T R I B U N A L E D I T R A P A N I

SEZ. PENALE

PROC. PEN. 386/01 R.G.

A CARICO DI CERENZIA LEONARDO

 

I L T R I B U N A L E

1 - DOTT. FRANCO MESSINA         PRESIDENTE

2 - DOTT. LUCIA FONTANA        GIUDICE

3 DOTT. GIUSEPPE MECCARIELLO        GIUDICE    

                                                 

DOTT. MARZIA CASTALDI   PUBBLICO MINISTERO

SIG. ROSA BARBATA      CANCELLIERE

SIG. GIOVANNI FONTANA OPERAT. REGISTRAZIONE

UDIENZA DEL 06/10/2003

 

Tenutasi presso Aula Penale del Tribunale di Trapani

Alternate Process: ESAME  DEL TESTE:		DA PAG	A PAG:

CASTIGLIA LUIGI 			02		39

 

 

 

 

RINVIO AL 29 OTTOBRE 2003

ORE 15:00

PROC. N. 386/01 UDIENZA DEL 6 OTTOBRE 2003

A CARICO DI CERENZIA LEONARDO

----------

COSTITUZIONE DELLE PARTI

 

PRESIDENTE:     Cerenzia Leonardo libero assente. Difeso di fiducia dall'Avvocato Crescimanno.

                Nessuno presente per la parte civile, n per il responsabile civile.

                Dopo di che?

AV.CRESCIMANNO: presente l'Ingegnere Castiglia, consulente di parte.

PRESIDENTE:     prego. Avvocato, come ulteriore programma, il Cerenzia si sottoporr all'interrogatorio?

AV.CRESCIMANNO: io ritengo di s, nel senso che non lo vedo, in questo periodo non l'ho visto.

                Ma la sua volont di rendere l'interrogatorio.

PRESIDENTE:     allora fissiamo l'interrogatorio perch poi..

AV.CRESCIMANNO: s. Poi valutiamo il 507.

PRESIDENTE:     s avvocato diciamo che..

AV.CRESCIMANNO: noi in realt formalmente abbiamo, e se il Tribunale mi lascia ancora facolt, una riserva, se sentire come nostri testi Angelo e Marino i due Poliziotti.

PRESIDENTE:     va bene.

ESAME DEL TESTE

CASTIGLIA LUIGI

PRESIDENTE:     prego, legga la formula.

CASTIGLIA L.:   (assolta la formula di rito).

PRESIDENTE:     lei si chiama?

CASTIGLIA L.:   Luigi Castiglia.

PRESIDENTE:     nato a?

CASTIGLIA L.:   sono nato a Palermo, il 5 giugno del '50.

PRESIDENTE:     residente?

CASTIGLIA L.:   a Palermo.

PRESIDENTE:     via?

CASTIGLIA L.:   Via Simone Cuccio 12.

PRESIDENTE:     avvocato prego.

AV.CRESCIMANNO: grazie Presidente. Ingegnere lei ha ricevuto dame un incarico di redigere una consulenza di parte nell'interesse del dottore Leonardo Cerenzia.

                Lei ha intanto che specializzazione?

CASTIGLIA L.:   allora io sono un Ingegnere Civile, mi sono laureato nel 1975, presso l'Universit di Palermo.

                Fin da ragazzo, prima della laurea, mi sono interessato agli aspetti attinenti la prevenzione incendi; potrei dire anche per tradizione familiare, mio padre, in quel periodo, era il vice comandante dei Vigili del Fuoco di Palermo.

                Andavo quindi sovente in ufficio da lui, proprio perch mi faceva piacere ascoltare quei discorsi attinenti la prevenzione incendi.

                Dopo la laurea mi sono dedicato, soprattutto, alla prevenzione incendi, ad adeguamenti a norme di strutture di vario genere.

                Nel corso della mia carriera professionale ho avuto parecchi incarichi proprio specificatamente finalizzati alla prevenzione incendi.

                Sono componente del comitato tecnico regionale di prevenzione incendi, quale rappresentante dell'ordine capoluogo della Regione.

                Questo Comitato si occupa dell'esame dei progetti e delle visite sopralluogo relative alle attivit rischio di incidente rilevante.

                E da ultimo, dal 1998, ha anche competenza per quanto attiene le deroghe, l'approvazione dei progetti sottoposti a controllo dei Vigili del Fuoco, che non possono rispondere alle specifiche regole tecniche emanate.

                E quindi quel Comitato che esamina i progetti in deroga, ed esprime il parere di competenza.

                Sempre parlando di prevenzione incendi sono stato responsabile..

PRESIDENTE:     senta, mi scusi, chiaro che una persona esperta nel settore. E' sufficiente.

AV.CRESCIMANNO: ingegnere lei ha esaminato atti di questo processo, al fine di redigere la consulenza, quali atti?

CASTIGLIA L.:   s. Allora principalmente ho preso in esame le tre consulenze tecniche, redatte dal consulente del P.M., Ingegnere Lo Torto.

                Ho esaminato i verbali, le trascrizioni dei verbali dei testi di alcuni testi.

                Non ricordo tutti i nominativi, ma sicuramente dello stesso Ingegnere Lo Torto, dell'Ingegnere Foder, comandante dei Vigili del Fuoco di Trapani. Di due ispettore o agenti di Polizia, non ricordo, mi pare si chiamino uno Angelo e uno Marino, del caposquadra dei Vigili del Fuoco di cui mi sfugge il nome, intervenuto con la prima squadra di intervento sul luogo dell'incendio.  

                Dal punto di vista dell'esame documentale dei testi mi sembra null'altro.

                Poi io ho esaminato tutta la documentazione che era intercorsa prima dell'acquisizione del centro, della realizzazione del centro nella struttura del Serraino Vulpitta, e tutta la documentazione conseguente, successiva all'acquisizione del centro, nonch quella successiva all'evento. In sintesi questo.

AV.CRESCIMANNO: con riferimento, in particolare, alle relazioni del consulente tecnico del Pubblico Ministero, l'Ingegnere Lo Torto che, se mal non ricordo, sono tre.

CASTIGLIA L.:   esatto.

AV.CRESCIMANNO: lei ha esaminato le stesse, e con riferimento a queste ha da muovere osservazioni alle conclusioni dell'Ingegnere Lo Torto?

CASTIGLIA L.:   no, io diciamo non condivido le ipotesi dell'Ingegnere Lo Torto, come ho anche evidenziato nella mia relazione di consulenza, soprattutto per quanto attiene l'assimilazione che fa l'ingegnere Lo Torto della struttura del Serraino Vulpitta, ritenendola classificabile come attivit alberghiera.

                A mio avviso non pu considerarsi tale, una struttura di trattenimento, come stata definita, come quella del Serraino Vulpitta, proprio per le sue caratteristiche, che sono ben diverse da quelle di un'attivit turistico alberghiera.

                Fra l'altro la norma di attuazione, il regolamento di attuazione delle disposizioni vigenti in materia di prevenzione incendi fa un ben preciso elenco di quelle che sono le tipologie che devono rispettare questa specifica normativa.

                Ed esiste una circolare dell'85, se non vado errato, del Ministero dell'Interno, che esclude e chiarisce che non sono ricomprese fra queste attivit.

                E quindi parliamo di attivit alberghiere, le case di reclusione ed un'altra..

AV.CRESCIMANNO: possibile che siano le caserme?

CASTIGLIA L.:   perfetto, le caserme e le case di reclusione. Ora non credo assolutamente per estrapolazione, ma per ragionamento anche abbastanza lineare, di potere comparare la casa di trattenimento ad un'attivit alberghiera.

                Tale mia affermazione, in effetti, trova anche riscontro nelle relazioni fatte dal Comandante dei Vigili del Fuoco, ed anche in un parere espresso dalla direzione generale dei servizi civili del Ministero dell'interno, che chiarisce essere tale tipologia di centro di accoglienza non assimilabile ad alcuna delle attivit regolamentate, ai fini della prevenzione incendi.

                Conseguentemente la casa di reclusione non un'attivit soggetta a controllo di prevenzione incendi.

AV.CRESCIMANNO: lei aveva detto adesso la casa di reclusione.

CASTIGLIA L.:   chiedo scusa. Conseguentemente la casa di trattenimento, il centro Serraino Vulpitta, di cui stiamo trattando, non un'attivit soggetto a controllo di prevenzione e incendi, n ai sensi dell'elenco allegato al decreto 16 2 82, che proprio elenca le novantacinque o novantasei attivit soggetto a controllo di prevenzione e incendi.

                N ai sensi delle tabelle allegate al D.P.R., tabelle A e B, allegate al D.P.R. 689 credo come numero, del '59, che fanno esplicito richiamo al D.P.R. 547.

                Quindi questa non un'attivit soggetta al controllo di prevenzione incendi, come tale non aveva l'obbligo di richiedere il parere sul progetto, prima della realizzazione, n il certificato di prevenzione e incendi che, per altro, non poteva neanche essere rilasciato, in quanto non un'attivit, assolutamente, soggetta al controllo di prevenzione e incendi.

AV.CRESCIMANNO: da questa sua considerazione deriva cosa?

                E cio, sotto il profilo della prevenzione e incendi come criterio generale di tutela della incolumit degli ospiti del centro, che cosa si sarebbe dovuto fare da parte.., da parte di chi? Direi da parte dei gestori del centro, stabilire chi sono..

CASTIGLIA L.:   questa una bella domanda avvocato.

AV.CRESCIMANNO: grazie Ingegnere. Speriamo in una bella risposta comunque.

CASTIGLIA L.:   perch chiaro che difficile andare a determinare chi avrebbe dovuto effettuare dei controlli.   

                Probabilmente nessuno, per lo meno fino a un certo momento, in quanto non era un'attivit soggetta di controllo di prevenzione incendi.

                Quindi i vigili del fuoco non avevano competenza a rilasciare alcun parere, n il titolare dell'attivit.

                Perch se attivit soggetta al controllo di prevenzione e incendi, competenza del titolare dell'attivit fare le richieste, attivare le procedure per il parere e successivamente per il rilascio del certificato di prevenzione e incendi.

AV.CRESCIMANNO: questo se fosse stata soggetta?

CASTIGLIA L.:   se fosse stata un'attivit soggetta.

                Quindi non essendo tale nessuno aveva titolo, n a fare la richiesta, n il comando avrebbe potuto accertarlo; in base a quale disposizione di legge?

                Per essere accertate le richieste devono essere conformi a quelle che sono le disposizioni di legge.

                Quindi non ci poteva essere alcun controllo da parte dei vigili del Fuoco sul preliminare, cio alcun controllo preliminare e successivo alla realizzazione del centro.

                Ho detto fino a un certo momento, perch?

                Perch ad una certa data, dopo l'incendio, se non vado errato, s, sicuramente dopo l'incendio, il Prefetto di Trapani fece una esplicita richiesta al Ministero dell'Interno, alla direzione generale dei servizi civili, chiedendo, praticamente, come dovesse comportarsi dal punto di vista della prevenzione incendi.

                Perch? Perch nel precedente anno, nell'anno '98, verso la fine del '98, ottobre del '98, il Ministero dell'interno, sempre la direzione generale dei servizi civili, trasmise una nota con allegate delle linee guida, sulle caratteristiche che avrebbero dovuto possedere i centri di accoglienza.

                In questi linee guida si faceva anche riferimento agli impianti antincendio, ma in maniera molto soft, nel senso che si diceva, semplicemente, che avrebbero dovuto rispettare le norme vigente di prevenzione incendi, pertanto avrebbero dovuto essere dotate di impianto di rilevazione fumi, in definitiva.

                Anche se loro utilizzavano..

PRESIDENTE:     questo in che anno?

CASTIGLIA L.:   nel '98, ottobre del '98.

                Anche se loro usavano una terminologia diversa, non perfettamente tecnica.

PRESIDENTE:     questa la circolare, scusi?

CASTIGLIA L.:   una circolare indirizzata a tutti i prefetti interessati alla realizzazione di centri di accoglienza.

                E fornivano delle linee guida con le caratteristiche.

                A seguito di questa nota il Prefetto di Trapani, scrisse al Ministero e anche ad altri, al Gabinetto del Ministro e all'ufficio di Polizia, non ricordo quale ufficio precisamente.

AV.CRESCIMANNO: terzo settore?

CASTIGLIA L.:   s, forse. Ora non ricordo evidentemente, perch..

AV.CRESCIMANNO: comunque puntualmente indicato nella relazione.

CASTIGLIA L.:   s, indicato nella relazione, chiarendo che era stato scelto il Centro Serraino Vulpitta, che indicava le caratteristiche di questo centro, che erano stati, cio praticamente i lavori di adeguamento effettuati e continuava dicendo che, quando si sarebbe realizzato il nuovo centro, si sarebbero eseguite, integralmente, le linee guida fornite dal Ministero.

                Questa circolare successiva, questa lettera del Ministero indirizzata ai Prefetti interessati, dalla realizzazione dei centri, dall'apertura dei centri di accoglienza successiva all'attivazione del centro.

                Mi pare l'attivazione del centro avvenne nel luglio, questa lettera dell'ottobre.

                Tornando a quello che stavo invece dicendo prima, dopo l'incendio il Prefetto scrisse al Ministero, sempre alla direzione generale dei servizi civili, chiedendo quale tipo di attivit dovesse essere intrapresa ai fini della prevenzione incendi.

                Atteso, probabilmente, che si era verificato un incidente piuttosto grave e luttuoso.

                La risposta del Ministero fu proprio che i centri di reclusione non potevano ricomprendersi fra le attivit soggetti a controllo di prevenzione incendi, ma costituivano, erano del tutto atipiche, e che, comunque, l'indicazione che veniva fornita era quella di sentire, di intesa fra il Comandante dei Vigili del Fuoco e il Questore, predisporre quelle opere di adeguamento che ambedue trovassero di loro, trovassero l'accoglimento di ambedue gli enti.

                Credo di avere sintetizzato il quadro sotto questo profilo.

AV.CRESCIMANNO: vorrei che lei fosse appena, appena un po' pi preciso, anche, eventualmente, consultando i dati dalla sua relazione, sul fatto poc'anzi ha riferito in ordine alla circolare Ministeriale, alla data della stessa, alla data della risposta del prefetto di Trapani o della nota del Prefetto di Trapani, anche con riferimento alla data di inaugurazione del centro, di apertura del centro.

CASTIGLIA L.:   s.

                Allora l'apertura del centro, s non ricordo male, avvenne nel luglio del '98.

                La comunicazione del Ministero con la quale venivano trasmesse le linee guida, relative alle caratteristiche cui dovevano rispondere i centri di accoglienza dell'ottobre del '98.

AV.CRESCIMANNO: la nota 13 ottobre '98?

CASTIGLIA L.:   13 ottobre '98.

AV.CRESCIMANNO: numero 7771/50?

CASTIGLIA L.:   s, avvocato, lei stato pi bravo di me a trovarla.

AV.CRESCIMANNO: no, no, a pagina 22 comunque.

                Ho cominciato prima di lei a cercarla, quindi sono arrivato prima.

CASTIGLIA L.:   s.

                Dopo di che l'incendio avvenne il 29 dicembre del '99 e la richiesta di chiarimenti, fatta al Ministero viene fatta dal Prefetto a febbraio, se non ricordo male, l'11 febbraio del 2000.

                Mentre, torniamo un attimino indietro, la comunicazione..

PRESIDENTE:     comunque avvocato, dico, se non le servono per porre altre domande, queste poi..

AV.CRESCIMANNO: volevo che le disponesse in ordine, e comunque vengono fuori dalla relazione.

PRESIDENTE:     verr acquisita con il 501.

AV.CRESCIMANNO: s, s.

CASTIGLIA L.:   quindi il Prefetto informava la Direzione Generale dei servizi civili del Ministero dell'Interno, il Gabinetto del Ministro ed il servizio immigrazione e Polizia di Frontiera del Dipartimento della P.S. delle caratteristiche del centro, definito provvisorio.

                Comunicava anche che nella fase di progettazione di un nuovo centro sai sarebbero tenute presenti le linee guida.

                E questo in data 21/10/98, quindi circa otto giorni dopo la ricezione della comunicazione con cui venivano allegate le linee guida.

AV.CRESCIMANNO: con riferimento alla ipotesi, o comunque alla tesi, per meglio dire, dell'accusa, del consulente del Pubblico Ministero, secondo il quale il centro sarebbe da assimilare a una struttura turistica alberghiera.

                Se cos fosse, quale normativa si sarebbe dovuta applicare, e anche con riferimento ai dati temporali di applicazione della normativa?

CASTIGLIA L.:   s, questo espresso, abbastanza chiaramente, nella relazione, comunque lo sintetizzo, la regola di riferimento, la regola tecnica di riferimento il decreto 4 aprile '94, che stabiliva dei tempi per degli adeguamenti progressivi. 

                Vi erano degli adempimenti da eseguire entro breve, entro due anni, e questi vertevano soprattutto l'aspetto dell'organizzazione, della gestione della sicurezza.

                Poi vi erano degli adempimenti di maggior respiro, possiamo chiamarli anche strutturali, di adeguamento di uscite di sicurezza, di percorsi di esodo, di impiantistica antincendio e quant'altro, che erano i pi rilevanti, per i quali venivano stabiliti dei termini.

                Termini inizialmente fissati in cinque anni, se non vado errato, dalla data dell'emanazione del decreto, e successivamente prorogati.

                Siamo ancora in regime di proroga, tanto per dare un'idea, in quanto il termine ultimo di scadenza, attualmente, stato stabilito dall'ultima disposizione legislativa nel 31/12/2004.

                Quindi significa che tutti gli adeguamenti per le attivit alberghieri ad oggi possono anche non essere stati ancora realizzati.

                Ma ci non toglie che l'albergo pu continuare ad esercitare la propria attivit.

                Infine vi l'ultimo aspetto che la sostituzione dei mobili imbottiti e dei materassi con altri classificati ai fini delle reazioni al fuoco, intendendo per tale il grado di partecipazione del materiale alla combustione, maggiore il numero della classe a cui si fa riferimento, con maggior facilit il materiale partecipa alla combustione.

                Quindi un materiale classe zero per intenderci assolutamente incombustibile.

                Un materiale in classe cinque altamente combustibile, con dei percorsi, con delle tappe intermedie, perch abbiamo materiale in classe uno, classe due, classe tre, e cos via, fino a raggiungere il cinque.

                La disposizione legislativa prevede per gli alberghi che i materiali e i mobili imbottiti..

PRESIDENTE:     mi scusi.

CASTIGLIA L.:   prego.

PRESIDENTE:     solo per un discorso di praticit. Quelli classe zero, lei ha detto non bruciano o non partecipano..?

CASTIGLIA L.:   non partecipano alla combustione, sono assolutamente incombustibili, quindi qualunque materiale, per essere combustibile partecipa alla combustione.

PRESIDENTE:     e questi classe zero, in buona sostanza, se gli do fuoco che succede?

CASTIGLIA L.:   non prende fuoco, il materiale lapido, la pietra per esempio quello un materiale che non prende fuoco, in particolari condizioni, evidentemente.

PRESIDENTE:     parliamo di materassi.

CASTIGLIA L.:   i materassi invece dovevano essere sostituiti, avrebbero dovuto essere sostituiti entro un certo limite temporale, che ancora non scaduto, anch'esso.

                No, scaduto, forse, a febbraio del 2002, se non ricordo male, secondo il quale i materassi e i mobili imbottiti dovevano essere sostituiti con altri, classificati ai fini delle reazioni al fuoco.

                La classe di appartenenza di questi particolari materiali doveva essere quella 1 I M.

                Uno significa basso grado di partecipazione alla combustione, I M perch il materiale imbottito.

PRESIDENTE:     scusi, questo materiale se io gli ho dato fuoco entro che termine divampa?

CASTIGLIA L.:   il materiale brucia, perch partecipa alla combustione, non emette grande fiamma, ma diciamo che brucia in maniera piuttosto lenta.

                Bisognerebbe farle..

PRESIDENTE:     facciamo un discorso pratico.

CASTIGLIA L.:   s.

PRESIDENTE:     prendo un materasso, gli do fuoco, di questo 1 IM dopo quanti minuti mi diventa fiamma?

CASTIGLIA L.:   ma direi proprio che non raggiunge mai la.., almeno che non sia costantemente alimentato da un..

PRESIDENTE:     soltanto appiccato il fuoco.

CASTIGLIA L.:   direi che difficilmente, che non raggiungeremmo una fiamma che possa considerarsi..

PRESIDENTE:     n fumo.

CASTIGLIA L.:   un incendio distruttivo, ecco.

PRESIDENTE:     n fumo dico?

CASTIGLIA L.:   no, i fumi s, i fumi s.

PRESIDENTE:     rispetto a quello normale?

CASTIGLIA L.:   credo che, tutto sommato, non vi sia grossa differenza.

                Perch una delle grosse carenze, che ancora non stata superata quella dell'eliminazione dei residui della combustione, dal punto di vista tossicologico, perch ancora non ci sono riusciti.

                Proprio sperimentalmente non sono riusciti ad eliminarli totalmente.

PRESIDENTE:     va bene.

AV.CRESCIMANNO: andiamo al 29 dicembre '99, e ipotizziamo, secondo il suo ragionamento, che, perch lei esclude che il Serraino Vulpitta, in quanto centro di trattenimento, rientri nelle strutture turistiche alberghiere.

CASTIGLIA L.:   sicuramente no.

AV.CRESCIMANNO: benissimo. Quali obblighi, a quella data, vi erano?

PRESIDENTE:     cio sicuramente s?

CASTIGLIA L.:   cio sicuramente da escludere.

PRESIDENTE:     e quindi sicuramente s. La domanda se lei esclude.

CASTIGLIA L.:   sicuramente..

PRESIDENTE:     no, siccome qua rimane, e quando poi..

CASTIGLIA L.:   non da considerare albergo, ecco.

PRESIDENTE:     quindi da escludere.

CASTIGLIA L.:   da escludere assolutamente.

AV.CRESCIMANNO: benissimo. Assolutamente opportuna la precisazione del Presidente.

                Quali obblighi nel Serraino Vulpitta dovevano essere rispettati, e quali, viceversa, non dovevano, a quella data, essere necessariamente rispettati?

CASTIGLIA L.:   quali obblighi? Torniamo a ci che stavo prima esponendo.

                Non un'attivit soggetta al controllo, non era un'attivit soggetta, e non un'attivit soggetta al controllo di prevenzione incendi, e quindi nessun obbligo nei confronti dei Vigili del Fuoco, fino al momento in cui, evidentemente, non perviene una direttiva da parte del Ministero, che indica l'opportunit di fare esaminare i progetti per un'adeguamento sia al Questore che al Comando dei Vigili del Fuoco.

                In modo che le esigenze della sicurezza antincendio, e della sicurezza antievasione, potessero essere contemperate.

                Fino a quella data sicuramente..

PRESIDENTE:     qual ?

CASTIGLIA L.:   prego?

PRESIDENTE:     qual questa data?

CASTIGLIA L.:   del febbraio del 2000.

PRESIDENTE:     va bene.

AV.CRESCIMANNO: del febbraio, o Aprile ingegnere, mi scusi?

CASTIGLIA L.:   forse aprile.

PRESIDENTE:     va be', in ogni caso.

CASTIGLIA L.:   pu darsi che sbaglio io.

AV.CRESCIMANNO: 26 aprile 2002?

CASTIGLIA L.:   perfetto, s. La ringrazio per le correzioni, io vado a memoria, lei ha la relazione davanti.

AV.CRESCIMANNO: io bravo per questo, perch ancora so leggere.

                Le chiedo scusa, vi era un obbligo il cui termine di adeguamento era scaduto nel '96, pi esattamente al 26 aprile del '96?

CASTIGLIA L.:   per le attivit alberghiere sicuramente.

AV.CRESCIMANNO: e in che cosa consisteva questo?

CASTIGLIA L.:   quello della gestione della sicurezza.

AV.CRESCIMANNO: cio?

CASTIGLIA L.:   l'organizzazione delle Squadre di intervento, della predisposizione dei piani di evacuazione.

                Ma, ripeto, parliamo di un'attivit alberghiera.

AV.CRESCIMANNO: a me interessa sapere se in questo gruppo da lei definito, o probabilmente definito dalla normativa, organizzazione della sicurezza si fa riferimento ai punti da 14 a 16 della normativa sugli alberghi.

                A me interessa capire se fra questi vi sono, per esempio, il rivelatori di fumo.

CASTIGLIA L.:   no, assolutamente no. I rivelatori di fumo rientrano in quell'adeguamento di carattere pi ampio e pi generale, per il quale, dicevo prima, non sono ancora scaduti i termini di adeguamento.

AV.CRESCIMANNO: io direi, per sinteticit, e facendo un rinvio per tutto il resto alla relazione, che alla fine depositeremo, di andare, ingegnere, poi per carit, se lei poi ha in mente qualcosa che ritiene particolarmente significativo, ovviamente, la rassegni al Tribunale.

                Lei ha fatto altre considerazioni sul materiale che ha esaminato, faccio riferimento alla terza parte della sua relazione, da pagina 23 a 25, prima delle osservazioni e conclusioni.

CASTIGLIA L.:   s. Diciamo che sono delle considerazioni amministrative che un po' raccontano ci che avvenne a seguito della richiesta del Ministero di istituzione del centro.

                Vennero fatte diverse riunioni in Prefettura, da parte del Comitato per la sicurezza e l'ordine pubblico.

                A queste riunioni non partecip mai il Comandante dei Vigili del Fuoco. Perch?

                Perch nessuno sollev il problema della sicurezza antincendio.

                Evidentemente lo stesso Ministero aveva dato degli input, delle indicazioni, secondo le quali l'aspetto preponderante e unico, tutto sommato, dal punto di vista di chi organizz questo tipo di centri, era quella della salvaguardia e del contenimento delle persone.  

                Per cui l'aspetto della sicurezza antincendio fu assolutamente, totalmente, non considerato.

                Non considerato proprio per mancanza di alcuna indicazione.

                Comunque quando venne scelto, nel centro Serraino Vulpitta, l'istituendo centro, vi fu una intesa fra la Prefettura e il Comune, secondo la quale il Comune si sarebbe fatto carico di eseguire le opere di adeguamento ed anche predisporre la progettazione delle stesse opere.

                Quindi, praticamente, il Prefetto diede incarico all'ufficio tecnico del Comune di predisporre quelle opere di adeguamento.

                Lui era un amministrativo, fra l'altro, credo che non disponga di una struttura tecnica che potesse, almeno qui di rivolgersi all'ufficio del Genio Civile a competenza Statale, cos come poi fece in un secondo tempo.

                Ma in un primo tempo, anche per motivi di ordine economico credo, si rivolse al Comune, che si era fatto carico di anticipare le somme occorrenti per la realizzazione degli adeguamenti e la messa in marcia di questo centro.

                Ci anche perch, a quel tempo, ho letto da qualche parte, ancora non erano stati stanziati i fondi per istituire i centri di accoglienza.

                Conseguentemente il Prefetto, di intesa con il Sindaco, trov il sistema per potere realizzare i lavori in assenza di disponibilit finanziaria.

                Quindi i lavori furono progettati ed eseguiti dal Comune, e successivamente il Questore chiese degli ulteriori adeguamenti, sempre con riferimento alla sicurezza antievasione, e quindi in netto contrasto con quella che la sicurezza anticendio.

                Perch uno degli aspetti fondamentali della sicurezza antincendi quello di consentire il rapido esodo, in caso di emergenza.

                Evidentemente mal si pu sposare con la necessit di contenere delle persone.

AV.CRESCIMANNO: due aspetti, per concludere, per quanto mi riguarda, la mancanza dei rivelatori di fumo, in concreto, tenendo conto di quelle mere documentazioni che lei ha esaminato, e cio di quelle disposizioni che erano state date di vigilanza a vista, da parte degli organi di Polizia, la mancanza di rivelatori di fumo ha avuto efficienza causale rispetto agli eventi poi verificatesi?

                Non certo allo scoppio dell'incendio evidentemente, ma rispetto alle conseguenze?

CASTIGLIA L.:   riterrei assolutamente no. L'impianto di rivelazione ha la funzione di allertare precocemente un principio di incendio, in maniera tale da mettere in atto il pi breve tempo possibile, prima possibile, prima che l'incendio raggiunga delle caratteristiche tali da essere considerato non contenibile, e quindi in maniera tale da prenderlo sul nascere, come si suol dire.

                E allo stesso tempo mettere in allarme le persone che potrebbero essere coinvolte da questo evento, in maniera tale che si possano allontanare nel pi breve tempo possibile.

                Ma questo valido soprattutto in quei luoghi ove non vi presenza di persone, o nel caso in cui le stesse persone stiano dormendo, e quindi non siano nelle condizioni di avvertire un principio di incendio.

                Nel caso in esame, a parte che l'incendio fu appiccato volontariamente, questo acclarato, sicuramente.

                A parte che l'incendio fu appiccato volontariamente, e quindi vi era la consapevolezza dell'insorgere di un incendio da parte di coloro che occupavano quella stanza.

                In ogni caso vi era una disposizione ben precisa, da parte del funzionario di Polizia, che era stato poche ore prima, non mi ricordo se una o due ore prima, presso il centro Serraino Vulpitta, che aveva dato precise disposizioni agli uomini di Guardia, affinch guardassero, a vista, gli extracomunitari.

                Questo guardare a vista, evidentemente, poteva sicuramente supplire alla mancanza degli impianti di rivelazione fumi perch l'allertamento poteva essere ancora pi immediato.

                In quanto in presenza di un impianto di rivelazione fumi cosa avviene?

                Suona l'allarme. In genere mai quando parte il primo rivelatore, il primo rivelatore va in preallarme, e dopo di che quando viene eccitato anche il secondo rivelatore allora la centralina va in allarme, in assenza di impianto di spegnimento automatico, e sicuramente, in questo caso, sarebbe stato assolutamente impensabile andare a prevedere un impianto di spegnimento automatico.

                L'operatore va, fa una verifica in loco, facendo riferimento al luogo da cui proviene la segnalazione, perch gli impianti, i moderni impianti di segnalazione sono in grado di andare a individuare esattamente l'ubicazione dell'allarme, del rivelatore da cui proviene l'allarme, fa la sua ricognizione, in funzione della ricognizione mette in atto le procedure conseguenziali.

                Se io, invece, mi trovo gi sul posto e vedo che c' un insorgere di incendio ho, praticamente, bypassato dei tempi morti, che sono quelli della verifica.

                Praticamente direi che in questo specifico caso la presenza del personale di guardia abbreviava i tempi di intervento.

AV.CRESCIMANNO: in ordine all'intervento stesso, ci che venne fatto, in base alle risultanze degli atti che lei appunto ha esaminato, ci che venne fatto dal personale di Polizia, presente sul posto, fu logico ed adeguato rispetto alla necessit o no?

CASTIGLIA L.:   secondo me vi fu molto panico quanto meno.

                Vi fu molto panico, probabilmente per una carenza di addestramento nei confronti dell'emergenza incendio, in quanto non chiaro il tempo necessario per aprire alcune porte, le porte delle altre stanze, non chiaro se la porta della stanza dove avvennero i decessi sia stata aperta o si sia consumata per azione delle fiamme.

                Perch l un po' controversa la perfetta interpretazione.

                Secondo alcune testimonianze riuscirono a rompere la parte inferiore della porta, ma quasi immediatamente dopo giunsero i vigili del Fuoco.   

                Il capo squadra, arrivando sul posto, poi ha testimoniato che la porta non esisteva pi, perch era completamente bruciata.

                Allora esattamente come stanno le cose?

                Cio la porta si era bruciata, o erano riusciti a sfondarla, a calci o con altri mezzi?

CASTIGLIA L.:   questo non lo so.

AV.CRESCIMANNO: l'apertura della porta, lei che considerazioni ha potuto fare, sempre in base agli atti che ha esaminato?

CASTIGLIA L.:   l'apertura della porta, sicuramente la porta non fu aperta. La porta intendendo per aperta, per aprire proprio nel senso letterale del termine.

                La porta, secondo alcuni atti, ripeto, fu rotta, la parte inferiore di essa fu rotta, mentre secondo altri, praticamente, la porta non esisteva pi, perch fu consumata completamente.

                Per cui andare a stabilire se qualcuno riusc ad aprire la porta, o parte della porta, o invece non vi riusc e rimase nella sua allocazione, e si distrusse per l'azione del fuoco, questo non sono, assolutamente, in grado di dirlo, perch non possibile, cio non mi , assolutamente, possibile.

AV.CRESCIMANNO: l'apertura della porta avrebbe agevolato l'intervento di spegnimento?

CASTIGLIA L.:   questo sicuramente un altro discorso, in quanto le azioni che furono svolte per spegnere l'incendio, risulta dalle testimonianze dei testi che ho citato prima, degli agenti di Polizia, se non ricordo male, fu che tentarono di spegnere le fiamme, mettendo l'estintore, facendolo passare attraverso l'obl che vi era nella parte superiore della porta.

                Ora, evidentemente questa un'azione assolutamente inutile, perch per potere spegnere un incendio l'estintore deve essere diretto verso la base delle fiamme.

                Teniamo conto che si trattava, fra l'altro, di estintori in dotazione al centro.

                Gli estintorio in dotazione al centro avevano una notevole capacit estinguente.

                Perch dall'esame delle fatture di acquisto risulta che gli estintori in possesso del centro avevano una capacit estinguente di 34 A e 233 B, che non sono dei numeri a caso, ma hanno una ben precisa definizione, questo espresso nella mia relazione, se lei ritiene posso..

AV.CRESCIMANNO: in termini estremamente sintetici, per rassegnare il concetto, il resto analiticamente..

CASTIGLIA L.:   ma io farei forse vedere al Presidente uno schema, lo schema del focolaio di prova.

                Io ho rappresentato un focolare di prova, in base al quale vengono omologati gli estintori.

                Gli estintori vengono omologati in funzione della capacit estinguente di spegnere vari tipi di fuochi, vengono classificati fuochi di classe A e in genere di materiali solidi, quei fuochi prodotti dalla combustione di materiale solido.

                Mentre sono fuochi di classe B quei fuochi prodotti dalla combustione di materiali liquidi infiammabili.

                La dizione 34 A sta a significare che questo tip di estintore in grado di spegnere, almeno per due volte su un tentativo di tre, un fuoco costituito da questa catasta di legname.

                Questa catasta di legname, che ha una dimensione di tre metri e quaranta, e una serie di listelli, quattordici listelli sovrapposti a croce, e quindi con tanto spazio proprio per facilitare l'apporto dell'aria, e quindi consentire una maggiore potenza di fuoco, ecco, utilizziamo anche questo termine.

                Quindi questa catasta ha una lunghezza di tre metri e quaranta, un'altezza stabilita di cinquecento millimetri mi pare, mezzo metro.

                E al di sotto di questa catasta, quindi 340 e il 34 sta a significare proprio la lunghezza, 34 decimetri, cio pari a 3 metri e 40.

                I listelli nel loro massimo sviluppo hanno la lunghezza di tre metri e quaranta. Cio 34 decimetri.

                Questa catasta viene incendiata, con utilizzo di benzina, che viene versata all'interno di questa bacinella, in un certo quantitativo ben stabilito, viene dato fuoco, viene fatto bruciare per due minuti, viene tolto l'innesco, cio la bacinella contenente la benzina.

                Si fa continuare a bruciare per altri sei minuti, in maniera tale che si abbia proprio un bel fuoco, dopo di che si provvedere all'estinzione con l'estintore, avente capacit estinguente 34 A.

                Se l'estintore nelle condizioni di spegnere questa catasta di legname, l'estintore viene omologato per questa classe di fuoco.

PRESIDENTE:     va bene.

CASTIGLIA L.:   quindi, evidentemente, questo d l'idea della capacit estinguente di questo estintore, che piuttosto notevole.

PRESIDENTE:     in che unit di tempo si scarica?

CASTIGLIA L.:   secondi, secondi, direi una decina di secondi.

                Non che l'estintore viene utilizzato per tutti i dieci secondi consecutivamente, cio un buon operatore d o piccole scariche, a seconda della tipologia del fuoco, del focolaio da spegnere, oppure anche una scarica continua, per sa benissimo che nel giro di dieci secondi l'estintore completamente scarico.

                E quindi o riuscito a estinguere l'incendio, oppure deve avere a disposizione un altro estintore, o un altro mezzo di estinzione.

                Per, in genere, un operatore riesce a estinguere, un operatore, evidentemente, addestrato, riesce a spegnere questa tipologia di fuoco, utilizzando i mezzi di estinzione.

                Lo stesso dicasi per i fuochi di classe B, dove la prova che stabilisce proprio la classe 233 B, costituita dall'accensione di un recipiente cilindrico del diametro di tre metri, contenente circa 150 litri di benzina, 170 litri di benzina.

                E questo tipo di estintore nelle condizioni di spegnere questo tipo di fuoco.

                Se l'estintore non supera queste prove non pu essere omologato, e quindi non risponde a quelle caratteristiche che, invece, erano specificatamente indicate negli estintori presenti al centro.

AV.CRESCIMANNO: l'ultima indicazione in assoluto.

CASTIGLIA L.:   lei ha valutato con questi estintori che quantit di materassi di gomma piuma si sarebbe potuto spegnere?

CASTIGLIA L.:   s. Diciamo che, grosso modo, salvo qualche piccolo errore, pi o meno duecento chili di materassi di gomma piuma.

AV.CRESCIMANNO: un materasso di gomma piuma, grosso modo quant'?

CASTIGLIA L.:   non ho fatto la prova, avvocato, ma non credo che pesi..

AV.CRESCIMANNO: dico grosso modo quanto pu pesare?

CASTIGLIA L.:   peser meno di dieci chili, sicuramente.

AV.CRESCIMANNO: meno di dieci chili. Quindi lei ha detto quanti chili?

CASTIGLIA L.:   circa duecento.

AV.CRESCIMANNO: circa duecento chili. Le sue conclusioni richiedono altre precisazioni, o ha gi detto tutto?

CASTIGLIA L.:   mi pare che tra le domande che mi sono state poste, e ci che risulta dalla relazione, non credo che vi sia molto da dire ancora. Almeno che non mi si vogliano fare delle specifiche domande.

AV.CRESCIMANNO: per quanto mi riguarda nessun'altra domanda, grazie.

PRESIDENTE:     Pubblico Ministero?

AV.CRESCIMANNO: naturalmente mi riservo, Presidente, di depositare subito dopo la relazione.

P.M.:           io volevo un chiarimento. Dunque lei ha escluso che l'attivit, centro di accoglienza per extracomunitari, rientrasse in quelle attivit soggette all'autorizzazione preventiva del Ministero, tramite i vigili del fuoco.

                Io vorrei sapere da lei, secondo la sua scienza ed esperienza, dal punto di vista della prevenzione antincendi, qual l'iter che bisogna seguire, con riferimento a quelle attivit che quindi sono escluse dall'autorizzazione preventiva, quindi, in particolare, per le case di reclusione?

CASTIGLIA L.:   ma le case di reclusione dovrebbero avere delle disposizioni emanate dal Ministero di Grazia e Giustizia, specificatamente emanate, appunto, per le stesse.

                Non le conosco, perch risale a parecchi anni fa un mio intervento su una casa di reclusione, ma parecchi anni fa, proprio per questo motivo, e so che qualcosa esiste.

                E per quanto riguarda le caserme? Per capire un poco, diciamo, come funziona?

AV.CRESCIMANNO: non sono attivit soggette a controllo di prevenzione incendi, ci non toglie che essendo equiparati i dipendenti delle Forze Armate, delle forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco a lavoratori, devono essere rispettate le disposizioni relative alla sicurezza e alla salute dei lavorati.

                Conseguentemente devono essere rispettati i dettami stabiliti dal decreto legislativo 626/94, che per quanto attiene la prevenzione incendi fa specifico riferimento ad un emanando decreto alla data dell'emanazione del decreto legislativo 626 del '94.

                Questo decreto ministeriale successivamente stato emanato, nel '98, e stabilisce le linee guida dal punto di vista della sicurezza dei lavoratori, nei confronti della sicurezza antincendio.

                Chi ha il compito di far mettere in atto le procedure relative alla sicurezza e alla tutela dei lavoratori?

                Il datore di lavoro.

                Chi era il datore di lavoro al Serraino Vulpitta?

                Gli extracomunitari non erano, sicuramente, dei dipendenti, erano degli ospiti, ma non potevano essere formati dal punto di vista della prevenzione incendi, anche perch, sicuramente, il loro periodo di permanenza era temporaneo.

                Quindi avevano tutte le prerogative di ospiti, sia pure ospiti, fra virgolette, contenuti, cio non avevano possibilit di libert. Vi erano invece dei lavoratori dipendenti, che erano gli agenti di Polizia, i Carabinieri, e non so se vi erano altre Forze dell'Ordine, credo di no, in maniera stabile.

                E quindi questi lavoratori dipendenti avrebbero dovuto avere e conoscere le procedure dal punto di vista della loro sicurezza, la sicurezza dei lavoratori.

                E chi avrebbe dovuto dare corso all'attuazione di queste direttive? Il loro datore di lavoro.

                Chi era il loro datore di lavoro?

                Il Prefetto.  A me pare un po' non verosimile.

                Sper di essere stato chiaro nella risposta.

P.M.:           S. Dunque lei ci ha detto quindi che nell'ottobre del '98 il Ministero dell'Interno d delle linee guida, dal punto di vista della prevenzione antincendi?

CASTIGLIA L.:   esatto.

P.M.:           a pi ampio raggio, per riguardanti anche la prevenzione antincendi?

CASTIGLIA L.:   s, ben poco dal punto di vista della prevenzione incendi, proprio sono paroline stringate.

                Proprio dimostrano una sottovalutazione del problema, dal punto di vista proprio massimo, era stato sottovalutato, perch non era stato ritenuto un evento credibile, probabilmente.

                Cio si pose pi attenzione al contenimento, piuttosto che la sicurezza antincendio.

P.M.:           dalla documentazione acquisita, comunque, le risulta che da quella data, cio dall'ottobre del '98, fino alla data dell'incendio, la Prefettura abbia preso, diciamo abbia posto in essere degli adempimenti per realizzare, effettivamente, degli impianti antincendio nel centro?

CASTIGLIA L.:   no, fino alla data dell'incendio, salvo la realizzazione di illuminazione e di sicurezza, l'installazione di estintori non mi risulta che sia stato fatto alcunch.

                Ripeto, il Prefetto diede incarico al Comune di provvedere alla progettazione, alla realizzazione delle opere necessarie per la messa in esercizio del centro.

                Quindi, tutto sommato, aveva dato mandato pieno di adeguare questo centro a che potesse accogliere gli extracomunitari.

P.M.:           e allora le risulta che, dopo quella nota che conteneva le linee guida, il Prefetto abbia mandato una comunicazione al Comune, contenente questi criteri da seguire? 

CASTIGLIA L.:   no, il Prefetto mand una lettera, una comunicazione al Ministero, al Suo Ministero, alla Direzione Generale Servizi Civili, al capo del Gabinetto del Ministro e alla Sezione Polizia di frontiera mi pare, con la quale informava delle caratteristiche de centro, ribadendo che si trattava di un centro temporaneo.

                E comunicava anche che le linee guida sarebbero state rispettate integralmente nella progettazione, nella realizzazione di un nuovo centro che mi stato detto essere ai tempi in previsione.

P.M.:           un'ultima domanda.

CASTIGLIA L.:   prego.

P.M.:           con riferimento alla quadratura del centro diciamo, dello spazio dell'opera Serraino Vulpitta, destinato a centro di accoglienza, il numero di estintori presenti era sufficiente?

CASTIGLIA L.:   s. Allora guardiamolo sotto l'aspetto della sicurezza nei luoghi di lavoro, esiste una tabella che stabilisce il numero di estintore in funzione della superficie.    

                Il numero degli estintori ..

PRESIDENTE:     mi scusi. Questa volta la domanda superficie, numero dei lavoratori, e numero di coloro che erano trattenuti.

CASTIGLIA L.:   no, no, non c'entra come numero di persone.

                Attenzione, parliamo di superficie.

PRESIDENTE:     s. Ma dico la domanda la dovremmo ampliare, tenuto conto se la presenza di cento persone o di mille persone fa spostare i criteri di adeguatezza?

CASTIGLIA L.:   una domanda un po' pi.. Posta in questi termini non mi sento in condizione di potere rispondere, perch in un centro di accoglienza inimmaginabile la presenza di mille persone, possono essercene cento, centoventi, centocinquanta.

PRESIDENTE:     dieci rispetto a cento.

CASTIGLIA L.:   perfetto. Allora in un centro di accoglienza, ripeto, non esistono disposizioni legislative, non esistevano fino alla data..

PRESIDENTE:     no, no, mi scusi Ingegnere. Il problema .., la domanda del Pubblico Ministero del seguente tenore, in relazione alla superficie gli estintori, superficie destinata a centro di accoglienza.

CASTIGLIA L.:   a centro di accoglienza.

PRESIDENTE:     gli estintori erano adeguati? Estendo io la domanda, e teniamo conto non solo del personale che vi lavorava, ma di quello che poteva accogliere.

CASTIGLIA L.:   s.

PRESIDENTE:     quindi giudizio di adeguatezza in ordine a tutte queste cose.

CASTIGLIA L.:   ribadisco s. Il numero degli estintori previsto era uno ogni duecento metri quadrati.

                Noi avevamo una superficie del centro inferiore agli ottocento metri quadri, vi erano quattro estintori, quindi perfettamente sufficienti a rispondere a quelle che erano le disposizioni, relativamente al decreto 10/03/98, quello relativo alla sicurezza dei lavoratori.

                Se vogliamo, per analogia, considerare, visto che abbiamo tanto parlato di alberghi.

                Per gli alberghi si richiede un estintore di minore capacit estinguente, sempre per superficie di un estintore ogni duecento metri quadri.

                Per la capacit estinguente richiesta di gran lunga minore.               

PRESIDENTE:     deve chiudere l'esame?

AV.CRESCIMANNO: s. Se Ingegnere ha avuto modo di verificare che, dopo i fatti, il Questore di Trapani dispose che il personale, da destinare al Serraino Vulpitta, fosse adeguatamente formato sotto il profilo della prevenzione incendi, prese contatti con i Vigili del Fuoco?

CASTIGLIA L.:   s, esatto.

AV.CRESCIMANNO: le risulta questo?

CASTIGLIA L.:   s, da informazioni assunte, anche presso il Comando dei Vigili del Fuoco, s. Non ho una documentazione specifica, ma mi risulta che furono fatti.

AV.CRESCIMANNO: lei non ha letto agli atti una nota in tal senso?

CASTIGLIA L.:   no, no.

AV.CRESCIMANNO: lo segnaleremo. Il Tribunale ha tutti gli atti.

                Sa se poi questi corsi si tennero o meno?

CASTIGLIA L.:   non glielo so dire, avvocato.

AV.CRESCIMANNO: poi indicheremo con maggiore puntualit i due atti da cui risulta che si disposero, ma non vennero poi effettuati.

PRESIDENTE:     una domanda ingegnere.

CASTIGLIA L.:   prego.

PRESIDENTE:     con riferimento alla categoria dei materassi, fermo restando che, all'epoca, non c'era la normativa, eccetera, ma se fossero stati del tipo 1 IM, con le modalit con cui agli atti risulta che fu dato fuoco, fu appiccato fuoco ai materassi.

CASTIGLIA L.:   s.

PRESIDENTE:     i materassi ove fossero stati di quella categoria avrebbero avuto..?

CASTIGLIA L.:   mi sembra di potere affermare che non ci sarebbe stato quello che successo.

PRESIDENTE:     con quel tipo di materassi.

CASTIGLIA L.:   no, non ci sarebbe stato assolutamente, per lo meno dal punto di vista della quantit di calore e di capacit termica dell'incendio, pu darsi che le conseguenze invece tossicologiche potessero essere pi o meno analoghe.    

                Per dobbiamo tenere anche conto che questi materassi erano quelli, erano e forse lo sono tuttora, normalmente in uso alla Protezione Civile.

                E quindi il Prefetto si trov..

PRESIDENTE:     questo un discorso a se stante.

CASTIGLIA L.:   di carattere generale. Capisco perfettamente.

                Mi consenta per, io sono il consulente di parte di spendere magari una parolina, legittima per carit, perch essendo questi stessi materassi utilizzati in tutte le attivit di protezione civile, una persona non tecnica non va a pensare credo che sia abbastanza facilmente intuibile questo, dice "se vengono usati ai fini di protezione civile, evidentemente, sono materassi che io posso usare.

                Non essendo specificatamente a conoscenza delle norme, delle disposizioni in materia di sicurezza antincendi, probabilmente un tecnico, un progettista avrebbe dovuto dare una indicazione di ordine diverso.

PRESIDENTE:     altra domanda. Il tempo di combustione, anche io ho avuto un tecnico per cui poi ho difficolt a formularle le domande.

                Noi abbiamo, per altri versi, acquisito, e lei ha letto gli atti, e quindi avr avuto modo di leggere che il materasso prese immediatamente fuoco, se fosse stato ignifugo avrebbe preso fuoco con la stessa velocit?

CASTIGLIA L.:   no, avremmo avuto una combustione lenta, con basso sviluppo di fiamma.

PRESIDENTE:     e dal punto di vista della caloria?

CASTIGLIA L.:   di gran lunga minore.

PRESIDENTE:     di gran lunga minore, nel senso che la caloria massima si sarebbe raggiunta dopo, o nel senso che non si sarebbe raggiunta?

CASTIGLIA L.:   no, probabilmente non si sarebbe raggiunta.

PRESIDENTE:     perfetto. Allora ai sensi dell'articolo 201 si dispone l'acquisizione della relazione di consulenza, a firma dell'Ingegnere Castiglia.

                Allora avvocato noi abbiamo a disposizione un documento assolutamente ... (incomprensibile, voce fuori microfono), il 24 pomeriggio noi dovremmo fare sia l'esame dell'imputato che degli altri testi.

                Il 29 per lei come va avvocato, il 29 pomeriggio?

AV.CRESCIMANNO: va bene.

PRESIDENTE:     allora facciamo il 29 pomeriggio. Il programma rimane invariato. Si rinvia al 29 ottobre 2003, ore 15:00, per esame imputato e testi residui della difesa.