Il Tribunale di Lucca

 

in persona dei magistrati:

Dr. Gabriele Ferro                                           Presidente

Dr. Giulio Giuntoli                                           Giudice

Dr. Francesco Terrosi                                           Giudice rel.

 

 

Esaminato il ricorso a mezzo del quale XXXXX, cittadino nigeriano appartenete alla trib Hausa, di religione cristiana, ha chiesti il riconoscimento dello status di rifugiato, a seguito della reiezione, il 17 aprile 2003, di apposita istanza da parte della commissione centrale di cui allart.2 del d.p.r. n136 del 1990;

 

ritenuto che il presente procedimento stato giustamente incardinato a mezzo di ricorso ex art.737 c.p.c.;

 

-       che invero soccorre lorientamento che il collegio condivide in base al quale: a) la qualifica di rifugiato, ai sensi della convenzione di Ginevra del 29 luglio 1951, costituisce una figura giuridica riconducibile alla categoria degli status e dei diritti soggettivi, con la conseguenza che tutti i provvedimenti assunti dai competenti organi in materia hanno solo natura dichiarativa; b) le controversie riguardanti il riconoscimento di simile condizione hanno, dunque, rilevanza di diritto soggettivo e rientrano nella giurisdizione del Giudice ordinario a seguito dellabrogazione dellart. 5 del d.l. n416 del 1989, conv. con modificazione in legge n39 del 1990 ( cos espressamente Cass. Sez. Un. 17/12/99 n907 ); c) lapplicazione del procedimento camerale deriva dal fatto di essere qui rilevante una questione di giurisdizione soggettiva, senza possibilit di individuazione d controinteressati alla tutela richiesta; invero nessuno, oltre il ricorrente, si palesa titolare di un interesse autonomamente tutelato, suscettibile di risentire degli effetti propri del provvedimento; sicch codesto essenziale dato impone di ritenere il relativo procedimento come, appunto, di giurisdizione obiettiva ( o volontaria ), assoggettato al rito camerale ordinariamente stabilito per siffatta tipologia di giurisdizione ( art.737 e ss. c.p.p. ) ( cfr. in tal senso App. Catania 22/03/02, edita, nonch pe spunti di principio, sebbene con riguardo alla dichiarazione di apolidia, Trib. Lucca 16/12/02); il tutto ferma restando linterlocuzione necessaria del pubblico ministero ex art. 70 n3 c.p.p.;

-       che, rispetto al procedimento camerale, non rileva il foro erariale invocato dallAmministrazione resistente;

-       che, invero, in mancanza di specifiche previsioni di competenza, relativamente al rito camerale, la giurisprudenza ferma nel sostenere che rileva la competenza del giudice del luogo in cui ha il domicilio ( o, come nella specie, la dimora ) il soggetto della cui situazione giuridica si discute; e la dottrina pi autorevole insegna che, in ogni caso, tanto qualora il giudice territorialmente competente per la procedura camerale sia individuato direttamente dalla legge, quanto nellipotesi in cui egli debba essere individuato per via di interpretazione, in base ai citati criteri tratti dalla giurisprudenza, resta inteso che la competenza per territorio, cos individuata, inderogabile ex art.28 c.p.p.;

-       che la cognizione del presente procedimento del collegio; si osserva infatti che i procedimenti camerali sono espressamente inseriti fra quelli oggetto di riserva collegiale ex art 50 bis utl.co. c.p.p., salvo che sia diversamente disposto; laddove nessuna disposizione assume, rispetto a codesta previsione generale, specifica funzione derogatoria;

-       che dunque va affrontato il merito del ricorso, con specifico riferimento allistanza proposta in tesi, di riconoscimento, cio, dello status di rifugiato del ricorrente XXXXXXXX;

-       che, a giudizio del Tribunale, il ricorso meritevole di accoglimento;

-       che la nozione di rifugiato data dalla convenzione di Ginevra del 28/7/51, cui rinvia lart.1 co. 5 del d.l. n416 del 1989, conv. in legge n39 del 1990 ( norma non abrogata dallart. 47 del d.lgs. n286 del 1998 ) ( cfr. Cass. 9/04/02 n5055 ); rifugiato, in particolare, colui cha temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalit, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trovi fuori del paese di cui cittadino e non pu o on vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo paese.

-       che gi tenendo conto della citata, ampia definizione di rifugiato, quale risultante dalla norma convenzionale, si palesa di tutta evidenza la lacunosit del provvedimento della commissione centrale; invero, la previsione di cui allultimo inciso della norma convenzionale rende chiaro che, ai fini indicati, non rileva il mero fatto di non essere il ricorrente esposto a pericolo per condotte delle autorit dello Stato di origine; tantՏ che ci che identifica la situazione protetta unicamente il fatto dellesistenza del fondato timore di persecuzioni per motivi di razza, nazionalit, religione et similia, ancorch il perseguitato rifiuti, a cagione del timore, di avvalersi della stessa protezione delle autorit del proprio paese; il che conferma che non necessariamente la persecuzione deve avvenire ad opera delle autorit dello Stato;

-       che dunque il tenore motivazionale della reiezione in sede ministeriale manchevole ( cfr., nel senso della necessit di una motivazione particolarmente incisiva della decisione della commissione in caso di diniego, Tar Veneto 31/07/01 n2354;Tar Liguria 28/10/02 n1054 );

-       che, di contro, reputa il Collegio di dover evidenziare: a) che il ricorrente proviene da Kano; b) che assolutamente notorio, finanche in base alle cronache internazionali, che negli stati del nord della Nigeria in atto un tentativo di introduzione della Sharia; c) che simile situazione ha determinato e continua a determinare condizioni di violenza fisica e psicologica a sfondo etnico-religioso, con cruenti episodi culminati in uccisioni di civili; d) che il doc. 4 di parte ricorrente costituisce adeguato elemento di suffragio di simile situazione; e) che i doc. sub n 5 confermano le dichiarazioni del ricorrente circa il fatto di essere stato, egli, sottoposto a violenze per motivi di religione; arrestato per i medesimi motivi; ricercato dopo la fuga dal carcere nigeriano; il tutto, a seguito di scontri con esponenti del fondamentalismo islamico, cui da correlare lallegata uccisione dei membri della famiglia del ricorrente stesso;

-       che va dato seguito allorientamento secondo il quale lonere dimostrativo, in simili casi, deve tener conto dellintrinseca difficolt del perseguitato di conservare le prove della specificit delle subite persecuzioni; cosicch si palesa sufficiente, ai limitati fini, il riscontro oggettivo di un quadro generale corrispondente alla situazione di pericolo concretamente descritta; e ci soprattutto laddove risultino acquisite ( finanche in base al notorio ) inconfutabili notizie circa lincapacit dello Stato dorigine di garantire le minimali condizioni di protezione e consequenziale sopravvivenza del cittadino;

 

p.q.m.

Il Tribunale

-       accoglie il ricorso e dichiara che il ricorrente XXXXXXX ha diritto al riconoscimento dello status di rifugiato di cui alla convenzione di Ginevra citata in motivazione.

Lucca, camera di consiglio del 16/12/03

 

Il Presidente

Il Giudice relatore