REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LABRUZZO

LAQUILA

 

                                   Registro Sentenze 1073/2003

            Registro Generale 596/2003

 

nelle persone dei Signori

 

SANTO BALBA Presidente, rel. ed est.

LUCIANO RASOLA Consigliere

MARIA LUISA DE LEONI Consigliere

 

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

 

(in forma semplificata ex art. 26 comma 4, della legge n. 1034/1971)

nella Camera di Consiglio del 10 dicembre 2003.

 

Visto il ricorso n.596/2003 proposto dal sig. ******, rappresentato e difeso dagli avv.ti ***** e domiciliato per legge presso la Segreteria del Tribunale (in mancanza di elezione di domicilio nel capoluogo di regione);

 

contro

 

la Prefettura e la Questura di Pescara e il Ministero dellInterno, in persona del Prefetto, del Questore e del Ministro in carica, rappresentati e difesi per legge dallAvvocatura distrettuale dello Stato presso la quale domiciliano in LAquila, Portici di San Bernardino, n.3;

 

per lannullamento, previa sospensione dellesecuzione,

 

del decreto del Prefetto di Pescara del 4/6/2003 di rigetto dellistanza di regolarizzazione di lavoro irregolare a favore del ricorrente presentata dal datore di lavoro sig. ******.

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione dellesecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;

Visto latto di costituzione in giudizio dellamministrazione intimata;

Udito il relatore, presidente Balba, e uditi altres lavv. ***** per il ricorrente e lavv. dello Stato ***** per lamministrazione resistente, anche in relazione alla possibilit di definire il merito della controversia (in sede di trattazione della domanda cautelare);

Visto lart. 26 della L. n. 1036/1971, come modificato dalla L. n. 205/2000, e ritenuti sussistenti i presupposti ivi previsti per lassunzione di decisione in forma semplificata;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

Il ricorso (che investe il suindicato decreto di reiezione della domanda di regolarizzazione di lavoro irregolare e ne pretende lannullamento per eccesso di potere sotto profili diversi) fondato e va accolto in relazione alla censura di carenza di motivazione dedotta con il primo motivo.

Il decreto impugnato, rigettando listanza di regolarizzazione prodotta dal sig. ***** (datore di lavoro) per la regolarizzazione del cittadino straniero *******, lavoratore subordinato, odierno ricorrente, si limita a richiamare una nota della Questura di Pescara in data 19/5/03 con la quale si comunica la non concessione del nulla osta alleventuale rilascio del permesso di soggiorno nei confronti dello straniero ******.

A sua volta, la nota richiamata, rifiutando il rilascio del nulla osta di competenza, assume che non sussistono, in capo al dote di lavoro, i requisiti soggettivi richiesti dalla legge in quanto lo stesso imputato in due procedimenti penali presso la Procura della Repubblica de LAquila per il reato di cui allart. 374bis Codice Penale. E ci in effetti non sembra sufficiente a sostenere il diniego impugnato, come denuncia a ragione il ricorrente, se si considera, per un verso, che nessun rilievo viene mosso nei confronti del cittadino straniero interessato (fatti, peraltro successivi, esposti nella relazione redatta dallamministrazione a fini difensivi sono inidonei a integrare una carente motivazione iniziale); mentre, per laltro verso, i fatti riferiti al datore di lavoro non sembrano avere particolare rilevanza, non richiedendo la L. n.222/02 (di conversione del D.L. n.195/02), come sostiene condivisibilmente in memoria la difesa del ricorrente, specifici requisiti soggettivi in capo alla persona del datore di lavoro.

Le osservazioni svolte sono sufficienti per accogliere il ricorso, annullando latto impugnato.

L spese del giudizio possono essere compensate tra le parti, ravvisandosene giusti motivi.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per lAbruzzo LAquila, definitivamente pronunciando sul ricorso sopra indicato, lo accoglie e, per leffetto, annulla latto impugnato.

Compensa le spese tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dallautorit amministrativa.

 

Il Presidente estensore

       (Santo Balba)