1.             Il sistema visti di schengen

 

 

1.1.            PREMESSA

 

Il 26 ottobre del 1997 lItalia, a conclusione di un graduale processo di adattamento a quella politica comune dei visti prevista dalla Convenzione di Applicazione dellAccordo di Schengen, ha fatto il suo ingresso nel sistema Schengen.

Al rafforzamento della comune frontiera esterna, dunque, corrisposta la parallela e graduale soppressione dei controlli alle frontiere interne, e quindi laffermazione della piena libert di circolazione nellinsieme dei territori di tutti gli Stati firmatari degli Accordi di Schengen: la realizzazione del cos detto Spazio Schengen.

 

 

1.2.            FONTI NORMATIVE DI RIFERIMENTO   

 

Il Ministero degli Affari Esteri, istituzionalmente competente in tema dingresso degli stranieri, ha curato lemanazione il 12 luglio del 2000 - del Decreto Interministeriale in materia di visti, previsto dallart. 5 c. 3 del D.P.R. 394/1999 (pubblicato sulla G.U. n. 178 del 01.08.2000), completando, sul piano operativo, la serie di fonti normative in materia. Queste, in ambito nazionale sono costituite da:

       Legge 30 luglio 2002, n. 189 Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo;

       Testo Unico delle Disposizioni concernenti la disciplina dellimmigrazione e norme sulla condizione dello straniero - Decreto Legislativo 25.7.1998, n.286;

       Regolamento dattuazione del Testo Unico precitato D.P.R.  31.8.1999, n.394;

       Direttiva del Ministero dellInterno del 1.3.2000 sulla Definizione dei mezzi di sussistenza per lingresso ed il soggiorno degli stranieri nel territorio dello Stato (G.U. n. 64 del 17.3.2000).

 

E, in ambito Schengen, da:

       Accordo di Schengen del 14.6.1985 tra Belgio, Francia, Germania, Lussemburgo e Paesi Bassi;

       Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 19.6.1990;

       Accordi di adesione dell'Italia, firmati a Parigi il 27.11.1990;

       Legge di ratifica ed esecuzione n. 388 del 30.9.1993 (S.o. G.U. n.232 del 2.10.1993);

       Istruzione Consolare Comune (ICC), approvata dal Comitato Esecutivo di Schengen a Parigi il 14.12.1993 e modificata da ultimo il 16.12.1998;

       Regolamento del Consiglio n. 539 del 15.3.2001 che determina la lista degli Stati i cui cittadini sono soggetti ad obbligo di visto;

       Regolamento del Consiglio n. 1091 del 28 maggio 2001 relativo alla libera circolazione dei titolari di un visto per soggiorno di lunga durata.

 

Spazio Schengen. E linsieme dei territori nazionali dei Paesi che applicano la Convenzione: Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svezia, Islanda e Norvegia.

 

Frontiere esterne. E il perimetro esterno dello Spazio Schengen dai cui valichi di frontiera lo straniero pu far ingresso: le frontiere terrestri, le frontiere marittime, gli aeroporti ed i porti marittimi dei Paesi dello Spazio Schengen che non siano frontiere interne.

 

Frontiere interne. Sono le frontiere terrestri comuni dei Paesi dello Spazio Schengen; i loro aeroporti adibiti al traffico interno; i porti marittimi adibiti ai collegamenti regolari per passeggeri esclusivamente con gli altri porti situati nel territorio dei Paesi dello Spazio Schengen.

Non Stranieri. Sono i cittadini di tutti i Paesi dellUnione Europea e dello Spazio Economico Europeo: Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Liechtenstein, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Spagna e Svezia.

 

Stranieri. Sono i cittadini di tutti gli altri Stati.

 

 

1.3.            LINGRESSO DEGLI STRANIERI IN ITALIA       

 

Lingresso nel territorio italiano degli stranieri provenienti dalle frontiere esterne dello Spazio Schengen consentito soltanto allo straniero che:

a.    si presenti attraverso un valico di frontiera;                                

b.    sia in possesso di un passaporto o di altro documento di viaggio equivalente riconosciuto valido per lattraversamento delle frontiere;

c.     disponga di documenti che giustifichino lo scopo e le condizioni del soggiorno e dimostri di disporre di mezzi finanziari sufficienti in relazione alla natura, alla durata prevista del soggiorno, ed alle spese per il ritorno nel Paese di provenienza (o per il transito verso uno Stato terzo). Da tale dimostrazione esentato lo straniero gi residente nel territorio di una delle parti contraenti, e munito di regolare autorizzazione al soggiorno;

d.    sia munito, ove prescritto, di valido visto di ingresso o di transito;

e.    non sia segnalato ai fini della non ammissione nel Sistema Informativo Schengen;

f.     non sia considerato pericoloso per lordine pubblico, la sicurezza nazionale o le relazioni internazionali di una delle Parti contraenti, da disposizioni nazionali o di altri Stati Schengen.

 

Lo straniero gi residente in uno Stato Schengen e titolare di permesso di soggiorno, esente da visto per soggiorni non superiori a 3 mesi, a condizione che lingresso in Italia non avvenga per motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo o tirocinio.

 

Lo straniero sprovvisto anche solo di uno dei requisiti richiesti, pu essere oggetto di respingimento, che pu essere attuato dalle competenti Autorit di Frontiera anche in presenza di regolare visto dingresso o di transito.

 

 

1.4.            PASSAPORTI E DOCUMENTI DI VIAGGIO EQUIVALENTI

 

Per lingresso, il soggiorno od il transito nellintero Spazio Schengen, gli stranieri devono essere in possesso di un passaporto o di altro documento di viaggio riconosciuto valido da tutti gli Stati Schengen.

Per lingresso, il soggiorno od il transito in Italia gli stranieri devono essere in possesso di un passaporto o di altro documento di viaggio riconosciuto valido dal Governo Italiano.

I documenti di viaggio si considerano validi se oltre a soddisfare le condizioni di cui agli articoli 13 e 14 della Convenzione di Applicazione dellAccordo di Schengen, attestino debitamente lidentit del titolare e la sua nazionalit o cittadinanza.

In particolare, nel caso in cui sia necessario il visto, larticolo 13 della Convenzione dispone che:

-     nessun visto pu essere apposto su un documento di viaggio scaduto;

-     la durata della validit del documento di viaggio deve essere superiore a quella del visto. Tale validit dovrebbe essere superiore di almeno 3 mesi a quella prevista dal visto.

Allo straniero titolare di un documento di viaggio non riconosciuto dallItalia, potr essere eventualmente rilasciato dalla nostra Rappresentanza diplomatico-consolare un lasciapassare, valido solo per il nostro Paese, che non consentir il transito attraverso il territorio degli altri Stati Schengen.

 

Sono considerati validi per lattraversamento delle frontiere e per il rilascio del visto, i documenti di viaggio seguenti.

-                Passaporto. Documento internazionalmente riconosciuto che abilita il titolare a recarsi da un Paese allaltro. Pu essere:

-                diplomatico, di servizio (o ufficiale, speciale, o per affari pubblici) od ordinario;

-                individuale (con leventuale iscrizione del coniuge e dei figli minori) o collettivo (intestato a gruppi di non meno di 5 e non pi di 50 persone, che viaggino tutte insieme e per la stessa finalit, di solito turistica, aventi tutte la stessa cittadinanza, e che entrino, soggiornino ed escano tutte insieme dallo Spazio Schengen: ogni componente la comitiva deve essere in possesso di un documento individuale didentit, corredato di fotografia).   

 

Altri documenti di viaggio, equivalenti al passaporto, sono:

-                titolo di viaggio per apolidi rilasciato ai sensi della Convenzione sullo Statuto degli Apolidi firmata a New York il 28.9.1954. Gli apolidi sono soggetti ad obbligo di visto per lItalia, a meno che non dispongano di un titolo di soggiorno rilasciato da uno degli Stati Schengen;

-                titolo di viaggio per rifugiati, rilasciato ai sensi della Convenzione sullo Statuto dei Rifugiati firmata a Ginevra il 28.7.1951. I rifugiati sono soggetti ad obbligo di visto per lItalia, a meno che non dispongano di un titolo di soggiorno rilasciato da uno degli Stati Schengen o di un documento di viaggio rilasciato da uno dei Paesi firmatari dellAccordo di Strasburgo del 20.4.1959;

-                titolo di viaggio per stranieri, rilasciato a coloro che non possono ricevere un valido documento di viaggio dalle Autorit del Paese di cui sono cittadini. Segue il regime di visto in vigore per il Paese di cui linteressato cittadino;

-                libretto di navigazione, documento professionale rilasciato ai marittimi per lesercizio della loro attivit. E riconosciuto come documento valido per lingresso nello Spazio Schengen solo in relazione alle esigenze professionali del marittimo, e non per altre motivazioni. LItalia riconosce i Libretti di Navigazione emessi dai Paesi U.E., dai Paesi S.E.E., dagli Stati che aderiscono alla Convenzione Internazionale del Lavoro n.108 (Ginevra, 13.5.1958), e da quelli con i quali abbia stipulato specifici accordi bilaterali;

-                documento di navigazione aerea, rilasciato ai piloti ed al personale di bordo delle Compagnie Aeree civili per lesercizio delle loro attivit, ai sensi della Convenzione sullAviazione Civile firmata a Chicago il 7.12.1944: Licenza di Pilota, Crew Member Certificate. Sono documenti di viaggio riconosciuti come esenti dallobbligo di visto dai Paesi aderenti alla predetta Convenzione, a titolo di reciprocit, a condizione che lingresso sia determinato da motivi inerenti lattivit professionale;

-                lasciapassare delle Nazioni Unite, rilasciato dal Segretario delle Nazioni Unite al personale ONU ed a quello delle Istituzioni dipendenti ai sensi della Convenzione sui privilegi e le immunit delle Istituzioni Specializzate adottata dallAssemblea Generale dellONU a New York il 21.11.1947. Il rilascio del visto seguir il regime in vigore per il Paese di cui il titolare cittadino;

-                documento rilasciato da un Quartier generale della NATO al personale militare, civile e alle persone a loro carico (coniuge e figli) inviato a prestare servizio in uno Stato dellAlleanza Atlantica, ai sensi della Convenzione fra gli Stati partecipanti al Trattato del Nord Atlantico firmata a Londra il 19.6.1951 e ratificata dallItalia con Legge n. 1335 del 30.11.1955. I membri di una forza NATO (ma non il personale civile al seguito, n i familiari a carico) sono esenti dal visto;

-                carta didentit per i cittadini degli Stati della U.E., valida anche per lespatrio per motivi di lavoro. E esente da visto;

-                carta didentit (ed altri documenti) per i cittadini degli Stati aderenti allAccordo europeo sullabolizione del passaporto  (Parigi, 13.12.1957), valida per recarsi, a scopo turistico, nel territorio di uno degli Stati stessi, per viaggi di durata non superiore a 3 mesi. E esente da visto;

-                elenco di partecipanti a viaggi scolastici allinterno della UE, rilasciato a studenti stranieri residenti negli Stati della U.E., ai sensi dellAzione Comune del Consiglio dellUnione Europea del 30.11.1994. I titolari sono esenti dallobbligo di visto;

-                lasciapassare, foglio sostitutivo del passaporto rilasciato allo straniero che non dispone di un titolo di viaggio valido per tutti gli Stati Schengen, o solo per lItalia. Segue il regime di visto in vigore per il Paese di cui linteressato cittadino;

-                lasciapassare - o tessera - di frontiera, concesso ai cittadini domiciliati in zone di frontiera, per il transito della frontiera stessa e la circolazione nelle corrispondenti zone degli Stati confinanti, in esenzione dal visto.    

 

 

1.5.            DISPONIBILITA DI MEZZI FINANZIARI          

 

Lo straniero che intenda fare ingresso in Territorio Nazionale, o nello Spazio Schengen, deve disporre di mezzi finanziari che possano garantire il proprio sostentamento durante il soggiorno previsto. La disponibilit dei mezzi finanziari di sostentamento considerato dunque uno dei presupposti indispensabili per lingresso nello Spazio Schengen (Istruzione Consolare Comune).

 

Il Ministero dellInterno (in attuazione dellart. 4 del T.U. del 25 luglio 1998, n. 286)  ha emanato, in data 1.3.2000, la Direttiva sulla definizione dei mezzi di sussistenza per lingresso ed il soggiorno degli stranieri nel territorio dello Stato (pubblicata sulla G.U. n. 64 del 17.3.2000).

La Direttiva stabilisce che la disponibilit dei mezzi finanziari possa essere dimostrata, dal cittadino straniero, mediante lesibizione di denaro contante, di fideiussioni bancarie, di polizze fideiussorie, di equivalenti titoli di credito, di titoli di servizi prepagati o di atti comprovanti la disponibilit in Italia di fonti di reddito.

Salvo che le norme dispongano diversamente, lo straniero deve indicare poi lesistenza di un idoneo alloggio nel Territorio Nazionale e la disponibilit della somma occorrente per il rimpatrio, comprovabile questa anche con lesibizione del biglietto di ritorno.

Lesibizione dei mezzi di sostentamento nella misura richiesta, oltre a costituire requisito fondamentale per la concessione di alcune tipologie di visto dingresso, richiesta allo straniero al momento dellingresso nel Territorio Nazionale.

Il mancato possesso dei mezzi provocher la mancata concessione del visto dingresso, ovvero alleventuale controllo da parte delle Autorit di Polizia di Frontiera il formale Provvedimento di Respingimento in frontiera.

 

 

 

 


TABELLA PER LA DETERMINAZIONE DEI MEZZI DI SUSSISTENZA
RICHIESTI PER L'INGRESSO NEL TERRITORIO NAZIONALE

(a motivo di: affari, cure mediche - per leventuale accompagnatore -, gara sportiva, motivi religiosi, studio, transito, trasporto, turismo)

 

 

 

Classi di durata del viaggio

 

Un partecipante

Due o pi partecipanti

 

Da 1 a 5 giorni: quota fissa complessiva

 

 

269,60

 

212,81

 

Da 6 a 10 giorni: quota a persona giornaliera

 

 

44,93

 

26,33

 

Da 11 a 20 giorni: quota fissa

 

 

51,64

 

25,82

 

Quota giornaliera a persona

 

 

36,67

 

22,21

 

Oltre i 20 giorni: quota fissa

 

 

206,58

 

118,79

 

Quota giornaliera a persona

 

 

27,89

 

17,04

 

 

 

 

 

2.             IL VISTO

 

 

2.1.            VISTO INDIVIDUALE E COLLETTIVO. COMPETENZA AL RILASCIO

 

Il visto, che consta di unapposita "vignetta" (o "sticker") applicata sul passaporto o su altro valido documento di viaggio del richiedente, una autorizzazione concessa allo straniero per lingresso nel territorio della Repubblica Italiana o in quello delle altre Parti contraenti per transito o per soggiorno, da valutarsi alla luce di esigenze connesse con il buon andamento delle relazioni internazionali e con la tutela della sicurezza nazionale e dell'ordine pubblico.

 

Di norma, quindi, non vi da parte degli stranieri "diritto" all'ottenimento del visto, ma tutt'al pi un semplice "interesse legittimo". Il T.U. 286/1998 ha introdotto il principio che "il diniego del visto di ingresso o reingresso adottato con provvedimento scritto e motivato, che deve essere comunicato all'interessato unitamente alle modalit di impugnazione e ad una traduzione in lingua a lui comprensibile o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo o arabo" (art.4, c.2).

 

La competenza al rilascio dei visti emessi dalla Repubblica Italiana spetta al Ministero degli Affari Esteri ed alla sua Rete degli Uffici diplomatico-consolari abilitati, che restano responsabili dell'accertamento del possesso e della valutazione dei requisiti necessari per l'ottenimento del visto stesso, che verr rilasciato dalla Rappresentanza territorialmente competente per il luogo di residenza dello straniero.

Per il rilascio di un Visto Schengen Uniforme (transito o breve soggiorno), competente al rilascio la Rappresentanza di quello degli Stati Schengen presenti sul posto che costituisce la meta unica o principale del viaggio.

Ove non sia possibile individuare tra le eventuali varie tappe del viaggio una meta principale, competente al rilascio sar la Rappresentanza dello Stato Schengen di primo ingresso.

Per il rilascio di un Visto Nazionale (lungo soggiorno) competente al rilascio la Rappresentanza di quello degli Stati Schengen presenti sul posto che costituisce la destinazione di lungo soggiorno del cittadino straniero.

 

Qualora lo Stato Schengen competente al rilascio del visto non abbia una propria Rappresentanza diplomatica o consolare nel Paese di residenza dello straniero, il Visto Schengen Uniforme pu essere rilasciato dalla Rappresentanza diplomatica o consolare di un altro Stato Schengen che lo rappresenti.

 

Non invece prevista delega per il rilascio di Visti Nazionali.

 

Il possesso del visto non garantisce in assoluto l'ingresso al cittadino straniero, poich l'Autorit di frontiera lo pu respingere se privo di mezzi di sostentamento e non in grado di fornire esaurienti indicazioni circa le modalit del proprio soggiorno in Italia, o per ragioni di sicurezza e ordine pubblico.

 

N.B. Non possibile il rilascio di alcun visto (n la proroga di un visto preesistente) allo straniero che gi si trovi nel Territorio Nazionale.

 

In caso di assoluta necessit ed urgenza, il visto per transito o per breve soggiorno pu essere rilasciato direttamente dalle Autorit di Frontiera.

I permessi in frontiera invece sono autorizzazioni allingresso in Territorio Nazionale rilasciati, per prassi internazionale, dalle Autorit di Frontiera per consentire a cittadini di Paesi assoggettati allobbligo del visto - e che ne siano sprovvisti - il pernottamento o il soggiorno breve in zone adiacenti alcuni aeroporti (permesso per visita citt, non superiore a 48 ore) oppure la visita ad aree urbane prossime a porti, incluse localit di rilevante interesse turistico (permesso per marittimi e croceristi, per le sole ore diurne).

 

Per effetto della Convenzione, il visto rilasciato dalle nostre Rappresentanze consente laccesso, per transito o per breve soggiorno (fino a 90 giorni), sia in Italia che negli altri Paesi che applicano la stessa Convenzione, assumendo in tal caso la denominazione di Visto Schengen (VSU). Analogamente, il VSU rilasciato dalle Rappresentanze diplomatico-consolari degli altri Paesi che applicano la Convenzione, consente laccesso anche al territorio italiano.

Il visto dingresso per lungo soggiorno (superiore a 90 giorni) consente invece laccesso e la possibilit di transito attraverso gli altri Paesi Schengen al solo territorio dello Stato che ha rilasciato il visto, assumendo la denominazione di Visto Nazionale (VN).

 

 

2.2.            IL SOGGIORNO

 

Ogni straniero che entri legalmente in Italia - esente da obbligo di visto ovvero soggetto a visto dovr obbligatoriamente attenersi al rispetto delle norme che regolano il soggiorno degli stranieri in Italia, presentandosi entro 8 (otto) giorni dallingresso nel Territorio Nazionale presso la Questura territorialmente competente, e richiedendo come previsto dallart. 5 del T.U. 286/1998 il permesso di soggiorno. Lo straniero che richiede il permesso di soggiorno sottoposto a rilievi fotodattiloscopici.

 

E il permesso di soggiorno, che sar rilasciato per lo stesso motivo e per la stessa durata indicati dal visto, il documento che autorizza la permanenza dello straniero sul Territorio Nazionale.

 

Ai sensi della normativa Schengen, il permesso di soggiorno (o la "carta d'identit diplomatica o di servizio" del M.A.E.) rilasciato dalla Questura in ragione di un visto per soggiorno di lunga durata, fatta salva uneventuale limitazione espressa, consente allo straniero, in unione con il suo passaporto nazionale o documento di viaggio equivalente in corso di validit, di entrare ed uscire dallo Spazio Schengen e di circolare liberamente, per un periodo non superiore a 90 giorni per semestre, nel territorio di tutti gli Stati Schengen. Lo straniero resta tuttavia obbligato a dichiarare la propria presenza sul territorio degli altri Stati Schengen, alle rispettive Autorit di Pubblica Sicurezza, entro 3 giorni lavorativi dall'ingresso.

2.3.            PAESI I CUI CITTADINI HANNO BISOGNO DEL VISTO PER ATTRAVERSARE LA FRONTIERA

 

Lesigenza di una progressiva armonizzazione delle diverse politiche nazionali dei visti ha condotto alladozione di alcune misure da parte degli organi europei, fra cui il Regolamento del Consiglio n. 539 del 15.3.2001, che determina la lista degli Stati i cui cittadini sono soggetti allobbligo del visto.

 

I cittadini dei seguenti Paesi, titolari di passaporto ordinario, sono soggetti ad obbligo di visto:

 

     Afghanistan, Albania, Algeria, Angola, Antigua e Barbuda, Arabia Saudita, Armenia, Azerbaijan, Bahamas, Bahrein, Bangladesh, Barbados, Belize, Benin, Bhutan, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cambogia, Camerun, Capo Verde, Centrafrica, Ciad, Cina, Colombia, Comore, Congo, Congo (Repubblica Democratica), Corea del Nord, Costa d'Avorio, Cuba, Dominica, Dominicana (Repubblica), Egitto, Emirati Arabi Uniti, Eritrea, Etiopia, ex-Repubblica Iugoslava di Macedonia, Fiji, Filippine, Gabon, Gambia, Georgia, Ghana, Giamaica, Gibuti, Giordania, Grenada, Guinea, Guinea Bissau, Guinea Equatoriale, Guyana, Haiti, India, Indonesia, Iran, Iraq, Kazakistan, Kenia, Kirghizistan, Kiribati, Kuwait, Laos, Lesotho, Libano, Liberia, Libia, Madagascar, Malawi, Maldive, Mali, Marianne del Nord, Marocco, Marshall, Mauritania, Mauritius, Micronesia, Moldova, Mongolia, Mozambico, Namibia, Nauru, Nepal, Niger, Nigeria, Oman, Pakistan, Palau, Papua-Nuova Guinea, Per, Qatar, Repubblica Federale di Iugoslavia (Serbia e Montenegro), Ruanda, Russia, Saint Kitts e Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Salomone, Samoa Occidentali, Sao Tom e Principe, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Siria, Somalia, Sri Lanka, Sud Africa, Sudan, Suriname, Swaziland, Tagikistan, Taiwan (entit territoriale non riconosciuta), Tanzania, Thailandia, Togo, Tonga, Trinidad e Tobago, Tunisia, Turchia, Turkmenistan, Tuvalu, Ucraina, Uganda, Uzbekistan, Vanuatu, Vietnam, Yemen, Zambia, Zimbabwe.

 

 

 

I cittadini dei seguenti Paesi sono invece esenti dallobbligo di visto dingresso per soggiorni di durata massima di 90 giorni, per turismo, missione, affari, invito e gara sportiva:

 

     Andorra, Argentina, Australia, Bolivia, Brasile, Brunei, Bulgaria, Canada, Cile, Cipro, Corea del Sud, Costa Rica, Croazia, Ecuador, El Salvador, Estonia, Giappone, Guatemala, Honduras, Israele, Lettonia, Lituania, Malesia, Malta, Messico, Monaco, Nicaragua, Nuova Zelanda, Panama, Paraguay, Polonia, Repubblica Ceca, Romania,  Singapore, Slovacchia, Slovenia, Stati Uniti, Ungheria, Uruguay, Venezuela.

 

 

     I cittadini di San Marino, Santa Sede e Svizzera sono esenti dallobbligo di visto in qualunque caso.

 

I cittadini dei seguenti Paesi sono soggetti ad obbligo di visto per transito aeroportuale:

 

     Afghanistan, Bangladesh, Eritrea, Etiopia, Ghana, India, Iran, Iraq, Nigeria, Pakistan, Senegal, Somalia, Sri Lanka, Zaire.

 

Per soggiorni di lunga durata (oltre 90 giorni) a qualsiasi titolo, tutti gli stranieri devono sempre munirsi di visto, anche se cittadini di Paesi non soggetti ad obbligo di visto per transito o per breve soggiorno.

 

 

2.4.            TIPOLOGIE DI VISTO E DURATA

 

Il visto pu essere di tipo individuale rilasciato al singolo richiedente ed apposto su un passaporto individuale - o collettivo rilasciato ad un gruppo di stranieri, aventi tutti la stessa cittadinanza del Paese di emissione del passaporto, ed a condizione che il documento sia espressamente e formalmente riconosciuto dallItalia.

Il visto collettivo non pu avere durata superiore a 30 giorni.

 

Ai sensi della Istruzione Consolare Comune Schengen, i visti sono divisi in:

1.    Visti Schengen Uniformi (VSU), validi per il territorio dell'insieme delle Parti contraenti, rilasciati per:

       Transito Aeroportuale (tipo A);

       Transito (tipo B);

       soggiorni di breve durata, o di viaggio, (tipo C) fino a 90 giorni, con uno o pi ingressi. A personalit di rilievo o a persone favorevolmente note, che necessitino di visti con regolare frequenza ed offrano le garanzie necessarie, la normativa Schengen consente, in via eccezionale, il rilascio di visti di tipo C che, pur permettendo di soggiornare fino a 90 giorni per ogni semestre, valgono per uno (C1), due (C2), tre (C3) o cinque anni (C5).

2.    Visti a Validit Territoriale Limitata (VTL), validi soltanto per lo Stato Schengen la cui Rappresentanza abbia rilasciato il visto (o, in casi particolari, anche per altri Stati Schengen specificamente indicati), senza alcuna possibilit di accesso, neppure per il solo transito, al territorio degli altri Stati Schengen. Costituisce una deroga eccezionale al regime comune dei VSU, ammessa soltanto per motivi umanitari, di interesse nazionale o in forza di obblighi internazionali.

Non possono essere richiesti direttamente dallo straniero ma, in pochi particolari casi, rilasciati dalla Rappresentanza diplomatica o consolare quando pur non in presenza di tutte le condizioni prescritte per il rilascio del Visto Uniforme, questa ritenga opportuno concedere ugualmente un visto per i motivi descritti, ovvero in presenza di un documento di viaggio non riconosciuto valido, per particolari ragione durgenza, o in caso di necessit.

3.    Visti per Soggiorni di Lunga Durata o "Nazionali" (VN), validi solo per soggiorni di oltre 90 giorni (tipo D), con uno o pi ingressi, nel territorio dello Stato Schengen la cui Rappresentanza abbia rilasciato il visto, e per leventuale transito - per non pi di cinque giorni - attraverso il territorio degli altri Stati Schengen.

4.    Visti per Soggiorni di Lunga Durata o "Nazionali" aventi anche valore di visto per soggiorni di breve durata (VDC).

La domanda di visto deve essere presentata, per iscritto, su apposito modulo in unico esemplare, compilato in ogni sua parte, sottoscritto dallo straniero e corredato di una foto formato tessera. Lo straniero che richiede il visto deve, di regola, rivolgersi alla Rappresentanza diplomatico-consolare personalmente, anche per essere sentito circa i motivi e le circostanze del soggiorno. Al modulo di domanda lo straniero deve allegare un documento di viaggio valido, su cui sia materialmente possibile apporre il visto e, ove richiesta, la documentazione giustificativa.  Allo straniero richiesto obbligatoriamente di deve attestare:

-       la finalit del viaggio;

-       i mezzi di trasporto e di ritorno;

-       i mezzi di sostentamento durante il viaggio ed il soggiorno;

-       le condizioni di alloggio.

Valutata la ricevibilit della domanda di visto sulla scorta della documentazione prodotta dal richiedente e di quanto appreso nel corso dellintervista di norma diretta e personale - la Rappresentanza provvede ai prescritti controlli preventivi di sicurezza, consultando in via informatica o telematica tramite la rete mondiale visti, lelenco degli stranieri non ammissibili nello Spazio Schengen.

 

I termini per il rilascio del visto dingresso sono stati definiti dallart. 5, c. 8 del DPR del 31.8.1999, n. 394, il quale stabilisce che la Rappresentanza diplomatico-consolare, valutata la ricevibilit della domanda ed esperiti gli accertamenti richiesti in relazione al visto richiesto, ivi comprese le verifiche preventive di sicurezza, rilasci il visto entro 90 giorni dalla richiesta (30 gg. per lavoro subordinato, 120 per lavoro autonomo).

Ai sensi di quanto previsto dallart. 6, cc. 2 e 3 del D.M. del 3 marzo 1997, n. 171, tali termini potranno non essere rispettati qualora si rendessero necessari accertamenti, verifiche ed acquisizione di dati, documenti e valutazioni di Autorit straniere.

 

La contraffazione di documenti prodotti da cittadini stranieri al fine dellottenimento di un visto dingresso sar sempre denunciata dalla Rappresentanza diplomatico-consolare (art. 331 del C.P.P.) allAutorit Giudiziaria italiana: sia nei casi di contraffazione di documentazione di origine italiana, sia di documentazione di origine straniera, comunque utilizzata a sostegno della domanda di visto.

 

Qualora le Rappresentanze diplomatico-consolari vengano a conoscenza di elementi, situazioni e condizioni che avrebbero impedito la concessione del visto dingresso nel frattempo concesso provvederanno ad emettere un formale provvedimento di REVOCA del visto.

 

 

2.5.            LE 21 TIPOLOGIE DI VISTO DINGRESSO

 

Il Decreto Interministeriale del 12.7.2000 ha stabilito le 21 tipologie di visto dingresso, nonch i requisiti e le condizioni per lottenimento:

 

adozione, affari, cure mediche, diplomatico, familiare al seguito, gara sportiva,  invito, lavoro autonomo, lavoro subordinato, missione, motivi religiosi, reingresso, residenza elettiva, ricongiungimento familiare, studio, transito aeroportuale, transito, trasporto, turismo, vacanze-lavoro, inserimento nel mercato del lavoro (abolito).


v.Schengen

v.Nazionale

finalit

requisiti e condizioni

 

Adozione

consente lingresso, al fine di un soggiorno di lunga durata a tempo indeterminato presso gli adottandi, allo straniero destinatario del provvedimento di adozione emesso dalla competente autorit straniera

autorizzazione nominativa rilasciata dalla Commissione per le Adozioni Internazionali (l. 31.12.1998, n. 476)

Affari

 

consente lingresso allo straniero che intenda viaggiare per finalit economico-commerciali, per contatti o trattative, per lapprendimento o la verifica delluso e del funzionamento di beni strumentali acquistati o venduti nellambito di contratti commerciali o di cooperazione industriale

documentazione comprovante la condizione di operatore economico-commerciale del richiedente; documentazione attestante leffettiva finalit economico-commerciale del viaggio; documentazione dellimpresa invitante; mezzi economici di sostentamento; titolo di viaggio; disponibilit di un alloggio

Cure mediche

Cure mediche

consente lingresso, al fine di un soggiorno di breve o lunga durata, ma sempre a tempo determinato, allo straniero che abbia necessit di sottoporsi a trattamenti medici presso istituzioni sanitarie italiane, pubbliche o private accreditate.

Pu essere rilasciato anche allaccompagnatore che assista lo straniero infermo, in presenza di adeguati mezzi economici di sostentamento

dichiarazione della struttura sanitaria prescelta che indichi il tipo di cura, la data dinizio, la durata ed il costo presumibile; attestazione della struttura sanitaria che confermi lavvenuto deposito di almeno il 30% del costo complessivo del trattamento; risorse sufficienti per il pagamento del residuo delle spese; titolo di viaggio.

Autorizzazione del Ministero della Sanit ovvero specifica Delibera Regionale per le cure da prestarsi nellambito dei Programmi dintervento Umanitari autorizzati

 

Diplomatico

rilasciato allo straniero, titolare di passaporto diplomatico o di servizio, destinato a prestare servizio per accreditamento o notifica - presso le Rappresentanze diplomaticoconsolari del suo Paese, in Italia o presso la Santa Sede. E rilasciato anche agli stranieri componenti il suo stretto nucleo familiare convivente

richiesta ufficiale avanzata con Nota Verbale dal locale Ministero degli Affari Esteri o dalla competente Rappresentanza diplomatico-consolare

 

Familiare al seguito

consente lingresso, ai fini di un soggiorno di lunga durata, allo straniero che intenda seguire in Italia il familiare cittadino italiano o di un paese dellUnione Europea, ovvero di un paese aderente allAccordo sullo Spazio Economico Europeo o il familiare cittadino straniero titolare di un visto per lavoro subordinato, lavoro autonomo, studio e motivi religiosi, di durata non inferiore ad un anno, alle condizioni previste dagli artt. 28 e 29 del TU 286/1998.

il cittadino straniero pu richiedere il rilascio del visto in favore dei familiari cos come indicati dallart. 29 del TU 286/1998, esibendo lo specifico Nulla Osta per Familiare al Seguito rilasciato dalla Questura territorialmente competente.

Per il ricongiungimento del familiare straniero di cittadino italiano (U.E. o S.E.E.) non previsto il rilascio di Nulla Osta da parte della Questura: il possesso dei requisiti richiesti dovr essere certificato da questultimo mediante apposita dichiarazione

Gara sportiva

 

consente lingresso, ai fini di un soggiorno di breve durata, allo sportivo straniero che sia chiamato a partecipare a manifestazioni di carattere sportivo

richiesta avanzata, nel caso di disciplina sportiva riconosciuta, da parte del Comitato Olimpico Italiano o della Federazione Sportiva interessata.

In tutti gli altri casi, in presenza degli stessi requisiti richiesti per il rilascio del visto per turismo

Invito

 

consente lingresso, per un soggiorno di breve durata, allo straniero invitato da Enti, Istituzioni, Organizzazioni Pubbliche o private ma notorie, a partecipare a particolari eventi e manifestazioni di particolare rilevanza, di carattere politico, scientifico, culturale, le cui spese di soggiorno siano a carico dellEnte invitante. Pu essere rilasciato anche allo straniero convocato, o invitato, dallAutorit Giudiziaria italiana

formale invito dellIstituzione invitante, con il quale questa simpegni anche a farsi carico delle spese di soggiorno dello straniero; titolo di viaggio; atto di convocazione dellAutorit Giudiziaria italiana

Lavoro autonomo

Lavoro autonomo

consente lingresso, per un soggiorno di breve o di lunga durata, allo straniero - det non inferiore a 15 anni a condizione che abbia assolto lobbligo minimo di scolarit - che intenda esercitare unattivit professionale o lavorativa a carattere non subordinato

dichiarazione circa la non sussistenza di motivi ostativi al rilascio dellautorizzazione, o del titolo abilitativo, rilasciata dallamministrazione preposta; attestazione circa i parametri di riferimento, rilasciata dalla Camera di Commercio o dallOrdine professionale competente; contratto e certificato discrizione nel registro delle imprese; dichiarazione di responsabilit rilasciata al competente Servizio Ispezione del Lavoro; dichiarazione del committente che assicuri un compenso superiore al livello minimo previsto per lesenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria; copia dellultimo bilancio depositato presso il registro delle imprese; disponibilit di un idoneo alloggio; Nulla Osta della Questura competente.

Dichiarazione nominativa di assenso del Comitato Olimpico Nazionale (lavoro autonomo sport).

Copia del contratto, con firma autenticata del gestore; dichiarazione di responsabilit; idonea certificazione professionale; Nulla Osta provvisorio della Questura competente; idonea sistemazione alloggiativa (lavoro autonomo spettacolo)

Lavoro subordinato

Lavoro subordinato

consente lingresso, per un soggiorno di breve o di lunga durata, allo straniero - det non inferiore a 15 anni a condizione che abbia assolto lobbligo minimo di scolarit - chiamato in Italia a prestare attivit lavorativa a carattere subordinato

autorizzazione al lavoro, di data non anteriore a sei mesi, rilasciata dalla competente Direzione Provinciale del Lavoro Servizio Politiche del Lavoro, corredata di Nulla Osta della Questura territorialmente competente.

Dichiarazione nominativa di assenso del Comitato Olimpico Nazionale (lavoro subordinato sport).

Autorizzazione al lavoro, di data non anteriore a sei mesi, rilasciata dalla Direzione Generale per lImpiego, Segreteria Collocamento Spettacolo (lavoro subordinato spettacolo).

Missione

Missione

consente lingresso in Italia, per un soggiorno di breve o di lunga durata, allo straniero che rivesta carica governativa, o sia dipendente di Pubblica Amministrazione, di Ente Pubblico, di Organizzazione Internazionale, inviato in Italia nellespletamento della sua funzione politica, governativa o di pubblica utilit, ovvero il privato cittadino che per limportanza della sua attivit e per lo scopo del soggiorno possa ritenersi di pubblica utilit per le relazioni tra lo Stato di appartenenza e lItalia. Analogo visto pu essere rilasciato agli stranieri componenti lo stretto nucleo familiare convivente con il titolare.

documentazione consona ad attestare la carica ricoperta dal cittadino straniero; richiesta ufficiale di visto dingresso

Motivi religiosi

Motivi religiosi

consente lingresso, per un soggiorno di breve o di lunga durata, ai ministri di culti stranieri - che abbiano gi ricevuto ordinazione sacerdotale o condizione equivalente - appartenenti ad organizzazioni confessionali iscritte nellelenco predisposto dal Ministero dellInterno, per lespletamento della loro attivit religiosa o pastorale

 

documentazione comprovante leffettiva condizione di religioso; documentate garanzie circa il carattere religioso della manifestazione o delle attivit addotte a motivo del soggiorno; titolo di viaggio; mezzi di sostentamento o, qualora le spese di soggiorno siano a carico di un Ente religioso, unidonea dichiarazione dellEnte stesso

 

Reingresso

concesso solo ai cittadini stranieri regolarmente residenti in Italia, momentaneamente ed incidentalmente sprovvisti del documento di soggiorno (furto, smarrimento, ecc.) che debbano far rientro in Italia, ovvero allo straniero il cui documento di soggiorno sia scaduto (da non pi di 60 giorni)

denuncia di furto o smarrimento resa alle competenti Autorit locali di Polizia; dichiarazione del cittadino straniero che confermi il diritto alla prosecuzione del soggiorno di lunga durata in Italia

 

Residenza elettiva

consente lingresso al cittadino straniero che intenda stabilirsi in Italia e sia in grado di mantenersi autonomamente senza esercitare alcuna attivit lavorativa

documentazione circa la disponibilit di unabitazione da eleggere a residenza; ampie e documentate risorse economiche autonome di cui si possa ragionevolmente supporre la continuit in futuro (cospicue rendite, pensioni, vitalizi, possesso di propriet immobiliari)

 

Ricongiungimento familiare

consente lingresso, ai fini di un soggiorno di lunga durata, allo straniero che intenda ricongiungersi in Italia con il familiare cittadino italiano o di un paese dellUnione Europea, ovvero di un paese aderente allAccordo sullo Spazio Economico Europeo o con il familiare cittadino straniero titolare di un visto per lavoro subordinato, lavoro autonomo, studio e motivi religiosi, di durata non inferiore ad un anno, alle condizioni previste dagli artt. 28 e 29 del TU 286/1998

il cittadino straniero pu richiedere il rilascio del visto in favore dei familiari cos come indicati dallart. 29 del TU 286/1998, esibendo lo specifico Nulla Osta al Ricongiungimento Familiare rilasciato dalla Questura territorialmente competente.

Per il ricongiungimento del familiare straniero di cittadino italiano (U.E. o S.E.E.) non previsto il rilascio di Nulla Osta da parte della Questura: il possesso dei requisiti richiesti dovr essere certificato da questultimo mediante apposita dichiarazione

Studio

Studio

consente lingresso, ai fini di soggiorno di breve o di lunga durata, allo straniero che intenda seguire corsi universitari, corsi di studio o di formazione professionale presso Istituti riconosciuti o comunque qualificati

et maggiore di anni 14; documentate garanzie circa il corso di studio; mezzi di sostentamento nella misura prevista dalle norme; polizza assicurativa per la copertura delle spese sanitarie.

Per attivit di studio che comportano lesercizio di attivit sanitarie richiesto il preventivo riconoscimento del titolo di studio abilitante allesercizio professionale da parte del Ministero della Salute

Transito aeroportuale

 

concesso solo ai cittadini di Paesi iscritti nellelenco di cui allAllegato 3 della I.C.C., consente al cittadino straniero di accedere alla zona internazionale di transito di un aeroporto, durante scali o tratte di un volo o di voli internazionali, senza entrare nel territorio della parte contraente che ha rilasciato il visto

valido passaporto od equivalente documento di viaggio munito, ove richiesto, di visto di ingresso nel paese terzo di destinazione finale; biglietto aereo o prenotazione

Transito

 

consente ad un cittadino straniero di attraversare, nel corso di un viaggio da uno Stato terzo ad un altro Stato terzo, il territorio dello Spazio Schengen. Pu essere concesso solo a condizione che al cittadino straniero sia garantito lingresso nello Stato di destinazione finale e che il tragitto debba ragionevolmente portarlo a transitare sul territorio delle Parti contraenti

sussistenza dei requisiti minimi richiesti per il rilascio di un visto di breve durata per turismo; visto di ingresso nel paese terzo di destinazione finale

Trasporto

 

consente lingresso, ai fini di un soggiorno di breve durata, allo straniero che intenda recarsi in Italia, per brevi periodi, per svolgere attivit professionale connessa con il trasporto di merci o persone, per via terrestre o per via aerea (autotrasportatori, equipaggi di voli charter o privati)

documentazione attestante la condizione professionale del richiedente; documentazione inerente lattivit da svolgere in occasione del soggiorno richiesto

Turismo

 

consente lingresso, per breve durata, in Italia e negli altri paesi dello Spazio Schengen, al cittadino straniero che intenda viaggiare per motivi turistici

adeguati mezzi finanziari di sostentamento (documenti di credito, fidejussione bancaria, polizza fidejussoria, ecc.), non inferiori a quanto stabilito dalle norme in materia; titolo di viaggio di andata e ritorno (o prenotazione); documentata disponibilit di un alloggio (prenotazione alberghiera, dichiarazione di ospitalit, ecc.); eventuale dichiarazione di invito sottoscritta da un cittadino italiano o straniero regolarmente residente, con cui il dichiarante attesti la propria disponibilit ad offrire ospitalit in Italia nei confronti del richiedente

 

 

Vacanze-lavoro

consente lingresso, per un soggiorno di lunga durata, ai cittadini dei paesi con cui lItalia abbia stipulato specifici accordi in materia

i requisiti e le condizioni per lottenimento del visto sono stabiliti dagli specifici accordi internazionali in materia