ASSOCIAZIONE PER GLI STUDI GIURIDICI SULLIMMIGRAZIONE-ASGI

 

 

STATUTO

 

SEDE - OGGETTO E FINI DELLASSOCIAZIONE

 

Articolo 1

E costituita con sede in Milano, attualmente in via Vincenzo Bellini n. 12, lAssociazione denominata Associazione per gli Studi giuridici sullImmigrazione ASGI.

Articolo 2

LAssociazione retta dal presente Statuto e sue modificazioni.

Per quanto lo Statuto non disponga valgono le norme del regolamento che lAssemblea potr adottare.

Sono salve le disposizioni di legge.

Articolo 3

LAssociazione non ha fini di lucro.

Articolo 4

Lassociazione costituita a tempo indeterminato. Potr essere sciolta solo con delibera dellAssemblea in sede straordinaria.

Articolo 5

Lassociazione si propone a) di promuovere linformazione, la documentazione e lo studio dei problemi, di carattere giuridico, attinenti allimmigrazione, alla condizione dello straniero (nonch dellapolide e del rifugiato), alla disciplina della cittadinanza nellordinamento italiano; b) di promuovere le stesse attivit avendo riguardo agli ordinamenti degli altri paesi, in particolare di quelli appartenenti alle Comunit europee, attraverso lanalisi dei vari sistemi giuridici e la comparazione; c) di promuovere le stesse attivit avendo riguardo agli strumenti internazionali esistenti o in corso di elaborazione, con particolare riferimento a quelli attinenti alla tutela dei diritti fondamentali delluomo e delle libert fondamentali; d) di mettere in luce i problemi giuridici che il fenomeno  dellimmigrazione straniera pone nellordinamento nazionale e in quello internazionale, studiando le soluzioni e formulando le proposte; e) di contribuire allo studio dellarmonizzazione delle legislazioni e della creazione di un diritto uniforme; f) di promuovere la cooperazione con persone, enti, associazioni ( nazionali o non ) aventi finalit analoghe; g) di promuovere studi, incontri, congressi, iniziative editoriali, pubblicazioni nellambito delle finalit indicate, anche partecipando ad iniziative e attivit promosse da persone, enti, associazioni (nazionali o non ).

Articolo 6

LAssociazione si propone altres di fornire assistenza legale, intervenire e costituirsi in giudizio ovvero, se necessario, promuoverlo o resistere, per laffermazione e tutela dei diritti e interessi dello straniero (nonch dellapolide e del rifugiato ), per le finalit di cui allarticolo che precede.

 

SOCI

 

Articolo 7

LAssociazione composta da soci onorari , soci ordinari e da soci sostenitori.

I soci onorari sono nominati, per particolari benemerenze, con deliberazione a scrutinio segreto dal Consiglio Direttivo: essi non hanno diritto di voto.

I soci ordinari sono a) i fondatori e b) coloro che svolgono con continuit attivit ricomprese fra quelle indicate  allarticolo 5 del presente Statuto e accettano linvito a fare parte dellAssociazione come soci ordinari, rivolto loro dal Consiglio Direttivo al quale compete il compito di nominarli.

I soci sostenitori sono persone fisiche, persone giuridiche pubbliche o private, associazioni non riconosciute che, in ragione dellattivit di fatto esercitata e/o dei propri scopi istituzionali, pur non svolgendo direttamente unattivit di studio ed elaborazione giuridica, perseguono obiettivi di tutela dei diritti ed interessi dello straniero, nonch dellapolide e del rifugiato ed hanno interesse a curare e mantenere un costante aggiornamento informativo nonch una partecipazione al dibattito sulle tematiche indicate all'articolo 5 del presente Statuto ed accettano linvito a fare parte dellAssociazione rivolto loro dal Consiglio Direttivo, al quale compete il compito di nominarli; essi non hanno diritto di voto.

Lammissione a soci ordinari ed a soci sostenitori, quandanche richiesta dagli interessati, pu essere rifiutata dal Consiglio Direttivo qualora, a suo insindacabile giudizio, si ritenga che non sussistano le finalit richieste dal presente Statuto o che queste, comunque, siano perseguite per realizzare scopi particolari o prettamente individuali o comunque incompatibili con gli scopi dellAssociazione. Per le medesime ragioni il Consiglio Direttivo pu deliberare lesclusione.

Articolo 8

I soci ordinari sono tenuti a versare allAssociazione una quota annuale nella misura che sar stabilita dal Consiglio Direttivo.

Tutti i soci assumono limpegno di offrire una valida e fattiva partecipazione allAssociazione, al fine di realizzare nel miglior modo gli scopi previsti dalloggetto della stessa, impegnandosi a favorire nei limiti delle loro possibilit le iniziative e gli interventi promossi dallAssociazione.

Articolo 8bis  

I soci sostenitori sono tenuti a versare allAssociazione una quota annuale nella misura che sar stabilita dal Consiglio Direttivo.

Articolo 9

La qualit di socio si perde per recesso, per morosit nel versamento dei contributi, anche di un solo anno e per esclusione disposta dal Consiglio Direttivo.    

 

ASSEMBLEA DEI SOCI

 

Articolo 10

LAssemblea dei soci sar ordinaria o straordinaria  a seconda degli argomenti posti allordine del giorno.

Articolo 11

LAssemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto sociale. Essa delibera a maggioranza assoluta rispetto al numero dei soci ordinari, in prima convocazione, e con i due terzi dei voti dei soci ordinari presenti purch i presenti risultino almeno pari ai 3/10 dei soci, in seconda convocazione. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere un arco di tempo di almeno due ore.

Articolo 12

LAssemblea ordinaria delibera sullapprovazione del bilancio annuale, sul numero dei membri del Consiglio Direttivo ai sensi del seguente articolo 14, sulla nomina delle cariche sociali e su ogni altro argomento che interessi lAssociazione.

Articolo 13

LAssemblea, tanto ordinaria quanto straordinaria, convocata dal Presidente dellAssociazione tutte le volte che egli lo ritenga opportuno, anche fuori dalla sede sociale.

Il Presidente ha lobbligo di convocare lAssemblea ogniqualvolta  ne sia richiesto da tanti soci che rappresentino almeno un quinto della totalit degli stessi.

Lavviso di convocazione sar recapitato ai soci mediante lettera raccomandata o mediante biglietto a mano con avviso di ricevimento o mediante telefax o messaggio di posta elettronica, con avviso di conferma, inviato almeno sette giorni prima della data fissata per lAssemblea.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

L'Assemblea presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in difetto, dal pi anziano dei soci presenti.

All'inizio dei lavori l'Assemblea elegge un suo segretario e, se del caso, due scrutatori. All'Assemblea i soci possono farsi rappresentare per delega scritta, purch da altro socio. Un socio non pu rappresentare per delega pi di due soci.

 

SEZIONI LOCALI E/O NAZIONALI

 

Articolo 14

Il Consiglio Direttivo, in conformit agli scopi dellAssociazione, pu deliberare la costituzione di sezioni locali e di sezioni nazionali in altri Paesi, delegando uno o pi soci a rappresentare disgiuntamente o congiuntamente lAssociazione limitatamente allambito territoriale di ciascuna sezione per tutta lattivit di ordinaria amministrazione, ivi compresi, a titolo esemplificativo, proposizione e gestione di progetti di ricerca, richieste di contributi o finanziamenti, iscrizioni ad albi o registri, convenzioni con soggetti pubblici o privati, organizzazione di seminari, dibattiti o partecipazione a questi; resta in ogni caso salvo lobbligo dei delegati di sezione di fornire al Consiglio Direttivo tempestiva e costante informazione preventiva sulle attivit da intraprendere e su quelle svolte, ovvero, in caso di urgenza, a tutti i suoi singoli componenti. La delega pu essere revocata in qualsiasi momento a giudizio del Consiglio Direttivo, che ne riferisce allAssemblea dei soci.

 

CONSIGLIO DIRETTIVO

 

Articolo 15

Il Consiglio Direttivo composto da tre a nove membri, secondo quanto stabilito dallAssemblea dei soci in occasione della nomina delle cariche sociali. I Consiglieri, previa determinazione del loro numero, sono scelti dallAssemblea; in ogni caso la maggioranza dei Consiglieri  deve essere scelta tra i soci fondatori o comunque, qualora ci non sia possibile, tra i soci aventi maggiore anzianit di iscrizione allAssociazione.

Articolo 16  

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione: tali poteri esso pu, in tutto o in parte, delegare a uno o pi dei suoi membri anche in via permanente. Il Consiglio Direttivo elegge, fra i suoi membri, il Presidente dellAssociazione ed il vice Presidente.

Elegge anche il tesoriere ed il segretario.

 

IL PRESIDENTE

 

Articolo 17

Il Presidente, eletto del Consiglio Direttivo ai sensi dellultimo comma dellarticolo che precede, rappresenta lAssociazione di fronte ai terzi ed in giudizio egli ha la legale rappresentanza dellAssociazione, convoca e presiede lAssemblea ed il Consiglio Direttivo.

 

COMITATI

 

Articolo 18

Il Consiglio Direttivo pu istituire singoli comitati composti da un congruo numero di membri anche se scelti fuori dal suo seno, ma preferibilmente tra i soci.

A tali comitati potr essere affidato lincarico di promuovere e sorvegliare, sotto la direzione del Consiglio singole iniziative o settori dellattivit dellAssociazione.

 

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

 

Articolo 19

Il Collegio dei revisori dei conti, se nominato, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, scelti anche fra i non soci.

I revisori dei conti sono eletti dallAssemblea dei soci ordinari e durano in carica tre anni.

 

GRATUITA DELLE CARICHE

 

Articolo 20

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

 

FONDO COMUNE E PROVENTI

 

Articolo 21 

I Contributi dei soci ed i beni acquistati  con questi costituiscono il Fondo comune dellAssociazione .

Finch dura lAssociazione, i singoli soci  non potranno chiedere la divisione del fondo comune n pretendere la quota in caso di recesso .

 

Articolo 22 

I proventi dellAssociazione sono rappresentati : dai proventi derivanti dallorganizzazione di manifestazioni, iniziative culturali ed editoriali e dalla partecipazione a studi e ricerche che rientrino nelloggetto sociale  ; dai contributi di persone, enti, associazioni ( nazionali o non ); da donazioni e lasciti; dalle quote dei soci; dalle rendite del proprio patrimonio.

Articolo 23

In caso di scioglimento leventuale patrimonio eccedente il rimborso dei contributi del fondo comune , dovr essere devoluto a fini culturali e, in caso di comodato di beni, al comodante.

 

BILANCIO E GESTIONE

 

Articolo 24

Al termine di ogni anno solare a cura del Consiglio direttivo verr redatto il bilancio ed il conto perdite e profitti che dovr essere approvato entro quattro mesi.

Articolo 25

Gli utili che risultano dalla gestione annuale, dedotto il 20% da mandarsi al Fondo comune, saranno devoluti allincremento delle iniziative.