n. 258/2003 R.G.

 

 

CORTE DAPPELLO DI VENEZIA

3^ sezione civile

 

La Corte dAppello di Venezia, 3^ sezione civile, riunita in camera di consiglio e cos composta:

 

Dott. Franco                           ASILI                         Presidente

Dott. Dario                             CULOT                      Consigliere

Dott. Oreste                           CARBONE                Consigliere rel.

 

 

Nel procedimento n. 258/2003 Reg. Ric., promosso con ricorso depositato in data 25 settembre 2003

 

da:

 

EZZINE Abdellah, rappresentato e difeso dallavvocato Vincenzo Tallarico di Padova, elettivamente domiciliato presso il dott. Riccardo Palma, in Venezia, piazza S. Marco 63, per mandato a margine del reclamo di questo grado

 

contro

 

CONSOLATO GENERALE DITALIA IN CASABLANCA (Marocco), in persona del Console pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dallAvvocatura Distrettuale dello stato in Venezia e presso la stessa pure ex lege domiciliato                                                 - non costituito

 

In punto: Riforma del decreto in data 25-26 agosto 2003 del Tribunale di Padova, ex art. 30 del D. Lgs. 286/1998

 

ha pronunciato il seguente

 

DECRETO

 

 

Il reclamante impugna il provvedimento di cui in epigrafe, con il quale il giudice di primo grado ha rigettato il ricorso dal medesimo proposto, avverso il diniego di visto dingresso sollecitato per la propria moglie, Khadija Bourrou: diniego che risulta motivato sulla base di un generico avviso agli interessati allottenimento di consimili visti ed a termini del quale, lautorit consolare sopra citata, non avrebbe, per il futuro, ulteriormente preso in considerazione, ai fini delladozione dei provvedimenti suindicati, i nulla osta rilasciati dal competente organo di pubblica sicurezza interno, da oltre sei mesi; il Tribunale padovano ha giustificato il rigetto del ricorso svolto dallEzzine, osservando anche che non figuravano documentati tutti i requisiti richiesti per il ricongiungimento familiare sollecitato e che, in ogni caso, il prospettato rigetto operato dallautorit consolare, non poteva ritenersi tale, integrando, invece, un semplice recepimento della determinazione, di carattere generale, destinata a tutti i potenziali interessati allottenimento dei visti summenzionati, affinch costoro provvedessero alla presentazione di documenti aggiornati e che, nel caso specifico, avendo il ricorrente proposto, inizialmente, richiesta di visto per ricongiungimento solo nei confronti della moglie, integrandola, in epoca successiva, con altra (verosimilmente riferita ai figli), in realt, la valutazione adottata dal Consolato doveva interpretarsi come mero differimento della decisione definitiva, in attesa che l?Ezzine provvedesse alla proposizione di nuova istanza, concernente tutti i familiari;

 

il reclamante contesta le argomentazioni del giudice a quo, rilevando che le previsioni di legge non consentono margini di soggettive ed arbitrarie valutazioni, una volta puntualizzati i requisiti occorrenti per far luogo al rilascio del visto, ex art. 6, terzo comma, del D.P.R. 394/1999, mentre qui il diniego figura fondato solo sulla pretesa inattualit della documentazione, siccome risalente oltre il semestre anteriore, finendo per introdurre, cos, elementi e condizioni ulteriori, non postulati dalla legge e basando il provvedimento negativo con palese eccesso di potere su di una motivazione assolutamente apparente ed inconsistente, rifacentesi ad uneventualit del tutto astratta, in alcun modo acclarata dal diverso (e solo) organo interno competente ad esperire gli accertamenti istruttori anche aggiuntivi occorrenti per il nulla osta prodromico al rilascio del visto e traducendosi, in definitiva, in unintollerabile penalizzazione dellaspirante, cui risultano addossati i ritardi e le inefficenze della pubblica amministrazione, la quale, del resto, attraverso differenti suoi organi diplomatici, ubicati nello stesso Stato estero, ha mostrato di adottare una prassi diversa e maggiormente rispettosa della legge, non esigendo dagli interessati adempimenti ulteriori e non previsti, cos che la diversa scelta attuata dal Consolato in Casablanca concreta anche unevidente disparit di trattamento di fattispecie eguali; aggiunge, poi, il reclamante, che la valutazione circa la sua decisione di ricongiungersi, allo stato, con la sola moglie, non poteva formare oggetto di sindacato da parte del giudice padovano, del quale altrettanto gratuite e prive di fondamento risultano le divagazioni sui requisiti ex lege previsti per lintero nucleo familiare e sulla necessit di fornire, a fronte dellottenimento del nulla osta, la prova della disponibilit di idoneo alloggio: la conclusione che dovrebbe ricavarsene quella dellingiustificabilit di un differimento sine die della decisione sollecitata allautorit consolare e della conseguente ammissibilit, su tali presupposti, dellesercizio dei poteri sostitutivi, da parte del giudice ordinario, come sancita da ampia giurisprudenza;

rileva la Corte che il reclamo deve stimarsi fondato, dal momento che, a fronte del positivo accertamento operato in ordine alla sussistenza dei requisiti occorrenti per il rilascio del nulla osta, ad opera della competente Questura, la determinazione delle autorit governative, non meglio specificata e sulla base della quale il Consolato italiano in Casablanca ha opinato, dal 9.5.2003, di non prendere pi in considerazione i nulla osta per ricongiungimento familiare rilasciati dalle Questure italiane da oltre 6 mesi, in quanto possibile che siano venute meno le condizioni che ne hanno determinato il rilascio, sembra introdurre in assenza di qualsiasi specifico riscontro circa unintenzionale posticipazione, da parte dellinteressato, della presentazione della documentazione ottenuta dallautorit di pubblica sicurezza un generalizzato onere di aggiornamento della medesima, assolutamente non previsto dalla legge e la cui necessit, in astratto prospettabile, pu peraltro trovare alternativa ed almeno altrettanto probabile spiegazione nei ritardi e nelle lentezze che contraddistinguono, anche in questo settore e per motivi talora giustificabili, lattivit della pubblica amministrazione: ora, nella vicenda che occupa, rilasciato il nulla osta dal Questore di Padova, in data 5 giugno 2002, sulla scorta della domanda dellinteressato del 27 marzo precedente, deve sottolinearsi, in via assorbente, che la determinazione adottata dallorgano consolare appare del tutto carente e generica, non solo e non tanto nellindicazione delle fonti dalle quali tale necessit di attualizzazione deriverebbe, ma anche per quanto attiene alla possibilit di riferire allEzzine (si pu solo ipotizzare, in relazione alla disciplina posta dal decreto interministeriale 12 luglio 2000, ma il richiamo a mutamenti solo eventuali della situazione del richiedente non pare legittimare neppure tale opzione), la ricorrenza di tale pretesa situazione ostativa al ricongiungimento sollecitato e rispetto al quale, una volta appurata la sussistenza dei requisiti normativi gi sancita dal Questore, la configurabilit, in capo al richiedente di un diritto soggettivo non si palesa contestabile; i corollari che ne discendono vanno individuati, da un canto, nella possibilit, per il giudice ordinario, di esercitare i poteri officiosi, eccezionali e sostitutivi, previsti dalla legge in subiecta materia e dallaltro, nellinsostenibilit di uninterpretazione indebitamente riduttiva, qual quella propugnata dal giudice di primo grado, a termini della quale la determinazione della p.a. si tradurrebbe in semplice differimento della decisione sulla domanda proposta dallEzzine, trascurando di considerare che, anche in assenza di un esplicito termine, nella disciplina applicabile ratione temporis, resta pur sempre invocabile la generale previsione della legge n. 241 del 1990, come indirettamente fatto palese anche dalle prescrizioni della l. 189 del 2002, nelle more sopravvenuta;

conseguentemente il reclamo devessere accolto, sulla scorta anche delle puntualizzazioni rese dal giudice delle leggi (v. Corte Costituzionale, 29.11.2000 17.5.2001 n. 140) e va ordinato al Consolato competente il rilascio del visto dingresso in favore del coniuge dellEzzine;

le spese seguono la soccombenza e si determinano, per il primo grado, in totali euro 1.980,22, di cui euro 520,20 per diritti ed euro 1.280,00 per onorari; per quello dappello, in totali euro 2.331,03, di cui euro 669,12 per diritti ed euro 1.450,00 per onorari, con distrazione a favore del procuratore antistatario.

 

P.Q.M.

 

In riforma del reclamato decreto del 25/26 agosto 2003, del tribunale di Padova, n. 2841/03 Cron., dispone il rilascio del visto dingresso in Italia, per ricongiungimento familiare, in favore di Khadija BOURROU, nata a Casablanca (Marocco), il 6.11.1969, quale coniuge di Abdellah EZZINE.

Condanna lAmministrazione convenuta a rifondere allEzzine le spese di giudizio, liquidate, per il primo grado, in totali euro 1.980,22 e, per quello dappello, in complessivi euro 2.331,03 e da distrarsi a favore del procuratore antistatario.

Si comunichi.

Venezia, 10 novembre 2003

IL PRESIDENTE