DETENUTI ED INTERNATI STRANIERI PRIVI DI PERMESSO DI SOGGIORNO ASSEGNATI AL LAVORO ESTERNO, SEMILIBERI O AFFIDATI AL SERVIZIO SOCIALE: il punto della situazione.

 

 

 

 

Alcuni recenti provvedimenti emanati da autorit giudiziarie e di polizia locali, riguardanti persone detenute straniere prive di permesso di soggiorno alle quali non stato consentito di intraprendere o proseguire unattivit lavorativa nellambito di misure alternative alla detenzione, hanno suggerito alle scriventi parti l opportunit di evidenziare come la Legge 189/2002 ( c.d. LEGGE BOSSI-FINI ) nel modificare il DLgs 286/98 ( c.d. LEGGE TURCO-NAPOLITANO ) non entri nel merito relativo allapplicabilit delle misure alternative alla detenzione nei confronti dei detenuti stranieri privi di autorizzazione al soggiorno ovvero titolari di soggiorno scaduto, revocato etc .

 

Rispetto a questo punto, infatti, la Legge 189/2002 con lart. 14 ha inteso integrare lart. 15 del DLgs 286/98 ( ESPULSIONE A TITOLO DI MISURA DI SICUREZZA), esclusivamente per ci che riguarda la comunicazione al Questore e alla competente autorit consolare dellemissione del provvedimento di custodia cautelare o della sentenza di condanna definitiva  nei confronti dello straniero, al fine di procedere alla sua identificazione in previsione dellesecuzione della misura dellespulsione seguente alla cessazione del periodo di custodia cautelare o di esecuzione della pena.

 

Altro aspetto di sicura novit previsto dallart. 15 della Legge 189/2002, che, sostituendo lart. 16 del DLgs 286/98 ( ESPULSIONE A TITOLO DI SANZIONE SOSTITUTIVA DELLA DETENZIONE), dispone al comma 5 che nei confronti dello straniero, identificato, detenuto che si trova in taluna delle situazioni indicate nellart. 13 comma 2[1] che deve scontare una pena detentiva, anche residua, non superiore a due anni, disposta lespulsione. Essa non pu essere disposta nei casi in cui la condanna riguarda uno o pi delitti previsti dallart. 407 comma 2 lettera a), del cpp, ovvero i delitti previsti dal presente Testo Unico.

 

Il comma 6 del citato articolo prevede inoltre che: competente a disporre lespulsione di cui al comma 5 il magistrato di sorveglianza, che decide con decreto motivato, senza formalit, acquisite le informazioni degli organi di polizia sullidentit e sulla nazionalit dello straniero. Il decreto di espulsione comunicato allo straniero che, entro il termine di dieci giorni, pu proporre opposizione dinanzi al tribunale di sorveglianza. Il tribunale decide nel termine di venti giorni.

 

Lesecuzione dellespulsione sospesa fino alla decorrenza dei termini di impugnazione o della decisione del Tribunale di sorveglianza. In ogni caso lo stato di detenzione permane fino a quando non siano stati acquisiti i necessari documenti di viaggio per lesecuzione dellespulsione che viene effettuata da parte del Questore con accompagnamento alla frontiera ( comma 7, art. 16 DLgs 286/98).

 

 

Rispetto alla concedibilit e applicabilit delle misure alternative alla detenzione a cittadini stranieri privi del permesso di soggiorno ovvero titolari di titolo di soggiorno scaduto o revocato, non si rilevano quindi elementi di novit.

 

Sulla base di ci, riteniamo si debba ancora osservare quanto previsto dalla circolare del MINISTERO DEL LAVORO 15.03.1993, n 27, trasmessa alle QUESTURE mediante la circolare del MINISTERO DELLINTERNO 2.03.1994, n 8, la quale stabilisce - come noto - che i cittadini stranieri sprovvisti di permesso di soggiorno sono tassativamente obbligati in forza di una decisione giurisdizionale, a permanere sul territorio italiano e a svolgere attivit lavorativa in alternativa alla pena detentiva, in forza di una ordinanza del TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA o di un provvedimento di ammissione al lavoro esterno.

 

Sulla base di questo principio condiviso allepoca dal Ministero di Grazia e Giustizia la circolare 27/93 stabiliva che gli UPLMO ( oggi DPL ) rilasciavano un apposito atto di avviamento al lavoro prescindendo dalla iscrizione nelle liste di collocamento, dal possesso del permesso di soggiorno e dallaccertamento di indisponibilit. Il predetto atto doveva avere validit limitata al tipo di attivit lavorativa e al periodo indicati nel provvedimento e non costituirtitolo valido per la iscrizione nelle liste di collocamento alla cessazione del rapporto di lavoro per il quale stato concesso. La medesima circolare prevedeva infine, analoga procedura per i minorenni stranieri privi di permesso di soggiorno per i quali a seguito della sospensione del processo e messa alla prova previsto lavviamento al lavoro nel quadro di attivit di osservazione, trattamento e sostegno ai sensi dellart. 28 del DPR 48/98.

 

Successivamente allentrata in vigore del DLgs 286/98, la DIREZIONE REGIONALE DEL LAVORO MINISTERO DEL LAVORO con la nota 11.01.2001 - richiamando quanto contenuto nella lettera circolare del Ministero di GRAZIA e GIUSTIZIA prot. 547671/10 del 12.04.1999 ( il permesso di soggiorno, per i detenuti e per gli internati extracomunitari avviati al lavoro extramurario in misura alternativa o ammessi al lavoro allesterno, non necessario, attesa appunto la condizione di detenzione) non rilevava elementi ostativi al persistere dellapplicabilit dellapposita procedura di avviamento al lavoro delineata nella circolare n 27/93.

 

Con la circolare del Ministero dellInterno 2.12.2000  n 300.C2000/706/P/12.229.39/1^DIV. venne chiarito che in riguardo alla posizione di soggiorno dei cittadini stranieri detenuti ammessi alla misure alternative previste dalla legge, quali la possibilit di svolgere attivit lavorativa allesterno del carcere si rappresenta che la normativa vigente non prevede il rilascio del permesso di soggiorno ad hoc per detti soggetti. In queste circostanze non si reputa possibile rilasciare un permesso di soggiorno per MOTIVI DI GIUSTIZIA n ad altro titolo, ben potendo lordinanza del Magistrato di SORVEGLIANZA costituire ex se unautorizzazione a permanere nel territorio nazionale.

 

Tale circolare precisava che la possibilit per  gli stranieri di cui trattasi, di svolgere attivit di lavoro allesterno del carcere stata disciplinata dalla circolare n 27/93 del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale con la quale stato chiarito che sufficiente un apposito atto di avviamento al lavoro rilasciato dagli Uffici provinciali del lavoro, di validit limitata al tipo di attivit lavorativa e a quel periodo indicato nel provvedimento giudiziario di ammissione al beneficio de quo.

 

Tutto ci veniva ribadito anche a fronte di quesiti sottoposti da alcune QUESTURE al Ministero dellInterno rispetto alla possibilit di poter concedere o meno la conversione del MOTIVO permesso di soggiorno rilasciato per MOTIVI DI GIUSTIZIA  - eventualmente ottenuto durante lo svolgimento di una misura alternativa alla detenzione -  a motivo di LAVORO SUBORDINATO  al termine della misura alternativa medesima.

 

 

La Legge 189/2002 allart. 18, riscrivendo lart. 22 del DLgs 286/98 afferma che il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge il rinnovo, revocato o annullato, punito con larresto da tre mesi ad un anno e con lammenda di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato ( comma 12) [2] .

 

In riguardo alla possibilit che nei confronti di chi occupa alle proprie dipendenze cittadini stranieri cui sia stata concessa una misura alternativa, privi di permesso di soggiorno, o comunque nelle condizioni previste nel comma sopra citato, vengano applicate le sanzioni previste, bene fare riferimento a quanto stabilito dal Ministero della Giustizia DAP UFFICIO IV DIVISIONE III TRATTAMENTO E LAVORO - con due note del 15.02.1999 prot. 545497 e del 16.03.1999 prot. 547899 [3], il quale chiariva che il divieto di occupare alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno non riguarda i detenuti extracomunitari che vengono ammessi al lavoro allinterno del carcere. Ci in considerazione del fatto che il lavoro penitenziario presenta natura e caratteristiche proprie rispetto a quello ordinario. E ancora: per quanto concerne invece, il collocamento dei detenuti extracomunitari allesterno del carcere ed alle dipendenze di terzi  il problema della necessit del permesso di soggiorno gi stato affrontato nel 1993 ( circolare Ministero Lavoro 27/93) la ratio di tale disposizione da individuarsi nel fatto che i detenuti extracomunitari sono comunque obbligati a permanere sul territorio italiano in virt di un provvedimento giurisdizionale il problema relativo al possesso del permesso di soggiorno pu considerarsi superato in quanto le disposizioni contenute nella circolare suddetta (circolare Ministero del Lavoro n 27/93) appaiono tuttora applicabili, visto che lart. 22 del T.U. 286/98 non sembra possedere carattere  innovativo.

 

 

Segnaliamo in ultimo, la circolare del Ministero dellInterno 4.09.2001 P.N. 300/C/2001/3595/A/L264/1^ DIV, la quale prevede che: lart. 5 comma 4 del Dlgs 286/98 detta le condizioni a cui deve essere sottoposto il rinnovo del permesso di soggiorno, che riguardano i motivi e la sussistenza dei requisiti necessari al rilascio e la cui verifica deve essere effettuata dallAutorit di P.S.  nel caso di richiesta volta ad ottenere il rinnovo presentata da un cittadino extracomunitario in stato di detenzione, si deve precisare che listanza non pu essere accolta, atteso che la verifica della sussistenza dei requisiti necessari, caratterizzanti la tipologia del permesso invocata, obiettivamente superata dal provvedimento dellA.G. in forza del quale linteressato detenuto. In sostanza, si pu ben sostenere che tale provvedimento contiene in se stesso la caratteristica di autorizzazione al soggiorno, rendendo vano un ulteriore intervento, peraltro di natura amministrativa, dellautorit di P.S. .

 

 

 

BRESCIA, 1 febbraio 2003.

 

 

 

p. CGIL di Brescia

 Dino Greco

 

p. CISL di Brescia

 Antonio Lazzaroni

 

p. UIL di Brescia

Raffaele Merigo

 

p. Carcere e Territorio di Brescia,

Angelo Canori

 

                                                                                       p. CARITAS di Brescia

Don Umberto DellAversana

 

p. Segretariato Migranti di Brescia

Giovanni Boccacci

 

p. Movimento Cristiano Lavoratori di Brescia

Ernesto De Marco

 

p. FEDERSOLIDARIETA  Lombardia

Beppe Pezzotti

 



[1] Art. 13 comma 2 Dlgs 286/98:

lespulsione disposta dal Prefetto quando lo straniero:

       entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera e non stato respinto ai sensi dellart. 10;

       si trattenuto nel territorio dello Stato senza aver richiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando il permesso di soggiorno stato revocato o annullato, ovvero scaduto da pi di sessanta giorni e non ne stato chiesto il rinnovo;

       appartiene a taluna delle categorie indicate nellart. 1 della Legge 27.12.1956 n 1423, come sostituito dallart. 2 della Legge 3.08.1988 n 327 o dellart. 1 della Legge 31.05.1965 n 575, come sostituito dallart. 13 della Legge 13.09.1982 n 646.

 

[2] in grassetto le variazioni introdotte rispetto alla vecchia versione.

 

[3] Si tratta di due pronunciamenti del Ministero della Giustizia rispetto ad un primo quesito rappresentato dallAssociazione Carcere e Territorio di Brescia, e ad un secondo della CGIL di Brescia, relativamente alla modalit di ammissione al lavoro di cittadini stranieri detenuti.