Tribunale di Lucca

 

 

Il giudice,sciogliendo la riserva; rilevato che il provvedimento di diniego dello status di rifugiato si fonda sul rilievo che lo Stato di appartenenza del ricorrente garantirebbe libert di culto;

ritenuto, invece, alla stregua degli articoli giornalistici prodotti,  nella Nigeria del nord incandescente il conflitto religioso tra cristiani e musulmani;

rilevato, in particolare, che il ricorrente ricercato dalla polizia quale istigatore del tumulto che ha portato alla morte di alcune persone e allincendio di case ed automezzi (cfr. fax 28/07/03 ed articolo del Nigerian Observer);

ritenuta la necessit di accertare se il ricorrente sia vittima o meno di persecuzioni religiose;

ritenuto che il provvedimento impugnato insufficiente quanto alla motivazione;

 

P.Q.M.

 

dichiara la nullit del provvedimento del 17/04/03 della Commissione Centrale ed autorizza la Questura di Lucca al rilascio di un permesso di soggiorno per la durata di mesi sei, in attesa di un nuovo e motivato provvedimento della Commissione predetta.

Lucca,   15/12/03

 

 

IL Giudice