PROMEMORIA
in merito al pdl
disposizioni in materia
di protezione
umanitaria e di diritto di asilo
(C.1238, C. 1554, C.
1738, C. 3847, C. 3857 e C. 3883)
Testo unificato
adottato come testo base e testi
risultanti dagli emendamenti su cui rispettivamente il relatore ed il Governo
hanno espresso parere favorevole
LAlto Commissariato delle
Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) desidera esprimere agli onorevoli
parlamentari che hanno contribuito alla stesura del testo unificato, adottato
come testo base dalla Commissione Affari Costituzionali della Camera dei
Deputati, recante disposizioni in materia di protezione umanitaria e di diritto
di asilo, il proprio apprezzamento per aver elaborato una proposta di legge
riguardante una materia che in Italia non stata fino ad ora disciplinata in
maniera organica. Vale la pena ricordare che questa situazione ha comportato, e
tuttora comporta, sotto vari profili, gravi difficolt e problemi non solo per
i richiedenti asilo e rifugiati, ma anche per gli stessi operatori chiamati ad
applicare una normativa lacunosa.
LUNHCR auspica pertanto che i
lavori parlamentari portino, in tempi brevi, allapprovazione di un testo in
linea con gli standard internazionali ed europei e ribadisce la propria
disponibilit, in virt del mandato conferitogli, a mettere a disposizione di
tutte le istituzioni italiane competenti, in particolare del Parlamento e del
Governo, la propria expertise.
Con tale spirito di cooperazione,
lUNHCR intende, attraverso questo documento, fornire un contributo al
dibattito parlamentare, muovendo alcune osservazioni e suggerimenti finalizzati
al raggiungimento di soluzioni ottimali nellinteresse sia dei richiedenti
asilo e rifugiati che dello Stato italiano.
Il testo unificato, adottato come
testo base dalla Commissione Affari Costituzionali della Camera, presenta
diversi elementi positivi tra i quali, in particolare, si sottolineano i
seguenti:
lesplicita menzione di
genere, orientamento sessuale e lappartenenza ad un determinato gruppo etnico
come criteri validi per un eventuale rischio di persecuzione ai fini della
concessione dello status ai sensi dellarticolo 1 (A) della Convenzione del
1951, basandosi su una corretta interpretazione della summenzionata
Convenzione;
lintenzione di dare
piena attuazione alleffettiva applicazione del dettato costituzionale
ex-articolo 10 (3);
la previsione di non
espellere, perlomeno temporaneamente, alcune categorie di persone per motivi
umanitari;
la decentralizzazione del
processo decisionale in prima istanza, che ridurr sensibilmente i tempi della
procedura dasilo;
la statuizione secondo la
quale le Commissioni Territoriali operino in piena autonomia e con
indipendenza di giudizio;
l'introduzione di alcuni
meccanismi atti a migliorare la tutela dei richiedenti asilo nelle varie fasi
della procedura di ammissione e di riconoscimento dello status di rifugiato,
nonch il relativo coinvolgimento dellUNHCR e di organismi non-governativi;
la previsione secondo la
quale le decisioni negative della Commissione territoriale riguardanti
lammissibilit e la manifesta infondatezza della domanda siano, in linea di
massima, almeno soggette ad una convalida da parte del giudice;
la previsione secondo la
quale i richiedenti asilo che hanno fatto ricorso contro la decisione di
diniego della domanda di asilo in prima istanza possono ottenere il rinnovo del
permesso di soggiorno in attesa della decisione del tribunale.
LUNHCR
vorrebbe, nondimeno, riportare alcune osservazioni e suggerimenti in relazione
al disposto dei singoli articoli, accentuando alcuni aspetti considerati
preminenti, in riferimento al testo unificato, adottato come testo base, ed ai
testi risultanti dagli emendamenti su cui rispettivamente il relatore e il
Governo hanno espresso parere favorevole.
Unit familiare (Art. 2, comma 2)
Considerata limportanza della
protezione dellunit della famiglia, si raccomanda vivamente di
mantenere la formulazione originale del testo.
Assistenza linguistica
In vari contesti (presentazione
della domanda di asilo, informazioni sulla procedura e notifiche di
provvedimenti) sono previste eccezioni alluso di una lingua comprensibile al
richiedente. Ad avviso dellUNHCR si dovrebbe, in particolare nel
contesto delle notifiche e delle informazioni sulla procedura, garantire
leffettiva comprensione da parte del richiedente delle
informazioni/provvedimenti che lo riguardano.
A tal proposito, qualora il
Parlamento decidesse comunque di non introdurre ulteriori garanzie rispetto
alla possibilit delluso di una lingua conosciuta dal richiedente asilo, lUNHCR
suggerisce che permanga almeno la formulazione originaria cos come riportata
nel testo unificato adottato come testo base e che non si accolgano gli
emendamenti 5.8, 5.9 e 5.13
Sanzioni a carico di vettori (Art. 5, 2)
LUNHCR fa notare che,
restringere lesenzione del vettore di linea da eventuali sanzioni per il
trasporto di un richiedente asilo ai soli vettori italiani, appare limitativo.
In nome del principio di equit di trattamento si propone, pertanto, di
estendere lesenzione prevista anche ai vettori non-italiani.
Si invita quindi a
considerare la seguente proposta di emendamento:
Al comma 2, dopo le parole il vettore di
linea, sopprimere le parole di nazionalit italiana.
Richiedenti asilo presenti sul territorio (Art.
5,4)
Si apprezza lintroduzione
dellemendamento 5.4 che contribuisce a precisare i compiti degli Uffici di
frontiera in questa fase della procedura. Tuttavia, si fa notare che non
definito in modo esplicito il trattamento da riservare ai richiedenti asilo che
arrivino, o tentino di arrivare sul territorio nazionale non attraverso un
posto di frontiera e a coloro, regolari o irregolari che siano, che presentano
la domanda di asilo in Questura. Onde evitare incertezze interpretative, appare
opportuno formulare delle disposizioni anche in merito a tali fattispecie.
Si invita quindi a
considerare le seguenti proposte di emendamenti:
Al comma 4, dopo il primo periodo aggiungere il
seguente periodo:
Quando
la domanda presentata in Questura, la stessa procede alla verbalizzazione ai
sensi del comma 3 del presente articolo e trasmette la domanda immediatamente,
con lallegata documentazione, alla competente Commissione territoriale.
Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole ingresso
nel territorio della Repubblica aggiungere le seguenti:
o, se
il richiedente gi presente sul territorio non abbia titolo a soggiornare
autorizza la permanenza,
Al comma 4, infine, aggiungere, dopo le parole passaporto
o documento trattenuto i seguenti periodi:
Il
richiedente, gi titolare di un permesso di soggiorno ad altro titolo, ne
conserva i diritti inerenti anche dopo il rilascio del permesso di soggiorno
per richiesta di asilo.
La
presentazione di una domanda di asilo da parte di chi sia gi trattenuto in uno
dei centri di permanenza temporanea di cui all'articolo 14 del testo unico di
cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 non sospende il trattenimento
e non d diritto al rilascio del permesso di soggiorno per asilo di cui sopra.
Qualora la domanda sia stata avanzata dal richiedente dopo la convalida del
trattenimento e la Commissione territoriale non giunga ad una decisione entro i
termini stabiliti, il Questore competente pu chiedere al tribunale in
composizione monocratica che il trattenimento venga prorogato per un ulteriore
periodo di un massimo di 15 giorni.
Minori non accompagnati richiedenti asilo (Art.
6)
I minori non accompagnati, poich
particolarmente vulnerabili, necessitano di ulteriori forme di tutela ed assistenza,
cui si potrebbe dar seguito allinterno del regolamento previsto dallart. 3,
comma1 o allinterno di un regolamento ad hoc.
E comunque auspicabile
operare un riferimento esplicito al superiore interesse del minore inserendo,
nel testo di legge, il seguente emendamento:
Dopo
il comma 4 aggiungere il seguente comma:
5. In ogni fase
del procedimento di cui alla presente legge deve essere preso in considerazione
con carattere di priorit il superiore interesse del fanciullo, conformemente a
quanto previsto dallart. 3, comma 1, della Convenzione sui diritti del
fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della
legge 27 maggio 1991, n. 176.
Esame della domanda di asilo (Art. 7)
Il testo unificato adottato come
testo base assegna alle Commissioni territoriali, in questa fase della
procedura, inter alia , il compito di esaminare e di decidere su:
Ammissibilit
LUNHCR ritiene che sarebbe
opportuno distinguere pi esplicitamente gli aspetti legati allammissibilit
da quelli dellesame nel merito di una domanda di asilo. La valutazione
preliminare di una domanda di asilo in base ai criteri del primo paese di
asilo (cfr. art. 7,3,a) e del paese terzo sicuro (cfr. art. 7,3,b) pu
essere effettuata, a certe condizioni, per deciderne lammissibilit della
domanda. Valutazioni invece che entrino nel merito della domanda, ad esempio
legate allapplicazione di clausole di esclusione, non dovrebbero far parte
della decisione sullammissibilit, in quanto richiedono un completo ed
approfondito esame della domanda in tutti i suoi aspetti. Nel caso di un
richiedente asilo ricercato da un tribunale internazionale di cui al paragrafo
d) del comma 3, si potrebbe effettivamente considerare la non ammissibilit, in
quanto nella fattispecie il richiedente che si trovi in tale condizione, se
messo a disposizione degli organi competenti, non sarebbe, presumibilmente a
rischio di refoulement.
Pertanto lUNHCR raccomanda
ladozione del seguente emendamento:
Al
comma 3, sopprimere i paragrafi c) ed e).
Per quanto concerne la nozione del terzo paese
sicuro, lesperienza dell'UNHCR insegna che il fatto che uno Stato abbia
firmato la Convenzione di Ginevra non costituisce, di per s, la garanzia che
questo Stato sia disposto ed in grado di ammettere il richiedente ad una
procedura di asilo equa ed imparziale.
Si invita quindi a
considerare la seguente proposta di emendamento:
Al
comma 3, lettera (b), dopo le
parole sino alla frontiera italiana, aggiungere il seguente periodo: Oltre a quanto stabilito dal
comma 5 del presente articolo, la domanda comunque da considerare
ammissibile se lo Stato firmatario della Convenzione di Ginevra non fornisca
sufficienti garanzie per lammissione del richiedente ad una procedura equa
ed imparziale per la determinazione dello status di rifugiato. |
Domande dichiarate non ammissibili o
manifestamente infondate
Si nota che per alcune categorie
di richiedenti asilo ovvero coloro di cui ai paragrafi (a) e (b) dellarticolo
7, comma 7, non prevista alcuna
forma effettiva di tutela giurisdizionale.
In
considerazione delle gravi e irreparabili conseguenze che una decisione errata
in questa fase della procedura potrebbe comportare, anche a questa categoria
particolare di richiedenti asilo dovrebbe essere garantito laccesso ad una
forma di ricorso efficace o di riesame prima di procedere allesecuzione
dellespulsione.
Si invita quindi a
considerare le seguenti proposte di emendamento:
Sopprimere
al comma 7 le parole a partire da qualora dallatto scritto e
motivato fino alla fine del comma.
Sostituire
il primo periodo ed il secondo periodo del comma 8 con i seguenti:
Il
regolamento di cui all'articolo 3 comma 1, definisce le modalit di
comunicazione al richiedente della dichiarazione di ammissibilit o manifesta
infondatezza della domanda in lingua a lui conosciuta. ll questore, ove il
richiedente sia gi trattenuto in uno dei centri di permanenza temporanea di
cui allarticolo 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio
1998, n.286, chiede al tribunale in composizione monocratica la proroga del
periodo di trattenimento per 15 giorni. Negli altri casi, il Questore dispone
il trattenimento del richiedente presso la pi vicina sezione speciale
disponibile dei centri di permanenza temporanea ed assistenza di cui al comma
9. In entrambi casi il Questore chiede entro quarantotto ore la convalida del
provvedimento al giudice del tribunale in composizione monocratica. Il giudice valuta nel provvedimento di convalida anche la
legittimit ed il merito della decisione.
Audizione personale
Dalla formulazione dellarticolo
7, comma 10, ove menzionato che in caso di esito positivo dellesame di
ammissibilit e di non infondatezza della domanda di asilo la Commissione
territoriale procede all audizione del richiedente, si pu evincere che nella
fase precedente, ovvero nel contesto dellesame sotto il profilo
dellammissibilit e della fondatezza, non prevista unaudizione del
richiedente e che quindi la Commissione territoriale possa o addirittura
debba decidere soltanto in base ai documenti cartacei.
LUNHCR ritiene che laudizione
personale dellinteressato sia necessaria in virt del fatto che in tale tipo
di esame potrebbero essere valutati degli aspetti delicati e difficili da
giudicare quali, ad esempio, i potenziali rischi connessi ad un eventuale
rinvio in un paese terzo ai sensi dellarticolo 7, comma 5.
Si invita quindi a
considerare la seguente proposta di emendamento:
Al
comma 6, prima delle parole I provvedimenti che dichiarano ...
aggiungere il seguente periodo: La
domanda pu essere dichiarata inammissibile o manifestamente infondata dalla
Commissione territoriale soltanto dopo aver proceduto ad una audizione
preliminare del richiedente asilo. |
Decisione sulla domanda di asilo da parte della
Commissione territoriale (Art. 8)
Linserimento
dellemendamento 8.4 desta non poca preoccupazione. La considerazione da parte
della Commissione territoriale degli aspetti di cui ai paragrafi a) - f)
parte integrale dellistruttoria in quanto essi rappresentano comunque elementi
da considerare, su base individuale, per giungere ad una valutazione
complessiva della situazione specifica del richiedente. Lemendamento proposto
tuttavia introdurrebbe un automatismo inaccettabile in quanto gli elementi di
cui sopra prevaricherebbero in modo non giustificato su altri elementi
attinenti al merito della domanda. In particolar modo appare problematico il
fatto che lapplicazione di criteri di ammissibilit (primo paese di asilo e
terzo paese sicuro) porterebbero ad un respingimento della domanda, ovvero al
non riconoscimento dello status di rifugiato, laddove questi criteri spesso non
hanno alcuna incidenza nella valutazione del merito della domanda.
Si rileva,
inoltre, che quanto previsto al paragrafo f) non dovrebbe, in linea di massima,
portare allapplicazione di una clausola di esclusione
in quanto la rispettiva formulazione dellart.1, F della Convenzione del
1951 stabilisce che il richiedente pu essere escluso soltanto se il crimine
grave di diritto comune sia stato commesso al di fuori del Paese di
accoglimento e prima di esservi ammesso.
Si
suggerisce, pertanto, di non inserire lemendamento proposto nel testo di
legge.
Clausole di esclusione
Si
desidera inoltre rilevare che quanto previsto dal paragrafo f) non dovrebbe, in
linea di massima, portare allapplicazione di una clausola di esclusione, in
quanto la rispettiva formulazione dellarticolo 1,F della Convenzione del 1951 stabilisce
che il richiedente pu essere escluso soltanto se il crimine grave di diritto
comune sia stato commesso al di fuori del Paese di accoglimento e prima di
esservi ammesso.
Si
raccomanda pertanto di non inserire lemendamento proposto, in questa
formulazione, nel testo della legge.
Diniego del permesso di soggiorno (Art. 10, 1)
Mentre la Convenzione del 1951,
nel contesto delle possibili deroghe al principio del non-refoulement,
contempla il criterio della sicurezza dello Stato, non vi alcun riferimento
alla tutela delle relazioni internazionali, cosi come previsto dallarticolo
10, comma 1. Estendere tali deroghe a fattispecie non contemplate dal diritto
internazionale rappresenta una violazione del diritto in questione.
Si invita quindi a
considerare la seguente proposta di emendamento:
Al
comma 1, dopo le parole sicurezza dello Stato, sopprimere
le parole:
o di tutela delle
relazioni internazionali.
Programmi di rimpatrio
volontario (Art. 10, 3)
Apparirebbe opportuno prevedere
che, anche per coloro la cui procedura di determinazione dello status di
rifugiato si sia conclusa con esito negativo, sia possibile avvalersi di
eventuali programmi di rimpatrio volontario.
Si invita quindi a
considerare la seguente proposta di emendamento:
Al
comma 3, dopo le parole allufficio di polizia di frontiera, aggiungere
il seguente periodo:
Inoltre si applica
quanto previsto dal comma 6 dellarticolo 8.
Accoglienza/assistenza (Art. 14)
Considerando che con il presente
testo si intende regolamentare, in modo organico, il sistema di asilo in
Italia, appare opportuno porre, con questa legge, anche la base per la
trasposizione della Direttiva 2003/9/CE del 27.1.2003 recante norme minime
relativa allaccoglienza dei richiedenti asilo nei stati membri.
Si invita quindi a
considerare le seguenti proposte di emendamento:
Al
comma 1, prima delle parole Gli enti locali anteporre il
seguente periodo: Con decreto legislativo da emanare entro 6 mesi
dallentrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e
lUNHCR, il Governo d attuazione alla Direttiva comunitaria 2003/9/CE del
27.1.2003 recante norme minime relative allaccoglienze dei richiedenti asilo
negli stati membri. Con lo stesso decreto si definiscono inoltre gli altri
aspetti riguardanti laccoglienza e lassistenza dei richiedenti asilo sul
territorio. Al
comma 1, sostituire le parole possono accogliere con la seguente
parola: accolgono |
UNHCR Roma, 10 febbraio 2004