Disposizioni in materia di protezione umanitaria e di diritto di asilo (C. 1238 Pisapia, C. 1554 Trantino, C. 1738 Soda, C. 3847 Buffo, C. 3857 Pisapia e C. 3883 Piscitello).

= TESTO UNIFICATO ADOTTATO COME TESTO BASE

 

PROPOSTE EMENDAMENTI

(> 10.12.2003)

Capo I
PRINCIPI GENERALI

Art. 1.
(Protezione della persona).

1. La Repubblica garantisce il diritto di asilo e la protezione umanitaria su base individuale alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge, in attuazione dell'articolo 10 della Costituzione e in armonia con le convenzioni o gli accordi internazionali a cui l'Italia aderisce, nonch nel rispetto della normativa comunitaria in materia.

Capo II.
ASILO

Art. 2.
(Titolari del diritto di asilo).

1. Il diritto di asilo, nel territorio dello Stato, garantito:
a)
allo straniero o all'apolide al quale riconosciuto lo status di rifugiato previsto dalla Convenzione di Ginevra relativa allo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951, resa esecutiva con la legge 24 luglio 1954, n. 722, di seguito denominata Convenzione di Ginevra, e dal protocollo relativo allo statuto dei rifugiati, adottato a New York il 31 gennaio 1967 e reso esecutivo con la legge 14 febbraio 1970, n. 95, o che, comunque, trovandosi fuori dal Paese del quale cittadino o, se apolide, nel quale aveva residenza abituale, non possa o non voglia avvalersi della protezione di tale Paese a causa del fondato timore di essere perseguitato per motivi di razza, di religione, di genere, di orientamento sessuale, di nazionalit, di appartenenza ad un determinato gruppo sociale o etnico ovvero per le sue opinioni politiche;
b)
allo straniero o all'apolide che non possa o non voglia avvalersi della protezione del Paese del quale rispettivamente cittadino o residente abituale, in quanto si trova nell'effettiva necessit di salvare s o i propri familiari dal pericolo attuale e diretto di subire nel territorio di tale Paese danni alla propria vita o sicurezza o libert personale o gli impedito l'effettivo esercizio delle libert democratiche garantite dalla Costituzione italiana.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Salvo che si applichi una delle clausole di esclusione di cui all'articolo 1, paragrafo F), della Convenzione di Ginevra, il diritto di asilo esteso, su richiesta, al coniuge non legalmente separato e al figlio minore non coniugato del rifugiato, nonch alla persona stabilmente convivente con il rifugiato legalmente separato o non coniugato.

 

 

 

 

 

 

3. Nella presente legge, con il termine di rifugiato si intende qualsiasi straniero o apolide cui sia stato riconosciuto il diritto di asilo.

 

 

Art. 3.

(Commissione territoriali per il riconoscimento del diritto di asilo).

1. Presso le prefetture-uffici territoriali del Governo indicati con il regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigere della presente legge, sono istituite le Commissioni territoriali per il riconoscimento del diritto di asilo.

2. Le Commissioni territoriali, nominate con decreto del Ministro dell'interno, sono presiedute da un funzionario della carriera prefettizia e sono composte da un funzionario della Polizia di Stato, da un rappresentante della regione designato dalla Conferenza Stato-regioni e da un rappresentante dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, nominato dal delegato in Italia. Per ciascun componente deve essere previsto un componente supplente. Le Commissioni territoriali sono rinnovate ogni tre anni e i loro componenti rimangono in carica sino ai rinnovo.

 

 

 

3. Le Commissioni territoriali possono essere integrate, su richiesta del Presidente della Commissione centrale per il diritto di asilo prevista dall'articolo 4, da un funzionario del Ministero degli affari esteri con la qualifica di componente a tutti gli effetti, ogni volta che sia necessario, in relazione a particolari afflussi di richiedenti asilo, in ordine alle domande dei quali occorra disporre di particolari elementi di valutazione in merito alla situazione dei Paesi di provenienza di competenza del Ministero degli affari esteri.

4. In caso di parit, prevale il voto del Presidente. Su richiesta di uno o pi membri della Commissione che abbiano espresso opinioni dissenzienti rispetto alla decisione approvata nella motivazione della medesima si d conto di esse e delle loro motivazioni.

5. Il presidente e i membri delle Commissioni territoriali sono collocati in posizione di comando o di distacco dalle amministrazioni di appartenenza per il periodo di durata nell'incarico e per lo stesso periodo non possono ricoprire cariche elettive e operano in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione, sulla base degli indirizzi elaborati dalla Commissione centrale di cui all'articolo 4.

 

 

 

 

Art. 4.
(Commissione centrale per il diritto di asilo).

1. Con il regolamento di cui all'articolo 3, comma 1, costituita la Commissione centrale per il diritto di asilo, di seguito denominata Commissione centrale, con compiti di indirizzo e coordinamento delle Commissioni territoriali, di formazione e aggiornamento dei componenti delle medesime Commissioni, di raccolta di dati statistici e poteri decisionali in materia di revoca e cessazione degli status concessi. La Commissione centrale, che ha sede presso il Ministero dell'interno, opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.

2. La Commissione centrale, nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, presieduta da un prefetto ed composta, oltre che dal presidente, da un dirigente della Presidenza del Consiglio dei ministri, da un dirigente del Ministero degli affari esteri con qualifica di consigliere di legazione, da un dirigente del Ministero dell'interno, appartenente ai ruoli della Polizia di Stato con qualifica di primo dirigente, da un esperto qualificato in materia di diritti civili e umani, designato dal Presidente del Consiglio dei ministri, e da un rappresentante del delegato in Italia dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati. Per ciascun componente deve essere previsto un componente supplente.

3. La Commissione centrale rinnovata ogni tre anni e i suoi componenti rimangono in carica sino al rinnovo della Commissione medesima. La nomina a presidente della Commissione centrale rinnovabile per una sola volta consecutivamente.

4. Il presidente e tutti gli altri membri della Commissione centrale sono collocati in posizione di comando o distacco dalle amministrazioni di appartenenza per il periodo di durata nell'incarico e per lo stesso periodo non possono ricoprire cariche elettive.

 

 

 

5. Con il regolamento di cui all'articolo 3, comma 1, sono dettate le disposizioni occorrenti per disciplinare le modalit di organizzazione della Commissione centrale, anche con riferimento all'assegnazione di personale, i collegamenti di carattere internazionale relativi alle attivit della Commissione medesima, nonch le indennit di funzione, spettanti ai sensi dei contratti collettivi vigenti, ai presidenti e ai componenti della stessa.

 

 

 

 

6. Il personale assegnato per le esigenze della Commissione centrale messo a disposizione dalla direzione generale dei servizi civili del Ministero dell'interno, che assicura i compiti di segreteria della Commissione medesima.

 

 

 

7. Entro il mese di febbraio di ciascun anno il presidente della Commissione centrale trasmette ai Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri degli affari esteri e dell'interno una relazione sull'attivit svolta dalla Commissione medesima e dalle Commissioni territoriali nell'anno precedente, formulando eventuali proposte nelle materie di competenza. Entro il mese di marzo il Governo trasmette al Parlamento copia di tale relazione con le proprie osservazioni, ai fini dell'espressione, nel termine di un mese dalla sua trasmissione, di un parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari.

 

 

Art. 5.
(Presentazione della domanda di asilo).

1. La domanda di asilo presentata al posto di frontiera, prima dell'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero alla questura del luogo di dimora.

 

 

 

 

 

 

2. Non si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 10 e al comma 6 dell'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, di seguito denominato testo unico, nel caso in cui lo straniero presenti, all'arrivo in Italia, domanda di asilo, e il vettore di linea di nazionalit italiana abbia dato immediatamente segnalazione della presenza dello straniero a bordo alla polizia di frontiera.

3. La domanda di asilo presentata in forma scritta o mediante dichiarazione orale, verbalizzata dall'autorit che la riceve. Il richiedente asilo ha diritto di ricevere ogni assistenza utile per una corretta e completa presentazione della domanda e per la esposizione dei motivi posti a base della domanda, deve produrre ed esibire ogni documentazione in suo possesso utile a confermare le circostanze da lui affermate o indicate nella domanda, in quanto rilevanti, e ha il diritto di essere posto in condizioni di scrivere nella propria lingua e di ottenere, mediante appositi prestampati, informazioni in lingua a lui comprensibile sullo svolgimento della procedura e sui diritti e facolt di cui pu disporre nonch di richiedere l'assistenza di un avvocato di sua fiducia. La domanda formulata, ove possibile, con l'assistenza di persona a conoscenza della lingua del richiedente o, se non disponibile, di persona a conoscenza delle lingue di maggiore uso in ambito internazionale. I rappresentanti dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati sono ammessi ai posti di frontiera e in questura, al fine di prestare opera di sostegno, informazione e assistenza per i richiedenti asilo. Agli stessi fini sono ammessi gli appartenenti ad organizzazioni non governative per la tutela dei diritti civili e dei diritti fondamentali, se autorizzati sulla base di appositi progetti di collaborazione con le amministrazioni pubbliche interessate. Nella presentazione e nella verbalizzazione della domanda le donne richiedenti asilo, ove possibile, si avvalgono di un'assistenza adeguata e specifica da parte di personale appartenente al loro sesso. Le stesse devono essere informate di tale facolt. Il richiedente asilo ha diritto di ottenere immediatamente, con indicazione della documentazione allegata, copia della domanda di asilo vistata dall'autorit che l'ha ricevuta ovvero copia del verbale.

 

 

 

 

 

 

4. Quando la domanda di asilo presentata al posto di frontiera, il dirigente dell'ufficio di polizia di frontiera che riceve la domanda la trasmette immediatamente al questore territorialmente competente e, con l'allegata documentazione, alla Commissione territoriale competente. Il questore, entro il termine di quarantotto ore dalla ricezione della domanda, autorizza lo straniero all'ingresso nel territorio della Repubblica, con l'obbligo di stabilire un domicilio anche ai fini della notifica degli atti dei procedimenti di cui alla presente legge nel territorio dello Stato e, previo ritiro del passaporto o di altro documento di riconoscimento o di viaggio di cui in possesso lo straniero, rilascia un permesso di soggiorno per richiesta di asilo, valido fino alla definizione del procedimento e una copia autenticata del passaporto o documento trattenuto.

 

 

 

 

 

 

 

5. L'autorit di pubblica sicurezza, ove necessario, dispone i controlli per la verifica della veridicit delle informazioni fornite dal richiedente asilo.

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Nei casi in cui presentino contemporaneamente domanda di asilo stranieri o apolidi che costituiscono un unico nucleo familiare, si redigono distinte domande o distinti verbali, salvo che per i figli minorenni, di cui fatta menzione nelle domande dei genitori. Il permesso di soggiorno per richiesta di asilo rilasciato a ciascun componente del nucleo familiare di cui all'articolo 2.

Art. 6.
(Minori non accompagnati richiedenti asilo).

1. Sono considerati minori non accompagnati, ai fini della presente legge, i minori di anni diciotto, privi in Italia di un parente o di un affine entro il quarto grado, di et non inferiore agli anni diciotto, ovvero di persona cui sia stata formalmente attribuita la potest tutoria.

 

 

 

 

 

2. Qualora la domanda di asilo sia presentata da un minore non accompagnato, l'autorit che la riceve sospende il procedimento e d immediatamente comunicazione della domanda al tribunale per i minorenni territorialmente competente ai fini dell'adozione dei provvedimenti necessari. Il tutore, appena nominato, prende contatto con la competente questura per la riattivazione del procedimento.

3. I procedimenti relativi ai minori non accompagnati hanno priorit sugli altri.

4. Non ammesso il ricongiungimento familiare del minore non accompagnato richiedente asilo sino all'eventuale riconoscimento allo stesso del diritto di asilo.

Art. 7.
(Esame della domanda di asilo).

1. La Commissione territoriale, ricevuta la domanda di asilo, accerta preliminarmente se l'Italia sia lo Stato competente per l'esame della domanda in applicazione delle convenzioni internazionali cui la Repubblica aderisce e, in tal caso, se la domanda sia ammissibile ai sensi del comma 3 e, in caso affermativo, se la domanda sia non manifestamente infondata ai sensi del comma 4.

2. Nel caso in cui la Commissione territoriale consideri che vi siano elementi validi per ritenere che l'Italia non sia lo Stato competente per l'esame della domanda, la domanda viene trasmessa all'Unit Dublino del Ministero dell'interno. In tale caso il questore competente rilascia, previo ritiro del permesso di soggiorno per richiesta di asilo rilasciato ai sensi dell'articolo 5, comma 4, un permesso di soggiorno in attesa di determinazione dello Stato competente, ai sensi della convenzione sulla determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri delle Comunit europee, fatta a Dublino il 15 giugno 1990, resa esecutiva con la legge 23 dicembre 1992,
n. 523. Per quanto riguarda la reperibilit del richiedente, si applicano i commi 4 e 5 dell'articolo 5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. La domanda dichiarata inammissibile qualora il richiedente:
a)
sia stato gi riconosciuto rifugiato in altro Stato che gli assicuri adeguata protezione;
b)
provenga da uno Stato, diverso da quello di appartenenza, che abbia aderito alla Convenzione di Ginevra, nel quale il medesimo richiedente abbia, senza presentare domanda di asilo, trascorso un periodo di soggiorno, non considerandosi tale il tempo necessario per il transito attraverso il territorio di quello Stato sino alla frontiera italiana;
c)
sia stato condannato con sentenza anche non definitiva per un crimine contro la pace o contro l'umanit o un crimine di guerra o un grave delitto di diritto comune sempre che non ricorrano le condizioni previste dall'articolo 705, comma 2, del codice di procedura penale, e dal terzo comma dell'articolo 8 del codice penale, o si sia reso colpevole di azioni contrarie ai fini e ai princpi delle Nazioni Unite, come previsto dall'articolo 1, paragrafo F), della Convenzione di Ginevra;
d)
risulti perseguito per gli stessi fatti di cui alla lettera c) da un tribunale internazionale istituito in applicazione di accordi internazionali cui l'Italia aderisce;
e)
sia stato condannato in Italia, con sentenza di secondo grado anche non definitiva, per uno dei delitti previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale o risulti pericoloso per la sicurezza dello Stato, ovvero quando lo stesso richiedente appartenga ad una delle categorie indicate dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, ovvero dall'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646, ovvero qualora sia stata applicata anche in via provvisoria una delle misure di cui all'articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni;
f)
risulti pericoloso per la sicurezza dello Stato. Nella decisione di respingimento della domanda devono essere ponderate l'attuale pericolosit per la sicurezza dello Stato del richiedente asilo e la gravit delle persecuzioni nelle quali potrebbe incorrere in caso di respingimento.

4. La domanda dichiarata manifestamente infondata quando risulti che:
a)
i motivi della domanda non rientrano fra quelli che sono a fondamento del diritto di asilo, ai sensi della presente legge;
b)
la domanda chiaramente strumentale in quanto avanzata, senza giustificato motivo, successivamente ad un provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale ovvero al fine di evitare l'adozione di tale provvedimento.

5. La domanda comunque ritenuta ammissibile e non manifestamente infondata, nel caso in cui per il richiedente asilo sussista l'impossibilit di essere riammesso nello Stato di provenienza o il pericolo di un pregiudizio per la vita, o per la libert personale o il pericolo di incorrere in trattamenti inumani o degradanti ovvero il rischio di essere rinviato in un altro Stato dove potrebbe essere esposto ad analoghe situazioni di pericolo.

6. I provvedimenti che dichiarano l'inammissibilit o la manifesta infondatezza della domanda o con cui si decide di chiedere il trasferimento della domanda ad altro Stato sono adottati con atto scritto e motivato della Commissione territoriale e consegnato entro ventiquattro ore all'interessato unitamente ad una traduzione in lingua a lui conosciuta o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo, cinese o arabo.

 

 

 

 

7. In caso di dichiarazione di inammissibilit o di manifesta infondatezza della domanda, il questore provvede all'esecuzione dell'espulsione, disposta dal prefetto, del richiedente asilo, ove questi non abbia altro titolo a permanere nel territorio nazionale, notificandogli il provvedimento stesso, qualora dall'atto scritto e motivato di cui al comma 5 risulti verificata almeno una delle seguenti condizioni:

 

a) risulti da precedenti accertamenti la falsit della identit e della cittadinanza dichiarata ai fini della domanda di asilo;

b) il richiedente abbia presentato la domanda di asilo dopo la convalida del trattenimento in un centro di permanenza temporanea ed assistenza ai sensi dell'articolo 14 del testo unico;

c) il richiedente asilo presti espressamente il suo consenso.

 

 

 

 

 

8. Il regolamento di cui all'articolo 3 comma 1, definisce le modalit di comunicazione ai richiedente, in lingua a lui conosciuta o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo, cinese o arabo, delle conseguenze del consenso e della mancata prestazione dello stesso. Negli altri casi di cui al comma 8 il questore dispone il trattenimento presso la pi vicina sezione speciale disponibile dei centri di permanenza temporanea ed assistenza di cui al comma 9, chiedendo entro quarantotto ore la convalida del provvedimento al giudice del tribunale in composizione monocratica. Il giudice valuta nel provvedimento di convalida anche la legittimit ed il merito della decisione negativa della Commissione territoriale. In quanto applicabili, si osservano le disposizioni dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione giuridica dello straniero. In caso di convalida del provvedimento si procede al respingimento immediato o all'espulsione, ovvero alla prosecuzione del trattenimento dell'interessato, qualora ricorrano le condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione giuridica dello straniero. Avverso il provvedimento di convalida ammesso ricorso per Cassazione. La presentazione del ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento. In caso di mancata convalida del provvedimento si procede come nei casi di esito positivo dell'esame di ammissibilit e non manifesta infondatezza della domanda.

9. Sono istituite, presso i centri di permanenza temporanea e assistenza, di cui all'articolo 14, comma 1, del testo unico, sezioni speciali per i richiedenti asilo ed i loro familiari, separate dal resto del centro e con ogni possibile agevolazione della vita familiare e sociale compatibile con la vigilanza. Le modalit per la gestione delle sezioni speciali per richiedenti asilo sono definite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

10. In caso di esito positivo dell'esame di ammissibilit e non manifesta infondatezza della domanda la Commissione territoriale procede all'audizione del richiedente asilo entro i successivi trenta giorni. L'audizione costituisce condizione necessaria per la prosecuzione del procedimento di riconoscimento del diritto di asilo, salvo che il richiedente vi rinunci o non si presenti senza giustificato motivo alla data fissata per l'audizione.

11. Chi esercita la potest dei genitori o la potest tutoria deve essere presente in ogni fase del procedimento di riconoscimento del diritto di asilo cui debba partecipare personalmente il minore richiedente.

12. In casi particolari, compresi quelli dei richiedenti asilo che abbiano dichiarato al momento della domanda di aver subto violenza, la Commissione territoriale pu disporre la designazione di personale specializzato per lo svolgimento di un pre-colloquio, volto a garantire una idonea assistenza sotto il profilo psicologico ed emotivo, prevedendo l'eventuale presenza dello stesso personale durante l'audizione del richiedente. L'audizione pu essere sospesa o esclusa qualora sia ritenuto necessario per le particolari condizioni emotive e psicologiche del richiedente.

13. Il richiedente ha il diritto di esprimersi nella propria lingua o in una lingua a lui nota. Ove occorra, la Commissione territoriale nomina un interprete. Durante l'audizione il richiedente asilo pu farsi assistere da una persona di sua fiducia.

14. L'audizione ha per oggetto i fatti dichiarati a verbale dallo straniero, la documentazione acquisita dalla Commissione territoriale o prodotta dall'interessato anche durante l'audizione e deve avvenire in luogo non aperto al pubblico. L'audizione avviene attraverso domande dirette dei membri della Commissione territoriale nonch, ove presente, della persona che assiste lo straniero.

15. Al termine dell'audizione, la Commissione territoriale rilascia allo straniero copia autenticata del verbale dell'audizione medesima e della documentazione da lui eventualmente prodotta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 8.
(Decisione sulla domanda di asilo).

1. Al termine dell'istruttoria la Commissione territoriale adotta una delle seguenti decisioni:
a)
riconosce il diritto di asilo al richiedente che possegga i requisiti previsti dalla presente legge;

b) rigetta la domanda qualora il richiedente asilo non possegga i requisiti previsti dalla legge;

c) adotta il provvedimento di temporanea impossibilit al rimpatrio di cui all'articolo 9.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. La Commissione territoriale decide sulla domanda con atto scritto e motivato. Nella decisione la Commissione deve fornire una valutazione espressa di tutti gli elementi acquisiti e di tutte le dichiarazioni rese dallo straniero. Nella decisione sono indicati le modalit e i termini per la sua impugnazione.

3. La Commissione territoriale si pronuncia sulla domanda entro un mese dalla audizione, con decisione da notificare non oltre i quindici giorni successivi alla pronuncia, salvo che la Commissione medesima non disponga motivatamente un approfondimento dell'istruttoria.

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Alla decisione deve essere allegata una traduzione in forma sintetica della motivazione e del dispositivo nonch della indicazione del termine e dell'autorit cui possibile ricorrere, nella lingua utilizzata durante l'audizione individuale ovvero in altra lingua comprensibile dal richiedente.
5. La decisione di cui al comma 1, lettera b)
, comporta l'obbligo per l'interessato di lasciare il territorio nazionale entro un mese dalla sua notificazione, salvo che egli abbia titolo a soggiornare nel territorio dello Stato per altri motivi e salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 1. A tal fine la decisione comunicata alla competente questura che provvede alla notifica del provvedimento e all'intimazione a lasciare il territorio nazionale. Il prefetto, in caso di mancato rispetto dell'obbligo di cui al presente comma, dispone l'espulsione dell'interessato con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.

6. Il Ministero dell'interno, in collaborazione con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, la Croce rossa italiana o con organizzazioni umanitarie specializzate di comprovata affidabilit, predispone programmi di rientro in patria degli stranieri ai quali non sia stato riconosciuto il diritto di asilo.

7. Qualora la Commissione territoriale non pervenga alla decisione sulla domanda di asilo entro sei mesi dalla sua presentazione, il richiedente asilo ha il diritto di svolgere regolare attivit lavorativa fino alla conclusione della procedura di riconoscimento.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 9.
(Decisione di impossibilit temporanea al rimpatrio).

1. La Commissione territoriale, qualora accerti la mancanza dei presupposti necessari per il riconoscimento del diritto di asilo e tuttavia rilevi, anche sulla base di elementi comunicati dalla competente rappresentanza diplomatica, l'inopportunit del rinvio del richiedente nel Paese di origine o di abituale residenza per gravi e fondati motivi di carattere umanitario, pu decidere che sussiste l'impossibilit temporanea al rimpatrio.

2. Il provvedimento di impossibilit temporanea al rimpatrio d titolo ad una autorizzazione al soggiorno per il medesimo motivo, della durata di due anni, esteso al lavoro e allo studio, rinnovabile per lo stesso periodo qualora la Commissione centrale accerti la permanenza delle condizioni di impossibilit al rimpatrio con riferimento al caso concreto. Decorsi quattro anni dal rilascio del permesso di soggiorno di cui al presente comma, il titolare pu ottenere il rilascio della carta di soggiorno e gode degli stessi diritti previsti all'articolo 16 per lo straniero che abbia ottenuto il riconoscimento del diritto di asilo e delle misure di assistenza e di integrazione di cui all'articolo 17.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Qualora in occasione di conflitti, disastri naturali o altri eventi di particolare gravit, verificatisi in Paesi non appartenenti all'Unione europea, siano state adottate misure straordinarie di accoglienza temporanea, alla cessazione di dette misure coloro che ne hanno beneficiato possono richiedere con istanza individuale, ricorrendone i presupposti, il riconoscimento del diritto di asilo. A tale fine si procede all'esame della domanda presentata dagli interessati alla questura competente per territorio con le modalit previste dall'articolo 6. Ai richiedenti che non abbiano ottenuto il riconoscimento pu essere concesso, in presenza delle condizioni di cui al comma 1, il provvedimento di impossibilit temporanea ai rimpatrio previsto dal comma 2.

 

 

 

 

Art. 10.
(Ricorsi).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Contro la decisione della Commissione territoriale sulla domanda di riconoscimento del diritto di asilo pu essere presentato ricorso al tribunale del luogo di domicilio eletto dal richiedente. Il ricorso presentato nel termine di un mese dalla comunicazione o notificazione del provvedimento e consente all'interessato e ai suoi familiari di cui all'articolo 2, comma 2, in possesso del permesso di soggiorno per richiesta di asilo, di richiedere il prolungamento di validit di detto permesso per richiesta di asilo, salvo diniego per motivi di ordine pubblico, di sicurezza dello Stato o di tutela delle relazioni internazionali.

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Per lo svolgimento dei procedimenti previsti dal presente articolo si osservano, in quanto applicabili, le norme previste dalla sezione II del capo I del titolo IV del libro II del codice di procedura civile. Nel giudizio sono comunque consentiti l'interrogatorio del ricorrente e l'assunzione di ogni altro mezzo di prova. Il ricorso deve essere altres notificato alla Commissione territoriale, la quale ha l'obbligo di inviare immediatamente al ricorrente e al tribunale copia di tutti gli atti in suo possesso relativi alla domanda di asilo e pu, per il tramite dell'Avvocatura dello Stato, fare depositare in cancelleria, almeno dieci giorni prima dell'udienza di discussione, ogni controdeduzione.

3. La sentenza del tribunale che rigetta il ricorso del richiedente asilo comunicata alla questura competente che ne consegna una copia all'interessato disponendo il ritiro del permesso di soggiorno ed intima allo stesso di lasciare il territorio dello Stato entro quarantacinque giorni, osservando le prescrizioni per il viaggio e per la presentazione all'ufficio di polizia di frontiera.

4. In caso di mancato rispetto dell'obbligo di cui al comma 3, salvi i casi di forza maggiore, il prefetto dispone l'espulsione dell'interessato con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.

5. L'eventuale appello deve essere proposto, a pena di decadenza, entro un mese dalla consegna della sentenza ai sensi del comma 3. L'appello non sospende l'esecuzione della decisione della Commissione territoriale e dei provvedimenti di cui ai commi 3 e 4. La sospensione dell'esecuzione della decisione della Commissione territoriale e dei provvedimenti di cui ai commi 3 e 4 pu essere chiesta dal richiedente asilo, contestualmente alla presentazione del ricorso in appello, con istanza motivata. Il presidente del tribunale si pronuncia sull'istanza di sospensione entro quindici giorni dal deposito del ricorso.

 

 

 

6. La sentenza che accoglie il ricorso dichiara espressamente che sussistono le circostanze indicate nell'articolo 2 per il riconoscimento del diritto di asilo e sostituisce a tutti gli effetti l'analoga decisione della Commissione territoriale.

7. Tutti gli atti concernenti i procedimenti giurisdizionali previsti dal presente articolo sono esenti da ogni imposta o tributo.

Art. 11.
(Riconoscimento del diritto di asilo, permesso di soggiorno e documento di viaggio).

1. La Commissione territoriale rilascia alla persona alla quale riconosce il diritto di asilo un apposito certificato, con le modalit stabilite dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 1. Il certificato consegnato all'interessato, per il tramite della questura, in allegato alla copia della decisione.

2. Lo straniero cui sia stato riconosciuto il diritto di asilo pu richiedere al questore della provincia in cui dimora un permesso di soggiorno per asilo avente la validit di cinque anni, che deve recare espressa menzione del riconoscimento del diritto di asilo con indicazione degli estremi della decisione adottata dalla Commissione territoriale.

 

 

 

3. Al rifugiato il questore rilascia, a richiesta e previa esibizione del certificato di riconoscimento del diritto di asilo e del permesso di soggiorno in corso di validit, un documento di viaggio della durata di cinque anni, rinnovabile fino alla scadenza del permesso di soggiorno medesimo. Le caratteristiche e la validit del documento di viaggio per rifugiati sono disciplinate dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 1, in conformit alle convenzioni internazionali a cui l'Italia aderisce.

 

 

 

4. Il riconoscimento del diritto di asilo in favore del nucleo familiare comporta il rilascio di un certificato di riconoscimento del diritto di asilo, di un permesso di soggiorno e di un documento di viaggio a ciascuno dei suoi componenti, salvo che per i minori segnalati sui documenti dei genitori.

Art. 12.
(Rinnovo del permesso di soggiorno e del documento di viaggio).

1. L'interessato, sei mesi prima della scadenza del permesso di soggiorno per asilo, richiede alla Commissione centrale, per il tramite della questura del luogo di residenza, una deliberazione di accertamento della permanenza del diritto di asilo, con le modalit previste dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 1. Qualora la Commissione centrale si esprima in senso favorevole alla permanenza del diritto di asilo, la questura rilascia, su richiesta, la carta di soggiorno di cui alla vigente normativa in materia di immigrazione.

Art. 13.
(Estinzione del diritto di asilo e revoca del permesso di soggiorno).

1. Nei procedimenti di verifica ovvero di accertamento della permanenza delle condizioni per il riconoscimento del diritto di asilo, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dagli articoli 7, 8 e 10.

2. La Commissione centrale, qualora accerti che non sussistono pi le condizioni che hanno determinato il riconoscimento del diritto di asilo ovvero qualora ricorrano le condizioni previste dall'articolo 1 della Convenzione di Ginevra, dichiara la estinzione del diritto di asilo e ne d immediata comunicazione alla competente questura, che notifica la decisione all'interessato.

3. Il permesso di soggiorno per asilo immediatamente revocato dal questore competente nel caso di espulsione dello straniero dal territorio nazionale per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato o qualora l'interessato vi abbia espressamente rinunciato. Il permesso di soggiorno altres revocato, con decorrenza dal trentesimo giorno successivo alla data in cui l'interessato ha ricevuto la notifica della decisione, qualora sia divenuta definitiva la estinzione del diritto di asilo.

4. A seguito dell'accertamento in ordine alla estinzione del diritto di asilo e della revoca del relativo permesso di soggiorno, lo straniero pu richiedere di continuare a soggiornare nel territorio nazionale, purch ne sussistano i presupposti in base alle disposizioni vigenti in materia di ingresso e soggiorno di stranieri in Italia. In tal caso il questore rilascia all'interessato il corrispondente permesso di soggiorno o la carta di soggiorno.

5. Contro la decisione che accerta l'insussistenza dei presupposti per continuare a godere del diritto di asilo ammesso ricorso al tribunale del luogo in cui il rifugiato ha eletto domicilio. Il ricorso deve essere notificato entro un mese dalla notifica della decisione negativa.

 

6. Per i ricorsi giurisdizionali di cui al comma 5 si osservano le disposizioni dettate dall'articolo 10. Il permesso di soggiorno concesso, ai sensi del predetto articolo 10, consente al ricorrente lo svolgimento di attivit lavorativa o di studio.

7. Qualora lo straniero presenti alla questura una dichiarazione di espressa rinuncia al diritto di asilo, tale diritto viene meno automaticamente, senza necessit di espressa pronuncia della Commissione centrale.

8. Il Ministero dell'interno, in collaborazione con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o con organizzazioni umanitarie specializzate, pu predisporre programmi di rientro in patria degli stranieri che non siano pi titolari del diritto di asilo.

Capo III.
MISURE DI ASSISTENZA E DI INTEGRAZIONE

Art. 14.
(Misure di carattere assistenziale in favore dei richiedenti asilo).

1. Gli enti locali che prestano servizi finalizzati all'accoglienza dei richiedenti asilo e alla tutela dei rifugiati e degli stranieri destinatari di altre forme di protezione umanitaria possono accogliere nell'ambito dei servizi medesimi il richiedente asilo privo di mezzi di sussistenza.

2. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede annualmente, e nei limiti delle risorse del Fondo di cui all'articolo 15, al sostegno finanziario dei servizi di accoglienza di cui al comma 1, in misura non superiore all'80 per cento del costo complessivo di ogni singola iniziativa territoriale.

 

 

 

 

 

 

3. In fase di prima attuazione, il decreto di cui al comma 2:
a)
stabilisce le linee guida e il formulario per la presentazione delle domande di contributo, i criteri per la verifica della corretta gestione dello stesso e le modalit per la sua eventuale revoca;
b)
assicura, nei limiti delle risorse finanziarie del Fondo di cui all'articolo 15, la continuit degli interventi e dei servizi gi in atto, come previsti dal Fondo europeo per i rifugiati;
c)
determina, nei limiti delle risorse finanziarie del Fondo di cui all'articolo 15, le modalit e la misura dell'erogazione di un contributo economico di prima assistenza in favore del richiedente asilo e che non accolto nell'ambito dei servizi di accoglienza di cui al comma 1.

4. Al fine di razionalizzare e ottimizzare il sistema di protezione del richiedente asilo, del rifugiato e dello straniero con permesso umanitario di cui all'articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e di facilitare il coordinamento, a livello nazionale, dei servizi di accoglienza territoriali, il Ministero dell'interno attiva, sentiti l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e l'ACNUR, un servizio centrale di informazione, promozione, consulenza, monitoraggio e supporto tecnico agli enti locali che prestano i servizi di accoglienza di cui al comma 1. Il servizio centrale affidato, con apposita convenzione, all'ANCI.

5. Il servizio centrale di cui al comma 4 provvede a:
a)
monitorare la presenza sul territorio dei richiedenti asilo, dei rifugiati e degli stranieri con permesso umanitario;
b)
creare una banca dati degli interventi realizzati a livello locale in favore dei richiedenti asilo e dei rifugiati;
c)
favorire la diffusione delle informazioni sugli interventi;
d)
fornire assistenza tecnica agli enti locali, anche nella predisposizione dei servizi di cui al comma 1;
e)
promuovere e attuare, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, programmi di rimpatrio attraverso l'Organizzazione internazionale per le migrazioni o altri organismi, nazionali o internazionali, a carattere umanitario.

6. Le spese di funzionamento e di gestione del servizio centrale sono finanziate nei limiti delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1-septies (4/i).

7. Agli stranieri titolari di permesso di soggiorno per richiesta di asilo sono assicurate gratuitamente tutte le prestazioni necessarie da parte del Servizio sanitario nazionale, con oneri a carico del Ministero dell'interno.

 

 

 

 

 

 

Art. 15.
(Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo).

1. Ai fini del finanziamento delle attivit e degli interventi di cui all'articolo 14 presso il Ministero dell'interno, istituito il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, la cui dotazione costituita da:
a)
le risorse iscritte nell'unit previsionale di base 4.1.2.5 Immigrati, profughi e rifugiati - capitolo 2359 - dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 2003, gi destinate agli interventi di cui all'articolo 14 e corrispondenti a 5,16 milioni di euro;

b) le assegnazioni annuali del Fondo europeo per i rifugiati;

c) i contributi e le donazioni eventualmente disposti da privati, enti o organizzazioni, anche internazionali, e da altri organismi dell'Unione europea.

2. Le somme di cui al comma 1, lettere b) e c), sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo di cui al medesimo comma 1.

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

 

 

                             Art. 16.
(Diritti del titolare del diritto di asilo).

1. Il titolare del diritto di asilo e lo straniero al quale riconosciuta la protezione umanitaria hanno diritto a soggiornare nel territorio dello Stato e al ricongiungimento familiare nei medesimi casi e modi in cui consentito il ricongiungimento del cittadino italiano con familiari stranieri.

 

 

 

 

2. Lo Stato italiano promuove e favorisce l'integrazione del rifugiato e dei suoi familiari sul territorio nazionale nei modi e nei limiti stabiliti dal presente articolo e dall'articolo 17.

3. Il rifugiato ha accesso agli studi di ogni ordine e grado e ha diritto di ottenere borse di studio alle medesime condizioni previste per il cittadino italiano. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite, con il regolamento di cui all'articolo 17, comma 1, le modalit di accertamento dei titoli di studio stranieri, di conferimento delle borse di studio in Italia, nonch la durata e le caratteristiche dei corsi ulteriori da seguire per il conseguimento dei titoli di studio italiani.

4. Il rifugiato ha diritto di godere del medesimo trattamento previsto per il cittadino italiano in materia di lavoro subordinato, di lavoro autonomo, in particolare per quanto riguarda l'iscrizione ad albi professionali, e pu avere accesso al pubblico impiego nei casi e nei modi consentiti dalla legge ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato.

5. Il rifugiato gode del medesimo trattamento previsto per il cittadino italiano in materia di previdenza e di assistenza sociale nonch di assistenza sanitaria.

6. Le disposizioni e le misure previste dal presente articolo si estendono ai familiari ricongiunti che hanno diritto all'asilo qualora ne facciano richiesta e sulla base del solo vincolo familiare.

Capo IV.
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 17.
(Disposizioni transitorie).

1. Il decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e successive modificazioni, il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1990, n. 136, il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 24 luglio 1990, n. 237, ed ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge sono abrogati a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 3, comma 1.

2. I procedimenti amministrativi per l'esame della domanda di asilo instaurati alla data di entrata in vigore della presente legge rimangono disciplinati dalle norme vigenti anteriormente a tale data sempre che si tratti di norme pi favorevoli al richiedente.

3. Il decreto del Ministro dell'interno emanato ai sensi dell'articolo 14, comma 1, indica i termini e le modalit per l'effettiva entrata in funzione dei punti di accoglienza provvisori, opportunamente sorvegliati, destinati ad ospitare i richiedenti asilo durante la fase del pre-esame. Fino alla data di entrata in funzione di tali punti di accoglienza non si fa luogo al pre-esame delle domande di asilo e ogni domanda di asilo inoltrata alla Commissione centrale dalle competenti questure secondo la medesima procedura prevista prima della data di entrata in vigore della presente legge per le domande di riconoscimento dello status di rifugiato.

 

 

 

 

 

ART. 1.

Al comma 1, sostituire le parole: e in armonia con le convenzioni o gli con le seguenti: nel rispetto delle convenzioni e degli.
1. 1.
Anedda, Landi di Chiavenna.

 

 

 

 

 

 

                               ART. 2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: o non voglia.
2. 7.
Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: o i propri familiari.
2. 5.
Landi di Chiavenna, Bertolini.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: o gli impedito l'effettivo esercizio delle libert democratiche garantite dalla Costituzione italiana.
2. 8.
Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: o gli impedito l'effettivo esercizio delle libert democratiche garantite dalla Costituzione italiana con le seguenti: in conseguenza di gravi limitazioni delle libert democratiche garantite dalla Costituzione italiana.
2. 11.
Landi di Chiavenna, Bertolini.

Al comma 1, lettera b) sostituire la parola: democratiche con la seguente: fondamentali.
2. 1.
Anedda, Landi di Chiavenna.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis.
Le azioni persecutorie temute dallo straniero o apolide richiedente il diritto di asilo, nel paese del quale cittadino o, se apolide, nel quale aveva residenza abituale devono essere intenzionali, continue e sistematiche e devono essere sufficientemente gravi da rendere impossibile il rimpatrio nel paese di origine.
2. 3.
Bertolini, Paoletti.

 

Sopprimere il comma 2.
2. 6.
Landi di Chiavenna, Bertolini.

Al comma 2 sostituire le parole: al figlio minore non coniugato con le seguenti: ai figli minori non coniugati.
2. 4.
Bertolini, Paoletti.

Al comma 2, sopprimere le parole: nonch alla persona stabilmente convivente con il rifugiato legalmente separato o non coniugato.
* 2. 2.
Anedda, Landi di Chiavenna.

Al comma 2, sopprimere le parole: nonch alla persona stabilmente convivente con il rifugiato legalmente separato o non coniugato.
* 2. 9.
Luciano Dussin, Fontanini.

 

 

Sopprimere il comma 3.
2. 10.
Luciano Dussin, Fontanini.

 

 

                       ART. 3.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Con il medesimo regolamento, sono istituite le aree funzionali di supporto alle Commissioni territoriali ed individuate le risorse umane, finanziarie e strumentali occorrenti.
3. 1.
Landi di Chiavenna, Bertolini.

 

 

 

Al comma 2, sopprimere le parole: e da un rappresentante dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, nominato dal delegato in Italia.
3. 4.
Luciano Dussin, Fontanini.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis.
Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, pu disporre, anche temporaneamente, l'istituzione di nuove Commissioni territoriali ovvero la soppressione di quelle esistenti o l'istituzione di una o pi Commissioni territoriali straordinarie, da affiancare temporaneamente ad una Commissione territoriale, scegliendone i componenti tra i membri effettivi o supplenti delle Commissioni territoriali. Il presidente della Commissione territoriale che viene affiancata assegna le domande di asilo alle eventuali Commissioni territoriali straordinarie istituite.
3. 2.
Landi di Chiavenna, Bertolini.

 

 

 

 

 

 

 

Al comma 4, premettere il seguente periodo: La Commissione territoriale validamente costituita con la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti.
3. 3.
Landi di Chiavenna, Bertolini.

 

Al comma 5, sostituire le parole: Il presidente e con le seguenti: Salvo che si tratti di personale appartenente ai ruoli del Ministero dell'interno,

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per i componenti delle Commissioni territoriali appartenenti ai ruoli del Ministero dell'interno la nomina equivale a conferimento di incarico speciale secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.
3. 5.
Landi di Chiavenna, Bertolini.

 

ART. 4.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis.
La Commissione centrale, su ricorso dell'interessato, del prefetto o questore territorialmente competente, l'organo di appello sulle decisioni delle Commissioni territoriali.
4. 1.
Anedda, Landi di Chiavenna.

 

 

 

 

 

Al comma 2, dopo le parole: con qualifica di primo dirigente aggiungere le seguenti: da un funzionario della carriera prefettizia in servizio presso il Dipartimento delle libert civili e dell'immigrazione del Ministero dell'interno.
4. 2.
Landi di Chiavenna, Bertolini.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al comma 4, sostituire le parole: Il presidente e tutti gli altri membri, con le seguenti: Salvo che si tratti di personale appartenente ai ruoli del Ministero dell'interno, i membri.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per i componenti della Commissione centrale appartenenti ai ruoli del Ministero dell'interno la nomina equivale a conferimento di incarico speciale secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.
4. 7.
Landi di Chiavenna, Bertolini.

Al comma 5, dopo le parole: articolo 3, comma 1, inserire le seguenti: possono essere istituite, nel rispetto della composizione stabilita dal comma 2, fino ad un massimo di tre sezioni della Commissione centrale prevedendo le competenze di ogni sezione. Con il medesimo regolamento...
4. 3.
Landi di Chiavenna, Bertolini.

Al comma 5, dopo le parole: Commissione centrale aggiungere le seguenti e delle Commissioni territoriali di cui all'articolo 3.

Conseguentemente al medesimo comma 5, sostituire la parola: medesima con la seguente centrale e le parole della stessa con le seguenti: delle stesse.
4. 5.
Il relatore.

Sostituire il comma 6 con il seguente:
6. Con il regolamento di cui all'articolo 3, comma 1, istituito l'ufficio di supporto della Commissione centrale ed individuate le risorse umane, finanziarie e strumentali occorrenti.
4. 4.
Landi di Chiavenna, Bertolini.

Al comma 6, sostituire le parole: Direzione generale dei servizi civili con le seguenti: Dipartimento per le libert civili e l'immigrazione.
4. 6.
Il relatore.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ART. 5.

Al comma 1, sopprimere le parole: ovvero alla questura del luogo di dimora.
5. 11.
Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel caso di presentazione della domanda di asilo al posto di frontiera, il dirigente dell'Ufficio di frontiera dispone l'invio del richiedente presso la questura competente per la verbalizzazione della domanda e per l'adozione dei conseguenti provvedimenti.

Conseguentemente, sopprimere i commi 4 e 5.
5. 4.Landi di Chiavenna, Bertolini.

 

Sopprimere il comma 2.
5. 12.Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: In caso di inosservanza dell'obbligo di segnalazione della presenza dello straniero a bordo alla polizia di frontiera il vettore aereo, marittimo o terrestre soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 5.000 per ciascuno degli stranieri trasportati.
5. 3.Bertolini, Paoletti.

 

Al comma 3, sopprimere il primo periodo.
5. 5.
Landi di Chiavenna, Bertolini.

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: presentazione della domanda e per la e, al terzo periodo, sostituire le parole. La domanda formulata con le seguenti: Il modulario compilato; al quarto periodo, aggiungere le parole: e presso la Commissione territoriale per la fase di formalizzazione della domanda; al sesto periodo sostituire le parole: nella verbalizzazione della domanda con le seguenti: nella compilazione del modulario.
5. 20.
Landi di Chiavenna, Bertolini.

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: ha diritto di ricevere aggiungere le seguenti: ove possibile.
5. 13.
Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: in condizioni di scrivere nella propria lingua aggiungere le seguenti: escluse le forme dialettali.
5. 1.
Anedda, Landi di Chiavenna.

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: in lingua a lui comprensibile inserire le seguenti: o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo o arabo.
5. 8.
Il Relatore.

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: nonch di richiedere un avvocato di sua fiducia.
5. 14.
Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole: di maggiore uso in ambito internazionale con le seguenti: indicate nel precedente periodo.
5. 9.
Il Relatore.

Al comma 3, sopprimere il quarto comma.
5. 22.
Anedda, Landi di Chiavenna.

Al comma 3, sopprimere il quinto periodo.
5. 15.
Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.
5. 21.Landi di Chiavenna, Bertolini.

Al comma 3, ultimo periodo, dopo le parole: Il richiedente asilo ha diritto di ottenere sopprimere la seguente: immediatamente.
5. 23.
Anedda, Landi di Chiavenna.

 

Al comma 4, sostituire il secondo periodo con il seguente:
Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 1-bis
e 1-ter del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, come modificato dalla Legge 30 luglio 2002, n. 189.
5. 16.
Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole da: autorizza lo straniero fino alla fine del comma, con le seguenti: emette il provvedimento di trattenimento del richiedente asilo presso il pi vicino centro di identificazione fino alla conclusione dell'iter di esame della domanda.
5. 2.Anedda, Landi di Chiavenna.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: alla definizione del procedimento con le seguenti: al trentesimo giorno successivo alla notifica della decisione sulla domanda di asilo.
5.10.
Il Relatore.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:
4-bis.
Al di fuori dei casi indicati dal precedente comma, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1-quater del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, come modificato dalla Legge 30 luglio 2002, n. 189.
5. 17.
Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 5, sopprimere le parole: ove necessario.
5. 18.
Luciano Dussin, Fontanini.

Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:
5-bis
. Nel concedere il permesso di soggiorno per richiesta di asilo l'autorit di pubblica sicurezza, anche in sostituzione della misura di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 286 del 1998, pu fissare delle prescrizioni al fine di agevolare la vigilanza presso il domicilio stabilito e verificare il rispetto degli obblighi assunti.
5-ter.
Il permesso di soggiorno per richiesta di asilo non concesso qualora la richiesta sia stata rigettata in precedenza dallo Stato italiano o da altro Stato dell'Unione europea.
5. 7.
Sinisi.

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: distinti verbali con le seguenti: distinti modulari.
5. 6.
Landi di Chiavenna, Bertolini.

Al comma 6, sopprimere il secondo periodo.
5. 19.
Luciano Dussin, Fontanini.

 

 

ART. 6.

Al comma 1 sostituire le parole da: i minori di anni diciotto fino alla fine del comma con le seguenti: i cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea o gli apolidi di et inferiore ai diciotto anni che entrano nel territorio nazionale senza essere accompagnati da una persona adulta, finch non ne assuma effettivamente la custodia una persona per essi responsabile, ovvero i minori che sono stati abbandonati una volta entrati nel territorio nazionale.
6. 2.
Il Relatore.

Al comma 1, sopprimere le parole: o di un affine.
6. 3.
Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 1, sostituire le parole: entro il quarto grado con le seguenti: entro il secondo grado.
6. 4.
Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 2, sopprimere le parole: sospende il procedimento e.

Conseguentemente sopprimere il secondo periodo.
6. 5.
Luciano Dussin, Fontanini.

 

 

 

 

 

Al comma 4, sostituire le parole: del minore con le seguenti: al minore.
6. 1.
Landi di Chiavenna, Bertolini.

 

                                    ART. 7.

Al comma 1, premettere le seguenti parole: Salvo quanto previsto dall'articolo 7-bis, comma 2 e sopprimere le parole da: e, in tal caso fino alla fine del comma.
7. 8.
Landi di Chiavenna, Bertolini.

Al comma 1 dopo le parole: la Repubblica aderisce inserire le seguenti: e della normativa comunitaria.
7. 11.
Il Relatore.

 

Al comma 2, dopo le parole: Unit Dublino aggiungere le seguenti: del Dipartimento per le libert civili e l'immigrazione e sopprimere le parole da: in tal caso il questore fino alla fine dell'articolo.
7. 9.
Landi di Chiavenna, Bertolini.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: all'Unit Dublino con le seguenti: al competente ufficio.
7. 10.
Sinisi.

Al comma 2, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: In attesa della determinazione dello Stato competente, il richiedente asilo trattenuto presso il pi vicino centro di identificazione.
7. 1.
Anedda, Landi di Chiavenna.

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: previo ritiro del permesso di soggiorno per richiesta di asilo rilasciato ai sensi dell'articolo 5, comma 4.
7. 19.
Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: permesso di soggiorno aggiungere la seguente: temporaneo.
7. 20.
Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: ai sensi inserire le seguenti: del Regolamento del Consiglio n. 343/2003, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo, e.
7. 12.
Il Relatore.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al comma 3, lettera e), sostituire le parole: di secondo grado, con le seguenti: di primo grado.
7. 21.
Luciano Dussin, Fontanini.

 

 

 

 

 

 

Al comma 3, lettera f), secondo periodo, sostituire le parole da: devono fino alla fine della lettera, con le seguenti: deve essere ponderata l'attuale pericolosit per la sicurezza dello Stato del richiedente asilo.
7. 22.
Luciano Dussin, Fontanini.

 

 

 

 

Al comma 4, lettera b) sopprimere la parola: chiaramente.
7. 2.
Anedda, Landi di Chiavenna.

 

Al comma 5, sopprimere la parola: comunque.
7. 23.
Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 5, dopo le parole: nel caso in cui per il richiedente asilo sussista inserire le seguenti: la motivata.
7. 3.
Anedda, Landi di Chiavenna.

 

 

 

Al comma 6, dopo le parole: della Commissione territoriale inserire le seguenti: entro trenta giorni dalla presentazione della domanda.
7. 13.
Il relatore.

Al comma 6, sostituire la parola: consegnato con la seguente: notificato.
7. 14.
Il relatore.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis
. Tali provvedimenti sono impugnabili con atto scritto da consegnare entro 24 ore alla Commissione territoriale. Competente per la decisione sull'impugnazione la Commissione centrale che decide entro 3 giorni dal ricevimento dell'atto. L'impugnazione non sospende l'efficacia del provvedimento impugnato.
7. 4.
Anedda, Landi di Chiavenna.

Al comma 7, sostituire le parole da: provvede fino alla fine del comma 1 con le seguenti: richiede l'accompagnamento coatto alla frontiera del richiedente asilo, ove questi non abbia altro titolo a permanere nel territorio nazionale.
7. 5.
Anedda, Landi di Chiavenna.

Al comma 7, sopprimere le parole da: ove questi fino alla fine del comma.
7. 24.
Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 7 sostituire le parole comma 5 con le seguenti comma 6.
7. 15.
Il relatore.

 

 

Al comma 7, lettera b) dopo le parole dell'articolo 14 inserire le seguenti: , comma 1,.
7. 16.
Il relatore.

 

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis
. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189.
7. 25.
Luciano Dussin, Fontanini.

 

Sopprimere il comma 8.
7. 26.
Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 8, primo periodo, sopprimere la parola: , cinese.
7. 17.
Il relatore.

Al comma 8 sopprimere dal secondo periodo fino alla fine del comma.

Conseguentemente sopprimere il com- ma 9.
7. 18.
Il relatore.

Al comma 8 sopprimere dal secondo periodo fino alla fine del comma.
7. 6.
Anedda, Landi di Chiavenna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sopprimere il comma 9.
7. 27.
Luciano Dussin, Fontanini.

 

 

 

 

 

 

Al comma 10, sostituire le parole: 30 giorni con le seguenti: 10 giorni.
7. 7.Anedda, Landi di Chiavenna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sopprimere il comma 13.
7. 28.
Luciano Dussin, Fontanini.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dopo l'articolo 7, aggiungere i seguenti:

Art. 7-bis.
(Procedure di esame delle domande di asilo)
.

1. La Commissione territoriale competente all'esame della domanda di asilo secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 1, definisce la domanda di asilo secondo le seguenti procedure:
a)
una procedura semplificata per i richiedenti asilo trattenuti ai sensi dell'articolo 6-bis, comma 2;
b)
una procedura ordinaria per i richiedenti asilo non trattenuti.

2. La procedura semplificata si svolge secondo le seguenti modalit:
a)
ricevuta e formalizzata l'istanza attraverso la compilazione del modulario con la conseguente documentazione, la commissione territoriale procede all'audizione del richiedente entro 15 giorni. La decisione adottata entro i successivi tre giorni;
b)
lo Stato italiano competente all'esame delle domande di asilo ai sensi della normativa comunitaria;
c)
l'allontanamento non autorizzato dal centro di identificazione ovvero dal centro di permanenza temporanea e assistenza equivale a rinuncia alla domanda di asilo;
d)
allo scadere del periodo complessivo previsto dalla lettera a) qualora non sia intervenuta la decisione al richiedente asilo concesso un permesso di soggiorno temporaneo valido fino al termine della procedura ordinaria di cui al comma 3.

3. La procedura ordinaria si svolge secondo le seguenti modalit:
a)
ricevuta e formalizzata l'istanza attraverso la compilazione del modulario con la conseguente documentazione nonch la dichiarazione di competenza all'esame della domanda di asilo dello Stato italiano da parte dell'Unit Dublino del Dipartimento per le libert civili e per l'immigrazione del Ministero dell'interno, la commissione territoriale procede, entro trenta giorni alla convocazione del richiedente asilo per l'audizione. La decisione adottata entro i successivi tre giorni;
b)
in caso di mancata presentazione all'audizione del richiedente asilo, senza giustificato motivo, la Commissione territoriale decide sulla domanda, sulla base della documentazione in suo possesso.

Art. 7-ter.
(Garanzie procedurali)

1. L'audizione del richiedente asilo costituisce condizione necessaria per la prosecuzione del procedimento di riconoscimento del diritto di asilo, salvo che il richiedente vi rinunci o non si presenti senza giustificato motivo alla data fissata per l'audizione.
2. Chi esercita la potest dei genitori o la potest tutoria deve essere presente in ogni fase del procedimento di riconoscimento del diritto di asilo cui debba partecipare, personalmente, il minore richiedente.
3. In casi particolari, compresi quelli dei richiedenti asilo che abbiano dichiarato al momento della domanda di aver subito violenza, la Commissione territoriale pu disporre la designazione di personale specializzato per lo svolgimento di un pre-colloquio, volto a garantire una idonea assistenza sotto il profilo psicologico ed emotivo, prevedendo l'eventuale presenza dello stesso personale durante l'audizione del richiedente. L'audizione pu essere sospesa o esclusa qualora sia ritenuto necessario per le particolari condizioni emotive e psicologiche del richiedente.
4. Il richiedente ha il diritto di esprimersi nella propria lingua o in una lingua a lui nota. Ove occorra, la Commissione territoriale nomina un interprete. Durantel'audizione il richiedente asilo pu farsi assistere da una persona di sua fiducia.
5. L'audizione ha per oggetto i fatti dichiarati a verbale dallo straniero, la documentazione acquisita dalla Commissione territoriale o prodotta dall'interessato anche durante l'audizione e deve avvenire in luogo non aperto al pubblico, attraverso domande dirette dei membri della Commissione territoriale.
6. Al termine dell'audizione, la Commissione territoriale rilascia allo straniero copia autenticata del verbale dell'audizione medesima.
7. 01.
Landi di Chiavenna, Bertolini.

ART. 8.

 

 

 

 

Al comma 1, lettera b) dopo le parole: presente legge aggiungere le seguenti: ovvero ricorrono le condizioni di cui al comma 1-bis.

 

 

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis
. La domanda di asilo anche rigettata qualora il richiedente:
a)
sia stato gi riconosciuto rifugiato in altro Stato che gli assicuri adeguata protezione;
b)
provenga da uno Stato non aderente all'Unione Europea, diverso da quello di appartenenza, che abbia aderito alla Convenzione di Ginevra, nel quale il medesimo richiedente abbia, senza presentare domanda di asilo, trascorso un periodo di soggiorno, non considerandosi tale il tempo necessario per il transito attraverso il territorio di quello Stato sino alla frontiera italiana;
c)
sia cittadino di uno Stato che considerato di origine sicura in base alle convenzioni internazionali cui l'Italia aderisce ovvero alla normativa comunitaria e dall'esame della domanda non risultino elementi che comportino, comunque, il riconoscimento del diritto di asilo ovvero l'adozione del provvedimento di temporanea impossibilit al rimpatrio;
d)
sia stato condannato con sentenza, anche non definitiva, per un crimine contro la pace o contro l'umanit o un crimine di guerra o un grave delitto di diritto comune, sempre che non ricorrano le condizioni previste dall'articolo 705, comma 2, del codice di procedura penale, e dal terzo comma dell'articolo 8 del codice penale, o si sia reso colpevole di azioni contrarie ai fini e ai principi delle Nazioni Unite, come previsto dall'articolo 1, paragrafo f), della Convenzione di Ginevra;
e) risulti perseguito per gli stessi fatti di cui alla lettera d) da un tribunale internazionale, istituito in applicazione di accordi internazionali cui l'Italia aderisce;
f)
sia stato condannato in Italia, con sentenza di secondo grado, anche non definitiva, per uno dei delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a) del codice di procedura penale e reati in materia di immigrazione illegale previsti dal decreto legislativo del 25 luglio 1998, n. 286, o risulti pericoloso per la sicurezza dello Stato, ovvero quando lo stesso richiedente appartenga ad una delle categorie indicate dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, ovvero dall'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646, ovvero qualora sia stata applicata, anche in via provvisoria, una delle misure di cui all'articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni;
g)
risulti pericoloso per la sicurezza dello Stato. Nella decisione di rigetto della domanda devono essere ponderate l'attuale pericolosit per la sicurezza dello Stato del richiedente asilo e la gravit delle persecuzioni nelle quali potrebbe incorrere in caso di respingimento.
8. 4.
Landi di Chiavenna, Bertolini.

Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: La decisione notificata all'interessato entro e non oltre 15 giorni dalla data della sua adozione.

 

 

Conseguentemente al comma 3 sopprimere le seguenti parole: con decisione da notificare non oltre i quindici giorni successivi alla pronuncia.
8. 8.
Il relatore.

Il comma 3 sostituito dal seguente:
3. La decisione notificata al richiedente a cura dell'ufficio di supporto della Commissione.
8. 5.
Landi di Chiavenna, Bertolini.

Al comma 3 sostituire le parole: un mese con le seguenti: 10 giorni e le parole: quindici giorni con le seguenti: 7 giorni.
8. 1.
Anedda, Landi di Chiavenna.

Al comma 3 dopo le parole: non disponga motivatamente inserire le seguenti: una proroga non superiore a trenta giorni per

Conseguentemente sopprimere il com- ma 7.
8. 9.
Il relatore.

Sopprimere il comma 4.
8. 11.
Luciano Dussin, Fontanini.

 

 

Sostituire il comma 5, con il seguente:
5. Salvo quanto previsto dall'articolo 8-bis
, la decisione di cui al comma 1, lettera b) comporta l'obbligo per l'interessato di lasciare il territorio nazionale entro quindici giorni dalla notificazione, salvo che egli abbia titolo a soggiornare nel territorio dello Stato per altri motivi e salvo quanto previsto nell'articolo 10, comma 1. A tal fine, la decisione comunicata alla competente questura, che provvede a proporre al prefetto, in caso di mancato rispetto dell'obbligo di cui al presente comma, di disporre l'espulsione dell'interessato con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conseguentemente, dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Convalida del provvedimento di allontanamento).

1. La decisione di rigetto adottata a seguito della procedura semplificata di cui all'articolo 7-bis, comma 2, immediatamente comunicata al questore che dispone:
a)
per il richiedente asilo trattenuto nel centro di permanenza temporanea e assistenza, l'esecuzione dell'espulsione previa convalida del provvedimento entro quarantotto ore al tribunale in composizione monocratica. In attesa della convalida, il richiedente asilo rimane ospitato nel centro di permanenza temporanea e assistenza. Il giudice convalida entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento, valutando anche la legittimit ed il merito della decisione negativa della Commissione territoriale;
b)
per il richiedente trattenuto presso il centro di identificazione, il questore propone al prefetto l'adozione dell'espulsione. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione giuridica dello straniero. Il tribunale in composizione monocratica convalida il trattenimento valutando anche la legittimit ed il merito della decisione negativa della Commissione territoriale.
2. In ogni caso, l'eventuale presentazione del ricorso avverso la decisione della Commissione territoriale non sospende l'allontanamento dal territorio nazionale.
3. Avverso il provvedimento di convalida di cui al comma 1 ammesso ricorso per Cassazione. La presentazione del ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento.
4. In caso di mancata convalida, si procede ai sensi dell'articolo 7 bis, comma 3.
8. 6.
Landi di Chiavenna, Bertolini.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: entro un mese dalla sua notificazione con le seguenti: entro i cinque giorni dalla sua comunicazione.
8. 2.
Anedda, Landi di Chiavenna.

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: salvo che egli abbia titolo a soggiornare nel territorio dello stato per altri motivi e
8. 12.
Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole: alla notifica del provvedimento e
8. 10.
Il relatore.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole da: e all'intimazione fino alla fine, con le seguenti: e all'accompagnamento dell'interessato alla frontiera a mezzo della forza pubblica.
8. 14.
Anedda, Landi di Chiavenna.

Sopprimere il comma 7.
8. 13.Luciano Dussin, Fontanini.

Sostituire il comma 7, con il seguente:
7. La decisione della Commissione territoriale impugnabile su ricorso dell'interessato, del prefetto o questore territorialmente competente, dinanzi alla Commissione centrale entro 10 giorni dalla data della comunicazione della decisione. La Commissione Centrale si pronuncia entro i 15 giorni successivi alla data di deposito del ricorso e provvede a comunicare la decisione nei 5 giorni successivi.
8. 3.
Anedda, Landi di Chiavenna.

Al comma 7, dopo le parole: entro sei mesi dalla sua presentazione aggiungere le parole: e il ritardo non pu essere attribuito al richiedente asilo.
8. 7.
Landi di Chiavenna, Bertolini.

ART. 9.

Sopprimerlo.
9. 11.Luciano Dussin, Fontanini.

Sopprimere il comma 1.
9. 12.Luciano Dussin, Fontanini.

 

 

 

 

Sopprimere il comma 2.
9. 13.Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: due anni con le seguenti: un anno.
9. 5.
Bertolini, Paoletti Tangheroni.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: due anni con le seguenti: sei mesi.
9. 1.
Anedda, Landi di Chiavenna.

Al comma 2 sopprimere il secondo periodo.
9. 4.Bertolini, Paoletti Tangheroni.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: quattro anni con le seguenti: 6 anni; conseguentemente, dopo le parole: pu ottenere aggiungere le seguenti: secondo quanto disposto dall'articolo 9, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, cos come modificato dall'articolo 9 della legge 30 luglio 2002, n. 189.
9. 15.
Anedda, Landi di Chiavenna.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: quattro anni con le seguenti: sei anni.
9. 3.
Bertolini, Paoletti Tangheroni.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: Decorsi quattro anni con le seguenti: Decorsi cinque anni.
9. 6.
Landi di Chiavenna, Bertolini.

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: e delle misure di assistenza e di integrazione di cui all'articolo 17.
9. 8.
Il relatore.

Sopprimere il comma 3.
*9. 14.
Luciano Dussin, Fontanini.

Sopprimere il comma 3.
*9. 7.
Landi di Chiavenna, Bertolini.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: in occasione di conflitti sopprimere le seguenti: disastri naturali o altri eventi di particolare gravit.
9. 2.
Anedda, Landi di Chiavenna.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: straordinarie di accoglienza temporanea con le seguenti: di protezione temporanea ai sensi del decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85.
9. 9.
Il Relatore.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: dall'articolo 6 con le seguenti: dall'articolo 7.
9. 10.
Il relatore.

ART. 10.

Sostituirlo con il seguente:
1. Contro la decisione della Commissione territoriale sulla domanda di riconoscimento del diritto di asilo pu essere presentato ricorso alla Commissione centrale. Il ricorso presentato nel termine di 10 giorni dalla comunicazione del provvedimento.
2. Il ricorso alla Commissione centrale sospende il provvedimento di espulsione nei confronti del richiedente. Lo stesso trattenuto presso il pi vicino centro di identificazione in attesa della decisione della Commissione Centrale che si pronuncia nei 15 giorni successivi alla data di deposito del ricorso.
10. 1.
Anedda, Landi di Chiavenna.

All'articolo 10, comma 1, primo periodo, premettere le parole: Fatto salvo quanto stabilito nell'articolo 8-bis.
10. 2.
Landi di Chiavenna, Bertolini.

Al comma 1 primo periodo sostituire le parole: al tribunale del luogo di domicilio eletto dal richiedente, con le seguenti: al tribunale amministrativo regionale territorialmente competente.
10. 10.Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 1 primo periodo dopo le parole: al tribunale aggiungere le parole: in composizione monocratica.
10. 3.
Landi di Chiavena, Bertolini.

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.
10. 11.
Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 1 secondo periodo sostituire le parole da: il ricorso presentato fino alla fine con le seguenti: il ricorso presentato nel termine di quindici giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento di diniego. Il ricorrente autorizzato a permanere sul territorio dello Stato fino alla decisione di primo grado.
10. 4.
Landi di Chiavenna, Bertolini.

Al comma 1, secondo periodo sopprimere le parole: comunicazione o.
10. 6.
Il Relatore.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Per lo svolgimento dei procedimenti previsti dal presente articolo si osservano, in quanto applicabili, le norme previste dalla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni.
10. 12.
Luciano Dussin, Fontanini.

 

 

 

 

 

Al comma 3, aggiungere dopo le parole: del tribunale le seguenti: amministrativo regionale.
10. 13.
Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 3 dopo le parole: richiedente asilo inserire le seguenti: notificata all'interessato e conseguentemente sostituire le parole: che ne consegna una copia all'interessato disponendo con le seguenti: che dispone e dopo la parola: soggiorno inserire le seguenti: dell'interessato.
10. 7.
Il Relatore.

 

 

 

Al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: consegna con la seguente: notifica.
10. 8.
Il relatore.

Al comma 3 sostituire le parole: entro quarantacinque con le parole: entro quindici.
*10. 5.
Landi di Chiavenna, Bertolini.

Al comma 3, sostituire le parole: entro quarantacinque giorni con le seguenti: entro quindici giorni.
*10. 14.
Luciano Dussin, Fontanini.

Sopprimere il comma 5.
10. 15.
Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 5, terzo periodo, sostituire le parole: del tribunale con le seguenti: della Corte d'appello.
10. 9.
Il Relatore.

Sopprimere il comma 6.
10. 16.Luciano Dussin, Fontanini.

 

 

Sopprimere il comma 7.
10. 17.
Luciano Dussin, Fontanini.

 

 

ART. 11.

Al comma 1, sostituire la parola: riconosce con le seguenti: stato riconosciuto.
11. 1.
Anedda, Landi di Chiavenna.

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.
* 11. 6.
Il Relatore.

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.
* 11. 5.Landi di Chiavenna, Bertolini.

 

Al comma 2, sostituire la parola: dimora con la seguente: domicilio.
11. 2.
Anedda, Landi di Chiavenna.

Al comma 2, sostituire le parole: di cinque anni con le seguenti: di due anni.
11. 10.
Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 2, sostituire le parole: 5 anni con le seguenti: 2 anni, rinnovabile.
11. 10.
Anedda, Landi di Chiavenna.

Al comma 2, inserire in fine le seguenti parole: o della sentenza di cui all'articolo 10, comma 6.
11. 7.
Il Relatore.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: del diritto di asilo, inserire le seguenti: o della sentenza di cui all'articolo 10, comma 6.
11. 8.
Il Relatore.

Al comma 3, sostituire le parole: di 5 anni con le seguenti: di 2 anni.
* 11. 3.
Anedda, Landi di Chiavenna.

Al comma 3, sostituire le parole: di cinque anni, con le seguenti: di due anni.
* 11. 11.
Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 3, secondo periodo, inserire in fine le seguenti parole: e alla normativa comunitaria.
11. 9.
Il Relatore.

Al comma 4, sostituire le parole da: a ciascuno dei suoi componenti fino alla fine con le seguenti: per il coniuge e per i figli minori o maggiorenni a carico, qualora non possano, per ragioni oggettive, prevedere al proprio sostentamento a causa del loro stato di salute che comporti invalidit totale.
11. 4.
Anedda, Landi di Chiavenna.

ART. 12.

Al comma 1, dopo le parole: accertamento della permanenza inserire le seguenti: delle condizioni per il riconoscimento.
12. 1.
Il Relatore.

Al comma 1, dopo le parole: permanenza del diritto di asilo, aggiungere le seguenti: per la durata di due anni.
12. 2.
Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.
12. 3.Luciano Dussin, Fontanini.

 

 

ART. 13.

Al comma 1, sopprimere le parole: di verifica ovvero.
13. 4.
Il Relatore.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire la parola: trentesimo con la seguente: decimo.
13. 1.Anedda, Landi di Chiavenna.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sopprimere il comma 4.
13. 5.
Luciano Dussin, Fontanini.

 

 

 

 

Sopprimere il comma 5.
13. 6.
Luciano Dussin, Fontanini.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Contro la decisione che accerta l'insussistenza dei presupposti per continuare a godere del diritto di asilo ammesso ricorso in Cassazione. Il ricorso non sospende l'esecutivit del provvedimento di espulsione.
13. 2.
Anedda, Landi di Chiavenna.

Sopprimere il comma 6.
* 13. 3.Anedda, Landi di Chiavenna.

Sopprimere il comma 6.
* 13. 7.Luciano Dussin, Fontanini.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ART. 14.

 

 

 

 

 

 

Sopprimere il comma 2.
14. 3.Luciano Dussin, Fontanini.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sopprimere il comma 3.
14. 4.Luciano Dussin, Fontanini.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al comma 6 sostituire le parole: all'articolo 1-septies, con le seguenti: all'articolo 15.
14. 2.
Il relatore.

 

Sostituire il comma 7 con il seguente:
7. Gli stranieri titolari del permesso di soggiorno per richiesta di asilo hanno l'obbligo di iscrizione al servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina delle immigrazioni e norme sulla condizione giuridica dello straniero.
14. 1.
Landi di Chiavenna, Bertolini.

ART. 15.

 

Al comma 1, sopprimere le parole da: la cui dotazione, sino alla fine del comma.

Conseguentemente sopprimere i commi 2 e 3.
15. 2.
Luciano Dussin, Fontanini.

 

 

 

 

 

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis)
la quota, non inferiore al dieci per cento, dello stanziamento complessivo dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche destinata all'assistenza ai rifugiati, ai sensi dell'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Conseguentemente al medesimo articolo 15 al comma 2 aggiungere il seguente periodo:
La quota di cui alla lettera c-
bis) versata sul Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo nel mese di gennaio dell'anno successivo a quello di quantificazione e assegnazione, in deroga alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1978, n. 76. La quantificazione immediatamente comunicata al Ministero dell'interno, in modo da consentire la programmazione degli interventi di cui all'articolo 14.
15. 1.Landi di Chiavenna, Bertolini.

 
 

 

 

 

 

 

ART. 16.

Al comma 1 sostituire le parole da: al quale riconosciuta la protezione umanitaria, con le seguenti: nei cui confronti stato adottato un provvedimento di impossibilit temporanea al rimpatrio.
16. 3.
Il relatore.

Al comma 1, sostituire le parole: al quale riconosciuta la protezione umanitaria, con le seguenti: al quale riconosciuta l'impossibilit temporanea al rimpatrio.
16. 2.
Landi di Chiavenna, Bertolini.

Al comma 1, sopprimere le parole da: e al ricongiungimento, sino alla fine del comma.
16. 6.Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 2, sostituire le parole da: dall'articolo 17, con le seguenti: dall'articolo 14.
16. 4.
Il relatore.

 

Al comma 3 sostituire le parole: con il regolamento di cui all'articolo 17, comma 1, con le seguenti: con regolamento del Ministro dell'istruzione, dell'universit e della ricerca.
16. 5.
Il relatore.

 

 

 

 

Al comma 4, dopo le parole: lavoro autonomo, sopprimere le seguenti: in particolare per quanto riguarda l'iscrizione ad albi professionali.
16. 1.
Anedda, Landi di Chiavenna.

Al comma 4, sopprimere le parole da: e pu avere accesso, sino alla fine del comma.
16. 7.Luciano Dussin, Fontanini.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ART. 17.

Sopprimerlo.
17. 4.Luciano Dussin, Fontanini.

Sopprimere il comma 1.
17. 5.Luciano Dussin, Fontanini.

 

 

 

 

 

Sopprimere il comma 2.
17. 6.Luciano Dussin, Fontanini.

 

 

 

Sopprimere il comma 3.
* 17. 7.
Luciano Dussin, Fontanini.

Sopprimere il comma 3.
* 17. 3.Il relatore.

Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Le procedure di cui alla presente legge nonch l'avvio del richiedente asilo nelle strutture di cui all'articolo 1-bis,
comma 3, del decreto-legge 416 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 39 del 1990, e successive modificazioni, sono applicate a partire dal centoottantesimo giorno seguente l'approvazione del regolamento di cui all'articolo 3, comma 1. Fino a tale data, le richieste di riconoscimento dello status di rifugiato sono esaminate secondo le norme di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39 e del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1990, n. 136.
17. 2.
Landi di Chiavenna, Bertolini.

Al comma 3, dopo le parole: destinati ad ospitare i richiedenti asilo, sopprimere le seguenti: durante la fase del pre-esame.
17. 1.Anedda, Landi di Chiavenna.