Direzione centrale per le identitˆ linguistiche e i migranti, lĠistruzione la cultura, lo sport, e le politiche della pace e della solidarietˆ

 

 

 

 

Disegno di legge regionale

 

"Norme per l'accoglienza e l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati"

 


Disegno di legge regionale

 

"Norme per l'accoglienza e l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati"

 

Indice

 

 

Capo I

Finalitˆ e destinatari

Art. 1 -       Finalitˆ e principi

Art. 2 -       Destinatari e definizioni

 

Capo II

Assetto istituzionale e programmazione regionale

Art. 3 -       Funzioni della Regione

Art. 4-        Rappresentanza e partecipazione a livello locale

Art. 5 -       Piano regionale integrato per l'immigrazione

Art. 6 -       Clausola valutativa

Art. 7 -       Osservatorio sullĠimmigrazione

Art. 8 -       Consulta regionale per l'immigrazione

Art. 9 -       Composizione e funzionamento

Art. 10 -     Albo regionale delle associazioni e degli enti per lĠimmigrazione

 

Capo III

Discriminazione e protezione sociale

Art. 11 -     Misure contro la discriminazione

Art. 12-      Programmi di protezione a favore di richiedenti asilo e rifugiati

Art. 13-      Interventi per i minori stranieri non accompagnati

Art. 14-      Programmi di protezione sociale

Art. 15-      Sostegno alle misure alternative della pena

Art. 16 -     Iniziative di rientro e reinserimento nei paesi di origine

 

Capo IV

Interventi di settore

Art. 17 -     Politiche abitative

Art. 18-      Servizi territoriali

Art. 19-      Interventi socio-assistenziali

Art. 20-      Assistenza sanitaria

Art. 21-      Istruzione ed educazione interculturale

Art. 22 -     Formazione professionale

Art. 23 -     Inserimento lavorativo e sostegno ad attivitˆ autonome e imprenditoriali

Art. 24 -     Accesso al pubblico impiego

Art. 25 -     Interventi di integrazione e comunicazione interculturale

Art. 26 -     Contributi ad associazioni per attivitˆ dedicate ai cittadini stranieri immigrati

Art. 27 -     Cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale scientifico

 

Capo V

Norme finali e transitorie

Art. 28 -     Regolamenti

Art. 29 -      Modifica allĠart. 9 della LR 7/2002

Art. 30 -     Disposizioni transitorie

Art. 31 -     Pubblicazione

Art. 32 - Abrogazioni

Art. 33 -     Norme finanziarie


 

Capo I

Finalitˆ e destinatari

 

 

 

Art. 1

(Finalitˆ e principi)

 

1.      Nel rispetto dei diritti fondamentali della persona umana ed in armonia con la Costituzione, i principi e le convezioni di diritto internazionale, la normativa comunitaria e statale, la Regione riconosce alle cittadine e cittadini stranieri immigrati condizioni di uguaglianza con le cittadine e i cittadini italiani, attivandosi per rimuovere gli ostacoli che ne impediscono la piena realizzazione.

 

2.      Le politiche della Regione e la legislazione regionale sono finalizzate a:

a) eliminare ogni forma di discriminazione;

b) garantire l'accoglienza e l'effettiva integrazione sociale delle

cittadine e cittadini stranieri immigrati nel territorio regionale;

c) garantire pari opportunitˆ di accesso ai servizi;

d) promuovere la partecipazione alla vita pubblica locale;

e) favorire il reciproco riconoscimento e la valorizzazione delle

identitˆ culturali, religiose e linguistiche;

f) garantire forme di tutela dei diritti con riferimento a particolari

situazioni di vulnerabilitˆ.

 

3.      Con la presente legge la Regione concorre, nellĠambito delle proprie competenze, allĠattuazione in particolare dei principi espressi:

a)    dallĠarticolo 10 della Costituzione;

b)   dalla Convenzione di Ginevra relativa allo status di rifugiato, ratificata con la legge 24 luglio 1954, n. 722 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951);

c)    dalla convenzione internazionale sui diritti del fanciullo, ratificata con la legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989);

d)   dalla Convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, adottata dal Consiglio dĠEuropa e ratificata con la legge 8 marzo 1994, n. 203 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, fatta a Strasburgo il 5 febbraio 1992, limitatamente ai capitoli A e B);

e)    dalla Carta dei diritti fondamentali dellĠUnione Europea del 7 dicembre 2000;

f)    dalla Risoluzione del Parlamento europeo sulla comunicazione della Commissione su immigrazione, integrazione e occupazione, del 15 gennaio 2004.

 

4.      Le Province e i Comuni, nellĠambito delle rispettive attribuzioni e dotazioni di bilancio, perseguono lĠobiettivo di rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono il pieno riconoscimento dei diritti e degli interessi riconosciuti alle cittadine e ai cittadini stranieri immigrati nel territorio dello Stato, con particolare riguardo a quelli inerenti alle politiche abitative e del lavoro, alla valorizzazione e tutela della diversitˆ linguistica, allĠintegrazione sociale, nonchŽ alla partecipazione alla vita pubblica locale.


 

Art. 2

(Destinatari e definizioni)

 

1.      Sono destinatari della presente legge le cittadine e i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea, gli apolidi, i richiedenti asilo ed i rifugiati, presenti sul territorio regionale.

 

2.      Gli interventi regionali sono estesi anche alle figlie ed ai figli, nati in Italia, dei destinatari della presente legge ed ai cittadini dell'Unione Europea, laddove non siano giˆ destinatari di benefici pi favorevoli, in conformitˆ ai principi di cui allĠarticolo 1, comma 2, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dellĠimmigrazione e norme sulla condizione dello straniero).

 


Capo II

Assetto istituzionale e programmazione regionale

 

 

Art. 3

(Funzioni della Regione)

 

1.      La Regione svolge funzioni di regolazione, programmazione, monitoraggio, controllo e valutazione degli interventi di cui alla presente legge.

 

2.     La Regione promuove forme di coordinamento tra i soggetti istituzionali che operano in materia di immigrazione sul territorio regionale.

 

3.      Ai sensi del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 514 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Friuli-Venezia Giulia recanti delega di funzioni amministrative alla Regione in materia di collocamento e avviamento al lavoro) e dellĠarticolo 22, comma 16, del decreto legislativo 286/1998, la Regione provvede all'esercizio delle funzioni amministrative in materia di lavoro.

 

 

 


 

Art. 4

(Rappresentanza e partecipazione a livello locale)

 

1.      Le Province e i Comuni, al fine di promuovere lĠeffettiva partecipazione delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati, adottano misure a livello istituzionale per costituire organi consultivi di rappresentanza dei medesimi, garantendo lĠutilizzo degli strumenti di consultazione non elettivi.

 


 

Art. 5

(Piano regionale integrato per l'immigrazione)

 

1.      Il Piano regionale integrato per l'immigrazione, di seguito denominato Piano regionale, definisce gli indirizzi e gli interventi idonei a perseguire gli obiettivi dell'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati nei settori oggetto della presente legge.

 

2.      Il Piano regionale  approvato dalla Giunta regionale, su proposta dellĠAssessore regionale competente in materia di immigrazione, di concerto con gli altri assessori regionali competenti nei settori oggetto della presente legge, ha validitˆ triennale e viene aggiornato annualmente.

 

3.      Il Piano regionale  predisposto e aggiornato in armonia al piano strategico regionale, dalla direzione centrale competente in materia di immigrazione in collaborazione con le altre direzioni centrali interessate, tenuto conto delle proposte formulate dalla Consulta regionale per l'immigrazione di cui allĠarticolo 8 e dall'Assemblea per le autonomie locali, dei rapporti dellĠOsservatorio sullĠimmigrazione e della valutazione triennale delle azioni attuate in precedenza prevista dallĠarticolo 6.

 

4.      Il Piano regionale orienta la programmazione regionale nei singoli settori e costituisce riferimento per la definizione degli obiettivi e delle strategie degli Enti Locali.

 

5.      Partecipano allĠattuazione del Piano regionale gli Enti Locali, il sistema scolastico regionale, gli enti del servizio sanitario regionale, gli ambiti socio-assistenziali, le aziende pubbliche per i servizi alla persona, gli enti di patronato e tutela sindacale, le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro e le associazioni ed enti iscritti allĠAlbo regionale delle associazioni e degli enti per lĠimmigrazione di cui allĠarticolo 10. A questi ultimi pu˜ essere demandata la realizzazione degli interventi di competenza degli Enti Locali, qualora non siano realizzati.

 

6.      Il Piano regionale  pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

 


 

Art. 6

(Clausola valutativa)

 

1.      LĠefficacia delle azioni realizzate in attuazione della presente legge sono oggetto di valutazione triennale da parte dellĠAmministrazione regionale.

 

2.      In particolare gli interventi sono valutati, mediante analisi costi benefici, sotto il profilo finanziario, economico, culturale, sanitario, socio-assistenziale e formativo, al fine di verificare gli effetti derivanti dalla loro attuazione nei confronti delle cittadine e cittadini stranieri immigrati in Regione, in relazione a fenomeni di discriminazione e sfruttamento, allĠaccesso ai servizi e agli alloggi, allĠinserimento lavorativo, allĠinformazione e partecipazione alla vita pubblica locale.

 

3.      La valutazione triennale  presentata alla competente commissione consiliare e costituisce riferimento per lĠaggiornamento del Piano regionale.

        

 


 

Art. 7

(Osservatorio sullĠimmigrazione)

 

1.      EĠ istituito lĠOsservatorio sullĠimmigrazione, di seguito denominato Osservatorio, avente ad oggetto il monitoraggio e lĠanalisi dellĠattuazione delle politiche in materia di immigrazione realizzate sul territorio regionale anche ai fini della valutazione di cui allĠarticolo 6. LĠOsservatorio  realizzato dalla direzione centrale competente in materia di immigrazione; partecipa e si coordina con altre iniziative di osservatorio promosse dalla Regione.

 

2. NellĠambito dellĠOsservatorio sono raccolti ed elaborati dati e informazioni al fine della valutazione dellĠefficacia degli interventi attuati in materia di immigrazione, nonchŽ dati ed informazioni sulle situazioni di discriminazione, sulla presenza delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati, al fine dellĠanalisi dell'evoluzione del fenomeno migratorio sul territorio regionale .

 

3.      Per lo svolgimento delle attivitˆ dellĠOsservatorio lĠamministrazione regionale  autorizzata ad avvalersi di collaborazioni con Universitˆ degli studi, istituti di ricerca ed altri soggetti pubblici e privati aventi specifiche competenze ed esperienze in materia di immigrazione.

 

4.      Gli Enti locali forniscono periodicamente tutte le informazioni relative allo svolgimento delle proprie competenze, nonchŽ ai diversi aspetti del fenomeno immigratorio sul proprio territorio. Collaborano altres“ allĠOsservatorio le direzioni centrali per quanto attiene agli interventi di competenza in materia di immigrazione.

 

5.      I risultati dellĠattivitˆ di Osservatorio costituiscono oggetto di un rapporto periodico pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e diffuso con strumenti telematici.


 

Art. 8

(Consulta regionale per l'immigrazione)

 

1.      E' istituita la Consulta regionale per l'immigrazione, di seguito denominata Consulta.

 

2.      La Consulta svolge funzioni di proposta in materia di integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati. In particolare:

 

a) formula proposte propedeutiche alla stesura del Programma regionale ed esprime su di esso parere;

 

b) esprime parere sulle iniziative di settore afferenti alle aree tematiche che interessano l'immigrazione e proposte di intervento;

 

c) formula proposte per lo svolgimento di studi ed approfondimento sull'immigrazione, sulle condizioni di vita e di lavoro delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati e delle loro famiglie, anche tenendo conto della prospettiva di genere, che risiedono nella Regione per promuovere iniziative tendenti alla tutela e alla difesa dei loro diritti ed interessi;

 

d) collabora all'Osservatorio, anche attraverso approfondimenti e sessioni tematiche sul fenomeno migratorio;

 

e) formula alla Regione proposte di intervento presso il Parlamento ed il Governo per l' adozione di opportuni provvedimenti per la tutela dei destinatari della presente legge e delle loro famiglie;

 

f) esprime parere sui provvedimenti in materia di immigrazione e di condizione giuridica dello straniero sottoposti all'esame della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano o della Conferenza Unificata di cui allĠarticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-cittˆ ed autonomie locali);

 

g)   collabora con i consigli territoriali per lĠimmigrazione;

 

h) esprime parere sullĠiscrizione e la cancellazione dallĠAlbo regionale delle associazioni e degli enti per lĠimmigrazione di cui allĠarticolo 10.

 


 

Art. 9

(Composizione e funzionamento)

 

1.      La Consulta  costituita con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dellĠAssessore competente in materia di immigrazione. Ha sede presso la direzione centrale competente in materia di immigrazione, rimane in carica per la durata della legislatura ed  composta da:

 

a) l'Assessore regionale competente in materia di immigrazione, con funzioni di presidente;

 

b) il direttore centrale competente in materia di immigrazione;

 

c) un esperto nominato dallĠAssessore regionale competente in materia di immigrazione;

 

d) due rappresentanti per ogni provincia delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati designati congiuntamente dalle associazioni degli immigrati iscritte alla sezione seconda dellĠAlbo regionale delle associazioni e degli enti per lĠimmigrazione di cui allĠarticolo 10;

 

e) quattro rappresentanti designati congiuntamente dalle associazioni, enti che svolgono attivitˆ particolarmente significative nel settore dellĠimmigrazione sul territorio regionale iscritti alle sezioni prima dellĠAlbo regionale delle associazioni e degli enti per lĠimmigrazione di cui allĠarticolo 10;

 

f) tre rappresentanti designati congiuntamente dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale presenti sul territorio regionale;

 

g) tre rappresentanti designati congiuntamente dalle organizzazioni dei datori di lavoro, maggiormente rappresentative a livello nazionale presenti sul territorio regionale;

 

h) un rappresentante designato dall' Unione regionale delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;

 

i) un rappresentante dei Comuni e uno delle Province, designati dall'Assemblea per le autonomie locali;

 

l) un rappresentante della scuola indicato dallĠUfficio scolastico regionale.

 

2.      Per ciascuno dei componenti di cui al comma 1, lettere da d) a l)  nominato un membro supplente per i casi di assenza o decadenza.

 

3.      La Consulta elegge tra i suoi componenti un vice Presidente tra i componenti previsti al comma 1, lettera d).

 

4.      Il Presidente pu˜ far intervenire alle sedute, senza diritto di voto, rappresentanti degli Enti locali, di amministrazioni ed enti interessati alle problematiche del settore, dirigenti regionali ed esperti.

 

5.      La Consulta si riunisce almeno due volte all' anno, ed ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario o entro venti giorni dalla presentazione di una richiesta motivata di un terzo dei componenti e pu˜ essere articolata in sotto commissioni per aree tematiche.

 

6.      Le riunioni della Consulta sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le decisioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

 

7.      La partecipazione alle riunioni e' gratuita. Ai componenti della Consulta che non siano dipendenti pubblici e che risiedano in Comuni diversi da quello in cui si svolgono i lavori della Consulta,  riconosciuto il trattamento di missione previsto per i dipendenti regionali.

 

8.      Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente regionale nominato dal direttore centrale.


 

Art. 10

(Albo regionale delle associazioni e degli enti per lĠimmigrazione)

 

1.      La Regione riconosce la funzione sociale e culturale svolta a favore degli stranieri immigrati da associazioni ed enti.

 

2.      EĠ istituito l' Albo regionale delle associazioni e degli enti per lĠimmigrazione, di seguito denominato Albo regionale, presso la direzione centrale competente in materia di immigrazione.

 

3.      NellĠAlbo regionale sono iscritte le associazioni o gli enti che hanno una sede permanente nel territorio della Regione e operano localmente con continuitˆ a favore degli immigrati stessi da almeno un anno. LĠAlbo regionale  suddiviso in due sezioni:

 

a) nella prima sezione sono inserite le associazioni e gli enti iscritti al registro di cui allĠarticolo 42 del decreto legislativo 286/1998, aventi sede nel territorio regionale, e le associazioni e gli enti costituiti a livello regionale che svolgano attivitˆ particolarmente significative nel settore dellĠimmigrazione;

 

b) nella seconda sezione sono inserite le associazioni degli immigrati iscritte al registro di cui allĠarticolo 42 del decreto legislativo 286/1998, aventi sede nel territorio regionale, e quelle costituite a livello regionale, i cui organismi dirigenti siano composti da oltre il sessanta per cento da cittadine e cittadini stranieri immigrati.

 

4.      LĠiscrizione allĠAlbo regionale  condizione necessaria per la stipulazione di convenzioni con la Regione e per lĠaccesso a incentivi regionali.

 

5.      LĠiscrizione allĠAlbo regionale e la cancellazione sono disposte dallĠAssessore regionale competente in materia di immigrazione, previo parere della Consulta regionale.

 

 

 


 

Capo III

Discriminazione e protezione sociale

 

 

 

Art. 11

(Misure contro la discriminazione)

 

1.      La Regione in collaborazione con gli Enti Locali, le associazioni e gli enti, con le parti sociali, promuove e sostiene azioni di monitoraggio, assistenza e tutela legale per le vittime di discriminazioni dirette ed indirette per motivi di genere, di orientamento sessuale, di appartenenza ad un determinato gruppo sociale o culturale, per motivi razziali, etnici o religiosi, nonchŽ per le vittime delle situazioni di grave violenza e sfruttamento di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 286/1998.

 

2.      Le azioni di cui al comma 1 sono realizzate, garantendo iniziative per agevolare lĠeffettiva possibilitˆ di esercizio dei diritti di difesa e tutela legale, dai servizi territoriali e dalle associazioni ed enti iscritti allĠAlbo regionale e ad esse concorrono il Difensore civico e il Tutore dei minori.

 

3.      Nell'accesso ai servizi delle pubbliche amministrazioni, alle scuole, alle strutture socio-assistenziali non sono consentite limitazioni all'espressione delle specifiche identitˆ culturali e religiose diverse da quelle espressamente previste dalla legislazione statale vigente.

 


 

Art. 12

(Programmi di protezione a favore di richiedenti asilo e rifugiati)

 

1.      La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, concorre alla tutela del diritto d'asilo promuovendo interventi specifici per lĠaccoglienza, consulenza legale ed integrazione sociale dei richiedenti asilo, rifugiati, vittime e beneficiari di forme di protezione per motivi umanitari presenti nel territorio regionale, con particolare attenzione alle situazioni maggiormente vulnerabili quali minori, donne, vittime di tortura.

 

2.      Gli interventi regionali sono prioritariamente mirati alla promozione, al supporto e al coordinamento di interventi territoriali di protezione per richiedenti asilo e rifugiati posti in essere dagli Enti Locali, anche in attuazione di programmi finanziati dallo Stato o dallĠUnione Europea.

 

3.      LĠamministrazione regionale  autorizzata a concedere ad enti e associazioni finanziamenti per lĠattuazione di interventi di cui al comma 1, nonch a concedere finanziamenti, anche integrativi, agli Enti locali a sostegno degli interventi di cui al comma 2.


 

Art. 13

(Interventi per i minori stranieri non accompagnati)

 

1.      Al fine di assicurare forme efficaci di tutela dei minori stranieri non accompagnati, lĠamministrazione regionale  autorizzata a concedere finanziamenti a Enti locali, enti pubblici, nonchŽ ad associazioni ed enti iscritti allĠAlbo regionale per interventi mirati di accoglienza e tutela a favore dei minori stranieri non accompagnati presenti nel territorio regionale.

 

2.      Gli interventi di cui al comma 1 sono volti ad assicurare livelli adeguati di accoglienza, protezione e inserimento sociale dei minori accolti in programmi di assistenza.

 

3.      Al fine di sostenere la conclusione dei percorsi di integrazione, gli interventi avviati durante la minore etˆ ai sensi dei commi 1 e 2 proseguono successivamente al raggiungimento della maggiore etˆ.

 


 

 

Art. 14

(Programmi di protezione sociale)

 

1.      LĠamministrazione regionale concede incentivi ai Comuni, ad associazioni ed enti iscritti allĠAlbo regionale per la realizzazione di progetti per interventi di protezione, assistenza, integrazione sociale e supporto al rientro volontario e reinserimento nei paesi di origine, rivolti a persone vittime di situazioni di violenza o di grave sfruttamento di cui allĠarticolo 18 del decreto legislativo 286/1998.

 


 

Art. 15

(Sostegno alle misure alternative della pena)

 

1.      LĠamministrazione regionale  autorizzata a sostenere progetti specifici che favoriscano lĠapplicazione degli istituti previsti dallĠordinamento in alternativa o in sostituzione della pena detentiva e gli interventi di reinserimento sociale, realizzati da Comuni, associazioni ed enti iscritti allĠAlbo regionale.

 

2.      NellĠambito degli interventi di cui al comma 1  data prioritˆ ai progetti di protezione e inserimento sociale di minori e soggetti infraventunenni.


 

Art. 16

(Iniziative di rientro e reinserimento

nei paesi di origine)

 

1.      LĠamministrazione regionale, anche nellĠambito di programmi nazionali, comunitari o internazionali, attua progetti ed interventi di sostegno al rientro volontario e al reinserimento di cittadini e cittadine stranieri immigrati presenti sul territorio regionale.

 

2.    Ai fini di cui al comma 1, lĠamministrazione regionale  autorizzata a sostenere spese dirette, ovvero a stipulare e finanziare convenzioni con le associazioni ed enti iscritti allĠAlbo regionale.

 

 

 

 

 

 


Capo IV

Interventi di settore

 

 

 

Art. 17

(Politiche abitative)

 

1.      La Regione favorisce lĠacquisizione della prima casa in proprietˆ e lĠaccesso alle locazioni ad uso abitativo per le cittadine e cittadini stranieri immigrati a paritˆ di condizioni con gli altri cittadini, ai sensi della normativa regionale di settore.

 

2.      Con accordo di programma, Regione, Province e Comuni disciplinano la realizzazione di programmi integrati finalizzati a soddisfare esigenze abitative correlate ad azioni di inserimento lavorativo e di formazione.

 

3.      LĠamministrazione regionale  autorizzata a concedere contributi, sino alla misura massima del novanta per cento della spesa ammissibile, a Comuni e associazioni ed enti iscritti allĠAlbo regionale per la costruzione, acquisto, riqualificazione, arredamento e gestione di strutture dedicate allĠospitalitˆ temporanea di cittadine e cittadini stranieri. immigrati. In deroga allĠarticolo 32, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), gli immobili oggetto di finanziamenti sono soggetti a vincolo di destinazione decennale. In conformitˆ allĠarticolo 40 del decreto legislativo 286/1998, con regolamento regionale sono definiti i requisiti gestionali e strutturali delle strutture dedicate allĠospitalitˆ temporanea di cittadine e cittadini stranieri immigrati. Tali strutture possono essere parzialmente destinate anche a garantire lĠalloggio a quanti necessitino di soccorso e assistenza o siano in condizioni di disagio.

 

4.      La Regione promuove attraverso la concessione di contributi ai Comuni, lĠattivazione e lo svolgimento di servizi di agenzia sociale per la casa, finalizzati a favorire lĠaccesso allĠalloggio da parte di cittadine e cittadini stranieri immigrati che siano in condizioni di disagio. Tali servizi sono erogati anche a favore di cittadine e cittadini italiani, che si trovino nelle medesime condizioni.

 

5.      Ai fini della concessione dei contributi di cui al comma 4, viene data prioritˆ ai Comuni convenzionati con associazioni ed enti iscritti allĠAlbo regionale, con particolare riguardo alle associazioni che abbiano giˆ attivato servizi analoghi in regime di convenzione con lĠamministrazione regionale.


 

Art. 18

(Servizi territoriali)

 

1.      I Comuni capoluogo di provincia e i Comuni a rilevante presenza di popolazione immigrata organizzano, anche in forma associata, direttamente o tramite le associazioni e gli enti iscritti allĠAlbo regionale, i servizi territoriali i quali provvedono:

a)    all'erogazione di attivitˆ di informazione sui diritti, doveri e opportunitˆ verso i destinatari della presente legge;

b)   alla promozione di attivitˆ di sensibilizzazione sui temi del dialogo interculturale;

c)    alla realizzazione di interventi di assistenza e di prima accoglienza per coloro che versano in situazioni di bisogno;

d)   alla erogazione di servizi di mediazione linguistico-culturale;

e)    allĠorganizzazione di attivitˆ di assistenza e tutela legale e alla segnalazione delle situazioni di discriminazione di cui all'articolo 11.

 

2.      I Comuni sede di case circondariali svolgono i servizi di cui al comma 1 nei confronti degli immigrati detenuti.

 

3.      La Regione sostiene lĠattivazione e gestione dei servizi territoriali attraverso appositi incentivi. Cancellato ÒnellĠambito della poilitica di finanza locale

 

4.      Sino a quando i Comuni di cui ai commi 1 e 2 non attivano i servizi ivi previsti, lĠamministrazione regionale sostiene i medesimi interventi attuati da associazioni ed enti iscritti allĠAlbo regionale.


 

 

Art. 19

(Interventi di politica sociale)

 

1.      Sono garantiti alle cittadine e ai cittadini stranieri immigrati gli interventi di politica sociale previsti dalla normativa vigente in condizione di paritˆ con gli altri cittadini.

 

2.      LĠamministrazione regionale, al fine di favorire lĠintegrazione sociale, concede incentivi ai soggetti attuatori delle politiche sociali per progetti di supporto allĠaccesso ai servizi sociali da parte dei destinatari della legge.

 


 

Art. 20

(Assistenza sanitaria)

 

1.      Sono garantiti alle cittadine e ai cittadini stranieri immigrati presenti nel territorio regionale i servizi sanitari previsti dalla normativa e dai piani regionali vigenti.

 

2.      Alle cittadine e cittadini stranieri immigrati presenti nel territorio regionale, non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno, sono comunque assicurate, nei presidi pubblici ed accreditati di ogni azienda sanitaria, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorchŽ continuative, per malattia ed infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva e di riabilitazione postinfortunistica, nonch i programmi di tutela della salute mentale.

 

3.      Sono, in particolare, garantiti:

a) la tutela della gravidanza e della maternitˆ, compreso lĠaccesso ai consultori familiari, a paritˆ di condizioni con le cittadine italiane;

b) la tutela della salute del minore;

c) le vaccinazioni previste dai piani sanitari;

d) gli interventi di profilassi internazionale;

e) la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive;

f) la prevenzione e cura del disagio psicologico.

 

4.      LĠamministrazione regionale realizza iniziative e programmi di prevenzione degli infortuni sul lavoro, nonchŽ interventi di prevenzione e di riduzione del danno rispetto a comportamenti a rischio, nei confronti dei destinatari della presente legge comunque presenti nel territorio.

 

5.      LĠamminisrazione regionale promuove tutte le misure organizzative finalizzate a rendere concretamente fruibili, in ogni ente del servizio sanitario regionale tutte le prestazioni previste per le cittadine e i cittadini stranieri immigrati non iscritti al servizio sanitario regionale.

 

6.      Presso la struttura regionale competente in materia di sanitˆ e politiche sociali  costituito lĠOsservatorio regionale per la salute dei migranti, quale gruppo di lavoro tecnico, composto da operatori designati da ciascun ente del servizio sanitario regionale e da ciascun ambito socio-assistenziale. Allo stesso possono partecipare rappresentanti di associazioni ed enti che collaborano alle iniziative in campo socio-sanitario.

 

7.      LĠOsservatorio regionale per la salute dei migranti svolge il compito di fornire elementi informativi utili ad una efficace programmazione degli interventi socio-sanitari e assistenziali a favore dei destinatari della presente legge. In particolare svolge attivitˆ finalizzate a:

a)        monitorare la situazione sanitaria e sociale, in riferimento alla popolazione immigrata, nonchŽ gli interventi attuati dagli enti del servizio sanitario regionale e dagli ambiti socio-assistenziale, al fine della diffusione omogenea delle prassi pi efficaci;

b)        attuare progetti ed interventi di informazione e sensibilizzazione sui temi della salute e della sicurezza sociale, nonch di formazione degli operatori ad un approccio multiculturale e pluridisciplinare;

c)        coordinare progetti specifici di tutela e promozione della salute, della sicurezza sociale con particolare riferimento alle situazioni vulnerabili e alle problematiche emergenti.

 

8.      LĠOsservatorio regionale per la salute dei migranti concorre alle attivitˆ svolte ai sensi dellĠarticolo 7 e fornisce elementi per la stesura del Piano regionale.

 

9.      In ogni ente del servizio sanitario regionale, e comunque presso i principali servizi socio-sanitari e ospedalieri, sono organizzati servizi di mediazione culturale, con particolare attenzione al genere.

 

10.    Ai sensi dellĠarticolo 36 del decreto legislativo 286/1998, lĠamministrazione regionale finanzia gli enti del servizio sanitario regionale autorizzati ad erogare prestazioni di alta specializzazione a favore di cittadine e cittadini stranieri immigrati, con particolare riguardo ai minori, provenienti da Paesi nei quali non esistono o non sono accessibili competenze medico specialistiche per il trattamento di specifiche patologie, in assenza di accordi di reciprocitˆ relativi allĠassistenza sanitaria. Il direttore centrale competente in materia di sanitˆ, in conformitˆ ai parametri definiti dalla Giunta regionale, autorizza i ricoveri.

 

 

 


 

Art. 21

(Istruzione ed educazione interculturale)

 

1.      Sono garantite alle cittadine e ai cittadini stranieri immigrati presenti sul territorio regionale pari condizioni di accesso ai servizi per lĠinfanzia, ai servizi scolastici ed agli interventi in materia di diritto allo studio, e sono altres“ favorite relazioni positive tra le comunitˆ scolastiche e le famiglie immigrate.

 

2.      Le azioni poste in essere al fine dellĠattuazione dei principi di cui al comma 1 sono specificamente finalizzate alla promozione e tutela dei diritti dei minori stranieri comunque presenti sul territorio regionale, al fine di contrastare qualsiasi forma di discriminazione.

 

3.      In attuazione dei principi di cui allĠarticolo 38 del decreto legislativo 286/1998, le comunitˆ scolastiche accolgono le differenze linguistiche e culturali come valore da porre a fondamento del rispetto reciproco, dello scambio tra le culture; a tale fine promuovono e favoriscono iniziative volte alla accoglienza, alla tutela della cultura e della lingua d'origine e alla realizzazione di attivitˆ interculturali comuni.

4.      Nel quadro della programmazione territoriale degli interventi, la Regione, gli enti locali e le istituzioni scolastiche, concorrono alla realizzazione di azioni finalizzate allĠeducazione interculturale, al superamento delle iniziali difficoltˆ linguistiche e formative, nonch a contrastare lĠabbandono e la dispersione scolastica.

5.      LĠamministrazione regionale concede incentivi alle istituzioni scolastiche statali e paritarie e agli enti locali per la realizzazione di interventi concernenti:

a)    la formazione alla cittadinanza e lĠapprendimento della lingua italiana;

b)    lĠattivitˆ di mediazione linguistica e culturale;

c)    la sperimentazione e la diffusione di buone pratiche di educazione interculturale;

d)    la costruzione di reti di scuole che promuovano lĠintegrazione culturale formativa;

e)    la promozione del tempo pieno e prolungato, nonchŽ di progetti di integrazione con il territorio;

f)     la creazione e lĠampliamento di biblioteche scolastiche interculturali, comprendenti testi plurilingui.

 

6.      Ai fini di cui al comma 1 lĠamministrazione regionale concede incentivi per interventi di formazione riguardante lĠeducazione interculturale di dirigenti, docenti e personale non docente, nonchŽ per corsi di formazione di docenti per lĠinsegnamento della lingua italiana come lingua seconda.

 

7.      LĠamministrazione regionale promuove interventi di formazione degli adulti volti a favorire l'alfabetizzazione e il perfezionamento della lingua italiana per adulti, nonch iniziative volte a favorire il conseguimento di titoli di studio, anche mediante percorsi integrativi degli studi sostenuti nei Paesi di provenienza.

 

8.       In materia di istruzione universitaria, alle cittadine e cittadini stranieri immigrati  assicurata paritˆ di trattamento rispetto ai cittadini italiani negli interventi e misure previste in favore degli studenti universitari.

 

9.      La Regione, al fine del coordinamento degli interventi di cui al presente articolo promuove specifici protocolli interistituzionali.


 

Art. 22

(Formazione professionale)

 

1.      Le cittadine e i cittadini stranieri immigrati hanno diritto alla formazione professionale in condizione di paritˆ con gli altri cittadini.

 

2.      La Regione favorisce tutte le forme di informazione, orientamento, tirocinio, formazione e formazione continua, finalizzate all'acquisizione delle necessarie competenze e professionalitˆ, nonchŽ corsi di formazione per l'organizzazione delle attivitˆ svolte dalle associazioni ed enti iscritti allĠAlbo regionale.

3.     La Regione favorisce e promuove le attivitˆ formative che tengano conto del livello formativo e delle esperienze lavorative acquisite rispetto alle attivitˆ lavorative di inserimento e al livello formativo da acquisire, nonchŽ quelle che prevedano una formazione mirata alla conoscenza sulla legislazione in materia di sicurezza sul posto di lavoro e di assistenza sanitaria, realizzate in collaborazione con enti e istituti previdenziali, assistenziali, sanitari, di vigilanza, associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.

 

4.     La Regione promuove e sostiene progetti formativi e di riqualificazione promossi in coordinamento tra enti locali, associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, associazioni ed enti iscritti allĠAlbo regionale, enti di formazione accreditati presso la Regione per lĠacquisizione delle specifiche competenze professionali necessarie ai fini dellĠinserimento nel mondo del lavoro.

 

5.       NellĠ ambito dellĠattuazione dellĠarticolo 23 del decreto legislativo 286/1998 e successive modificazioni e integrazioni, la Regione sostiene i costi dellĠistruzione e formazione linguistica e professionale di lavoratrici e lavoratori stranieri immigrati nei Paesi di origine finalizzata al loro inserimento lavorativo in Italia, nei soli casi in cui la stessa sia inserita nellĠambito di un progetto integrato concordato tra Province, associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, singoli datori di lavoro, organismi internazionali finalizzati al trasferimento dei lavoratori stranieri in Italia (OIM), associazioni ed enti iscritti allĠAlbo regionale, operanti in Italia da almeno tre anni, enti di formazione accreditati.

 

 

 

Art. 23

(Inserimento lavorativo e sostegno ad attivitˆ autonome e imprenditoriali)

 

1.      Le cittadine e i cittadini stranieri immigrati hanno diritto a condizioni di pari opportunitˆ nell'inserimento lavorativo presso datori di lavoro, sia pubblici che privati, e al sostengo ad attivitˆ autonome, anche in forma imprenditoriale e cooperativa.

 

2.      Le Province, ai sensi dellĠarticolo 2 ter della legge regionale 12 gennaio 1998, n. 1 (Norme in materia di politiche attive del lavoro, collocamento e servizi allĠimpiego nonchŽ norme in materia di formazione professionale e personale regionale), provvedono al rilascio dei nulla osta e autorizzazioni previste dagli articoli 22, 24 e 27 del decreto legislativo 286/1998 e successive modificazioni e integrazioni, nonchŽ agli altri adempimenti previsti dalla legge in materia di lavoro.

 

3.      La Giunta regionale fissa i criteri per la determinazione del fabbisogno di lavoratori stranieri sul territorio regionale, anche in funzione dell'assegnazione delle quote di ingresso da parte dello Stato.

 

4.      La Regione stipula convenzioni con le associazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale dei lavoratori e dei datori di lavoro e con gli enti locali dirette ad assicurare idonee condizioni di lavoro, di accoglienza dei lavoratori stagionali con particolare riferimento alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, nonchŽ allĠindividuazione del trattamento economico e normativo comunque non inferiore a quello previsto per i lavoratori italiani.

 

5.      La Regione promuove iniziative per favorire la mobilitˆ dei lavoratori frontalieri e di quelli provenienti da Stati dellĠEuropa orientale, anche al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso, dando attuazione ad accordi internazionali. Cancellato Òovvero proponendo la stipulazione di nuovi accordi con i suddetti o loro RegioniÓ.

 

6.      La Regione predispone in coordinamento con Enti locali, enti di formazione accreditati, associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, sentita la Consulta, progetti volti ad assicurare sostegno, orientamento, formazione e informazione ai privati datori di lavoro a domestici e al personale domestico straniero immigrato.

 

7.      Ai sensi dellĠarticolo 21, comma 4 ter, del decreto legislativo 286/1998 e successive modificazioni e integrazioni, la Regione trasmette, entro il 30 novembre di ogni anno, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri il rapporto sulla presenza e sulla condizione degli immigrati extracomunitari nel territorio regionale, contenente le indicazioni previsionali relative ai flussi sostenibili nel triennio successivo in rapporto alla capacitˆ di assorbimanto del tessuto sociale e produttivo.

 

8.      Le Province individuano i Centri per lĠimpiego presso i quali istituire servizi di mediazione culturale per i destinatari della presente legge, tramite mediatori culturali iscritti allĠElenco regionale dei mediatori culturali di cui allĠarticolo 25, comma 3, ed in possesso della specializzazione in materia di lavoro.


Art. 24

(Accesso al pubblico impiego)

 

1.       In conformitˆ ai principi di cui allĠarticolo 2, commi 2 e 3, del decreto legislativo 286/1998,  riconosciuto alle cittadine e cittadini stranieri immigrati, legalmente soggiornanti, il diritto di partecipare a concorsi per lĠaccesso al pubblico impiego, indetti nellĠambito dellĠordinamento regionale, che per esplicita previsione normativa non siano riservati in via esclusiva a cittadini italiani.


 

Art. 25

(Interventi di integrazione e comunicazione interculturale)

 

1.      La Regione, anche tramite gli Enti locali, associazioni ed enti iscritti allĠAlbo regionale, promuove lĠintegrazione e lo sviluppo di relazioni interculturali mediante:

a)    lĠuso di spazi pubblici in via continuativa od occasionale per iniziative di incontro o quali sedi di centri interculturali;

b)   iniziative di informazione pubblica sui temi connessi all'immigrazione, che favoriscano una corretta conoscenza delle cause del fenomeno migratorio ed il migliore sviluppo delle relazioni interculturali tra la comunitˆ locale e le cittadine e cittadini stranieri immigrati;

c)    iniziative di tipo artistico, religioso, culturale e sportivo finalizzate alla valorizzazione delle diverse culture; Cancellato Òivi comprese le minoranze linguistiche e la cultura romÓ.

d)   lĠutilizzo di adeguati strumenti di comunicazione plurilingue, anche realizzati per via telematica.

 

2.      La Regione sostiene la realizzazione di interventi di mediazione socio-culturale.

 

3.      EĠ istituito lĠElenco regionale dei mediatori culturali, presso la Direzione centrale competente in materia di formazione professionale. LĠiscrizione allĠElenco  subordinata alla frequenza di un percorso formativo organizzato dalle Province e/o da enti di formazione accreditati, realizzato secondo modalitˆ e criteri stabiliti con apposito regolamento regionale, che tenga conto dei livelli formativi e delle esperienze giˆ acquisite. Con il medesimo regolamento sono definiti i requisiti e le funzioni del mediatore culturale, i percorsi formativi e di aggiornamento.

 

4.      LĠamministrazione regionale assicura lĠorganizzazione sistematica e periodica in tutte le zone della Regione di corsi di formazione e di aggiornamento per gli operatori regionali, provinciali, comunali, degli enti del servizi sanitario regionale e di quello scolastico, nonchŽ per gli operatori di altre amministrazioni, pubbliche o private, competenti in materia di immigrazione.

 

 


 

Art. 26

(Contributi ad associazioni per attivitˆ dedicate ai

cittadini stranieri immigrati)

 

1.      LĠamministrazione regionale concede alle associazioni ed enti iscritti allĠAlbo regionale contributi per le seguenti finalitˆ:

a) attivitˆ istituzionali;

b) attivitˆ di gestione di centri di aggregazione.

 

2.      Le Province e i Comuni possono disporre lĠattuazione di interventi analoghi a quelli previsti dal comma 1 anche nei confronti di associazioni non iscritte allĠAlbo regionale.

 

3.      Gli interventi di cui ai commi 1 e 2 sono cumulabili entro il limite della spesa ammissibile.


 

Art. 27

(Cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale scientifico)

 

1.      La Regione in attuazione dei principi di cui alla legge regionale 30 ottobre 2000 n. 19 (Interventi per la promozione, a livello regionale e locale dellĠattivitˆ di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale) promuove programmi di sostegno al diritto allo studio e di valorizzazione delle competenze rivolti agli studenti e ricercatori stranieri immigrati operanti nelle universitˆ e negli istituti di ricerca aventi sede nella regione. A tal fine la Regione, anche attraverso accordi interuniversitari, sostiene altres“ programmi volti a favorire il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti allĠestero.

 

2.      Dopo il comma 7 dellĠarticolo 2 della legge regionale 19/2000  aggiunto, in fine, il seguente:

Ò7 bis.    La Regione sostiene prioritariamente la realizzazione di programmi e progetti che abbiano tra i soggetti attuatori associazioni di cittadini e cittadine stranieri immigrati.Ó

 

 

 


Capo V

Norme finali e transitorie

 

Art. 28

(Regolamenti)

 

1.      La Giunta, acquisito il parere della Commissione regionale competente, dˆ attuazione con regolamento regionale agli articoli 10, 23, 25 e sono definiti i criteri e le modalitˆ di erogazione degli incentivi previsti dalla presente legge.

 

 


 

 

Art. 29

(Modifica allĠart. 9 della LR 7/2002)

 

1.      Al comma 1 dellĠarticolo 9 della legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7 (Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali allĠestero e rimpatriati), dopo le parole ÒConsulta regionale dellĠimmigrazioneÓ, le parole Òdi cui allĠarticolo 18 della legge regionale 10 settembre 1990, n. 46Ó sono soppresse.


 

 

 

 

Art. 30

(Disposizioni transitorie)

 

1.      In sede di prima applicazione, sono iscritte allĠAlbo regionale le associazioni e gli enti giˆ iscritti allĠalbo di cui allĠarticolo 5 della legge regionale 10 settembre 1990, n. 46 (Istituzione dellĠEnte regionale per i problemi dei migranti).

 

         2.      Il regolamento che disciplina lĠAlbo regionale  emanato entro venti giorni dallĠentrata in vigore della presente legge. Sino alla costituzione della Consulta per lĠiscrizione allĠAlbo regionale si prescinde dal parere di cui allĠarticolo 8, comma 2, lettera h)

 

3.      La Consulta  costituita entro novanta giorni dallĠentrata in vigore della presente legge.


 

 

Art. 31

(Pubblicazione)

 

1.      Il testo della presente legge  pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione, preceduto da un sommario contenente il numero e la rubrica degli articoli e delle partizioni interne.


 

 

 

 

Art. 32

(Abrogazioni)

 

1.      Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

 

a)    articolo 21 legge regionale 9 luglio 1990, n. 29 (Assestamento del bilancio ai sensi dell' articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, variazioni al bilancio per l' anno 1990 ed al bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992, autorizzazione di ulteriori e maggiori spese ed altre norme finanziarie e contabili);

b)   legge regionale 10 settembre 1990, n. 46 (Istituzione dell' Ente regionale per i problemi dei migranti);

c)    articolo 7 legge regionale 26 aprile 1999, n. 11 (Disposizioni di semplificazione amministrativa per il contenimento della spesa pubblica, connesse alla manovra finanziaria per l'anno 1999 nonche' disposizioni in materia di finanziamenti ad Enti locali e regionali ed ulteriori modifiche ed integrazioni a leggi regionali);

d)   commi 54, 55, 56, 57, 58, articolo 8 legge regionale 22 febbraio 2000, n 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2000));

e)    articolo 17 legge regionale 3 luglio 2000, n.13 (Disposizioni collegate alla Legge finanziaria 2000);

f)    articoli 3, comma 26, e 8, commi da 31 a 37, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2001));

g)   articolo 13, commi 23, 24 e 25, della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002);

h)   commi 46, 47, 48 e 49, articolo 4 legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2003).


 

 

Art. 33

(Norme finanziarie)

 

1.      Il finanziamento degli interventi della presente legge  assicurato anche attraverso lĠutilizzo di una quota del Fondo nazionale per le politiche sociali ai sensi dellĠarticolo 46 della legge 27 dicembre 2002 n. 289 (legge finanziaria 2003) e successive modificazioni ed integrazioni, nella medesima misura percentuale applicata alla destinazione del fondo medesimo effettuata ai sensi della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (legge finanziaria 2004).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 maggio 2004