Spett.li

 

Ministro dellInterno

On. Giuseppe Pisanu

 

Sottosegretario allInterno

On. Alfredo Mantovano

 

Direttore Centrale Polizia Stradale, Ferroviaria, Postale, di Frontiera e dell'Immigrazione - Dipartimento Pubblica Sicurezza - Ministero dellInterno

Pref. Alessandro Pansa

 

 

 

Roma, 24 Febbraio 2004

 

 

 

 

Oggetto: Rilascio del permesso di soggiorno ai minori stranieri sottoposti a tutela o affidati di fatto a parenti entro il quarto grado, al compimento della maggiore et

 

 

Le organizzazioni scriventi intendono sollevare lattenzione sulla problematica relativa al rilascio del permesso di soggiorno, al compimento del diciottesimo anno det, ai cittadini extracomunitari sottoposti da minorenni a tutela, ai sensi dellart. 343 e seguenti del Codice Civile, ovvero affidati di fatto a parenti entro il quarto grado, ai sensi dellart. 9 della legge n. 184/83.

 

A questo proposito, abbiamo ricevuto da diverse associazioni che lavorano nel campo dellaccoglienza e della tutela dei diritti dei minori stranieri, lindicazione che numerose Questure ad oggi non rilasciano il permesso di soggiorno a questi minori al compimento del diciottesimo anno di et.

 

La questione stata recentemente oggetto di una sentenza della Corte Costituzionale (sentenza n. 198 del 05.06.2003). La Corte Costituzionale stata investita dal T.A.R. Emilia Romagna della questione di legittimit costituzionale dellart. 32 T.U. d.lgs. 286/98, nella parte in cui non prevede che al compimento della maggiore et possa essere rilasciato un permesso di soggiorno nei confronti dei minori stranieri sottoposti a tutela, ai sensi dellart. 343 e seguenti del Codice Civile.

 

Il comma 1 dellart. 32 del d.lgs. 286/98 prevede che possa essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di studio, di accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo, per esigenze sanitarie e di cura ai cittadini stranieri che compiano la maggiore et, nei cui confronti sono state applicate le disposizioni di cui allart. 31, co. 1 e 2 e ai minori comunque affidati ai sensi dellart. 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184.

Linterpretazione data a questa norma dalle Questure prevedeva il rilascio del permesso di soggiorno al compimento del diciottesimo anno solo per quei minori in possesso di un provvedimento di affidamento ex art. 4 legge 184/83.

 

La Corte, pur dichiarando non fondata la questione di legittimit costituzionale, conclude che la disposizione del comma 1 dellart. 32 del d.lgs. 286/98 va riferita anche ai minori sottoposti a tutela.

Secondo la Corte Costituzionale, una interpretazione meramente letterale dellart 32, comma 1, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, condurrebbe ad un sicuro conflitto con i valori personalistici che caratterizzano la nostra Costituzione ed in particolare con quanto previsto dallart. 30, secondo comma, e dallart. 31, secondo comma, e determinerebbe fondati dubbi di ragionevolezza.

Nel porre sullo stesso piano i provvedimenti di affidamento ex legge 184/83 e di tutela di cui allart. 343, ss. del codice civile, la Corte Costituzionale ha dunque dichiarato che la disparit di trattamento sarebbe illegittima qualora lart. 32, c. 1 fosse interpretato restrittivamente.

 

La decisione in merito sembrava aver chiarito definitivamente la questione, ma una circolare immediatamente successiva ha sollevato nuovamente dei dubbi interpretativi.

La recente circolare del Ministero dellInterno (n. 400/AA/P/12.214.32), avente ad oggetto la conversione dei permessi di soggiorno per minore et, afferma che a seguito della sentenza della Corte Costituzionale sopracitata stata parificata la condizione dei minori affidati e di quelli sottoposti a tutela ai fini della convertibilit del permesso di soggiorno al compimento della maggiore et.

Il Ministero, dopo aver specificato che la sentenza fa riferimento alla legislazione in vigore prima delle modifiche introdotte dalla legge Bossi-Fini, esprime poi lavviso che i permessi di soggiorno per minore et rilasciati ai minori divenuti maggiorenni antecedentemente all'entrata in vigore della legge n.189/2002 debbano essere convertiti.

Molte Questure hanno interpretato tale circolare nel senso che i permessi di soggiorno per minore et rilasciati a minori che abbiano compiuto il diciottesimo anno successivamente allentrata in vigore della nuova legge non debbano pi essere convertiti in permessi di soggiorno per motivi di studio o di lavoro.

Risulta da pi parti che le Questure non ricevano le domande di rilascio di permesso di soggiorno di minori non accompagnati al raggiungimento della maggiore et (fra le Questure di cui abbiamo notizia: Treviso, Trento, Milano). In altri casi, alla ricezione delle istanze sono seguiti decreti di diniego la cui motivazione cita la predetta nota ministeriale.

 

Ora, tale interpretazione restrittiva non trova alcun fondamento n nella legge, n nella sentenza della Corte Costituzionale. La legge n. 189/2002 ha effettivamente modificato lart. 32 T.U. 286/98, ma tale nuova previsione normativa non ha modificato il primo comma dellart. 32, lo ha bens integrato.

A conferma di ci la stessa sentenza della Corte Costituzionale fa riferimento allart. 25 della legge n. 189/02, argomentando che esso integra lart. 32 del d.lgs. 286/98: [...] l'art. 25 della legge 30 luglio 2002, n. 189, successiva all'ordinanza di rimessione, ha integrato l'art. 32 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, prevedendo che il permesso di soggiorno possa essere rilasciato, a determinate condizioni, anche ai minori stranieri non accompagnati che siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione [...] e conclude che sarebbe del tutto irragionevole una normativa che consentisse il rilascio del permesso di soggiorno in situazioni quali quella appena descritta e non, invece, in favore del minore straniero sottoposto a tutela.

 

Infine, si ricorda che anche la nota del Comitato per i minori stranieri del 14.10.2002 Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo Art. 25 L. 30 luglio 2002 n. 189 interpreta la nuova normativa come parte integrativa e non modificativa della norma precedente prevista dal d.lgs. 286/98.

 

Per questi motivi oggi i provvedimenti di rigetto o di non ammissibilit delle istanze di rilascio di permessi di soggiorno alla maggiore et sono oggetto di numerosi ricorsi avanti ai tribunali amministrativi italiani.

I primi processi che si sono conclusi hanno annullato i predetti provvedimenti di rigetto. Fra questi, il TAR Emilia-Romagna - sede di Bologna, con la sentenza n. 2334 del 23 ottobre 2003, conferma linterpretazione data, qualificando le nuove previsioni dellart. 1-bis e 1-ter come requisito alternativo e non concorrente, ai fine del rilascio del permesso di soggiorno, ritenendo quindi lart. 32, c. 1 d.lgs. 286/98 applicabile alle persone gi sottoposte a tutela anche in seguito allentrata in vigore della legge 189/02.

 

Va notato, infine, che la sentenza della Corte Costituzionale non si limita ad equiparare i minori sottoposti a tutela ai minori affidati, ai fini della convertibilit del permesso di soggiorno al compimento della maggiore et, ma afferma anche che la disposizione dellart. 32, c. 1 d.lgs. 286/98 viene pacificamente interpretata [...] come relativa ad ogni tipo di affidamento previsto dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, e cio sia all'affidamento "amministrativo" di cui al primo comma dell'art. 4, che all'affidamento "giudiziario" di cui al secondo comma dello stesso articolo 4, sia anche all'affidamento di fatto, di cui all'art. 9 della medesima legge.     

La Corte Costituzionale chiarisce dunque che lart. 32, c. 1 va interpretato con riferimento non solo ai minori affidati con provvedimento del Tribunale per i minorenni (affidamento giudiziale), ma anche ai minori affidati con provvedimento disposto dai servizi sociali e reso esecutivo dal Giudice Tutelare (affidamento amministrativo), nonch ai minori legittimamente affidati dai genitori a parenti entro il quarto grado, posto che ai sensi dellart. 9, c. 4 della legge n. 184/83 laffidamento a parenti entro il quarto grado non richiede alcun provvedimento dellautorit giudiziaria (affidamento di fatto).

 

 

In conclusione, affinch la legge venga applicata nel senso dichiarato legittimo dalla Corte Costituzionale e si ponga fine ai numerosi contenziosi in atto e in predicato, chiediamo a codesto Spettabile Ministero di voler al pi presto dare ai propri uffici disposizioni che chiariscano che la la previsione del rilascio del permesso di soggiorno al compimento della maggiore et, ai sensi dellart. 32, c. 1 d.lgs. 286/98, si applica non solo ai minori affidati con provvedimento disposto dal Tribunale per i minorenni, ai sensi dellart. 4, c. 2 legge 184/83, ma anche:

a)            ai minori affidati con provvedimento disposto dai servizi sociali e reso esecutivo dal Giudice Tutelare, ai sensi dellart. 4, c. 1 legge 184/83;

b)            ai minori sottoposti a tutela, ai sensi dellart. 343 e seguenti del Codice Civile, senza distinzioni tra coloro che hanno compiuto la maggiore et prima dellentrata in vigore della legge 189/2002 e coloro che hanno compiuto il diciottesimo anno successivamente;

c)            ai minori affidati di fatto a parenti entro il quarto grado, ai sensi dellart. 9, c. 4 della legge 184/83.

 

 

In attesa di una Vostra cortese risposta, cogliamo loccasione per porgere distinti saluti.