Ric. n. 2565/2003                                                          Sent. n. 5942/03

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza sezione, costituito da:

     Umberto Zuballi       Presidente, relatore

     Claudio Rovis          Consigliere

     Mauro Springolo     Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

In forma semplificata ex art. 26, comma quarto, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, come sostituito dallĠarticolo 9, comma primo, della legge 21 luglio 2000 n. 205

sul ricorso n. 2565/2003 proposto da VOKRRI NIK, rappresentato e difeso dallĠavv.to Crescente Raffaello con elezione di domicilio presso lo studio dello stesso in Venezia-Mestre, Via Bissa, n. 33;

CONTRO

La Prefettura della Provincia di Venezia, in persona del Prefetto pro tempore, non costituitasi;

per l'annullamento

del provvedimento di diniego del permesso di soggiorno prot. n. 5707/Imm. Emesso il 30.9.2003 dallĠUfficio Territoriale del Governo Prefettura di Venezia e comunicato al datore di lavoro, e del provvedimento n. Cat. A.12/02/Uff.Imm./SAN della Questura di Venezia del 19.9.2003, con cui rispettivamente viene respinta la richiesta di regolarizzazione della posizione lavorativa e la conseguente richiesta di permesso di soggiorno, nonchŽ negato il nulla osta previsto dalla L. 30.7.2002 n. 189;

Visto il ricorso, notificato il 5.11.2003 e depositato  presso la Segreteria il 15.11.2003 con i relativi allegati;

Visti gli atti della causa;

Udito alla camera di consiglio del 27.11.2003 (relatore il Presidente Zuballi), lĠavv.to Crescente per la parte ricorrente;

 Rilevata, ai sensi dellĠarticolo 26 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, come integrato dallĠarticolo 9 della legge 21 luglio 2000 n. 205, la completezza del contraddittorio processuale e ritenuto di poter decidere la causa con sentenza in forma semplificata;

sentite sul  punto le  parti costituite;

richiamato quanto esposto dalle parti nel ricorso e nei loro scritti difensivi;

F A T T O

Il ricorrente, cittadino albanese, non ha ottenuto il nulla osta e la regolarizzazione ai sensi della legge 222 del 2002 con un provvedimento che considera illegittimo per i seguenti motivi:

Violazione art. 3 della Costituzione e carenza di motivazione.

Il ricorrente non potrebbe essere considerato socialmente periocoloso anche perchŽ inserito nel tessuto sociale.

D I R I T T O

Il ricorso merita accoglimento; invero lĠarticolo 1 del dl 185 del 2002 come convertito nella legge 222 del 2002 tra le cause ostative alla regolarizzazione pone testualmente :

"a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione per motivi diversi dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno, salvo che sussistano le condizioni per la revoca del provvedimento in presenza di circostanze obiettive riguardanti l'inserimento sociale. La revoca, fermi restando i casi di esclusione di cui alle lettere b) e c), non pu˜ essere in ogni caso disposta nell'ipotesi in cui il lavoratore extracomunitario sia o sia stato sottoposto a procedimento penale per delitto non colposo che non si sia concluso con un provvedimento che abbia dichiarato che il fatto non sussiste o non costituisce reato o che l'interessato non lo ha commesso, ovvero risulti destinatario di un provvedimento di espulsione mediante accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica, ovvero abbia lasciato il territorio nazionale e si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 13, comma 13, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, e successive modificazioni.

Nel caso in esame la revoca della precedente espulsione risulta possibile, alla luce dellĠinserimento sociale dello straniero, o almeno era necessario effettuare unĠadeguata istruttoria sul punto.

Inoltre non risulta che lĠespulsione de qua sia avvenuta con utilizzo della forza pubblica.

Il difetto di istruttoria e di motivazione appare una ragione sufficiente per accogliere il ricorso e annullare lĠimpugnato provvedimento, anche se le spese di giudizio si possono compensare.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Sezione terza, definitivamente pronunziando sul ricorso in premessa, respinta ogni contraria istanza ed eccezione,

lo accoglie,

come da motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dallĠAutoritˆ amministrativa.

Cos“ deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 27.11.2003

Il Presidente estensore

 

Il Segretario

 

SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA

ilÉ É É É É nÉ. É É

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Direttore della Terza Sezione