Ric. n. 2565/2003 Sent.
n. 5942/03
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza sezione, costituito da:
Umberto Zuballi Presidente, relatore
Claudio Rovis Consigliere
Mauro Springolo Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
In forma
semplificata ex art. 26, comma quarto, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034,
come sostituito dallĠarticolo 9, comma primo, della legge 21 luglio 2000 n. 205
sul ricorso n. 2565/2003 proposto da VOKRRI NIK, rappresentato e difeso dallĠavv.to Crescente Raffaello con elezione di domicilio presso lo studio dello stesso in Venezia-Mestre, Via Bissa, n. 33;
CONTRO
La Prefettura della Provincia di Venezia, in persona del Prefetto pro tempore, non costituitasi;
per l'annullamento
del provvedimento di diniego del permesso di soggiorno prot. n. 5707/Imm. Emesso il 30.9.2003 dallĠUfficio Territoriale del Governo Prefettura di Venezia e comunicato al datore di lavoro, e del provvedimento n. Cat. A.12/02/Uff.Imm./SAN della Questura di Venezia del 19.9.2003, con cui rispettivamente viene respinta la richiesta di regolarizzazione della posizione lavorativa e la conseguente richiesta di permesso di soggiorno, nonch negato il nulla osta previsto dalla L. 30.7.2002 n. 189;
Visto il ricorso, notificato il 5.11.2003 e depositato presso la Segreteria il 15.11.2003 con i relativi allegati;
Visti gli atti della causa;
Udito alla camera di consiglio del 27.11.2003 (relatore il Presidente Zuballi), lĠavv.to Crescente per la parte ricorrente;
Rilevata, ai sensi dellĠarticolo 26 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, come integrato dallĠarticolo 9 della legge 21 luglio 2000 n. 205, la completezza del contraddittorio processuale e ritenuto di poter decidere la causa con sentenza in forma semplificata;
sentite sul punto le parti costituite;
richiamato quanto esposto dalle parti nel ricorso e nei loro scritti difensivi;
F A T T O
Il ricorrente, cittadino albanese, non ha ottenuto il nulla osta e la regolarizzazione ai sensi della legge 222 del 2002 con un provvedimento che considera illegittimo per i seguenti motivi:
Violazione art. 3 della Costituzione e carenza di motivazione.
Il ricorrente non potrebbe essere considerato socialmente periocoloso anche perch inserito nel tessuto sociale.
D I R I T T O
Il ricorso merita
accoglimento; invero lĠarticolo 1 del dl 185 del 2002 come convertito nella
legge 222 del 2002 tra le cause ostative alla regolarizzazione pone
testualmente :
"a) nei
confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione per motivi
diversi dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno, salvo che sussistano le
condizioni per la revoca del provvedimento in presenza di circostanze obiettive
riguardanti l'inserimento sociale. La revoca, fermi restando i casi di
esclusione di cui alle lettere b) e c), non pu essere in ogni caso disposta
nell'ipotesi in cui il lavoratore extracomunitario sia o sia stato sottoposto a
procedimento penale per delitto non colposo che non si sia concluso con un
provvedimento che abbia dichiarato che il fatto non sussiste o non costituisce
reato o che l'interessato non lo ha commesso, ovvero risulti destinatario di un
provvedimento di espulsione mediante accompagnamento alla frontiera a mezzo
della forza pubblica, ovvero abbia lasciato il territorio nazionale e si trovi
nelle condizioni di cui all'articolo 13, comma 13, del testo unico di cui al
decreto legislativo n. 286 del 1998, e successive modificazioni.
Nel caso in esame la revoca della precedente espulsione risulta possibile, alla luce dellĠinserimento sociale dello straniero, o almeno era necessario effettuare unĠadeguata istruttoria sul punto.
Inoltre non risulta che lĠespulsione de qua sia avvenuta con utilizzo della forza pubblica.
Il difetto di istruttoria e di motivazione appare una ragione sufficiente per accogliere il ricorso e annullare lĠimpugnato provvedimento, anche se le spese di giudizio si possono compensare.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Sezione terza, definitivamente pronunziando sul ricorso in premessa, respinta ogni contraria istanza ed eccezione,
lo accoglie,
come da motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dallĠAutorit amministrativa.
Cos deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 27.11.2003
Il Presidente estensore
Il Segretario
SENTENZA
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
ilÉ É É É É
nÉ. É É
(Art. 55, L.
27/4/1982, n. 186)
Il Direttore
della Terza Sezione