(Sergio Briguglio 18/1/2004)

 

PRINCIPALI ELEMENTI DELLA NORMATIVA SU IMMIGRAZIONE PER MOTIVI DI LAVORO

 

Nota: le disposizioni approvate nella XIV legislatura sono evidenziate dalla sottolineatura (italico sottolineato per quelle contenute negli schemi di regolamento approntati in attuazione della L. 189/02[1]); le disposizioni da queste rimpiazzate sono riportate in nota

 

1.       Programmazione dei flussi

 

 

 

o      1998:

-       anticipazione (20.000 stagionali);

-       DPCM: albanesi (3.000), tunisini (1.500), marocchini (1.500) o regolarizzazione (totale 38.000)

o      1999:

-       direttiva:  lavoro subordinato anche stagionale (54.500), lavoro autonomo (3.500)

o      2000:

-       anticipazione: Circ. Ministero del lavoro 11/00: stagionali (10.000);

-       DPCM: lavoro subordinato, anche stagionale (28.000, meno 10.000 anticipati), lavoro autonomo (2.000), sponsorizzazione (15.000), Albania (6.000), Marocco (3.000), Tunisia (3.000), altri paesi con accordi (6.000: 2.500 poi destinati a Romania, 3.000 a stagionali di ogni nazionalitaÕ, 500 a lavoro autonomo);

-       ulteriore anticipazione stagionali (20.000)

o      2001:

-       DPCM: stagionali (30.000), lavoro subordinato (12.000), lavoro autonomo (3.000), infermieri (autonomo o subordinato, 2.000), informatici (autonomo o subordinato, 3.000), sponsorizzazione (15.000), Albania (6.000), Marocco (3.000), Tunisia (1.500), Somalia (500), altri paesi con accordi di riammissione (4.000)

o      2002:

-       Decreto Ministro del lavoro 4/2/02 (antipazioni): stagionali (33.000) da paesi con accordi (Tunisia e Albania) o candidati allÕingresso nellÕUE (Slovenia, Polonia, Ungheria, Estonia, Lettonia, Lituania, Repubblica Ceca, Slovacchia, Romania e Bulgaria);

-       Decreto Ministro del lavoro 12/3/02 (antipazioni): stagionali da stessi paesi o con diritto di precedenza (6.400), autonomi (3.000; la circ. Minlavoro 23/02, poi annullata dal TAR Veneto, limitava la possibilitaÕ di conversione ex art. 39, co. 7 Regolamento ai soli stranieri che avessero fatto ingresso prima della data di pubblicazione del decreto);

-       Decreto Ministro del lavoro 22/5/02 (antipazioni): stagionali da stessi paesi o con diritto di precedenza (6.600);

-       Decreto Ministro del lavoro 16/7/02 (antipazioni): stagionali da stessi paesi o con diritto di precedenza (10.000);

-       DPCM 15/10/2002 (programmazione transitoria): subordinati, stagionali o autonomi oriundi italiani residenti in Argentina (4.000); subordinati o stagionali albanesi (3.000), tunisini (2.000), marocchini (2.000), egiziani (1.000), nigeriani (500), moldavi (500) cingalesi (1.000); autonomi (ricercatori; imprenditori che svolgono attivita' di interesse per l'economia nazionale; liberi professionisti; collaboratori coordinati e continuativi; soci e amministratori di societa' non cooperative; artisti di chiara fama) da altri paesi (2000; non utilizzabili per conversioni studio-lavoro autonomo); dirigenti da altri paesi (500); stagionali (4.000)

o      2003:

-       DPCM 20/12/2002: proroga DPCM 15/10/2002 fino al 31/3/2003 (esclusi i 4.000 stagionali);

-       DPCM 20/12/2002 (programmazione transitoria): stagionali (60.000) che hanno avuto un permesso per lavoro stagionale nel 2001 o nel 2002, o da paesi accettati nella UE (Slovenia, Polonia, Ungheria, Estonia, Lettonia, Lituania, Repubblica Ceca, Slovacchia) ovvero da Serbia, Croazia, Montenegro, Bulgaria e Romania, o da paesi con accordi (Tunisia, Albania,  Marocco, Nigeria, Moldavia, Sri Lanka ed Egitto; da circ. Minlavoro 3/03)

-       DPCM 6/6/2003 (programmazione transitoria): stagionali (8.500) che hanno avuto un permesso per lavoro stagionale nel 2001 o nel 2002, o dai paesi di cui al DPCM 20/12/2002; autonomi (800): ricercatori, imprenditori, liberi professionisti, soci e amministratori di societa' non cooperative, artisti  di  chiara  fama internazionale (ammesse le conversioni da studio a lavoro autonomo); subordinati, stagionali o autonomi oriundi italiani residenti in Argentina (200); subordinati (10.000, di cui 500 dirigenti o altamente qualificati, 1.000 albanesi, 600 tunisini, 500 marocchini, 300 egiziani, 200 nigeriani, 200 moldavi, 500 cingalesi, 300 del Bangladesh)

 

o      limitazione attiva solo se piuÕ restrittiva dei criteri

o      restrittivitaÕ dei criteri allentata dallÕaggiramento (rapporti nati illegalmente)

o      giaÕ prevista dalla legge Martelli (tetti infiniti, criteri restrittivi)

o      casi interessanti: Tunisia 1998 (quota privilegiata non usata); Albania 2000 (liste per chiamata, usate per autosponsorizzazione)

o      programmazione transitoria: meno burocratica, ma con quote limitate superiormente da quelle stabilite per lÕanno precedente[5]

 

 

2.       Ingresso e soggiorno per lavoro subordinato

 

 

o      diretto da un dirigente della carriera prefettizia o della Direzione provinciale del lavoro

o      composto da almeno un rappresentante della prefettura, almeno uno della Direzione provinciale del lavoro, almeno uno della Polizia di Stato

o      istituito con decreto del prefetto, che puoÕ individuare anche piuÕ unitaÕ operative di base

 

o      generalitaÕ del datore di lavoro, del titolare o legale rappresentante dellÕimpresa, la ragione sociale, la sede e lÕindicazione del luogo di lavoro

o      generalitaÕ e residenza allÕestero o numero (per chiamata numerica) dei lavoratori da assumere

o      trattamento retributivo ed assicurativo,  nel rispetto delle leggi vigenti e dei CCNL applicabili, riportato anche sulla proposta di contratto di soggiorno

o      impegno al pagamento delle eventuali spese di rimpatrio, riportato anche nella proposta di contratto di soggiorno

o      dichiarazione di impegno a comunicare ogni variazione concernente il rapporto di lavoro (in particolare: data di inizio e cessazione del rapporto di lavoro ed eventuali trasferimenti di sede del lavoratore, con relativa decorrenza, da art. 36 bis Regolamento)

o      garanzia della disponibilitaÕ di un alloggio che soddisfi i requisiti previsti dalle leggi regionali, contenuta in apposita dichiarazione e nella proposta di contratto; lÕeventuale partecipazione alle spese per lÕalloggio e la corrispondente decurtazione del salario (< 1/3 salario; non ammessa nei casi in cui la messa a disposizione dellÕalloggio sia prevista, con corrispondente determinazione del salario, dal contratto collettivo nazionale corrispondente) devono essere menzionate nella proposta di contratto di soggiorno[9]

o      eventuale richiesta di trasmissione della documentazione finale (nulla-osta e copia della proposta di contratto di soggiorno) agli uffici consolari da parte dello Sportello unico

o      autocertificazione dellÕiscrizione dellÕimpresa alla Camera di commercio, per le attivitaÕ per cui lÕiscrizione eÕ richiesta[10]

o      autocertificazione della posizione previdenziale e fiscale, atta a comprovare la capacitaÕ occupazionale e reddituale del datore di lavoro[11] (determinata, per il lavoro domestico, dalla circ. Minlavoro 55/00, sulla base del redditometro: circa 95 Milioni annui); non richiesta (quale ratio?) per lÕassunzione di lavoratori da adibire allÕassistenza di un datore di lavoro non autosufficiente

o      proposta di contratto di soggiorno, con specificazione delle relative condizioni,  a tempo indeterminato, determinato o stagionale, a tempo pieno o parziale (> 20 ore settimanali) e, per il lavoro domestico, con retribuzione non inferiore allÕimporto dellÕassegno sociale[12]; la proposta di contratto riporta lÕimpegno al pagamento delle spese di rimpatrio dello straniero e la garanzia per lÕalloggio[13] (inclusa la partecipazione del datore di lavoro alle spese e la corrispondente decurtazione del salario)[14]

 

o      richiesta comunicata dallo Sportello unico al Centro per lÕimpiego (escluso il caso di richieste nominative da liste di stranieri con titoli di prelazione)

o      il Centro per lÕimpiego accerta (anche via Internet) eventuali disponibilitaÕ di manodopera nazionale, comunitaria o straniera iscritta al collocamento o comunque censita come disoccupata e le comunica entro 20 gg. allo Sportello unico e al datore di lavoro

o      il datore di lavoro, entro 4 gg. dalla comunicazione del Centro per lÕimpiego comunica allo Sportello unico e, per conoscenza, al Centro per lÕimpiego se intende confermare la richiesta di assunzione

o      in caso di accertata indisponibilitaÕ, di mancata comunicazione da parte del Centro per lÕimpiego o di conferma della richiesta, si procede

o      richiede allÕAgenzia delle entrate il codice fiscale per il lavoratore

o      convoca il datore di lavoro per il rilascio del nulla-osta

o      spedisce lÕintera documentazione e il codice fiscale, se cosiÕ richiesto dal datore di lavoro, alla rappresentanza diplomatico-consolare

 

o      comunica al lavoratore la proposta di contratto di soggiorno per lavoro

o      rilascia visto e codice fiscale, previa verifica dei requisiti generali (es.: regolaritaÕ documento di viaggio, mezzi di trasporto utilizzati, familiari al seguito; tutti gli altri, se la documentazione non eÕ stata trasmessa dÕufficio; da art. 5 Regolamento), entro 30 gg.[17]

o      trasmette lÕinformazione relativa allÕavvenuto rilascio a Minlavoro, Mininterno, INPS e INAIL

 

o      2 anni per rapporto a tempo indeterminato

o      durata del rapporto, ma comunque < 1 anno[18], per rapporto a tempo determinato

 

o      90 gg. (se rilasciato per lavoro a tempo indeterminato)

o      60 gg. (se rilasciato per lavoro a tempo determinato)[19]

o      mezzi di sostentamento, corrispondenti a reddito da lavoro o da altra fonte lecita, accertabili dÕufficio a seguito di dichiarazione sostitutiva[20], per titolare e familiari conviventi a carico (quantificati come per ricongiungimento; da Circolare Mininterno 19/5/01)

o      assolvimento obblighi in materia sanitaria (lÕiscrizione al SSN deve essere confermata con lÕesibizione di copia della richiesta di rinnovo, con timbro datario e firma dellÕaddetto che la riceve; in contrasto con art. 42, co. 4 Regolamento: lÕiscrizione non cessa in fase di rinnovo)

o      assenza di moti ostativi (la condanna per uno dei reati ostativi allÕingresso non eÕ peroÕ motivo di automatico diniego del rinnovo, ma deve essere valutata unitamente a condotta, livello di inserimento sociale, condizione familiare in Italia, etc.; da Messaggio telegrafico Mininterno del 9/9/2003)

o      esistenza di un contratto di soggiorno per lavoro e la consegna della documentazione relativa alla disponibilitaÕ di alloggio che rientri nei parametri minimi di legge per lÕedilizia popolare (salvo periodo > 6 mesi[21] di disoccupazione tollerata)

 

o      iscrizione del lavoratore, da parte del Centro per lÕimpiego[24], nelle liste di mobilitaÕ[25] (anche per corresponsione dellÕindennitaÕ di mobilitaÕ[26]) per durata residua del permesso, ma comunque > 6 mesi[27], se ricorrono le condizioni ai sensi delle disposizioni sul licenziamento collettivo

o      iscrizione del lavoratore nellÕelenco anagrafico di cui allÕart. 4 DPR 442/00[28] (o aggiornamento della sua posizione), da parte del Centro per lÕimpiego, per durata residua del permesso, ma comunque > 6 mesi[29], in caso di licenziamento individuale o di dimissioni o se non ricorrono le condizioni per lÕiscrizione nelle liste di mobilitaÕ (previa presentazione del lavoratore al Centro per lÕimpego, entro 40 gg. dalla conclusione del rapporto, con esibizione del permesso di soggiorno e dichiarazione relativa allÕattivitaÕ svolta e alla disponibilitaÕ immediata allo svolgimento di nuova attivitaÕ)

o      per il lavoratore straniero che sia rimasto invalido, lÕiscrizione nelle liste per il collocamento obbligatorio di cui allÕarticolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68[30] equivale allÕiscrizione nelle liste di mobilitaÕ ovvero alla registrazione nellÕelenco anagrafico[31]

o      rinnovo del permesso, da parte della Questura, in caso di scadenza intermedia, con durata tale da completare i 6 mesi, previo accertamento dellÕeffettiva iscrizione

o      specificazione Òattesa occupazioneÓ sul permesso, ma conservazione facoltaÕ permesso per lavoro subordinato (circolare Mininterno 19/5/01)

o      rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato condizionato alla sussistenza di un contratto di soggiorno e alla consegna della documentazione attestante la disponibilitaÕ di un alloggio che soddisfi i parametri minimi (dubbia costituzionalitaÕ); la durata del permesso rinnovato viene fissata alla stipula del nuovo contratto, o solo dopo la scadenza del vecchio permesso? (nel primo caso, rischio di scadenza anteriore a quella del periodo di possibile iscrizione al collocamento)[32]

o      in mancanza di nuovo contratto, alla scadenza del periodo di iscrizione (o del permesso, se lÕiscrizione non ha avuto luogo), il lavoratore deve lasciare il territorio dello Stato, salvo che abbia titolo al permesso di soggiorno ad altro titolo in base alla normativa

 

o      nuovi elementi che consentano il rilascio o il rinnovo del permesso (art. 5, co. 5 T.U.; attenuato il danno, per il lavoratore subordinato che abbia un contratto in scadenza, associato al termine, lontano dalla scadenza, fissato per la richiesta di rinnovo)

o      la sanabilitaÕ di eventuali irregolaritaÕ amministrative (art. 5, co. 5 T.U.)

o      lÕesistenza di gravi motivi umanitari o obblighi costituzionali o internazionali (art. 5, co. 6 T.U.)

o      lÕesistenza di requisiti per altro tipo di permesso (art. 5, co. 9 T.U.; conversione: di fatto disatteso, salvo sentenza TAR Liguria)

 

o      le attivitaÕ possono riguardare

¤       piccoli lavori domestici a carattere straordinario, inclusa assistenza a bambini, anziani, malati o disabili

¤       insegnamento privato supplementare

¤       piccoli lavori di giardinaggio o di pulizia edifici o monumenti

¤       realizzazione di manifestazioni sociali, culturali, caritative o sportive

¤       collaborazione con enti pubblici o associazioni di volontariato per lavori di solidarietaÕ o di emergenza (per calamitaÕ naturali o simili)

o      le prestazioni (anche se svolte a favore di piuÕ beneficiari; ambiguitaÕ nel testo) non possono, in un anno solare, coinvolgere il lavoratore per piuÕ di 30 giornate neÕ comportare compensi complessivi, in totale, a 3000 euro

 

 

o      eÕ iscritto obbligatoriamente al SSN

o      ha diritto allÕiscrizione anagrafica (residenza legale) a condizione di dimora abituale nel Comune; necessario il rinnovo della dichiarazione di dimora abituale entro 60 gg. da ogni rinnovo del permesso (lo straniero non decade dallÕiscrizione in fase di rinnovo del permesso); in mancanza di rinnovo di dichiarazione o per irreperibilitaÕ in occasione di censimento o in seguito a ripetuti controlli: cancellazione dalle liste della popolazione residente

o      accede alle misure di edilizia popolare a paritaÕ con lÕitaliano se in possesso di permesso di durata > 2 anni

o      eÕ parificato allÕitaliano per le misure di assistenza sociale (salvo provvidenze che costituiscano diritto soggettivo ai sensi della normativa vigente)

o      accede allo studio a paritaÕ con lÕitaliano (salvo riconoscimento dei titoli di studio ai fini della prosecuzione degli studi)

o      puoÕ chiedere il ricongiungimento familiare e lÕingresso di familiari al seguito (se in possesso di permesso di durata > 1 anno)

o      puoÕ svolgere attivitaÕ di lavoro subordinato diversa da quella originariamente autorizzata

o      puoÕ svolgere attivitaÕ di lavoro autonomo, previa acquisizione del titolo abilitativo o autorizzatorio e soddisfacimento altri requisiti previsti (lÕeventuale riconoscimento di titolo professionale acquisito allÕestero eÕ effettuato entro quote Ð art. 39, co. 1 Regolamento; lÕeventuale iscrizione in albo professionale o elenco speciale eÕ effettuata entro quote Ð art. 37, co. 3 T.U.; nella prassi, riconoscimento ed iscrizione effettuati extra-quote Ð es.: Decreto Mingiustizia 13/10/03), o quale socio di cooperative, con corrispondente conversione del permesso di soggiorno alla scadenza (previa dimostrazione dei requisiti previsti per il rinnovo per motivi di lavoro autonomo)

o      puoÕ convertire il permesso di soggiorno in permesso per residenza elettiva, in caso di titolaritaÕ di pensione percepita in Italia

o      accede ai corsi di formazione e riqualificazione professionale a paritaÕ con lÕitaliano

o      accede ai servizi di patronato

o      puoÕ fare reingresso nel territorio dello Stato

¤       senza munirsi di un nuovo visto, con semplice comunicazione preventiva alla polizia di frontiera, se il permesso eÕ in corso di validitaÕ ovvero in seguito, ad assenze dovute a obblighi militari[33]

¤       con visto di reingresso in caso di smarrimento o sottrazione del permesso di soggiorno, o di possesso di permesso scaduto da meno di 60 gg. (a condizione che sia stato chiesto il rinnovo del permesso nei termini di legge), o di possesso di permesso scaduto da meno di 6 mesi in presenza di gravi e comprovati motivi di salute dello straniero, dei suoi parenti di primo grado o del  coniuge (a condizione di sussistenza dei requisiti previsti per il rinnovo; chi li verifica?)

o      puoÕ ottenere la carta di soggiorno (titolo di soggiorno di validitaÕ illimitata), a condizione di

¤       6 anni[34] di soggiorno legale (anche ad altro titolo)

¤       reddito superiore allÕassegno sociale (anche associato a potenziale Ð da Relazione illustrativa del Regolamento Ð trattamento pensionistico per invaliditaÕ), o commisurato al numero dei familiari (se la carta eÕ richiesta anche per coniuge, figli minori conviventi o figli maggiorenni totalmente invalidi a carico del richiedente)

¤       assenza di condanne (anche non definitive) o rinvii a giudizio per reati di cui allÕart. 380 e allÕart. 381, non colposi

¤       alloggio idoneo (se la carta eÕ richiesta anche per i familiari)

 

o      carta di soggiorno (art. 9, co. 4, T.U.)

o      permesso per lavoro autonomo (art. 6, co. 1, T.U.)

o      motivi familiari (art. 6, co. 1, T.U.), motivi umanitari o integrazione minore[35] (art. 14, co. 1, lettera c, Regolamento)

o      studio o formazione (salvo che sia escluso da accordi o condizioni di ammissione; per non oltre 1040 ore annuali; in caso di permesso per formazione professionale, consentiti anche rapporti di lavoro subordinato con finalitaÕ di addestramento[36])

o      asilo (art. 17, Convenzione di Ginevra)

o      affidamento (sulla base di art. 32, co. 1 e, con interpretazione estensiva, co. 1 ter, T.U.)

o      protezione sociale[37]

 

o      lavoro autonomo (art. 14, co. 1, lettera b, Regolamento), previa dimostrazione dei requisiti per il rinnovo per motivi di lavoro subordinato

o      motivi familiari (art. 14, co. 3 Regolamento, interpretato da Circolare Mininterno 23/12/99; incompatibile con inclusione in art. 14, co. 1, lettera c, Regolamento di motivi umanitari o integrazione minore; tuttavia secondo TAR Liguria, la conversione da motivi umanitari eÕ fondata su art. 5, co. 9 T.U.), previa dimostrazione dei requisiti per il rinnovo per motivi di lavoro subordinato, o al compimento della maggiore etaÕ, o in caso di morte del familiare in possesso dei requisiti per il ricongiungimento o separazione legale o scioglimento del matrimonio (salvi i requisiti di etaÕ per lo svolgimento dellÕattivitaÕ lavorativa)

o      studio o formazione, prima della scadenza (solo a conclusione del corso, in caso di formazione), salvo che sia escluso da accordi o condizioni di ammissione, previa stipula del contratto di soggiorno[42], entro quote (conversioni successive a laurea o laurea specialistica e quelle Ð improbabili Ð al compimento della maggiore etaÕ, detratte da quote per lÕanno successivo[43])

o      lavoro stagionale, dalla seconda stagione, in presenza di offerta di contratto di lavoro (o contratto di soggiorno per lavoro?) a tempo determinato o indeterminato, entro quote

o      affidamento (di qualunque tipo, da sent. Corte Costituzionale 198/2003, che parifica anche i minori sottoposti a tutela), al compimento della maggiore etaÕ (con detrazione dalle quote annuali)

o      integrazione minore[44] (o anche minore etaÕ?), con detrazione dalle quote annuali, al compimento della maggiore etaÕ, a condizione (non applicabile, secondo il TAR Puglia, a chi si trovasse in Italia prima dellÕentrata in vigore della L. 189/02) di

-       assenza di decisione di rimpatrio da parte del Comitato per i minori stranieri[45]

-       presenza in Italia da almeno 3 anni

-       inserimento da almeno 2 anni in un progetto di integrazione gestito da ente o organizzazione con rappresentanza nazionale, iscritti nel registro presso la Presidenza del Consiglio

-       disponibilitaÕ di alloggio

-       svolgimento di attivitaÕ lavorativa retribuita secondo legge o disponibilitaÕ di un contratto di lavoro

o      protezione sociale, con detrazione dalle quote fissate dal decreto-flussi per lÕanno successivo, con le modalitaÕ stabilite per il permesso per lavoro subordinato (contratto di lavoro o contratto di soggiorno per lavoro?)

 

 

 

3.       Ingresso e soggiorno per lavoro stagionale

 

o      la chiamata puoÕ essere effettuata anche da associazioni di categoria, per conto degli associati

o      accertamento di indisponibilitaÕ (anche via Internet) di manodopera nazionale e comunitaria da parte del centro per lÕimpiego per 5 gg., in caso di chiamata numerica da liste (non per chiamata nominativa)

o      termine di 10 gg. per la trasmissione da parte del Centro per lÕimpiego della segnalazioni di eventuali disponibilitaÕ

o      termine di 2 gg. per la conferma da parte del datore di lavoro della richiesta di assunzione

o      non oltre 20 gg.[47] di tempo, dalla data della richiesta, per il rilascio del nulla-osta[48] al lavoro da parte dello Sportello unico

o      ai fini dellÕaccertamento del rispetto delle condizioni retributive e assicurative previste dai CCNL ci si conforma alle convenzioni eventualmente stipulate dalle parti a livello regionale

 

 

 

 

 

 

 

 

4.       Ingresso e soggiorno per lavoro autonomo

 

 

o      dichiarazione da parte dellÕautoritaÕ competente di inesistenza di motivi ostativi (esclusa lÕassenza dello straniero) al rilascio dellÕeventuale titolo abilitativo o autorizzatorio, comunque denominato, condizionalto allÕiscrizione in albo professionale (o, in mancanza, elenco speciale da istituirsi) o registro, o al rilascio di unÕautorizzazione o licenza, o alla presentazione di una dichiarazione o denuncia

o      attestazione, da parte dellÕautoritaÕ competente o della Camera di commercio, relativa alle risorse necessarie allo svolgimento dellÕattivitaÕ; da richiedere anche (o solo?) in caso di attivitaÕ per le quali non sia necessario il rilascio di titoli abilitativi o autorizzatori; lÕattestazione fa riferimento alla disponibilitaÕ, in Italia, di un ammontare pari alla capitalizzazione, su base annua, dellÕimporto mensile dellÕassegno sociale (da art. 39, co. 3 Regolamenti; in tutti i casi, o solo per attivitaÕ che non richiedano titoli abilitativi o autorizzatori?)

o      il rispetto del limite delle quote, nei casi in cui eÕ richiesta lÕiscrizione in albo professionale o elenco speciale (art. 37, co. 3 T.U.)

o      il riconoscimento del titolo abilitante o degli attestati relativi alle capacitaÕ professionali, se previsti, conseguiti allÕestero (entro le stesse quote, art. 39, co. 1 Regolamento; si applica solo in mancanza di albo ed elenco speciale?)

 

 

o      disponibilitaÕ di risorse corrispondenti a quelle indicate nellÕeventuale attestazione

o      disponibilitaÕ di reddito[54] non inferiore a quello al di sotto del quale eÕ prevista lÕesenzione dal ticket (nel 1998 era di circa 16 milioni di lire annui; successivamente la disciplina dellÕesenzione dal ticket eÕ stata riformata; soglia di riferimento: assegno sociale Ð da Circ. Mininterno 27/1/99), o dichiarazione del committente della prestazione di lavoro autonomo o del rappresentante legale della cooperativa dalle quali risultino compensi equivalenti (da Vademecum Mininterno 2000)

o      idonea sistemazione alloggiativa in Italia (mediante esibizione di contratto di acquisto o di affitto, o di dichiarazione di cittadino italiano o straniero regolarmente soggiornante che attesti di aver messo a disposizione del lavoratore straniero un alloggio idoneo)

 

 

o      mezzi di sostentamento, corrispondenti a reddito da lavoro o da altra fonte lecita[55], accertabili dÕufficio a seguito di dichiarazione sostitutiva[56], per titolare e familiari conviventi a carico (quantificati come per ricongiungimento; da Circolare Mininterno 19/5/01, in contrasto con art. 26, co. 3 T.U.)

o      disponibilitaÕ di alloggio

 

 

o      assistenza sanitaria

o      iscrizione anagrafica

o      edilizia popolare

o      assistenza

o      studio

o      ricongiungimento e ingresso di familiari al seguito

o      possibilitaÕ di svolgere attivitaÕ di lavoro autonomo diversa da quella originariamente autorizzata

o      possibilitaÕ di svolgere attivitaÕ di lavoro subordinato (previa iscrizione nellÕelenco anagrafico di cui allÕart. 4 DPR 442/00[58] o, in caso di rapporto di lavoro giaÕ in corso, comunicazione del datore di lavoro alla Direzione provinciale del lavoro) con corrispondente conversione del permesso di soggiorno alla scadenza (previa dimostrazione dei requisiti previsti per il rinnovo per motivi di lavoro subordinato)

o      conversione del permesso di soggiorno in permesso per residenza elettiva

o      formazione e riqualificazione

o      accesso agli istituti di patronato

o      reingresso nel territorio dello Stato

o      accesso alla carta di soggiorno

 

o      carta di soggiorno (art. 9, co. 4, T.U.)

o      permesso per lavoro subordinato (art. 6, co. 1, T.U.)

o      motivi familiari (art. 6, co. 1, T.U.), motivi umanitari o integrazione minore[59] (art. 14, co. 1, lettera c, Regolamento)

o      asilo (artt. 18 e 19, Convenzione di Ginevra)

o      affidamento (sulla base di art. 32, co. 1 e, con interpretazione estensiva, co. 1 ter, T.U.)

 

o      lavoro subordinato (art. 14, co. 1, lettera a, Regolamento), previa dimostrazione dei requisiti per il rinnovo per motivi di lavoro autonomo

o      motivi familiari (art. 14, co. 3 Regolamento, interpretato da Circolare Mininterno 23/12/99; incompatibile con inclusione in art. 14, co. 1, lettera c, Regolamento di motivi umanitari o integrazione minore; tuttavia secondo TAR Liguria, la conversione da motivi umanitari eÕ fondata su art. 5, co. 9 T.U.), previa dimostrazione dei requisiti per il rinnovo per motivi di lavoro autonomo, o al compimento della maggiore etaÕ, o in caso di morte del familiare in possesso dei requisiti per il ricongiungimento o separazione legale o scioglimento del matrimonio (salvi i requisiti di etaÕ per lo svolgimento dellÕattivitaÕ lavorativa)

o      studio o formazione, prima della scadenza (solo a conclusione del corso, in caso di formazione), entro quote (conversioni successive a laurea o laurea specialistica e quelle Ð improbabili Ð al compimento della maggiore etaÕ, detratte da quote per lÕanno successivo) e a condizione del possesso dei requisiti per lÕingresso certificato dallo Sportello unico (anzicheÕ, come previsto in generale dal T.U., dalla rappresentanza diplomatico-consolare italiana) sulla base della documentazione presentata dallÕinteressato[61]; richiesta e consegna del permesso presso lo Sportello unico

o      affidamento (di qualunque tipo, da sent. Corte Costituzionale 198/2003, che parifica anche i minori sottoposti a tutela), al compimento della maggiore etaÕ (con detrazione dalle quote annuali)

o      integrazione minore[62] (o anche minore etaÕ?), con detrazione dalle quote annuali, al compimento della maggiore etaÕ, a condizione (non applicabile, secondo il TAR Puglia, a chi si trovasse in Italia prima dellÕentrata in vigore della L. 189/02) di

-       assenza di decisione di rimpatrio da parte del Comitato per i minori stranieri[63]

-       presenza in Italia da almeno 3 anni

-       inserimento da almeno 2 anni in un progetto di integrazione gestito da ente o organizzazione con rappresentanza nazionale, iscritti nel registro presso la Presidenza del Consiglio

-       disponibilitaÕ di alloggio

-       svolgimento di attivitaÕ lavorativa retribuita secondo legge o disponibilitaÕ di un contratto di lavoro

o      protezione sociale (dubbio; da art. 27, co. 3 bis Regolamento: ÒlavoroÓ, senza specificazione; in contrasto con art. 18, co. 5 T.U.)

 

 

5.       Sponsorizzazione e autosponsorizzazione[64]

 

 

6.       Formazione di lavoratori allÕestero

 

 

 

7.       Ingresso e soggiorno per lavoro extra-quote o con quote specifiche

 

o      dirigenti o personale altamente specializzato (in possesso di conoscenze particolari che, secondo il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato allÕazienda distaccataria, qualificano lÕattivitˆ come altamente specialistica) di societaÕ con sedi o filiali in Italia o di uffici di rappresentanza di societaÕ estere con sede principale in Stato membro del WTO, o dirigenti di sedi principali in Italia di societaÕ italiane o di Stato membro dellÕUE, impiegati nello stesso settore per almeno 6 mesi[67] prima del loro trasferimento in Italia:

¤       il trasferimento puoÕ essere effettuato per un periodo massimo di 5 anni

¤       al termine, possibile lÕassunzione, a tempo determinato o indeterminato, da parte dellÕazienda presso cui il trasferimento eÕ stato effettuato

o      lettori, ricercatori e professori universitari:

¤       la richiesta da parte dellÕuniversitaÕ (anche privata) o dellÕistituto istruzione superiore e di ricerca pubblico o privato, per lÕassunzione anche a tempo indeterminato, deve attestare il possesso dei requisiti professionali da parte dello straniero

o      traduttori e interpreti:

¤       necessaria anche la presentazione del titolo di studio o attestato professionale relativo alle lingue in corrispondenza alle quali eÕ presentata la richiesta, rilasciato da ente legittimato nel paese in cui il rilascio avviene, e vistato, previa verifica della legittimitaÕ dellÕente, dalla rappresentanza diplomatico-consolare italiana

¤       nulla-osta necessario anche per attivitaÕ autonoma (richiesta presentata dallo straniero, corredata da contratto relativo alla prestazione professionale da svolgere)

o      colf alle dipendenze, allÕestero, da almeno 1 anno di cittadini italiani o comunitari che si trasferiscano in Italia:

¤       deve essere prodotto il contratto di lavoro stipulato allÕestero, autenticato dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana

o      lavoratori (in numero limitato Ð da Regolamento) alle dipendenze di organizzazioni o imprese operanti in Italia, ammessi per adempiere funzioni o compiti specifici (prestazioni qualificate, da Regolamento) per un tempo limitato

¤       le condizioni non devono essere inferiori a quelle previste dai contratti collettivi

o      lavoratori marittimi dipendenti da societaÕ straniere appaltatrici dellÕarmatore, chiamati allÕimbarco su navi da crociera italiane per lo svolgimento di servizi complementari (nota: gli stranieri componenti lÕequipaggio delle navi con bandiera della Repubblica sono giaÕ esonerati, ex art. 5, co. 1, L. 88/01, dallÕobbligo di munirsi di visto di ingresso, del permesso di soggiorno e dellÕautorizzazione al lavoro)[68]:

¤       nulla-osta (nota: il Regolamento cita ancora lÕautorizzazione al lavoro) non richiesto

¤       sufficiente il visto di ingresso per la permanenza sulla nave, anche in acque territoriali o in porto

¤       in caso di sbarco, necessario chiedere il permesso di soggiorno entro 8 gg. lavorativi

o      lavoratori alle dipendenze di persone fisiche o giuridiche residenti o con sede allÕestero, inviati per la realizzazione di opere determinate o per la prestazione di servizi[69], nellÕambito di contratti di appalto stipulati con persone fisiche o giuridiche residenti o con sede in Italia, nel rispetto dellÕart. 1655 c.c., della L. 1369/60 (nota: legge abrogata dal D. Lgs. 276/03) e delle norme internazionali e comunitarie

¤       con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze del datore di lavoro italiano o straniero operante in Italia (da Regolamento; come si concilia con art. 27, co. 1, lettera i, T.U. e con la definizione di appalto?)

¤       nulla-osta rilasciato, previa comunicazione da parte del datore di lavoro (art. 40, co. 12 Regolamento; presumibilmente deve intendersi: da parte del committente) agli organismi provinciali dei sindacati piuÕ rappresentativi del settore, per il tempo strettamente corrispondente alla durata del rapporto  relativo alla realizzazione dellÕopera o alla prestazione del servizio

o      lavoratori impiegati presso circhi o spettacoli viaggianti allÕestero; artisti e tecnici per spettacoli teatrali, lirici, concertistici e di balletto; artisti da impiegare in locali di intrattenimento; artisti da impiegare in manifestazioni culturali o folkloristiche da parte di enti musicali, teatrali o cinematografici o di imprese radiofoniche o televisive o di enti pubblici:

¤       nulla-osta rilasciato

-       con procedure stabilite con decreto del Ministro del lavoro (quale?), con codice fiscale, dalla Direzione generale per lÕimpiego Ð Segreteria del collocamento dello spettacolo di Roma[70] o dallÕUfficio di collocamento per lo spettacolo di Palermo, sentito il Dipartimento dello spettacolo

-       previo nulla-osta provvisorio dellÕautoritaÕ provinciale di pubblica sicurezza (da Testo unico; o, come per gli altri casi, previo parere del questore?)

-       prima dellÕingresso, salvo il caso di artisti o di impiego di durata < 3 mesi (da T.U.; in questi casi, possibile impiego di stranieri regolarmente soggiornanti ad altro titolo, eventualmente previa conversione del permesso?)

-       con durata iniziale < 12 mesi[71]

¤       rilascio del nulla-osta comunicato allo Sportello unico della provincia dove ha sede lÕimpresa, per la stipula del contratto di soggiorno per lavoro

o      giornalisti corrispondenti ufficialmente accreditati in Italia e dipendenti, regolarmente retribuiti, di organi di stampa o di emittenti televisive o radiofoniche straniere:

¤       nulla-osta non richiesto

o      persone che svolgono, secondo le norme di accordi internazionali ratificati dallÕItalia, attivitaÕ di ricerca o un lavoro occasionale nellÕambito di programmi di scambio o mobilitaÕ di giovani:

¤       il nulla-osta 

-       deve rientrare nei limiti numerici stabiliti dagli accordi

-       ha durata < 1 anno, salvo che sia diversamente previsto dallÕaccordo

-       in caso di ingresso per vacanze-lavoro, puoÕ essere chiesto successivamente allÕingresso, con durata < 6 mesi in totale, e < 3 mesi con lo stesso datore di lavoro

o      persone collocate Òalla pariÓ (al di fuori di programmi di scambio e mobilitaÕ di giovani):

¤       durata del nulla-osta < 3 mesi

o      infermieri professionali (con titolo riconosciuto dal Minsalute; verosimilmente extra quote[72]) assunti, anche a tempo indeterminato, presso strutture sanitarie pubbliche e private:

¤       lÕassunzione da parte delle strutture sanitarie ha luogo secondo specifica procedura (quale?)

¤       il nulla-osta puoÕ essere chiesto anche da societaÕ di lavoro interinale, previa acquisizione di copia del contratto stipulato con la struttura sanitaria; le cooperative possono chiederlo se gestiscono lÕintera struttura o un suo reparto o un suo servizio

 

o      i corsi devono essere organizzati da enti di formazione accreditati

o      lÕattivitaÕ lavorativa (< 30% monte-ore della formazione) deve essere preventivamente autorizzata

o      lÕente formatore

¤       chiede, ai fini dellÕautorizzazione, alla Direzione provinciale del lavoro di certificare che il programma formativo soddisfa i requisiti, indicando forme di finanziamento, imprese ospitanti e nominativi degli stranieri partecipanti al corso;

¤       comunica alla Direzione provinciale del lavoro, prima dellÕinizio del corso e per ciascuno straniero, il nome del datore di lavoro (con sottoscrizione della comunicazione, per adesione, da parte del datore di lavoro), il luogo e lÕorario della formazione;

¤       assicura lo straniero presso lÕINAIL[74]

 

 

 

 

 

o      durata del nulla-osta:

¤       pari a quella del rapporto di lavoro, ma comunque < 2 anni (proroga, se consentita, con durata < 2 anni), per rapporti a tempo determinato

¤       a tempo indeterminato, per rapporti a tempo indeterminato (consentiti per lettori, professori e ricercatori universitari e infermieri professionali)

o      durata del visto e del permesso:

¤       pari alla durata del nulla-osta al lavoro (nota: piuÕ vantaggioso di art. 5, co. 3 bis, lettera b, T.U.); per nulla-osta a tempo indeterminato, < 2 anni (da art. 5, co. 3 bis, lettera c, T.U.[77])

¤       nei casi in cui il nulla-osta non eÕ richiesto, validitaÕ limitata alle documentate esigenze

¤       per stranieri ammessi per formazione professionale, la durata massima del permesso eÕ di un anno, rinnovabile in caso di corsi pluriennali

o      utilizzabilitaÕ e rinnovo di nulla-osta e permesso:

¤       di norma non eÕ consentito stipulare diverso rapporto di lavoro da quello per cui eÕ stato rilasciato il nulla-osta (art. 40, co. 23 Regolamento; per lavoratori subordinati nel settore dello spettacolo, art. 27, co. 2 T.U.); il rinnovo eÕ consentito se permane lo stesso rapporto di lavoro, previa presentazione della certificazione comprovante il regolare assolvimento dellÕobbligo contributivo

¤       gli artisti per locali di intrattenimento non possono rinnovare il permesso; possono ottenerne la proroga solo per concludere lo spettacolo, e con lo stesso datore di lavoro (nota: non possono quindi intraprendere nuovi spettacoli, neanche con lo stesso datore)

¤       per gli sportivi professionisti, consentito il rinnovo del permesso di soggiorno e il trasferimento ad altra societaÕ nellÕambito della stessa federazione sportiva

¤       traduttori, interpreti, colf di cittadini italiani o comunitari trasferitisi in Italia, infermieri professionali possono stipulare rapporti di lavoro con altri datori di lavoro, purcheÕ la qualifica di assunzione sia la stessa per cui eÕ stato rilasciato il nulla-osta; si applica il periodo di disoccupazione garantito > 6 mesi

¤       per stranieri ammessi per formazione professionale, il permesso eÕ rinnovabile per tutta la durata del corso, in caso di corsi pluriennali

o      convertibilitaÕ del permesso:

¤       di norma il permesso non eÕ convertibile

¤       per stranieri ammessi per formazione professionale, il permesso (che originariamente non eÕ per lavoro) eÕ convertibile, a corso di formazione concluso, in permesso per lavoro subordinato (previa stipula del contratto di soggiorno per lavoro[78]) o autonomo (previa certificazione dei requisiti da parte dello Sportello unico[79]) entro quote (art. 14, co. 5 Regolamento)

 

 



[1] Si fa riferimento alla versione approvata dal Consiglio dei Ministri nel Giugno 2003.

[2] Disposizione precedente: in mancanza decreto, direttiva Presidente Consiglio Ministri: conformitaÕ decreti anno precedente (utilizzata nel 1999).

[3] Disposizione precedente: quote relative anche alla sponsorizzazione.

[4] Al tempo, contra legem.

[5] In precedenza: quote coincidenti con quelle stabilite per lÕanno precedente.

[6] In precedenza: autorizzazione al lavoro.

[7] Disposizione precedente: alla Direzione provinciale del lavoro.

[8] Nota: la circolare del Minlavoro 62/02 ha sospeso lÕapplicazione di gran parte delle disposizioni riportate dalla circolare 59/02 in attesa dellÕaggiornamento del Regolamento.

[9] Disposizione precedente: indicazione delle modalitaÕ di alloggio.

[10] Disposizione precedente: eventuale certificato di iscrizione dellÕimpresa alla Camera di commercio, munito della dicitura di cui all'art. 9 del DPR n.252/98, o autocertificazione corrispondente.

[11] Disposizione precedente: idonea documentazione attestante la capacitaÕ reddituale del datore di lavoro.

[12] Disposizioni precedenti: possibile (circ. Minlavoro 55/00) la pluralitaÕ di rapporti di lavoro part-time.

[13] Disposizione precedente: idonea documentazione relativa alle modalitaÕ di sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero, ovvero autocertificazione, nel rispetto delle disposizioni in materia.

[14] Disposizione precedente: copia del contratto sottoscritto dal datore di lavoro e dal lavoratore, condizionato al solo rilascio del permesso di soggiorno (copia sottoscritta dal datore di lavoro presso la Direzione provinciale del lavoro; spedita al lavoratore che la restituisce firmata; rispedita, a procedura completata, al lavoratore, che autentica la firma presso il consolato italiano al momento della richiesta del visto!).

[15] Nota: la circolare del Minlavoro 62/02 ha sospeso lÕapplicazione di gran parte delle disposizioni riportate dalla circolare 59/02 in attesa dellÕaggiornamento del Regolamento.

[16] Disposizioni precedenti: rilascio o diniego dellÕautorizzazione, da parte della Direzione provinciale del lavoro, entro 20 gg.; richiesta in Questura, da parte del datore di lavoro, di nulla-osta provvisorio allÕingresso, previa presentazione dellÕautorizzazione al lavoro e di copia della domanda e della documentazione giaÕ presentata; nulla-osta concesso o negato entro 20 gg.; autorizzazione al lavoro, copia del contratto sottoscritto e nulla-osta provvisorio spediti dal datore di lavoro al lavoratore per la richiesta di visto.

[17] Disposizione precedente: entro 20 gg.

[18] Disposizione precedente: pari a durata del rapporto, ma comunque < 2 anni.

[19] Disposizione precedente: richiesta di rinnovo almeno 30 gg. prima della scadenza, per tutti i permessi.

[20] Nella versione dello schema di regolamento trasmessa al Preconsiglio era aggiunta la condizione che il reddito dichiarato risulti da documentazione fiscale o corrispondente.

[21] Disposizione precedente: 6 mesi.

[22] Disposizione precedente: < doppio della durata stabilita col rilascio iniziale.

[23] Disposizione precedente: alla Direzione provinciale del lavoro.

[24] Disposizione precedente: alla Direzione provinciale del lavoro.

[25] Disposizione precedente: nelle liste di collocamento.

[26] Disposizione precedente: anche per consentire lÕassistenza economica in favore del lavoratore.

[27] Disposizione precedente: un anno.

[28] Disposizione precedente: nelle liste di collocamento.

[29] Disposizione precedente: un anno.

[30] In precedenza: di cui allÕarticolo 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

[31] In precedenza: nelle liste di collocamento.

[32] Disposizione precedente: in caso di nuovo contratto (che non richiede autorizzazione al lavoro) la scadenza del permesso eÕ fissata a 2 anni, per rapporto a tempo indeterminato, ovvero, per rapporti a tempo determinato, corrispondente alla durata del rapporto, ma comunque non anteriore a quella derivante dallÕiscrizione al collocamento.

[33] Nella versione dello schema di regolamento trasmessa al Preconsiglio erano menzionati anche Òaltri gravi e comprovati motiviÓ.

[34] In precedenza: 5 anni.

[35] Nella versione dello schema di regolamento trasmessa al Preconsiglio la denominazione del permesso eÕ Òper tutelaÓ.

[36] In precedenza era stabilita la natura dei contratti corrispondenti, come contratti di tirocinio.

[37] Disposizione precedente: inclusi i titolari di permesso per inserimento nel mercato del lavoro.

[38] In precedenza: autorizzazione al lavoro.

[39] In precedenza: nelle liste di collocamento.

[40] Nella versione dello schema di regolamento trasmessa al Preconsiglio la denominazione del permesso eÕ Òper tutelaÓ.

[41] Disposizioni precedenti: anche il titolare di permesso per inserimento nel mercato del lavoro.

[42] Disposizione precedente: previa idonea documentazione del rapporto di lavoro.

[43] In precedenza: pochi posti per regione riservati per circolare.

[44] Nella versione dello schema di regolamento trasmessa al Preconsiglio il riferimento era al permesso per tutela.

[45] Nella versione dello schema di regolamento trasmessa al Preconsiglio la decisione del Comitato per i minori stranieri di non luogo a procedere al rimpatrio era presupposto per il rilascio del permesso (per tutela).

[46] Disposizione precedente: da 2 a 6 milioni.

[47] Disposizione precedente: 15 gg.

[48] In precedenza: autorizzazione.

[49] In precedenza: autorizzazione.

[50] Disposizione precedente: per i settori che lo richiedono.

[51] Disposizione precedente: 12 mesi.

[52] Disposizione precedente: da 2 a 6 milioni.

[53] Disposizione precedente: per attivitaÕ per le quali non sia prevista nessuna forma di autorizzazione (es. attivitaÕ di consulenza, anche con contratto di collaborazione coordinata e continuativa), neÕ quindi alcuna autoritaÕ competente, e per attivitaÕ di socio-lavoratore o amministratore di cooperativa esistente, dichiarazione e attestazione sostituite da contratto sottoscritto dallÕeventuale committente; eventuale certificato di iscrizione dellÕimpresa committente (o della cooperativa) al registro delle imprese; dichiarazione di responsabilitaÕ del committente (o del rappresentante legale della cooperativa), che attesti che non verraÕ intrapreso, sulla base del contratto, alcun rapporto di lavoro subordinato; dichiarazione del committente (o del rappresentante legale della cooperativa) relativa al compenso che verraÕ corrisposto (non inferiore alla soglia per lÕesenzione dal ticket); copia dellÕultimo bilancio (o dichiarazione dei redditi) del committente (o del rappresentante legale della cooperativa) che dimostri lÕeffettiva capacitaÕ di corrispondere il compenso (da Vademecum Mininterno 2000).

[54] Disposizione precedente: o garanzia sostitutiva.

[55] Disposizione precedente: o garanzia sostitutiva.

[56] Nella versione dello schema di regolamento trasmessa al Preconsiglio era aggiunta la condizione che il reddito dichiarato risulti da documentazione fiscale o corrispondente.

[57] Disposizione precedente: < doppio della durata stabilita col rilascio iniziale.

[58] Disposizione precedente: previa iscrizione al collocamento.

[59] Nella versione dello schema di regolamento trasmessa al Preconsiglio la denominazione del permesso eÕ Òper tutelaÓ.

[60] Disposizioni precedenti: anche il titolare di permesso per inserimento nel mercato del lavoro, da Circolare Mininterno 19/5/01.

[61] Disposizioni precedenti: possono ottenere il permesso per lavoro autonomo i titolari di altri permessi (anche di breve durata; non utilizzabili per lavoro: da Regolamento; Òanche seÓ non utilizzabili per lavoro: da Vademecum Mininterno 2000; di fatto, esclusi permessi temporanei: cura, richiesta asilo) a condizione del rispetto dei requisiti per lÕingresso e entro quote (la circ. Minlavoro 23/02, poi annullata dal TAR Veneto, limitava la possibilitaÕ di conversione ex art. 39, co. 7 Regolamento ai soli stranieri che avessero fatto ingresso prima della data di pubblicazione del  decreto-flussi).

[62] Nella versione dello schema di regolamento trasmessa al Preconsiglio il riferimento era al permesso per tutela.

[63] Nella versione dello schema di regolamento trasmessa al Preconsiglio la decisione del Comitato per i minori stranieri di non luogo a procedere al rimpatrio era presupposto per il rilascio del permesso (per tutela).

[64] Le disposizioni relative allÕingresso per inserimento nel mercato del lavoro, con sponsorizzazione o autosponsorizzazione, sono state soppresse dalla L. 189/02. In precedenza, valevano le disposizioni seguenti.

o      cittadini italiani o comunitari

o      stranieri con permesso di soggiorno di durata residua > 1 anno

o      regioni, enti locali (anche in associazione o consorzio, e incluse comunitaÕ montane)

o      associazioni professionali o sindacali

o      enti o associazioni di volontariato iscritti nellÕapposita sezione dellÕalbo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri

o      2 per anno (per privati)

o      il numero stabilito con lÕiscrizione allÕalbo (per associazioni e enti di volontariato

o      il numero stabilito con delibera (per regioni o enti locali)

o      il numero corrispondente alle capacitaÕ patrimoniali e compatibile con lÕordinamento (per associazioni professionali e sindacali)

o      disporre di un reddito commisurato (come per il ricongiungimento familiare) alle dimensioni del proprio nucleo familiare

o      non avere condanne o denunce pendenti per reati relativi allÕimmigrazione o reati di cui agli artt. 380 e 381 c.p.p. e non essere stato sottoposto a misure di prevenzione

o      copia di dichiarazione dei redditi o Mod. 101 che attesti la disponibilitaÕ di reddito

o      dimostrazione della disponibilitaÕ di alloggio idoneo per lo straniero (attestazione del Comune di conformita' alloggio ai parametri previsti da leggi regionali o certificato di idoneita' sanitaria rilasciato dalla ASL)

o      fideiussione bancaria o polizza fideiussoria a garanzia di

-        iscrizione dello straniero al SSN (con pagamento forfetario pari al minimo previsto dalle leggi vigenti; da Vademecum Mininterno 2000)

-        sostentamento dello straniero in misura non inferiore allÕimporto dellÕassegno sociale

-        copertura spese rimpatrio

o      lÕente o associazione

-        opera da almeno 3 anni nel campo dellÕimmigrazione

-        non ha fini di lucro e ha struttura democratica (ovvero eÕ una ONLUS)

-        ha disponibilitaÕ patrimoniali adeguate

-        ha disponibilitaÕ di strutture alloggiative per ospitare gli stranieri per i quali presteraÕ garanzia

o      il rappresentante legale non ha condanne o denunce pendenti per reati relativi allÕimmigrazione o reati di cui agli artt. 380 e 381 c.p.p. e non eÕ stato sottoposto a misure di prevenzione

o      copia autentica della deliberazione concernente la prestazione di garanzia

o      documentazione attestante la disponibilitaÕ di risorse (commisurate al numero di stranieri per cui si garantisce come per il ricongiungimento familiare, con incremento del 75% dellÕimporto assegno sociale per ogni straniero successivo al quinto)

o      deve essere corredata da copia autentica della delibera concernente la prestazione di garanzia

o      deve riguardare stranieri iscritti nelle liste di prenotazione di cui allÕart. 23, co. 4, secondo la graduatoria (basata sullÕanzianitaÕ di iscrizione)

o      indicazione di un alloggio in Italia

o      disponibilitaÕ di mezzi per il sostentamento pari almeno a metaÕ dellÕimporto annuale dellÕassegno sociale

o      disponibilitaÕ dei mezzi necessari per le spese di rimpatrio (o esibizione del biglietto di ritorno)

o      disponibilitaÕ di mezzi per lÕiscrizione al SSN con contributo forfetario pari al minimo previsto dalle leggi vigenti (da Vademecum Mininterno 2000), o stipula di unÕassicurazione privata valida su tutto il territorio nazionale

o      di 2 anni, in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato

o      della durata del rapporto, in caso di assunzione con contratto a tempo determinato, ma comunque con scadenza non anteriore a quella dellÕoriginario permesso per inserimento nel mercato del lavoro

[65] In precedenza, anche gli ingressi di sportivi professionisti erano esonerati dal rispetto delle quote massime stabilite con decreto.

[66] In precedenza: autorizzazione.

[67] In precedenza: assunti almeno 12 mesi prima del trasferimento.

[68] In precedenza: anche stranieri componenti lÕequipaggio delle navi con bandiera della Repubblica.

[69] In precedenza: durata delle prestazioni lavorative < 2 anni, e solo nellÕambito di accordi bilaterali.

[70] In precedenza: dallÕUfficio speciale di collocamento dei lavoratori dello spettacolo di Roma e sue sezioni di Milano e Napoli.

[71] In precedenza: < 6 mesi.

[72] In precedenza: riconoscimento comunque sottratto al rispetto delle quote, nella prassi.

[73] In precedenza: ambiguitaÕ in relazione agli stranieri autorizzati a soggiornare per motivi di formazione: non era chiaro se si trattasse di ingressi appositi per formazione che includa addestramento lavorativo (da Circolare Ministero del lavoro 72/00) o autorizzazione al lavoro per stranieri giaÕ titolari di permesso di soggiorno per formazione (come si sarebbe potuto dedurre da art. 27, co. 1, lettera f, T.U., e art. 40, co. 18, Regolamento).

[74] Disposizione precedente: possibile lÕassunzione di stranieri autorizzati a soggiornare per motivi di formazione professionale, nellÕambito di un addestramento di durata < 2 anni, con contratti di tirocinio.

[75] Disposizione precedente: entro 90 gg.

[76] Disposizione precedente: autorizzazioni al lavoro e permessi di soggiorno rilasciati in corrispondenza a questi motivi di ingresso (salvo il caso di formazione professionale) non sono rinnovabili neÕ utilizzabili, in corso di validitaÕ, per un diverso rapporto di lavoro; quelli rilasciati per i lavoratori dello spettacolo (inclusi i circensi) possono essere prorogati, ma solo per prosecuzione del rapporto con lo stesso datore di lavoro.

[77] In precedenza: da art. 5, co. 3, lettera c, T.U.

[78] Disposizione precedente: previa idonea documentazione del rapporto di lavoro.

[79] Disposizione precedente: previa dimostrazione del possesso dei requisiti previsti per lÕingresso per lavoro autonomo.

[80] Disposizione precedente: LÕingresso, per tutte le categorie contemplate dallÕart. 27 T.U., eÕ extra-quote anche quando riguardi svolgimento di attivitaÕ autonoma (circ. Minlavoro 51/02). Per dirigenti e lavoratori altamente specializzati, autorizzazione al lavoro richiesta anche per attivitaÕ autonoma (da Regolamento).