UNIONE NAZIONALE

INDUSTRIA CONCIARIA

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Aderente alla Confindustria

Milano, 23 dicembre 2003

CIRCOLARE N. 202

ALLE AZIENDE ASSOCIATE

FINANZIARIA 2004 Ð Legge 326/2003

DETRAZIONI PER CITTADINI EXTRACOMUNITARI

 

Si ricorda che la Legge n. 326/2003 (art. 21, comma 6-bis) Ð per il controllo delle detrazioni dÕimposta spettanti per i figli a carico dei cittadini extracomunitari Ð prevede particolari modalitˆ di certificazione nei riguardi del sostituto dÕimposta (cfr. ns. circ. n.198/2003).

In attesa di chiarimenti da parte degli organi competenti si ritiene che:

 

la nuova disposizione si applica esclusivamente alle richieste di detrazione presentate al sostituto dÕimposta (lÕazienda) dopo lÕentrata in vigore della Legge 326/2003 (10 dicembre 2003), e quindi sostanzialmente, per le detrazioni dÕimposta da attribuire dal 2004

  

per il 2003 il datore di lavoro non ha lÕobbligo di modificare, in sede di

conguaglio per il 2003, le detrazioni giˆ attribuite nel corso dellÕanno, sulla

base di idonea documentazione (autocertificazione) acquisita

 

per il 2004 il sostituto dÕimposta dovrˆ opportunamente:  

 

documentazione descritta nel punto precedente,non saranno        attribuibili.

Con riserva di aggiornamento.

SERVIZIO SINDACALE

Prot. n. 116699 SM/PP