CGIL

 

CISL

 

UIL

Roma, 22 dicembre 2003

 

 

Al Ministro dellEconomia

On. Giulio Tremonti

 

Al Ministro dellInterno

On. Giuseppe Pisanu

 

Al Ministro degli Affari Esteri

On. Franco Frattini

 

e.p. Ai Gruppi Parlamentari di

Camera e Senato

Cod.IV/3671/8

Prot. 2858/2003

LORO SEDI

 

On. Ministri,

 

Con la presente, intendiamo sollevare la questione del comma 6/bis dellart. 21 del DL n^ 269, secondo il quale per avere diritto alla deduzione per i figli a carico, i cittadini extracomunitari devono produrre una documentazione validamente formata nel Paese di origine.tradotta in italiano ed asseverata come conforme alloriginale dal consolato italiano nel paese di origine. Il provvedimento entrato in vigore il 26 novembre.

Finora i lavoratori stranieri avevano auto certificato il numero dei figli a carico e per coloro i quali erano in possesso di documentazione originale venivano accettate le traduzioni fatte in Italia senza particolari formalit. Bisogna capire ora, sia cosa succede per il 2003 per le situazioni date (gi consolidate), sia come comportarsi per lavvenire conoscendo le difficolt per chi attualmente lavora in Italia a procurarsi la documentazione e conoscendo purtroppo la situazione dei consolati italiani nei paesi di origine. Si rischia che, in fase di conguaglio, i lavoratori coinvolti vedano decurtato il salario delle detrazioni godute nel 2003 e spendano per la certificazione debitamente validata pi di quanto gli viene riconosciuto come deduzione fiscale.

 

Chiediamo che questa questione venga chiarita e risolta, facendo ricorso, innanzitutto al buon senso, e poi allo spirito ed alla lettera dellart. 24 del decreto del Presidente della Repubblica del 28/12/2000 n^ 445, che cos recita:

 

 

 

 

 

Art. 41 (scadenza dei certificati)

 

Certificati che riguardano fatti e qualit personali non soggette a modificazioni hanno validit illimitata.

Le altre certificazioni hanno validit di sei mesi (6) dalla data del rilascio.

I certificati anagrafici, le certificazioni dello stato civile, gli estratti e le copie integrali degli atti di stato civile, sono comunque validi oltre la scadenza.

Quando linteressato dichiari in fondo al documento, che le notizie in esso contenute, non sono variate dalla data del rilascio.

 

Vista lesistenza di strumenti legislativi per semplificare la procedura e visto lenorme numero di persone interessate, chiediamo che venga fatto valere lo spirito del DPR sopraccitato. In caso di non soluzione del problema, in tempi congrui, sar nostro dovere come rappresentanti dei lavoratori, produrre tutte le iniziative possibili per tutelare i lavoratori immigrati colpiti da questa vera e propria vessazione, compreso un contenzioso legale.

 

Fiduciosi, attendiamo un positivo riscontro e porgiamo distinti saluti.

 

 

 

 

CGIL CISL UIL

(Giuseppe Casadio) (Oberdan Ciucci) (Guglielmo Loy)