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13:12 FI: BERLUSCONI, COMUNISTI MENO PALESI PIU' PERICOLOSI
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Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociale
Direzione Generale per l'Immigrazione
 
 
 
    Prot. N.:  Serv./ 46/ SDG IMM/04
    Allegati n. 7
 
 
    CIRCOLARE  N.   5 / 2004
 
 
OGGETTO: Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19.12.2003 concernenti "Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2004".
 
Roma,   21    gennaio 2004
invio a mezzo fax
Alle Direzioni  Regionali del Lavoro
Loro Sedi 
Alle Direzioni Provinciali del Lavoro
per il tramite delle Direzioni Regionali del Lavoro
Loro Sedi
Alla Provincia Autonoma di Bolzano
Rip. 19 ñ Uff.Lavoro ñ Isp.Lavoro
Bolzano
Alla Provincia Autonoma di Trento
Dip.to Servizi Sociali
Servizio Lavoro
Trento
Alla Regione Autonoma Friuli V.G.
Agenzia Regionale per l'Impiego
Trieste 
Alla Regione Siciliana
Assessorato al Lavoro-Uff. Reg.le Lavoro
Ispett. Reg.le Lavoro
Palermo
e, p.c.:
Agli Assessorati Regionali al lavoro
Loro Sedi 
Al Ministero degli Affari Esteri
- Gabinetto del Ministro
- D.G.I.E.P.M.-Uff. VI ñCentro Visti 
Roma
Al Ministero dell'Interno
-Gabinetto del Ministro 
- Dipartimento della Pubblica Sicurezza
-Direz. C.le dell'immigrazione e della Polizia delle frontiere
- Dipartimento per le libertý civili e l'immigrazione
-Direz. C.le per le politiche dell'immigrazione e dell'asilo
Roma
 
All' INPSñDirezione Generale Roma
 
Si comunica che in data 15 gennaio 2004 sono stati registrati alla Corte dei Conti gli allegati due  decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri entrambi del  19.12.2003 (allegati 1-2), recanti la programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori stranieri extracomunitari per l'anno 2004.
 
            Il primo DPCM, registrato al n. 1, Fog. n. 83 (alleg. 1), fissa una quota massima di 50.000 stranieri extracomunitari da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato a carattere stagionale.
                        La quota di lavoratori stagionali non comunitari riguarda:
- cittadini provenienti da: Slovenia, Polonia, Ungheria, Estonia, Lettonia, Lituania, Repubblica Ceca, Slovacchia, Serbia-Montenegro, Croazia, Bulgaria e Romania;
 
- cittadini provenienti da Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere accordi di cooperazione in materia migratoria che, secondo la specificazione contenuta nel citato DPCM del 19.12.2003, sono: Tunisia, Albania,  Marocco, Moldavia, ed Egitto;
 
- tutti i cittadini stranieri non comunitari titolari di permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale per l'anno 2002 o 2003.
            Il secondo DPCM, registrato al n. 1, Fog. n. 73 (alleg. 2), fissa una quota massima di 29.500 stranieri extracomunitari da ammettere nel territorio dello Stato, ripartita tra ingressi per lavoro subordinato non stagionale e per lavoro autonomo.
            Nell'ambito della quota massima prevista, gli articoli da 2 a 5 contengono l'ulteriore specificazione delle quote di ingresso.                    
            In particolare l'art. 2 prevede una quota di 6.100 ingressi per motivi di lavoro subordinato non stagionale di cittadini extra U.E. residenti all'estero di nazionalitý non predeterminata.
L'art. 3 prevede una quota di n. 2.500 ingressi per lavoro autonomo per:  ricercatori, imprenditori che svolgono attivitý di interesse per l'economia nazionale, liberi professionisti, soci e amministratori di societý non cooperative, artisti di chiara fama internazionale e di alta qualificazione professionale ingaggiati da enti pubblici e privati. All'interno di tale quota e nell'ambito dei tipi di attivitý specificati, sono ammesse, sino ad un massimo di 1.250 unitý, le conversioni soltanto ed esclusivamente dei  permessi di soggiorno per motivi di studio e formazione professionale.
            L'art. 4 prevede una quota massima di 400 ingressi, per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo, riservata a lavoratori di origine italiana residenti in Argentina, Uruguay e Venezuela, inseriti in un apposito elenco dettagliato per qualifiche professionali, costituito presso le rappresentanze diplomatiche o consolari italiane. Al riguardo si precisa quanto segue. L'inserimento nell'elenco implica l'accertamento, da parte della rappresentanza diplomatica o consolare, del requisito dell'origine italiana entro il grado prescritto. E' previsto che tale inserimento sia reso conoscibile mediante la consultazione dell'elenco attraverso il sistema informatizzato "SILES" di questo Ministero, condiviso dalle Direzioni Provinciali del Lavoro. L'elenco, giý istituito con riferimento ai cittadini argentini di origine italiana, dovrý essere implementato con riguardo anche agli oriundi di nazionalitý uruguaiana e venezuelana. In ogni caso in cui l'inserimento nell'elenco non risultasse verificabile attraverso il sistema "SILES", esso puÚ essere documentato mediante apposita certificazione rilasciata dalla rappresentanza diplomatica o consolare che vi ha provveduto. 
            L'art. 5, infine, prevede una quota massima di 20.500 ingressi per lavoro subordinato non stagionale  ripartita come segue:
1) n.    500 per cittadini stranieri extracomunitari residenti all'estero, appartenenti alla categoria dei dirigenti o personale altamente qualificato;
2) n. 20.000 ingressi riservati a cittadini di Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere specifici accordi di cooperazione in materia migratoria che, secondo la specificazione contenuta nel citato DPCM, sono cosÏ ripartiti:
…        3.000  cittadini albanesi
…        3.000  cittadini tunisini
…        2.500   cittadini marocchini
…        1.500   cittadini egiziani
…        2.000 cittadini  nigeriani
…        1.500  cittadini moldavi
…        1.500  cittadini dello Sri Lanka
…        1.500  cittadini del Bangladesh
…        1.000 cittadini pakistani
…        2.500 cittadini di altri Paesi non appartenenti all'Unione Europea che concludano accordi finalizzati alla regolamentazione dei flussi d'ingresso e delle procedure di riammissione.
            Ai fini dell'immediata attuazione dei decreti in oggetto, questo Ufficio ha curato, tenuto conto dei fabbisogni segnalati, la distribuzione tra le regioni e le province autonome della quota per lavoro stagionale (All. 3) e della quota generica per lavoro subordinato non stagionale (All. 4).
            Si Ë ritenuto opportuno procedere alla ripartizione anche della  quota specifica riservata, dall' articolo 5 del DPCM riguardante il lavoro non stagionale, a dirigenti o personale altamente qualificato, limitatamente al 90% (450 unitý) del suo ammontare complessivo (All. 5). La parte residua (pari a 50 unitý) Ë momentaneamente tenuta a disposizione come riserva da utilizzare per effettuare, in base alle necessitý, assegnazioni aggiuntive.
            Ugualmente Ë stata ripartita anche la parte della quota per lavoro autonomo che l'art. 3, comma 2, destina alle conversioni. La ripartizione Ë stata attuata limitatamente all' 80% (1.000 unitý) del totale (All. 6). La parte residua (pari a 250 unitý) Ë momentaneamente tenuta a disposizione come riserva da utilizzare per effettuare, in base alle necessitý, assegnazioni aggiuntive.
            In particolare, la tabella allegata sub 4 contiene la distribuzione delle quote riservate a singole nazionalitý e della quota, prevista dall'articolo 2, a favore di stranieri di nazionalitý non predeterminata. Al riguardo sono necessarie le avvertenze di seguito precisate ai punti a), b) e c).
            a) La quota prevista dall'art. 2 e quelle riservate, dall'art. 5, a Tunisini, Marocchini, Egiziani e Moldavi, non vengono distribuite per intero. Infatti, una parte di esse viene mantenuta nella disponibilitý di questo Ufficio nella misura di seguito rispettivamente indicata:
Tunisini                       300
Marocchini                  300
Egiziani                       200
 Moldavi                     200
Altre nazionalitý         600.
L'accorgimento Ë finalizzato ad assicurare il soddisfacimento delle domande di assunzione di manodopera da impiegare nell'esecuzione delle c.d. "Grandi Opere". Per tali si intendono le infrastrutture e gli insediamenti produttivi strategici individuati a mezzo del programma approvato, in attuazione dell'art. 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, dal CIPE con delibera n. 121 del 21.12.2001 ed inseriti  nel D.P.E.F.-Documento di programmazione economica e finanziaria 2004-2007. L'ufficio provinciale, ricevuta la rispettiva domanda di autorizzazione al lavoro, provvederý innanzitutto a verificare che la manodopera Ë richiesta per essere adibita alla realizzazione delle c.d. "Grandi Opere" e, una volta accertata l'esistenza di tutti i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione al lavoro, chiederý a questo ufficio, inoltrando la richiesta per il tramite dell'ufficio regionale, l'assegnazione della parte di quota nella misura rispettivamente necessaria per darvi corso. Questa Direzione generale effettuerý l'assegnazione, attribuendo prioritý alle richieste degli uffici provinciali secondo l'ordine di arrivo.
            b) La quota (prevista dall'art. 5) di 2.500 cittadini di "altri paesi non appartenenti all'Unione Europea che concludano accordi" in materia immigratoria attualmente non Ë utilizzabile. Essendo precostituita per dare esecuzione a futuri accordi, diverrý utilizzabile e sarý distribuita solamente dopo la loro conclusione.
            c) Tenuto conto dell'entitý delle quote riservate a specifiche nazionalitý, si stabilisce che la quota fissata (dall'art. 2) senza predeterminazione della nazionalitý di destinazione ñcontemplata dalla tabella nella colonna intestata ad "altre nazionalitý"- sia utilizzata con esclusivo riguardo ai cittadini di nazionalitý diverse da quelle espressamente previste dall'art. 5.
            La restante quota per lavoro non stagionale prevista dal rispettivo DPCM all' articolo 4  non Ë stata ripartita.  Il Servizio lavoratori extracomunitari terrý il computo generale dell'utilizzo di tale quota sulla base delle comunicazioni mensili da effettuare, secondo le modalitý indicate pi˜ sotto, mediante l'apposito modulo (All. 7).
            Gli Uffici regionali assegnatari delle quote attribuite come da prospetti allegati devono ripartirle fra le singole province, secondo i fabbisogni, al fine di consentire l'avvio immediato dei lavoratori subordinati extracomunitari tramite il rilascio delle relative autorizzazioni.
            In conformitý a quanto previsto dalla circ. 4/2002 del Servizio lavoratori extracomunitari, a partire dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei DPCM, Ë consentita l'acquisizione delle domande di autorizzazione al lavoro che i datori di lavoro devono presentare presso codeste sedi provinciali.
            Le domande da presentare presso le Direzioni Provinciali del Lavoro devono essere corredate dalla prescritta documentazione.   
            Per la esatta rilevazione del raggiungimento della quota locale assegnata per lavoro stagionale, codeste Sedi devono applicare quanto giý definito con la circolare n. 104/98, secondo la quale nel caso in cui il lavoratore straniero svolga attivitý lavorative stagionali in Italia per ulteriori periodi con nuove autorizzazioni collegate alla prima, pur sempre nell'ambito del periodo massimo stagionale di 9 mesi, codeste sedi devono considerare una sola volta le diverse autorizzazioni rilasciate al medesimo lavoratore, ai fini del calcolo dell'esaurimento della quota massima sopraindicata.
 
            Ai fini della corretta attuazione degli adempimenti finalizzati alla conversione del permesso di studio in permesso di soggiorno per lavoro autonomo, precisiamo che codeste Direzioni provinciali del lavoro devono verificare unicamente che l'istante sia in possesso di un permesso di soggiorno per studio in corso di validitý, senza accordare alcuna rilevanza alla data di ingresso nel territorio nazionale.            
            Codesti Uffici regionali e le Province Autonome di Trento e Bolzano sono pregati di curare, alla fine del mese di febbraio 2004 e alla fine di ciascun mese successivo,  la rilevazione e l'invio al Servizio lavoratori extracomunitari (da effettuare al fax n. 06-36755891) dei dati relativi all'utilizzazione delle quote facendo uso del modulo allegato (All. 7). Si precisa che va comunicato il numero totale dei provvedimenti emessi alla data di riferimento della comunicazione e non il semplice dato della variazione intervenuta nel corso del mese. Ribadiamo l'assoluta necessitý che l'adempimento sia espletato puntualmente e con la massima attenzione e precisione.                                                                       
                                                                              IL DIRETTORE GENERALE
                                                                              firmato: Giuseppe Maurizio Silveri
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