INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA
RUSSO SPENA
Al Ministro delleconomia e finanze
Al Ministro dellinterno
Al Ministro degli affari esteri
Per sapere premesso
che:
- il DL 269, entrato in vigore il 26 novembre scorso, al comma 6/bis
dellart. 21 recita che per avere diritto alla deduzione per i figli a carico,
i cittadini extracomunitari devono produrre una documentazione validamente
formata nel paese di origine. tradotta in italiano ed asseverata come
conforme alloriginale dal Consolato italiano nel paese di origine;
- finora i lavoratori stranieri avevano auto certificato il numero dei
figli a carico e per coloro i quali erano in possesso di documentazione
originale venivano accettate le traduzioni fatte in Italia senza particolari
formalit;
- conoscendo le difficolt per chi attualmente lavora in Italia a
procurarsi la documentazione e conoscendo la situazione dei consolati italiani
nei paesi di origine, si rischia che, in fase di conguaglio, i lavoratori
coinvolti vedano decurtato il salario delle detrazioni godute nel 2003 e
spendano per la certificazione debitamente validata pi di quanto gli viene
riconosciuto come deduzione fiscale;
- il DPR del 28 dicembre
2000, n. 445, recita: art. 41
(scadenza dei certificati)
Certificati che riguardano fatti e qualit personali non soggette a
modificazioni hanno validit illimitata.
Le altre certificazioni hanno validit di sei mesi dalla data del
rilascio.
I certificati anagrafici, le certificazioni dello stato civile, gli
estratti e le copie integrali degli atti di stato civile, sono comunque validi
oltre la scadenza.
Quando linteressato dichiari in fondo al documento, che le notizie in esso
contenute, non sono variate dalla data di nascita :
- se non si ritenga, vista lesistenza di strumenti legislativi per
semplificare la procedura e visto lenorme numero di persone interessate, in
attesa di una revisione del comma 6/bis dellart. 21 del DL 269, che si possa
applicare, per analogia, lo spirito del DPR 445/2000.