DETENUTI ED INTERNATI STRANIERI PRIVI DI PERMESSO DI SOGGIORNO
ASSEGNATI AL LAVORO ESTERNO, SEMILIBERI O AFFIDATI AL SERVIZIO SOCIALE: il
punto della situazione.
Alcuni recenti provvedimenti emanati da autorit giudiziarie e di
polizia locali, riguardanti persone detenute straniere prive di permesso di
soggiorno alle quali non stato consentito di intraprendere o proseguire
unattivit lavorativa nellambito di misure alternative alla detenzione, hanno
suggerito alle scriventi parti l opportunit di evidenziare come la Legge
189/2002 ( c.d. LEGGE BOSSI-FINI ) nel modificare il DLgs 286/98 ( c.d. LEGGE
TURCO-NAPOLITANO ) non entri nel merito relativo allapplicabilit delle misure
alternative alla detenzione nei confronti dei detenuti stranieri privi di
autorizzazione al soggiorno ovvero titolari di soggiorno scaduto, revocato etc
.
Rispetto
a questo punto, infatti, la Legge 189/2002 con lart. 14 ha inteso integrare
lart. 15 del DLgs 286/98 ( ESPULSIONE A TITOLO DI MISURA DI SICUREZZA), esclusivamente per ci
che riguarda la comunicazione al Questore e alla competente autorit consolare
dellemissione del provvedimento di custodia cautelare o della sentenza di
condanna definitiva nei confronti
dello straniero, al fine di procedere alla sua identificazione in previsione
dellesecuzione della misura dellespulsione seguente alla cessazione del
periodo di custodia cautelare o di esecuzione della pena.
Altro aspetto di sicura novit previsto dallart. 15 della Legge
189/2002, che, sostituendo lart. 16 del DLgs 286/98 ( ESPULSIONE A TITOLO
DI SANZIONE SOSTITUTIVA DELLA DETENZIONE), dispone al comma 5 che nei confronti dello
straniero, identificato, detenuto che si trova in taluna delle situazioni
indicate nellart. 13 comma 2[1] che deve scontare una pena detentiva, anche residua,
non superiore a due anni, disposta lespulsione. Essa non pu essere disposta
nei casi in cui la condanna riguarda uno o pi delitti previsti dallart. 407
comma 2 lettera a), del cpp, ovvero i delitti previsti dal presente Testo
Unico.
Il comma 6 del citato articolo prevede inoltre che: competente a
disporre lespulsione di cui al comma 5 il magistrato di sorveglianza, che
decide con decreto motivato, senza formalit, acquisite le informazioni degli
organi di polizia sullidentit e sulla nazionalit dello straniero. Il decreto
di espulsione comunicato allo straniero che, entro il termine di dieci
giorni, pu proporre opposizione dinanzi al tribunale di sorveglianza. Il
tribunale decide nel termine di venti giorni.
Lesecuzione
dellespulsione sospesa fino alla decorrenza dei termini di impugnazione o
della decisione del Tribunale di sorveglianza. In ogni caso lo stato di
detenzione permane fino a quando non siano stati acquisiti i necessari
documenti di viaggio per lesecuzione dellespulsione che viene effettuata da
parte del Questore con accompagnamento alla frontiera ( comma 7, art. 16 DLgs
286/98).
Rispetto alla concedibilit e applicabilit delle misure alternative
alla detenzione a cittadini stranieri privi del permesso di soggiorno ovvero
titolari di titolo di soggiorno scaduto o revocato, non
si rilevano quindi elementi di novit.
Sulla base di ci, riteniamo si debba ancora osservare quanto previsto
dalla circolare del MINISTERO DEL LAVORO 15.03.1993, n 27, trasmessa alle
QUESTURE mediante la circolare del MINISTERO DELLINTERNO 2.03.1994, n 8, la
quale stabilisce - come noto - che i cittadini stranieri sprovvisti di
permesso di soggiorno sono tassativamente obbligati in forza di una
decisione giurisdizionale, a permanere sul territorio italiano e a svolgere
attivit lavorativa in alternativa alla pena detentiva, in forza di una
ordinanza del TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA o di un provvedimento di ammissione al
lavoro esterno.
Sulla base di questo principio condiviso allepoca dal Ministero di
Grazia e Giustizia la circolare 27/93 stabiliva che gli UPLMO ( oggi DPL )
rilasciavano un apposito atto di avviamento al lavoro prescindendo dalla
iscrizione nelle liste di collocamento, dal possesso del permesso di soggiorno
e dallaccertamento di indisponibilit. Il predetto atto doveva avere validit limitata al
tipo di attivit lavorativa e al periodo indicati nel provvedimento e non
costituirtitolo valido per la iscrizione nelle liste di collocamento alla
cessazione del rapporto di lavoro per il quale stato concesso. La medesima circolare prevedeva infine,
analoga procedura per i minorenni stranieri privi di permesso di soggiorno per
i quali a seguito della sospensione del processo e messa alla prova
previsto lavviamento al lavoro nel quadro di attivit di osservazione,
trattamento e sostegno ai sensi dellart. 28 del DPR 48/98.
Successivamente allentrata in vigore del DLgs 286/98, la DIREZIONE
REGIONALE DEL LAVORO MINISTERO DEL LAVORO con la nota 11.01.2001 -
richiamando quanto contenuto nella lettera circolare del Ministero di GRAZIA e
GIUSTIZIA prot. 547671/10 del 12.04.1999 ( il permesso di soggiorno, per i
detenuti e per gli internati extracomunitari avviati al lavoro extramurario in
misura alternativa o ammessi al lavoro allesterno, non necessario, attesa
appunto la condizione di detenzione) non rilevava elementi ostativi al persistere
dellapplicabilit dellapposita procedura di avviamento al lavoro delineata
nella circolare n 27/93.
Con la circolare del Ministero dellInterno 2.12.2000 n 300.C2000/706/P/12.229.39/1^DIV.
venne chiarito che in riguardo alla posizione di soggiorno dei cittadini
stranieri detenuti ammessi alla misure alternative previste dalla legge, quali
la possibilit di svolgere attivit lavorativa allesterno del carcere si
rappresenta che la normativa vigente non prevede il rilascio del permesso di
soggiorno ad hoc per detti soggetti. In queste circostanze non si reputa
possibile rilasciare un permesso di soggiorno per MOTIVI DI GIUSTIZIA n ad
altro titolo, ben potendo lordinanza del Magistrato di SORVEGLIANZA costituire
ex se unautorizzazione a permanere nel territorio nazionale.
Tale circolare precisava che la possibilit per gli stranieri di cui trattasi, di
svolgere attivit di lavoro allesterno del carcere stata disciplinata dalla
circolare n 27/93 del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale con la
quale stato chiarito che sufficiente un apposito atto di avviamento al
lavoro rilasciato dagli Uffici provinciali del lavoro, di validit limitata al
tipo di attivit lavorativa e a quel periodo indicato nel provvedimento
giudiziario di ammissione al beneficio de quo.
Tutto ci veniva ribadito anche a fronte di quesiti sottoposti da alcune
QUESTURE al Ministero dellInterno rispetto alla possibilit di poter concedere
o meno la conversione del MOTIVO permesso di soggiorno rilasciato per MOTIVI DI
GIUSTIZIA - eventualmente ottenuto
durante lo svolgimento di una misura alternativa alla detenzione - a motivo di LAVORO SUBORDINATO al termine della misura alternativa
medesima.
La Legge 189/2002 allart. 18, riscrivendo lart. 22 del DLgs 286/98
afferma che il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori
stranieri privi del permesso di soggiorno ovvero il cui permesso sia scaduto e
del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge il rinnovo, revocato o annullato, punito con
larresto da tre mesi ad un anno e con lammenda di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato ( comma 12) [2]
.
In riguardo alla possibilit che nei confronti di chi occupa alle
proprie dipendenze cittadini stranieri cui sia stata concessa una misura
alternativa, privi di permesso di soggiorno, o comunque nelle condizioni
previste nel comma sopra citato, vengano applicate le sanzioni previste, bene
fare riferimento a quanto stabilito dal Ministero della Giustizia DAP
UFFICIO IV DIVISIONE III TRATTAMENTO E LAVORO - con due note del 15.02.1999
prot. 545497 e del 16.03.1999 prot. 547899 [3],
il quale chiariva che il divieto di occupare alle proprie dipendenze
lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno non riguarda i detenuti
extracomunitari che vengono ammessi al lavoro allinterno del carcere. Ci in considerazione
del fatto che il lavoro penitenziario presenta natura e caratteristiche proprie
rispetto a quello ordinario.
E ancora: per quanto concerne invece, il collocamento dei detenuti
extracomunitari allesterno del carcere ed alle dipendenze di terzi il problema della necessit del
permesso di soggiorno gi stato affrontato nel 1993 ( circolare Ministero
Lavoro 27/93) la ratio di tale disposizione da individuarsi nel fatto che i
detenuti extracomunitari sono comunque obbligati a permanere sul territorio italiano in virt di un provvedimento
giurisdizionale il problema relativo al possesso del permesso di soggiorno
pu considerarsi superato in quanto le disposizioni contenute nella circolare
suddetta (circolare Ministero del Lavoro n 27/93) appaiono tuttora
applicabili, visto che lart. 22 del T.U. 286/98 non sembra possedere
carattere innovativo.
Segnaliamo in ultimo, la circolare del Ministero dellInterno 4.09.2001
P.N. 300/C/2001/3595/A/L264/1^ DIV, la quale prevede che: lart. 5 comma 4
del Dlgs 286/98 detta le condizioni a cui deve essere sottoposto il rinnovo del
permesso di soggiorno, che riguardano i motivi e la sussistenza dei requisiti
necessari al rilascio e la cui verifica deve essere effettuata dallAutorit di
P.S. nel caso di richiesta volta
ad ottenere il rinnovo presentata da un cittadino extracomunitario in stato di
detenzione, si deve precisare che listanza non pu essere accolta, atteso che
la verifica della sussistenza dei requisiti necessari, caratterizzanti la
tipologia del permesso invocata, obiettivamente superata dal provvedimento
dellA.G. in forza del quale linteressato detenuto. In sostanza, si pu ben sostenere che tale
provvedimento contiene in se stesso la caratteristica di autorizzazione al soggiorno,
rendendo vano un ulteriore intervento, peraltro di natura amministrativa,
dellautorit di P.S. .
BRESCIA, 1 febbraio 2003.
p. CGIL di Brescia
Dino Greco
Antonio
Lazzaroni
p. UIL di Brescia
Raffaele Merigo
p. Carcere e Territorio di Brescia,
Angelo Canori
p.
CARITAS di Brescia
Don Umberto DellAversana
Giovanni Boccacci
p. Movimento Cristiano Lavoratori di
Brescia
Ernesto De Marco
p. FEDERSOLIDARIETA Lombardia
Beppe Pezzotti
[1] Art.
13 comma 2 Dlgs 286/98:
lespulsione disposta dal Prefetto quando lo straniero:
entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera e non
stato respinto ai sensi dellart. 10;
si
trattenuto nel territorio dello Stato senza aver richiesto il permesso di
soggiorno nel termine prescritto, salvo che il ritardo sia dipeso da forza
maggiore, ovvero quando il permesso di soggiorno stato revocato o annullato,
ovvero scaduto da pi di sessanta giorni e non ne stato chiesto il rinnovo;
appartiene
a taluna delle categorie indicate nellart. 1 della Legge 27.12.1956 n 1423,
come sostituito dallart. 2 della Legge 3.08.1988 n 327 o dellart. 1 della
Legge 31.05.1965 n 575, come sostituito dallart. 13 della Legge 13.09.1982 n
646.
[2] in grassetto le variazioni introdotte
rispetto alla vecchia versione.
[3] Si tratta di due pronunciamenti del
Ministero della Giustizia rispetto ad un primo quesito rappresentato
dallAssociazione Carcere e Territorio di Brescia, e ad un secondo della CGIL
di Brescia, relativamente alla modalit di ammissione al lavoro di cittadini
stranieri detenuti.