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Immigrazione: intervento del giudice di pace di Monza sulle nuove competenze
Intervento di Renato Amoroso 02.12.2004 (Mario Pavone)
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Il Giudice di Pace di Monza interviene autorevolmente nel dibattito scaturito dalla emanazione del D.L. 241/2004, convertito nella Legge 271/2004.

Sostiene il Magistrato che le nuove norme che hanno introdotte nuove competenze in capo ai Giudici di Pace sulla delicata materia della immigrazione suscitano numerose perplessità atteso che le norme di legge in vigore possono essere abrogate soltanto da leggi successive per disposizione esplicita o per la incompatibilità assoluta fra vecchie e nuove norme o perché la nuova legge disciplina completamente la materia (art. 15 delle disposizioni sulla legge in generale).

Orbene,a parere del Magistrato,il DL 14.9.2004 n.241 espressamente menziona commi da sostituire ma, nel caso del comma 5 quinquies dell’art. 14, nulla dice in ordine alla incompatibilità con le precedenti norme che hanno stabilito la competenza penale del Giudice di Pace.

In particolare, per poter affermare che il Giudice di Pace sia competente a giudicare con rito direttissimo per i reati di cui ai commi 5 ter e 5 quater, occorrerebbe ritenere che:

1. il DL 14.9.2004 n.241, pur senza disporlo espressamente, avrebbe corretto ed integrato l’art. 15 n.3 della legge 24.11.1999 n. 468, che individuava i reati di competenza del Giudice di Pace in base al limite della pena detentiva non superiore nel massimo a quattro mesi (al contrario, il comma 5 ter prevede una pena massima di quattro anni nella ipotesi del primo capoverso e di un anno nella ipotesi del secondo capoverso; il comma 5 quater prevede due ipotesi con un massimo di cinque o di quattro anni).

2. il medesimo DL 241/04 avrebbe integrato e corretto, pur senza disporlo espressamente, anche l’art. 16 della legge 24.11.1999 n.468 che individua la tipologia delle sanzioni applicabili dal Giudice di Pace, fra le quali non sono compresi né l’arresto né la reclusione.

Detto DL 241/04 avrebbe, per gli stessi motivi, integrato e corretto l’art. 4 del D.Leg.vo 274/2000 che stabiliva la competenza in materia penale del Giudice di Pace, con elencazione tassativa dei reati.

3.sempre per gli stessi motivi, il detto DL avrebbe integrato e corretto l’art. 52 del D.Leg.vo 274/2000 in ordine alle sanzioni applicabili dal Giudice di Pace, includendo l’arresto e la reclusione ma solo con riferimento ai due reati sopradetti.

Infine sarebbe stato abrogato, in modo implicito, l’art. 2 lett H del D.Leg.vo 274/2000 che dichia rava non applicabile al processo dinanzi al Giudice di Pace quanto disposto per il giudizio direttissimo.

In conseguenza,il Giudice non togato si augura che le Procure decidano a quale organo giudicante inoltrare i fascicoli concernenti i soli fatti previsti dai commi de quo ed in caso di connessione con altri reati più gravi,li trasmettano per competenza al Giudice superiore.

Qualora dovesse essere investito di un processo per direttissima avente ad oggetto i reati di cui sopra, il Giudice di Pace dovrà,invece,decidere se pronunciarsi nel merito ovvero dichiarare la propria incompetenza per materia o sollevare il regolamento di competenza.

(Altalex, 2 dicembre 2004. Nota di Mario Pavone)



Competenza del Giudice di Pace a giudicare dei reati p. e p. dai commi 5 ter e 5 quater dell’art.14 del D.Leg.vo 25/7/1998/ n.286 (legge Bossi-Fini), come modificato dal DL 14.9.2004 n.241


Il DL 14.9.2004 n.241 (convertito con modificazioni nella legge 12.11.2004 n. 271 pubblicata sulla G.U. del 13.11.2004 n.267) ha introdotto la nuova competenza del Giudice di Pace in materia di convalida del provvedimento di espulsione in via amministrativa. Nel testo del DL si dispone che nel D. Leg.vo 286/98 (legge Bossi-Fini) le parole “tribunale in composizione monocratica” sono sostituite da “il giudice di pace”.

Con la legge di conversione sono stati sostituiti i commi 5 ter, 5 quater e 5 quinquies dell’art. 14 del D.Leg.vo 286/98 disponendo che per i reati previsti si procede con rito direttissimo. Alcuni autori hanno già ritenuto che detta norma debba essere valutata nel disegno complessivo della nuova competenza del Giudice di Pace e che, pertanto, sia detto Giudice a dover giudicare delle seguenti due figure di reato.

5-ter. Lo straniero che senza giustificato motivo si trattiene nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine impartito dal questore ai sensi del comma 5-bis, è punito con la reclusione da uno a quattro anni se l'espulsione è stata disposta per ingresso illegale sul territorio nazionale ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettere a) e c), ovvero per non aver richiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto in assenza di cause di forza maggiore, ovvero per essere stato il permesso revocato o annullato.

Si applica la pena dell'arresto da sei mesi ad un anno se l'espulsione è stata disposta perchè il permesso di soggiorno è scaduto da più di sessanta giorni e non ne è stato richiesto il rinnovo. In ogni caso si procede all'adozione di un nuovo provvedimento di espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.

5-quater. Lo straniero già' espulso ai sensi del comma 5-ter, primo periodo, che viene trovato, in violazione delle norme del presente testo unico, nel territorio dello Stato è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se l'ipotesi riguarda lo straniero espulso ai sensi del comma 5-ter, secondo periodo, la pena è la reclusione da uno a quattro anni" ";

5-quinquies. Per i reati previsti ai commi 5-ter e 5-quater si procede con rito direttissimo. Al fine di assicurare l'esecuzione dell'espulsione, il questore dispone i provvedimenti di cui al camma 1. Per i reati previsti dai commi 5-ter, primo periodo, e 5-quater è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto".


Le perplessità, già sorte da più parti, possono essere così sintetizzate:

le norme di legge in vigore possono essere abrogate soltanto da leggi successive per disposizione esplicita o per la incompatibilità assoluta fra vecchie e nuove norme o perché la nuova legge disciplina completamente la materia (art. 15 delle disposizioni sulla legge in generale).

la integrazione delle norme o la sostituzione di alcuni commi in particolare sono, in genere, espressamente indicati dalla legge di riforma o successiva.

Il DL 14.9.2004 n.241 espressamente menziona commi da sostituire ma, nel caso del comma 5 quinquies dell’art. 14, nulla dice in ordine alla incompatibilità con le precedenti norme che hanno stabilito la competenza penale del Giudice di Pace.

in particolare, per poter affermare che il Giudice di Pace sia competente a giudicare con rito direttissimo per i reati di cui ai commi 5 ter e 5 quater, occorrerebbe ritenere che:

il DL 14.9.2004 n.241, pur senza disporlo espressamente, avrebbe corretto ed integrato l’art. 15 n.3 della legge 24.11.1999 n. 468, che individuava i reati di competenza del Giudice di Pace in base al limite della pena detentiva non superiore nel massimo a quattro mesi (al contrario, il comma 5 ter prevede una pena massima di quattro anni nella ipotesi del primo capoverso e di un anno nella ipotesi del secondo capoverso; il comma 5 quater prevede due ipotesi con un massimo di cinque o di quattro anni).

il medesimo DL 241/04 avrebbe integrato e corretto, pur senza disporlo espressamente, anche l’art. 16 della legge 24.11.1999 n.468 che individua la tipologia delle sanzioni applicabili dal Giudice di Pace, fra le quali non sono compresi né l’arresto né la reclusione.

Detto DL 241/04 avrebbe, per gli stessi motivi, integrato e corretto l’art. 4 del D.Leg.vo 274/2000 che stabiliva la competenza in materia penale del Giudice di Pace, con elencazione tassativa dei reati.

sempre per gli stessi motivi, il detto DL avrebbe integrato e corretto l’art. 52 del D.Leg.vo 274/2000 in ordine alle sanzioni applicabili dal Giudice di Pace, includendo l’arresto e la reclusione ma solo con riferimento ai due reati sopradetti.

Infine sarebbe stato abrogato, in modo implicito, l’art. 2 lett H del D.Leg.vo 274/2000 che dichiarava non applicabile al processo dinanzi al Giudice di Pace quanto disposto per il giudizio direttissimo.

A parere dello scrivente sorgono troppi ostacoli di ordine sistematico ed istituzionale per ritenere che i due reati p. e p. dai commi 5 ter e 5 quater dell’art. 14 siano di competenza del Giudice di Pace.

Molto dipenderà dall’interpretazione che delle dette norme vorranno dare le Procure, che dovranno decidere a quale organo giudicante inoltrare i fascicoli concernenti i soli fatti previsti dai commi de quo; in caso di connessione con altri reati più gravi, infatti, la competenza sarà attratta dal Giudice superiore.

Qualora dovesse essere investito di un processo per direttissima avente ad oggetto i reati di cui sopra, il Giudice di Pace dovrà decidere se pronunciarsi nel merito, oppure dichiarare la propria incompetenza per materia o sollevare il regolamento di competenza.

Dott. Renato Amoroso
Giudice di Pace in Monza




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