(Sergio Briguglio 18/1/2004)

 

PRINCIPALI ELEMENTI DELLA NORMATIVA SU IMMIGRAZIONE, ASILO E CITTADINANZA

 

Nota: le disposizioni approvate nella XIV legislatura sono evidenziate dalla sottolineatura (italico sottolineato per quelle contenute negli schemi di regolamento approntati in attuazione della L. 189/02[1]); le disposizioni da queste rimpiazzate sono riportate in nota

 

                                                                                         I.     Principi generali (*)

 

1.       Ambito di applicazione, diritti fondamentali, diritti in materia civile, rapporti con la pubblica amministrazione, tutela giurisdizionale, protezione diplomatica (*)

 

                                                                                       II.     Ingresso e soggiorno (*)

 

2.       Categorie di ingresso (*)

3.       Programmazione dei flussi (*)

4.       Ingresso, reingresso e uscita dallĠItalia (*)

5.       Permesso di soggiorno (*)

6.       Iscrizione anagrafica (*)

7.       Carta di soggiorno (*)

8.       Ingresso e soggiorno per lavoro subordinato (*)

9.       Ingresso e soggiorno per lavoro stagionale (*)

10.    Ingresso e soggiorno per lavoro autonomo (*)

11.    Sponsorizzazione e autosponsorizzazione[2] (*)

12.    Formazione di lavoratori allĠestero (*)

13.    Ingresso e soggiorno per lavoro extra-quote o con quote specifiche (*)

14.    Ricongiungimento familiare e soggiorno per motivi familiari (*)

15.    Minori stranieri[3] (*)

16.    Ingresso e soggiorno per per studio, formazione professionale e attivitaĠ scientifica (*)

17.    Professioni (*)

18.    Protezione sociale (*)

 

                                                                                III.     Allontanamento e sanzioni (*)

 

19.    Respingimento alla frontiera (*)

20.    Espulsione (*)

21.    Trattenimento nei CPT (*)

22.    Sanzioni a carico di terzi (*)

 

                                                         IV.     Assistenza, previdenza sociale e integrazione (*)

 

23.    Assistenza sanitaria (*)

24.    Previdenza sociale (*)

25.    Assistenza sociale (*)

26.    Enti di patronato (*)

27.    Accoglienza e accesso allĠalloggio (*)

28.    Discriminazione (*)

 

                                                                                                           V.     Asilo (*)

 

29.    Status di rifugiato (*)

30.    Protezione temporanea (*)

31.    Protezione complementare (*)

 

                                                                                                  VI.     Cittadinanza (*)

 

32.    Cittadinanza (*)


 

                                                                                         I.     Principi generali (*)

 

1.       Ambito di applicazione, diritti fondamentali, diritti in materia civile, rapporti con la pubblica amministrazione, tutela giurisdizionale, protezione diplomatica (*)

 

 

 

 

 

o      lo straniero, esplicitamente interrogato (se possibile) dallĠautoritaĠ che deve procedere, dichiari espressamente di non volersi avvalere degli interventi dellĠautoritaĠ diplomatica o consolare del Paese di cui eĠ cittadino; la rinuncia alla protezione consolare per minori di eta' inferiore a quattordici anni e' effettuata da chi esercita la potesta' sul minore

o      lo straniero abbia presentato domanda di asilo

o      allo straniero sia stato riconosciuto lo status di rifugiato

o      nei confronti dello straniero siano state adottate misure di protezione temporanea per motivi umanitari

o      allo straniero o ai suoi familiari possa derivare il pericolo di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di origine nazionale, di condizioni personali o sociali

 

 

                                                                                       II.     Ingresso e soggiorno (*)

 

2.       Categorie di ingresso (*)

 

o      Quote programmate con decreti (DPCM, decreto MAE su disponibilitaĠ atenei)

o      Domande di ingresso accolte fino a raggiungimento della quota, se gli altri requisiti bsono soddisfatti

o      Numeri recenti: ingressi per soggiorni di lunga durata (circa 25.000 per anno), stagionali (circa 30.000 per anno)

o      Ingressi non limitati numericamente (possibile riflesso, peroĠ, degli ingressi per protezione temporanea e ricongiungimento su quote per lavoro)

o      Requisiti principali ÒindipendentiÓ dalla volontaĠ: condizione di persecuzione, rapporto di parentela, condizione di salute

o      Requisiti aggiuntivi: assenza di condizioni di esclusione (asilo), reddito e alloggio del familiare (ricongiungimento), copertura spese (cure), etc.

o      Numeri: ricongiungimento (circa 50.000), richiesta asilo (circa 15.000)

o      Nota: lĠammissione al riconoscimento del diritto dĠasilo prescinde da un ingresso formalmente legale; possibile abuso; interferenza con controllo immigrazione

o      Ingressi non limitati numericamente

o      Ingressi per soggiorni di breve o lunga durata

o      Requisiti: non gravare sullĠassistenza pubblica (mezzi di sostentamento, alloggio, viaggio di ritorno)

o      Numeri: turismo (circa 400.000 ingressi)

 

 

3.       Programmazione dei flussi (*)

 

 

 

o      1998:

-       anticipazione (20.000 stagionali);

-       DPCM: albanesi (3.000), tunisini (1.500), marocchini (1.500) o regolarizzazione (totale 38.000)

o      1999:

-       direttiva:  lavoro subordinato anche stagionale (54.500), lavoro autonomo (3.500)

o      2000:

-       anticipazione: Circ. Ministero del lavoro 11/00: stagionali (10.000);

-       DPCM: lavoro subordinato, anche stagionale (28.000, meno 10.000 anticipati), lavoro autonomo (2.000), sponsorizzazione (15.000), Albania (6.000), Marocco (3.000), Tunisia (3.000), altri paesi con accordi (6.000: 2.500 poi destinati a Romania, 3.000 a stagionali di ogni nazionalitaĠ, 500 a lavoro autonomo);

-       ulteriore anticipazione stagionali (20.000)

o      2001:

-       DPCM: stagionali (30.000), lavoro subordinato (12.000), lavoro autonomo (3.000), infermieri (autonomo o subordinato, 2.000), informatici (autonomo o subordinato, 3.000), sponsorizzazione (15.000), Albania (6.000), Marocco (3.000), Tunisia (1.500), Somalia (500), altri paesi con accordi di riammissione (4.000)

o      2002:

-       Decreto Ministro del lavoro 4/2/02 (antipazioni): stagionali (33.000) da paesi con accordi (Tunisia e Albania) o candidati allĠingresso nellĠUE (Slovenia, Polonia, Ungheria, Estonia, Lettonia, Lituania, Repubblica Ceca, Slovacchia, Romania e Bulgaria);

-       Decreto Ministro del lavoro 12/3/02 (antipazioni): stagionali da stessi paesi o con diritto di precedenza (6.400), autonomi (3.000; la circ. Minlavoro 23/02, poi annullata dal TAR Veneto, limitava la possibilitaĠ di conversione ex art. 39, co. 7 Regolamento ai soli stranieri che avessero fatto ingresso prima della data di pubblicazione del decreto);

-       Decreto Ministro del lavoro 22/5/02 (antipazioni): stagionali da stessi paesi o con diritto di precedenza (6.600);

-       Decreto Ministro del lavoro 16/7/02 (antipazioni): stagionali da stessi paesi o con diritto di precedenza (10.000);

-       DPCM 15/10/2002 (programmazione transitoria): subordinati, stagionali o autonomi oriundi italiani residenti in Argentina (4.000); subordinati o stagionali albanesi (3.000), tunisini (2.000), marocchini (2.000), egiziani (1.000), nigeriani (500), moldavi (500) cingalesi (1.000); autonomi (ricercatori; imprenditori che svolgono attivita' di interesse per l'economia nazionale; liberi professionisti; collaboratori coordinati e continuativi; soci e amministratori di societa' non cooperative; artisti di chiara fama) da altri paesi (2000; non utilizzabili per conversioni studio-lavoro autonomo); dirigenti da altri paesi (500); stagionali (4.000)

o      2003:

-       DPCM 20/12/2002: proroga DPCM 15/10/2002 fino al 31/3/2003 (esclusi i 4.000 stagionali);

-       DPCM 20/12/2002 (programmazione transitoria): stagionali (60.000) che hanno avuto un permesso per lavoro stagionale nel 2001 o nel 2002, o da paesi accettati nella UE (Slovenia, Polonia, Ungheria, Estonia, Lettonia, Lituania, Repubblica Ceca, Slovacchia) ovvero da Serbia, Croazia, Montenegro, Bulgaria e Romania, o da paesi con accordi (Tunisia, Albania,  Marocco, Nigeria, Moldavia, Sri Lanka ed Egitto; da circ. Minlavoro 3/03)

-       DPCM 6/6/2003 (programmazione transitoria): stagionali (8.500) che hanno avuto un permesso per lavoro stagionale nel 2001 o nel 2002, o dai paesi di cui al DPCM 20/12/2002; autonomi (800): ricercatori, imprenditori, liberi professionisti, soci e amministratori di societa' non cooperative, artisti  di  chiara  fama internazionale (ammesse le conversioni da studio a lavoro autonomo); subordinati, stagionali o autonomi oriundi italiani residenti in Argentina (200); subordinati (10.000, di cui 500 dirigenti o altamente qualificati, 1.000 albanesi, 600 tunisini, 500 marocchini, 300 egiziani, 200 nigeriani, 200 moldavi, 500 cingalesi, 300 del Bangladesh)

 

o      limitazione attiva solo se piuĠ restrittiva dei criteri

o      restrittivitaĠ dei criteri allentata dallĠaggiramento (rapporti nati illegalmente)

o      giaĠ prevista dalla legge Martelli (tetti infiniti, criteri restrittivi)

o      casi interessanti: Tunisia 1998 (quota privilegiata non usata); Albania 2000 (liste per chiamata, usate per autosponsorizzazione)

o      programmazione transitoria: meno burocratica, ma con quote limitate superiormente da quelle stabilite per lĠanno precedente[7]

 

 

4.       Ingresso, reingresso e uscita dallĠItalia (*)

 

 

o      tipo A: transito aeroportuale; valido solo nelle zone internazionali di transito degli aeroporti (validitaĠ territoriale limitata)

o      tipo B: transito, validitaĠ massima 5 gg.

o      tipo C: per affari, cure mediche, gara sportiva, invito, lavoro autonomo, lavoro subordinato, missione, motivi religiosi, studio, trasporto, turismo (validi al massimo 90 gg.)

o      tipo D: per adozione, cure mediche, diplomatico, per familiare al seguito, lavoro autonomo, lavoro subordinato, missione, motivi religiosi, reingresso, residenza elettiva, ricongiungimento familiare, studio, vacanze-lavoro (visti di lunga durata)[8]

 

o      passaporto valido (o documento equivalente)

o      documentazione su

-       finalitaĠ del viaggio

-       mezzi di trasporto utilizzati

-       disponibilitaĠ mezzi di sostentamento sufficienti (Direttiva del Ministro dellĠinterno 1/3/00, G.U. 17/3/00) per viaggio e soggiorno[9]

-       condizioni di alloggio

o      documentazione relativa ai requisiti specifici per il tipo di visto richiesto (Decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con altri ministeri competenti, periodicamente aggiornato; in vigore: Decreto 12 Luglio 2000 sulla ÒDefinizione delle tipologie dei visti d'ingresso e dei requisiti per il loro ottenimentoÓ, G.U. n. 178, 1 Agosto 2000)

 

 

 

 

o      documentazione relativa a finalitaĠ e durata del soggiorno

o      mezzi di sostentamento adeguati

o      mezzi per il rimpatrio (salvo ingresso per lavoro)

o      assenza di pericolo per ordine pubblico e sicurezza dello Stato (anche per paesi Schengen; salvo ragioni umanitarie o obblighi costituzionali o internazionali)

o      assenza di condanne (anche in seguito a patteggiamento) per reati art. 380, co. 1 e 2, c.p.p., o per reati riguardanti stupefacenti, libertˆ sessuale, il favoreggiamento immigrazione clandestina, reclutamento di persone da destinare a prostituzione o a sfruttamento di prostituzione o di minori

o      assenza di divieto di reingresso pendente in seguito a espulsione

o      assenza di motivi che richiederebbero lĠespulsione

o      assenza di segnalazioni per la non ammissione in Area Schengen (T.U.: per soli motivi di ordine pubblico e sicurezza degli Stati e di tutela delle relazioni internazionali; R.: qualunque motivo, incluso allontanamento con divieto di reingresso)

o      rispetto norme doganali e valutarie, e requisiti sanitari previsti dalla normativa vigente in materia di profilassi internazionale

 

 

 

 

 

 

5.       Permesso di soggiorno (*)

 

 

 

o      passaporto valido con visto (se richiesto), da cui risulti nazionalitaĠ, anno e luogo di nascita del richiedente

o      disponibilitaĠ di mezzi per le spese di rimpatrio (escluso soggiorno per lavoro e per motivi familiari)

o      esigenza di soggiorno per il tempo richiesto

o      disponibilitaĠ di mezzi di sostentamento[11]

o      disponibilitaĠ di alloggio

 

 

o      iscrizione al SSN, previa esibizione ricevuta, per certi permessi

o      iscrizione al SSN, previa esibizione ricevuta, o assicurazione privata per altri permessi di durata > 3 mesi

o      assicurazione privata per soggiorni di durata < 3 mesi

 

o      lavoro subordinato con contratto a tempo indeterminato: 2 anni

o      lavoro subordinato con contratto a tempo determinato: pari a durata del rapporto, ma comunque < 1 anno[12]

o      lavoro autonomo: < 2 anni

o      studio e formazione: < 1 anno

o      familiari: come per il familiare (o affidatario) ÒpernoÓ, ma comunque < 2 anni; affidamento (minore affidato a comunitaĠ familiare o istituto di assistenza, ex art. 2 L.184/83): fino al compimento dei 18 anni (?)

o      lavoro stagionale: < 9 mesi (a prescindere dal settore lavorativo[13]); dopo due anni di lavoro stagionale, possibilitaĠ di permesso triennale per lavoro stagionale (visto rilasciato ogni anno), revocato in caso di abuso da parte dello straniero

o      turismo, visita, affari: < 3 mesi

o      richiesta asilo: durata procedura riconoscimento

o      asilo:  2 anni (secondo la prassi)

o      acquisto cittadinanza o apolidia (per lo straniero regolarmente soggiornante ad altro titolo): durata procedimento concessione o riconoscimento

o      emigrazione in altro Stato: durata procedure occorrenti

o      motivi di giustizia (su richiesta dellĠautoritaĠ giudiziaria, nel caso in cui la presenza dello straniero sia indispensabile in relazione a procedimenti in corso per reati di cui allĠart. 380 c.p.p. o allĠart. 3 L. 75/58): 3 mesi, prorogabili

o      altri motivi (cura, minore etaĠ): < documentate esigenze

 

o      per motivi umanitari, ex art. 5, co. 6, o art. 19, co. 1, T.U., previo parere della Commissione territoriale o acquisizione dallĠinteressato[14] di documentazione relativa ai gravi motivi che impediscono lĠallontanamento (nota: secondo la Relazione illustrativa del Regolamento per il rilascio di permesso ex art. 5, co. 6 eĠ necessario il parere della Commissione territoriale; irrilevante la certificazione di motivi diversi dalla persecuzione da parte dellĠinteressato al di fuori della procedura di asilo)

o      per residenza elettiva, in presenza di pensione percepita in Italia (solo pensione maturata in Italia? siĠ, secondo la Relazione illustrativa del Regolamento)

o      per cure mediche, al genitore del minore di cui allĠart. 31, co. 3, T.U.

o      per integrazione minore, previo parere del Comitato minori stranieri, ai minori che si trovino nelle condizioni di cui allĠart. 32, co. 1 bis e 1 ter, T.U. (quali? verosimilmente: arrivo in Italia prima del compimento dei 15 anni, inserimento, anteriore al compimento dei 16 anni, in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da ente pubblico o privato con rappresentanza nazionale e iscritto nel registro presso la Presidenza del Consiglio, decisione di non luogo a provvedere al rimpatrio da parte del Comitato minori stranieri in contrasto con la condizione di assenza di decisione, di cui allĠart. 32, co. 1 bis; rilevante lĠinserimento di fatto in progetto idoneo, anche se non disposto direttamente dal Comitato?)[15]

 

o      90 gg. (se rilasciato per lavoro a tempo indeterminato)

o      60 gg. (se rilasciato per lavoro a tempo determinato)

o      30 gg. (se rilasciato per altri motivi)[16]

 

 

o      permanenza dei requisiti previsti per il rilascio: di norma,

¤       mezzi di sostentamento per titolare e familiari conviventi a carico (quantificati come per ricongiungimento; da Circolare Mininterno 19/5/01, in contrasto con il combinato disposto di art. 5, co. 5 T.U., art. 4, co. 3 T.U. e Direttiva Ministro dellĠinterno sui mezzi di sussistenza, noncheĠ, per il soggiorno per lavoro autonomo, con art. 26, co. 3 T.U.)

¤       assolvimento obblighi in materia sanitaria

¤       disponibilitaĠ di alloggio

¤       assenza di moti ostativi (la condanna per uno dei reati ostativi allĠingresso non eĠ peroĠ motivo di automatico diniego del rinnovo, ma deve essere valutata unitamente a condotta, livello di inserimento sociale, condizione familiare in Italia, etc.; da Messaggio telegrafico Mininterno del 9/9/2003)

o      eventuali requisiti specifici (es.: esami superati per studio universitario; per lavoro subordinato richiesta, salvo periodo > 6 mesi[17] di disoccupazione tollerata, lĠesistenza di un contratto di soggiorno per lavoro e la consegna della documentazione relativa alla disponibilitaĠ di alloggio che rientri nei parametri minimi di legge per lĠedilizia popolare)

 

 

 

 

o      nuovi elementi che consentano il rilascio o il rinnovo del permesso (art. 5, co. 5 T.U.; attenuato il danno, per il lavoratore subordinato che abbia un contratto in scadenza, associato al termine, lontano dalla scadenza, fissato per la richiesta di rinnovo)

o      la sanabilitaĠ di eventuali irregolaritaĠ amministrative (art. 5, co. 5 T.U.)

o      lĠesistenza di gravi motivi umanitari o obblighi costituzionali o internazionali (art. 5, co. 6 T.U.)

o      lĠesistenza di requisiti per altro tipo di permesso (art. 5, co. 9 T.U.; conversione: di fatto disatteso, salvo sentenza TAR Liguria)

 

 

 

 

 

o      lavoro stagionale in lavoro subordinato (tempo determinato o indeterminato); dalla seconda stagione, in presenza di offerta, entro quote

o      altro permesso in permesso per motivi familiari; in caso di soggiorno legale da almeno un anno e matrimonio con cittadino italiano o comunitario o con straniero regolarmente soggiornante (e titolare di diritto a chiedere il ricongiungimento? e in possesso dei requisiti?)

o      altro permesso in permesso per motivi familiari; in caso di soggiorno legale di durata residua > 1 anno (formulazione ambigua) e possesso dei requisiti per ricongiungimento con cittadino italiano o comunitario o con straniero regolarmente soggiornante (e titolare di diritto a chiedere il ricongiungimento? e in possesso dei requisiti?)

o      motivi familiari o affidamento (di qualunque tipo, da sent. Corte Costituzionale 198/2003, che parifica anche i minori sottoposti a tutela) in lavoro subordinato o autonomo (salvi i requisiti di etaĠ), studio, accesso al lavoro, anche senza requisiti (?)[27], con detrazione dalle quote annuali, o per esigenze sanitarie (?) o di cura; al compimento della maggiore etaĠ o in caso di morte del familiare in possesso dei requisiti per il ricongiungimento o separazione legale o scioglimento del matrimonio, extra quote

o      integrazione minore[28] (o anche minore etaĠ?) in lavoro subordinato o autonomo, studio, accesso al lavoro, con detrazione dalle quote annuali, al compimento della maggiore etaĠ, a condizione di (requisiti non applicabili, secondo il TAR Puglia, a chi si trovasse in Italia prima dellĠentrata in vigore della L. 189/02)

-       assenza di decisione del Comitato per i minori stranieri[29]

-       presenza in Italia da almeno 3 anni

-       inserimento da almeno 2 anni in un progetto di integrazione gestito da ente o organizzazione con rappresentanza nazionale, iscritti nel registro presso la Presidenza del Consiglio

-       disponibilitaĠ di alloggio

-       iscrizione ad un corso di studio (per conversione in studio), svolgimento di attivitaĠ lavorativa retribuita secondo legge o disponibilitaĠ di un contratto di lavoro (per conversione in lavoro)

o      protezione sociale in lavoro subordinato o autonomo con le modalitaĠ stabilite per il relativo permesso (per lavoro subordinato: contratto di soggiorno o contratto di soggiorno per lavoro?), con detrazione dalle quote fissate dal decreto-flussi per lĠanno successivo, o studio, in presenza di iscrizione ad un regolare corso di studi

o      motivi familiari, lavoro subordinato e lavoro autonomo in permesso per residenza elettiva, in caso di titolaritaĠ di pensione percepita in Italia

 

 

6.       Iscrizione anagrafica (*)

 

 

 

7.       Carta di soggiorno (*)

 

 

o      6 anni[30] di soggiorno legale

o      titolaritaĠ di un permesso per il quale sia possibile un numero indeterminato di rinnovi (lavoro subordinato o autonomo, motivi familiari, asilo, asilo umanitario, motivi religiosi, residenza elettiva; esclusi: studio, lavoro stagionale, permessi di breve durata; molte ambiguitaĠ)

o      reddito superiore allĠassegno sociale (anche associato a potenziale da Relazione illustrativa del Regolamento trattamento pensionistico per invaliditaĠ)

o      assenza di condanne (anche non definitive) o rinvii a giudizio per reati di cui allĠart. 380 (delitti contro la personalitˆ dello Stato, delitto di devastazione e saccheggio, delitti contro l'incolumitˆ pubblica, delitto di riduzione in schiavit, furto aggravato, rapina, delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonchŽ di pi armi comuni da sparo, delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope, delitti commessi per finalitˆ di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale, delitti di promozione, costituzione, direzione e organizzazione delle associazioni segrete e a carattere militare, delitti di partecipazione, promozione, direzione e organizzazione della associazione di tipo mafioso, delitti di promozione, direzione, costituzione e organizzazione della associazione per delinquere) e allĠart. 381, non colposi (corruzione, violenza o minaccia a pubblico ufficiale, corruzione di minorenni, lesione personale, danneggiamento aggravato, truffa, appropriazione indebita, alterazione di armi e fabbricazione di esplosivi non riconosciuti) c.p.p.

 

o      alloggio idoneo

o      reddito commisurato (come per ricongiungimento familiare)

 

o      copia passaporto o documento di identita' rilasciato dall'autorita' italiana (del richiedente ed eventualmente dei familiari) da cui risulti la nazionalita', l'anno e il luogo di nascita del titolare

o      copia dichiarazione dei redditi o modello CUD[34] (del richiedente ed eventualmente dei familiari)

o      certificato casellario giudiziale e certificato iscrizioni a procedimenti penali in corso (del richiedente ed eventualmente dei familiari)

o      foto tessera in 4 esemplari (del richiedente ed eventualmente dei familiari)

o      eventuale documentazione che dimostri l'esistenza dei vincoli familiari; la documentazione

-       eĠ autenticata dal consolato italiano, o solo validata in caso di convenzioni internazionali vigenti che escludano la necessitaĠ di legalizzazione dei documenti es.: la Convenzione dellĠAja del 1961, cui ha aderito la Turchia

-       rimpiazzata da dichiarazione sostitutiva ex art. 49, DPR 200/67 da parte dellĠautoritaĠ diplomatica o consolare italiana in mancanza di autoritaĠ straniera riconosciuta o di affidabilitaĠ dei documenti attestanti qualitaĠ che non possono essere oggetto di autocertificazione; la dichiarazione sostitutiva si basa, a condizione di consenso degli interessati, su test quali quello del DNA o della densimetria ossea

-       non eĠ richiesta per il figlio minore che ha fatto ingresso per ricongiungimento (nota: non quello che abbia fatto ingresso al seguito o nato in Italia e registrato allĠanagrafe)

o      certificazione di disponibilita' di alloggio con attestazione dellĠufficio comunale di conformita' con requisiti previsti dalle leggi regionali, o certificato di idoneita' igienico-sanitaria rilasciato da Azienda sanitaria locale (solo in caso di richiesta di carta di soggiorno anche per i familiari)

 

 

 

 

o      dei livelli dirigenziali delle amministrazioni dello Stato individuati dallĠart. 6 D. Lgs. 29/93 e di quelli corrispondenti delle altre amministrazioni pubbliche

o      con funzioni di vertice amministrativo delle strutture periferiche delle amministrazioni pubbliche dello Stato, degli enti pubblici non economici, delle province, dei comuni, delle Regioni e della Banca dĠItalia

o      dei magistrati e degli avvocati o procuratori dello Stato

o      dei ruoli civili e militari della Presidenza del Consiglio, dei Ministeri degli affari esteri, dellĠinterno, della giustizia, della difesa, delle finanze, e del Corpo forestale dello Stato, salvo quelli cui si accede in base allĠart. 16 L. 56/87

 

 

 

 

8.       Ingresso e soggiorno per lavoro subordinato (*)

 

 

o      diretto da un dirigente della carriera prefettizia o della Direzione provinciale del lavoro

o      composto da almeno un rappresentante della prefettura, almeno uno della Direzione provinciale del lavoro, almeno uno della Polizia di Stato

o      istituito con decreto del prefetto, che puoĠ individuare anche piuĠ unitaĠ operative di base

 

o      generalitaĠ del datore di lavoro, del titolare o legale rappresentante dellĠimpresa, la ragione sociale, la sede e lĠindicazione del luogo di lavoro

o      generalitaĠ e residenza allĠestero o numero (per chiamata numerica) dei lavoratori da assumere

o      trattamento retributivo ed assicurativo,  nel rispetto delle leggi vigenti e dei CCNL applicabili, riportato anche sulla proposta di contratto di soggiorno

o      impegno al pagamento delle eventuali spese di rimpatrio, riportato anche nella proposta di contratto di soggiorno

o      dichiarazione di impegno a comunicare ogni variazione concernente il rapporto di lavoro (in particolare: data di inizio e cessazione del rapporto di lavoro ed eventuali trasferimenti di sede del lavoratore, con relativa decorrenza, da art. 36 bis Regolamento)

o      garanzia della disponibilitaĠ di un alloggio che soddisfi i requisiti previsti dalle leggi regionali, contenuta in apposita dichiarazione e nella proposta di contratto; lĠeventuale partecipazione alle spese per lĠalloggio e la corrispondente decurtazione del salario (< 1/3 salario; non ammessa nei casi in cui la messa a disposizione dellĠalloggio sia prevista, con corrispondente determinazione del salario, dal contratto collettivo nazionale corrispondente) devono essere menzionate nella proposta di contratto di soggiorno[40]

o      eventuale richiesta di trasmissione della documentazione finale (nulla-osta e copia della proposta di contratto di soggiorno) agli uffici consolari da parte dello Sportello unico

o      autocertificazione dellĠiscrizione dellĠimpresa alla Camera di commercio, per le attivitaĠ per cui lĠiscrizione eĠ richiesta[41]

o      autocertificazione della posizione previdenziale e fiscale, atta a comprovare la capacitaĠ occupazionale e reddituale del datore di lavoro[42] (determinata, per il lavoro domestico, dalla circ. Minlavoro 55/00, sulla base del redditometro: circa 95 Milioni annui); non richiesta (quale ratio?) per lĠassunzione di lavoratori da adibire allĠassistenza di un datore di lavoro non autosufficiente

o      proposta di contratto di soggiorno, con specificazione delle relative condizioni,  a tempo indeterminato, determinato o stagionale, a tempo pieno o parziale (> 20 ore settimanali) e, per il lavoro domestico, con retribuzione non inferiore allĠimporto dellĠassegno sociale[43]; la proposta di contratto riporta lĠimpegno al pagamento delle spese di rimpatrio dello straniero e la garanzia per lĠalloggio[44] (inclusa la partecipazione del datore di lavoro alle spese e la corrispondente decurtazione del salario)[45]

 

o      richiesta comunicata dallo Sportello unico al Centro per lĠimpiego (escluso il caso di richieste nominative da liste di stranieri con titoli di prelazione)

o      il Centro per lĠimpiego accerta (anche via Internet) eventuali disponibilitaĠ di manodopera nazionale, comunitaria o straniera iscritta al collocamento o comunque censita come disoccupata e le comunica entro 20 gg. allo Sportello unico e al datore di lavoro

o      il datore di lavoro, entro 4 gg. dalla comunicazione del Centro per lĠimpiego comunica allo Sportello unico e, per conoscenza, al Centro per lĠimpiego se intende confermare la richiesta di assunzione

o      in caso di accertata indisponibilitaĠ, di mancata comunicazione da parte del Centro per lĠimpiego o di conferma della richiesta, si procede

o      richiede allĠAgenzia delle entrate il codice fiscale per il lavoratore

o      convoca il datore di lavoro per il rilascio del nulla-osta

o      spedisce lĠintera documentazione e il codice fiscale, se cosiĠ richiesto dal datore di lavoro, alla rappresentanza diplomatico-consolare

 

o      comunica al lavoratore la proposta di contratto di soggiorno per lavoro

o      rilascia visto e codice fiscale, previa verifica dei requisiti generali (es.: regolaritaĠ documento di viaggio, mezzi di trasporto utilizzati, familiari al seguito; tutti gli altri, se la documentazione non eĠ stata trasmessa dĠufficio; da art. 5 Regolamento), entro 30 gg.[48]

o      trasmette lĠinformazione relativa allĠavvenuto rilascio a Minlavoro, Mininterno, INPS e INAIL

 

o      2 anni per rapporto a tempo indeterminato

o      durata del rapporto, ma comunque < 1 anno[49], per rapporto a tempo determinato

o      90 gg. (se rilasciato per lavoro a tempo indeterminato)

o      60 gg. (se rilasciato per lavoro a tempo determinato)[50]

 

o      iscrizione del lavoratore, da parte del Centro per lĠimpiego[53], nelle liste di mobilitaĠ[54] (anche per corresponsione dellĠindennitaĠ di mobilitaĠ[55]) per durata residua del permesso, ma comunque > 6 mesi[56], se ricorrono le condizioni ai sensi delle disposizioni sul licenziamento collettivo

o      iscrizione del lavoratore nellĠelenco anagrafico di cui allĠart. 4 DPR 442/00[57] (o aggiornamento della sua posizione), da parte del Centro per lĠimpiego, per durata residua del permesso, ma comunque > 6 mesi[58], in caso di licenziamento individuale o di dimissioni o se non ricorrono le condizioni per lĠiscrizione nelle liste di mobilitaĠ (previa presentazione del lavoratore al Centro per lĠimpego, entro 40 gg. dalla conclusione del rapporto, con esibizione del permesso di soggiorno e dichiarazione relativa allĠattivitaĠ svolta e alla disponibilitaĠ immediata allo svolgimento di nuova attivitaĠ)

o      per il lavoratore straniero che sia rimasto invalido, lĠiscrizione nelle liste per il collocamento obbligatorio di cui allĠarticolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68[59] equivale allĠiscrizione nelle liste di mobilitaĠ ovvero alla registrazione nellĠelenco anagrafico[60]

o      rinnovo del permesso, da parte della Questura, in caso di scadenza intermedia, con durata tale da completare i 6 mesi, previo accertamento dellĠeffettiva iscrizione

o      specificazione Òattesa occupazioneÓ sul permesso, ma conservazione facoltaĠ permesso per lavoro subordinato (circolare Mininterno 19/5/01)

o      rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato condizionato alla sussistenza di un contratto di soggiorno e alla consegna della documentazione attestante la disponibilitaĠ di un alloggio che soddisfi i parametri minimi (dubbia costituzionalitaĠ); la durata del permesso rinnovato viene fissata alla stipula del nuovo contratto, o solo dopo la scadenza del vecchio permesso? (nel primo caso, rischio di scadenza anteriore a quella del periodo di possibile iscrizione al collocamento)[61]

o      in mancanza di nuovo contratto, alla scadenza del periodo di iscrizione (o del permesso, se lĠiscrizione non ha avuto luogo), il lavoratore deve lasciare il territorio dello Stato, salvo che abbia titolo al permesso di soggiorno ad altro titolo in base alla normativa

 

o      le attivitaĠ possono riguardare

¤       piccoli lavori domestici a carattere straordinario, inclusa assistenza a bambini, anziani, malati o disabili

¤       insegnamento privato supplementare

¤       piccoli lavori di giardinaggio o di pulizia edifici o monumenti

¤       realizzazione di manifestazioni sociali, culturali, caritative o sportive

¤       collaborazione con enti pubblici o associazioni di volontariato per lavori di solidarietaĠ o di emergenza (per calamitaĠ naturali o simili)

o      le prestazioni (anche se svolte a favore di piuĠ beneficiari; ambiguitaĠ nel testo) non possono, in un anno solare, coinvolgere il lavoratore per piuĠ di 30 giornate neĠ comportare compensi complessivi, in totale, a 3000 euro

 

 

o      eĠ iscritto obbligatoriamente al SSN

o      accede alle misure di edilizia popolare a paritaĠ con lĠitaliano se in possesso di permesso di durata > 2 anni

o      eĠ parificato allĠitaliano per le misure di assistenza sociale (salvo provvidenze che costituiscano diritto soggettivo ai sensi della normativa vigente)

o      accede allo studio a paritaĠ con lĠitaliano (salvo riconoscimento dei titoli di studio ai fini della prosecuzione degli studi)

o      puoĠ chiedere il ricongiungimento familiare e lĠingresso di familiari al seguito (se in possesso di permesso di durata > 1 anno)

o      puoĠ svolgere attivitaĠ di lavoro subordinato diversa da quella originariamente autorizzata

o      puoĠ svolgere attivitaĠ di lavoro autonomo, previa acquisizione del titolo abilitativo o autorizzatorio e soddisfacimento altri requisiti previsti (lĠeventuale riconoscimento di titolo professionale acquisito allĠestero eĠ effettuato entro quote art. 39, co. 1 Regolamento; lĠeventuale iscrizione in albo professionale o elenco speciale eĠ effettuata entro quote art. 37, co. 3 T.U.; nella prassi, riconoscimento ed iscrizione effettuati extra-quote es.: Decreto Mingiustizia 13/10/03), o quale socio di cooperative, con corrispondente conversione del permesso di soggiorno alla scadenza (previa dimostrazione dei requisiti previsti per il rinnovo per motivi di lavoro autonomo)

o      puoĠ convertire il permesso di soggiorno in permesso per residenza elettiva, in caso di titolaritaĠ di pensione percepita in Italia

o      accede ai corsi di formazione e riqualificazione professionale a paritaĠ con lĠitaliano

o      accede ai servizi di patronato

 

o      carta di soggiorno (art. 9, co. 4, T.U.)

o      permesso per lavoro autonomo (art. 6, co. 1, T.U.)

o      motivi familiari (art. 6, co. 1, T.U.), motivi umanitari o integrazione minore[62] (art. 14, co. 1, lettera c, Regolamento)

o      studio o formazione (salvo che sia escluso da accordi o condizioni di ammissione; per non oltre 1040 ore annuali; in caso di permesso per formazione professionale, consentiti anche rapporti di lavoro subordinato con finalitaĠ di addestramento[63])

o      asilo (art. 17, Convenzione di Ginevra)

o      affidamento (sulla base di art. 32, co. 1 e, con interpretazione estensiva, co. 1 ter, T.U.)

o      protezione sociale[64]

 

o      lavoro autonomo (art. 14, co. 1, lettera b, Regolamento), previa dimostrazione dei requisiti per il rinnovo per motivi di lavoro subordinato

o      motivi familiari (art. 14, co. 3 Regolamento, interpretato da Circolare Mininterno 23/12/99; incompatibile con inclusione in art. 14, co. 1, lettera c, Regolamento di motivi umanitari o integrazione minore; tuttavia secondo TAR Liguria, la conversione da motivi umanitari eĠ fondata su art. 5, co. 9 T.U.), previa dimostrazione dei requisiti per il rinnovo per motivi di lavoro subordinato, o al compimento della maggiore etaĠ, o in caso di morte del familiare in possesso dei requisiti per il ricongiungimento o separazione legale o scioglimento del matrimonio (salvi i requisiti di etaĠ per lo svolgimento dellĠattivitaĠ lavorativa)

o      studio o formazione, prima della scadenza (solo a conclusione del corso, in caso di formazione), salvo che sia escluso da accordi o condizioni di ammissione, previa stipula del contratto di soggiorno[69], entro quote (conversioni successive a laurea o laurea specialistica e quelle improbabili al compimento della maggiore etaĠ, detratte da quote per lĠanno successivo[70])

o      lavoro stagionale, dalla seconda stagione, in presenza di offerta, entro quote

o      affidamento (di qualunque tipo, da sent. Corte Costituzionale 198/2003, che parifica anche i minori sottoposti a tutela), al compimento della maggiore etaĠ (con detrazione dalle quote annuali)

o      integrazione minore[71] (o anche minore etaĠ?), con detrazione dalle quote annuali, al compimento della maggiore etaĠ, a condizione (non applicabile, secondo il TAR Puglia, a chi si trovasse in Italia prima dellĠentrata in vigore della L. 189/02) di

-       assenza di decisione di rimpatrio da parte del Comitato per i minori stranieri[72]

-       presenza in Italia da almeno 3 anni

-       inserimento da almeno 2 anni in un progetto di integrazione gestito da ente o organizzazione con rappresentanza nazionale, iscritti nel registro presso la Presidenza del Consiglio

-       disponibilitaĠ di alloggio

-       svolgimento di attivitaĠ lavorativa retribuita secondo legge o disponibilitaĠ di un contratto di lavoro

o      protezione sociale, con detrazione dalle quote fissate dal decreto-flussi per lĠanno successivo, con le modalitaĠ stabilite per il permesso per lavoro subordinato (contratto di lavoro o contratto di soggiorno per lavoro?)

 

 

 

9.       Ingresso e soggiorno per lavoro stagionale (*)

 

o      la chiamata puoĠ essere effettuata anche da associazioni di categoria, per conto degli associati

o      accertamento di indisponibilitaĠ (anche via Internet) di manodopera nazionale e comunitaria da parte del centro per lĠimpiego per 5 gg., in caso di chiamata numerica da liste (non per chiamata nominativa)

o      termine di 10 gg. per la trasmissione da parte del Centro per lĠimpiego della segnalazioni di eventuali disponibilitaĠ

o      termine di 2 gg. per la conferma da parte del datore di lavoro della richiesta di assunzione

o      non oltre 20 gg.[74] di tempo, dalla data della richiesta, per il rilascio del nulla-osta[75] al lavoro da parte dello Sportello unico

o      ai fini dellĠaccertamento del rispetto delle condizioni retributive e assicurative previste dai CCNL ci si conforma alle convenzioni eventualmente stipulate dalle parti a livello regionale

 

 

 

 

 

 

 

 

10.    Ingresso e soggiorno per lavoro autonomo (*)

 

 

o      dichiarazione da parte dellĠautoritaĠ competente di inesistenza di motivi ostativi (esclusa lĠassenza dello straniero) al rilascio dellĠeventuale titolo abilitativo o autorizzatorio, comunque denominato, condizionalto allĠiscrizione in albo professionale (o, in mancanza, elenco speciale da istituirsi) o registro, o al rilascio di unĠautorizzazione o licenza, o alla presentazione di una dichiarazione o denuncia

o      attestazione, da parte dellĠautoritaĠ competente o della Camera di commercio, relativa alle risorse necessarie allo svolgimento dellĠattivitaĠ; da richiedere anche (o solo?) in caso di attivitaĠ per le quali non sia necessario il rilascio di titoli abilitativi o autorizzatori; lĠattestazione fa riferimento alla disponibilitaĠ, in Italia, di un ammontare pari alla capitalizzazione, su base annua, dellĠimporto mensile dellĠassegno sociale (da art. 39, co. 3 Regolamenti; in tutti i casi, o solo per attivitaĠ che non richiedano titoli abilitativi o autorizzatori?)

o      il rispetto del limite delle quote, nei casi in cui eĠ richiesta lĠiscrizione in albo professionale o elenco speciale (art. 37, co. 3 T.U.)

o      il riconoscimento del titolo abilitante o degli attestati relativi alle capacitaĠ professionali, se previsti, conseguiti allĠestero (entro le stesse quote, art. 39, co. 1 Regolamento; si applica solo in mancanza di albo ed elenco speciale?)

 

 

o      disponibilitaĠ di risorse corrispondenti a quelle indicate nellĠeventuale attestazione

o      disponibilitaĠ di reddito[82] non inferiore a quello al di sotto del quale eĠ prevista lĠesenzione dal ticket (nel 1998 era di circa 16 milioni di lire annui; successivamente la disciplina dellĠesenzione dal ticket eĠ stata riformata; soglia di riferimento: assegno sociale da Circ. Mininterno 27/1/99), o dichiarazione del committente della prestazione di lavoro autonomo o del rappresentante legale della cooperativa dalle quali risultino compensi equivalenti (da Vademecum Mininterno 2000)

o      idonea sistemazione alloggiativa in Italia (mediante esibizione di contratto di acquisto o di affitto, o di dichiarazione di cittadino italiano o straniero regolarmente soggiornante che attesti di aver messo a disposizione del lavoratore straniero un alloggio idoneo)

 

 

o      assistenza sanitaria

o      edilizia popolare

o      assistenza

o      studio

o      ricongiungimento e ingresso di familiari al seguito

o      possibilitaĠ di svolgere attivitaĠ di lavoro autonomo diversa da quella originariamente autorizzata

o      possibilitaĠ di svolgere attivitaĠ di lavoro subordinato (previa iscrizione nellĠelenco anagrafico di cui allĠart. 4 DPR 442/00[85] o, in caso di rapporto di lavoro giaĠ in corso, comunicazione del datore di lavoro alla Direzione provinciale del lavoro) con corrispondente conversione del permesso di soggiorno alla scadenza (previa dimostrazione dei requisiti previsti per il rinnovo per motivi di lavoro subordinato)

o      conversione del permesso di soggiorno in permesso per residenza elettiva

o      formazione e riqualificazione

o      accesso agli istituti di patronato

 

o      carta di soggiorno (art. 9, co. 4, T.U.)

o      permesso per lavoro subordinato (art. 6, co. 1, T.U.)

o      motivi familiari (art. 6, co. 1, T.U.), motivi umanitari o integrazione minore[86] (art. 14, co. 1, lettera c, Regolamento)

o      asilo (artt. 18 e 19, Convenzione di Ginevra)

o      affidamento (sulla base di art. 32, co. 1 e, con interpretazione estensiva, co. 1 ter, T.U.)

 

o      lavoro subordinato (art. 14, co. 1, lettera a, Regolamento), previa dimostrazione dei requisiti per il rinnovo per motivi di lavoro autonomo

o      motivi familiari (art. 14, co. 3 Regolamento, interpretato da Circolare Mininterno 23/12/99; incompatibile con inclusione in art. 14, co. 1, lettera c, Regolamento di motivi umanitari o integrazione minore; tuttavia secondo TAR Liguria, la conversione da motivi umanitari eĠ fondata su art. 5, co. 9 T.U.), previa dimostrazione dei requisiti per il rinnovo per motivi di lavoro autonomo, o al compimento della maggiore etaĠ, o in caso di morte del familiare in possesso dei requisiti per il ricongiungimento o separazione legale o scioglimento del matrimonio (salvi i requisiti di etaĠ per lo svolgimento dellĠattivitaĠ lavorativa)

o      studio o formazione, prima della scadenza (solo a conclusione del corso, in caso di formazione), entro quote (conversioni successive a laurea o laurea specialistica e quelle improbabili al compimento della maggiore etaĠ, detratte da quote per lĠanno successivo) e a condizione del possesso dei requisiti per lĠingresso certificato dallo Sportello unico (anzicheĠ, come previsto in generale dal T.U., dalla rappresentanza diplomatico-consolare italiana) sulla base della documentazione presentata dallĠinteressato[88]; richiesta e consegna del permesso presso lo Sportello unico

o      affidamento (di qualunque tipo, da sent. Corte Costituzionale 198/2003, che parifica anche i minori sottoposti a tutela), al compimento della maggiore etaĠ (con detrazione dalle quote annuali)

o      integrazione minore[89] (o anche minore etaĠ?), con detrazione dalle quote annuali, al compimento della maggiore etaĠ, a condizione (non applicabile, secondo il TAR Puglia, a chi si trovasse in Italia prima dellĠentrata in vigore della L. 189/02) di

-       assenza di decisione di rimpatrio da parte del Comitato per i minori stranieri[90]

-       presenza in Italia da almeno 3 anni

-       inserimento da almeno 2 anni in un progetto di integrazione gestito da ente o organizzazione con rappresentanza nazionale, iscritti nel registro presso la Presidenza del Consiglio

-       disponibilitaĠ di alloggio

-       svolgimento di attivitaĠ lavorativa retribuita secondo legge o disponibilitaĠ di un contratto di lavoro

o      protezione sociale (dubbio; da art. 27, co. 3 bis Regolamento: ÒlavoroÓ, senza specificazione; in contrasto con art. 18, co. 5 T.U.)

 

 

11.    Sponsorizzazione e autosponsorizzazione[91] (*)

 

 

12.    Formazione di lavoratori allĠestero (*)

 

 

 

13.    Ingresso e soggiorno per lavoro extra-quote o con quote specifiche (*)

 

o      dirigenti o personale altamente specializzato (in possesso di conoscenze particolari che, secondo il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato allĠazienda distaccataria, qualificano lĠattivitˆ come altamente specialistica) di societaĠ con sedi o filiali in Italia o di uffici di rappresentanza di societaĠ estere con sede principale in Stato membro del WTO, o dirigenti di sedi principali in Italia di societaĠ italiane o di Stato membro dellĠUE, impiegati nello stesso settore per almeno 6 mesi[94] prima del loro trasferimento in Italia:

¤       il trasferimento puoĠ essere effettuato per un periodo massimo di 5 anni

¤       al termine, possibile lĠassunzione, a tempo determinato o indeterminato, da parte dellĠazienda presso cui il trasferimento eĠ stato effettuato

o      lettori, ricercatori e professori universitari:

¤       la richiesta da parte dellĠuniversitaĠ (anche privata) o dellĠistituto istruzione superiore e di ricerca pubblico o privato, per lĠassunzione anche a tempo indeterminato, deve attestare il possesso dei requisiti professionali da parte dello straniero

o      traduttori e interpreti:

¤       necessaria anche la presentazione del titolo di studio o attestato professionale relativo alle lingue in corrispondenza alle quali eĠ presentata la richiesta, rilasciato da ente legittimato nel paese in cui il rilascio avviene, e vistato, previa verifica della legittimitaĠ dellĠente, dalla rappresentanza diplomatico-consolare italiana

¤       nulla-osta necessario anche per attivitaĠ autonoma (richiesta presentata dallo straniero, corredata da contratto relativo alla prestazione professionale da svolgere)

o      colf alle dipendenze, allĠestero, da almeno 1 anno di cittadini italiani o comunitari che si trasferiscano in Italia:

¤       deve essere prodotto il contratto di lavoro stipulato allĠestero, autenticato dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana

o      lavoratori (in numero limitato da Regolamento) alle dipendenze di organizzazioni o imprese operanti in Italia, ammessi per adempiere funzioni o compiti specifici (prestazioni qualificate, da Regolamento) per un tempo limitato

¤       le condizioni non devono essere inferiori a quelle previste dai contratti collettivi

o      lavoratori marittimi dipendenti da societaĠ straniere appaltatrici dellĠarmatore, chiamati allĠimbarco su navi da crociera italiane per lo svolgimento di servizi complementari (nota: gli stranieri componenti lĠequipaggio delle navi con bandiera della Repubblica sono giaĠ esonerati, ex art. 5, co. 1, L. 88/01, dallĠobbligo di munirsi di visto di ingresso, del permesso di soggiorno e dellĠautorizzazione al lavoro)[95]:

¤       nulla-osta (nota: il Regolamento cita ancora lĠautorizzazione al lavoro) non richiesto

¤       sufficiente il visto di ingresso per la permanenza sulla nave, anche in acque territoriali o in porto

¤       in caso di sbarco, necessario chiedere il permesso di soggiorno entro 8 gg. lavorativi

o      lavoratori alle dipendenze di persone fisiche o giuridiche residenti o con sede allĠestero, inviati per la realizzazione di opere determinate o per la prestazione di servizi[96], nellĠambito di contratti di appalto stipulati con persone fisiche o giuridiche residenti o con sede in Italia, nel rispetto dellĠart. 1655 c.c., della L. 1369/60 (nota: legge abrogata dal D. Lgs. 276/03) e delle norme internazionali e comunitarie

¤       con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze del datore di lavoro italiano o straniero operante in Italia (da Regolamento; come si concilia con art. 27, co. 1, lettera i, T.U. e con la definizione di appalto?)

¤       nulla-osta rilasciato, previa comunicazione da parte del datore di lavoro (art. 40, co. 12 Regolamento; presumibilmente deve intendersi: da parte del committente) agli organismi provinciali dei sindacati piuĠ rappresentativi del settore, per il tempo strettamente corrispondente alla durata del rapporto  relativo alla realizzazione dellĠopera o alla prestazione del servizio

o      lavoratori impiegati presso circhi o spettacoli viaggianti allĠestero; artisti e tecnici per spettacoli teatrali, lirici, concertistici e di balletto; artisti da impiegare in locali di intrattenimento; artisti da impiegare in manifestazioni culturali o folkloristiche da parte di enti musicali, teatrali o cinematografici o di imprese radiofoniche o televisive o di enti pubblici:

¤       nulla-osta rilasciato

-       con procedure stabilite con decreto del Ministro del lavoro (quale?), con codice fiscale, dalla Direzione generale per lĠimpiego Segreteria del collocamento dello spettacolo di Roma[97] o dallĠUfficio di collocamento per lo spettacolo di Palermo, sentito il Dipartimento dello spettacolo

-       previo nulla-osta provvisorio dellĠautoritaĠ provinciale di pubblica sicurezza (da Testo unico; o, come per gli altri casi, previo parere del questore?)

-       prima dellĠingresso, salvo il caso di artisti o di impiego di durata < 3 mesi (da T.U.; in questi casi, possibile impiego di stranieri regolarmente soggiornanti ad altro titolo, eventualmente previa conversione del permesso?)

-       con durata iniziale < 12 mesi[98]

¤       rilascio del nulla-osta comunicato allo Sportello unico della provincia dove ha sede lĠimpresa, per la stipula del contratto di soggiorno per lavoro

o      giornalisti corrispondenti ufficialmente accreditati in Italia e dipendenti, regolarmente retribuiti, di organi di stampa o di emittenti televisive o radiofoniche straniere:

¤       nulla-osta non richiesto

o      persone che svolgono, secondo le norme di accordi internazionali ratificati dallĠItalia, attivitaĠ di ricerca o un lavoro occasionale nellĠambito di programmi di scambio o mobilitaĠ di giovani:

¤       il nulla-osta 

-       deve rientrare nei limiti numerici stabiliti dagli accordi

-       ha durata < 1 anno, salvo che sia diversamente previsto dallĠaccordo

-       in caso di ingresso per vacanze-lavoro, puoĠ essere chiesto successivamente allĠingresso, con durata < 6 mesi in totale, e < 3 mesi con lo stesso datore di lavoro

o      persone collocate Òalla pariÓ (al di fuori di programmi di scambio e mobilitaĠ di giovani):

¤       durata del nulla-osta < 3 mesi

o      infermieri professionali (con titolo riconosciuto dal Minsalute; verosimilmente extra quote[99]) assunti, anche a tempo indeterminato, presso strutture sanitarie pubbliche e private:

¤       lĠassunzione da parte delle strutture sanitarie ha luogo secondo specifica procedura (quale?)

¤       il nulla-osta puoĠ essere chiesto anche da societaĠ di lavoro interinale, previa acquisizione di copia del contratto stipulato con la struttura sanitaria; le cooperative possono chiederlo se gestiscono lĠintera struttura o un suo reparto o un suo servizio

 

o      i corsi devono essere organizzati da enti di formazione accreditati

o      lĠattivitaĠ lavorativa (< 30% monte-ore della formazione) deve essere preventivamente autorizzata

o      lĠente formatore

¤       chiede, ai fini dellĠautorizzazione, alla Direzione provinciale del lavoro di certificare che il programma formativo soddisfa i requisiti, indicando forme di finanziamento, imprese ospitanti e nominativi degli stranieri partecipanti al corso;

¤       comunica alla Direzione provinciale del lavoro, prima dellĠinizio del corso e per ciascuno straniero, il nome del datore di lavoro (con sottoscrizione della comunicazione, per adesione, da parte del datore di lavoro), il luogo e lĠorario della formazione;

¤       assicura lo straniero presso lĠINAIL[101]

 

 

 

 

 

o      durata del nulla-osta:

¤       pari a quella del rapporto di lavoro, ma comunque < 2 anni (proroga, se consentita, con durata < 2 anni), per rapporti a tempo determinato

¤       a tempo indeterminato, per rapporti a tempo indeterminato (consentiti per lettori, professori e ricercatori universitari e infermieri professionali)

o      durata del visto e del permesso:

¤       pari alla durata del nulla-osta al lavoro (nota: piuĠ vantaggioso di art. 5, co. 3 bis, lettera b, T.U.); per nulla-osta a tempo indeterminato, < 2 anni (da art. 5, co. 3 bis, lettera c, T.U.[104])

¤       nei casi in cui il nulla-osta non eĠ richiesto, validitaĠ limitata alle documentate esigenze

¤       per stranieri ammessi per formazione professionale, la durata massima del permesso eĠ di un anno, rinnovabile in caso di corsi pluriennali

o      utilizzabilitaĠ e rinnovo di nulla-osta e permesso:

¤       di norma non eĠ consentito stipulare diverso rapporto di lavoro da quello per cui eĠ stato rilasciato il nulla-osta (art. 40, co. 23 Regolamento; per lavoratori subordinati nel settore dello spettacolo, art. 27, co. 2 T.U.); il rinnovo eĠ consentito se permane lo stesso rapporto di lavoro, previa presentazione della certificazione comprovante il regolare assolvimento dellĠobbligo contributivo

¤       gli artisti per locali di intrattenimento non possono rinnovare il permesso; possono ottenerne la proroga solo per concludere lo spettacolo, e con lo stesso datore di lavoro (nota: non possono quindi intraprendere nuovi spettacoli, neanche con lo stesso datore)

¤       per gli sportivi professionisti, consentito il rinnovo del permesso di soggiorno e il trasferimento ad altra societaĠ nellĠambito della stessa federazione sportiva

¤       traduttori, interpreti, colf di cittadini italiani o comunitari trasferitisi in Italia, infermieri professionali possono stipulare rapporti di lavoro con altri datori di lavoro, purcheĠ la qualifica di assunzione sia la stessa per cui eĠ stato rilasciato il nulla-osta; si applica il periodo di disoccupazione garantito > 6 mesi

¤       per stranieri ammessi per formazione professionale, il permesso eĠ rinnovabile per tutta la durata del corso, in caso di corsi pluriennali

o      convertibilitaĠ del permesso:

¤       di norma il permesso non eĠ convertibile

¤       per stranieri ammessi per formazione professionale, il permesso (che originariamente non eĠ per lavoro) eĠ convertibile, a corso di formazione concluso, in permesso per lavoro subordinato (previa stipula del contratto di soggiorno per lavoro[105]) o autonomo (previa certificazione dei requisiti da parte dello Sportello unico[106]) entro quote (art. 14, co. 5 Regolamento)

 

 

 

14.    Ricongiungimento familiare e soggiorno per motivi familiari (*)

 

o      lo straniero titolare di carta di soggiorno o di permesso di durata > 1 anno per motivi di lavoro subordinato o autonomo, asilo, studio, motivi religiosi

o      il cittadino italiano o comunitario

 

o      coniuge non legalmente separato

o      figli minori non coniugati ovvero legalmente separati, anche nati fuori del matrimonio, a condizione che lĠaltro genitore, se esistente, abbia dato il suo consenso

o      figli minori del coniuge, non coniugati ovvero legalmente separati, a condizione che lĠaltro genitore, se esistente, abbia dato il suo consenso

o      genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel paese dĠorigine o di provenienza o qualora abbiano piuĠ di 65 anni e gli altri figli non siano in grado, per motivi di salute, di provvedere loro (unĠordinanza del Tribunale di Padova stabilisce che l'entita' delle rimesse in favore dei genitori va valutata, al fine di verificare la condizione di genitori a carico, con riferimento al tenore di vita tipico del paese in cui i genitori risiedono, e che attestazioni da parte delle autoritaĠ locali sulla dipendenza economica dei genitori dal figlio sono rilevanti)

o      figli maggiorenni a carico, impossibilitati a provvedere al proprio sostentamento a causa di invaliditaĠ totale[108]

 

o      disponibilitaĠ di alloggio conforme ai parametri delle leggi regionali per lĠedilizia popolare

o      disponibilitaĠ di un reddito da fonti lecite (anche dal cumulo dei redditi di familiari conviventi) non inferiori allĠimporto

-       dellĠassegno sociale per lĠingresso di un familiare

-       del doppio dellĠassegno sociale per lĠingresso di 2 o 3 familiari

-       del triplo dellĠassegno sociale per lĠingresso di 4 o piuĠ familiari

 

 

o      carta o permesso di soggiorno che abiliti alla richiesta di ricongiungimento

o      documentazione attestante la disponibilitaĠ di reddito

o      attestazione del Comune di conformitaĠ ai parametri delle leggi regionali per lĠedilizia popolare o certificato di idoneita' sanitaria rilasciato dalla ASL

o      documentazione, autenticata dal consolato italiano, attestante i rapporti di parentela o di coniugio o la minore etaĠ[110]

o      documentazione attestante il sostegno economico fornito e documentazione, valutata dalla rappresentanza italiana alla luce dei parametri locali, relativa alla condizione economica in loco (per ricongiungimento, con cittadino straniero, di familiare a carico)

o      documentazione rilasciata, a spese del richiedente, dal medico nominato dalla rappresentanza italiana relativa alla condizione di invaliditaĠ totale (per ricongiungimento con figlio maggiorenne) o ai gravi motivi di salute degli altri figli del genitore (per ricongiungimento con genitore a carico)

 

o      della documentazione relativa ai legami familiari e agli altri requisiti in capo ai familiari al seguito (autenticata, se rilasciata da autoritaĠ straniera, dalla rappresentanza italiana)

o      del nulla-osta

 

o      a chi ha fatto ingresso per ricongiungimento o al seguito di familiare

o      allo straniero regolarmente soggiornante da almeno un anno che abbia sposato un cittadino italiano o cumunitario o uno straniero regolarmente soggiornante (titolare di diritto al ricongiungimento? e in possesso dei requisiti?); il permesso eĠ revocato se al matrimonio non eĠ seguita effettiva convivenza, salvo che dal matrimonio sia nata prole

o      allo straniero regolarmente soggiornante ad altro titolo (con permesso di durata residua > 1 anno; formulazione ambigua) che possegga i requisiti richiesti per fare ingresso per ricongiungimento con cittadino italiano o comunitario o straniero regolarmente soggiornante (titolare di diritto al ricongiungimento? e in possesso dei requisiti?)

o      allo straniero, anche illegalmente soggiornante, che possegga i requisiti richiesti per fare ingresso per ricongiungimento con rifugiato

o      al genitore straniero, anche naturale, anche illegalmente soggiornante, di minore italiano residente in Italia, purcheĠ non privato della patria potestaĠ

o      al coniuge convivente di cittadino italiano, anche se illegalmente soggiornante (da Regolamento)

o      al familiare entro il IV grado convivente di cittadino italiano, anche se illegalmente soggiornante (da Regolamento)

o      al minore straniero di etaĠ > 14 anni inespellibile, convivente con il genitore o con lĠaffidatario regolarmente soggiornanti (circ. Mininterno 23/12/1999 e 13/11/2000; rilascio di carta di soggiorno non menzionato esplicitamente)

 

 

 

 

 

15.    Minori stranieri[115] (*)

 

 

o      nel caso in cui i presupposti per il mantenimento del permesso per motivi familiari vengano meno per morte del familiare in possesso dei requisiti per il ricongiungimento o separazione o scioglimento del matrimonio, o in cui, al compimento dei 18 anni, non eĠ possibile il rilascio di una carta di soggiorno, il permesso per motivi familiari eĠ convertito (solo in presenza dei requisiti?) in permesso per lavoro subordinato o autonomo (salvi i requisiti di etaĠ) o per studio (art. 30, co. 5)

o      al compimento dei 18 anni il minore titolare del permesso per motivi familiari rilasciato, dopo iscrizione nel permesso dellĠadulto, al compimento dei 14 anni (nota: la disposizione sembra travalicare lĠambito di applicazione definito dalla rubrica dellĠart. 32 T.U.) e al minore affidato a comunitaĠ di tipo familiare o istituto di assistenza ex art. 2, L. 184/83 (titolare quindi di permesso per affidamento) eĠ rilasciato un permesso per lavoro subordinato o autonomo (salvi i requisiti di etaĠ), per studio, per accesso al lavoro, anche senza requisiti (?)[116], con detrazione dalle quote annuali (nel caso improbabile di conversione, al compimento dei 18 anni, da studio o formazione in lavoro, la detrazione opera sulle quote per lĠanno successivo; utilizzabile con conversione in due passi successivi?), o per esigenze sanitarie (?) o di cura (art. 32, co. 1 T.U.)

 

 

 

o      etaĠ > 15 anni; > 16 anni per contratto di apprendistato o di formazione e lavoro (art. 5, D. Lgs. 345/99; art. 16, L. 196/97; art. 16, L. 451/94)

o      assolvimento dellĠobbligo scolastico: promozione dopo il primo anno di scuola superiore, ovvero etaĠ > 15 anni e frequenza scolastica > 9 anni (L. 9/99; L. 30/2000; art. 1, co. 3, D.M. 323/99)

o      assolvimento dellĠobbligo formativo fino ai 18 anni, nel sistema scolastico, nel sistema della formazione professionale o nellĠapprendistato; contratto diverso dallĠapprendistato ammesso solo se consente al minore la frequenza scolastica o la formazione professionale (art. 68, L. 144/99; art. 1, co. 4, D.P.R. 257/00)

 

o      lo straniero nato e legalmente residente in Italia ininterrottamente fino ai 18 anni acquista la cittadinanza italiana (per beneficio di legge) se la sceglie prima di compiere 19 anni

o      lo straniero (maggiorenne; da dossier Mininterno sulla cittadinanza) nato e legalmente residente in Italia da almeno tre anni puoĠ chiedere la concessione (discrezionale) della cittadinanza italiana (per naturalizzazione)

o      i figli minori conviventi di uno straniero che acquisti o riacquisti la cittadinanza italiana la acquistano anchĠessi (nota: la convivenza deve essere stabile ed effettiva al momento dellĠacquisto o del riacquisto della cittadinanza, e deve essere adeguatamente documentata; da art. 12 DPR 572/93, Regolamento L. 91/92)

o      il minore straniero adottato da un cittadino italiano acquista la cittadinanza italiana; la perde se lĠadozione eĠ revocata per sua responsabilitaĠ e se ha o riacquista altra cittadinanza

 

o      iscritto nel permesso del genitore o dellĠaffidatario regolarmente soggiornante, se eĠ di etaĠ < 14 anni

o      ottiene un permesso per motivi familiari o una carta di soggiorno se eĠ di etaĠ > 14 anni e convivente con il genitore o con lĠaffidatario regolarmente soggiornanti (circ. Mininterno 23/12/99 e 13/11/00; rilascio di carta di soggiorno non menzionato esplicitamente)

o      ottiene un permesso per minore etaĠ, nel caso in cui sia rintracciato sul territorio e segnalato al Comitato per i minori stranieri, a seguito della segnalazione stessa; il permesso eĠ valido per tutto il tempo necessario allo svolgimento delle indagini sui familiari nel paese dĠorigine

o      ottiene un permesso per integrazione minore[119], previo parere del Comitato per i minori stranieri, se si trova nelle condizioni di cui allĠart. 32, co. 1 bis e 1 ter, T.U. (quali? verosimilmente: arrivo in Italia prima del compimento dei 15 anni, inserimento, anteriore al compimento dei 16 anni, in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da ente pubblico o privato con rappresentanza nazionale e iscritto nel registro presso la Presidenza del Consiglio, decisione di non luogo a provvedere al rimpatrio da parte del Comitato minori stranieri in contrasto con la condizione di assenza di decisione, di cui allĠart. 32, co. 1 bis; rilevante lĠinserimento di fatto in progetto idoneo, anche se non disposto direttamente dal Comitato?)[120]

 

o      in stato di abbandono, se eĠ privo di assistenza morale e materiale (nota: non coincide con minore non accompagnato)

o      non accompagnato, se eĠ privo di assistenza e rappresentanza (devono sussistere entrambe le condizioni?) da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili secondo la legge italiana (Regolamento del Comitato per i minori stranieri, DPCM 535/99); inclusi i minori affidati di fatto ad adulti (anche parenti entro il IV grado?) che non ne siano formalmente tutori o affidatari (nota: solo se non sono richieste entrambe le condizioni); Linee guida del Comitato: la presenza dei genitori o di familiari entro il terzo grado cui il minore sia affidato lo rende ÒaccompagnatoÓ solo in caso di regolaritaĠ del soggiorno di genitori o familiari e di un atto di affidamento legale ai sensi della L. 184/83 (assurdo: in presenza di genitori irregolari il minore potrebbe essere rimpatriato e affidato alle autoritaĠ del paese di provenienza!)

 

 

o      alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni

o      al Giudice tutelare (per lĠeventuale apertura della tutela)

o      al Comitato, da parte di pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio, enti (art. 5, co. 1, DPR 535/99) tramite prefettura o ente locale (salvo il caso di presentazione di domanda di asilo; Linee guida del Comitato: in caso di diniego di riconoscimento dello status di rifugiato, il minore non accompagnato rientra sotto le competenze del Comitato); la segnalazione al Comitato non esime dallĠobbligo delle ulteriori segnalazioni (completate comunque dal Comitato in caso di inadempienza)

 

o      tutela:

-       presupposto: che nessuno dei due genitori possa esercitare la potesta genitoriale

-       procedimento: tutela aperta dal Giudice tutelare presso il Tribunale circondariale del luogo dove ha sede lĠinteresse principale del minore

-       tutore: designato, se possibile, dal genitore; in caso contrario, scelto tra ascendenti del minore o tra parenti o affini prossimi; nelle more della nomina, la tutela eĠ esercitata dallĠistituto di pubblica assistenza o, per minore inserito in comunitaĠ di tipo familiare o in istituto di assistenza, dai legali rappresentanti degli stessi (che entro 30 gg. chiedono la nomina di tutore esterno)

-       compiti: cura del minore, rappresentanza negli atti civili e amministrazione dei beni

-       obbligatoria lĠapertura della tutela per il minore non accompagnato? controversia: siĠ (Circolare Mininterno 9/4/01), solo in caso di necessitaĠ (Regolamento Comitato)

o      affidamento

-       presupposto: temporanea mancanza di un idoneo ambiente familiare (nota: relativo allo stato di abbandono, piuĠ che alla condizione di Ònon accompagnatoÓ)

-       affidatario:

¤       se possibile, famiglia, preferibilmente con figli minori, o persona singola

¤       altrimenti, comunitaĠ di tipo familiare o istituto di assistenza pubblico o privato

-       procedimento: affidamento disposto da

¤       servizio sociale locale (reso esecutivo dal Giudice tutelare), in caso di consenso di chi esercita la potestaĠ genitoriale o la tutela (affidamento consensuale)

¤       Tribunale per i minorenni, in caso di mancanza di assenso (affidamento giudiziale); seguono le limitazioni della potestaĠ genitoriale

-       compiti: accoglimento del minore e esercizio dei poteri connessi con la potestaĠ parentale nei rapporti con lĠistituzione scolastica e lĠautoritaĠ sanitaria

-       il minore straniero in stato di abbandono deve essere affidato (art. 37 bis, L. 184/83); poca chiarezza (anche sulla scelta tra affidamento consensuale e affidamento giudiziale) e molta disomogeneitaĠ; attribuzione al Comitato della responsabilitaĠ dellĠaffidamento (Regolamento L. 476/98, DPR 492/99; in contrasto con L. 184/83; disposizione applicata comunque da alcuni Tribunali per i minorenni)

-       lĠaffidamento del minore non accompagnato dovrebbe poter essere disposto anche prima della decisione del Comitato sul rimpatrio (in contrasto con Circolare Mininterno 9/4/01), eventualmente a valle delle indagini, disposte dal Comitato, che accertano se la famiglia costituisca ambiente familiare idoneo (purcheĠ queste siano completate in tempi brevi); lĠaffidamento, in ogni caso, non dovrebbe di per seĠ precludere il rimpatrio; lĠaffidatario dovrebbe, in base alla L. 184/83, essere ascoltato ai fini della decisione sul rimpatrio

-       difficoltaĠ di interpretazione in relazione alla formalizzazione dellĠaffidamento (di fatto) a parenti entro il IV grado: alcuni Tribunali e Giudici tutelari si dichiarano incompetenti a procedere (ad es.: per mancanza di pregiudizio per la condizione del minore), con danno per la posizione (sostanziale e giuridica) del minore

 

o      opera per tutelare, in conformitaĠ con la Convenzione ONU del 1989, i minori stranieri non accompagnati e i minori accolti nel territorio italiano

o      in particolare,

-       vigila sulle modalitaĠ di soggiorno dei minori

-       definisce criteri per lĠammisisone di minori accolti, delibera sulle corrispondenti richieste, sullĠaffidamento temporaneo di tali minori e sul loro rimpatrio

-       censisce i minori accolti e i minori non accompagnati

-       accerta lo status di minore non accompagnato

-       promuove, anche mediante convenzioni, le ricerche dei familiari dei minori non accompagnati

o      puoĠ trattare dati sensibili in relazione ai minori

o      eĠ composto da 9 rappresentanti[121]: Presidenza del Consiglio, Minwelfare[122], MAE, Mininterno, Mingiustizia, ANCI, Unione province italiane, Organizzazioni attive nel settore della famiglia (2); per ogni membro eĠ nominato un supplente

o      opera presso il Minwelfare[123]

o      eĠ presideuto dal rappresentante del Minwelfare[124]

 

o      indagini (svolte da ONG convenzionate) per individuare i familiari o per verificare le possibilitaĠ di affidamento alle autoritaĠ in patria, noncheĠ lĠassenza di rischi per il minore, e per definire, possibilmente, un progetto di reinserimento[126]

o      nomina da parte del giudice tutelare di un tutore provvisorio

o      audizione del minore da parte dei servizi sociali del Comune di dimora, per accertarne lĠopinione in merito al rimpatrio

o      il Comitato dispone il Ònon luogo a provvedere al rimpatrioÓ, informa lĠautoritaĠ giudiziaria per la valutazione dello stato di abbandono (e i provvedimenti conseguenti) e i servizi sociali per lĠaffidamento e indica agli enti pubblici e a quelli privati (enti o organizzazioni con rappresentanza nazionale e iscritti nel registro presso la Presidenza del Consiglio) gestori di progetti di avviare, per il minore, un progetto di integrazione sociale e civile di durata non minore di 2 anni (non previsto dalla legge, ma dalla Nota del Comitato 14/10/02; e se la maggiore etaĠ saraĠ compiuta prima dei due anni?)[127]

o      al minore eĠ rilasciato, previo parere del Comitato minori, un permesso per integrazione minore, se si trova nelle condizioni di cui allĠart. 32, co. 1 bis e 1 ter, T.U. (quali? verosimilmente: arrivo in Italia prima del compimento dei 15 anni, inserimento, anteriore al compimento dei 16 anni, in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da ente pubblico o privato con rappresentanza nazionale e iscritto nel registro presso la Presidenza del Consiglio, decisione di non luogo a provvedere al rimpatrio da parte del Comitato minori stranieri in contrasto con la condizione di assenza di decisione, di cui allĠart. 32, co. 1 bis; rilevante lĠinserimento di fatto in progetto idoneo, anche se non disposto direttamente dal Comitato?)[128]

 

o      casi definiti:

-       affidato ex art. 4, L. 184/83 a cittadino straniero: iscrizione sul permesso o sulla carta di soggiorno dellĠaffidatario (prima dei 14 anni), permesso per motivi familiari o carta di soggiorno (dopo i 14 anni)

-       affidato a comunitaĠ di tipo familiare o istituto di assistenza ex art. 2, L. 184/83: il permesso per minore etaĠ eĠ convertibile in permesso per affidamento su richiesta dei servizi sociali (Circolare Mininterno 9/4/01)

-       minore sottoposto a tutela di comunitaĠ di tipo familiare familiare o istituto di assistenza: permesso per minore etaĠ (Circolare Mininterno 13/11/00)

-       minore che si trovi nelle condizioni di cui allĠart. 32, co. 1 bis e 1 ter, T.U. (quali? verosimilmente: arrivo in Italia prima del compimento dei 15 anni, inserimento, anteriore al compimento dei 16 anni, in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da ente pubblico o privato con rappresentanza nazionale e iscritto nel registro presso la Presidenza del Consiglio, decisione di non luogo a provvedere al rimpatrio da parte del Comitato minori stranieri in contrasto con la condizione di assenza di decisione, di cui allĠart. 32, co. 1 bis; rilevante lĠinserimento di fatto in progetto idoneo, anche se non disposto direttamente dal Comitato?)[130]: permesso per integrazione minore, previo parere del Comitato (artt. 11 e 28 Regolamento)

o      casi ambigui (lĠequiparazione di minore affidato o sottoposto a tutela a figlio, ai fini del ricongiungimento richiamerebbe lĠapplicazione di art. 29 co. 2, art. 30 co. 1, lettera c, art. 30, co. 4, T.U.: rilascio, sul posto, di permesso per motivi familiari o addirittura carta di soggiorno; non ovvia lĠinclusione di affidamento di fatto; la Circolare Mininterno 13/11/00 prescrive il rilascio di permesso per minore etaĠ al sottoposto a semplice tutela; lĠart. 32 T.U. fa riferimento solo ad affidatario straniero, non italiano):

-       affidato ex art. 4, L. 184/83 a cittadino italiano: permesso per motivi familiari o carta di soggiorno?

-       minore sottoposto a tutela di cittadino italiano: permesso per minore etaĠ, permesso per motivi familiari o carta di soggiorno?

-       minore sottoposto a tutela di cittadino straniero: permesso per minore etaĠ o permesso per motivi familiari (o carta di soggiorno)?

-       minore affidato di fatto a parente straniero entro il IV grado: permesso per minore etaĠ o permesso per motivi familiari (o carta di soggiorno)?

-       minore affidato di fatto a parente italiano entro il IV grado convivente: permesso per motivi familiari (art. 28 Regolamento) o carta di soggiorno?

o      daĠ diritto allĠassistenza sanitaria (con iscrizione obbligatoria al SSN) e allĠavviamento scolastico

o      convertibile in permesso per affidamento, in caso di affidamento del minore ai sensi della L. 184/83 (Circolare Mininterno 9/4/01): affidamento disposto dal Tribunale per i minorenni oppure disposto dai servizi sociali e reso esecutivo dal Giudice tutelare

o      non eĠ utilizzabile per lavoro neĠ convertibile al compimento dei 18 anni (Circolare Mininterno 13/11/00; in contrasto con la Convenzione Onu sui diritti del fanciullo, secondo sentenza del Tribunale di Torino)

o      eĠ utilizzabile per lavoro (art. 14, co. 1, lettera c, Regolamento) o studio

o      convertibile in permesso per studio, lavoro o accesso al lavoro al compimento dei 18 anni[131], con detrazione dalle quote annuali (relative allĠanno successivo? da art. 14, co. 4 bis Regolamento, se la conversione avviene in due fasi: minore etaĠ -> studio -> lavoro), a condizione che non sia intervenuta una decisione del Comitato (art. 32, co. 1 bis T.U. e Nota del Comitato 14/10/02)[132] e che il gestore del programma di integrazione certifichi con idonea documentazione[133] che il minore

-       eĠ giunto in Italia da almeno tre anni

-       eĠ stato inserito per almeno due anni in un progetto di integrazione sociale e civile (?) gestito da ente o organizzazione con rappresentanza nazionale, iscritti nel registro presso la Presidenza del Consiglio

-       dispone di un alloggio

-       frequenta un corso di studio o svolge attivitaĠ lavorativa retribuita secondo legge, ovvero eĠ in possesso di un contratto di lavoro (anche se relativo a un rapporto di lavoro non ancora iniziato)

o      conferisce gli stessi diritti del permesso per minore etaĠ (eĠ vero?)

o      i minori sottoposti a tutela

o      i minori affidati con provvedimento del Tribunale per i minorenni (affidamento giudiziario)

o      i minori affidati con provvedimento dei servizi sociali e del Giudice Tutelare (affidamento amministrativo)

o      i minori affidati a parenti entro il quarto grado senza che sia stato disposto alcun provvedimento formale (affidamento di fatto)

 

 

 

 

 

16.    Ingresso e soggiorno per studio, formazione professionale e attivitaĠ scientifica (*)

 

 

o      domanda di preiscrizione ad un determinato corso per il quale vi sia disponibilitaĠ di posti

o      titolo finale di studio tra quelli considerati equipollenti al titolo di scuola secondaria italiana (12 anni di scolaritaĠ) ed eventuale idoneitaĠ per lĠaccesso allĠuniversitaĠ nel paese di provenienza

o      documenti tradotti e legalizzati dalla Rappresentanza italiana (salvo esonero, nei casi in cui cosiĠ dispongano convenzioni internazionali in vigore per lĠItalia; es.: la Convenzione dellĠAja del 1961, cui ha aderito la Turchia), e muniti della dichiarazione consolare di valore in loco

o      dimostrazione di disponibilitaĠ di mezzi di sostentamento non inferiori ad assegno sociale, mediante

-       fidejussione, bonifico o versamento

-       garanzie fornite da istituzioni o enti affidabili, italiani o stranieri, o da governi stranieri

-       garanzia di sostentamento presentata da privato italiano o straniero legalmente soggiornante con permesso di durata residua non inferiore a un anno

o      indicazione di un alloggio in Italia.

o      disponibilitaĠ di somma per il rimpatrio o biglietto di ritorno.

o      copertura assicurativa per cure mediche e ricoveri ospedalieri, con assicurazione estera o italiana valide in Italia o iscrizione al SSN (contributo forfetario; copertura non valida per familiari a carico)

 

 

 

 

 

 

á      Consentito lĠingresso per studio, alle condizioni stabilite nel decreto-visti del Ministro degli affari esteri[137]

o      di maggiorenni, per corsi superiori di studio o di istruzione tecnico-professionale a tempo pieno[138] e di di durata determinata verificata la coerenza dei corsi con la formazione acquisita nel Paese di provenienza, accertate la disponibilitaĠ di mezzi di sostentamento e la validitaĠ dellĠiscrizione o pre-iscrizione al corso[139]

o      di minori ultraquattordicenni, i cui genitori o tutori vogliano far seguire corsi presso istituti e scuole secondarie nazionali o paritarie o presso istituzioni accademiche, nellĠambito di programmi di scambio approvati dal MAE, o dal Ministero dellĠistruzione e dellĠuniversitaĠ, o dal Ministero dei beni culturali

o      di minori ultraquindicenni, accertata la coerenza dei corsi con la formazione acquisita nel Paese di provenienza, la disponibilitaĠ di mezzi di sostentamento, la validitaĠ dellĠiscrizione o pre-iscrizione al corso, la presenza di misure di adeguata tutela del minore e la rispondenza del programma scolastico da seguire alle effettive esigenze formative del minore stesso[140]

o      di stranieri assegnatari di borse di studio accordate dalle amministrazioni di cui allĠart. 1, co. 2, D.Lgs. 165/01, da Governi stranieri, da fondazioni e istituzioni culturali italiane di chiara fama o da organizzazioni internazionali

 

 

 

o      chiede, ai fini dellĠautorizzazione, alla Direzione provinciale del lavoro di certificare che il programma formativo soddisfa i requisiti, indicando forme di finanziamento, imprese ospitanti e nominativi degli stranieri partecipanti al corso;

o      comunica alla Direzione provinciale del lavoro, prima dellĠinizio del corso e per ciascuno straniero, il nome del datore di lavoro (con sottoscrizione della comunicazione, per adesione, da parte del datore di lavoro), il luogo e lĠorario della formazione;

o      assicura lo straniero presso lĠINAIL[142]

o      in permesso per lavoro subordinato, salvo che sia escluso da accordi o condizioni di ammissione, previa stipula del contratto di soggiorno[143], entro quote (conversioni successive a laurea o laurea specialistica e quelle improbabili al compimento della maggiore etaĠ, detratte da quote per lĠanno successivo[144])

o      in permesso per lavoro autonomo, entro quote e a condizione del possesso dei requisiti per lĠingresso certificato dallo Sportello unico (anzicheĠ dalla rappresentanza diplomatico-consolare italiana, come previsto in generale dal T.U.) sulla base della documentazione presentata dallĠinteressato

 

o      al ricongiungimento familiare

o      allĠiscrizione facoltativa al SSN (con pagamento di contributo forfetario)

o      allĠassistenza sociale a paritaĠ con gli italiani, esclusi assegno sociale e provvidenze che costituiscano diritti soggettivi ai sensi della legislazione in materia di assistenza sociale

 

 

17.    Professioni (*)

 

o      titolo di studio (es.: laurea)

o      titolo abilitante (es.: esame di Stato)

o      iscrizione allĠalbo e svolgimento della professione (es.: iscrizione allĠordine dei medici)

 

 

 

 

o      richiesta esperienza professionale (due anni negli ultimi dieci) aggiuntiva in caso di formazione non abilitante nel paese di provenienza e in caso di durata della formazione inferiore di oltre un anno a quella prevista in Italia (durata doppia di quella mancante, ma non superiore a quattro anni)

o      misure compensative (tirocinio di durata non superiore a tre anni, con eventuale formazione aggiuntiva, o prova attitudinale[146]), a scelta del richiedente, disposte con decreto del Ministro competente, in caso di materie di studio o di attivita' professionali sostanzialmente diverse; per lĠespletamento di tali misure, se lo straniero eĠ allĠestero, eĠ rilasciato un visto di ingresso per studio per il periodo necessario (art. 49, co. 3 Regolamento)

o      obbligatoria la prova attitudinale per professioni relative al diritto nazionale

o      valutazione di prova e tirocinio attribuita agli ordini professionali o al ministero vigilante

o      titoli muniti di traduzione della Rappresentanza italiana

o      ministero vigilante sulla tenuta dell'albo, registro o elenco per le professioni per cui tale tenuta eĠ prevista:

-       Attuario, Avvocato, Procuratore, Commercialista, Biologo, Chimico, Agronomo e forestale, Geologo, Ingegnere, Agente di cambio, Psicologo, Consulente del lavoro, Ragioniere e perito commerciale  (Ministero grazia e giustizia)

-       Consulente di proprieta' industriale  (Ministero industria)

-       Tecnico sanitario e di radiologia medica  (Ministero sanita')

-       Docenti di istituti di istruzione secondaria ed artistica, compresi conservatori, accademie e istituti superiori per le industrie artistiche  (Ministero pubblica istruzione)

-       Esperto in materia di pianificazione territoriale (Ministero lavori pubblici)

o      per le professioni che richiedono una formazione universitaria o in istituto di istruzione superiore di almeno 3 anni:

-       il Ministero per la funzione pubblica, per le professioni consistenti in rapporti di pubblico impiego, salvo

¤       il Ministero della sanita' per le professioni sanitarie

¤       il Ministero dell'universita' per il personale ricercatore universitario

¤       il Ministero della pubblica istruzione per i docenti di istituti di istruzione secondaria ed artistica, compresi conservatori, accademie e istituti superiori per le industrie artistiche

-       il Ministero dell'universita' in tutti gli altri casi

o      per le altre professioni:

-       il Ministero per la funzione pubblica, per le professioni consistenti in rapporti di pubblico impiego, salvo

¤       il Ministero della pubblica istruzione per il personale docente e non docente delle scuole materne ed elementari e degli istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado

¤       il Ministero del lavoro per professioni per le quali sono richiesti attestati o qualifiche professionali conseguiti ai sensi della legge 845/78 o della legge 56/87 o della normativa in materia di contratti di formazione

-       il Ministero dei trasporti per le professioni marittime

-       il Ministero del lavoro, di concerto con il Ministero della pubblica istruzione, in tutti gli altri casi

 

o      ingresso in Italia per lavoro autonomo o subordinato in campo sanitario  comunque condizionato al riconoscimento del titolo di studio da parte del ministero competente

o      presso il Minsalute sono istituiti elenchi speciali per gli esercenti le professioni sanitarie sprovviste di ordine o collegio professionale (iscrizione e cancellazione in base a Capo I del D.P.R. 221/50 e successive integrazioni e modificazioni)

o      per lĠiscrizione agli albi e agli elenchi speciali, necessaria la conoscenza dell'italiano e delle disposizioni sullo svolgimento della professione (esonero in caso di titolo abilitante conseguito in Italia; possibilitaĠ di sostenere una seconda prova in caso di esito negativo della prima; da circ. Min. SanitaĠ 12/4/2000); accertamento  effettuato dagli ordini e collegi professionali e dal Minsalute, con oneri a carico dell'interessato

o      le regioni Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto, Campania e le province autonome di Trento e Bolzano ricevono le domande di riconoscimento del titolo abilitante nei casi relativi allo svolgimento della professione sanitaria (nelle rispettive strutture sanitarie?), ed effettuano lĠistruttoria (Decreti Min. Salute 18/6/2002 e 27/12/2002)

o      il decreto di riconoscimento di un titolo professionale sanitario perde efficacia se il professionista non si iscrive allĠalbo (o, in mancanza di albo, non svolge la professione) nei successivi 2 anni

o      il Minsalute provvede, con le stesse modalitaĠ, al riconoscimento di titoli complementari (es.: specializzazioni e quelli di formazione complementare delle professioni sanitarie infermieristiche) in campo sanitario ai fini dello svolgimento di attivitaĠ nellĠambito del SSN

o      la dichiarazione di equipollenza dei titoli accademici nelle discipline sanitarie, conseguiti all'estero, e l'ammissione agli esami di diploma, di laurea o di abilitazione, con dispensa totale o parziale degli esami di profitto, non danno titolo, di per seĠ, allo svolgimento della professione; per lo svolgimento della professione eĠ necessaria la preventiva acquisizione del benestare del Minsalute; in mancanza, non eĠ consentita lĠiscrizione negli albi professionali e negli elenchi speciali per lĠesercizione delle relative professioni nel territorio nazionale e nei paesi dellĠUnione europea[148]

 

 

 

18.    Protezione sociale (*)

 

o      per il quale emerga, nel corso di indagini o di procedimenti penali o di interventi assistenziali dellĠente locale, una grave condizione di sfruttamento o di violenza e che corra rischi concreti per la propria incolumitaĠ in seguito alla decisione di sottrarsi al condizionamento di organizzazioni criminali o alle dichiarazioni rese nel corso delle indagini

o      che possa essere inserito in un programma di integrazione sociale gestito dallĠente locale, anche in convenzione con ente privato iscritto nel registro apposito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri

 

o      disponibilitaĠ di operatori competenti

o      disponibilitaĠ di strutture logistiche adeguate

o      esistenza di rapporti con lĠente locale o con altre istituzioni rilevanti

o      definizione di un programma di integrazione adeguato (tutela fisica e psicologica, formazione professionale finalizzata a sbocchi lavorativi, e, se necessario, alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana)

o      adozione di procedure per la tutela dei dati personali

o      assenza di misure di prevenzione ovvero denunce o condanne per reati relativi allĠimmigrazione o per reati di cui agli artt. 380 e 381 c.p.p. a carico dei responsabili

o      rispondenza dei programmi ai requisiti fissati con decreto del Ministro delle pari opportunitaĠ

o      sussistenza dei requisiti di professionalitaĠ e organizzativi necessari per la realizzazione del programma

o      comunicano al Sindaco lĠinizio del programma

o      rappresentano, se necessario, lo straniero in tutti gli adempimenti amministrativi

o      presentano un rapporto semestrale allĠente locale

o      tutelano la sicurezza dello straniero e, anche a programma concluso, la riservatezza dei dati personali

o      comunicano a Sindaco e Questore eventuali interruzioni della partecipazione al programma da parte dello straniero

 

o      interruzione della partecipazione al programma di inserimento

o      condotta incompatibile con il prgramma di inserimento

o      cessazione delle ragioni che ne hanno motivato il rilascio

 

o      iscritto obbligatoriamente al SSN (come titolare di permesso per Òasilo umanitarioÓ - da circolare Ministero della SanitaĠ)

o      accede ai servizi assistenziali

o      accede a corsi di studio

o      puoĠ iscriversi nelle liste di collocamento (o nellĠelenco anagrafico di cui allĠart. 4 DPR 442/00?)

o      puoĠ esercitare attivitaĠ di lavoro subordinato

 

o      per lavoro subordinato (art. 27, co. 3 bis, Regolamento)[149], con le modalitaĠ stabilite per il permesso per lavoro subordinato, in presenza di rapporto di lavoro in corso (o contratto di soggiorno per lavoro?), con detrazione dalle quote fissate dal decreto-flussi per lĠanno successivo (art. 27, co. 3 bis, Regolamento)

o      per studio, in presenza di iscrizione a corso regolare di studi

 

 

 

 

                                                                                III.     Allontanamento e sanzioni (*)

 

19.    Respingimento alla frontiera (*)

 

o      tenta di fare ingresso da un valico non autorizzato (a meno che questo non avvenga per cause di forza maggiore)

o      quando eĠ privo dei requisiti previsti per lĠingresso (documentazione relativa a finalitaĠ e durata del soggiorno, mezzi di sostentamento sufficienti, eventuali mezzi per la copertura delle spese di rimpatrio, passaporto valido e, se richiesto, visto di ingresso)

o      esistono motivi di pericolo per ordine pubblico e sicurezza dello Stato (anche per paesi Schengen; salvo ragioni umanitarie o obblighi costituzionali o internazionali)

o      eĠ gravato da un divieto di reingresso in seguito a espulsione

o      sussistono i presupposti per la sua espulsione

o      eĠ stato segnalato per la non ammissione in Area Schengen (T.U.: per soli motivi di ordine pubblico e sicurezza degli Stati e di tutela delle relazioni internazionali; R.: qualunque motivo, incluso allontanamento con divieto di reingresso)

o      non sono soddisfatte norme doganali e valutarie, e requisiti sanitari previsti dalla normativa vigente in materia di profilassi internazionale

o      giaĠ riconosciuto rifugiato in altro Stato

o      proveniente da uno Stato, diverso da quello di appartenenza, che abbia aderito alla convenzione di Ginevra, nel quale abbia trascorso un periodo di soggiorno, e non di solo transito verso lĠItalia, senza chiedere asilo

o      che soddisfi le condizioni previste dall'articolo 1, paragrafo F, della convenzione di Ginevra: responsabile di

-       crimine contro la pace

-       crimine di guerra

-       crimine contro lĠumanitaĠ

-       crimine grave di diritto comune al di fuori del paese di accoglimento

-       azioni contrarie alle finalitaĠ delle Nazioni Unite

o      condannato in Italia per uno dei delitti previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale, o pericoloso per la sicurezza dello Stato, ovvero appartenente ad associazioni di tipo mafioso o dedite al traffico degli stupefacenti o ad organizzazioni terroristiche

o      possa essere perseguitato per motivi di

-       razza

-       sesso

-       lingua

-       cittadinanza

-       religione

-       opinioni politiche

-       condizioni  personali  o  sociali

o      possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale  non sia protetto dalla persecuzione

 

o      polizia di frontiera, nei casi in cui lo straniero si presenti a un valico di frontiera autorizzato

o      questore, nei casi in cui lo straniero

-       sia fermato subito dopo aver fatto ingresso da un valico di frontiera non autorizzato

-       sia stato ammesso temporaneamente nel territorio dello Stato per prestargli soccorso

 

o      in caso di trattenimento in CPT in attesa di eseguire il respingimento (es.: per motivi di soccorso): possibile tutela in sede di procedimento di convalida del trattenimento da parte del giudice

o      in generale: ricorso al TAR, previa nomina di un rappresentante legale (anche dal consolato o dallĠambasciata italiana)

 

 

o       dello straniero che debba essere respinto

o      dello straniero in transito, qualora il vettore che avrebbe dovuto trasportarlo nel Paese di destinazione rifiuti di imbarcarlo o le autorita' dello Stato di destinazione gli abbiano negato l'ingresso o lo abbiano rinviato in Italia e lo straniero non risulti ammissibile nel territorio dello Stato (modifica allĠart. 10, co. 3, T.U., introdotta da D. Lgs. 87/03)

 

 

 

20.    Espulsione (*)

 

o      per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato

o      come misura di sicurezza aggiuntiva alla pena

o      come sanzione sostitutiva della detenzione o alternativa alla pena

o      come misura di prevenzione

o      per soggiorno illegale

o      per vendita di marchi contraffatti

 

o      disposta con decreto del Ministro dellĠinterno (amministrativa)

o      eseguita con accompagnamento immediato alla frontiera

o      ricorso al TAR del Lazio, sede di Roma (anche dal consolato o ambasciata italiana allĠestero)

 

o      disposta dal giudice (giudiziaria)

o      per straniero condannato per reati di cui agli artt. 380 e 381 c.p.p. che risulti socialmente pericoloso

o      divieto di reingresso: fissato con la sentenza?

o      eseguita successivamente allĠespiazione della pena con accompagnamento immediato alla frontiera (non affermato esplicitamente; si desume logicamente); questore e autoritaĠ consolare sono avvertiti per tempo

o      la revoca o la non applicazione puoĠ essere disposta dal giudice di sorveglianza

o      provvedimento del giudice di sorveglianza concernente la misura di sicurezza impugnabile (art. 680 c.p.p.)

 

o      disposta (facoltativamente) dal giudice (giudiziaria)

o      per straniero che debba essere condannato per reato non colposo, o per il quale si debba applicare la pena su richiesta (patteggiamento), alla detenzione < 2 anni senza possibilitaĠ di sospensione, e che dovrebbe comunque, in mancanza, subire lĠespulsione per soggiorno illegale o come misura di prevenzione

o      esclusi i delitti dellĠart. 407, co. 2, lettera a, c.p.p., e i delitti puniti dal Testo Unico con pena edittale superiore, nel massimo, a 2 anni

o      esclusi i casi in cui si applichino i divieti di espulsione (vedi sotto: rischio di persecuzione, minore, familiare o congiunto di italiano, donna incinta o puerpera, titolare di carta di soggiorno)

o      condizione necessaria: provvedimento immediatamente eseguibile (accompagnamento  immediato alla frontiera senza previo trattenimento in CPT)

o      divieto di reingresso per un periodo > 10 anni[150] (salvo termine inferiore, ma comunque > 5 anni, stabilito dal giudice); sanzione sostitutiva revocata dal giudice in caso di reingresso ilelgale prima della scadenza del divieto

o      ricorso come per la condanna (salvo il caso di patteggiamento; possibile comunque ricorso in Cassazione, ad es.: per mancata verifica di una delle condizioni)

 

o      disposta (obbligatoriamente) dal giudice di sorveglianza (giudiziaria)

o      per straniero, giaĠ identificato, detenuto, che debba scontare una pena, anche residua, < 2 anni, e che dovrebbe comunque, in mancanza, subire lĠespulsione per soggiorno illegale o come misura di prevenzione

o      esclusi i delitti dellĠart. 407, co. 2, lettera a, c.p.p., e i delitti puniti dal Testo Unico

o      esclusi i casi in cui si applichino i divieti di espulsione (vedi sotto: rischio di persecuzione, minore, familiare o congiunto di italiano, donna incinta o puerpera, titolare di carta di soggiorno)

o      10 gg. per proporre opposizione; 20 gg. per la decisione; espulsione eseguita solo dopo la scadenza del termine per lĠopposizione o di quello per la decisione

o      stato di detenzione mantenuto fino ad acquisizione di tutti i documenti di viaggio necessari

o      accompagnamento  immediato alla frontiera

o      pena estinta dopo 10 anni, salvo il caso di reingresso illegale; detenzione ripristinata in questo caso

 

o      disposta dal prefetto (amministrativa)

o      per straniero appartenente a una delle categorie di cui

-       allĠart. 1 L. 1423/56, come sostituito dallĠart. 2 L. 327/88: straniero ritenuto dallĠautoritaĠ di PS, sulla base di elementi di fatto, dedito ad attivitaĠ delittuose

-       allĠart. 1 L. 575/65, come sostituito dallĠart. 13 L. 646/82: straniero indiziato di appartenere ad associazione mafiosa

o      eseguita con accompagnamento immediato alla frontiera[151]

 

o      disposta dal prefetto (amministrativa)

o      per straniero

-       che abbia eluso i controlli di frontiera e non sia stato fermato subito dopo (e respinto)

-       che sia privo di permesso di soggiorno valido, non avendone chiesto il rilascio entro 8 gg. lavorativi dallĠingresso o il rinnovo entro 60 gg. dalla scadenza

-       che, dopo un ingresso da altro paese Schengen, abbia omesso di fare dichiarazione di soggiorno per oltre 60 gg.

-       che non abbia rispettato lĠobbligo di lasciare il territorio dello Stato entro 15 gg. in seguito a diniego di rilascio o di rinnovo del permesso

-       che abbia subito la revoca o lĠannullamento del permesso di soggiorno

-       che non abbia rispettato lĠobbligo di lasciare il territorio dello Stato entro 15 gg. in seguito a una precedente espulsione

-       che non abbia rispettato il divieto di reingresso a seguito di espulsione

o      eseguita con

-       intimazione a lasciare il territorio dello Stato entro 15 gg., nei casi di permesso scaduto da piuĠ di 60 gg. senza richiesta di rinnovo, a condizione che non vi sia il rischio che lo straniero si sottragga allĠobbligo di lasciare lĠItalia

-       accompagnamento immediato alla frontiera, negli altri casi[152]

 

o      disposta dal prefetto (amministrativa)

o      per straniero condannato definitivamente (condanna successiva allĠentrata in vigore della L. 189/02, da Messaggio telegrafico Mininterno del 9/9/2003) per reati previsti dal Titolo III, Capo III, Sez. II della L. 633/41, e modifiche, in materia di tutela del diritto di autore, e dagli artt. 473, 474 c.p.

o      eseguita con accompagnamento immediato

 

o      decreto di espulsione comunicato allo straniero, con indicazione delle modalitaĠ di impugnazione, con traduzione (da Regolamento: sintesi) in lingua da lui conosciuta (da Regolamento: a lui comprensibile) o, se non eĠ possibile per indisponibilitaĠ di personale idoneo alla traduzione del provvedimento in tale lingua, in inglese, francese o spagnolo

o      in caso di straniero sottoposto a procedimento penale ma non a custodia cautelare[153]

-       il questore richiede il nulla-osta allĠespulsione allĠautoritaĠ giudiziaria;

-       il nulla-osta non puoĠ essere concesso in caso di procedimento per uno dei delitti di cui all'art. 407, comma 2, lettera a), c.p.p. o allĠart. 12 del T.U.

-       negli altri casi, il nulla-osta eĠ negato solo per inderogabili esigenze processuali anche in relazione allĠinteresse della persona offesa; si applica il silenzio-assenso, dopo 15 gg. dal ricevimento della richiesta; in caso di diniego, trattenimento nel CPT; cessate le esigenze processuali o lo stato di custodia cautelare, il nulla-osta eĠ concesso

-       non luogo a procedere in caso di avvenuta espulsione (confisca ex art. 240 c.p.)

-       applicazione (oltre che delle sanzioni ordinarie per reingresso anticipato senza autorizzazione) dellĠart. 345 c.p.p. in caso di reingresso prima della scadenza del divieto di reingresso o del termine per la prescrizione del reato piuĠ grave (se successivo); ripristino della custodia cautelare (art. 307 c.p.p.) se la scarcerazione era avvenuta per decorrenza dei termini

o      comunicazione al Tribunale in composizione monocratica territorialmente competente, da parte del questore, del provvedimento di espulsione con accompagnamento alla frontiera entro 48 ore dallĠadozione; il Tribunale convalida il provvedimento entro le 48 ore successive alla comunicazione; il provvedimento eĠ comunque immediatamente esecutivo (D.L. 51/02, convertito con modificazioni dalla L. 106/02; eccezione di incostituzionalitaĠ in relazione allĠimmediata esecutivitaĠ sollevata dal Tribunale di Catania)

o      ricorso avverso il provvedimento di espulsione al giudice ordinario[154] del luogo dove ha sede il prefetto che ha adottato il provvedimento, entro 60 gg.[155] dalla data del provvedimento[156] (anche dal consolato o dallĠambasciata italiana, in caso di accompagnamento immediato alla frontiera); ricorso inammissibile se presentato oltre i termini

o      il giudice decide con unico provvedimento (impugnabile solo in Cassazione), adottato, in tutti i casi, entro 20 gg.[157] (termine a carattere ordinatorio)[158]

o      diritto allĠassistenza legale da parte di un patrocinatore legale di fiducia o, in mancanza, di un difensore designato dal giudice nellĠambito dei soggetti iscritti nella tabella apposita, e, se necessario, allĠassistenza da parte di un interprete; onorario e spese a carico dellĠerario (art. 142 L, D.P.R. 115/2002)[159]

o      divieto di reingresso (esteso, tramite segnalazione al SIS, a tutti i paesi Schengen): 10 anni (salvo durata minore, ma comunque > 5 anni, fissata dal prefetto nel decreto di espulsione)[160] a decorrere dalla data documentata (col timbro a data o con altro documento) di uscita dallĠItalia; alla scadenza del divieto, lo straniero presenta istanza alla rappresentanza italiana di dichiarazione di cessazione del divieto; la rappresentanza inoltra lĠistanza al Mininterno e, successivamente, notifica la dichiarazione allo straniero

o      possibile lĠingresso anticipato, rispetto alla scadenza del divieto di reingresso, previa autorizzazione da parte del Ministro dellĠinterno, su istanza dello straniero alla rappresentanza italiana, accompagnata da documentazione relativa al motivo per cui si chiede lĠautorizzazione; la rappresentanza inoltra lĠistanza al Mininterno e, successivamente, notifica la dichiarazione allo straniero

o      reclusione da 6 mesi a un anno[161] in caso di trasgressione; nuova espulsione con accompagnamento immediato alla frontiera; arresto in flagranza sempre consentito

o      reclusione da uno a 4 anni, con arresto in flagranza e fermo sempre consentiti, in caso di

-       ulteriore reingresso in violazione del divieto

-       primo reingresso in violazione del divieto a seguito di

Ż    espulsione disposta dal giudice

Ż    espulsione conseguente al mancato rispetto del termine di 5 gg. per lasciare lĠItalia in caso di impossibilitaĠ di effettuare o prolungare il trattenimento nel CPT (arresto obbligatorio in questo caso)

 

 

 

o      possa essere perseguitato per motivi di

-       razza

-       sesso

-       lingua

-       cittadinanza

-       religione

-       opinioni politiche

-       condizioni  personali (nota: ulteriore rispetto a Convenzione di Ginevra; applicato dal Tribunale di Firenze al caso di prostituta con rischio di ritorsioni in patria) o  sociali

o      possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale  non sia protetto dalla persecuzione

o      minori (salvo il diritto di seguire il genitore o lĠaffidatario espulsi)

o      donne incinte o che abbiano partorito da meno di 6 mesi un figlio cui provvedono (la pronuncia 376/00 della Corte costituzionale ha esteso il divieto di espulsione al marito; non al padre in quanto tale?)

o      coniuge o familiari entro il IV grado di cittadino italiano (risposta del Mininterno a un quesito della questura di Trieste: anche con cittadinanza acquistata per naturalizzazione), con esso conviventi

o      titolari di carta di soggiorno (salvo applicazione, anche in via cautelare, di misure di prevenzione di cui all'art. 14 L. 55/90)

 

o      eĠ iscritto nel permesso del genitore o dellĠaffidatario regolarmente soggiornante, se eĠ di etaĠ < 14 anni

o      ottiene un permesso per motivi familiari o una carta di soggiorno se eĠ di etaĠ > 14 anni e convivente con il genitore o con lĠaffidatario regolarmente soggiornanti (circ. Mininterno 23/12/99 e 13/11/00; rilascio di carta di soggiorno non menzionato esplicitamente)

o      ottiene un permesso per minore etaĠ, negli altri casi

 

 

 

21.    Trattenimento nei CPT (*)

 

o      quando non sia possibile eseguire immediatamente lĠespulsione con accompagnamento alla frontiera o il respingimento

-       per la necessitaĠ di soccorrere lo straniero

-       per necessitaĠ di accertamenti su identitaĠ o nazionalitaĠ

-       per necessitaĠ di acquisire documenti per il viaggio

-       per mancanza di vettore o di altro mezzo idoneo

o      quando cĠeĠ il rischio che lo straniero espulso con intimazione per non aver chiesto o rinnovato il permesso, o per averlo avuto revocato o annullato, si sottragga allĠobbligo di lasciare lĠItalia

 

 

 

 

o      stipulate convenzioni con enti locali o con soggetti pubblici o privati per la gestione o lo svolgimento delle attivitaĠ di promozione nel CPT; i soggetti convenzionati possono avvalersi dellĠattivitaĠ di altri organismi (enti, associazioni del volontariato e cooperative di solidarietaĠ sociale)

o      concordati progetti di collaborazione con organismi (enti, associazioni del volontariato e cooperative di solidarietaĠ sociale) costituiti da almeno 2 anni (da Direttiva Mininterno ÒCarta dei dirittiÓ), per lo svolgimento di attivitaĠ di assistenza, incluse attivitaĠ di

-       interpretariato

-       informazione legale

-       mediazione culturale

-       supporto psicologico

-       assistenza sociale

-       formazione degli operatori

 

o      familiari conviventi

o      difensore dello straniero

o      ministri di culto

o      personale della rappresentanza diplomatica o consolare

o      membri degli organismi ammessi a svolgervi attivitaĠ di assistenza

 

o      la piena informazione relativa ai suoi diritti in relazione a trattenimento, convalida e ricorso contro il provvedimento di espulsione o di respingimento

o      la comunicazione alla autoritaĠ consolare del Paese di appartenenza dello straniero (salvi i casi di deroga all'obbligo di informazione: dichiarazione esplicita, dietro specifica richiesta, dello straniero o, se di etaĠ < 14 anni, di chi esercita la potestaĠ sul minore di non volersi avvalere dellĠintervento di tale autoritaĠ; rischio di persecuzione per lo straniero o per i suoi familiari) e la segnalazione del trattenimento a familiari dello straniero o a suoi conoscenti, se da lui richiesto e limitatamente a quelli da lui indicati

o      la tutela della salute psico-fisica

o      la libertaĠ di colloquio riservato anche con visitatori provenienti dall'esterno e con membri degli organismi ammessi al CPT

o      la libertaĠ di corrispondenza riservata anche telefonica

o      la possibilitaĠ di esprimersi nella propria lingua o in altra a lui nota e di avvalersi di servizi di interpretariato

o      la tutela dellĠunitaĠ familiare e dei diritti del minore

o      la libertˆ di culto, l'assistenza religiosa e le specifiche esigenze relative al culto stesso

o      il rispetto delle caratteristiche personali, di razza o di abitudini di vita la cui compressione puoĠ determinare una lesione dellĠidentitaĠ

o      la tutela dal rischio di pregiudizio derivante dall'identitaĠ sessuale

o      il recupero degli effetti e dei risparmi personali

 

 

22.    Sanzioni a carico di terzi (*)

 

 

 

 

o       dello straniero che debba essere respinto

o      dello straniero in transito, qualora il vettore che avrebbe dovuto trasportarlo nel Paese di destinazione rifiuti di imbarcarlo o le autorita' dello Stato di destinazione gli abbiano negato l'ingresso o lo abbiano rinviato in Italia e lo straniero non risulti ammissibile nel territorio dello Stato (modifica allĠart. 10, co. 3, T.U., introdotta da D. Lgs. 87/03)

 

o      il responsabile eĠ punito con la reclusione fino a 3 anni e con la multa fino a 15.000 euro[167] per ogni persona

o      se il fatto eĠ commesso per trarne profitto, anche indiretto[168], o eĠ commesso da 3 o piuĠ persone in concorso o utilizzando servizi di trasporto internazionali o documenti contraffatti o alterati o ottenuti illegalmente,[169] eĠ punito con la reclusione da 4 a 12 anni e con la multa di 15.000 euro[170] per ogni persona

o      se il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale di 5 o piuĠ persone, se le persone sono state esposte a rischi per la vita o per lĠincolumitaĠ, o sono state sottoposte a trattamento inumano o degradante le pene sono aumentate

o      se il fatto eĠ commesso al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale ovvero riguardano lĠingresso di minori da destinare allo sfruttamento, eĠ punito con la reclusione da 5 a 15 anni e la multa di 25.000 euro[171] per ogni persona

o      le circostanze aggravanti prevalgono su quelle attenuanti; la diminuzione di pena si applica sulla quantitaĠ risultante dallĠapplicazione delle aggravanti

o      diminuzione della pena fino alla metaĠ per chi collabora con lĠautoritaĠ di polizia o con lĠautoritaĠ giudiziaria

o      arresto obbligatorio in flagranza e confisca del mezzo di trasporto utilizzato

 

 

 

                                                         IV.     Assistenza, previdenza sociale e integrazione (*)

 

23.    Assistenza sanitaria (*)

 

o      i titolari di uno dei seguenti permessi di soggiorno (in corso di validitaĠ o del quale sia stato chiesto il rinnovo):

-       lavoro subordinato (anche stagionale)

-       lavoro autonomo

-       motivi familiari

-       asilo

-       asilo umanitario; ai fini dellĠiscrizione al SSN, si intende il permesso rilasciato ex art. 18, co. 1 per protezione sociale, art. 19, co. 2, lettera a) a minore inespellibile, art. 19, co. 2, lettera d) a donna in stato di gravidanza o di puerperio, art. 20, co. 1 per protezione temporanea, art. 40, co. 1 a straniero illegalmente soggiornante ospitato in centro di accoglienza (il riferimento eĠ improprio, percheĠ non viene rilasciato alcun permesso; manca invece il riferimento al permesso rilasciato ex art. 19, co. 1 a straniero inespellibile per rischio di persecuzione)

-       richiesta di asilo (per tutto il tempo dalla presentazione dellĠistanza alla definizione della procedura, incluso lĠeventuale ricorso giurisdizionale); non si applica ai richiedenti asilo trattenuti, privi di permesso di soggiorno

-       affidamento (per il minore affidato a comunitaĠ familiare o istituto di assistenza, ex art. 2 L. 184/83)

-       attesa adozione

-       acquisto della cittadinanza

o      gli stranieri che abbiano in corso una regolare attivitaĠ lavorativa subordinata o autonoma (per definizione, da Circ. Ministro sanitaĠ: non subordinata) o siano iscritti nelle liste di collocamento (o nellĠelenco anagrafico di cui allĠart. 4 DPR 442/00?)

o      permesso ex art. 27, co. 1, lettere a) (dirigenti o personale altamente specializzato), i) (dipendenti da imprese con sede allĠestero) e q) (giornalisti o dipendenti da mezzi di informazione stranieri) non tenuti a versare lĠIRPEF in Italia

o      permesso per affari

 

o      stipulare assicurazione privata contro il rischio di infortunio, malattia e maternitaĠ, con istituto italiano o straniero, valida sul territorio nazionale

o      iscriversi al SSN

o      titolari di permesso per studio privi di redditi diversi da borse di studio o sussidi erogati da enti pubblici italiani (£. 290.000 per anno, non frazionabili)

o      stranieri regolarmente soggiornanti collocati alla pari (£. 425.000 per anno, non frazionabili)

 

 

o      autocertificazione di residenza o dichiarazione di effettiva dimora

o      permesso di soggiorno in corso di validitaĠ o ricevuta della richiesta di rinnovo

o      autocertificazione del codice fiscale o copia del tesserino relativo

o      dichiarazione con la quale lo straniero si impegna a comunicare alla ASL le variazioni del proprio status

o      eventuale autocertificazione o certificazione (non citata nelle Linee-guida) dello stato di famiglia

o      eventuale autocertificazione o certificazione (non citata nelle Linee-guida) dello stato di familiare a carico

o      eventuale autocertificazione o certificazione di iscrizione nelle liste di collocamento (o nellĠelenco anagrafico di cui allĠart. 4 DPR 442/00?); di richiesta della cittadinanza italiana; di iscrizione a corso di studio

o      eventuale dichiarazione da parte della famiglia ospitante attestante la posizione di straniero collocato alla pari

o      ricevuta del versamento sul c/c della Regione ovvero, per chi eĠ tenuto alla dichiarazione dei redditi, autocertificazione o certificazione dellĠavvenuto pagamento dellĠaddizionale IRPEF (nel solo caso di iscrizione volontaria)

 

 

o      in caso di trasferimento allĠestero per cure presso centri ad altissima specializzazione, possibile solo lĠassistenza in forma indiretta (con pagamento da parte dellĠinteressato, e successivo rimborso da parte del SSN; necessaria lĠautorizzazione preventiva, salvo cure urgenti) ai sensi del Decreto del Ministro della sanitaĠ 3/11/89

o      in caso di temporaneo soggiorno in paese dellĠUnione europea, modello E111 (che consente lĠassistenza diretta) rilasciabile solo a familiari stranieri di lavoratore italiano, a lavoratori apolidi o rifugiati e loro familiari

o      in caso di soggiorno allĠestero per lavoro, ammessa solo lĠassistenza in forma indiretta: si applicano le disposizioni del DPR 618/80

 

 

 

o      immediatamente, le cure urgenti (in regime ambulatoriale, di ricovero o di day-hospital); il pagamento delle tariffe regionali ha luogo al momento delle dimissioni (in caso di insolvibilitaĠ, gli oneri sono a carico del Minstero dellĠinterno)

o      previo pagamento delle tariffe regionali, le altre prestazioni

 

 

o      alla tutela della gravidanza e della maternitaĠ (L. 405/75, L. 194/78, Decreto Ministro sanitaĠ 6/3/95 e successive modificazioni e integrazioni)

o      alla tutela della salute del minore (Convenzione di New York 20/11/89, ratificata con L. 176/91)

o      a vaccinazioni nellĠambito di campagne di prevenzione autorizzate dalle Regioni

o      a interventi di profilassi internazionale

o      a profilassi, diagnosi e cura di malattie infettive e bonifica dei focolai

o      a cura, prevenzione e riabilitazione in materia di tossicodipendenza (da Circolare Ministro della sanitaĠ 24/3/00: Titolo VIII, Capo II, Titolo X e Titolo XI del DPR 309/90)

o      a disagio mentale (sicuramente nella Regione Lazio)

o      accertamento eventuali responsabilitaĠ dei sanitari

o      comunicazione alle autoritaĠ diplomatiche del paese di appartenenza

o      notifica obbligatoria di malattie infettive e diffusive

o      prestazioni sanitarie di primo livello (accesso senza impegnativa o appuntamento agli ambulatori di prima accoglienza in strutture pubbliche o di volontariato nellĠambito di protocolli dĠintesa: lo straniero illegalmente soggiornante, in quanto non iscritto al SSN, non ha diritto alle prestazioni del medico di base)

o      urgenze

o      stato di gravidanza

o      patologie esenti

o      soggetti esenti per etaĠ o per grave stato invalidante

 

o      sulla base di richiesta di visto apposito da parte dello straniero; condizioni:

-       dichiarazione da parte della struttura sanitaria prescelta, che indichi tipo di cura, data di inizio e durata dellĠintervento e della degenza prevista

-       attestazione del versamento, a favore della struttura, di una cauzione del 30% del costo previsto

-       dimostrazione di disponibilitaĠ di mezzi (anche mediante prestazione di garanzia) per il pagamento complessivo e per lĠalloggio e il sostentamento del paziente durante la fase di convalescenza e dellĠeventuale accompagnatore durante lĠintero soggiorno, e per il loro rimpatrio

-       certificazione, rilasciata allĠestero e tradotta in italiano, attestante la patologia del richiedente

o      nellĠambito di interventi umanitari decisi dal Ministro della sanitaĠ di concerto col Ministro degli affari esteri (art. 12, co. 2, lettera c, D. Lgs. 502/92, come modificato da D. Lgs. 517/93):

-       il Ministero della sanitaĠ individua, sulla base della documentazione acquisita, la struttura idonea a erogare le prestazioni

-       il Ministero della sanitaĠ rimborsa le prestazioni sanitarie (degenza inclusa), ma non le spese di viaggio e di soggiorno al di fuori della struttura

o      nellĠambito di programmi di intervento umanitario decisi dalle Regioni (L. 449/97):

-       le Regioni autorizzano le ASL a erogare prestazioni di alta specializzazione, che rientrino nellĠambito di programmi assistenziali approvati dalle Regioni stesse, a favore di stranieri provenienti da Paesi privi delle competenze necessarie e di accordi di reciprocitaĠ sullĠassistenza sanitaria (ovvero nei quali lĠaccordo non sia applicabile per ragioni contingenti)

 

 

24.    Previdenza sociale (*)

 

 

o      nei confronti dellĠINPS (per i rapporti privati), in parte a carico del lavoratore, in parte a carico del datore di lavoro (responsabile del pagamento di entrambe: art. 47, R.D.L. 1827/35; artt. 17 e 19, L. 218/52); obbligo relativo ad assegni per il nucleo familiare e ad assicurazione

-       per lĠinvaliditaĠ, la vecchiaia e i superstiti

-       contro il rischio di malattia e tubercolosi

-       per maternitaĠ

-       contro il rischio di disoccupazione involontaria (per soggetti precedentemente occupati)

o      nei confronti dellĠINAIL, a carico del datore di lavoro, relativo ad assicurazione contro il rischio di

-       infortunio sul lavoro

-       malattie professionali

 

o      a 65 anni per gli uomini, a 60 per le donne; necessari 20 anni di contributi

o      eĠ garantita lĠintegrazione al minimo (salvo che per pensioni liquidate in regime puramente contributivo) in presenza dei seguenti requisiti contributivi e reddituali:

-       la pensione sia inferiore a un minimo fissato (nel Ġ98, circa £. 700.000 al mese per 13 mensilitaĠ; rivalutato ogni anno per effetto del meccanismo della perequazione automatica delle pensioni)

-       che il reddito complessivo non superi il doppio dellĠimporto annuo corrispondente a tale minimo (il quadruplo se cumulato con quello del coniuge)

 

 

o      fonti: artt. 31 e 37 Costituzione; art. 2110 c.c.; T.U. D.Lgs. 151/01

o      congedo di maternitaĠ (art. 16 D.Lgs. 151/01):

-       2 mesi precedenti data presunta del parto

-       periodo tra data presunta e parto

-       3 mesi dopo il parto

-       giorni tra parto in anticipo e data presunta (aggiunti ai 3 mesi successivi)

o      facoltaĠ di far slittare in avanti di 1 mese lĠastensione, in mancanza di rischi per madre e nascituro

o      possibilitaĠ di estensione del periodo in caso di lavori pericolosi o faticosi

o      applicazione del congedo anche in caso di adozione (tre mesi successivi allĠingresso in famiglia dellĠadottato di etaĠ < 6 anni)

o      possibilitaĠ di astensione facoltativa nei primi 8 anni di vita del bambino (fino a 10 mesi complessivi)

o      possibilitaĠ di fruizione dellĠastensione facoltativa e dellĠastensione in caso di malattia del figlio di etaĠ < 3 anni estesa al padre (art. 34 D.Lgs. 151/01)

o      diritto allĠastensione obbligatoria esteso al padre, in caso di morte o grave malattia della madre o di abbandono del neonato da parte della madre e affidamento esclusivo al padre (art. 28 D.Lgs. 151/01)

o      indennitaĠ durante lĠastensione obbligatoria: 80% dellĠultimo stipendio; durante lĠastensione facoltativa: 30% dellĠultimo stipendio

o      periodo di astensione obbligatoria computato ai fini di anzianitaĠ e maturazione ferie

o      trattamento esteso a lavoratrici autonome (coltivatrici dirette, colone mezzadre, artigiane e commercianti) e libere professioniste iscritte in elenchi, registri o albi

o      assegno di maternitaĠ: indennitaĠ pari allĠ80% delle retribuzioni convenzionali stabilite annualmente dalla legge, riconosciuta a collaboratrici coordinate e continuative o libere professioniste non iscritte in albi o casse); riconosciuto (per figli nati o adottati dopo il 1 Luglio 2001, L. 448/99, Legge Finanziaria per il 2000) anche alla donna (purcheĠ titolare di carta di soggiorno e residente legalmente in Italia, se straniera) per cui siano stati versati almeno 3 mesi di contributi e che sia priva di sufficiente tutela previdenziale della maternitaĠ

o      assegno di maternitaĠ non spetta al padre (neĠ al padre adottivo, neĠ allĠaffidatario) lavoratore autonomo

 

o      indennitaĠ di disoccupazione (anche per periodi in cui lo straniero sia assente dal territorio italiano; da ordinanza Tribunale di Ravenna 25/9/02)

o      cassa integrazione guadagni

o      trattamento di mobilitaĠ

o      tutela contro lĠinsolvenza del datore di lavoro

 

o      lĠassicurazione per lĠinvaliditaĠ ha per scopo lĠassegnazione di una pensione in caso di invaliditaĠ al lavoro, la concessione di un assegno ai superstiti in caso di morte e la prevenzione e la cura dellĠinvaliditaĠ (art. 45, D. Lgs. 1827/35)

o      provvidenze previste (L. 222/84):

-       pensione dĠinabilitaĠ (assoluta e permanente inabilitaĠ al lavoro; almeno 5 anni di contribuzione, di cui almeno 3 negli ultimi 5)

-       assegno ordinario dĠinvaliditaĠ (riduzione di almeno un terzo della capacitaĠ lavorativa; almeno 5 anni di contribuzione, di cui almeno 3 negli ultimi 5)

 

o      norme di riferimento: art. 2, Decreto-legge 69/88 (convertito con modificazioni con L. 153/88), DPR 797/55 (T.U. norme su assegni familiari)

o      diritto del capofamiglia lavoratore subordinato agli assegni per

-       figli (legittimi o legittimati, naturali o legalmente riconosciuti)

-       figli dellĠaltro coniuge (nati da precedente matrimonio)

-       coniuge

-       genitori a carico

-       fratelli, sorelle, nipoti (se il padre ha invaliditaĠ permanente al lavoro e la madre non fruisce di assegni di invaliditaĠ), a carico

o      gli assegni per i figli sono corrisposti fino ai 18 anni (21 se iscritti a scuola media o professionale o occupati come apprendisti; 26 se iscritti allĠuniversitaĠ o altro corso superiore riconosciuto cui si acceda con diploma di scuola media di secondo grado; senza limiti se inabili al lavoro per difetto fisico o mentale

o      lo straniero fruisce degli assegni (anche in assenza di reciprocitaĠ o di convenzione internazionale) anche per i familiari allĠestero

o      nessun riconoscimento per il matrimonio poligamico

 

o      fonti: DPR 1124/65 e D.Lgs. 38/00

o      il datore di lavoro eĠ obbligato ad assicurare presso lĠINAIL tutti coloro che prestano attivitaĠ retribuita alle sue dipendenze

 

o      conserva i diritti maturati, anche in assenza di accordi di reciprocitaĠ, e puoĠ goderne al compimento dei 65 anni, anche in deroga (per i soli casi di pensione liquidata in regime contributivo; la soglia di godimento eĠ fissata a 65 anni, a prescindere dal regime di liquidazione e dal sesso; da circ. INPS n. 45 del 28/2/03) al requisito di contribuzione minima (5 anni di contribuzione effettiva) previsto dallĠart. 20, co. 1, L. 335/95; i superstiti hanno diritto alla pensione solo in caso di decesso del lavoratore successivo al compimento del 65-esimo anno dĠetaĠ (circ. INPS n. 45 del 28/2/03)

o      qualora vi siano accordi tra lĠItalia e lo Stato di provenienza del lavoratore, i contributi versati vengono trasferiti allĠente assicuratore di quello Stato in base agli accordi (eĠ vero?)[174]

o      Islanda, Liechtenstein, Norvegia (Accordo sullo Spazio economico europeo)

o      Argentina, Australia, Brasile, Canada e Quebec, Isole di Capo Verde, Jersey e Isole del Canale, Jugoslavia (con Croazia, Slovenia, Macedonia e Bosnia-Erzegovina), Principato di Monaco, San Marino, USA, Svizzera, Tunisia, Uruguay, Venezuela (Convenzioni bilaterali)

o      Turchia (Convenzione europea di sicurezza sociale del Consiglio dĠEuropa)

 

o      devono essere versati solo i contributi per le assicurazioni

-       per lĠinvaliditaĠ, la vecchiaia e i superstiti

-       contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali

-       contro le malattie

-       di maternitaĠ

o      non spettano

-       lĠassegno per il nucleo familiare

-       il trattamento di disoccupazione involontaria

o      il datore di lavoro versa allĠINPS un contributo equivalente destinato al Fondo nazionale per le politiche migratorie

 

 

 

 

25.    Assistenza sociale (*)

 

 

o      pensione sociale

o      prestazioni per invalidi civili, ciechi civili, sordomuti

 

o      soggetti affetti da morbo di Hansen

o      soggetti affetti da TBC

o      invalidi civili

o      ciechi civili

o      sordomuti

o      indigenti

 

o      Assegno sociale (giaĠ Òpensione socialeÓ):

-       disciplinato da art. 3, co. 6 e 7, L 335/95)

-       concesso in presenza di condizioni di bisogno economico a persone di etaĠ > 65 anni, sprovviste di reddito nella misura prevista dalla legge

-       erogato dallĠINPS: 13 mensilitaĠ

-       non reversibile

-       non esportabile in caso di rimpatrio o trasferimento allĠestero dello straniero (chiarimento INPS 25/11/2002)

o      Prestazioni per minorati civili:

-       previste per

¤       invalidi civili (persone di etaĠ < 65 anni che abbiano perduto, totalmente o parzialmente la capacitaĠ lavorativa, per affezioni congenite o acquisite, ma non per causa di lavoro: invalidi ÒciviliÓ):

Ż    pensione di inabilitaĠ (perdita totale della capacitaĠ di lavoro)

Ż    assegno mensile (perdita parziale della capacitaĠ di lavoro)

Ż    indennitaĠ di accompagnamento (invaliditaĠ totale e incapacitaĠ di deambulazione o di altre funzioni fondamentali)

Ż    indennitaĠ mensile di frequenza (per invalidi di etaĠ < 18 anni, incapaci di svolgere funzioni tipiche della propria etaĠ o con deficit uditivo, che frequentino scuole, centri di formazione, centri diurni, etc.)

¤       ciechi civili :

Ż    pensione ciechi assoluti

Ż    pensione ciechi parziali

Ż    indennitaĠ di accompagnamento ciechi assoluti

Ż    indennitaĠ speciale per ciechi parziali

¤       sordomuti:

Ż    pensione

Ż    indennitaĠ di comunicazione

-       concesse a persone sprovviste di reddito nella misura prevista dalla legge

-       erogate dallĠINPS o (per la parte in eccesso rispetto a quella stabilita con legge dello Stato) dalle Regioni (art. 130, D. Lgs. 112/98; DPCM 26/5/00)

-       le provvidenze erogate a stranieri privi di carta di soggiorno prima dellĠentrata in vigore della L. 388/00 non devono ovviamente essere restituite; quelle erogate, per errore, successivamente, sono soggette alle decisioni dellĠamministrazione sulla restituzione, assunte secondo equitaĠ (parere 76/01, sez. I, Consiglio di Stato)

-       il reddito che deriverebbe dal trattamento pensionistico per invaliditaĠ eĠ computabile, in presenza dei requisiti per la concessione del trattamento stesso, ai fini del rilascio della carta di soggiorno

 

o      reddito minimo di inserimento (in fase di sperimentazione in determinati comuni); condizioni:

-       3 anni di residenza legale

-       reddito inferiore a una determinata soglia

-       iscrizione al collocamento (o nellĠelenco anagrafico di cui allĠart. 4 DPR 442/00?), salvo iscrizione  a corsi di recupero o di formazione o cura di handicappati o di figli di etaĠ < 3 anni

o      assunzione obbligatoria presso le pubbliche amministrazioni e le imprese private:

-       benefici (a partire dalla possibilitaĠ di iscriversi nelle liste per il collocamento obbligatorio degli invalidi di cui alla L. 68/99[177]) estesi agli stranieri, in nome dellĠuguaglianza di diritti in materia civile tra straniero regolarmente soggiornante e cittadino italiano (art. 2, co. 2, T.U.) e tra lavoratore straniero e lavoratore italiano (art. 2, co. 3, T.U.), dalla sentenza 454/98 della Corte Costituzionale

-       richiesto il possesso di permesso di soggiorno che abiliti allo svolgimento stabile di attivitaĠ lavorativa subordinata

 

 

26.    Enti di patronato (*)

 

o      danno assistenza gratuita a coloro che debbano presentare istanze o domande per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali

o      esercitano attivitaĠ di informazione, assistenza e tutela, anche con poteri di rappresentanza, di lavoratori subordinati e autonomi, pensionati, italiani, stranieri o apolidi presenti nel territorio dello Stato, e dei loro superstiti e aventi causa per il conseguimento delle prestazioni in materia di sicurezza sociale, immigrazione ed emigrazione

o      danno informazione e consulenza per lĠadempimento da parte del datore di lavoro degli obblighi contributivi e della responsabilitaĠ civile, anche per eventi infortunistici (art. 7, L. 152/01)

 

 

27.    Accoglienza e accesso allĠalloggio (*)

 

 

 

o      titolare di carta di soggiorno

o      legalmente soggiornante in possesso di permesso di soggiorno di durata > 2 anni, impegnato in regolare attivitaĠ lavorativa subordinata o autonoma

 

 

28.    Discriminazione (*)

 

o      un comportamento che rechi unĠingiusto svantaggio a una persona, non in base ai comportamenti di questa, ma solo in base al colore della sua pelle, alla sua appartenenza razziale, nazionale, etnica o religiosa

o      un comportamento che comprometta il godimento o lĠesercizio, in condizioni di paritaĠ, dei diritti umani o delle libertaĠ fondamentali in campo economico, politico, sociale e in ogni altro settore della vita pubblica

o      un pubblico ufficiale, nellĠesercizio della sua funzione, omette o compie atti a danno di uno straniero

o      un commerciante o il gestore di un locale rifiuta di erogare a uno straniero il servizio che eroga agli altri avventori o impone condizioni piuĠ svantaggiose

o      il proprietario di una casa in affitto rifiuta di stipulare il contratto con uno straniero alle stesse condizioni alle quali lo stipulerebbe con qualsiasi altra persona

o      un impiegato di un ente pubblico ostacola lĠaccesso dello straniero allĠoccupazione, allĠistruzione, alla formazione, ai servizi sociali e socio assistenziali, ai servizi di pubblica necessitaĠ, o gli impedisce lo svolgimento di una legittima attivitaĠ economica

o      un datore di lavoro compie un atto o adotta un comportamento che danneggi il lavoratore straniero rispetto agli altri lavoratori, ovvero applica un trattamento basato su criteri che danneggino lo straniero per ragioni che non hanno a che fare con i requisiti richiesti per lo svolgimento dellĠattvitaĠ lavorativa

 

 

 

 

                                                                                                           V.     Asilo (*)

 

29.    Status di rifugiato (*)

 

 

o      giaĠ riconosciuto come rifugiato in altro paese

o      proveniente da paese, diverso da quello di appartenenza e aderente alla Convenzione di Ginevra, nel quale abbia trascorso un congruo periodo di tempo (non per mero transito verso lĠItalia) senza chiedere asilo

o      che soddisfi una delle clausole di esclusione previste dallĠart. 1 F della Convenzione di Ginevra: responsabile di

-       crimine contro la pace

-       crimine di guerra

-       crimine contro lĠumanitaĠ

-       crimine grave di diritto comune al di fuori del paese di accoglimento

-       azioni contrarie alle finalitaĠ delle Nazioni Unite

o      condannato in Italia per reati di cui allĠart. 380, co. 1 e 2, c.p.p.

o      straniero pericoloso per la sicurezza dello Stato

o      appartenente a organizzazioni mafiose o dedite al traffico di stupefacenti o terroristiche

 

 

 

 

á      Il richiedente asilo puoĠ essere trattenuto per il tempo strettamente necessario (definito nel provvedimento con cui si dispone il trattenimento, e comunque < 20 gg.)

o      per verificarne o determinarne nazionalitaĠ o identitaĠ

o      per verificare gli elementi su cui si basa la domanda, qualora tali elementi non siano immediatamente disponibili

o      in dipendenza del procedimento concernente il riconoscimento del diritto ad essere ammesso nel territorio dello Stato

o      se eĠ stato fermato in una situazione di ingresso o tentativo di ingresso o soggiorno irregolare (formulazione dubbia)

o      se era giaĠ stato sottoposto a espulsione o respingimento

 

o      un livello di preparazione adeguato in capo al direttore del centro e al personale

o      servizi di ricezione e registrazione dei richiedenti e di vigilanza continua del centro

o      presenza di personale sufficiente per il buon funzionamento del centro

o      lĠeffettuazione di servizi di interpretariato (per almeno 4 ore al giorno) e di informazione legale

o      modalitaĠ di comunicazione alla prefettura, al Mininterno e alla Commissione territoriale delle presenze e degli ventuali allontanamenti non autorizzati

o      lĠobbligo di riservatezza riguardo ai dati relativi agli ospiti, anche dopo le loro dimissioni dal centro

o      la realizzazione delle attivitaĠ e dei servizi necessari per la tutela della dignitaĠ e del diritto alla riservatezza degli ospiti

o      una qualitaĠ della vita tale da garantire dignitaĠ e salute degli ospiti (tenendo conto, in modo speciale, delle esigenze dei nuclei familiari e dei soggetti particolarmente vulnerabili)

o      visite (per almeno 4 ore al giorno) da parte dei rappresentanti dellĠACNUR e delle organizzazioni di tutela autorizzate dal Ministero dellĠinterno (o dal prefetto?), dei legali dei richiedenti trattenuti, dei familiari e dei cittadini italiani (non di stranieri regolarmente soggiornanti?) per i quali vi sia richiesta da parte dello straniero trattenuto (previa autorizzazione da parte della prefettura)

o      la separazione, nelle ore notturne, tra uomini e donne, salvo il caso di nuclei familiari (garantiti spazi propri?)

o      la possibilitaĠ di uscita quotidiana, previa comunicazione al direttore di centro e salvo il caso di incompatibilitaĠ con lo svolgimento della procedura semplificata, nella fascia oraria 10-17

o      la possibilitaĠ di ottenere dalla prefettura, nei soli casi di trattenimento non obbligatorio e su richiesta adeguatamente motivata, lĠautorizzazione per un allontanamento dal centro per un periodo diverso da quello di uscita quotidiana o di durata superiore, purcheĠ compatibile con lo svolgimento della procedura semplificata; diniego motivato e comunicato al richiedente in lingua a lui comprensibile o, se questo non eĠ possibile, in inglese, francese o spagnolo, secondo la scelta dellĠinteressato

o      informazione del richiedente trattenuto in relazione alle disposizioni concernenti la vita nel centro, le possibilitaĠ di allontanamento, le conseguenze di un allontanamento non autorizzato e la procedura semplificata, mediante un opuscolo (redatto in lingua comprensibile al richiedente o, se questo non eĠ possibile, in inglese, francese o spagnolo, secondo la scelta dellĠinteressato) consegnato allĠatto dellĠingresso nel centro, ovvero mediante il servizio degli interpreti presenti nel centro

 

o      Gorizia (per Friuli, Veneto, Trentino Alto Adige

o      Milano (per Lombardia, Valle dĠAosta, Piemonte, Liguria, Emilia Romagna)

o      Roma (per Lazio, Campania, Abruzzo, Molise, Sardegna, Toscana, Marche, Umbria)

o      Foggia (per la Puglia)

o      Crotone (per Calabria e Basilicata)

o      Trapani (per le province di Agrigento,  Trapani, Palermo, Messina, Enna)

o      Siracusa (per le province di Siracusa, Ragusa, Caltanisetta, Catania)

o      un funzionario della polizia di Stato

o      un rappresentante dellĠente territoriale designato dalla Conferenza unificata Stato-regioni-cittaĠ

o      un rappresentante dellĠACNUR

o      un funzionario del MAE (allĠoccorrenza)

 

o      un dirigente in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri

o      un funzionario della carriera diplomatica[185]

o      un funzionario di carriera prefettizia del Dipartimento immigrazione[186]

o      un dirigente del Dipartimento di P.S.

 

o      lĠItalia assume di essere responsabile dellĠesame della domanda ai sensi della Convenzione di Dublino

o      il questore trasmette gli atti alla Commissione territoriale entro 2 gg.

o      la Commissione territoriale procede allĠaudizione entro 15 gg. dalla data di ricevimento degli atti

o      la Commissione territoriale decide entro 3 gg. feriali dallĠaudizione

 

o      il questore trasmette gli atti alla Commissione territoriale entro 2 gg.

o      la Commissione territoriale procede allĠaudizione entro 30 gg. dalla data di ricevimento degli atti

o      la Commissione territoriale decide entro 3 gg. feriali dallĠaudizione

o      in caso di trattenimento (non obbligatorio) in corso in centro di identificazione, ammessa la richiesta di riesame (da Regolamento, non da L. 189/02)

 

o      la convocazione per lĠaudizione eĠ comunicata dalla questura territorialmente competente; lĠaudizione puoĠ essere rinviata per condizioni di salute del richiedente asilo debitamente certificate o su richiesta dellĠinteressato basata su gravi e fondati motivi; la mancata comunicazione e la mancata presentazione allĠaudizione non impediscono alla Commissione di assumere la decisione sulla base della documentazione disponibile

o      la Commissione territoriale si avvale di interpreti per lĠaudizione

o      lĠaudizione eĠ personale e ha luogo in ambiente non aperto al pubblico; dellĠaudizione eĠ redatto verbale

o      il richiedente asilo puoĠ esprimersi nella propia lingua o in altra lingua a lui nota; se necessario eĠ nominato un interprete

o      lĠaudizione dei minori eĠ effettuata in presenza di chi esercita la potestaĠ del minore (senza diritto di intervento?); la Commissione territoriale puoĠ disporre, con provvedimento motivato non impugnabile, di non procedere allĠaudizione del minore se la ritiene non necessaria

o      la Commissione adotta le misure necessarie per la riservatezza dei dati relativi allĠidentitaĠ dei richiedenti asilo e alla loro eventuale condizione di soggetti particolarmente vulnerabili

o      la Commissione territoriale eĠ validamente costituita con la maggioranza dei suoi membri; decide a maggioranza dei presenti

o      la Commissione territoriale adotta, con atto scritto e motivato, comunicato allĠinteressato con le informazioni sulle modalitaĠ di impugnazione e sulle possibilitaĠ di chiedere il riesame e la sospensione dellĠallontanamento, una delle decisioni seguenti:

-       riconosce lo status di rifugiato

-       rigetta la domanda

-       rigetta la domanda, ma, valutate le possibili conseguenze di un rimpatrio alla luce degli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali (in particolare, dellĠart. 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dellĠuomo e delle libertaĠ fondamentali) chiede al Questore il rilascio di un permesso per motivi umanitari ex art. 5, co. 6, T.U. (circ. Mininterno 24/2/03: il permesso puoĠ essere rilasciato e rinnovato anche in assenza di documento di viaggio; in questo caso eĠ rilasciato titolo di viaggio per stranieri, di copertina verde, previsto da circ. Mininterno 48/1961)

 

 

 

o      un documento di viaggio di durata > 1 anno (rinnovabile)

o      un premesso di soggiorno per asilo della durata (secondo la prassi) di 2 anni (rinnovato con durata non superiore a quella iniziale)[189]

 

o      con intimazione a lasciare lĠItalia entro 15 gg. nei casi in cui al richiedente fosse stato rilasciato (da subito) un permesso per richiesta di asilo, se il prefetto non rileva il pericolo che lo straniero si sottragga al provvedimento (assurdo: dovrebbe essere applicato lĠinvito ex art. 12 Regolamento, con espulsione e conseguente divieto di reingresso solo in caso di mancato rispetto dei termini)

o      con accompagnamento immediato negli altri casi

 

o      assistenziali e di sostentamento

o      per riconosciuta fragilitaĠ sociale

o      per casi gravi e urgenti

o      di sostegno allo studio

o      di sostegno allĠattivitaĠ lavorativa

o      di prima assistenza

 

 

 

30.    Protezione temporanea (*)

 

 

 

 

o      la data di inizio del regime di protezione

o      le categorie di sfolalti a cui si applica

o      la disponibilitaĠ di accoglienza

o      le procedure per il rilascio di eventuali visti di ingresso e di un permesso di soggiorno (per motivi di protezione temporanea?) utilizzabile per studio e lavoro

o      la disciplina relativa al ricongiungimento familiare degli sfollati

o      le misure assistenziali (incluse le misure per le categorie con esigenze particolari)

o      le procedure per lĠeventuale trasferimento di sfollati in altro Stato membro dellĠUnione europea

o      le procedure da applicare in caso di presentazione di domande dĠasilo da parte di sfollati (incluso lĠeventuale differimento della decisione sulla domanda al termine del periodo di protezione e le modalitaĠ di soggiorno dei richiedenti nel lasso di tempo che intercorre tra cessazione della protezione e decisione sulla domanda di asilo)

o      le modalitaĠ per attuare il rimpatrio volontario o assistito e, nel rispetto della dignitaĠ umana, quello forzoso

o      le modalitaĠ per consentire la permanenza temporanea, al termine del periodo di protezione, di sfollati che non possano essere rimpatriati per ragioni di salute o motivi umanitari, ovvero per la necessitaĠ di consentire che un familiare minorenne completi lĠanno scolastico in corso

o      di un crimine contro la pace, o un crimine di guerra o un crimine contro lĠumanitaĠ

o      di un reato grave non politico commesso, prima dellĠammissione al regime di protezione, al di fuori dal territorio dello Stato, inclusi i delitti particolarmente crudeli, anche se commessi per un presunto obiettivo politico (la gravitaĠ del reato eĠ valutata tenendo conto dei rischi cui andrebbe incontro lo sfollato in caso di rimpatrio)

o      di un atto contrario ai principi e alle finalitaĠ delle Nazioni Unite

o      ricongiungimento con genitore a carico condizionato allo stato di convivenza nel paese di provenienza prima dellĠesodo e al fatto che il genitore si trovi ancora fuori dallĠUnione europea (nota: la Direttiva 55/01 pone, alla base della decisione discrezionale sullĠautorizzazione al ricongiungimento con altri parenti stretti a carico, la loro necessitaĠ di protezione e la valutazione del danno che subirebbero in caso di diniego, non discriminando tra coloro che hanno giaĠ avuto protezione in altro Stato membro e coloro che si trovino ancora fuori dal territorio dellĠUnione europea)

o      ricongiungimento con figlio maggiorenne inabile condizionato allo stato di convivenza nel paese di provenienza prima dellĠesodo (nota: trascurate le condizioni relative allĠesistenza di necessitaĠ di protezione e alla valutazione del danno in caso di diniego, posta dalla Direttiva 55/01 per il ricongiungimento con altri parenti stretti a carico)

o      escluso il ricongiungimento del minore sfollato con genitore naturale

 

 

31.    Protezione complementare (*)

 

 

 

o      contro: Consiglio di Stato 27/2/52, 2/5/58, Tribunale di Roma 13/2/97

o      a favore: TAR Lazio 15/5/86, TAR Friuli 19/2/92

o      risolutivo: Cassazione a sezioni riunite (19/2/97): la giustificazione del diritto sta nellĠimpedimento; il criterio di accertamento della situazione consiste nellĠeffettivitaĠ dellĠimpedimento; categoria dei rifugiati piuĠ ristretta: L. 39 non applicabile, in mancanza di legge attuativa; L. 39 non incostituzionale percheĠ non pretende di disciplinare il diritto dĠasilo costituzionale

o      la legge non puoĠ essere considerata attuativa se pone restrizioni (?)

o      competenza per il riconoscimento del diritto dĠasilo (diritto soggettivo perfetto): giudice ordinario; attribuita al giudice ordinario anche la competenza del ricorso nellĠambito del riconoscimento dello status di rifugiato

 

 

                                                                                                  VI.     Cittadinanza (*)

 

32.    Cittadinanza (*)

 

o      chi eĠ nato da un genitore italiano

o      chi eĠ nato in Italia da genitori ignoti o apolidi

o      chi eĠ nato in Italia da genitori stranieri che, in base alla legge dello Stato di appartenenza, non gli trasmettano la cittadinanza

o      chi eĠ trovato in Italia come figlio di ignoti, se non puoĠ essere provato il possesso di altra cittadinanza

 

o      discendenza da ex cittadini italiani

o      beneficio di legge

o      matrimonio con cittadino italiano

o      naturalizzazione

 

o      avere un genitore o un nonno che sia stato cittadino italiano per nascita

o      essere, al compimento dei 18 anni, legalmente residente in Italia da almeno 2 anni

o      dichiarare di scegliere la cittadinanza italiana entro un anno dal compimento dei 18 anni

 

o      essere nato in Italia

o      essere stato legalmente residente in Italia ininterrottamente fino al compimento dei 18 anni

o      dichiarare di scegliere la cittadinanza italiana entro un anno dal compimento dei 18 anni

 

o      essere stato legalmente residente in Italia per 6 mesi successivamente al matrimonio, ovvero aver celebrato il matrimonio da almeno 3 anni

o      assenza di motivi ostativi relativi alla sicurezza dello Stato

o      assenza di condanne (o successiva riabilitazione)

-       per uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo I, capi I, II e III del Codice penale (delitti contro la personalitaĠ interna ed internazionale dello Stato spionaggio, attivitaĠ sovversiva, distruzione o sabotaggio di opere militari, etc. o diretti ad impedire lĠesercizio dei diritti politici dei cittadini italiani)

-       per un reato non colposo per il quale la legge preveda una pena massima > 3 anni di reclusione

-       allĠestero (con sentenza riconosciuta dallo Stato italiano) ad una pena detentiva > 1 anno per un reato non politico

o      assenza di separazione legale e di scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio

 

o      allo straniero (maggiorenne; da dossier Mininterno sulla cittadinanza) nato in Italia, o che abbia un genitore o un nonno che sia stato cittadino italiano per nascita, e che sia legalmente residente in Italia da almeno 3 anni

o      allo straniero maggiorenne adottato da un cittadino italiano, che risieda legalmente in Italia, successivamente allĠadozione, per almeno 5 anni

o      allo straniero che abbia prestato servizio alle dipendenze dello Stato italiano, anche allĠestero, per almeno 5 anni

o      al cittadino di uno Stato membro dellĠUnione europea che risieda legalmente in Italia da almeno 4 anni

o      a un apolide o a uno straniero rifugiato che risiedano legalmente in Italia da almeno 5 anni

o      a uno straniero che risieda legalmente in Italia da almeno 10 anni

o      allo straniero che abbia reso servizi di particolare valore allĠItalia

o      nei casi in cui vi sia un particolare interesse per lo Stato italiano

 

 

 

 

o      se decide di rinunciarvi, essendo in possesso di altra cittadinanza ed avendo stabilito la residenza allĠestero; la riacquista

-       se ristabilisce per almeno un anno la residenza in Italia

-       se dichiara di volerla riacquistare e, entro un anno dalla dichiarazione, ristabilisce la residenza in Italia o presta servizio militare o assume un impiego pubblico (anche allĠestero) per lo Stato italiano

o      se, avendo accettato un impiego pubblico o una carica pubblica da uno Stato estero, da un ente pubblico estero o da un ente internazionale cui lĠItalia non partecipi, o prestando servizio militare per uno Stato estero, non obbedisce allĠeventuale intimazione, da parte del Governo italiano, a lasciare lĠimpiego o la carica o il servizio militare; la riacquista se dimostra di aver abbandonato lĠimpiego o la carica o il servizio militare e se ha ristabilito da almeno 2 anni la residenza in Italia

o      se, in caso di guerra tra lĠItalia e uno Stato estero, accetta o mantiene un impiego pubblico o una carica pubblica o se presta, senza esservi costretto, servizio militare per quello Stato, o ne acquista volontariamente la cittadinanza (la perdita della cittadinanza decorre dalla cessazione dello stato di guerra); in questo caso non eĠ possibile riacquistare la cittadinanza

 

 

 



[1] Si fa riferimento alla versione approvata dal Consiglio dei Ministri nel Giugno 2003.

[2] Le disposizioni relative allĠingresso per inserimento nel mercato del lavoro, con sponsorizzazione o autosponsorizzazione, sono state soppresse dalla L. 189/02.

[3] Questo capitolo eĠ tratto, in gran parte, dalle note di Elena Rozzi, di Save the Children. Il materiale originale eĠ consultabile alla pagina http://www.savethechildren.it/minori/minori_home.htm.

[4] Disposizione precedente: in mancanza decreto, direttiva Presidente Consiglio Ministri: conformitaĠ decreti anno precedente (utilizzata nel 1999).

[5] Disposizione precedente: quote relative anche alla sponsorizzazione.

[6] Al tempo, contra legem.

[7] In precedenza: quote coincidenti con quelle stabilite per lĠanno precedente.

[8] In precedenza, anche inserimento nel mercato del lavoro.

[9] In precedenza: salvo che per inserimento nel mercato del lavoro in presenza di garanzia di terzi.

[10] Nella versione dello schema di regolamento trasmessa al Preconsiglio erano menzionati anche Òaltri gravi e comprovati motiviÓ.

[11] In precedenza, era previsto che la garanzia prestata da terzi ai fini dellĠingresso per inserimento nel mercato del lavoro esimesse dalla dimostrazione di disponibilitaĠ di mezzi.

[12] Disposizione precedente: pari a durata del rapporto, ma comunque < 2 anni.

[13] Disposizione precedente: per i settori che lo richiedono.

[14] Nella versione dello schema di regolamento trasmessa al Preconsiglio era prevista anche la possibilitaĠ di acquisizione dei gravi motivi dal Comitato per i minori stranieri.

[15] Nella versione dello schema di regolamento trasmessa al Preconsiglio era prevista esplicitamente la possibilitaĠ di rilascio di permesso (per tutela), ai minori non accompagnati inseriti in un progetto di integrazione di cui allĠart. 32, co. 1 bis, T.U.; era previsto anche che il rilascio del permesso conseguisse alla decisione di non luogo a provvedere al rimpatrio.

[16] Disposizione precedente: richiesta di rinnovo almeno 30 gg. prima della scadenza, per tutti i permessi.

[17] Disposizione precedente: 6 mesi.

[18] Nella versione dello schema di regolamento trasmessa al Preconsiglio era aggiunta la condizione che il reddito dichiarato risulti da documentazione fiscale o corrispondente.

[19] Disposizione precedente: < doppio della durata stabilita col rilascio iniziale.

[20] Disposizione precedente: possibile il rilevamento segnaletico.

[21] Disposizione precedente: previa iscrizione al collocamento.

[22] Nella versione dello schema di regolamento trasmessa al Preconsiglio il riferimento era al permesso per tutela.

[23] Disposizione precedente: previa idonea documentazione del rapporto di lavoro.

[24] In precedenza: pochi posti per regione riservati per circolare.

[25] Disposizioni precedenti: tutti i permessi (anche di breve durata; non utilizzabili per lavoro: da Regolamento; Òanche seÓ non utilizzabili per lavoro: da Vademecum Mininterno 2000; di fatto, esclusi permessi temporanei: cura, richiesta asilo) convertibili in permesso per lavoro autonomo a condizione del rispetto dei requisiti per lĠingresso e entro quote (la circ. Minlavoro 23/02, poi annullata dal TAR Veneto, limitava la possibilitaĠ di conversione ex art. 39, co. 7 Regolamento ai soli stranieri che avessero fatto ingresso prima della data di pubblicazione del  decreto-flussi).

[26] Disposizioni precedenti: anche inserimento nel mercato del lavoro in lavoro subordinato o (alla scadenza) lavoro autonomo (circolare Mininterno 19/5/01)

[27] LĠart. 32, co. 1, del Testo unico prevede una deroga al possesso dei requisiti previsti dallĠart. 23 per il permesso di soggiorno per Òaccesso al lavoroÓ. Questo riferimento era giaĠ impreciso prima dellĠentrata in vigore della L. 189/02, essendo Òper inserimento nel mercato del lavoroÓ la denominazione corretta del permesso di cui allĠart. 23. Con la soppressione delle disposizioni relative allĠinserimento nel mercato del lavoro, il riferimento allĠart. 23 risulta del tutto privo di significato. Verosimilmente la disposizione consente, comunque, il rilascio di un permesso per Òattesa occupazioneÓ.

[28] Nella versione dello schema di regolamento trasmessa al Preconsiglio il riferimento era al permesso per tutela.

[29] Nella versione dello schema di regolamento trasmessa al Preconsiglio la decisione del Comitato per i minori stranieri di non luogo a procedere al rimpatrio era presupposto per il rilascio del permesso (per tutela).

[30] Disposizione precedente: 5 anni.

[31] Al tempo: 5 anni.

[32] Al tempo: 5 anni.

[33] Disposizioni precedenti: requisiti (non richiesti da art. 30, co. 4): assenza di condanne e rinvii a giudizio artt. 380 e 381 c.p.p.; reddito commisurato al nucleo familiare (da Regolamento, art. 16, co. 6)

[34] In precedenza: modello 101.

[35] Al tempo: 5 anni.

[36] In precedenza era prevista la vidimazione della carta, su richiesta del titolare, ogni 10 anni.

[37] In precedenza: autorizzazione al lavoro.

[38] Disposizione precedente: alla Direzione provinciale del lavoro.

[39] Nota: la circolare del Minlavoro 62/02 ha sospeso lĠapplicazione di gran parte delle disposizioni riportate dalla circolare 59/02 in attesa dellĠaggiornamento del Regolamento.

[40] Disposizione precedente: indicazione delle modalitaĠ di alloggio.

[41] Disposizione precedente: eventuale certificato di iscrizione dellĠimpresa alla Camera di commercio, munito della dicitura di cui all'art. 9 del DPR n.252/98, o autocertificazione corrispondente.

[42] Disposizione precedente: idonea documentazione attestante la capacitaĠ reddituale del datore di lavoro.

[43] Disposizioni precedenti: possibile (circ. Minlavoro 55/00) la pluralitaĠ di rapporti di lavoro part-time.

[44] Disposizione precedente: idonea documentazione relativa alle modalitaĠ di sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero, ovvero autocertificazione, nel rispetto delle disposizioni in materia.

[45] Disposizione precedente: copia del contratto sottoscritto dal datore di lavoro e dal lavoratore, condizionato al solo rilascio del permesso di soggiorno (copia sottoscritta dal datore di lavoro presso la Direzione provinciale del lavoro; spedita al lavoratore che la restituisce firmata; rispedita, a procedura completata, al lavoratore, che autentica la firma presso il consolato italiano al momento della richiesta del visto!).

[46] Nota: la circolare del Minlavoro 62/02 ha sospeso lĠapplicazione di gran parte delle disposizioni riportate dalla circolare 59/02 in attesa dellĠaggiornamento del Regolamento.

[47] Disposizioni precedenti: rilascio o diniego dellĠautorizzazione, da parte della Direzione provinciale del lavoro, entro 20 gg.; richiesta in Questura, da parte del datore di lavoro, di nulla-osta provvisorio allĠingresso, previa presentazione dellĠautorizzazione al lavoro e di copia della domanda e della documentazione giaĠ presentata; nulla-osta concesso o negato entro 20 gg.; autorizzazione al lavoro, copia del contratto sottoscritto e nulla-osta provvisorio spediti dal datore di lavoro al lavoratore per la richiesta di visto.

[48] Disposizione precedente: entro 20 gg.

[49] Disposizione precedente: pari a durata del rapporto, ma comunque < 2 anni.

[50] Disposizione precedente: richiesta di rinnovo almeno 30 gg. prima della scadenza, per tutti i permessi.

[51] Disposizione precedente: < doppio della durata stabilita col rilascio iniziale.

[52] Disposizione precedente: alla Direzione provinciale del lavoro.

[53] Disposizione precedente: alla Direzione provinciale del lavoro.

[54] Disposizione precedente: nelle liste di collocamento.

[55] Disposizione precedente: anche per consentire lĠassistenza economica in favore del lavoratore.

[56] Disposizione precedente: un anno.

[57] Disposizione precedente: nelle liste di collocamento.

[58] Disposizione precedente: un anno.

[59] In precedenza: di cui allĠarticolo 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

[60] In precedenza: nelle liste di collocamento.

[61] Disposizione precedente: in caso di nuovo contratto (che non richiede autorizzazione al lavoro) la scadenza del permesso eĠ fissata a 2 anni, per rapporto a tempo indeterminato, ovvero, per rapporti a tempo determinato, corrispondente alla durata del rapporto, ma comunque non anteriore a quella derivante dallĠiscrizione al collocamento.

[62] Nella versione dello schema di regolamento trasmessa al Preconsiglio la denominazione del permesso eĠ Òper tutelaÓ.

[63] In precedenza era stabilita la natura dei contratti corrispondenti, come contratti di tirocinio.

[64] Disposizione precedente: inclusi i titolari di permesso per inserimento nel mercato del lavoro.

[65] In precedenza: autorizzazione al lavoro.

[66] In precedenza: nelle liste di collocamento.

[67] Nella versione dello schema di regolamento trasmessa al Preconsiglio la denominazione del permesso eĠ Òper tutelaÓ.

[68] Disposizioni precedenti: anche il titolare di permesso per inserimento nel mercato del lavoro.

[69] Disposizione precedente: previa idonea documentazione del rapporto di lavoro.

[70] In precedenza: pochi posti per regione riservati per circolare.

[71] Nella versione dello schema di regolamento trasmessa al Preconsiglio il riferimento era al permesso per tutela.

[72] Nella versione dello schema di regolamento trasmessa al Preconsiglio la decisione del Comitato per i minori stranieri di non luogo a procedere al rimpatrio era presupposto per il rilascio del permesso (per tutela).

[73] Disposizione precedente: da 2 a 6 milioni.

[74] Disposizione precedente: 15 gg.

[75] In precedenza: autorizzazione.

[76] In precedenza: autorizzazione.

[77] Disposizione precedente: per i settori che lo richiedono.

[78] In precedenza i rilievi fotodattiloscopici non erano previsti ai fini del rilascio del permesso.

[79] Disposizione precedente: 12 mesi.

[80] Disposizione precedente: da 2 a 6 milioni.

[81] Disposizione precedente: per attivitaĠ per le quali non sia prevista nessuna forma di autorizzazione (es. attivitaĠ di consulenza, anche con contratto di collaborazione coordinata e continuativa), neĠ quindi alcuna autoritaĠ competente, e per attivitaĠ di socio-lavoratore o amministratore di cooperativa esistente, dichiarazione e attestazione sostituite da contratto sottoscritto dallĠeventuale committente; eventuale certificato di iscrizione dellĠimpresa committente (o della cooperativa) al registro delle imprese; dichiarazione di responsabilitaĠ del committente (o del rappresentante legale della cooperativa), che attesti che non verraĠ intrapreso, sulla base del contratto, alcun rapporto di lavoro subordinato; dichiarazione del committente (o del rappresentante legale della cooperativa) relativa al compenso che verraĠ corrisposto (non inferiore alla soglia per lĠesenzione dal ticket); copia dellĠultimo bilancio (o dichiarazione dei redditi) del committente (o del rappresentante legale della cooperativa) che dimostri lĠeffettiva capacitaĠ di corrispondere il compenso (da Vademecum Mininterno 2000).

[82] Disposizione precedente: o garanzia sostitutiva.

[83] Disposizione precedente: o garanzia sostitutiva.

[84] Disposizione precedente: < doppio della durata stabilita col rilascio iniziale.

[85] Disposizione precedente: previa iscrizione al collocamento.

[86] Nella versione dello schema di regolamento trasmessa al Preconsiglio la denominazione del permesso eĠ Òper tutelaÓ.

[87] Disposizioni precedenti: anche il titolare di permesso per inserimento nel mercato del lavoro, da Circolare Mininterno 19/5/01.

[88] Disposizioni precedenti: possono ottenere il permesso per lavoro autonomo i titolari di altri permessi (anche di breve durata; non utilizzabili per lavoro: da Regolamento; Òanche seÓ non utilizzabili per lavoro: da Vademecum Mininterno 2000; di fatto, esclusi permessi temporanei: cura, richiesta asilo) a condizione del rispetto dei requisiti per lĠingresso e entro quote (la circ. Minlavoro 23/02, poi annullata dal TAR Veneto, limitava la possibilitaĠ di conversione ex art. 39, co. 7 Regolamento ai soli stranieri che avessero fatto ingresso prima della data di pubblicazione del  decreto-flussi).

[89] Nella versione dello schema di regolamento trasmessa al Preconsiglio il riferimento era al permesso per tutela.

[90] Nella versione dello schema di regolamento trasmessa al Preconsiglio la decisione del Comitato per i minori stranieri di non luogo a procedere al rimpatrio era presupposto per il rilascio del permesso (per tutela).

[91] Le disposizioni relative allĠingresso per inserimento nel mercato del lavoro, con sponsorizzazione o autosponsorizzazione, sono state soppresse dalla L. 189/02. In precedenza, valevano le disposizioni seguenti.

o      cittadini italiani o comunitari

o      stranieri con permesso di soggiorno di durata residua > 1 anno

o      regioni, enti locali (anche in associazione o consorzio, e incluse comunitaĠ montane)

o      associazioni professionali o sindacali

o      enti o associazioni di volontariato iscritti nellĠapposita sezione dellĠalbo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri

o      2 per anno (per privati)

o      il numero stabilito con lĠiscrizione allĠalbo (per associazioni e enti di volontariato

o      il numero stabilito con delibera (per regioni o enti locali)

o      il numero corrispondente alle capacitaĠ patrimoniali e compatibile con lĠordinamento (per associazioni professionali e sindacali)

o      disporre di un reddito commisurato (come per il ricongiungimento familiare) alle dimensioni del proprio nucleo familiare

o      non avere condanne o denunce pendenti per reati relativi allĠimmigrazione o reati di cui agli artt. 380 e 381 c.p.p. e non essere stato sottoposto a misure di prevenzione

o      copia di dichiarazione dei redditi o Mod. 101 che attesti la disponibilitaĠ di reddito

o      dimostrazione della disponibilitaĠ di alloggio idoneo per lo straniero (attestazione del Comune di conformita' alloggio ai parametri previsti da leggi regionali o certificato di idoneita' sanitaria rilasciato dalla ASL)

o      fideiussione bancaria o polizza fideiussoria a garanzia di

-        iscrizione dello straniero al SSN (con pagamento forfetario pari al minimo previsto dalle leggi vigenti; da Vademecum Mininterno 2000)

-        sostentamento dello straniero in misura non inferiore allĠimporto dellĠassegno sociale

-        copertura spese rimpatrio

o      lĠente o associazione

-        opera da almeno 3 anni nel campo dellĠimmigrazione

-        non ha fini di lucro e ha struttura democratica (ovvero eĠ una ONLUS)

-        ha disponibilitaĠ patrimoniali adeguate

-        ha disponibilitaĠ di strutture alloggiative per ospitare gli stranieri per i quali presteraĠ garanzia

o      il rappresentante legale non ha condanne o denunce pendenti per reati relativi allĠimmigrazione o reati di cui agli artt. 380 e 381 c.p.p. e non eĠ stato sottoposto a misure di prevenzione

o      copia autentica della deliberazione concernente la prestazione di garanzia

o      documentazione attestante la disponibilitaĠ di risorse (commisurate al numero di stranieri per cui si garantisce come per il ricongiungimento familiare, con incremento del 75% dellĠimporto assegno sociale per ogni straniero successivo al quinto)

o      deve essere corredata da copia autentica della delibera concernente la prestazione di garanzia

o      deve riguardare stranieri iscritti nelle liste di prenotazione di cui allĠart. 23, co. 4, secondo la graduatoria (basata sullĠanzianitaĠ di iscrizione)

o      indicazione di un alloggio in Italia

o      disponibilitaĠ di mezzi per il sostentamento pari almeno a metaĠ dellĠimporto annuale dellĠassegno sociale

o      disponibilitaĠ dei mezzi necessari per le spese di rimpatrio (o esibizione del biglietto di ritorno)

o      disponibilitaĠ di mezzi per lĠiscrizione al SSN con contributo forfetario pari al minimo previsto dalle leggi vigenti (da Vademecum Mininterno 2000), o stipula di unĠassicurazione privata valida su tutto il territorio nazionale

o      di 2 anni, in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato

o      della durata del rapporto, in caso di assunzione con contratto a tempo determinato, ma comunque con scadenza non anteriore a quella dellĠoriginario permesso per inserimento nel mercato del lavoro

[92] In precedenza, anche gli ingressi di sportivi professionisti erano esonerati dal rispetto delle quote massime stabilite con decreto.

[93] In precedenza: autorizzazione.

[94] In precedenza: assunti almeno 12 mesi prima del trasferimento.

[95] In precedenza: anche stranieri componenti lĠequipaggio delle navi con bandiera della Repubblica.

[96] In precedenza: durata delle prestazioni lavorative < 2 anni, e solo nellĠambito di accordi bilaterali.

[97] In precedenza: dallĠUfficio speciale di collocamento dei lavoratori dello spettacolo di Roma e sue sezioni di Milano e Napoli.

[98] In precedenza: < 6 mesi.

[99] In precedenza: riconoscimento comunque sottratto al rispetto delle quote, nella prassi.

[100] In precedenza: ambiguitaĠ in relazione agli stranieri autorizzati a soggiornare per motivi di formazione: non era chiaro se si trattasse di ingressi appositi per formazione che includa addestramento lavorativo (da Circolare Ministero del lavoro 72/00) o autorizzazione al lavoro per stranieri giaĠ titolari di permesso di soggiorno per formazione (come si sarebbe potuto dedurre da art. 27, co. 1, lettera f, T.U., e art. 40, co. 18, Regolamento).

[101] Disposizione precedente: possibile lĠassunzione di stranieri autorizzati a soggiornare per motivi di formazione professionale, nellĠambito di un addestramento di durata < 2 anni, con contratti di tirocinio.

[102] Disposizione precedente: entro 90 gg.

[103] Disposizione precedente: autorizzazioni al lavoro e permessi di soggiorno rilasciati in corrispondenza a questi motivi di ingresso (salvo il caso di formazione professionale) non sono rinnovabili neĠ utilizzabili, in corso di validitaĠ, per un diverso rapporto di lavoro; quelli rilasciati per i lavoratori dello spettacolo (inclusi i circensi) possono essere prorogati, ma solo per prosecuzione del rapporto con lo stesso datore di lavoro.

[104] In precedenza: da art. 5, co. 3, lettera c, T.U.

[105] Disposizione precedente: previa idonea documentazione del rapporto di lavoro.

[106] Disposizione precedente: previa dimostrazione del possesso dei requisiti previsti per lĠingresso per lavoro autonomo.

[107] Disposizione precedente: LĠingresso, per tutte le categorie contemplate dallĠart. 27 T.U., eĠ extra-quote anche quando riguardi svolgimento di attivitaĠ autonoma (circ. Minlavoro 51/02). Per dirigenti e lavoratori altamente specializzati, autorizzazione al lavoro richiesta anche per attivitaĠ autonoma (da Regolamento).

[108] Disposizione precedente: familiari entro il III grado, inabili al lavoro secondo la legge italiana (nella assoluta e permanente impossibilita' di svolgere una qualsiasi attivita' lavorativa per inabilita' o difetto fisico o mentale), a carico

[109] Disposizione precedente: presso la questura.

[110] In precedenza: verifica della documentazione affidata transitoriamente (in attesa dellĠemanazione del Regolamento), con circ. Mininterno, al consolato anzicheĠ allo Sportello unico.

[111] In precedenza la presentazione dei documenti attestanti lĠesistenza dei vincoli di parentela era prevista avvenire al momento della richiesta di visto.

[112] Disposizione precedente: entro 90 gg.

[113] In precedenza, vi era contrasto tra lĠapparente assenza di restrizioni stabilita dallĠart. 30, co. 4, T.U., e lĠesplicita imposizione di restrizioni prevista da art. 9, T.U., e art. 16, co. 4 e 5 Regolamento.

[114] Disposizione precedente: previa iscrizione al collocamento.

[115] Questo capitolo eĠ tratto, in gran parte, dalle note di Elena Rozzi, di Save the Children. Il materiale originale eĠ consultabile alla pagina http://www.savethechildren.it/minori/minori_home.htm.

[116] LĠart. 32, co. 1, del Testo unico prevede una deroga al possesso dei requisiti previsti dallĠart. 23 per il permesso di soggiorno per Òaccesso al lavoroÓ. Questo riferimento era giaĠ impreciso prima dellĠentrata in vigore della L. 189/02, essendo Òper inserimento nel mercato del lavoroÓ la denominazione corretta del permesso di cui allĠart. 23. Con la soppressione delle disposizioni relative allĠinserimento nel mercato del lavoro, il riferimento allĠart. 23 risulta del tutto privo di significato. Verosimilmente la disposizione consente, comunque, il rilascio di un permesso per Òattesa occupazioneÓ.

[117] Disposizione precedente: 5 anni.

[118] Nella versione dello schema di regolamento trasmessa al Preconsiglio la denominazione del permesso era Òper tutelaÓ.

[119] Nella versione dello schema di regolamento trasmessa al Preconsiglio la denominazione del permesso era Òper tutelaÓ.

[120] Nella versione dello schema di regolamento trasmessa al Preconsiglio era prevista esplicitamente la possibilitaĠ di rilascio di permesso (per tutela), ai minori non accompagnati inseriti in un progetto di integrazione di cui allĠart. 32, co. 1 bis, T.U.; era previsto anche che il rilascio del permesso conseguisse alla decisione di non luogo a provvedere al rimpatrio.

[121] Nella versione dello schema di regolamento trasmessa al Preconsiglio: 11 rappresentanti (2  rappresentanti per il Mininterno, 2 dellĠANCI).

[122] In precedenza: Dipartimento affari sociali.

[123] In precedenza: Dipartimento affari sociali.

[124] In precedenza: Dipartimento affari sociali.

[125] Nella versione dello schema di regolamento trasmessa al Preconsiglio era previsto che il Comitato si riunisse almeno una volta al mese.

[126] Nella versione dello schema di regolamento trasmessa al Preconsiglio era stabilito che la segnalazione al Comitato della presenza del minore dovesse contenere le eventuali informazioni utili a tali indagini.

[127] Nella versione dello schema di regolamento trasmessa al Preconsiglio era previsto che il Comitato disponesse lĠinserimento in un progetto di integrazione sociale e civile di cui allĠart. 32, co. 1 bis, T.U. (gestito, cioeĠ, da ente pubblico o privato con rappresentanza nazionale e iscritto nel registro presso la Presidenza del Consiglio), e che lĠente gestore del progetto dovesse presentare al Comitato una relazione sullĠeventuale raggiungimento degli obiettivi del progetto.

[128] Nella versione dello schema di regolamento trasmessa al Preconsiglio era prevista esplicitamente la possibilitaĠ di rilascio di permesso (per tutela), ai minori non accompagnati inseriti in un progetto di integrazione di cui allĠart. 32, co. 1 bis, T.U.; era previsto anche che il rilascio del permesso conseguisse alla decisione di non luogo a provvedere al rimpatrio.

[129] La cosa sembra ovvia, ed era prevista esplicitamente nella versione dello schema di regolamento trasmessa al Preconsiglio.

[130] Nella versione dello schema di regolamento trasmessa al Preconsiglio era prevista esplicitamente la possibilitaĠ di rilascio di permesso (per tutela), ai minori non accompagnati inseriti in un progetto di integrazione di cui allĠart. 32, co. 1 bis, T.U.; era previsto anche che il rilascio del permesso conseguisse alla decisione di non luogo a provvedere al rimpatrio.

[131] Disposizione precedente: il permesso per minore etaĠ non eĠ utilizzabile per lavoro neĠ convertibile al compimento dei 18 anni (Circolare Mininterno 13/11/00; in contrasto con la Convenzione Onu sui diritti del fanciullo, secondo sentenza del Tribunale di Torino).

[132] Nella versione dello schema di regolamento trasmessa al Preconsiglio era stabilito che il permesso (per tutela) fosse addirittura rilasciato in seguito a decisione di non luogo a procedere al rimpatrio (art. 28 bis).

[133] Nella versione dello schema di regolamento trasmessa al Preconsiglio era stabilito che il gestore presentasse al Comitato una relazione sul raggiungimento degli obiettivi del progetto.

[134] LĠart. 32, co. 1, del Testo unico prevede una deroga al possesso dei requisiti previsti dallĠart. 23 per il permesso di soggiorno per Òaccesso al lavoroÓ. Questo riferimento era giaĠ impreciso prima dellĠentrata in vigore della L. 189/02, essendo Òper inserimento nel mercato del lavoroÓ la denominazione corretta del permesso di cui allĠart. 23. Con la soppressione delle disposizioni relative allĠinserimento nel mercato del lavoro, il riferimento allĠart. 23 risulta del tutto privo di significato. Verosimilmente la disposizione consente, comunque, il rilascio di un permesso per Òattesa occupazioneÓ.

[135] Disposizione precedente: o di titolo equipollente, se conseguito allĠestero.

[136] In precedenza il Regolamento prevedeva la possibilitaĠ per regioni e universitaĠ di riservare posti agli studenti stranieri nelle graduatorie per lĠaccesso alle misure a sostegno del diritto allo studio.

[137] Nella versione dello schema di regolamento trasmessa al Preconsiglio era prevista anche la possibilitaĠ di ingresso per studio di stranieri che vogliano svolgere attivitaĠ di studio in campo sanitario. Nella Relazione illustrativa del Regolamento si afferma che la disciplina dei visti corrispondenti eĠ demandata al decreto di cui allĠart. 5, co. 3 del Regolamento, per la necessitaĠ di coinvolgere le Regioni nei relativi controlli.

[138] Nella versione dello schema di regolamento trasmessa al Preconsiglio non era presente la specificazione Òa tempo pienoÓ.

[139] Nella versione dello schema di regolamento trasmessa al Preconsiglio non erano previste verifiche e accertamenti.

[140] Nella versione dello schema di regolamento trasmessa al Preconsiglio non erano previste verifiche e accertamenti.

[141] Nella versione dello schema di regolamento trasmessa al Preconsiglio non era prevista la condizione relativa alla richiesta da parte di istituzioni o organizzazioni.

[142] Disposizione precedente: possibile lĠassunzione di stranieri autorizzati a soggiornare per motivi di formazione professionale, nellĠambito di un addestramento di durata < 2 anni, con contratti di tirocinio.

[143] Disposizione precedente: previa idonea documentazione del rapporto di lavoro.

[144] In precedenza: pochi posti per regione riservati per circolare.

[145] Le disposizioni precedenti includevano il diritto allĠaccesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica a paritaĠ con gli italiani, a condizione di esercizio di regolare attivitaĠ di lavoro subordinato o autonomo. Era inoltre prevista l'erogazione di fondi per la ristrutturazione di alloggi da destinare ad abitazioni per titolari di permessi di lunga durata (incluso studio) per un congruo numero di anni.

[146] In precedenza, lĠart. 49, co. 3 Regolamento non considerava il tirocinio e prospettava la cumulazione di prova attitudinale e formazione aggiuntiva.

[147] In precedenza era previsto anche che istituzioni sanitarie e presidi pubblici o privati comunicassero il nominativo dello straniero assunto o comunque utilizzato entro tre giorni dall'assunzione o dall'utilizzazione.

[148] Disposizione precedente: La dichiarazione di equipollenza dei titoli accademici nelle discipline sanitarie, conseguiti all'estero, e l'ammissione agli esami di diploma, di laurea o di abilitazione, con dispensa totale o parziale degli esami di profitto, e' limitata dal rispetto delle quote programmate per l'accesso all'iscrizione agli albi e agli elenchi speciali. A tal fine deve essere acquisito preventivamente il parere positivo del Ministero della sanita'.

[149] In precedenza la formulazione dellĠart. 18, co. 5, T.U., indicava solo una possibilitaĠ di proroga o rinnovo senza modifica del titolo del permesso, col rischio che venissero preclusi i diritti associati alla titolaritaĠ di un permesso per lavoro subordinato (es.: ricongiungimento familiare, periodo minimo di disoccupazione garantita)

[150] Disposizione precedente: 5 anni.

[151] Disposizione precedente: eseguita con accompagnamento immediato alla frontiera se cĠeĠ il rischio che lo straniero si sottragga allĠobbligo di lasciare lĠItalia; con intimazione a lasciare lĠItalia entro 15 gg., in caso contrario

[152] Disposizione precedente: eseguita con

á       accompagnamento immediato alla frontiera, in caso di

o      elusione dei controlli di frontiera e mancanza di documenti attestanti identitaĠ e nazionalitaĠ, se cĠeĠ il rischio che lo straniero si sottragga allĠobbligo di lasciare lĠItalia

o      mancato rispetto dellĠobbligo di lasciare lĠItalia o del divieto di reingresso derivanti da precedente espulsione 

á       intimazione a lasciare il territorio dello Stato entro 15 gg., negli altri casi

[153] Disposizione precedente: nulla-osta negato in caso di applicazione di misure detentive per lo straniero arrestato in flagranza.

[154] Disposizione precedente: in caso di trattenimento in CPT, eĠ competente per il ricorso il giudice competente per la convalida del trattenimento.

[155] Disposizione precedente: entro 30 gg. dalla comunicazione, anche dal consolato o dallĠambasciata italiana, in caso di accompagnamento immediato alla frontiera; entro 5 gg. dalla comunicazione, in caso di intimazione.

[156] Disposizione precedente: dalla comunicazione.

[157] Disposizione precedente: 10 gg.

[158] Disposizione precedente: il giudice decide sentito lĠinteressato ai sensi degli artt. 737 e seguenti c.p.c.

[159] Formulazione della disposizione precedente: diritto al gratuito patrocinio a spese dello Stato e allĠassistenza del difensore di fiducia (o, in mancanza, del difensore dĠufficio) e, se necessario, dellĠinterprete.

[160] Disposizione precedente: 5 anni (salvo durata minore, ma > 3 anni, fissata dal giudice in sede di ricorso).

[161] Disposizione precedente: arresto da 2 a 6 mesi.

[162] Disposizione precedente: 20 gg.

[163] Disposizione precedente: 10 gg.

[164] Disposizione precedente: se eĠ imminente lĠeliminazione dellĠimpedimento allĠespulsione o al respingimento.

[165] Disposizione precedente: da 2 a 6 milioni.

[166] Disposizione precedente: da uno a 5 milioni di lire.

[167] Disposizione precedente: fino a 30 milioni di lire.

[168] Disposizione precedente: per fini di lucro.

[169] La disposizione precedente includeva il caso di fatto riguardante lĠingresso di 5 o piuĠ persone.

[170] Disposizione precedente: 30 milioni di lire.

[171] Disposizione precedente: 50 milioni di lire.

[172] Disposizione precedente: lĠiscrizione al SSN cessa con la scadenza del permesso, salvo che lo straniero esibisca la ricevuta della richiesta di rinnovo o il permesso rinnovato.

[173] In precedenza: comma 11.

[174] Disposizioni precedenti: in mancanza di accordi, il lavoratore puoĠ chiedere la liquidazione dei contributi versati in suo favore per forme di previdenza obbligatoria, maggiorati del 5%; il pagamento eĠ effettuato a rimpatrio avvenuto sulla banca estera indicata dal lavoratore; in caso di decesso del lavoratore anteriore alla presentazione della domanda, i superstiti non hanno diritto alla liquidazione dei contributi; possono chiedere, se in possesso dei requisiti, unĠindennitaĠ una tantum (Circolare INPS 112/99, Lettera Ministero del lavoro 19/4/99).

[175] Il testo modificato dellĠart. 25 co. 5 del Testo unico contiene un riferimento improprio a disposizioni dellĠart. 22, co. 13, relative al trasferimento dei contributi, in realtaĠ soppresse. GiaĠ il riferimento (allĠart. 22, co. 11) del testo precedentemente in vigore era comunque scorretto.

[176] Disposizione precedente: in assenza di accordi o convenzioni che regolino la materia del trasferimento dei contributi, il lavoratore ha diritto alla liquidazione dei contributi con maggiorazione del 5%.

[177] In precedenza: di cui alla L. 482/68.

[178] Disposizione precedente: il sindaco puoĠ disporre, in casi di emergenza, lĠaccoglienza di stranieri illegalmente soggiornanti, ferme restando le disposizioni sullĠallontanamento.

[179] Soppressa la seguente disposizione: le Regioni possono concedere contributi a enti locali o enti morali pubblici o privati per il risanamento di stabili di proprietaĠ di questi da adibire, per almeno 15 anni, ad abitazioni (ospitalitaĠ temporanea o affitto) per stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo, studio, motivi familiari, asilo, asilo umanitario (motivi umanitari?).

[180] Le disposizioni precedenti includevano lo straniero legalmente soggiornante iscritto nelle liste di collocamento.

[181] Disposizione precedente: Il richiedente asilo elegge domicilio nel territorio dello Stato.

[182] Disposizione precedente: il richiedente deve presentare la domanda alla polizia di frontiera; ammessa con circolare la possibilitaĠ di presentare domanda di asilo in questura.

[183] Disposizioni precedenti: erogazione, su richiesta presentata allĠufficio di polizia del Comune di domicilio, di un contributo di prima assistenza per 45 gg. al richiedente asilo privo di risorse e di ospitalitaĠ: £. 25.000 al giorno (Decreto del Ministro dellĠinterno 237/90; aggiornata a £. 34.000 con Decreto del Ministro dellĠinterno 284/98); contributo riscosso presso la tesoreria provinciale, previa esibizione di documento di identitaĠ (in mancanza, lo straniero chiede la carta di identitaĠ al Comune di domicilio; difficoltaĠ con il requisito di dimora abituale?); ricorso contro il diniego del contributo, al Ministro dellĠinterno.

[184] Denominazione precedente: centrale.

[185] Disposizione precedente: funzionario del MAE di grado > consigliere di legazione.

[186] Disposizione precedente: funzionario del Mininterno, di grado > primo dirigente, della direzione dei Servizi civili.

[187] Disposizione precedente: si forma un Consiglio di presidenza, che fissa le direttive, presieduto dal Presidente della prima Sezione

[188] Disposizioni precedentemente vigenti:

[189] Disposizione precedente: il permesso era rinnovato di norma con durata di 4 anni.

[190] Le disposizioni precedenti includevano lo straniero legalmente soggiornante iscritto nelle liste di collocamento.

[191] Disposizione precedente: 5 anni.

[192] Nota: il testo italiano dellĠarticolo 11 della direttiva eĠ ambiguo; fa riferimento, infatti, alla persona che Òsoggiorni o tenti di entrare illegalmente nel territorio di un altro Stato membroÓ. Sembra cosiĠ che il semplice soggiorno faccia scattare la riammissione. Il testo inglese recita peroĠ: Ò... remains or seeks to enter without authorisation on the territory of another Member StateÓ; eĠ il ÒrimanereÓ (il prolungamento non autorizzato, cioeĠ) a far scattare la sanzione, non il ÒsoggiornareÓ. LĠinterpretazione corretta sembra essere quindi quella che fa riferimento alla persona che Òsoggiorni illegalmente o tenti di entrare illegalmente nel territorio di un altro Stato membroÓ. Se le cose stanno cosiĠ, la disposizione eĠ formulata male: non eĠ legittimo applicare un divieto di allontanamento in contrasto con la Convenzione di Schengen.

[193] LĠingresso in Italia non puoĠ essere considerato automaticamente illegale: lĠattraversamento delle frontiere interne da altro Stato membro appartenente allĠArea Schengen verso lĠItalia eĠ da considerare legittimo, se effettuato attraverso un valico autorizzato e nei limiti previsti dalla Convenzione di Schengen. Dovrebbero pertanto essere sanzionati col rinvio verso lo Stato membro che ha accordato la protezione solo lĠingresso attraverso un valico non autorizzato, lĠingresso da valico autorizzato da Paese Ònon SchengenÓ mediante esibizione di documenti contraffatti, lĠingresso in violazione delle disposizioni dellĠAccordo di applicazione della Convenzione di Schengen (es.: lĠingresso troppo ravvicinato rispetto a un precedente soggiorno tale da esaurire la durata limite consentita, di tre mesi nellĠarco di un semestre). Allo stesso tempo, dovrebbe essere sanzionato il soggiorno illegale (es.: il soggiorno da Paese Schengen prolungato oltre i tre mesi, il caso di omessa dichiarazione di presenza, etc.).

[194] Nella versione dello schema di regolamento trasmessa al Preconsiglio era prevista anche la possibilitaĠ di acquisizione dei gravi motivi dal Comitato per i minori stranieri.