Protocollo 79052


PROVINCIA DI GENOVA
AREA 1O

 

Prot. 79052 Genova, 23 ottobre 2001

Oggetto:

Cittadini stranieri in attesa del rinnovo del permesso di soggiorno. Validitˆ della ricevuta della domanda ai fini dell'iscrizione ai Centri per l'impiego e alle attivitˆ di formazione professionale e di politiche del lavoro.

 

Visto il comma 1 dell'art.36 del D.P.R. 31-8-1999 n.394 che dispone che l'iscrizione al collocamento da parte di cittadini stranieri pu˜ avvenire anche "esibendo la scheda della domanda di permesso di soggiorno rilasciata dalla Questura", ossia il cedolino o ricevuta comprovante l'avvenuta presentazione dell'istanza stessa, nell'attesa di ottenere il rilascio del permesso;

Viste le successive circolari ministeriali a carattere normativo che sanciscono la validitˆ della ricevuta della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno ai fini dell'avvio al lavoro dei cittadini stranieri;

Considerate le particolari situazioni che si verificano in via di fatto, dovute a situazione di attesa del rinnovo e a tempi lunghi di evasione delle pratiche da parte della Questura, e non legate a situazioni di inadempienza del cittadino straniero;

Considerati i motivi di carattere sociale che si muovono nella direzione comune di uno snellimento delle procedure di controllo e di una interpretazione delle fattispecie secondo quel principio di ragionevolezza che deve informare qualsiasi tipo di azione della pubblica amministrazione;

si dispone che.

  • i Centri provinciali per l'impiego, i Centri provinciali di formazione professionale, gli enti e le imprese convenzionate con l'Amministrazione provinciale per la gestione di attivitˆ formative e di politiche del lavoro, riconoscano la validitˆ della ricevuta della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno, consegnata dalla Questura nell'attesa del rilascio del permesso stesso, presentata da cittadini stranieri ai fini dell'iscrizione alle liste di disoccupazione e della iscrizione e partecipazione ad attivitˆ di formazione professionale e politiche del lavoro;
  • si richieda al cittadino straniero che ha presentato la ricevuta della domanda di produrre la documentazione di avvenuto rinnovo del permesso di soggiorno non appena lo ottenga;
  • i Centri provinciali per l'impiego e i Servizi provinciali della Formazione professionale e delle Politiche del lavoro, ciascuno per le proprie competenze, provvedano a fare controlli periodici presso la Questura per verificare, dopo un periodo di tempo congruo, la situazione dei cittadini stranieri che non avessero nel frattempo provveduto a produrre la documentazione comprovante il rinnovo del permesso di soggiorno.

Il dirigente responsabile dell'Area 10
Riccardo Degl'Innocenti