Tribunale amministrativo regionale Campania sez. Napoli

ordinanza 5.5/8.6.2004 n. 544 rel. Polidori

 

Ricorso [] per l'annullamento previa sospensione dell'esecuzione, dei seguenti provvedimenti: decreto del Prefetto di Napoli, emesso in data 12 dicembre 2003, con il quale stato disposto il rigetto della dichiarazione per la legalizzazione di lavoro irregolare di extracomunitari addetti al lavoro subordinato, presentata dal sig. Ambrosio Umberto in favore del ricorrente; ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale; []

Fatto e Diritto

1. Con il ricorso in epigrafe viene chiesto lannullamento, previa sospensione dellesecuzione, del decreto del prefetto di Napoli, emesso in data 12 dicembre 2003, con cui stata respinta la domanda di regolarizzazione, ai sensi dell'art. 1 della legge 9 ottobre 2002, n. 222 (di conversione, con modificazioni, del decreto legge 9 settembre 2002, n. 195), presentata dal datore di lavoro del lavoratore extracomunitario ricorrente.

Limpugnato decreto prefettizio costituisce, in realt, una mera applicazione della rigorosa disposizione normativa contenuta nellart. 1, comma 8, lett. b), della citata legge 9 ottobre 2002, n. 222, che esclude dalla regolarizzazione i lavoratori extracomunitari che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini dell'ammissione nel territorio dello Stato.

Con ordinanza cautelare, pronunciata allesito della camera di consiglio del 5 maggio 2004, il Collegio ha accolto listanza di sospensione presentata in via incidentale dal ricorrente, in quanto la norma dellart. 1, comma 8, lett. b), suscita seri dubbi circa la sua conformit allart. 3, comma 1, della Carta Costituzionale.

Il Collegio intende, quindi, sollevare dufficio la questione di legittimit costituzionale dellart. 1, comma 8, lett. b), della legge 9 ottobre 2002, n. 222, perch lo stesso sembra porsi in contrasto con il principio di eguaglianza sancito dallart. 3 della Costituzione, che vieta di trattare in modo identico situazioni tra loro diverse.

2. Innanzi tutto, occorre considerare che le ragioni della segnalazione cui si riferisce lart. 1, comma 8, lett. b), non sono tra loro omogenee, essendo costituite o dalla "circostanza che la presenza di uno straniero costituisce una minaccia per lordine e la sicurezza pubblica o per la sicurezza nazionale" (art. 96, comma 2, della Convenzione applicativa dellAccordo di Schengen del 19 giugno 1990, resa esecutiva dalla legge 30 settembre 1993, n. 388), o dal "fatto che lo straniero stato oggetto di una misura di allontanamento, di respingimento o di espulsione non revocata n sospesa che comporti o sia accompagnata da un divieto dingresso o eventualmente di soggiorno, fondata sulla non osservanza delle regolamentazioni nazionali in materia di ingresso e di soggiorno degli stranieri" (art. 96, comma 3, della citata convenzione applicativa dellAccordo di Schengen).

Nonostante l'evidente diversit di tali fattispecie (tra loro non comparabili, anche perch la seconda pu dipendere da una semplice irregolarit amministrativa), tuttavia le stesse determinano lidentico effetto di precludere la regolarizzazione della posizione dellextracomunitario, a differenza di quanto previsto allart. 1, comma 8, lett. a), della citata legge 9 ottobre 2002, n. 222, secondo il quale le disposizioni in materia di legalizzazione del lavoro irregolare non si applicano ai rapporti di lavoro riguardanti lavoratori extracomunitari "nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione per motivi diversi dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno, salvo che sussistano le condizioni per la revoca del provvedimento in presenza di circostanze obiettive riguardanti l'inserimento sociale".

Pertanto, il Collegio rileva che, mentre in base allart. 1, comma 8, lett. a), della legge 9 ottobre 2002, n. 222, lo straniero espulso dallItalia - laddove sussistano le condizioni per la revoca del provvedimento di espulsione, in presenza di circostanze obiettive riguardanti l'inserimento sociale - pu ottenere la regolarizzazione della sua posizione; tale possibilit non invece prevista dallart. 1 comma 8, lett. b), legge 9 ottobre 2002, n. 222, in caso di segnalazione ai fini dell'ammissione nel territorio dello Stato derivante da un provvedimento di espulsione da un paese dellarea Schengen.

4. Al riguardo sono emersi due distinti orientamenti in seno alla giurisprudenza dei Tribunali amministrativi regionali.

Secondo il primo (TAR Veneto, Sez. III, 14 gennaio 2004, n. 43, in materia di applicazione dellart. 33, comma 7, della legge 30 luglio 2002, n. 189 - come sostituito dallart. 9 della legge 9 ottobre 2002, n. 222 - il cui testo corrisponde a quello dellart. 1, comma 8, dalla legge 9 ottobre 2002, n. 222), irrilevante la questione di costituzionalit delle disposizioni che, da una parte, consentono allo straniero espulso dallItalia di ottenere la regolarizzazione della sua posizione mentre, dallaltra, escludono tale possibilit in caso di espulsione disposta da uno Stato dellarea Schengen e risultante da segnalazione inserita nel sistema informativo previsto dalla Convenzione applicativa dellAccordo di Schengen, perch possibile interpretare tali disposizioni in senso conforme alla Costituzione, ossia nel senso che lAmministrazione italiana, ai fini del diniego di regolarizzazione, deve preventivamente informarsi sulle ragioni della segnalazione. In sostanza, secondo questo orientamento, la fattispecie ostativa prevista dallart. 1 comma 8, lett. b), non pu essere interpretata nel senso di creare un vero e proprio automatismo tra la segnalazione e il divieto di regolarizzare la posizione dellextracomunitario, pena il vizio di costituzionalit.

Viceversa, secondo un altro orientamento (TAR Lombardia, 3 maggio 2004, n. 1607), lAutorit italiana non ha alcun obbligo di effettuare la consultazione dello Stato che ha effettuato la segnalazione, la quale di per s stessa ostativa alla regolarizzazione, senza alcuna necessit di indagare le ragioni per cui stata effettuata.

5. Ritiene il collegio che - stante il chiaro disposto dellart. 1, comma 8, lett. b), della legge 9 ottobre 2002, n. 222 - il legislatore abbia effettivamente previsto il divieto di regolarizzare la posizione dellextracomunitario espulso da un paese dellarea Schengen quale conseguenza automatica della segnalazione ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato e, quindi, che la norma in esame si ponga in contrasto con il principio di uguaglianza sancito dallart. 3, comma 1, della Carta Costituzionale, sotto un duplice profilo.

Da una parte, come sopra esposto, sono accomunate, quanto agli effetti preclusivi della regolarizzazione, ipotesi di segnalazione tra loro del tutto differenti (minaccia allordine e alla sicurezza pubblica ed espulsione per inosservanza delle disposizioni in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri), ed noto che la ragionevolezza delle scelte legislative vieta di trattare in modo eguale situazioni soggettive profondamente diverse.

Dallaltra, non appare giustificata la disparit di trattamento che viene a determinarsi tra situazioni del tutto simili. Lart. 1, comma 8, lett. a), consente infatti allo straniero espulso dallItalia di ottenere la regolarizzazione, laddove sussistano le condizioni per la revoca del provvedimento espulsivo in presenza di circostanze riguardanti il suo inserimento sociale. Viceversa, lart. 1, comma 8, lett. b), non lascia alcun margine di apprezzamento circa la possibilit di rimuovere la segnalazione, quali che ne siano le ragioni, e quindi non consente di effettuare - pur nel ristretto ambito della gestione dei flussi di immigrazione clandestina, oggetto di normativa per sua natura di carattere eccezionale - alcuna valutazione in ordine allavvenuto inserimento sociale dello straniero parimenti espulso da un paese dellarea Schengen.

Ora, lavere escluso, in capo allAutorit amministrativa competente a disporre la regolarizzazione, qualunque possibilit di valutazione discrezionale in relazione al caso concreto, sembra al collegio indice della non manifesta infondatezza della violazione dei principi fondamentali di ragionevolezza, desumibile dallart. 3 della Costituzione, e di buon andamento dellAmministrazione, di cui allart. 97 della Costituzione. E non vi dubbio che il principio di uguaglianza, nonostante il riferimento letterale dellart. 3 Cost. ai cittadini, debba ritenersi esteso agli stranieri, allorch si tratti della tutela dei diritti inviolabili delluomo (Corte Costituzionale n. 104/1969).

Al riguardo, appena il caso di sottolineare che la giurisprudenza della Corte ha, da tempo ed in pi occasioni, rilevato come lordinamento giuridico appaia sempre pi orientato ad escludere rigidi automatismi, avulsi da un confacente rapporto di adeguatezza e di proporzionalit nel caso concreto, e ci sia nel campo penale che in quello amministrativo.

6. La questione di legittimit costituzionale appare rilevante - gi nella fase cautelare del presente giudizio - in quanto, da un lato, in base alla delibazione sommaria tipica della trattazione dellincidente di sospensione, le censure prospettate nel ricorso appaiono prive di pregio giuridico in quanto limpugnato decreto del Prefetto di Napoli costituisce, come gi evidenziato, una mera applicazione dellarticolo 1, comma 8, lett. b), della legge 9 ottobre 2002, n. 222, e, dallaltro, lesecuzione degli atti amministrativi gravati sarebbe suscettibile di provocare lirreversibile e gravissimo pregiudizio delle posizioni giuridiche soggettive del ricorrente.

Pertanto, la presente fase cautelare della controversia, ad avviso del Collegio, non pu essere definita indipendentemente dalla risoluzione della sollevata questione di legittimit costituzionale (che, per le ragioni sinteticamente indicate, appare non manifestamente infondata), dal momento che listanza di sospensione dellefficacia del provvedimento impugnato dovr essere definitivamente accolta oppure respinta, a seconda che la disposizione normativa denunciata sar o meno dichiarata incostituzionale (in parte qua) nella sede competente.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sede di Napoli, sezione IV, visto lart. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della sollevata questione di legittimit costituzionale, ordina la sospensione dellulteriore corso del giudizio iniziato con il ricorso indicato in epigrafe e deferisce alla Corte Costituzionale la definizione della costituzionalit, in parte qua, dellart. 1, comma 8, lettera b) della legge 9 ottobre 2002, n. 222, in relazione allart. 3, comma 1, della Carta Costituzionale.

Dispone limmediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale. Ordina che, a cura della Segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.