La Legislazione
Circolare 134 del 30/12/2003
Esercizio del diritto di voto per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo da parte dei cittadini dell'Unione europea residenti in Italia

Ai prefetti della Repubblica
                           Al  Commissario  del  Governo per la provincia di Trento
                           Al  Commissario  del Governo per la provincia di Bolzano
                           Al    Presidente    della    giunta regionale  della  Valle  d'Aosta-
                                  Servizi di prefettura

Circolare   MIAITSE   numero   134/03   Prot.   200304863   fascicolo 15600/12488.

  In  vista  della  consultazione  per la elezione dei rappresentanti dell'Italia  al  Parlamento  europeo,  che  si  svolgera' domenica 13 giugno  2004, si ritiene opportuno richiamare le disposizioni dettate in  materia  dal  decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito in legge,  con  modificazioni, dall'art. 1 della legge 3 agosto 1994, n. 483, modificato dalla legge 24 aprile 1998, n. 128.
  Con  il  suddetto  provvedimento  normativo  e'  stata  recepita la direttiva  comunitaria  n.  93/109/CE del 6 dicembre 1993 che prevede l'elettorato  attivo  e  passivo alle elezioni del Parlamento europeo per  i  cittadini  dell'Unione europea in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza.
  Com'e'  noto il principio che sottende la direttiva e' quello della «Cittadinanza  dell'Unione»  che  rappresenta  uno  dei  cardini  del trattato  di  Maastricht;  la  direttiva  suddetta  realizza la prima tappa:  il  cittadino  dell'Unione  esprime il suo voto «Europeo» nel Paese in cui vive ed opera per realizzare nella sostanza il principio di integrazione.
  Pertanto  i  cittadini  dell'Unione  residenti  in Italia, compresi quelli  dei  dieci  Stati  candidati  all'adesione  (Repubblica Ceca, Estonia,   Cipro,   Lettonia,  Lituania,  Ungheria,  Malta,  Polonia, Slovenia,  Slovacchia), per poter esercitare il diritto di voto per i rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo devono presentare al sindaco   del  comune  di  residenza,  entro  il  novantesimo  giorno anteriore  a  quello della votazione, e cioe' entro il 15 marzo 2004, domanda  di iscrizione nell'apposita lista aggiunta, istituita presso lo stesso comune.
  Si  trasmette, al riguardo, uno schema di domanda che dovra' essere opportunamente utilizzato allo scopo (allegato A, pagina 1  pagina 2).
  Tale  schema  e'  disponibile  anche  sul  sito  internet di questo Ministero all'indirizzo: http://cedweb.mininterno.it:8886.
  Giova  inoltre rammentare che l'art. 15 della legge 24 aprile 1998, n.  128,  ha  abrogato  alcune disposizioni contenute nell'art. 2 del decreto-legge  24  giugno  1994,  n.  408, in materia di modalita' di esercizio  del  diritto  di  voto  da  parte  dei cittadini dell'U.E.
residenti  in  Italia. Conseguentemente, con riferimento al contenuto ed  ai requisiti della domanda di iscrizione nelle liste aggiunte, si precisa  che  la dichiarazione di possesso della capacita' elettorale nello   Stato  di  origine  non  deve  essere  comprovata  da  alcuna attestazione rilasciata dall'autorita' nazionale competente; inoltre, la  dichiarazione  di assenza di provvedimenti giudiziari che possano comportare  la  perdita dell'elettorato attivo va fatta dal cittadino dell'Unione  con  esclusivo  riferimento  alle  cause che limitano la capacita' elettorale nello Stato di origine.
  Comunque,  anche se la succitata legge comunitaria (n. 128/1998) ha soppresso  l'obbligo  -  sempre  per  il  cittadino  dell'U.E.  -  di dichiarare  l'assenza  di provvedimenti giudiziari che comportino, in Italia, la perdita dell'elettorato attivo, il comune di residenza e', in ogni caso, tenuto, ai sensi dell'art. 2, comma 3 del decreto-legge n.   408/1994,   a  verificare  tale  requisito  mediante  tempestiva istruttoria presso gli uffici del casellario giudiziale.
  Si  rammenta  che i cittadini dell'Unione che risultano attualmente gia'  iscritti  nella  lista  aggiunta  in occasione delle precedenti elezioni  europee  del  1999  e che non sono stati cancellati possono esercitare il diritto di voto nel nostro Paese senza dover presentare una nuova istanza.
  Premesso  quanto  sopra,  si  pregano le SS.LL. di sensibilizzare i sindaci  dei  comuni  della rispettiva provincia affinche' promuovano ogni opportuna iniziativa, a livello locale, al fine di pubblicizzare al  massimo  la  facolta'  per i cittadini comunitari di votare per i rappresentanti  italiani  al  Parlamento  europeo fornendo, altresi', ogni   informazione   utile   sulle   modalita'   di  compilazione  e presentazione dell'istanza stessa.
  Al  riguardo, si trasmette una bozza di manifesto, tradotto in piu' lingue, cui potranno ispirarsi i comuni (allegato B).
  Per  aderire  ad  analoga raccomandazione rivolta agli Stati membri dalla   commissione   delle   Comunita'  europee,  sarebbe,  inoltre, opportuno  che  i  comuni  utilizzassero  anche un sistema di lettere personali  dirette,  inviate  per  posta agli elettori comunitari che risiedono sul proprio territorio.
    Roma, 30 dicembre 2003

                                                                              Il direttore centrale
                                                                              dei servizi elettorali
                                                                                         Riccio

Allegato B versione Inglese - parte 1 - parte 2

Allegato B versione Francese

Allegato B versione Tedesco