso di soggiorno puoĠ essere rilasciato, rinnovato o convertito: penalizzare il lavoratore ed il datore di lavoro interessati, subordinando lĠinizio o la prosecuzione dellĠattivitaĠ lavorativa al possesso effettivo del permesso di soggiorno richiesto nel caso in cui il lavoratore stesso abbia fatto ingresso in Italia con il visto specifico, non si ritiene congruo, atteso che le competenti AutoritaĠ, ivi compresa lĠAutoritaĠ di P. S. in sede di apposizione del nulla osta provvisorio su  in sede di apposizione del nulla osta provvisorio sullĠautorizzazione al lavoro (art. 31 comma 2, D.P.R. n. 394/99) , hanno giaĠ avuto modo di concludere le verifiche in ordine alla sussistenza dei requisiti necessario allĠingresso medesimo.

Si deve soltanto aggiungere che, ovviamente, il rapporto di lavoro instauratesi dovrebbe essere sottoposto alla condizione della sospensiva dellĠeffettiva concessione del permesso di soggiorno. A tal proposito, eĠ da escludere che la ricevuta rilasciata al momento della presentazione dellĠistanza possa sostituire il permesso stesso, fermo restando quanto illustrato, in ordine alla prosecuzione  del rapporto lavorativo  nelle more  dellĠottenimento del rinnovo  del permesso di soggiorno, con circolare  della Direzione generale per lĠimpiego  di codesto Dicastero n. 67/2000, in merito alla quale  questo Ufficio ha espresso, a suo tempo, il proprio consenso.

CioĠ premesso, saraĠ gradito ricevere il definitivo avviso di codesto Ministero, anche alla luce di quanto comunicato da questo Ufficio alla suddetta Direzione generale con la nota unita in copia.