DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
19 Dicembre 2003
Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non
stagionali extracomunitari nel territorio dello Stato per l'anno
2004.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla conduzione dello straniero, emanato
con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive
modificazioni;
Visto in particolare, l'art. 3, comma 4, del citato decreto
legislativo, 25 luglio 1998, n. 286, relativo alla definizione
annuale delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio
dello Stato, come modificato dall'art. 3, comma 2, della legge
30 luglio 2002, n. 189, il quale prevede che ´in caso di mancata
pubblicazione del decreto di programmazione annuale, il Presidente
del Consiglio dei Ministri puo' prevedere in via transitoria, con
proprio decreto, nel limite delle quote stabilite per l'anno
precedenteª;
Visto il documento programmatico 2001-2003, relativo alla politica
dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato,
emanato, a norma dell'art. 3 della legge 6 marzo 1998, n. 40, con
decreto del Presidente della Repubblica in data 30 marzo 2001 e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16 maggio 2001;
Visto che il decreto di programmazione annuale dei flussi di
ingresso di lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per
l'anno 2004 non e' stato ancora emanato;
Visto i decreti di programmazione transitoria dei flussi di
ingresso di lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per
l'anno 2003 del 20 dicembre 2002 e del 6 giugno 2003, che hanno
autorizzato complessivamente 79.500 ingressi;
Tenuto conto del fabbisogno di manodopera extracomunitaria per
l'anno 2004 cosi' come rilevato sulla base delle segnalazioni
pervenute dagli enti locali e delle indicazioni acquisite ad opera
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dai propri uffici
periferici e dalle associazioni datoriali appositamente interpellate;
Tenuto conto che alcuni settori produttivi nazionali richiedono
lavoratori stranieri in posizione dirigenziale o altamente
qualificati;
Tenuto conto che vi sono fabbisogni di lavoratori autonomi,
provenienti dall'estero, in particolari settori imprenditoriali,
professionali e della ricerca;
Considerato che l'art. 17, comma 1, lettera b), della legge
30 luglio 2002, n. 189, prevede di istituire quote riservate a favore
di ´lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei
genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza,
residenti in Paesi non comunitari, che chiedono di essere inseriti in
un apposito elenco, costituito presso le rappresentanze diplomatiche
o consolari, contenente le qualifiche professionali dei lavoratori
stessiª;
Ritenuto che il proseguimento di una politica di incentivazione di
un elevato grado di collaborazione da parte dei Paesi vicini di
origine o di transito di importanti flussi migratori, richiede il
mantenimento di quote privilegiate a favore di Paesi specificamente
individuati;
Considerata la necessita' di stabilire, entro la misura di 29.500
unita', quote di ingressi per motivi di lavoro subordinato non
stagionale e di lavoro autonomo al fine di soddisfare il fabbisogno
di lavoratori extracomunitari;
Decreta:
Art. 1.
1. Come anticipazione delle quote massime di ingresso di lavoratori
non comunitari per l'anno 2004 sono ammessi in Italia per motivi di
lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo i cittadini
stranieri non comunitari residenti all'estero, entro una quota
massima di 29.500 unita' da ripartire, per quanto riguarda il lavoro
subordinato non stagionale, tra le regioni e province autonome a cura
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Art. 2.
1. Nell'ambito della quota massima di cui all'art. 1, sono ammessi
in Italia per motivi di lavoro subordinato non stagionale i cittadini
stranieri non comunitari residenti all'estero, entro una quota
massima di 6.100 unita'.
Art. 3.
1. Nell'ambito della quota massima di cui all'art. 1 e' consentito
l'ingresso di 2.500 cittadini stranieri non comunitari residenti
all'estero, per motivi di lavoro autonomo, appartenenti alle
categorie di seguito elencate:
ricercatori;
imprenditori che svolgono attivita' di interesse per l'economia
nazionale;
liberi professionisti;
soci e amministratori di societa' non cooperative;
artisti di chiara fama internazionale e di alta qualificazione
professionale ingaggiati da enti pubblici e privati.
2. All'interno di tale quota, sono ammesse, sino ad un massimo di
1.250 unita' unicamente le conversioni di permessi di soggiorno per
motivi di studio e formazione professionale in permessi di soggiorno
per lavoro autonomo.
Art. 4.
1. Per l'anno 2004 sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro
subordinato non stagionale e di lavoro autonomo, lavoratori di
origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo
grado in linea diretta di ascendenza residenti in Argentina, Uruguay
e Venezuela, che chiedano di essere inseriti in un apposito elenco,
costituito presso le rappresentanze diplomatiche o consolari italiane
in Argentina, Uruguay e Venezuela, contenente le qualifiche
professionali dei lavoratori stessi, entro una quota massima di 400
unita'.
Art. 5.
1. Nell'ambito della quota massima di cui all'art. 1 sono ammessi
in Italia, per motivi di lavoro subordinato non stagionale 20.500
cittadini extracomunitari residenti all'estero, di cui 500 dirigenti
o personale altamente qualificato e 20.000 cittadini di Paesi che
hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere specifici accordi di
cooperazione in materia migratoria, come di seguito ripartiti:
3.000 cittadini albanesi;
3.000 cittadini tunisini;
2.500 cittadini marocchini;
1.500 cittadini egiziani;
2.000 cittadini nigeriani;
1.500 cittadini moldavi;
1.500 cittadini dello Sri Lanka;
1.500 cittadini del Bangladesh;
1.000 cittadini pakistani;
2.500 cittadini di altri Paesi non appartenenti all'Unione
europea che concludano accordi finalizzati alla regolamentazione dei
flussi di ingresso e delle procedure di riammissione.
Roma, 19 dicembre 2003
p. Il Presidente: Letta
Registrato alla Corte dei conti il 15 gennaio 2004
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri,
registro n. 1, foglio n. 73
|
24.01.2004
|
|
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
|
|
13:32:57
|
|
|