DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
19 Dicembre 2003
Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori
stagionali extracomunitari nel territorio dello Stato per l'anno
2004.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, emanato
con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive
modificazioni;
Visto, in particolare, l'art. 3, comma 4, del citato decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, relativo alla definizione annuale
delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello
Stato, come modificato dall'art. 3, comma 2, della legge 30 luglio
2002, n. 189, il quale prevede che ´in caso di mancata pubblicazione
del decreto di programmazione annuale, il Presidente del Consiglio
dei Ministri puo' provvedere in via transitoria, con proprio decreto,
nel limite delle quote stabilite per l'anno precedenteª;
Visto il documento programmatico 2001-2003, relativo alla politica
dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato,
emanato, a norma dell'art. 3 della legge 6 marzo 1998, n. 40, con
decreto del Presidente della Repubblica in data 30 marzo 2001 e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 maggio 2001, n. 112;
Visto che il decreto di programmazione annuale dei flussi di
ingresso di lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per
l'anno 2004 non e' stato ancora emanato;
Visti i decreti di programmazione transitoria dei flussi di
ingresso di lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per
l'anno 2003 del 20 dicembre 2002 e del 6 giugno 2003 che hanno
autorizzato complessivamente 79.500 ingressi;
Tenuto conto che alcuni settori produttivi nazionali, quali
turistico-alberghiero, agricolo e dei servizi, richiedono manodopera
straniera per lo svolgimento di lavori a carattere stagionale;
Tenuto conto del fabbisogno di manodopera stagionale
extracomunitaria per l'anno 2004 cosi' come rilevato sulla base delle
segnalazioni pervenute dagli enti locali e delle indicazioni
acquisite ad opera del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
dai propri uffici periferici e dalle associazioni datoriali
appositamente interpellate;
Decreta:
1. Come anticipazione delle quote massime di ingresso di lavoratori
non comunitari per l'anno 2004 sono ammessi in Italia per motivi di
lavoro subordinato stagionale, i cittadini stranieri non comunitari
residenti all'estero, entro una quota massima di 50.000 unita', da
ripartire tra le regioni e province autonome a cura del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali.
2. La quota di cui al comma 1 riguarda i lavoratori subordinati
stagionali non comunitari di Paesi di cui e' stata accettata
l'adesione all'Unione europea (Slovenia, Polonia, Ungheria, Estonia,
Lettonia, Lituania, Repubblica Ceca, Slovacchia), di
Serbia-Montenegro, Croazia, Bulgaria e Romania, nonche' di Paesi che
hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere accordi di cooperazione
in materia migratoria: Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia, ed Egitto
e altresi' i cittadini stranieri non comunitari titolari di permesso
di soggiorno per lavoro subordinato stagionale nell'anno 2002 o 2003.
3. Dopo il 30 giugno 2004 sara' verificata la necessita' di
adottare un successivo provvedimento diretto a soddisfare eventuali
ulteriori fabbisogni di manodopera stagionale.
Roma, 19 dicembre 2003
p. Il Presidente: Letta
Registrato alla Corte dei conti il 15 gennaio 2004 Ministeri
istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 1,
foglio n. 83
|
24.01.2004
|
|
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
|
|
13:33:47
|
|
|