(Sergio Briguglio 15/1/2004)

 

 

LACCESSO DELLO STRANIERO ALLESERCIZIO DI ATTIVITA PROFESSIONALE IN ITALIA

 

 

In questa nota cerco di esaminare le condizioni previste per laccesso dello straniero allesercizio di attivita professionale in Italia. Le disposizioni rilevanti sono riportate in appendice; ho supposto, qui, che le modifiche apportate al DPR 394/99 (regolamento di attuazione in seguito Reg del Testo unico sullimmigrazione di cui al D. Lgs. 286/98 in seguito T.U.) nellambito della definizione del regolamento di attuazione della L. 189/02 coincidano con quelle preliminarmente approvate dal Consiglio dei Ministri nel Giugno 2003 (in effetti, lo schema di regolamento e ancora allesame del Consiglio di Stato).

 

Considereremo dapprima il caso di uno straniero che intenda svolgere attivita professionale in forma autonoma in Italia, senza avervi mai prima soggiornato. Rilasseremo poi questa ipotesi, e vedremo quali facilitazioni possano conseguirne. Vedremo infine come le cose si modifichino in caso di esercizio della professione nellambito di rapporti di lavoro subordinato.

 

 

Straniero che non abbia mai soggiornato in Italia

 

Lo straniero che voglia svolgere attivita professionale in forma autonoma in Italia deve munirsi di visto di ingresso per lavoro autonomo. A questo scopo devono risultare soddisfatti certi requisiti; tra gli altri,

-       lattivita professionale per cui si richiede lingresso non deve essere riservata dalla legge al cittadino italiano o al cittadino di Stato membro dellUE (art. 26, co. 1 T.U.);

-       non devono esservi, in capo allo straniero, motivi ostativi allo svolgimento dellattivita professionale per cui si chiede lingresso (art. 26, co. 2 T.U.);

-       non devono essere superati i tetti (quote) fissati dai decreti di programmazione di flussi di cui allart. 3, co. 4 T.U. (art. 26, co. 5 T.U.).

 

Attivita riservate al cittadino italiano o comunitario

 

Riguardo al primo punto lessere o meno lattivita risevata al cittadino italiano o comunitario dallart. 37, co. 1 e 3 T.U. si ricava mi sembra che la mera esistenza di disposizioni di legge anteriori allentrata in vigore del T.U. che prevedano il requisito di cittadinanza italiana o di Stato membro dellUE per lesercizio di una determinata attivita professionale deve considerarsi, di norma, abrogata, dal momento che i commi citati stabiliscono la condizioni generali per liscrizione degli stranieri negli albi professionali o negli elenchi speciali (e il connesso esercizio della professione): e evidente che, salva esplicita previsione sucessiva allentrata in vigore del T.U. o di rango superiore (costituzionale o convenzionale) ma non mi risulta ne esistano , nessuna professione puo considerarsi, di per se, preclusa allo straniero.

 

Una specifica preclusione permane invece per determinati posti o funzioni, per i quali non puo prescindersi dalla cittadinanza italiana (art. 37 D. Lgs. 29/93). E, in questi casi, la specifica attivita ad essere preclusa, non lesercizio della professione posta alla base dellattivita stessa (salvo che le due cose coincidano, non potendosi esercitare la particolare professione che nellambito dellattivita preclusa). Coerentemente col disposto dell art. 37 D. Lgs. 29/93, lart. 47, co. 2 Reg stabilisce che, in corrispondenza a tali attivita, non si possa dar luogo a iscrizione nellalbo professionale (ne, quindi, ad esercizio della professione) neanche per lo straniero che abbia conseguito laurea e titolo abilitante in Italia; a fortiori, dovra quindi essere precluso lesercizio delle attivita in oggetto allo straniero che abbia conseguito il titolo di studio e/o quello abilitante allestero.

 

Lart. 37 D. Lgs. 29/93 definisce le attivita riservate al cittadino italiano come quelle che comportano lesercizio di pubblici poteri o che attengono alla tutela dellinteresse nazionale, e demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri la determinazione di dettaglio dei posti e delle funzioni riservati. Tale decreto (DPCM 174/94) stabilisce che

-       sono riservati i posti (art. 1, DPCM 174/94)

      dei livelli dirigenziali delle amministrazioni dello Stato individuati dallart. 6 D. Lgs. 29/93 e di quelli corrispondenti delle altre amministrazioni pubbliche

      con funzioni di vertice amministrativo delle strutture periferiche delle amministrazioni pubbliche dello Stato, degli enti pubblici non economici, delle province, dei comuni, delle Regioni e della Banca dItalia

      dei magistrati e degli avvocati o procuratori dello Stato

      dei ruoli civili e militari della Presidenza del Consiglio, dei Ministeri degli affari esteri, dellinterno, della giustizia, della difesa, delle finanze, e del Corpo forestale dello Stato, salvo quelli cui si accede in base allart. 16 L. 56/87

-       sono riservate le funzioni (art. 2, DPCM 174/94) che comportano lelaborazione, la decisione e lesecuzione di provvedimenti autorizzativi e coercitivi, e le funzioni di controllo di legittimita e di merito.

 

Dichiarazione di assenza di motivi ostativi

 

Riguardo allassenza di motivi ostativi in capo allo straniero, essa deve essere attestata con apposita dichiarazione dallautorita preposta al controllo dellattivita professionale (art. 26, co. 2 T.U.). La dichiarazione, che puo essere richiesta, soggiornando lo straniero allestero, anche da procuratore (art. 39, co. 1 Reg) e rilasciata quando siano soddisfatte tutte le condizioni e i presupposti per lautorizzazione alleffettivo esercizio dellattivita, con leccezione della presenza dello straniero in Italia (art. 39, co. 2 Reg, con formulazione resa, tuttavia, del tutto priva di coerenza logica, dalla modifica introdotta dal regolamento attuativo della L. 189/02). Tra tali condizioni e presupposti rientrano certamente le condizioni richieste per liscrizione nellalbo professionale (ordine o collegio) o, in mancanza, nellelenco speciale da istituirsi presso il ministero competente (art. 37, co. 1 T.U.), e, in particolare,

-       che liscrizione avvenga nel rispetto delle quote fissate dalla programmazione dei flussi (art. 37, co. 3 T.U.);

-       che lo straniero sia in possesso del titolo abilitante allesercizio della professione (se previsto) o delle specifiche idoneita professionali o tecniche richieste (art. 39, co. 1 Reg).

 

Quanto al primo di questi punti il rispetto delle quote , il vincolo si sovrappone a quello gia stabilito per il rilascio del visto, e non introduce, quindi, ulteriori restrizioni. Si pone, caso mai, per la concreta attuazione della disposizione, il problema di quale organo debba verificarne il rispetto. Lart. 26, co. 5 T.U. indurrebbe a considerare responsabile della verifica la Rappresentanza diplomatica o consolare. Lart. 39, co. 1 Reg farebbe propendere invece per il Ministero competente per il rilascio della dichiarazione di assenza di motivi ostativi. La soluzione piu sensata consisterebbe pero nellindividuare il responsabile della verifica nello Sportello unico, che ad analoga verifica e preposto, in base allart. 39, co. 9 Reg, in altro caso (la conversione di permesso ad altro titolo in permesso per lavoro autonomo; vedi in seguito).

 

Quanto al secondo punto il possesso di titolo abilitante o delle specifiche idoneita professionali o tecniche , lo straniero deve chiedere il riconoscimento del titolo abilitante o degli attestati di idoneita tecnico-professionale conseguiti (per lipotesi che qui stiamo facendo) allestero (art. 39, co. 1 Reg). Puo farlo mentre ancora soggiorna allestero (art. 49, co. 1 bis Reg, primo periodo). Se si tratta di professione sanitaria, lo straniero che voglia fare ingresso in Italia deve anche richiedere il riconoscimento del titolo di studio al Ministero della salute (art. 49, co. 1 bis Reg, terzo periodo). Dal momento che il riconoscimento del titolo di studio e effettuato, in questo caso, con finalita diverse dalla prosecuzione degli studi, le modalita dovrebbero essere mi sembra quelle fissate dallart. 387 D. Lgs. 297/94 (art. 48, co. 4 Reg) e, quindi, dal DPR emanato in base a tale articolo.

 

Per il riconoscimento del titolo abilitante si seguono (art. 49, co. 2 Reg) le disposizioni di cui al D. Lgs. 115/92 (per le professioni di contenuto superiore) o al D. Lgs. 319/94 (per quelle di contenuto inferiore) entrambi nati per disciplinare il riconoscimento dei titoli professionali conseguiti in altro Stato membro dellUnione europea. Puo essere disposta, dal Ministro competente, una misura compensativa, consistente nel superamento di una prova attitudinale o di un tirocinio (art. 49, co. 3 Reg); in questo caso, e autorizzato lingresso dello straniero per motivi di studio per il periodo necessario allespletamento della misura. Listruttoria finalizzata al riconoscimento dei titoli professionali in materia sanitaria e stata delegata alle Regioni Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Umbria, Valle dAosta, Veneto, Campania e Piemonte e alle province autonome di Trento e Bolzano, con successivi decreti del Ministero della salute (18/06/02, 27/11/02, 18/9/03).

 

Riconoscimento del titolo abilitante e vincolo delle quote

 

Una questione di rilievo e se il riconoscimento del titolo abilitante o degli attestati di idoneita tecnico-professionale sia anchesso assoggettato al rispetto delle quote. Il punto e importante, a dispetto del fatto che, come si e visto, il vincolo del rispetto delle quote incomba gia su altri passi della procedura, a causa dei tempi notevolmente lunghi richiesti per il riconoscimento: ove lassoggettamento non fosse imposto, lo straniero potrebbe procedere alla richiesta di riconoscimento anche in caso di mancata emanazione del decreto di programmazione dei flussi o di esaurimento della quota, e potrebbe capitalizzare il riconoscimento stesso in vista dellemanazione del primo decreto utile. Piu in generale, la questione e importante anche per le particolari attivita professionali sottratte al vincolo delle quote (vedi in seguito) e per i casi che esamineremo una volta rilassata lipotesi che lo straniero abbia sempre soggiornato allestero.

 

Esistono diversi elementi che farebbero propendere per una soluzione negativa del punto in esame (riconoscimento non assoggettato al vincolo delle quote). Il primo e rappresentato dalla formulazione dellart. 47, co. 2 Reg, dal quale si evince che liscrizione nellalbo professionale (questa, si, certamente assoggettata al vincolo delle quote) non e conseguenza diretta neanche del conseguimento in Italia del titolo abilitante da parte dello straniero laureato in Italia: lo straniero, conseguita labilitazione, e iscritto nellalbo solo se la professione non ricade tra quelle precluse in base allart. 37 D. Lgs. 29/93 (primo periodo del comma in esame), e se la quota non e esaurita, potendo far valere, riguardo a questo, solo un diritto di precedenza sugli altri stranieri in caso di lungo soggiorno pregresso (secondo periodo del comma).

 

Un secondo elemento e rappresentato dallart. 50, co. 3 Reg: il Ministero della sanita (ora, della salute) pubblica gli elenchi speciali per le professioni sanitarie per cui non e previsto albo, ma anche gli elenchi degli stranieri che hanno ottenuto il riconoscimento del titolo abilitante. Evidentemente e possibile ottenere il riconoscimento del titolo abilitante senza per questo essere iscritti nellelenco speciale o nellalbo professionale. Se cosi non fosse se vi fosse, cioe, iscrizione automatica non avrebbe senso alcuno la duplice pubblicazione. E lunica ragione per cui al riconoscimento del titolo possa non seguire liscrizione nellalbo o nellelenco speciale e che questa violerebbe il vincolo delle quote. Lovvio corollario di questa affermazione e che lesaurimento della quota, che vieta liscrizione nellalbo o nellelenco speciale, non ha impedito invece il riconoscimento del titolo.

 

Il terzo elemento e dato dallart. 50, co. 8 bis Reg: il riconoscimento del titolo abilitante conseguito allestero perde efficacia se entro due anni non viene effettuata liscrizione nellalbo professionale, ovvero, nei casi in cui non sia previsto ordine o collegio, se entro lo stesso termine il titolo riconosciuto non e stato utilizzato a fini lavorativi. La ribadita non coincidenza tra riconoscimento del titolo e iscrizione nellalbo (ove previsto) consente di riproporre la conclusione del paragrafo precedente.

 

A sostegno della soluzione positiva (riconoscimento assoggettato al vincolo delle quote) milita invece lultimo periodo dellart. 39, co. 1 Reg, in base al quale il riconoscimento di titoli e attestati delle capacita professionali rilasciati da Stati esteri e effettuato, dai ministeri competenti, nei limiti delle quote di cui allarticolo 3, comma 4, del testo unico.

 

Sembra arduo trovare uninterpretazione di questa disposizione che ne salvi la compatibilita con quelle, di segno opposto, citate immediatamente prima. Mi sembra che lunica possibilita risieda nel ritenere che il riconoscimento sottoposto al vincolo delle quote sia quello degli attestati di capacita professionali relative a professioni per le quali non esista albo professionale ne sia stato ancora istituito lelenco speciale ai sensi dellart. 37, co. 1 T.U.. Per tali professioni, il riconoscimento dellidoneita tecnico-professionale acquisterebbe il valore di titolo abilitativo o autorizzatorio, comunque denominato, di cui al primo periodo dellart. 39, co. 1 Reg il valore, cioe, di autorizzazione ultima allesercizio della professione , e dovrebbe quindi rientrare nei limiti numerici fissati dalla programmazione, per analogia con quanto stabilito dallart. 37, co. 3 T.U. in relazione alliscrizione in albi o elenchi speciali. Per le professioni per le quali albi o elenchi esistano, invece, il titolo abilitativo o autorizzatorio e costituito proprio dalliscrizione nellalbo o nellelenco, e non vi e alcuna utilita nellanticipare la limitazione numerica alla fase di riconoscimento.

 

Ulteriori requisiti per le professioni sanitarie

 

E da notare infine come lart. 50, co. 4 T.U. stabilisca che, per le professioni sanitarie, liscrizione nellalbo o elenco speciale sia effettuata solo dopo aver accertato che lo straniero conosca la lingua italiana e le disposizioni che regolano lo svolgimento della professione in Italia. La Circolare del Ministero della sanita 12/4/00 (in seguito, Circ. Minsanita) chiarisce pero che laccertamento ha luogo solo nellimminenza delliscrizione successivamente, cioe, allingresso in Italia dello straniero. Conoscenza della lingua e delle disposizioni che regolano lo svolgimento della professione non costituiscono dunque elementi da dimostrare ai fini del rilascio della dichiarazione di assenza di motivi ostativi allesercizio dellattivita professionale.

 

Ingresso e iscrizione nellalbo o elenco speciale

 

Ottenuto il visto di ingresso, lo straniero deve utilizzarlo, per lingresso in Italia, entro centottanta giorni dal rilascio. Deve poi chiedere il permesso di soggiorno in questura.

 

Almeno per le professioni sanitarie, liscrizione nellalbo o elenco speciale e effettuata dallordine o collegio (albo), su autorizzazione del Ministero della salute, o dallo stesso ministero (elenco speciale), per il periodo di validita del permesso di soggiorno (Circ. Minsanita). Lo straniero che non comunichi lavvenuto rinnovo del permesso e cancellato dallalbo o dallelenco (Circ. Minsanita).

 

Sempre per tali professioni, liscrizione e effettuata, come detto, solo a seguito del superamento dellaccertamento della conoscenza della lingua e delle disposizioni relative allo svolgimento della professione. In caso di esito negativo dellaccertamento, puo essere fissata una seconda prova, anche a valle di un periodo di formazione (Circ. Minsanita). Ove lesito sia ancora negativo, lo straniero puo chiedere che la prova sia ripetuta di fronte a una commissione composta dal Presidente dellordine o collegio (o, in mancanza, dal Direttore generale del Dipartimento delle professioni sanitarie del Ministero della salute), o da loro delegati, e da due appartenenti alla categoria professionale, uno dei quali designato dallinteressato (Circ. Minsanita).

 

Ingressi extra-quota

 

Lart. 27 T.U. prevede che lingresso per motivi di lavoro per certi rapporti di lavoro sia sottratto alla programmazione e al corrispondente rispetto delle quote. Per alcune di queste categorie e previsto che lingresso (extra-quote) possa avvenire anche per lesercizio di attivita autonoma. Lart. 40, co. 22 Reg prevede che rientrino in questambito, tra gli altri, dirigenti, personale altamente specializzato, traduttori e interpreti. Nei casi in cui lattivita si configuri come attivita professionale di deve ritenere a mio parere che liscrizione nellalbo professionale o elenco speciale non possa essere assoggettata al rispetto del vincolo delle quote (a dispetto dellevidente contrasto con art. 37, co. 3 T.U.); si svuoterebbe altrimenti di significato la nozione stessa di ingresso extra-quote.

 

 

Straniero che abbia studiato in Italia

 

Nel caso in cui lo straniero, pur risiedendo allestero nel momento in cui decide di venire in Italia per esercitare una professione, abbia conseguito la laurea in Italia, la sua condizione risulta semplificata sotto due aspetti:

-       nel caso in cui lingresso sia finalizzato allo svolgimento di professione sanitaria, non e necessario ovviamente il riconoscimento preventivo del titolo di studio di cui allart. 49, co. 1-bis Reg supposto, beninteso, che tale titolo coincida proprio con la laurea conseguita in Italia.

-       ove sia previsto un esame di abilitazione, lo straniero puo fare ingresso in Italia per sostenerlo, con rilascio di appositi visto di ingresso e permesso di soggiorno (art. 47, co. 1 Reg), conseguendo cosi direttamente il titolo abilitante, e non dovendo passare attraverso la fase di riconoscimento di analogo titolo conseguito allestero.

 

Riguardo a questo secondo punto, la formulazione della disposizione fa escludere che lammissione allesame di abilitazione sia soggetta al vincolo delle quote. La formulazione del successivo comma (art. 47, co. 2 Reg), invece induce a ritenere, come gia osservato, che il vincolo si applichi con riferimento alliscrizione nellalbo professionale successiva al superamento dellesame di abilitazione. Infatti, mentre nel primo periodo del comma si afferma che il superamento degli esami di cui al comma 1, unitamente alladempimento delle altre condizioni richieste dalla legge, consente liscrizione negli albi professionali (il che potrebbe far pensare ad uniscrizione in esenzione dal vincolo), il secondo periodo chiarisce che un soggiorno regolare pregresso di cinque anni in Italia costituisce mero titolo di priorita rispetto agli altri stranieri (evidentemente in un quadro di iscrizioni numericamente limitate).

 

 

Straniero che soggiorni gia regolarmente in Italia

 

La situazione dello straniero che soggiorni gia regolarmente in Italia presenta delle peculiarita, almeno in corrispondenza ad alcuni motivi di soggiorno. Consideriamo il caso di straniero soggiornante per motivi di studio o formazione professionale, per motivi di lavoro subordinato o autonomo, per motivi familiari, per motivi umanitari, per integrazione minore, ovvero titolare di carta di soggiorno.

 

Studio o formazione professionale

 

Lo straniero soggiornante per motivi di studio o formazione professionale, qualora voglia esercitare attivita professionale in Italia, puo convertire il proprio permesso, prima della scadenza, in permesso per lavoro autonomo (art. 6, co. 1 T.U. art. 14, co. 5 Reg e art. 39, co. 9 Reg). Le condizioni sono analoghe mutatis mutandis a quelle previste per lingresso, con due differenze:

-       la certificazione del possesso dei requisiti, a valle della ricognizione dei documenti rilasciati dalle diverse amministrazioni implicate e effettuata dallo Sportello unico, anziche dalla Rappresentanza diplomatica o consolare italiana (art. 14, co. 5 Reg), non richiedendosi cosi, saggiamente, il temporaneo rimpatrio dello straniero (che sarebbe derivato dalla diretta applicazione di art. 6, co. 1 e art. 5, co. 3 quater T.U.);

-       ove si tratti di straniero laureato in Italia (a seguito della frequenza del corso in Italia) ovvero di straniero che stia operando la conversione al raggiungimento della maggiore eta, il rispetto delle quote non costituisce vincolo per il rilascio di permesso per lavoro autonomo, ma e piuttosto tale rilascio ad influire, con corrispondente detrazione, sulle quote per lanno successivo (art. 14, co. 4 bis Reg).

 

Si noti che il vincolo delle quote si applica nei restanti casi (straniero non laureato in Italia o che non abbia seguito lintero corso di studi universitari in Italia, e che non sia alle soglie della maggiore eta) di conversione del permesso di soggiorno per studio o formazione professionale in permesso di soggiorno per lavoro autonomo (art. 39, co. 9 Reg). La cosa e ribadita specificamente (e in modo mi sembra pleonastico) dallart. 50, co. 8 Reg per le professioni sanitarie: in caso di ammissione abbreviata allesame di diploma, laurea o abilitazione con dispensa, cioe, totale o parziale degli esami di profitto , il superamento dellesame di abilitazione non da diritto alliscrizione nellalbo, se non in presenza di un preventivo benestare del Ministero della salute, concesso a quanto si evince da Circ. Minsanita in base alla verifica del rispetto delle quote.

 

Si deve ritenere evidentemente che, nel caso di straniero laureato in Italia, il vincolo delle quote, oltre a non agire sul rilascio del permesso, non debba agire neanche sulliscrizione nellalbo professionale (benche a tale interpretazione dovrebbe opporsi una lettura rigorosa dellart. 37, co. 3 Reg). Se cosi non fosse, lammissione di un solo straniero allesercizio della professione saturerebbe due opportunita: quella corrispondente al posto in quota cancellato allatto delliscrizione nellalbo, e quello detratto dalla quota per lanno successivo in base al rilascio del permesso.

 

E da notare infine che la conversione del permesso per formazione professionale puo aver luogo solo dopo il completamento del corso di formazione (art. 14, co. 5 Reg).

 

Lavoro subordinato o autonomo

 

Lo straniero titolare di un permesso per motivi di lavoro subordinato puo accedere allesercizio della professione senza vincolo di quota (art. 6, co. 1 T.U.). E vero che, in questo caso, invece della dichiarazione di assenza di motivi ostativi allottenimento del titolo abilitativo o autorizzatorio e necessaria la diretta acquisizione di esso (art. 14, co. 1a Reg), e che, coincidendo tale acquisizione con liscrizione nellalbo o elenco professionale, il vincolo delle quote finirebbe, ancora in base allart. 37, co. 3 T.U., per rientrare in gioco. Nella prassi, tuttavia, sembra affermarsi (Decreto del Ministero di grazia e giustizia 13/10/03) lintepretazione secondo la quale, la formulazione del primo periodo dellart. 6, co. 1 T.U. Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo e familiari puo essere utilizzato anche per le altre attivita consentite deve essere intesa come diretta autorizzazione (fermi restando ovviamente i requisiti relativi al possesso del titolo abilitante) dellesercizio della professione e, a fortiori, delliscrizione nellalbo o elenco speciale.

 

Allo straniero che abbia intrapreso effettivamente lattivita professionale in forma autonoma e rilasciato, alla scadenza, un permesso di soggiorno per lavoro autonomo (art. 14, co. 3 Reg).

 

In base allart. 6, co. 1 T.U., la possibilita di accesso ad attivita autonoma professionale deve essere ovviamente consentita a mio parere anche allo straniero il cui soggiorno per lavoro autonomo sia stato autorizzato in corrispondenza ad altra attivita.

 

Motivi familiari o umanitari, integrazione minore

 

La possibilita di accesso allattivita professionale e prevista (art. 14, co. 1c Reg) anche per il titolare di permesso per motivi familiari, per motivi umanitari o per integrazione minore, alle stesse condizioni descritte per il titolare di permesso per lavoro subordinato.

 

Fino ad oggi si e sempre ritenuto che al titolare di permesso per motivi familiari che intraprendesse regolare attivita professionale il permesso di soggiorno dovesse (o potesse) essere convertito, alla scadenza, in permesso per lavoro autonomo, ai sensi dellart. 14, co. 3 Reg. Linserimento delle due nuove categorie di permessi (motivi umanitari e integrazione minore) nell art. 14, co. 1c Reg fa ora dubitare di questa interpretazione (che consentirebbe, se conservata, la stabilizzazione di permessi di natura marcatamente temporanea). A sostegno del mantenimento di essa, tuttavia, militano diverse sentenze dei TAR, che hanno giustamente richiamato lart. 5, co. 9 T.U., per la parte che impone di valutare, prima che sia adottato il rigetto di una richiesta di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno, la possibilita di rilasciarne uno ad altro titolo per il quale siano soddisfatti i requisiti.

 

Carta di soggiorno

 

Il titolare di carta di soggiorno puo svolgere nel territorio dello Stato ogni attivita lecita, salvo quelle che la legge espressamente vieta allo straniero o comunque riserva al cittadino (art. 9, co. 4b T.U.). Deve pertanto poter accedere certamente, e de iure allesercizio della professione alle stesse condizioni stabilite (de iure e, in parte, de facto) per il titolare di permesso di soggiorno per lavoro subordinato (iscrizione nellalbo professionale o elenco speciale senza vincolo di quota).

 

 

Accesso ad attivita professionali con rapporto di lavoro subordinato

 

Lesercizio dellattivita professionale puo aver luogo anche nellambito di rapporti di lavoro subordinato. Di norma si applichera anche in questo caso il quadro descritto per lattivita autonoma:

-       riconoscimento del titolo non soggetto al vincolo di quota;

-       iscrizione nellalbo professionale o nellelenco speciale, nei limiti delle quote.

 

Le stesse eccezioni allimposizione del vincolo delle quote sulliscrizione in albo o elenco si applicheranno (con le stesse contraddizioni con la disposizione generale di cui allart. 37, co. 3 T.U.) per titolari di permesso per motivi di lavoro subordinato o autonomo, per motivi familiari o umanitari o per integrazione minore.

 

Unulteriore esenzione dal vincolo delle quote dovrebbe applicarsi, per quanto detto sopra, a coloro che facciano ingresso per lo svolgimento di professione in forma subordinata rientrando in una delle categorie sottratte alla programmazione (art. 27 co. 1 T.U.). Oltre alle categorie gia citate in precedenza (dirigenti, personale altamente specializzati, traduttori, interpreti), dovrebbe applicarsi senzaltro agli infermieri professionali assunti da struttura pubblica o privata (art. 27, co. 1r-bis T.U.) o, sotto certe condizioni, da societa di lavoro interinale o cooperativa (art. 40, co. 21 Reg). Lingresso degli infermieri professionali e condizionato al preventivo riconoscimento, da parte del Ministero della salute, del titolo professionale (art. 40, co. 21 Reg) e del titolo di studio (art. 49, co. 1 bis Reg).

 

 

Appendice: le principali disposizioni citate nel testo

 

Testo Unico di cui al D. Lgs. 286/98

(In grassetto le modifiche introdotte dalla L. 189/02)

 

Art. 6

1. Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo e familiari puo essere utilizzato anche per le altre attivita consentite. Quello rilasciato per motivi di studio e formazione puo essere convertito, comunque prima della sua scadenza e previa stipula del contratto di soggiorno per lavoro ovvero previo rilascio della certificazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 26,  in permesso di soggiorno per motivi di lavoro nell'ambito delle quote stabilite a norma dell'articolo 3, comma 4, secondo le  modalita previste dal regolamento di attuazione.

 

Art. 9

4. Oltre a quanto previsto per lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato, il titolare della carta di soggiorno puo:

...

b) svolgere nel territorio dello Stato ogni attivita lecita, salvo quelle che la legge espressamente vieta allo straniero o comunque riserva al cittadino;

...

 

Art. 26

1. Lingresso in Italia dei lavoratori stranieri non appartenenti allUnione europea che intendono esercitare nel territorio dello Stato unattivita non occasionale di lavoro autonomo puo essere consentito a condizione che lesercizio di tali attivita non sia riservato dalla legge ai cittadini italiani, o a cittadini di uno degli Stati membri dellUnione Europea.

2. In ogni caso lo straniero che intenda esercitare in Italia una attivita industriale, professionale, artigianale o commerciale, ovvero costituire societa di capitale o di persone o  accedere a cariche societarie deve altresi dimostrare di disporre di risorse adeguate per lesercizio dellattivita che intende intraprendere in Italia; di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge italiana per lesercizio della singola attivita, compresi, ove richiesti, i requisiti per liscrizione in albi e registri; di essere in possesso di una attestazione dellautorita competente  in data non anteriore a tre mesi che dichiari che non sussistono motivi ostativi al rilascio dellautorizzazione o della  licenza  prevista per lesercizio dellattivita che lo straniero intende svolgere.

...

 

Art. 27

1. Al di fuori degli ingressi per lavoro di cui agli articoli precedenti, autorizzati  nell'ambito delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, il regolamento di attuazione disciplina particolari modalita e termini per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro, dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno per lavoro subordinato, per ognuna delle seguenti categorie di lavoratori stranieri:

a)     dirigenti o personale altamente specializzato di  societa aventi sede o filiali  in Italia ovvero di uffici di rappresentanza di societa estere che abbiano la sede principale di attivita nel territorio di uno Stato membro dellOrganizzazione mondiale del commercio, ovvero dirigenti di sedi principali in Italia di societa italiane o di societa di altro Stato membro dellUnione europea;

b)     lettori universitari di scambio o di madre lingua;

c)     professori universitari e ricercatori destinati a svolgere in Italia un incarico accademico o unattivita retribuita di ricerca presso universita, istituti di istruzione e di ricerca operanti in Italia;

d)     traduttori e interpreti;

...

r-bis) infermieri professionali assunti presso strutture sanitarie pubbliche e private.

 

Art. 37

1. Agli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, in possesso dei titoli professionali legalmente riconosciuti in Italia abilitanti all'esercizio delle professioni,  e consentita, in deroga alle disposizioni che prevedono il requisito della cittadinanza italiana, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'iscrizione agli Ordini o Collegi professionali o, nel caso di professioni sprovviste di albi, l'iscrizione in elenchi speciali da istituire presso i Ministeri competenti, secondo quanto previsto dal regolamento di attuazione. L'iscrizione ai predetti albi o elenchi e condizione necessaria per l'esercizio delle professioni anche con rapporto di lavoro subordinato. Non possono usufruire della deroga gli stranieri che sono stati ammessi in soprannumero ai corsi di diploma, di laurea o di specializzazione, salvo autorizzazione del Governo dello Stato di appartenenza.

2. Le modalita, le condizioni ed i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio delle professioni  e per il riconoscimento dei relativi titoli abilitanti non ancora riconosciuti in Italia sono stabiliti con il regolamento di attuazione. Le disposizioni per il riconoscimento dei titoli saranno definite dai Ministri competenti, di concerto con il Ministro delluniversita e della ricerca scientifica e tecnologica, sentiti gli Ordini professionali e le associazioni di categoria interessate.

3. Gli stranieri di cui al comma 1, a decorrere dalla scadenza del termine ivi previsto, possono iscriversi agli Ordini, Collegi ed elenchi speciali nell'ambito delle quote definite a norma dell'articolo 3, comma 4, e secondo percentuali massime di impiego definite in conformita ai criteri stabiliti dal regolamento di attuazione.

4. In caso di lavoro subordinato, e garantita la parita di trattamento retributivo e previdenziale con i cittadini italiani.

 

 

DPR 394/99 (come modificato dallo schema di regolamento attuativo della L. 189/02)

(In grassetto le modifiche introdotte dallo schema di Regolamento di attuazione dellla L. 189/02)

 

Art. 14

1. Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato o di lavoro autonomo e per motivi familiari pu essere utilizzato anche per le altre attivit consentite allo straniero, anche senza conversione o rettifica del documento, per il periodo di validit dello stesso. In particolare:

a) il permesso di soggiorno rilasciato per lavoro subordinato non stagionale consente lesercizio di lavoro autonomo, previa acquisizione del titolo abilitativo o autorizzatorio eventualmente prescritto e sempre che sussistano gli altri requisiti o condizioni previste dalla normativa vigente per lesercizio dellattivit lavorativa in forma autonoma, nonch lesercizio di attivit lavorativa in qualit di socio lavoratore di cooperative;

b) il permesso di soggiorno rilasciato per lavoro autonomo consente lesercizio di lavoro subordinato, per il periodo di validit dello stesso, previo inserimento nellelenco anagrafico o, se il rapporto di lavoro in corso, previa comunicazione del datore di lavoro alla Direzione provinciale del lavoro;

c) il permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare o per ingresso al seguito del lavoratore, per motivi umanitari ovvero per integrazione minore nei confronti dei minori che si trovino nelle condizioni di cui allarticolo 32, commi 1-bis e 1-ter, del testo unico e per i quali il Comitato per i minori stranieri ha espresso parere favorevole,  consente l'esercizio del lavoro subordinato e del lavoro autonomo alle condizioni di cui alle lettere precedenti;

...

4-bis. Fermi restando i requisiti previsti dallarticolo 6, comma 1, del testo unico, le quote dingresso definite nei decreti di cui allarticolo 3, comma 4, del testo unico, per lanno successivo alla data di rilascio, sono decurtate in misura pari al numero dei permessi di soggiorno per motivi di studio o formazione, convertiti in permessi di soggiorno per motivi di lavoro nei confronti di stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale al raggiungimento della maggiore et. La stessa disposizione si applica agli stranieri che hanno conseguito in Italia il diploma di laurea o di laurea specialistica, a seguito della frequenza dei relativi  corsi di studio in Italia.

5. Salvo che sia diversamente stabilito dagli accordi internazionali o dalle condizioni per le quali lo straniero ammesso a frequentare corsi di studio in Italia, il permesso di soggiorno per motivi di studio (...) pu essere convertito prima della scadenza in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, nei limiti delle quote fissate a norma dellarticolo 3 del testo unico, e previa stipula del contratto di soggiorno per lavoro presso lo Sportello unico ai sensi dellarticolo 35, comma 1, del presente regolamento o, in caso di lavoro autonomo, previo rilascio della certificazione di cui allarticolo 6, comma 1, del testo unico da parte dello Sportello unico, che cura gli ulteriori adempimenti previsti dallarticolo 39, comma 9, del presente regolamento. La precedente disposizione si applica anche agli stranieri ammessi a frequentare corsi di formazione in Italia. In tale caso, la conversione possibile, soltanto, dopo la conclusione del corso di formazione frequentato.

 

Art. 39

1. Lo straniero che intende svolgere in Italia attivit per le quali richiesto il possesso di una autorizzazione o licenza o l'iscrizione in apposito registro o albo, ovvero la presentazione di una dichiarazione o denuncia, ed ogni altro adempimento amministrativo tenuto a richiedere alla competente autorit amministrativa, anche tramite proprio procuratore, la dichiarazione che non sussistono motivi ostativi al rilascio del titolo abilitativo o autorizzatorio, comunque denominato, osservati i criteri e le procedure previsti per il rilascio dello stesso. Oltre a quanto previsto dagli articoli 49, 50 e 51, per le attivit che richiedono l'accertamento di specifiche idoneit professionali o tecniche, il Ministero delle attivit produttive o altro Ministero o diverso organo competente per materia provvedono, nei limiti delle quote di cui allarticolo 3, comma 4, del testo unico, al riconoscimento dei titoli o attestati delle capacit professionali rilasciati da Stati esteri.

2. La dichiarazione rilasciata quando sono soddisfatte tutte le condizioni e i presupposti previsti dalla legge per il rilascio del titolo abilitativo o autorizzatorio richiesto, salvo, nei casi di conversione di cui al comma 9, leffettiva presenza dello straniero in Italia in possesso del prescritto permesso di soggiorno.

3. Anche per le attivit che non richiedono il rilascio di alcun titolo abilitativo  o autorizzatorio, lo straniero tenuto ad acquisire presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per il luogo in cui l'attivit lavorativa autonoma deve essere svolta, o presso il competente Ordine professionale, l'attestazione dei parametri di riferimento riguardanti la disponibilit delle risorse finanziarie occorrenti per l'esercizio dell'attivit. Tali parametri si fondano sulla disponibilit in Italia, da parte del richiedente, di una somma non inferiore alla capitalizzazione, su base annua, di un importo mensile pari allassegno sociale.

4. La dichiarazione di cui al comma 2 e lattestazione di cui al comma 3 sono rilasciate, ove richieste, a stranieri che intendano operare come soci prestatori dopera presso societ, anche cooperative, costituite da almeno tre anni.

5.   La dichiarazione di cui al comma 2, unitamente a copia della domanda e della documentazione prodotta per il suo rilascio, nonch l'attestazione della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di cui al comma 3 devono essere presentate, anche tramite procuratore, alla questura territorialmente competente, per l'apposizione del nulla osta provvisorio ai fini dell'ingresso.

6.   Il nulla osta provvisorio posto in calce alla dichiarazione di cui al comma 2 entro 20 giorni dal ricevimento, previa verifica che non sussistono, nei confronti dello straniero, motivi ostativi all'ingresso e al soggiorno nel territorio dello Stato per motivi di lavoro autonomo. La dichiarazione provvista del nulla osta rilasciata all'interessato o al suo procuratore.

7.  La dichiarazione, l'attestazione, ed il nulla osta di cui ai commi 2, 3 e 5 di data non anteriore a tre mesi sono presentati alla rappresentanza diplomatica o consolare competente per il rilascio del visto di ingresso, la quale, entro trenta giorni, provvede a norma dell'articolo 26, comma 5, del testo unico, previo accertamento dei requisiti richiesti sulla base della normativa e della documentazione presentata. La rappresentanza diplomatica o consolare, nel rilasciare il visto, ne d comunicazione al Ministero dell interno, allINPS e allINAIL e consegna allo straniero la certificazione dellesistenza dei requisiti di cui al presente comma, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per lavoro autonomo.

8.   La questura territorialmente competente provvede al rilascio del permesso di soggiorno.

9.   Oltre a quanto previsto dall'articolo 14, lo straniero gi presente in Italia, in possesso di regolare permesso di soggiorno per motivi di studio o di formazione professionale, pu richiedere la conversione del permesso di soggiorno per lavoro autonomo. A tal fine, lo Sportello unico, su richiesta dellinteressato, previa verifica della disponibilit delle quote dingresso per lavoro autonomo, determinate a norma dellarticolo 3, comma 4, del testo unico, rilascia la certificazione di cui allarticolo 6, comma 1, del testo unico, sulla base della documentazione di cui ai commi 1, 2 e 3. Lo Sportello unico provvede a far sottoscrivere allinteressato il modulo per la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, i cui dati sono, contestualmente, inoltrati alla questura competente, tramite procedura telematica. Si applicano le disposizioni di cui all articolo 11, comma 2-bis.

 

Art. 40

...

21.   Le disposizioni di cui allarticolo 27, comma 1, lettera r-bis) del testo unico riguardano esclusivamente gli infermieri dotati dello specifico titolo riconosciuto dal Ministero della salute. Le strutture sanitarie, sia pubbliche che private, sono legittimate allassunzione degli infermieri, anche a tempo indeterminato, tramite specifica procedura Le societ di lavoro interinale possono richiedere il nulla-osta per lassunzione di tale personale previa acquisizione della copia del contratto stipulato con la struttura sanitaria pubblica o privata. Le cooperative sono legittimate alla presentazione della richiesta di nulla osta, qualora gestiscano direttamente lintera struttura sanitaria, o un reparto o un servizio della medesima.

22.   Gli stranieri di cui allarticolo 27, comma 1, lettere a), b), (...) e d), del testo unico possono far ingresso in Italia anche per effettuare prestazioni di lavoro autonomo. I corrispondenti ingressi per lavoro autonomo sono al di fuori delle quote stabilite con decreto di cui allarticolo 3, comma 4, del testo unico. In tali casi, lo schema di contratto dopera professionale , preventivamente, sottoposto alla Direzione provinciale del lavoro del luogo di prevista esecuzione del contratto, la quale, accertato che, effettivamente, il programma negoziale non configura un rapporto di lavoro subordinato, rilascia la corrispondente certificazione. Tale certificazione, da accludere alla relativa richiesta, necessaria ai fini della concessione del visto per lavoro autonomo, in applicazione della presente disposizione.

...

 

Art. 47

1. Specifici visti dingresso e permessi di soggiorno, di durata non superiore alle documentate necessit, possono essere rilasciati agli stranieri che hanno conseguito il diploma di laurea presso una universit italiana, per lespletamento degli esami di abilitazione allesercizio professionale.

2. Il superamento degli esami di cui al comma 1, unitamente alladempimento delle altre condizioni richieste dalla legge, consente liscrizione negli albi professionali, indipendentemente dal possesso della cittadinanza italiana, salvo che questa sia richiesta a norma dellarticolo 37 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni. Laver soggiornato regolarmente in Italia da almeno cinque anni titolo di priorit rispetto ad altri cittadini stranieri.

 

Art. 48

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4. Il riconoscimento dei titoli di studio per finalit diverse da quelle previste al comma 1, operato in attuazione dellarticolo 387 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonch delle disposizioni vigenti in materia di riconoscimento, ai fini professionali e di accesso ai pubblici impieghi.

 

Art. 49

1. I cittadini stranieri, regolarmente soggiornanti in Italia che intendono iscriversi agli ordini, collegi ed elenchi speciali istituiti presso le amministrazioni competenti, nell'ambito delle quote definite a norma dell'articolo 3, comma 4, del testo unico e del presente regolamento, se in possesso di un titolo abilitante all'esercizio di una professione, conseguito in un Paese non appartenente all'Unione europea, possono richiederne il riconoscimento ai fini dell'esercizio in Italia, come lavoratori autonomi o dipendenti, delle professioni corrispondenti.

1-bis.   Il riconoscimento del titolo pu essere richiesto anche dagli stranieri non soggiornanti in Italia. Le Amministrazioni interessate, ricevuta la domanda, provvedono a quanto di loro competenza. Lingresso in Italia per lavoro sia autonomo che subordinato, nel campo delle professioni sanitarie , comunque, condizionato al riconoscimento del titolo di studio effettuato dal Ministero competente.

2. Per le procedure di riconoscimento dei titoli di cui al comma 1 si applicano le disposizioni dei decreti legislativi 27 gennaio, 1992, n. 115, e 2 maggio 1994, n. 319, compatibilmente con la natura, la composizione e la durata della formazione professionale conseguita.

3. Ove ricorrano le condizioni previste dai decreti legislativi di cui al comma 2 per l'applicazione delle misure compensative, il Ministro competente, cui presentata la domanda di riconoscimento, sentite le conferenze dei servizi di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e allarticolo 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, pu stabilire, con proprio decreto, che il riconoscimento sia subordinato ad una misura compensativa, consistente nel superamento di una prova attitudinale o di un tirocinio di adattamento. Con il medesimo decreto sono definite le modalit di svolgimento della predetta misura compensativa,  nonch i contenuti della formazione e le sedi presso le quali la stessa deve essere acquisita, per la cui realizzazione ci si pu avvalere delle regioni e delle province autonome.

3-bis.   Nel caso in cui il riconoscimento subordinato al superamento di una misura compensativa ed il richiedente si trova allestero, viene rilasciato un visto dingresso per studio, per il periodo necessario allespletamento della suddetta misura compensativa.

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Art. 50

1. Presso il Ministero della sanit sono istituiti elenchi speciali per gli esercenti le professioni sanitarie sprovviste di ordine o collegio professionale.

2. Per l'iscrizione e la cancellazione dagli elenchi speciali si osservano per quanto compatibili le disposizioni contenute nel Capo I del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Il Ministro della sanit pubblica annualmente gli elenchi speciali di cui al comma 1 nonch gli elenchi degli stranieri che hanno ottenuto il riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria.

4. L'iscrizione negli albi professionali e quella negli elenchi speciali di cui al comma 1 sono disposte previo accertamento della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, con modalit stabilite dal Ministero della sanit. All'accertamento provvedono, prima dell'iscrizione, gli ordini e collegi professionali e il Ministero della sanit, con oneri a carico degli interessati.

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8. La dichiarazione di equipollenza dei titoli accademici nelle discipline sanitarie, conseguiti all'estero, nonch l'ammissione ai corrispondenti esami di diploma, di laurea o di abilitazione, con dispensa totale o parziale degli esami di profitto, non danno titolo allesercizio delle relative professioni.. A tal fine, deve essere acquisito il preventivo parere del Ministero della salute; il parere negativo non consente l'iscrizione agli albi professionali o agli elenchi speciali per l'esercizio delle relative professioni sul territorio nazionale e dei Paesi dell'Unione europea.

8-bis.   Entro due anni dalla data di rilascio del decreto di riconoscimento, il professionista deve iscriversi al relativo albo professionale, ove esistente. Trascorso tale termine, il decreto di riconoscimento perde efficacia. Per le professioni non costituite in Ordini o in Collegi, il decreto di riconoscimento perde efficacia qualora linteressato non lo abbia utilizzato, a fini lavorativi, per un periodo di due anni dalla data del rilascio.

 

 

D. Lgs. 29/93

 

Art. 37.

Accesso dei cittadini degli Stati membri della Unione europea

1.      I cittadini degli Stati membri della Unione europea possono accedere ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche che non implicano esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri, ovvero non attengono alla tutela dell'interesse nazionale.

2.      Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati i posti e le funzioni per i quali non pu prescindersi dal possesso della cittadinanza italiana, nonch i requisiti indispensabili all'accesso dei cittadini di cui al comma 1.

3.      Nei casi in cui non sia intervenuta una disciplina di livello comunitario, all'equiparazione dei titoli di studio e professionali si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta dei Ministri competenti. Con eguale procedura si stabilisce l'equivalenza tra i titoli accademici e di servizio rilevanti ai fini dell'ammissione al concorso e della nomina.

 

 

DPCM 174/94

 

Art. 1

1. I posti delle amministrazioni pubbliche per l'accesso ai quali non puo prescindersi dal possesso della cittadinanza italiana sono i seguenti:

a) i posti dei livelli dirigenziali delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, individuati ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nonch i posti dei corrispondenti livelli delle altre pubbliche amministrazioni;

b) i posti con funzioni di vertice amministrativo delle strutture periferiche delle amministrazioni pubbliche dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, degli enti pubblici non economici, delle province e dei comuni nonche delle regioni e della Banca d'Italia;

c) i posti dei magistrati ordinari, amministrativi, militari e contabili, nonche i posti degli avvocati e procuratori dello Stato;

d) i posti dei ruoli civili e militari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero degli affari esteri, del Ministero dell'interno, del Ministero di grazia e giustizia, del Ministero della difesa, del Ministero delle finanze e del Corpo forestale dello Stato, eccettuati i posti a cui si accede in applicazione dell'art. 16 della L. 28 febbraio 1987, n. 56 .

...

 

Art. 2

1. Le tipologie di funzioni delle amministrazioni pubbliche per il cui esercizio si richiede il requisito della cittadinanza italiana sono le seguenti:

a) funzioni che comportano l'elaborazione, la decisione, l'esecuzione di provvedimenti autorizzativi e coercitivi; b) funzioni di controllo di legittimita e di merito.

 

 

D. Lgs. 297/94

 

Art. 387

 

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, e disciplinato, in conformita con la normativa comunitaria, il riconoscimento dei titoli di studio e professionali, nonche delle qualifiche di mestiere acquisite dai cittadini extracomunitari nei paesi di origine, e sono istituiti altresi gli eventuali corsi di adeguamento e di integrazione da svolgersi presso istituti scolastici italiani.