composta dai signori:
-
ASILI Franco -
Presidente
-
CULOT Dario -
Consigliere relatore
-
CARBONE Oreste -
Consigliere
ha pronunciato il seguente
decreto
nella causa civile iscritta al n. 257/03 R.R.
promossa Bahami Atiqa
con lavv. V. Tallarico
contro
con lavvocatura dello Stato
avente per oggetto: richiesta ricongiungimento
familiare
rilevato che il reclamante regolarmente soggiornante in Italia giusta carta di soggiorno C 514389 rilasciata dalla Questura di Padova in data 20.1.2002;
che lo stesso ha richiesto in data
17.7.02 il nulla osta al ricongiungimento in favore della madre Hami Mina
residente in Marocco nata nel 1952 e quindi non ultrasessantacinquenne;
che lart. 29.1 lett. c) del d. lg. 25.7.98 n. 286 (T.U. immigrazione)
prevedeva allepoca che lo straniero potesse chiedere il ricongiungimento per i
genitori a carico;
che in data 7.10.2002 il Questore
di Padova rilasciava il richiesto nulla osta all. 2);
che in data 18.12.2002 (doc. 4) il
citato nulla-osta veniva inviato al consolato di Casablanca al fine di ottenere
il richiesto visto dingresso;
che con la L. 30.7.02, n. 189, quindi successiva alla richiesta del reclamante, la norma stata modificata nel senso che i genitori, oltre ad essere a carico, non devono avere figli nel loro Paese di origine (o se ultrasessantacinquenni non devono avere nel paese dorigine altri figli in grado di mantenerli);
che nonostante il rilascio del
nulla-osta della Questura il Consolato Generale di Casablanca non rilasciava il
visto dingresso;
che il Consolato Generale di
Casablanca giustificava il mancato rilascio del visto con un provvedimento
generale in base al quale Per disposizione dei competenti servizi del Ministero
degli Affari Esteri e del Ministero degli Interni Italiani, a decorrere dal
9.5.2003 non saranno presi in considerazione i nulla osta per ricongiungimento
familiare rilasciati dalle Questure italiane da oltre 6 mesi in quanto
possibile che siano venute meno le condizioni che ne hanno determinato il
rilascio.
che, quando stato spedito il
nulla-osta del 7.10.2002 erano passati circa due mesi, e non sei;
che, a prescindere dal fatto che
il proveddimento assolutamente generico (non indicando neanche il tipo e la
data degli asseriti provvedimenti ministeriali), non motiva in alcun modo
uneventuale specifica riferibilit al caso di Bahami Atiqa;
che se la p.a. avesse operato con
solerzia e diligente velocit non vi sarebbe stato motivo alcuno per negare il
ricongiungimento, in quanto il reclamante ha presentato la sua istanza prima
della modifica del T.U. sullimmigrazione;
che trattasi, per lui, di dirittto
quesito;
che, evidentemente, linerzia o la
negligenza della p.a. non pu essere premiata e portare la p.a. a trarre
vantaggio dalla trasgressione dei suoi stessi funzionari ai principi di cui
allart. 97 della costituzione, mentre il reclamante ha diritto a invocare la
disposizione che per lui era pi favorevole, e di pretendere dal giudice nazionale
una pronuncia ad essa conforme;
che, nel caso di specie, la p.a. a giustificazione
del rifiuto non ha addotto altro motivo se non il sopraggiungere di una
normativa pi restrittiva, la quale per non pu essere automaticamente
retroattiva;
che, al contrario, il principio
generale prevede che la legge non sia retroattiva (art. 11 preleggi);
che pertanto occorre dare
attuazione in via giudiziaria a quella che doveva essere la pi ortodossa via
amministrativa;
che, nel caso in specie, lAGO pu
sostituirsi alla p.a. in quanto (come precisato dalla corte Cost. ord.
17.5.2001, n. 140) non esiste un principio costituzionale che escluda la
possibilit di attribuire al giudice ordinario, cui viene affidato il compito
di tutela dei diritti soggettivi, anche il potere di annullare e sostituire
latto amministrativo, quando la p.a. risulta inadempiente rispetto a diritti
che lo stesso legislatore ha considerato prioritari;
che alla soccombenza segue
lobbligo del pagamento delle spese del grado.
P.Q.M.,
in accoglimento del reclamo di
Bahami Atiqa, e in riforma del decreto del Tribunale di Padova del 27.8.2003,
dispone
il rilascio del visto dingresso
per ricongiungimento familiare a favore della madre reclamante Hami Mina, n. a
Ouled MHamed (Marocco) il 1.1.1952 e res. a Ben Ahmed.
lo stato alla rifusione delle spese del grado, che si liquidano in complessivi euro 1.740,00 di cui 180,00 per spese, 610,00 per diritti e 950,00 per onorari. Oneri fiscali come per legge.
Il presidente
Depositato in Cancelleria
11.11.2003