LA CORTE DAPPELLO DI VENEZIA

SEZIONE III CIVILE

composta dai signori:

-       ASILI Franco                   - Presidente

-       CULOT Dario                  - Consigliere relatore

-       CARBONE Oreste          - Consigliere

ha pronunciato il seguente

decreto

nella causa civile iscritta al n. 257/03 R.R.

promossa Bahami Atiqa

con lavv. V. Tallarico

contro

Consolato Generale dItalia di Casablanca

con lavvocatura dello Stato

avente per oggetto: richiesta ricongiungimento familiare

La Corte

rilevato che il reclamante regolarmente soggiornante in Italia giusta carta di soggiorno C 514389 rilasciata dalla Questura di Padova in data 20.1.2002;

che lo stesso ha richiesto in data 17.7.02 il nulla osta al ricongiungimento in favore della madre Hami Mina residente in Marocco nata nel 1952 e quindi non ultrasessantacinquenne;

che lart. 29.1 lett. c) del d. lg. 25.7.98 n. 286 (T.U. immigrazione) prevedeva allepoca che lo straniero potesse chiedere il ricongiungimento per i genitori a carico;

che in data 7.10.2002 il Questore di Padova rilasciava il richiesto nulla osta all. 2);

che in data 18.12.2002 (doc. 4) il citato nulla-osta veniva inviato al consolato di Casablanca al fine di ottenere il richiesto visto dingresso;

che con la L. 30.7.02, n. 189, quindi successiva alla richiesta del reclamante, la norma stata modificata nel senso che i genitori, oltre ad essere a carico, non devono avere figli nel loro Paese di origine (o se ultrasessantacinquenni non devono avere nel paese dorigine altri figli in grado di mantenerli);

che nonostante il rilascio del nulla-osta della Questura il Consolato Generale di Casablanca non rilasciava il visto dingresso;

che il Consolato Generale di Casablanca giustificava il mancato rilascio del visto con un provvedimento generale in base al quale Per disposizione dei competenti servizi del Ministero degli Affari Esteri e del Ministero degli Interni Italiani, a decorrere dal 9.5.2003 non saranno presi in considerazione i nulla osta per ricongiungimento familiare rilasciati dalle Questure italiane da oltre 6 mesi in quanto possibile che siano venute meno le condizioni che ne hanno determinato il rilascio.

che, quando stato spedito il nulla-osta del 7.10.2002 erano passati circa due mesi, e non sei;

che, a prescindere dal fatto che il proveddimento assolutamente generico (non indicando neanche il tipo e la data degli asseriti provvedimenti ministeriali), non motiva in alcun modo uneventuale specifica riferibilit al caso di Bahami Atiqa;

che se la p.a. avesse operato con solerzia e diligente velocit non vi sarebbe stato motivo alcuno per negare il ricongiungimento, in quanto il reclamante ha presentato la sua istanza prima della modifica del T.U. sullimmigrazione;

che trattasi, per lui, di dirittto quesito;

che, evidentemente, linerzia o la negligenza della p.a. non pu essere premiata e portare la p.a. a trarre vantaggio dalla trasgressione dei suoi stessi funzionari ai principi di cui allart. 97 della costituzione, mentre il reclamante ha diritto a invocare la disposizione che per lui era pi favorevole, e di pretendere dal giudice nazionale una pronuncia ad essa conforme;

che, nel caso di specie, la p.a. a giustificazione del rifiuto non ha addotto altro motivo se non il sopraggiungere di una normativa pi restrittiva, la quale per non pu essere automaticamente retroattiva;

che, al contrario, il principio generale prevede che la legge non sia retroattiva (art. 11 preleggi);

che pertanto occorre dare attuazione in via giudiziaria a quella che doveva essere la pi ortodossa via amministrativa;

che, nel caso in specie, lAGO pu sostituirsi alla p.a. in quanto (come precisato dalla corte Cost. ord. 17.5.2001, n. 140) non esiste un principio costituzionale che escluda la possibilit di attribuire al giudice ordinario, cui viene affidato il compito di tutela dei diritti soggettivi, anche il potere di annullare e sostituire latto amministrativo, quando la p.a. risulta inadempiente rispetto a diritti che lo stesso legislatore ha considerato prioritari;

che alla soccombenza segue lobbligo del pagamento delle spese del grado.

P.Q.M.,

in accoglimento del reclamo di Bahami Atiqa, e in riforma del decreto del Tribunale di Padova del 27.8.2003,

dispone

il rilascio del visto dingresso per ricongiungimento familiare a favore della madre reclamante Hami Mina, n. a Ouled MHamed (Marocco) il 1.1.1952 e res. a Ben Ahmed.

Condanna

lo stato alla rifusione delle spese del grado, che si liquidano in complessivi euro 1.740,00 di cui 180,00 per spese, 610,00 per diritti e 950,00 per onorari. Oneri fiscali come per legge.

Venezia, 10.11.2003

Il presidente

 

 

 

Depositato in Cancelleria

11.11.2003