Briguglio/Schiavone 17 giugno 04

 

 

 

PROPOSTE DI EMENDAMENTI RELATIVI ALLA PROPOSTA DI LEGGE SULLASILO, A.C. 1238-A

 

 

 

 

Avvertenza alla lettura: gli emendamenti riportati in blu affrontano le seguenti questioni  cruciali:

 

1.     limitare lapplicazione della procedura semplificata, con conseguente diminuzione delle garanzie procedurali e della tutela giurisdizionale ai soli casi di richiedenti asilo precedentemente colpiti da un provvedimento di espulsione

2.     applicare la procedura ordinaria ai richiedenti asilo trattenuti presso i centri di identificazione, con conseguente piena tutela giurisdizionale

3.     chiarire che il provvedimento di trattenimento presso i centri di identificazione misura che non incide sulla libert personale

4.     evitare che il semplice allontanamento dai centri di identificazione possa costituire motivo di decadenza dalla domanda di asilo

 

Gli emendamenti indicati con lespressione proposta 2 mirano ad effettuare delle modifiche pi limitate del testo, cercando tuttavia di incidere, anche parzialmente, sui principali nodi critici. Per ragioni di tattica parlamentare si consiglia di presentare comunque entrambe le versioni per la discussione in Aula.

 

 Gli emendamenti riportati in nero affrontano le altre questioni.

 

 

Art. 5

 

- Al comma 2 dellarticolo 5, sopprimere le parole di nazionalita italiana.

 

Motivazione: Non ha senso escludere dalla previsione i vettori di diversa nazionalita.

 

- Al comma 3 dellarticolo 5, le parole escluse le forme dialettali sono soppresse.

 

Motivazione: Non e ammissibile penalizzare lo straniero per ragioni linguistiche.

 

- Al comma 3 dellarticolo 5, le parole o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo o arabo sono soppresse.

 

- Al comma 3 dellarticolo 5, le parole ove possibile sono sostituite dalle parole ove necessario.

 

- Al comma 3 dellarticolo 5, le parole o, se non disponibile, di persona a conoscenza delle lingue indicate nel precedente periodo sono soppresse.

 

Motivazione: Se deve essere compilato un "modulario", il richiedente deve poter fruire, all'occorrenza, dell'aiuto di persona che si esprima in lingua a lui comprensibile. Che la persona si sappia esprimere in una lingua assai diffusa e' del tutto irrilevante. Idem per la questione delle comunicazioni su diritti, facolta' e svolgimento della procedura. L'interprete dovra' comunque essere garantito per l'audizione: lo cerchino anche per la fase di verbalizzazione della domanda.

 

 

Art. 7

 

- Al comma 1 dellarticolo 7, sopprimere le lettere b) e c).

 

Motivazione: Le due condizioni individuate sono inammissibilmente vaghe. Vanno soppresse.

 

 

- Al co. 2 cassare il paragrafo ( a)

 

Motivazione: Il paragrafo (a) in netto contrasto sia con il comma 1 dello stesso articolo, sia con lart. 32 della Convenzione di Ginevra in quanto prevede lapplicazione di una sanzione o comunque di un trattamento sfavorevole al richiedente asilo che ha fatto ingresso irregolare nel territorio dello Stato per il solo fatto di trovarsi, suo malgrado, in una posizione di irregolarit rispetto alle ordinarie norme sullingresso. E irrazionale e vessatorio che venga prevista lapplicazione del trattenimento e della  procedura semplificata anche ai richiedenti asilo che si sono presentati spontaneamente allautorit dopo il loro ingresso irregolare per presentare istanza di asilo.

 

Proposta n. 2

 

Al comma 2, lettera a), dellarticolo 7, sostituire le parole o subito dopo, o, comunque, in condizione irregolare con le seguenti: o subito dopo o, comunque, in condizione irregolare.

 

Motivazione: Si chiarisce che non si da luogo a trattenimento (ne, quindi, a procedura semplificata) nel caso di straniero che si presenti spontaneamente allautorita competente (senza, cioe, che sia stato fermato) per richiedere asilo.

 

 

Al comma 2 lettera b) dopo le parole colpiti da un inserire la parola precedente

 

Va evitato che i potenziali richiedenti asilo che giungono irregolarmente in Italia (trattasi della maggioranza, per evidenti motivi legati proprio alla fuga dalla condizione di persecuzione) possano essere  trattati ipso facto come clandestini e come tali colpiti immediatamente da un provvedimento di espulsione con conseguente trattenimento  nei CPT.

 

 

Al comma 3 dell'art. 7:

 

dopo le parole nei casi di cui al comma 1, abolire le parole lettere a), b), c) e nei casi di cui al comma 2 lettera a)

dopo la parola vigilanza, inserire la parola esterna al centro

dopo la parola dall'ACNUR inserire e dall'Unione Europea

sostituire la parola dal Ministero dellInterno con dalla Prefettura territorialmente competente

 

Al termine del comma 3 inserire il seguente periodo

 

Il trattenimento presso i centri di identificazione non costituisce misura limitativa della libert personale; il regolamento stabilisce le modalit e gli orari di uscita degli ospiti, nonch le modalit e gli orari delle visite di esterni.

 

Motivazione: il trattenimento presso i centri di identificazione non pu configurasi come misura di limitazione della libert personale; diversamente palese diverrebbe la violazione dellart. 13 della Costituzione. Gi il Consiglio di Stato, nellesaminare la proposta di regolamento di attuazione della L. 189/09 (Bossi-Fini) ha sollevato la questione sullambiguo testo predisposto dallEsecutivo. Introdurre tale emendamento pu essere strategicamente assai importante da un lato, se accolto, per dipanare un nodo spinosissimo. Nel caso tale lettura venga respinta dal Governo, ci evidenzierebbe, fin dai lavori parlamentari, lintenzione del Governo, di forzare la norma pregiudicandone i profili di legittimit costituzionale.

 

Inserire altres il seguente periodo:

 

L'organizzazione del centro di identificazione deve garantire in ogni caso il diritto del richiedente a prendere contatti e a potere usufruire, anche allinterno del centro stesso, in appositi spazi a ci riservati, dell'opera di supporto e consulenza legale attuata da parte delle organizzazioni non governative per la tutela dei diritti civili e dei diritti fondamentali.

 

Motivazione: la norma tesa a limitare il possibile eccesso di discrezionalit nella gestione dei centri di identificazione per ci che riguarda laccesso da parte degli enti di tutela e a rafforzare il diritto del richiedente trattenuto a godere comunque di una effettiva assistenza sui propri diritti fornita da soggetti terzi rispetto alla gestione dei centri.

 

 

Al comma 4, sostituire le parole dal Ministero dellInterno con dalla Prefettura territorialmente competente

 

Art. 8

 

Al comma 2, sostituire l'espressione quando ricorrono le ipotesi previste dall'art. 7, commi 1 e 2, con quando ricorrono le ipotesi previste dall'art. 7, comma 2

 

 

Al comma 2 cassare dalle parole il questore dispone fino a commissione territoriale e sostituire con quanto segue:

 

Il questore dispone l'invio del richiedente asilo nel centro di temporanea permanenza ed assistenza quando ricorrono le ipotesi previste dall'art. 7 comma 2. Il questore dispone altres l'invio del richiedente asilo ai centri di identificazione qualora ricorra l'ipotesi prevista dall'art. 7 comma 1. In tale caso, e negli altri casi previsti dalla procedura ordinaria, il questore rilascia al richiedente un permesso di soggiorno valido tre mesi, rinnovabile fino alla definizione della procedura di riconoscimento dello status di rifugiato

 

Motivazioni:

 

1.     il richiedente asilo non sottoposto a misure di limitazione della libert personale, deve disporre di un regolare permesso di soggiorno che gli consenta di esercitare tutti i diritti previsti dalla normativa per lo straniero regolarmente soggiornante, quali l'iscrizione al SSN, l'accesso al gratuito patrocinio et.  La questione ha un peso centrale poich privare il richiedente ospitato presso  i centri di identificazione  di un regolare permesso di soggiorno riduce in maniera drastica, fino quasi ad annullarle, le garanzie minime di tutela. .

2.     La procedura di asilo si deve intendere esaurita solo con la conclusione delleventuale azione di tutela giurisdizionale e non con la decisione assunta dalla commissione territoriale.

 

 

Art. 8

 

- Al comma 2 dellarticolo 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In caso di richiedente trattenuto presso un centro di identificazione o di permanenza temporanea ed assistenza il questore da le disposizioni necessarie perche lo straniero possa presentarsi davanti alla Commissione territoriale.

 

Motivazione: Occorre prevedere, per lo straniero trattenuto, leffettiva possibilita di presentarsi davanti alla Commissione territoriale per la formalizzazione dellistanza.

 

 

Art. 9

 

- Al comma 1, lettera a), dellarticolo 9, sostituire le parole commi 1 e 2 con le seguenti: comma 2.

 

Motivazione: la procedura semplificata si applica solo ai richiedenti trattenuti nei CPT

 

Al comma 1 lettera (b) dopo l'espressione non trattenuti aggiungere le parole nei centri di temporanea permanenza ed accoglienza

 

 

Al comma 2, sopprimere il periodo da lallontanamento non autorizzato fino a rinuncia alla domanda di asilo.

 

motivazione: E di dubbia legittimit una previsione normativa, quale quella contenuta nel testo della proposta di legge,  che fa derivare da un comportamento quale l'allontanamento dal centro di identificazione o dal CPT unautomatica rinuncia alla domanda di asilo. Ci configura una violazione del principio cardine del diritto d'asilo, dell'obbligo dello stato ad esaminare comunque la domanda d'asilo. E invece legittimo che per il richiedente che si allontana dal CPT, la misura del trattenimento venga ripristinata, mentre il richiedente asilo che si allontana senza autorizzazione dal centro di identificazione perde la sua regolarit di soggiorno. E quindi opportuno che, in alternativa al periodo che si propone di cassare, venga inserito un comma specifico  allart. 7.

 

art. 7 comma 3 bis

 

L'allontanamento ingiustificato e non autorizzato dal centro di identificazione  comporta la revoca del titolo di soggiorno rilasciato ai sensi dell'art. 8 co. 2 con conseguente applicazione delle disposizioni di cui all'art. 13 co. 2 lettera b) del D.Lgs 286/98.

 

Proposta 2

 

- Al comma 2 dellarticolo 9, sostituire le parole Lallontanamento non autorizzato con le seguenti: Lallontanamento ingiustificato e non autorizzato.

 

Motivazione: Occorre chiarire che l'allontanamento non autorizzato equivale a rinuncia alla domanda solo in assenza di giustificato motivo (non, per esempio, se salta la corsa dell'autobus per rientrare nel Centro di identificazione...).

 

 

Art. 10

 

- Al comma 3 dellarticolo 10, dopo le parole condizioni emotive e psicologiche del richiedente, inserire le seguenti: a condizione che la Commissione territoriale adotti una decisione di riconoscimento del diritto dasilo.

 

Motivazione: Occorre chiarire che l'audizione puo' essere interrotta o esclusa solo se la decisione sulla domanda e' positiva.

 

Art. 11

 

- Al comma 1, lettera b), dellarticolo 11, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , e non debba essere adottato un provvedimento di impossibilita temporanea di rimpatrio di cui allarticolo 13

 

- Al comma 1, lettera c), dellarticolo 11, inserire, prima delle parole: di cui allarticolo 13, le seguenti: qualora non sia possibile riconoscere il diritto dasilo ma ricorrano le condizioni

 

Motivazione: Si chiarisce che il rigetto viene adottato solo ove non debba essere adottato, invece, il provvedimento di impossibilita temporanea di rimpatrio.

 

- Al comma 2 dellarticolo 11, sostituire le parole e inoltre rigettata con le seguenti: puo essere inoltre rigettata.

 

Motivazione: Si chiarisce che la sussistenza di una delle condizioni previste al comma 2 non rappresenta automaticamente motivo di rigetto.

 

 

Cassare il comma 2 paragrafo c

 

Motivazione: il paragrafo proposto introduce, seppure in maniera indiretta, il concetto di stato di origine sicura, che ha provocato gravissimi problemi in merito alleffettivo rispetto del diritto d'asilo in tutti gli stati dellEuropa ove stato applicato. Il rifiuto del concetto di stato terzo sicuro uno dei punti principali delle posizioni espresse sul piano internazionale da Amnesty International e da altri autorevoli enti.

 

Proposta n. 2

 

- Al comma 2, lettera b), dellarticolo 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nella decisione di rigetto della domanda deve essere comunque valutata la disponibilita di detto Stato a riaccogliere il richiedente per esaminarne la richiesta di asilo, nonche leventuale esistenza di ragioni che giustifichino ladozione di un provvedimento di impossibilita temporanea di rimpatrio.

 

Motivazione: Il fatto che il richiedente avrebbe potuto chiedere asilo in altro Stato e irrilevante se, al momento della presentazione della domanda di asilo, tale Stato non e piu disposto a farsi carico dellesame della domanda. Inoltre, la presentazione della domanda in Italia potrebbe trovare giustificazione nellesistenza di un regime di impossibilita temporanea di rimpatrio, generalmente non previsto negli altri ordinamenti.

 

 

- Al comma 2, lettera f), dellarticolo 11, sopprimere le parole e per reati in materia di immigrazione illegale previsti dal testo unico,e successive modificazioni,.

 

- Al comma 2, lettera f), dellarticolo 11, sopprimere le parole da ovvero quando lo stesso richiedente appartenga fino a successive modificazioni.

 

Motivazione: Alcuni reati sono ridicoli (quelli sull'immigrazione). Cosi' pure e' ridicolo che l'asilo possa essere negato perche' la persona rientra nelle categorie cui possono essere adottate misure di prevenzione (es.: il tifoso della Roma che ha fatto interrompere Roma-Lazio).

 

- Al comma 2 dellarticolo 11, sopprimere la lettera g). Corrispondentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma: 2-bis. Nella decisione di rigetto della domanda per uno dei motivi di cui alle lettere d), e) e f) del comma 2, devono essere ponderate lattuale pericolosita del richiedente asilo e la gravita delle persecuzioni nelle quali potrebbe incorrere in caso di respingimento ovvero lesistenza di ragioni che giustifichino ladozione di un provvedimento di impossibilita temporanea di rimpatrio.

 

Motivazione: le condizioni di cui alla lettera g) sono gia' menzionate alla lettera f). La lettera g) va quindi soppressa. Occorre pero salvare la clausola di salvaguardia sul bilanciamento dei pericoli, estendendola a tutti gli altri motivi di esclusione legati a pericolosita' del richiedente.

 

- Al comma 4 dellarticolo 11, la parola immediatamente e sostituita dalla seguente: successivamente.

 

Motivazione: Si evita il rischio che la questura avvii la procedura per leventuale allontanamento prima che il richiedente abbia ricevuto notizia del rigetto della domanda.

 

- Al comma 6 dellarticolo 11, le parole la decisione e comunicata alla competente questura che provvede sono sostituite dalle seguenti: la questura provvede.

 

Motivazione: La comunicazione della decisione della Commissione alla questura e gia prevista dal comma 4.

 

- Al comma 8 dellarticolo 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La stessa disposizione si applica nel caso in cui il richiedente asilo non possa fruire delle misure di assistenza di cui allarticolo 18.

 

Motivazione: I sei mesi per accedere al lavoro non sono una buona misura, in se'. L'accesso deve essere consentito non appena il richiedente non fruisca piu' di assistenza pubblica.

 

 

Art. 12

 

- Al comma 1 dellarticolo 12, sostituire le parole La decisione di rigetto, adottata a seguito della procedura semplificata di cui all articolo 9, comma 2, e immediatamente comunicata al questore che con le seguenti: Ricevuta comunicazione della decisione di rigetto, adottata a seguito della procedura semplificata di cui all articolo 9, comma 2, il questore.

 

Motivazione: La comunicazione al questore e gia disciplinata dallart. 11, co. 4.

 

- Al comma 1, lettera a), dellarticolo 12, sostituire la parola ospitato con la seguente: trattenuto.

 

Motivazione: Si chiarisce che si tratta di trattenimento, soggetto alle garanzie previste per le limitazioni della liberta personale.

 

 

Cassare l'art. 12 co. 1  paragrafo (b)

 

Motivazione:   il richiedente asilo ospitato nel cdi stato sottoposto alla procedura ordinaria ed ha goduto di un regolare permesso di soggiorno; per tale ragione illegittima la previsione di applicare nei confronti dellinteressato un provvedimento di espulsione; si applica invece quanto previsto dalla procedura ordinaria in caso di ricorso vedi art. 14

 

 

Proposta n. 2

 

- Al comma 1, lettera b), dellarticolo 12, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel caso in cui il richiedente abbia presentato domanda di asilo presentandosi spontaneamente allautorita competente non si applicano le disposizioni di cui allarticolo 13, commi 13 e 14, del testo unico.

 

Motivazione: L'espulsione del trattenuto facoltativamente e dell'irregolare che si sia presentato spontaneamente e' assurda. Si dovrebbe procedere al solo allontanamento, senza sanzione di divieto di reingresso (sempre in via subordinata, rispetto a quanto proposto sull'applicabilita' della procedura semplificata).

 

 

- Al comma 3 dellarticolo 12, sostituire le parole: Avverso il provvedimento con le seguenti: Avverso i provvedimenti.

 

Motivazione: Si tratta di due distinti provvedimenti (lettere a e b).

 

- Al comma 4 dellarticolo 12, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al richiedente asilo e concesso un permesso di soggiorno temporaneo per richiesta di asilo, valido fino al termine della procedura ordinaria.

 

Motivazione: Occorre chiarire che il richiedente e' rimesso in liberta' e che gli viene rilasciato il permesso per richiesta asilo.

 

 

Art. 14

 

- Al comma 1 dellarticolo 14, aggiungere, in fine, le seguenti parole: con un permesso di soggiorno per richiesta di asilo.

 

Motivazione: Si chiarisce che, nelle more della decisione del ricorso, il richiedente mantiene la titolarita di un permesso di soggiorno per richiesta di asilo.

 

 

 

- Al comma 3 dellarticolo 14, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , salvo che il richiedente possegga i requisiti per soggiornare ad altro titolo.

 

Motivazione: Occorre chiarire che non si procede all'intimazione qualora lo straniero abbia i requisiti per soggiornare ad altro titolo.

 

- Al comma 5 dellarticolo 14, inserire, in fine, i seguenti periodi: In caso di presentazione dellistanza di sospensione, lallontanamento e comunque sospeso fino a che il presidente della Corte dappello non si sia pronunciato sullistanza. Se listanza e accolta, la validita del permesso di soggiorno per richiesta di asilo e prolungata fino alla decisione sullappello.

 

Motivazione: Occorre chiarire che l'allontanamento e' sospeso fino a che il giudice non si sia pronunciato sulla richiesta di sospensione, e che, in caso di accoglimento di tale richiesta, lo straniero mantiene la titolarita di un permesso di soggiorno per richiesta di asilo.

 

 

Art. 16

 

- Al comma 1 dellarticolo 16, dopo le parole permanenza del diritto di asilo,, inserire le seguenti: ovvero qualora la Commissione, alla data di scadenza del permesso di soggiorno, non si sia ancora pronunciata,.

 

Motivazione: Occorre disciplinare il silenzio-assenso della Commissione centrale sulla permanenza dello status. In mancanza, la questura non rinnovera' il permesso e il rifugiato entrera' in un limbo.

 

 

Art. 17

 

- Al comma 2 dellarticolo 17, inserire, dopo le parole articolo 1, le seguenti: , sezione F.

 

Motivazione: E bene specificare che si tratta delle condizioni di esclusione di cui alla sezione F.

 

- Al comma 3 dellarticolo 17, le parole o qualora linteressato vi abbia espressamente rinunciato sono soppresse. Corrispondentemente, le parole Il permesso di soggiorno e altresi revocato qualora sia divenuta definitiva lestinzione del diritto di asilo: in tale caso sono sostituite dalle seguenti: Il permesso di soggiorno e altresi revocato qualora linteressato vi abbia espressamente rinunciato o sia divenuta definitiva lestinzione del diritto di asilo: in tali casi.

 

Motivazione: Occorre stabilire che si procede a intimazione (senza espulsione) anche nel caso di rinuncia all'asilo.

 

- Al comma 3 dellarticolo 17, sostituire le parole quindici giorni con le seguenti: trenta giorni.

 

Motivazione: E necessario prevedere che i termini stabiliti con l'intimazione scadano solo successivamente a quelli fissati per la presentazione del ricorso (un mese, in base al comma 5).

 

- Al comma 4 dellarticolo 17, dopo le parole estinzione del diritto di asilo, inserire le seguenti: , ovvero dellespressa rinuncia al diritto dasilo da parte dellinteressato,

 

Motivazione: Occorre prevedere la possibilita' di chiedere permesso di soggiorno o carta di soggiorno, in presenza dei requisiti, anche in caso di rinuncia all'asilo.

 

- Al comma 6 dellarticolo 17, inserire, dopo le parole le disposizioni dettate dall articolo 14, le seguenti: incluse quelle relative allappello.

 

Motivazione: E utile chiarire che si estendono a questo caso anche le disposizioni di cui all'art. 14 sull'appello.

 

- Al comma 6 dellarticolo 17, sostituire il secondo periodo con il seguente: Il ricorrente mantiene la titolarita del permesso di soggiorno di cui e in possesso finche e autorizzato a permanere nel territorio dello Stato.

 

Motivazione: L'art. 14, nella formulazione attuale, non menziona il rilascio di un permesso di soggiorno. Conviene prevedere, per semplicita e per evitare una retrocessione riguardo a facolta e diritti, il mantenimento del permesso di cui lo straniero e in possesso al momento della presentazione del ricorso.

 

 

Art. 18

 

- Al comma 4 dellarticolo 18, sostituire le parole del rifugiato e dello straniero con permesso umanitario di cui allarticolo 18 del testo unico con le seguenti: del rifugiato e dello straniero con permesso per impossibilita temporanea di rimpatrio o con permesso umanitario di cui allarticolo 5, comma 6, del testo unico.

 

Motivazione: Il riferimento all'art. 18 T.U. e' privo di senso. Viene corretto conformemente con quanto stabilito dallart. 13 del testo in esame e dallart. 2, co. 8, DL 195/2002.

 

- Al comma 5 dellarticolo 18, sostituire le parole con permesso umanitario con le seguenti: con permesso per impossibilita temporanea di rimpatrio o con permesso umanitari.

 

Motivazione: Il riferimento al "permesso umanitario" e insufficiente. Viene ampliato conformemente con quanto stabilito dallart. 13 del testo in esame.

 

 

Art. 20

 

- Dopo larticolo 20, inserire il seguente:

Art. 20-bis (Diritti dello straniero nei cui confronti sia stato adottato un provvedimento di impossibilita temporanea di rimpatrio)

1. Lo straniero nei cui confronti sia stato adottato un provvedimento di impossibilita temporanea di rimpatrio gode degli stessi diritti previsti per il titolare di permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

 

Motivazione: Occorre prevedere esplicitamente i diritti assegnati al titolare di permesso rilasciato per impossibilita temporanea di rimpatrio.