BREVE QUESITO SULLĠART. 39 TESTO UNICO DELLĠIMMIGRAZIONE

 

(Accesso ai corsi allĠuniversitˆ)

di MASSIMILIANO VRENNA

CICS (centro informazioni e consulenza per stranieri) Comune di Pisa-Usl5 Pisa

vrennamassimiliano@hotmail.com

 

Nei diversi commenti alla Bossi-Fini, apparsi sulla stampa e sui siti internet specializzati, si sorvola, salvo una breve descrizione della nuova norma, sulla modifica dellĠart. 39 comma 5. del Testo Unico dellĠimmigrazione. Anche alcuni recenti seminari che si sono tenuti sullĠargomento Òuniversitˆ ed immigrazioneÓ non hanno colto la portata potenzialmente molto restrittiva della norma. Propongo allora alcune brevi riflessioni sperando di ricevere commenti o critiche o qualunque tipo di risposta. La posta in gioco  davvero alta: la progressiva eliminazione del nostro Paese come meta universitaria, la barriera vessatoria posta allĠaccrescimento culturale degli immigrati presenti in Italia ed in definitiva al loro diritto allĠistruzione ecc.

Tutto ci˜ mentre altri paesi dellĠUnione Europea spingono per lĠingresso di immigrati istruiti o da formare nelle proprie universitˆ.

Vediamo lĠart. 39 Testo Unico prima e dopo la modifica.

 

Art. 39 comma 5 vecchia formulazione.

E' comunque consentito l'accesso ai corsi universitari, a paritˆ di condizioni con gli studenti italiani, agli stranieri titolari di carta di soggiorno, ovvero di permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, o per motivi religiosi, ovvero agli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di titolo di studio superiore conseguito in Italia o, se conseguito all'estero, equipollente.

 

Art. 39 comma 5 nuova formulazione

é comunque consentito lĠaccesso ai corsi universitari, a paritˆ di condizioni con gli studenti italiani, agli stranieri titolari di carta di soggiorno, ovvero di permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, o per motivi religiosi, ovvero agli stranieri regolarmente soggiornanti da almeno un anno in possesso di titolo di studio superiore conseguito in Italia, nonchŽ agli stranieri, ovunque residenti, che sono titolari dei diplomi finali delle scuole italiane allĠestero o delle scuole straniere o internazionali, funzionanti in Italia o allĠestero, oggetto di intese bilaterali o di normative speciali per il riconoscimento dei titoli di studio e soddisfino le condizioni generali richieste per lĠingresso per studio.

La formulazione della norma  senza dubbio confusa ed  suscettibile di diverse interpretazioni. Si potrebbe sostenere che il legislatore si sia limitato a restringere i requisiti di una sola categoria di possessori di permesso di soggiorno. (In altri termini, se nella vecchia formulazione potevano accedere, come ultima categoria individuata, tutti gli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di titolo di studio superiore conseguito in Italia, secondo la nuova formulazione possono accedere allĠuniversitˆ gli stranieri regolarmente soggiornanti da almeno un anno in possesso di titolo di studio superiore conseguito in Italia. Si potrebbe dunque sostenere che la modifica (in senso restrittivo) riguarda solo lĠultima categoria di persone individuate dalla norma. Tuttavia resta da spiegare perchŽ sia stato eliminato il riferimento dei titoli di studio esteri ed equipollenti. Il nuovo articolo 39 delinea due categorie di persone che possono accedere allĠuniversitˆ:

 

  1. Titolari di carta di soggiorno, permesso di soggiorno per lavoro subordinato ecc nonchŽ stranieri regolarmente soggiornati da almeno un anno in possesso di titolo di studio superiore conseguito in Italia.
  2. Stranieri che hanno conseguito il titolo di studio di scuola superiore nel variegato arcipelago di scuole speciali, scuole italiane allĠestero ecc. (Si tratta naturalmente di una esigua minoranza).

 

Concentriamoci sul primo gruppo.

 

La formulazione della norma impedisce di sostenere con certezza che il titolo di studio conseguito in Italia deve riferirsi solo allĠultima categoria individuata (gli stranieri regolarmente soggiornanti da almeno un anno) o a tutte le categorie individuate. Sebbene questĠultima ipotesi sia davvero incredibilmente restrittiva dellĠaccesso allĠuniversitˆ tuttavia vi sono argomenti per sostenerla:

 

  1. se si fosse voluto richiedere il possesso del titolo di studio conseguito in Italia solo agli stranieri regolarmente soggiornanti da almeno un anno, perchŽ si  eliminato integralmente il riferimento ai titoli di studio esteri ed equipollenti?
  2. Tale riferimento era esplicito nella precedente formulazione: Òo, se conseguito all'estero, equipollenteÓ. Non solo. Anche nella precedente formulazione il requisito era posto in coda allĠelenco dei permessi di soggiorno senza alcun segno di interpunzione e nessuno ha dubitato che il suddetto requisito del titolo di studio si riferisse a tutte le categorie di persone. (a tutte le categorie di permesso di soggirno)

 

 

Le disposizioni relative alle immatricolazioni per lĠanno accademico 2003/2004 non chiariscono i dubbi. In esse si legge infatti che: ÒI candidati comunitari ovunque residenti e quelli non comunitari in possesso dei requisiti di cui allĠart. 39, comma 5, del decreto legislativo  25.07.98, n. 286, come modificato dallĠart. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189 ÒModifica alla normativa in materia di immigrazione e di asiloÓ. Possono accedere alla formazione universitaria in Italia senza limitazioni di contingente purchŽ abbiano conseguito un titolo di studio valido (allegati n.1 e n.2 ) e superino le eventuali prove di ammissione stabilite per il corso  universitario prescelto.

Gli allegati si riferiscono appunto ai titoli di studio esteri che consentono lĠaccesso allĠuniversitˆ.

Si potrebbe sostenere allora che non avrebbe senso prevedere esplicitamente, negli allegati, i titoli di studio esteri validi per lĠaccesso allĠuniversitˆ italiana se il nuovo articolo 39 T.U. davvero vietasse lĠiscrizione.

In realtˆ gli allegati prevedono solo la regola generale da applicare per percorsi di studio superiori o inferiori ai 12 anni pi altre regole relative a diplomi di scuola superiore britannici, greci e statunitensi.

 

Infine un breve cenno ai lavori parlamentari.

Va premesso che dai lavori parlamentari emerge in continuazione (con riferimento a tutto il testo del disegno di legge della Bossi-Fini) una grande confusione terminologica.

Tuttavia nella discussione relativa allĠesame dellĠart. 23 AC 2454 si dice espressamente in sede di proposta emendativa Ònon riconoscendo il sistema dell'equipollenza che governa la libera circolazione dei saperi e delle culture in tutto il mondo...Ó oppure ÒSi elimina tutto il sistema dell'equipollenza, giˆ normato dal nostro paese, mentre possono iscriversi solo coloro che hanno frequentato scuole italiane all'esteroÉÓ. Inoltre tra gli emendamenti presentati allĠart. 23 del disegno di legge (Accesso ai corsi delle universitˆ)e respinti  vi era anche il seguente:

23.5 ÒAl comma 1, capoverso, dopo le parole: titolo di studio superiore conseguito in Italia aggiungere le seguenti: o, se conseguito all'estero, equipollenteÓ.

Dunque sembrerebbe che il legislatore abbia avuto ben presente la portata restrittiva della norma. Resta tuttavia il dubbio se le proposte emendative si riferissero ad un solo tipo di permesso di soggiorno o a tutti.

Dunque queste brevi riflessioni vogliono soltanto porre delle domande alla vasta community degli operatori del diritto dellĠimmigrazione ed in particolare agli uffici per lĠestero delle universitˆ.

 

 

 

Risposta:

 

Gentile dr. Vrenna,

La ringrazio per le note. Mi sembra pero' che i timori siano infondati. La formulazione dell'art. 39 co. 5 non puo' essere interpretata - a mio parere - che in un solo modo: l'unica restrizione introdotta riguarda gli stranieri regolarmente soggiornanti a titolo diverso da quelli precedentemente elencati (diverso cioe'da carta di soggiorno, lavoro, motivi familiari, asilo, motivi religiosi). Per tali stranieri non bastera' piu' la regolraita' del soggiorno (anche di breve durata, come per il turista) e un titolo di studio equipollente, ma ci vorra' un titolo conseguito in Italia e un soggiorno pregresso di almeno un anno. Di fatto, viene escluso il turista o lo straniero in visita, ma resta incluso lo straniero titolare di permesso per affidamento o per integrazione minore o per minore eta' che abbia conseguito la maturita' in Italia.

 

Nulla cambia per coloro che vengono ammessi entro quote (quelle fissate dalle universita'), dal momento che l'art. 39, co. 5 riguarda l'ammissione "privilegiata" (extra quote).

 

Vengono in piu' ammessi extra quote gli stranieri citati nell'ultima parte del comma 5, aggiunta dalla L. 189/02.

 

Cosi', almeno, mi sembra.

 

Spero che la mia lettura sia condivisa dalle amministrazioni competenti. Le risulta che cosi' non sia?

 

Cordiali saluti

sergio