UNIONE NAZIONALE
INDUSTRIA CONCIARIA
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Aderente alla
Confindustria
Milano, 23 dicembre 2003
CIRCOLARE N. 202
ALLE AZIENDE ASSOCIATE
FINANZIARIA
2004 Ð Legge 326/2003
DETRAZIONI
PER CITTADINI EXTRACOMUNITARI
Si
ricorda che la Legge n. 326/2003 (art. 21, comma 6-bis) Ð per il controllo delle detrazioni
dÕimposta spettanti per i figli a carico dei cittadini extracomunitari Ð
prevede particolari modalitˆ di certificazione nei riguardi del sostituto
dÕimposta (cfr.
ns. circ. n.198/2003).
In
attesa di chiarimenti da parte degli organi competenti si ritiene che:
la
nuova disposizione si applica esclusivamente alle richieste di detrazione
presentate al sostituto dÕimposta (lÕazienda) dopo lÕentrata in vigore della Legge 326/2003 (10 dicembre 2003), e quindi sostanzialmente, per le detrazioni
dÕimposta da attribuire dal 2004
per
il 2003 il
datore di lavoro non ha lÕobbligo di modificare, in sede di
conguaglio
per il 2003, le detrazioni giˆ attribuite nel corso dellÕanno, sulla
base
di idonea documentazione (autocertificazione) acquisita
per
il 2004 il
sostituto dÕimposta dovrˆ opportunamente:
documentazione descritta nel punto precedente,non saranno
attribuibili.
Con
riserva di aggiornamento.
SERVIZIO
SINDACALE
Prot. n. 116699 SM/PP