RELAZIONE FINALE

 

A CURA DEL COMITATO INCARICATO DI PREPARARE UN TESTO DI LEGGE REGIONALE SULLĠIMMIGRAZIONE

don Livio CORAZZA, Michele NEGRO (presidente); Paola TESSITORI, G. Franco SCHIAVONE, Chiaretta SPANGARO, segretario Alessandro COLAUTTI

 

 

 

 

Premessa

                                                                                   

Una legge regionale dedicata al tema dellĠimmigrazione si muove nellĠambito delle competenze riconosciute alle Regioni in materia di integrazione sociale (art.36 del Testo Unico sullĠimmigrazione, D.Lgs del 25.07.98 n.286, come modificato dalla L. 30.07.2002 n.189) affermando che, allĠart. 1, comma 4, per le Regioni a Statuto speciale, qual  la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, le norme di principio diventano Ònorme fondamentali di riforma economico- sociali della RepubblicaÓ.

 

In merito al tema del riconoscimento del diritto di voto alle elezioni amministrative (riconosciuto dalla Convenzione europea di Strasburgo e previsto, anche se in assenza di normativa applicativa, dallĠart. 11 del Testo Unico), nella conferma che esso non pu˜ rientrare nelle tematiche della legge, si mantiene lĠorientamento espresso nella precedente relazione per una possibilitˆ di sua previsione in sede di riscrittura dello Statuto regionale

 

Inoltre la legge regionale sullĠimmigrazione dovrˆ necessariamente tenere conto dellĠordinamento complessivo della Regione, comprese le trasformazioni strutturali in atto, nonchŽ coordinare gli interventi proposti con quelli esistenti nelle varie materie via via affrontate.

 

Questa relazione, con i contributi che arriveranno nel corso dellĠincontro generale finale del 7 febbraio a Udine, costituirˆ la base per lĠelaborazione del disegno di legge da presentare, secondo le modalitˆ previste, alla Giunta Regionale nelle prossime settimane.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÒNorme per lĠaccoglienza e lĠintegrazione sociale

delle cittadine e dei cittadini stranieri immigratiÓ

 

 

 

 

 

Finalitˆ

 

Nel rispetto dei diritti fondamentali della persona umana ed in armonia con la Costituzione, i principi e le convenzioni di diritto internazionale, la normativa comunitaria e statale, la Regione riconosce alle cittadine ed ai cittadini stranieri immigrati condizioni di uguaglianza, in termini di diritti e doveri, con le cittadine ed i cittadini italiani, nonchŽ pari opportunitˆ nellĠaccesso ai servizi ed uguaglianza di trattamenti, attivandosi per rimuovere gli ostacoli che ne impediscono la piena realizzazione in campo economico, lavorativo, sociale e culturale.

 

Le politiche della Regione e la legislazione regionale sono finalizzate a:

a)     eliminare ogni forma di discriminazione;

b)    garantire l'accoglienza e lĠeffettiva integrazione sociale delle cittadine e cittadini stranieri immigrati nel territorio regionale;

c)     garantire pari opportunitˆ di accesso ai servizi;

d)    promuovere la partecipazione alla vita pubblica locale;

e)     favorire il reciproco riconoscimento e la valorizzazione delle identitˆ culturali, religiose e linguistiche;

f)     garantire forme di tutela dei diritti con riferimento a particolari situazioni di vulnerabilitˆ.

 

 

Destinatari

 

Sono destinatari della presente legge le cittadine e cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea, gli apolidi, i richiedenti asilo ed i rifugiati, presenti sul territorio regionale.

 

Gli interventi regionali sono estesi anche alle figlie ed ai figli, nati in Italia, dei destinatari della presente legge ed ai cittadini dellĠUnione Europea, laddove non siano giˆ destinatari di benefici pi favorevoli.

 

 

 

Funzioni della Regione

 

La Regione svolge funzioni di regolazione, programmazione, coordinamento, monitoraggio, controllo e valutazione degli interventi di cui alla presente legge.

 

            La Regione promuove forme di coordinamento tra tutti i soggetti istituzionali che operano in materia di immigrazione sul territorio regionale. Per tali iniziative la Regione garantisce un proprio apporto anche finanziario ai soggetti attuatori degli , interventi di prima assistenza, informazione, e mediazione rivolti agli stranieri in condizioni di bisogno presenti sul territorio regionale o ai valichi di frontiera.

 

Ai sensi del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 514, (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Friuli-Venezia Giulia recanti delega di funzioni amministrative alla Regione in materia di collocamento e avviamento al lavoro), e dellĠarticolo 22, comma 16, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dellĠimmigrazione e norme sulla condizione dello straniero), la Regione provvede all'esercizio delle funzioni amministrative in materia di lavoro inerenti l'ingresso di lavoratori extracomunitari.

 

In particolare la Giunta regionale:

a)     invia ogni anno al Governo la relazione sullo stato dellĠintegrazione sociale e sulla previsione delle quote di ingresso in Italia di nuovi lavoratori stranieri da destinarsi al mercato del lavoro della Regione FVG secondo le valutazioni qualitative e quantitative contenute nella relazione dallĠOsservatorio regionale per lĠimmigrazione;

b)    formula, sentia la Consula sullĠimmigrazione, il parere della Regione FVG sui provvedimenti in materia di immigrazione e di condizione giuridica dello straniero che sono di volta in volta sottoposti allĠesame della Conferenza Stato-Regioni o della Conferenza Unificata;

c)     nomina i membri di designazione regionale componenti dei Consigli territoriali per lĠimmigrazione.

 

La Regione per lĠattuazione dei programmi e delle iniziative della presente legge si avvale oltre alle proprie strutture, nel rispetto delle competenze e dei rispettivi ruoli, dei Comuni, delle Province, del sistema scolastico regionale, delle ASL, degli altri Enti pubblici deputati agli interventi settoriali, nonchŽ degli enti ed associazioni private, in particolare di quelle iscritte agli appositi albi nazionali e regionali, degli organismi non lucrativi di utilitˆ sociale, della cooperazione, delle fondazioni e degli enti di patronato e di tutela sindacale, delle organizzazioni del volontariato, degli enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha concordato forme di accordo e riconoscimento, delle associazioni ed enti della formazione e del lavoro.

 

 

Programma regionale per lĠimmigrazione

La Giunta regionale approva il programma regionale per lĠimmigrazione, di seguito denominato Programma regionale, il quale definisce le prioritˆ e gli strumenti specifici che si intendono prevedere e finanziare in quel determinato arco di tempo, atti a perseguire gli obiettivi della legge nei diversi settori.

Il Programma regionale predisposto dalla competente struttura regionale dedicata allĠimmigrazione, secondo le modalitˆ organizzative in vigore ed in accordo con le direzioni regionali interessate, tenuto conto delle proposte formulate dalla Consulta regionale per l'immigrazione e dall'Assemblea per le autonomie locali, dei rapporti dellĠosservatorio sullĠimmigrazione e avuto riguardo alla valutazione delle azioni attuate in precedenza.

 

Il Programma regionale costituisce riferimento per la definizione del piano operativo regionale e degli obiettivi e delle strategie degli Enti Locali e delle altre Amministrazioni interessate. Esso ha validitˆ triennale ed  eventualmente aggiornato annualmente.

Il Programma regionale  pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione ed  efficace dalla data di pubblicazione.

La Regione valuta e rende noto con cadenza periodica il livello di attuazione del Piano triennale avvalendosi di una serie di indicatori che la Giunta regionale definirˆ con atti successivi.

 

 

 

 

 

Osservatorio sullĠimmigrazione

 

LĠamministrazione regionale svolge un'attivitˆ di osservatorio sullĠimmigrazione avente ad oggetto il monitoraggio e lĠanalisi dellĠattuazione delle politiche in materia di immigrazione realizzate sul territorio regionale.

 

NellĠambito dellĠattivitˆ di osservatorio sono raccolti ed elaborati dati e informazioni al fine della valutazione dellĠefficacia degli interventi in materia di immigrazione, nonchŽ dati ed informazioni sulle situazioni di discriminazione e sulla presenza degli stranieri al fine dellĠanalisi dell'evoluzione del fenomeno migratorio sul territorio regionale.

 

Tale attivitˆ  svolta dalla struttura regionale dedicata allĠimmigrazione con la collaborazione delle direzioni regionali del lavoro e della sanitˆ, con le restanti direzioni regionali coinvolte, nonchŽ con la Consulta regionale per lĠimmigrazione. Gli Enti locali, ai fini dellĠattivitˆ di osservatorio, forniscono periodicamente tutte le informazioni relative allo svolgimento delle proprie competenze, nonchŽ ai diversi aspetti del fenomeno immigratorio sul proprio territorio.

 

Per lo svolgimento della sua attivitˆ lĠOsservatorio si pu˜ avvalere anche di collaborazioni da parte di Universitˆ, istituti di ricerca, ed altri soggetti aventi competenze ed esperienze in materia.

 

I risultati dellĠattivitˆ di osservatorio costituiscono oggetto di un rapporto periodico pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e diffuso anche con strumenti telematici.

 

 

 

Consulta regionale per lĠimmigrazione

 

EĠ istituita la consulta regionale per l'immigrazione, di seguito denominata ÒConsultaÓ.

 

La Consulta svolge funzioni di proposta in materia di lĠintegrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati. In particolare:

a)       formula proposte propedeutiche alla stesura del Programma regionale ed esprime su di esso parere;

b)       formula pareri sulle iniziative di settore afferenti alle aree tematiche che interessano lĠimmigrazione e proposte di intervento;

c)       partecipa allĠattivitˆ dellĠOsservatorio, formulando proposte per lo svolgimento di studi ed approfondimento sullĠimmigrazione, sulle condizioni di vita e di lavoro degli immigrati e delle loro famiglie che risiedono nella Regione per promuovere iniziative tendenti alla tutela e alla difesa dei loro diritti ed interessi;

d)       supporta lĠattivitˆ di osservazione del fenomeno migratorio da parte della Regione, anche attraverso approfondimenti e sessioni tematiche;

e)       formula alla Regione proposte di intervento presso il Parlamento ed il Governo per l' adozione di opportuni provvedimenti per la tutela degli immigrati e delle loro famiglie;

f)        esprime parere sui provvedimenti in materia di immigrazione e di condizione giuridica dello straniero sottoposti all'esame della Conferenza Stato-Regioni o della Conferenza Unificata;

g)       collabora con i Consigli territoriali per lĠimmigrazione.

 

 

 

 

Composizione e funzionamento

 

La Consulta  costituita con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dellĠAssessore competente in materia di immigrazione. Ha sede presso la direzione competente in materia di immigrazione, rimane in carica per la durata della legislatura ed  composta da:

a)     lĠAssessore regionale competente in materia di immigrazione, con funzioni di presidente;

b)    il dirigente competente in materia di immigrazione;

c)     due rappresentanti per ogni provincia degli stranieri extracomunitari, designati a livello provinciale congiuntamente dalle associazioni degli immigrati iscritte allĠAlbo regionale;

d)    quattro rappresentanti designati congiuntamente dalle associazioni, enti e altri organismi privati che svolgono attivitˆ particolarmente significative nel settore dellĠimmigrazione sul territorio regionale iscritti allĠAlbo regionale;

e)     due rappresentanti designati congiuntamente dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale presenti sul territorio regionale;

f)     due rappresentanti designati congiuntamente dalle organizzazioni dei datori di lavoro, maggiormente rappresentative a livello nazionale presenti sul territorio regionale;

g)     un rappresentante designato dall' Unione regionale delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;

h)    due rappresentanti, uno per i Comuni e lĠaltro per le Province, nominati dallĠAssemblea per le autonomie locali.

Per ciascuno dei suddetti rappresentanti, ad esclusione dellĠAssessore competente,  nominato un membro supplente che lo sostituisce in caso di assenza o decadenza.

La Consulta elegge un vice Presidente tra i membri previsti alla lettera c).

Il Presidente pu˜ far intervenire alle sedute, senza diritto di voto, rappresentanti degli Enti locali, di Amministrazioni ed Enti interessati alle problematiche del settore, dirigenti regionali ed esperti.

La Consulta si riunisce almeno due volte all' anno, ed ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario o entro 20 giorni dalla presentazione di una richiesta motivata di un terzo dei componenti e pu˜ essere articolata in sotto commissioni per aree tematiche.

Le riunioni della Consulta sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le decisioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

La partecipazione alle riunioni e' gratuita. Ai componenti della Consulta che non siano dipendenti pubblici e che risiedano in Comuni diversi da quello in cui si svolgono i lavori della Consulta,  riconosciuto il trattamento di missione previsto per i dipendenti regionali.

Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente regionale nominato dal Direttore del servizio competente.

 

Albo delle Associazioni

            La Regione riconosce la funzione sociale e culturale svolta a favore dei destinatari della presente legge dalle associazioni, enti e altri organismi privati.

EĠ istituito l' Albo delle Associazioni, di seguito denominato Albo, presso la direzione competente in materia di immigrazione.

NellĠAlbo sono iscritte le associazioni, enti ed altri organismi privati che abbiano una sede permanente nel territorio della Regione ed operino localmente con continuitˆ a favore degli immigrati stessi da almeno un anno. LĠAlbo  suddiviso in sezioni includenti le associazioni, enti ed altri organismi privati riconosciuti a carattere nazionale e quelli che svolgono attivitˆ a carattere a carattere regionale, giˆ citate nellĠultimo comma del capitolo Funzioni della Regione;

LĠiscrizione allĠAlbo  condizione necessaria per la stipulazione di convenzioni con la Regione e per lĠaccesso a incentivi regionali.

 

LĠiscrizione allĠ Albo  disposta dallĠAssessore regionale competente in materia di immigrazione, previo parere della Consulta regionale, secondo modalitˆ previsti nel Regolamento attuativo.

 

 

Misure contro la discriminazione

 

I Comuni, anche attraverso gli appositi servizi territoriali, il Difensore Civico, il Tutore dei minori nonchŽ attraverso altre figure di tutela, quale ad esempio il Garante dei diritti nelle carceri, se previsto, enti ed associazioni riconosciute a livello nazionale ed internazionale, su segnalazione dei servizi o di Enti Locali, associazioni di immigrati, sindacati, enti di tutela o volontariato, esercitano le funzioni di osservazione, monitoraggio, assistenza e consulenza legale verso i destinatari della legge vittime di discriminazioni dirette ed indirette per motivi di genere, di orientamento sessuale, di appartenenza ad un determinato gruppo sociale o culturale, per motivi razziali, etnici o religiosi, nonchŽ per le vittime delle situazioni di grave violenza e sfruttamento di cui all'art. 18 del D.Lgs 286/98.

 

La Regione pone particolare attenzione ad assicurare, anche attraverso la direzione regionale del lavoro ed i relativi uffici periferici, interventi specifici miranti a garantire una piena paritˆ di opportunitˆ e di trattamento in campo lavorativo alle donne e ai soggetti disabili.

 

            NellĠaccesso ai servizi non potranno essere consentite limitazioni allĠespressione delle diverse identitˆ culturali e religiose se non quelle espressamente vietate dalle normative.

 

Il Programma regionale definisce le modalitˆ operative e finanziarie con cui la Regione sostiene queste attivitˆ, mentre il Regolamento attuativo definisce le modalitˆ di presentazione della domanda e di rendicontazione del contributo

 

 

 

 

 

Programmi di protezione a favore di richiedenti asilo e rifugiati

 

La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, concorre alla tutela del diritto d'asilo, previsto dall'art. 10, comma terzo della Costituzione, dalla Convenzione di Ginevra sullo status di rifugiato del 1951 e dagli altri strumenti di diritto internazionale e dellĠUnione Europea, sostenendo interventi la consulenza legale ed integrazione sociale dei richiedenti asilo, rifugiati e beneficiari di forme di protezione per motivi umanitari presenti nel territorio regionale.

 

Gli interventi regionali sono prioritariamente mirati alla promozione, al supporto e al coordinamento di interventi territoriali di protezione per richiedenti asilo e rifugiati attuati dagli Enti Locali, anche in attuazione di programmi nazionali o dellĠUnione Europea.

 

Il Programma regionale definisce le modalitˆ operative e finanziarie con cui la Regione sostiene queste attivitˆ, mentre il Regolamento attuativo definisce le modalitˆ di presentazione della domanda e di rendicontazione del contributo

 

 

 

Interventi per i minori stranieri non accompagnati

 

Al fine di assicurare forme efficaci di tutela dei minori stranieri non accompagnati, nel rispetto della convenzione internazionale di New York sui diritti del fanciullo, ratificata con legge 27.5.1991 n. 176, e delle altre norme di diritto interno a tutela dell'infanzia, la Regione, sostieneinterventi mirati di accoglienza e tutela a favore dei minori stranieri non accompagnati presenti nel territorio regionale.

 

Tali interventi sono volti ad assicurare livelli adeguati di accoglienza, protezione e inserimento sociale dei minori accolti in programmi di assistenza gestiti da enti pubblici o da enti ed associazione giˆ citate nellĠultimo comma del capitolo Funzioni della Regione, nonchŽ a predisporre forme di coordinamento degli interventi posti in essere dagli Enti Locali.

 

Il Programma regionale definisce le modalitˆ operative e finanziarie con cui la Regione sostiene queste attivitˆ, mentre il Regolamento attuativo definisce le modalitˆ di presentazione della domanda e di rendicontazione del contributo

 

 

 

Programmi di protezione sociale

 

La Regione, in conformitˆ a quanto disposto dall'art. 18 del D.Lgs 286/98, sostiene la realizzazione di interventi di protezione, assistenza, integrazione sociale rivolti a persone vittime di situazioni di violenza o di grave sfruttamento, svolti da idonei soggetti pubblici o privati. Tali interventi possono riguardare anche il supporto al rientro volontario e reinserimento nei paesi di origine.

 

Il Programma regionale definisce le modalitˆ operative e finanziarie con cui la Regione sostiene queste attivitˆ, mentre il Regolamento attuativo definisce le modalitˆ di presentazione della domanda e di rendicontazione del contributo

 

 

 

 

Partecipazione e rappresentanza a livello locale

 

La Regione, al fine di promuovere un'effettiva integrazione delle cittadine e cittadini stranieri immigrati nel proprio territorio, garantisce la realizzazione di percorsi partecipativi ad ogni livello istituzionale.

 

           Deve essere garantito anche alle cittadine e cittadini stranieri immigrati residenti nel territorio regionale l'accesso a tutti gli strumenti di consultazione non elettiva e di partecipazione (petizioni, istanze, referendum consultivi, É).

 

Gli Enti Locali promuovono forme di consultazione, di coordinamento, anche in forma mista, delle cittadine e cittadini stranieri immigrati nel territorio regionale

 

 

Politiche abitative

La Regione, per favorire la ricerca di soluzioni abitative anche a favore dei destinatari della legge, garantisce, a paritˆ di condizioni con gli altri cittadini, lĠaccesso agli interventi previsti dalla vigente normativa regionale in materia di edilizia residenziale pubblica.

A tal fine tra i soggetti in condizione di debolezza sociale o economica, beneficiari delle particolari misure di sostegno per lĠaccesso allĠabitazione, previste dalla sopraccitata normativa, vengono inseriti i lavoratori in mobilitˆ territoriale e le loro famiglie.

     La Regione, inoltre, promuove interventi per garantire lĠaccoglienza alle cittadine e dei cittadini immigrati, comunque presenti, che necessitino di soccorso e di assistenza o che siano in condizioni di disagio. Tali interventi possono anche essere estesi, in conformitˆ a quanto indicato nel Testo Unico sullĠimmigrazione, ai cittadini italiani che si trovino nelle medesime condizioni.

 

La Regione, anche in attuazione di quanto previsto dalla normativa nazionale sullĠimmigrazione sostiene, anche finanziariamente, progetti di ospitalitˆ temporanea attuati da Comuni e/o , enti ed associazione giˆ citate nellĠultimo comma del capitolo Funzioni della Regione. Sono previsti interventi destinati alla riqualificazione delle strutture giˆ esistenti a tale scopo.

La Regione promuove la costituzione di agenzie per la casa con finalitˆ sociali in grado di svolgere anche unĠazione di orientamento ed accompagnamento dei destinatari della legge ad una soluzione abitativa. Tali agenzie sociali per la casa sono promosse dai Comuni, in attuazione delle proprie competenze in materia, in collaborazione con da enti ed associazione giˆ citate nellĠultimo comma del capitolo Funzioni della Regione. Le agenzie sociali per la casa possono ricevere dalla Regione un fondo finanziario destinato agli interventi di edilizia convenzionata ed agevolata, nonchŽ alle anticipazioni delle spese di locazione. Analoghi fondi sono previsti a titolo anticipatorio per la ristrutturazione di immobili privati destinati con specifico vincolo dĠuso per la locazione secondo il Regolamento attuativo della legge.

La Regione sostiene altres“, sempre nellĠambito del programma triennale, progetti sperimentali finalizzati alla realizzazione di cui sopra promossi da competenti soggetti pubblici nonchŽ da enti ed associazione giˆ citate nellĠultimo comma del capitolo Funzioni della Regione

Al fine di favorire i ricongiungimenti familiari la Regione effettua, ai sensi della normativa vigente, la modifica in via derogatoria e per i soli residenti stranieri interessati dei parametri minimi di superficie previsti per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica. I parametri in deroga sono applicati esclusivamente su richiesta degli interessati.

 

Il Programma regionale definisce le modalitˆ operative e finanziarie con cui la Regione sostiene queste attivitˆ, mentre il Regolamento attuativo definisce le modalitˆ di presentazione della domanda e di rendicontazione del contributo

 

 

 

Servizi territoriali

 

Al fine di garantire ai destinatari della legge presenti sul territorio regionale adeguate forme di tutela dei diritti e di conoscenza dei doveri previsti dall'ordinamento italiano, nonchŽ un'effettiva paritˆ di trattamento e condizioni di piena uguaglianza con i cittadini italiani, la Regione promuove, nell'ambito del programma regionale la realizzazione di servizi territoriali rivolti ai cittadini stranieri immigrati.

 

Tali servizi devono essere realizzati, con loro previsione nel Programma regionale, almeno in ogni capoluogo di provincia e nei altri comuni a maggiore presenza di popolazione immigrata, prioritariamente a cura degli Enti Locali, direttamente o in convenzione con enti ed associazione giˆ citate nellĠultimo comma del capitolo Funzioni della Regione, aventi comprovata esperienza e competenza in materia. Questi ultimi possono proporre direttamente lĠistituzione di tale servizio di sportello qualora il Comune non vi abbia provveduto.

 

           I servizi territoriali provvedono :

 

a) all'informazione sui diritti, doveri e opportunitˆ per idestinatari della legge;

b) alla consulenza legale e amministrativa;

c)alla promozione di attivitˆ di sensibilizzazione sui temi del dialogo interculturale;

d) alla realizzazione di interventi di assistenza e di prima accoglienza per coloro che versano in situazioni di bisogno;

e) alla erogazione di servizi di mediazione culturale;

f) alla segnalazione delle situazioni di discriminazione.

 

La Regione promuove, in attuazione del programma regionale, l'erogazione di servizi di informazione, consulenza e mediazione rivolti ai cittadini stranieri immigrati detenuti, nonchŽ sostiene progetti specifici che permettano di dare attuazione ai benefici e alle misure alternative alla detenzione previste dall'ordinamento, ovvero ad interventi di reinserimento a fine pena. Tali iniziative sono svolte, con il sostegno regionale, dallĠistituzione carceraria, dai Comuni, dal Garante peri diritti, qualora previsto, da enti ed associazione giˆ citate nellĠultimo comma del capitolo Funzioni della Regione.

 

Il Programma regionale definisce le modalitˆ operative e finanziarie con cui la Regione sostiene queste attivitˆ, mentre il Regolamento attuativo definisce le modalitˆ di presentazione della domanda e di rendicontazione del contributo

 

 

Interventi socio-assistenziali

 

Sono garantiti ai destinatari della legge gli interventi socio-assistenziali previsti dalla competente normativa e/o organizzazione vigente .

 

La Regione per favorire tale integrazione con interventi appropriati, eroga contributi ai soggetti attuatori delle politiche sociali (Comuni capofila degli ambiti socio-assistenziali), anche per interventi di sportello e di mediazione, assicurando prioritariamente omogeneitˆ nel territorio regionale e standard minimi di intervento.

 

Il Programma regionale definisce le modalitˆ operative e finanziarie con cui la Regione sostiene queste attivitˆ, mentre il Regolamento attuativo definisce le modalitˆ di presentazione della domanda e di rendicontazione del contributo

 

 

Assistenza sanitaria

 

Sono garantiti ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti, presenti nella Regione FVG, gli interventi riguardanti il complesso delle attivitˆ sanitarie previsti dalla normativa e dai piani regionali vigenti, a paritˆ di condizioni con i cittadini italiani.

 

Ai cittadini stranieri presenti nel territorio regionale, non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno, sono comunque assicurate, nei presidi pubblici ed accreditati di ogni azienda sanitaria locale, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorchŽ continuative, per malattia ed infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva, di riabilitazione postinfortunistica nonchŽ i programmi di tutela della salute mentale, a salvaguardia della salute individuale e collettiva.

 

Sono, in particolare garantiti:

a)                 la tutela sociale della gravidanza e della maternitˆ, a paritˆ di condizioni con le cittadine italiane;

b)                 la tutela della salute del minore, in esecuzione della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20.11.89 ratificata dall'Italia ai sensi della legge 27.05.91 n. 176;

c)                 le vaccinazioni previste dal piano sanitario regionale

d)                 gli interventi di profilassi internazionale;

e)                 la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive.

 

La Regione realizza iniziative e programmi di prevenzione degli infortuni sul lavoro, nonchŽ interventi di prevenzione e di riduzione del danno rispetto a comportamenti a rischio, nei confronti dei destinatari della legge comunque presenti sul territorio.

 

Presso il competente Assessorato alla sanitˆ e alle politiche sociali  costituito un gruppo di lavoro tecnico, composto da operatori designati da ogni Azienda sanitaria, per la tutela della salute dei migranti con il compito di fornire alla direzione regionale della sanitˆ e alle singole Aziende sanitarie elementi informativi utili ad una efficace programmazione degli interventi socio-sanitari e favore della popolazione straniera. In particolare le attivitˆ dell'Osservatorio sono finalizzate a:

 

a)     monitorare la situazione sanitaria in riferimento alla popolazione immigrata, nonchŽ gli interventi messi in atto dalle singole ASS, nell'ottica di una diffusione omogenea delle prassi pi efficaci a rendere maggiormente accessibili e fruibili i servizi socio-sanitari;

b)    attuare progetti ed interventi di informazione e sensibilizzazione sui temi della salute, nonchŽ di formazione degli operatori ad un approccio multicuturale e pluridisciplinare;

c)     coordinare progetti specifici di tutela e promozione della salute, con particolare riferimento alle situazioni vulnerabili e alle problematiche emergenti.

 

Tale gruppo di lavoro concorre alle attivitˆ svolte dallĠOsservatorio fornendo inoltre elementi di valutazione per la stesura del Programma regionale.

 

In ogni Azienda sanitaria locale, e comunque presso i principali presidi ospedalieri, sono istituiti servizi di mediazione culturale per cittadini stranieri

 

In ottemperanza alla normativa nazionale, lĠamministrazione regionale, al fine di supportare lĠazione di istituzioni pubbliche e private con sede nella regione FVG che svolgono attivitˆ di assistenza umanitaria, autorizza le aziende ospedaliere, gli IRCCS e il policlinico universitario a gestione diretta della Regione, ad erogare prestazioni ad alta specializzazioni a favore di cittadini e cittadine stranieri, con particolare riguardo ai minori, provenienti da paesi nei quali non esistano o non sono accessibili competenze medico specialistiche per il trattamento di specifiche patologie e non sono in vigore accordi di reciprocitˆ relativi allĠassistenza sanitaria.

 

Il Programma regionale definisce le modalitˆ operative e finanziarie con cui la Regione sostiene queste attivitˆ, mentre il Regolamento attuativo definisce le modalitˆ di presentazione della domanda e di rendicontazione del contributo

 

 

Accesso ai servizi educativi per l'infanzia e diritto allo studio

 

Ai minori stranieri presenti sul territorio regionale sono garantiti pari condizioni di accesso ai servizi per lĠinfanzia, ai servizi scolastici ed agli interventi in materia di diritto allo studio, favorendo anche relazioni positive tra le istituzioni scolastiche e le famiglie immigrate.

 

La Regione, in attuazione delle specifiche normative regionali in materia e del programma triennale, sostiene finanziariamente le scuole e Enti locali che, ognuno secondo le proprie competenze, attuano interventi finalizzati a:

 

a)     superare le iniziali difficoltˆ linguistiche e formative;

b)    favorire i programmi di tempo pieno ed integrazione con il territorio;

c)     allĠeducazione interculturale;

d)    contrastare lĠabbandono scolastico.

 

La Regione, al fine di un coordinamento e di una regolamentazione degli interventi di cui sopra, promuove specifici protocolli di accordo interistituzionali con le istituzioni scolastiche regionali.

La Regione promuove e attua, altres“, nellĠambito del sistema scolastico regionale dedicato agli adulti, interventi volti a favorire all'alfabetizzazione e al perfezionamento della lingua italiana per adulti, promovendo percorsi formativi, anche ad integrazione degli studi sostenuti nei Paesi di provenienza, al fine del conseguimento del titolo dellĠobbligo o del diploma di scuola superiore.

 

Il Programma regionale definisce le modalitˆ operative e finanziarie con cui la Regione sostiene queste attivitˆ, mentre il Regolamento attuativo definisce le modalitˆ di presentazione della domanda e di rendicontazione del contributo

 

 

Formazione professionale

 

I destinatari della legge hanno diritto alla formazione professionale in condizione di paritˆ con gli altri cittadini.

 

A tal fine, la Regione, su iniziativa della direzione competente, prevista nel programma triennale, favorisce tutte le forme di informazione, orientamento, tirocinio, formazione e formazione continua finalizzate all'acquisizione delle necessarie competenze e professionalitˆ nonchŽ corsi di formazione per l'organizzazione delle attivitˆ svolte da associazioni di immigrati stranieri.

 

In particolare la Regione favorisce e promuove attivitˆ formative che, nel percorso istruttivo, tengano conto del livello formativo e delle esperienze lavorative acquisite nonchŽ quelle che prevedano una conoscenza mirata della legislazione in materia di sicurezza sul posto di lavoro in collaborazione con enti ed istituti previdenziali, sanitari e di vigilanza, organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro.

 

La Regione promuove e sostiene progetti formativi integrati promossi dai Centri per lĠimpiego e coordinati con gli istituti preposti alla formazione per lĠacquisizione di competenze professionali esplicitate dalle imprese.

La Regione, nell'ambito delle proprie competenze ed in accordo con le norme vigenti, promuove attivitˆ di istruzione e formazione professionale nei paesi di origine, con particolare riferimento agli stati vicini.

 

Il Programma regionale definisce le modalitˆ operative e finanziarie con cui la Regione sostiene queste attivitˆ, mentre il Regolamento attuativo definisce le modalitˆ di presentazione della domanda e di rendicontazione del contributo

 

 

Inserimento lavorativo, attivitˆ autonome e imprenditoriali

 

Le cittadine e i cittadini stranieri immigrati hanno diritto a condizioni di pari opportunitˆ nell'inserimento lavorativo e al sostengo ad attivitˆ autonome, anche in forma imprenditoriale e cooperativa.

 

La Regione promuove e sostiene, in collaborazione con le Province, la realizzazione di programmi sperimentali finalizzati ad affrontare il tema abitativo con i percorsi di inserimento lavorativo e formativo.

 

La Regione promuove attivitˆ di informazione, orientamento e sostegno all'inserimento lavorativo, con particolare attenzione alle attivitˆ di prevenzione degli infortuni sul lavoro.

 

La Regione, tramite l'Osservatorio e sentita la Consulta, predispone un rapporto sulla presenza e condizione degli immigrati nel territorio regionale, contenente anche le indicazioni previsionali quali-quantitative relative ai flussi sostenibili anche al fine di determinare i fabbisogni di lavoratori stranieri extracomunitari.

 

La Regione, inoltre, promuove iniziative per favorire e facilitare la mobilitˆ dei lavoratori frontalieri e di quelli provenienti da Stati prossimi, anche al fine di contrastare il fenomeno del lavoro nero, attuando accordi internazionali ovvero proponendo la stipula di nuovi accordi con i Paesi extracomunitari o con loro Regioni.

 

La Regione, al fine di sostenere lĠinserimento lavorativo dei lavoratori in uscita dalle attivitˆ formative di cui al precedente capitolo, avuta presente la vigente legislazione comunitaria, concede incentivi alle imprese che assumano lavoratori extracomunitari al termine di un percorso formativo o di riqualificazione realizzati sulla base di progetti predisposti dai Centri per lĠimpiego in accordo con le parti sociali, i centri di formazione e le strutture regionali competenti. Sono, altres“, concessi incentivi alle imprese che provvedano allĠassunzione di lavoratori extracomunitari provenienti da corsi formativi o di riqualificazione organizzati allĠestero predisposti dai centri per lĠimpiego sempre in accordo con le parti sociali, i centri di formazione e le strutture regionali competenti.

 

Il Programma regionale definisce le modalitˆ operative e finanziarie con cui la Regione sostiene queste attivitˆ, mentre il Regolamento attuativo definisce le modalitˆ di presentazione della domanda e di rendicontazione del contributo

 

 

 

Interventi di integrazione e comunicazione interculturale

 

La Regione, anche avvalendosi delle iniziative degli Enti locali e degli enti ed associazioni giˆ citate nellĠultimo comma del capitolo Funzioni della Regione, promuove lĠintegrazione e lo sviluppo di relazioni interculturale mediante:

 

a)     possibilitˆ di sostenere, anche con apposito regolamento, lĠuso di spazi propri in via continuativa e/od occasionale per iniziative di incontro o quali sedi di centri interculturali;

b)    iniziative di informazione pubblica sui temi connessi all'immigrazione, che favoriscano una corretta conoscenza delle cause del fenomeno migratorio e per favorire uno sviluppo migliore delle relazioni interculturali tra la comunitˆ locale e le cittadine e cittadini stranieri immigrati;

c)     iniziative di tipo artistico, religioso, culturale e sportivo finalizzate alla valorizzazione delle diverse culture, ivi comprese le minoranze linguistiche e la cultura rom.

 

La Regione garantisce sostegno ai vari enti gestori degli interventi previsti dalla legge per la realizzazione di interventi di mediazione culturale.

 

A tal fine, la Regione, attraverso la direzione regionale competente ed in accordo con il servizio allĠimmigrazione, entro 120 giorni dallĠapprovazione della legge definisce, tenuto conto delle esperienze formative e lavorative maturate, requisiti di accesso, settori dĠintervento, ruolo, funzioni del mediatore culturale, prevedendo anche un registro regionale e idonei percorsi formativi.

 

La Regione assicura lĠorganizzazione sistematica e periodica in tutte le province della regione di corsi di formazione e di aggiornamento per gli operatori regionali, provinciali, comunali, della scuola, delle ASL, di altre Amministrazioni pubbliche e per gli operatori di enti ed associazione giˆ citate nellĠultimo comma del capitolo Funzioni della Regione.

Il Programma regionale definisce le modalitˆ operative e finanziarie con cui la Regione sostiene queste attivitˆ, mentre il Regolamento attuativo definisce le modalitˆ di presentazione della domanda e di rendicontazione del contributo

 

 

 

Contributi ad associazioni per attivitˆ dedicata alle

cittadine ed ai cittadini stranieri immigrati

 

La Regione, Province e Comuni possono prevedere la concessione di contributi per attivitˆ di carattere socio-culturale e/o per la gestione di centri o luoghi di aggregazione, sedi proprie attuate da:

-       associazioni che statutariamente sono dedicate a questi scopi;

-       associazioni iscritte negli appositi registri previsti dalla legge.

 

Il Programma regionale definisce le modalitˆ operative e finanziarie con cui la Regione sostiene queste attivitˆ, mentre il Regolamento attuativo definisce le modalitˆ di presentazione della domanda e di rendicontazione del contributo

 

 

Iniziative di rientro e reinserimento nei paesi di origine

 

La Regione, anche nellĠambito di programmi nazionali, comunitari o internazionali, attua progetti ed interventi, di sostegno al rientro volontario e al reinserimento dei destinatari della legge nei loro paesi di origine.

 

          Gli interventi possono prevedere progetti di formazione per lĠacquisizione o il perfezionamento delle necessarie professionalitˆ, anche nellĠambito di programmi di cooperazione decentrata realizzati dallĠamministrazione regionale, dagli enti locali e dai soggetti attuatori degli interventi di cui alla legge regionale 30 ottobre 2000 n. 19.

 

Il Programma regionale definisce le modalitˆ operative e finanziarie con cui la Regione sostiene queste attivitˆ, mentre il Regolamento attuativo definisce le modalitˆ di presentazione della domanda e di rendicontazione del contributo

 

 

 

 

 

 

Cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale scientifico

 

                  La Regione, al fine di contribuire alla realizzazione di uno sviluppo equo e sostenibile, alla lotta contro la povertˆ, alla solidarietˆ tra i popoli e alla democratizzazione dei rapporti internazionali, promuove e sostiene attivitˆ di partenariato, di cooperazione allo sviluppo e di cooperazione scientifica ed universitaria.

 

                        La Regione promuove programmi di sostegno al diritto alla studio e di valorizzazione delle competenze, rivolti agli studenti e ricercatori stranieri operanti nelle Universitˆ e negli istituti di ricerca aventi sede nella Regione. A tal fine la Regione sostiene altres“ iniziative volte a favorire il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti allĠestero.

 

                        In attuazione degli interventi per la promozione delle attivitˆ di cooperazione allo sviluppo e di partenariato internazionale previsti dalla LR 30 ottobre 2000 n. 19, la Regione incentiva la realizzazione di programmi e progetti che abbiano tra i soggetti attuatori associazioni di cittadini e cittadine stranieri immigrati.

 

Il Programma regionale definisce le modalitˆ operative e finanziarie con cui la Regione sostiene queste attivitˆ, mentre il Regolamento attuativo definisce le modalitˆ di presentazione della domanda e di rendicontazione del contributo

 

 

 

Disposizioni finali

Entro 60 giorni dallĠapprovazione della legge la Regione darˆ corso alle procedure previste per lĠistituzione della Consulta regionale sullĠimmigrazione.

Entro 120 giorni dallĠapprovazione della la Regione emanerˆ il Regolamento e ogni altro atto amministrativo attuativo della legge.

Qualora la legge venga approvata nella secondo semestre dellĠanno il programma triennale  adottato a partire dellĠanno successivo.

Per il finanziamento della presente legge non sono previste ulteriori spese si fa riferimento ai capitoli ordinari, giˆ previsti in bilancio e dedicati al tema dellĠimmigrazione.

 

Abrogazioni e modifiche

 

Sono abrogate le precedenti disposizioni in materia dĠimmigrazione nonchŽ, qualora ancora esistenti, ogni norma in contrasto con i principi della pari opportunitˆ di accesso a servizi e strumenti legislativi.

 

Sono integrate le vigenti leggi di settore (in particolare quelle per la edilizia residenziale, la sanitˆ, formazione professione e lavoro) con gli interventi previsti nella legge.