REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LABRUZZO
LAQUILA
Registro
Sentenze 1073/2003
Registro Generale 596/2003
nelle persone dei Signori
SANTO BALBA Presidente, rel. ed est.
LUCIANO RASOLA Consigliere
MARIA LUISA DE LEONI Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(in forma semplificata ex art. 26 comma 4, della legge
n. 1034/1971)
nella Camera di Consiglio del 10 dicembre 2003.
Visto il ricorso n.596/2003 proposto dal sig. ******, rappresentato e
difeso dagli avv.ti ***** e domiciliato per legge presso la Segreteria del
Tribunale (in mancanza di elezione di domicilio nel capoluogo di regione);
contro
la Prefettura e la Questura di Pescara e il Ministero dellInterno, in
persona del Prefetto, del Questore e del Ministro in carica, rappresentati e
difesi per legge dallAvvocatura distrettuale dello Stato presso la quale
domiciliano in LAquila, Portici di San Bernardino, n.3;
per lannullamento, previa sospensione dellesecuzione,
del decreto del
Prefetto di Pescara del 4/6/2003 di rigetto dellistanza di regolarizzazione di
lavoro irregolare a favore del ricorrente presentata dal datore di lavoro sig.
******.
Visti gli atti e i
documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda di
sospensione dellesecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via
incidentale dal ricorrente;
Visto latto di
costituzione in giudizio dellamministrazione intimata;
Udito il relatore,
presidente Balba, e uditi altres lavv. ***** per il ricorrente e lavv. dello
Stato ***** per lamministrazione resistente, anche in relazione alla
possibilit di definire il merito della controversia (in sede di trattazione
della domanda cautelare);
Visto lart. 26
della L. n. 1036/1971, come modificato dalla L. n. 205/2000, e ritenuti
sussistenti i presupposti ivi previsti per lassunzione di decisione in forma
semplificata;
Ritenuto e
considerato in fatto e in diritto quanto segue.
Il ricorso (che
investe il suindicato decreto di reiezione della domanda di regolarizzazione di
lavoro irregolare e ne pretende lannullamento per eccesso di potere sotto
profili diversi) fondato e va accolto in relazione alla censura di carenza
di motivazione dedotta con il primo motivo.
Il decreto
impugnato, rigettando listanza di regolarizzazione prodotta dal sig. *****
(datore di lavoro) per la regolarizzazione del cittadino straniero *******,
lavoratore subordinato, odierno ricorrente, si limita a richiamare una nota
della Questura di Pescara in data 19/5/03 con la quale si comunica la non
concessione del nulla osta alleventuale rilascio del permesso di soggiorno nei
confronti dello straniero ******.
A sua volta, la
nota richiamata, rifiutando il rilascio del nulla osta di competenza, assume
che non sussistono, in capo al dote di lavoro, i requisiti soggettivi
richiesti dalla legge in quanto lo stesso imputato in due procedimenti penali
presso la Procura della Repubblica de LAquila per il reato di cui allart.
374bis Codice Penale. E ci in effetti non sembra sufficiente a sostenere il
diniego impugnato, come denuncia a ragione il ricorrente, se si considera, per
un verso, che nessun rilievo viene mosso nei confronti del cittadino straniero
interessato (fatti, peraltro successivi, esposti nella relazione redatta
dallamministrazione a fini difensivi sono inidonei a integrare una carente
motivazione iniziale); mentre, per laltro verso, i fatti riferiti al datore di
lavoro non sembrano avere particolare rilevanza, non richiedendo la L. n.222/02
(di conversione del D.L. n.195/02), come sostiene condivisibilmente in memoria
la difesa del ricorrente, specifici requisiti soggettivi in capo alla persona
del datore di lavoro.
Le osservazioni
svolte sono sufficienti per accogliere il ricorso, annullando latto impugnato.
L spese del
giudizio possono essere compensate tra le parti, ravvisandosene giusti motivi.
P.Q.M.
Il Tribunale
Amministrativo Regionale per lAbruzzo LAquila, definitivamente pronunciando
sul ricorso sopra indicato, lo accoglie e, per leffetto, annulla latto
impugnato.
Compensa le spese
tra le parti.
Ordina che la
presente sentenza sia eseguita dallautorit amministrativa.
Il Presidente
estensore
(Santo
Balba)