(Sergio Briguglio 8/2/2004)

 

OSSERVAZIONI SUL TESTO UNIFICATO IN MATERIA DI PROTEZIONE UMANITARIA E DIRITTO DÕASILO, COME EMENDATO DA RELATORE E GOVERNO

 

Art. 1, co. 2: Il convivente non ha possibilitaÕ di ricongiungimento.

 

Art. 2, co. 2: Includere, nel novero dei familiari, i minori affidati (versione del Relatore).

 

Art. 2, co. 3: Pericoloso usare il termine ÒrifugiatoÓ per colui cui sia stato riconosciuto il diritto dÕasilo. Per un verso, infatti, si confonde uno status (pre-esistente) con il suo riconoscimento; per lÕaltro si includono nella categoria ÒrifugiatoÓ soggetti che sono titolari di diritto dÕasilo in base alla legge italiana, ma non sono rifugiati ex Convenzione.

 

Art. 5, co. 2: Se si vuole evitare il refoulement ad opera del vettore, eÕ necessario stabilire che il comportamento collaborativo del vettore (segnalazione allÕautoritaÕ della presenza a bordo dello straniero non in regola con le disposizioni sullÕingresso) eÕ sufficiente ad evitare sanzioni,a prescindere dal comportamento Ð imprevedibile Ð dello straniero. LÕonere di riprendere a bordo lo straniero non eÕ un problema, dato che il vettore puoÕ premunirsi richiedendo, allo straniero Ònon in regolaÓ, il possesso di un biglietto aperto di andata e ritorno. Il comma andrebbe riformulato cosiÕ:

 

Ò2. Non si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 10 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, di seguito denominato Çtesto unicoÈ, nel caso in cui lo straniero presenti, all'arrivo in Italia, domanda di asilo. Non si applicano le disposizioni di cui al comma 6 dell'articolo 12 del testo unico nel caso in cui il vettore di linea di nazionalitˆ italiana abbia dato immediatamente segnalazione della presenza dello straniero a bordo alla polizia di frontiera.Ó

 

EÕ necessario inoltre che queste disposizioni non siano limitate al vettore italiano.

 

Art. 5, co. 3: Le forme dialettali devono essere ammesse.

 

Art. 5, co. 4: Sopprimere la parola ÒancheÓ nella frase Òl'obbligo di stabilire un domicilio anche ai fini della notificaÓ, per evitare che lÕeventuale mancanza di alloggio pregiudichi il rilascio del permesso.

 

Art. 5, co. 4: Chiarire (se non si accetta la versione del Relatore) che la Òdefinizione del procedimentoÓ include la fase di presentazione ed esame dei ricorsi.

 

Art. 5, co. 5 bis: Spostare questa condizione tra quelle di inammissibilitaÕ (salvo che siano addotti, a sostegno della domanda, fatti che possono essere alla base del riconoscimento del diritto di asilo in Italia).

 

Art. 5, co. 6: I ÒmodulariÓ non sono definiti. Ripristinare ÒverbaliÓ.

 

Art. 5, co. 6: Deve essere chiaro che tutti i componenti del nucleo familiare ottengono un permesso per richiesta di asilo. Il periodo soppresso di per seÕ eÕ pleonastico in caso di presentazione di domanda da parte di ciascun familiare; allo stesso tempo, eÕ inefficace nel caso che solo uno dei membri presenti la domanda.

 

Art. 7, co. 3:

 

lettera b): porre come condizione che Òdall'esame della domanda non risultino elementi che comportino, comunque, il riconoscimento del diritto di asilo ovvero l'adozione del provvedimento di temporanea impossibilitˆ al rimpatrioÓ e che lo Stato in questione sia disposto a riaccogliere lo straniero e ad esaminarne la domanda di asilo.

 

lettera c): Òcondizioni previste dall'articolo 705, comma 2, del codice di procedura penale, e dal terzo comma dell'articolo 8 del codice penaleÓ: quali sono?

 

lettera e): contraria al principio di non refoulement, salvo il caso di pericolo per la sicurezza dello Stato (giaÕ previsto dalla lettera g).

 

Chiarire che lÕultimo periodo del comma si riferisce a tutte le condizioni, non solo a quella di cui alla lettera f).

 

Art. 7, co. 4, b): La parte Òovvero al fine di evitare l'adozione di tale provvedimentoÓ eÕ pericolosa, percheÕ consente di penalizzare discrezionalmente anche lo straniero che si trovi in condizioni formalmente illegali e che si presenti spontaneamente. CÕeÕ il rischio di una applicazione erga omnes delle procedure meno garantiste. Si potrebbe prevedere che la dichiarazione di manifesta infondatezza debba essere comunque accompagnata dal parere esplicito del rappresentante ACNUR.

 

Art. 7, co. 7: LÕespulsione dovrebbe scattare solo nei casi di cui alla lettera a) (false dichiarazioni), sempre che siano motivate da finalitaÕ fraudolente, e nei casi di cui alla lettera b) per i quali il trattenimento nel CPT abbia come presupposto un provvedimento di espulsione (non, quindi, nei casi in cui alla base vi sia un provvedimento di Òrespingimento differitoÓ). La lettera c) andrebbe soppressa: il consenso allÕallontanamento, comportando un vantaggio per lo Stato, non dovrebbe dar luogo a divieto di reingresso.

 

Art. 7, co. 8: Non eÕ chiaro, nella versione del Relatore, quali siano le conseguenze del mancato consenso. NeÕ eÕ chiaro, in generale, come si proceda nei casi in cui non si applichino le disposizioni di cui al comma 7 (supposto, beninteso, che lo straniero non abbia altro titolo per soggiornare in Italia). Necessario, comunque, attendere gli emendamenti del Governo.

 

Art. 8, co. 1-bis:

 

lettera b): porre come condizione che Òdall'esame della domanda non risultino elementi che comportino, comunque, il riconoscimento del diritto di asilo ovvero l'adozione del provvedimento di temporanea impossibilitˆ al rimpatrioÓ e che lo Stato in questione sia disposto a riaccogliere lo straniero e ad esaminarne la domanda di asilo. La disposizione eÕ comunque pleonastica (la domanda ha superato, in modo motivato, lÕesame relativo allÕammissibilitaÕ).

 

lettera c): tautologica.

 

lettera d): pleonastica (la domanda ha superato, in modo motivato, lÕesame relativo allÕammissibilitaÕ).

 

lettera e): pleonastica (la domanda ha superato, in modo motivato, lÕesame relativo allÕammissibilitaÕ).

 

lettera f): contraria al principio di non refoulement, salvo il caso di pericolo per la sicurezza dello Stato (giaÕ previsto dalla lettera g).

 

Chiarire che lÕultimo periodo del comma si riferisce a tutte le condizioni, non solo a quella di cui alla lettera g).

 

Art. 8, co. 2 e 3: Invertirne lÕordine.

 

Art. 8, co. 4 e 7: I termini per la decisione hanno carattere ordinatorio, stante lÕassenza di sanzioni o di disposizioni che disciplinino il silenzio-assenso. Non eÕ consigliabile sopprimere la previsione di accesso al lavoro dopo sei mesi dalla presentazione della domanda. Bene la soluzione prospettata dal Governo! Si dovrebbe anzi chiarire che per Òconclusione della procedure di riconoscimentoÓ si intende la conclusione del soggiorno autorizzato sulla base di una procedura pendente (ricorsi inclusi).

 

Art. 8, co. 5: Aggiungere, dopo Òin caso di mancato rispetto dell'obbligo di cui al presente commaÓ, le parole Ò, salvo che vi siano cause di forza maggiore,Ó.

 

Va inserito lÕart. 8 bis nella versione Governo? Nota: presuppone lÕinserimento dellÕart. 7 bis.

 

Art. 9, co. 2: Nella soluzione proposta dal Governo lo straniero potrebbe comunque arrivare alla carta di soggiorno come gli altri stranieri: accettabile. Chiarire che il rinnovo puoÕ avvenire piuÕ volte, sostituendo ÒqualoraÓ con ÒfincheÕÓ.

 

Art. 9, co. 3: Le disposizioni di cui allÕart. 7 del D. Lgs. 85/03 dovrebbero essere coordinate con quelle del ddl in esame. In particolare, dovrebbe essere chiaro che la rinuncia alla domanda di asilo effettuata dallo straniero nei casi di cui allÕart. 7, co. 2, D. Lgs. 85/03 non deve precludere lÕadozione di un provvedimento di impossibilitaÕ temporanea di rimpatrio. Dovrebbe cioeÕ essere possibile, anche in assenza di nuovi elementi che giustifichino una nuova domanda ÒcompletaÓ, ripresentare unÕistanza finalizzata alla adozione di questo solo provvedimento.

 

Art. 10, co. 1: Non chiaro, fincheÕ non si risolve la questione dellÕart. 7 (lÕart. 7 bis eÕ accettato?). Se il significato eÕ che

a)     nei casi di dichiarata inammissibilitaÕ o manifesta infondatezza della domanda presentata da uno straniero privo di altro titolo per soggiornare nel territorio dello Stato si procede a trattenimento con convalida del giudice o del tribunale estesa al merito della decisione della Commissione territoriale

b)    negli altri casi il ricorso al tribunale ha effetto sospensivo fino alla decisione di primo grado sul ricorso stesso,

la soluzione sembra accettabile.

 

Art. 10, co. 3: Opportuna la riduzione a quindici giorni del termine per lasciare lÕItalia in caso di rigetto del ricorso. Necessario peroÕ che lo status di richiedente permanga fino alla conclusione del soggiorno. Invece del ritiro del permesso, perchioÕ, dovrebbe essere prevista lÕannotazione, sul permesso, della niova data di scadenza.

 

Art. 10, co. 5: Opportuno che sulla richiesta di ulteriore sospensione dellÕallontanamento in caso di appello contro il rigetto del ricorso si pronunci il presidente della Corte dÕappello.

 

Art. 11, co. 4: Dovrebbe essere chiarito meglio che i titoli di soggiorno e di viaggio sono rilasciati automaticamente a coniuge e figli minori. La differenza tra il rilascio dei titoli e il riconoscimento automatico del diritto dÕasilo risiederebbe nel fatto che il familiare resta titolare dei soli diritti del familiare ricongiunto col rifugiato (non puoÕ accedere, ad esempio, al pubblico impiego), salvo che rispetto a soggiorno e viaggio (non necessita quindi di rinnovare il passaporto). La cosa merita una formulazione esplicita.

 

Art. 11, co. 4: Includere, nel novero dei familiari, i minori affidati.

 

Art. 13, co. 4: Chiarire che si prescinde, per il rilascio della carta di soggiorno, dal possesso di un permesso di soggiorno per il quale sia previsto un numero illimitato di rinnovi.

 

Art. 13, co. 6: Sopprimere il periodo ÒIl permesso di soggiorno concesso, ai sensi del predetto articolo 10, consente al ricorrente lo svolgimento di attivitˆ lavorativa o di studio.Ó. Il permesso per asilo eÕ infatti revocato solo nei casi in cui sia diventata definitiva lÕestinzione del diritto dÕasilo (art. 13, co. 3).

 

Art. 14, co. 4: Le parole Òpermesso umanitario di cui all'articolo 18 del testo unicoÓ diventano Òpermesso umanitario rilasciato nei casi di cui all'articolo 19, co. 1, e allÕarticolo 20 del testo unicoÓ.

 

Art. 14, co. 5: Includere il titolare di permesso per impossibilitaÕ temporanea di rimpatrio.

 

Art. 14, co. 7: Buona la soluzione del Governo: iscrizione al SSN del richiedente asilo ex art. 34 T.U.

 

Art. 15, co. 1: Non ha senso prevedere una soglia minima di impegno della quota dellÕotto per mille. Si rischia una discriminazione ai danni dei cittadini italiani. Si puoÕ prevedere, caso mai, una soglia massima.

 

Art. 16, co. 1: Buona lÕequiparazione, ai fini del ricongiungimento, del titolare di permesso per impossibilitaÕ temporanea di rimpatrio col rifugiato (esonero dai requisiti di reddito e alloggio, e possibilitaÕ di coesione sul posto a prescindere dalla titolaritaÕ, da parte del familiare, di valido permesso). Incerta lÕequiparazione col cittadino italiano (condizione non ben definita).

 

Art. 16, co. 3: Sostituire ÒaccertamentoÓ con ÒriconoscimentoÓ.

 

Art. 17, co. 1: Bisogna avere il coraggio di abrogare esplicitamente gli articoli della L. 189/02 relativi allÕasilo.