PROMEMORIA

in merito al pdl disposizioni in materia

di protezione umanitaria e di diritto di asilo

(C.1238, C. 1554, C. 1738, C. 3847, C. 3857 e C. 3883)

Testo unificato adottato come testo base  e testi risultanti dagli emendamenti su cui rispettivamente il relatore ed il Governo hanno espresso parere favorevole

 

 

 

LAlto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) desidera esprimere agli onorevoli parlamentari che hanno contribuito alla stesura del testo unificato, adottato come testo base dalla Commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati, recante disposizioni in materia di protezione umanitaria e di diritto di asilo, il proprio apprezzamento per aver elaborato una proposta di legge riguardante una materia che in Italia non stata fino ad ora disciplinata in maniera organica. Vale la pena ricordare che questa situazione ha comportato, e tuttora comporta, sotto vari profili, gravi difficolt e problemi non solo per i richiedenti asilo e rifugiati, ma anche per gli stessi operatori chiamati ad applicare una normativa lacunosa.

 

LUNHCR auspica pertanto che i lavori parlamentari portino, in tempi brevi, allapprovazione di un testo in linea con gli standard internazionali ed europei e ribadisce la propria disponibilit, in virt del mandato conferitogli, a mettere a disposizione di tutte le istituzioni italiane competenti, in particolare del Parlamento e del Governo, la propria expertise.

 

Con tale spirito di cooperazione, lUNHCR intende, attraverso questo documento, fornire un contributo al dibattito parlamentare, muovendo alcune osservazioni e suggerimenti finalizzati al raggiungimento di soluzioni ottimali nellinteresse sia dei richiedenti asilo e rifugiati che dello Stato italiano.

 

Il testo unificato, adottato come testo base dalla Commissione Affari Costituzionali della Camera, presenta diversi elementi positivi tra i quali, in particolare, si sottolineano i seguenti:

 

    lesplicita menzione di genere, orientamento sessuale e lappartenenza ad un determinato gruppo etnico come criteri validi per un eventuale rischio di persecuzione ai fini della concessione dello status ai sensi dellarticolo 1 (A) della Convenzione del 1951, basandosi su una corretta interpretazione della summenzionata Convenzione;

 

    lintenzione di dare piena attuazione alleffettiva applicazione del dettato costituzionale ex-articolo 10 (3);

 

    la previsione di non espellere, perlomeno temporaneamente, alcune categorie di persone per motivi umanitari;

 

    la decentralizzazione del processo decisionale in prima istanza, che ridurr sensibilmente i tempi della procedura dasilo;

 

    la statuizione secondo la quale le Commissioni Territoriali operino in piena autonomia e con indipendenza di giudizio;

 

    l'introduzione di alcuni meccanismi atti a migliorare la tutela dei richiedenti asilo nelle varie fasi della procedura di ammissione e di riconoscimento dello status di rifugiato, nonch il relativo coinvolgimento dellUNHCR e di organismi non-governativi;

 

    la previsione secondo la quale le decisioni negative della Commissione territoriale riguardanti lammissibilit e la manifesta infondatezza della domanda siano, in linea di massima, almeno soggette ad una convalida da parte del giudice;

 

    la previsione secondo la quale i richiedenti asilo che hanno fatto ricorso contro la decisione di diniego della domanda di asilo in prima istanza possono ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno in attesa della decisione del tribunale.

 

LUNHCR vorrebbe, nondimeno, riportare alcune osservazioni e suggerimenti in relazione al disposto dei singoli articoli, accentuando alcuni aspetti considerati preminenti, in riferimento al testo unificato, adottato come testo base, ed ai testi risultanti dagli emendamenti su cui rispettivamente il relatore e il Governo hanno espresso parere favorevole.

 

Unit familiare (Art. 2, comma 2)

 

Considerata limportanza della protezione dellunit della famiglia, si raccomanda vivamente di mantenere la formulazione originale del testo.

 

Assistenza linguistica

 

In vari contesti (presentazione della domanda di asilo, informazioni sulla procedura e notifiche di provvedimenti) sono previste eccezioni alluso di una lingua comprensibile al richiedente. Ad avviso dellUNHCR si dovrebbe, in particolare nel contesto delle notifiche e delle informazioni sulla procedura, garantire leffettiva comprensione da parte del richiedente delle informazioni/provvedimenti che lo riguardano.

 

A tal proposito, qualora il Parlamento decidesse comunque di non introdurre ulteriori garanzie rispetto alla possibilit delluso di una lingua conosciuta dal richiedente asilo, lUNHCR suggerisce che permanga almeno la formulazione originaria cos come riportata nel testo unificato adottato come testo base e che non si accolgano gli emendamenti 5.8, 5.9 e 5.13

 

Sanzioni a carico di vettori (Art. 5, 2)

 

LUNHCR fa notare che, restringere lesenzione del vettore di linea da eventuali sanzioni per il trasporto di un richiedente asilo ai soli vettori italiani, appare limitativo. In nome del principio di equit di trattamento si propone, pertanto, di estendere lesenzione prevista anche ai vettori non-italiani.

 

Si invita quindi a considerare la seguente proposta di emendamento:

 

 

     Al comma 2, dopo le parole il vettore di linea, sopprimere le parole di nazionalit          italiana.

 

Richiedenti asilo presenti sul territorio (Art. 5,4)

 

Si apprezza lintroduzione dellemendamento 5.4 che contribuisce a precisare i compiti degli Uffici di frontiera in questa fase della procedura. Tuttavia, si fa notare che non definito in modo esplicito il trattamento da riservare ai richiedenti asilo che arrivino, o tentino di arrivare sul territorio nazionale non attraverso un posto di frontiera e a coloro, regolari o irregolari che siano, che presentano la domanda di asilo in Questura. Onde evitare incertezze interpretative, appare opportuno formulare delle disposizioni anche in merito a tali fattispecie.

 

Si invita quindi a considerare le seguenti proposte di emendamenti:

 

 

     Al comma 4, dopo il primo periodo aggiungere il seguente periodo:

Quando la domanda presentata in Questura, la stessa procede alla verbalizzazione ai sensi del comma 3 del presente articolo e trasmette la domanda immediatamente, con lallegata documentazione, alla competente Commissione territoriale.

 

     Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole ingresso nel territorio della Repubblica aggiungere le seguenti:

o, se il richiedente gi presente sul territorio non abbia titolo a soggiornare autorizza la permanenza,

 

     Al comma 4, infine, aggiungere, dopo le parole passaporto o documento trattenuto i seguenti periodi:

Il richiedente, gi titolare di un permesso di soggiorno ad altro titolo, ne conserva i diritti inerenti anche dopo il rilascio del permesso di soggiorno per richiesta di asilo.

La presentazione di una domanda di asilo da parte di chi sia gi trattenuto in uno dei centri di permanenza temporanea di cui all'articolo 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 non sospende il trattenimento e non d diritto al rilascio del permesso di soggiorno per asilo di cui sopra. Qualora la domanda sia stata avanzata dal richiedente dopo la convalida del trattenimento e la Commissione territoriale non giunga ad una decisione entro i termini stabiliti, il Questore competente pu chiedere al tribunale in composizione monocratica che il trattenimento venga prorogato per un ulteriore periodo di un massimo di 15 giorni.

 

Minori non accompagnati richiedenti asilo (Art. 6)

 

I minori non accompagnati, poich particolarmente vulnerabili, necessitano di ulteriori forme di tutela ed assistenza, cui si potrebbe dar seguito allinterno del regolamento previsto dallart. 3, comma1 o allinterno di un regolamento ad hoc.

 

E comunque auspicabile operare un riferimento esplicito al superiore interesse del minore inserendo, nel testo di legge, il seguente emendamento:

 

     Dopo il comma 4 aggiungere il seguente comma:

5. In ogni fase del procedimento di cui alla presente legge deve essere preso in considerazione con carattere di priorit il superiore interesse del fanciullo, conformemente a quanto previsto dallart. 3, comma 1, della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176.

 

Esame della domanda di asilo (Art. 7)

 

Il testo unificato adottato come testo base assegna alle Commissioni territoriali, in questa fase della procedura, inter alia , il compito di esaminare e di decidere su:

 

Ammissibilit

 

LUNHCR ritiene che sarebbe opportuno distinguere pi esplicitamente gli aspetti legati allammissibilit da quelli dellesame nel merito di una domanda di asilo. La valutazione preliminare di una domanda di asilo in base ai criteri del primo paese di asilo (cfr. art. 7,3,a) e del paese terzo sicuro (cfr. art. 7,3,b) pu essere effettuata, a certe condizioni, per deciderne lammissibilit della domanda. Valutazioni invece che entrino nel merito della domanda, ad esempio legate allapplicazione di clausole di esclusione, non dovrebbero far parte della decisione sullammissibilit, in quanto richiedono un completo ed approfondito esame della domanda in tutti i suoi aspetti. Nel caso di un richiedente asilo ricercato da un tribunale internazionale di cui al paragrafo d) del comma 3, si potrebbe effettivamente considerare la non ammissibilit, in quanto nella fattispecie il richiedente che si trovi in tale condizione, se messo a disposizione degli organi competenti, non sarebbe, presumibilmente a rischio di refoulement.

 

Pertanto lUNHCR raccomanda ladozione del seguente emendamento:

 

Al comma 3, sopprimere i paragrafi c) ed e).

 

Per quanto concerne la nozione del terzo paese sicuro, lesperienza dell'UNHCR insegna che il fatto che uno Stato abbia firmato la Convenzione di Ginevra non costituisce, di per s, la garanzia che questo Stato sia disposto ed in grado di ammettere il richiedente ad una procedura di asilo equa ed imparziale.

 

Si invita quindi a considerare la seguente proposta di emendamento:

 

     Al comma 3,  lettera (b), dopo le parole sino alla frontiera italiana,  aggiungere il seguente periodo:

 

Oltre a quanto stabilito dal comma 5 del presente articolo, la domanda comunque da considerare ammissibile se lo Stato firmatario della Convenzione di Ginevra non fornisca sufficienti garanzie per lammissione del richiedente ad una procedura equa ed imparziale per la determinazione dello status di rifugiato.

 

Domande dichiarate non ammissibili o manifestamente infondate

 

Si nota che per alcune categorie di richiedenti asilo ovvero coloro di cui ai paragrafi (a) e (b) dellarticolo 7, comma 7,  non prevista alcuna forma effettiva di tutela giurisdizionale.

 

In considerazione delle gravi e irreparabili conseguenze che una decisione errata in questa fase della procedura potrebbe comportare, anche a questa categoria particolare di richiedenti asilo dovrebbe essere garantito laccesso ad una forma di ricorso efficace o di riesame prima di procedere allesecuzione dellespulsione.

 

Si invita quindi a considerare le seguenti proposte di emendamento:

 

     Sopprimere al comma 7 le parole a partire da qualora dallatto scritto e motivato fino alla fine del comma.

 

     Sostituire il primo periodo ed il secondo periodo del comma 8 con i seguenti:

Il regolamento di cui all'articolo 3 comma 1, definisce le modalit di comunicazione al richiedente della dichiarazione di ammissibilit o manifesta infondatezza della domanda in lingua a lui conosciuta. ll questore, ove il richiedente sia gi trattenuto in uno dei centri di permanenza temporanea di cui allarticolo 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, chiede al tribunale in composizione monocratica la proroga del periodo di trattenimento per 15 giorni. Negli altri casi, il Questore dispone il trattenimento del richiedente presso la pi vicina sezione speciale disponibile dei centri di permanenza temporanea ed assistenza di cui al comma 9. In entrambi casi il Questore chiede entro quarantotto ore la convalida del provvedimento al giudice del tribunale in composizione monocratica. Il giudice valuta nel provvedimento di convalida anche la legittimit ed il merito della decisione.

 

Audizione personale

 

Dalla formulazione dellarticolo 7, comma 10, ove menzionato che in caso di esito positivo dellesame di ammissibilit e di non infondatezza della domanda di asilo la Commissione territoriale procede all audizione del richiedente, si pu evincere che nella fase precedente, ovvero nel contesto dellesame sotto il profilo dellammissibilit e della fondatezza, non prevista unaudizione del richiedente e che quindi la Commissione territoriale possa o addirittura debba decidere soltanto in base ai documenti cartacei.

 

LUNHCR ritiene che laudizione personale dellinteressato sia necessaria in virt del fatto che in tale tipo di esame potrebbero essere valutati degli aspetti delicati e difficili da giudicare quali, ad esempio, i potenziali rischi connessi ad un eventuale rinvio in un paese terzo ai sensi dellarticolo 7, comma 5.

 

Si invita quindi a considerare la seguente proposta di emendamento:

 

     Al comma 6, prima delle parole I provvedimenti che dichiarano ... aggiungere il seguente periodo:

La domanda pu essere dichiarata inammissibile o manifestamente infondata dalla Commissione territoriale soltanto dopo aver proceduto ad una audizione preliminare del richiedente asilo.

 

 

Decisione sulla domanda di asilo da parte della Commissione territoriale (Art. 8)

 

Linserimento dellemendamento 8.4 desta non poca preoccupazione. La considerazione da parte della Commissione territoriale degli aspetti di cui ai paragrafi a) - f) parte integrale dellistruttoria in quanto essi rappresentano comunque elementi da considerare, su base individuale, per giungere ad una valutazione complessiva della situazione specifica del richiedente. Lemendamento proposto tuttavia introdurrebbe un automatismo inaccettabile in quanto gli elementi di cui sopra prevaricherebbero in modo non giustificato su altri elementi attinenti al merito della domanda. In particolar modo appare problematico il fatto che lapplicazione di criteri di ammissibilit (primo paese di asilo e terzo paese sicuro) porterebbero ad un respingimento della domanda, ovvero al non riconoscimento dello status di rifugiato, laddove questi criteri spesso non hanno alcuna incidenza nella valutazione del merito della domanda.

 

Si rileva, inoltre, che quanto previsto al paragrafo f) non dovrebbe, in linea di massima, portare allapplicazione di una clausola di esclusione in quanto la rispettiva formulazione dellart.1, F della Convenzione del 1951 stabilisce che il richiedente pu essere escluso soltanto se il crimine grave di diritto comune sia stato commesso al di fuori del Paese di accoglimento e prima di esservi ammesso.

 

Si suggerisce, pertanto, di non inserire lemendamento proposto nel testo di legge.

 

Clausole di esclusione

 

            Si desidera inoltre rilevare che quanto previsto dal paragrafo f) non dovrebbe, in linea di massima, portare allapplicazione di una clausola di esclusione, in quanto la rispettiva formulazione dellarticolo 1,F della Convenzione del 1951 stabilisce che il richiedente pu essere escluso soltanto se il crimine grave di diritto comune sia stato commesso al di fuori del Paese di accoglimento e prima di esservi ammesso.

 

            Si raccomanda pertanto di non inserire lemendamento proposto, in questa formulazione, nel testo della legge.

 

Diniego del permesso di soggiorno (Art. 10, 1)

 

Mentre la Convenzione del 1951, nel contesto delle possibili deroghe al principio del non-refoulement, contempla il criterio della sicurezza dello Stato, non vi alcun riferimento alla tutela delle relazioni internazionali, cosi come previsto dallarticolo 10, comma 1. Estendere tali deroghe a fattispecie non contemplate dal diritto internazionale rappresenta una violazione del diritto in questione.

 

Si invita quindi a considerare la seguente proposta di emendamento:

 

     Al comma 1, dopo le parole sicurezza dello Stato, sopprimere le parole:

     o di tutela delle relazioni internazionali.

 

 

Programmi di rimpatrio volontario (Art. 10, 3)

 

Apparirebbe opportuno prevedere che, anche per coloro la cui procedura di determinazione dello status di rifugiato si sia conclusa con esito negativo, sia possibile avvalersi di eventuali programmi di rimpatrio volontario.

 

Si invita quindi a considerare la seguente proposta di emendamento:

 

     Al comma 3, dopo le parole allufficio di polizia di frontiera, aggiungere il seguente periodo:

     Inoltre si applica quanto previsto dal comma 6 dellarticolo 8.

 

Accoglienza/assistenza (Art. 14)

 

Considerando che con il presente testo si intende regolamentare, in modo organico, il sistema di asilo in Italia, appare opportuno porre, con questa legge, anche la base per la trasposizione della Direttiva 2003/9/CE del 27.1.2003 recante norme minime relativa allaccoglienza dei richiedenti asilo nei stati membri.

 

Si invita quindi a considerare le seguenti proposte di emendamento:

 

       Al comma 1, prima delle parole Gli enti locali anteporre il seguente periodo:

 

Con decreto legislativo da emanare entro 6 mesi dallentrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e lUNHCR, il Governo d attuazione alla Direttiva comunitaria 2003/9/CE del 27.1.2003 recante norme minime relative allaccoglienze dei richiedenti asilo negli stati membri. Con lo stesso decreto si definiscono inoltre gli altri aspetti riguardanti laccoglienza e lassistenza dei richiedenti asilo sul territorio.

 

       Al comma 1, sostituire le parole possono accogliere con la seguente parola: accolgono

 

 

 

UNHCR Roma, 10 febbraio 2004