(Sergio Briguglio 13/6/2004)

 

PROPOSTE DI EMENDAMENTI RELATIVI ALLA PROPOSTA DI LEGGE SULLÕASILO, A.C. 1238-A

 

Art. 5

 

- Al comma 2 dellÕarticolo 5, sopprimere le parole Òdi nazionalitaÕ italianaÓ.

 

Motivazione: Non ha senso escludere dalla previsione i vettori di diversa nazionalitaÕ.

 

- Al comma 3 dellÕarticolo 5, le parole Òescluse le forme dialettaliÓ sono soppresse.

 

Motivazione: Non eÕ ammissibile penalizzare lo straniero per ragioni linguistiche.

 

- Al comma 3 dellÕarticolo 5, le parole Òo, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo o araboÓ sono soppresse.

 

- Al comma 3 dellÕarticolo 5, le parole Òove possibileÓ sono sostituite dalle parole Òove necessarioÓ.

 

- Al comma 3 dellÕarticolo 5, le parole Òo, se non disponibile, di persona a conoscenza delle lingue indicate nel precedente periodoÓ sono soppresse.

 

Motivazione: Se deve essere compilato un "modulario", il richiedente deve poter fruire, all'occorrenza, dell'aiuto di persona che si esprima in lingua a lui comprensibile. Che la persona si sappia esprimere in una lingua assai diffusa e' del tutto irrilevante. Idem per la questione delle comunicazioni su diritti, facolta' e svolgimento della procedura. L'interprete dovra' comunque essere garantito per l'audizione: lo cerchino anche per la fase di verbalizzazione della domanda.

 

 

Art. 7

 

- Al comma 1 dellÕarticolo 7, sopprimere le lettere b) e c).

 

Motivazione: Le due condizioni individuate sono inammissibilmente vaghe. Vanno soppresse.

 

- Al comma 2, lettera a), dellÕarticolo 7, sostituire le parole Òo subito dopo, o, comunque, in condizione irregolareÓ con le seguenti: Òo subito dopo o, comunque, in condizione irregolareÓ.

 

Motivazione: Si chiarisce che non si daÕ luogo a trattenimento (neÕ, quindi, a procedura semplificata) nel caso di straniero che si presenti spontaneamente allÕautoritaÕ competente (senza, cioeÕ, che sia stato ÒfermatoÓ) per richiedere asilo.

 

 

Art. 8

 

- Al comma 2 dellÕarticolo 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: ÒIn caso di richiedente trattenuto presso un centro di identificazione o di permanenza temporanea ed assistenza il questore daÕ le disposizioni necessarie percheÕ lo straniero possa presentarsi davanti alla Commissione territoriale.Ó

 

Motivazione: Occorre prevedere, per lo straniero trattenuto, lÕeffettiva possibilitaÕ di presentarsi davanti alla Commissione territoriale per la formalizzazione dellÕistanza.

 

 

Art. 9

 

- Al comma 1, lettera a), dellÕarticolo 9, sostituire le parole Òcommi 1 e 2Ó con le seguenti: Òcomma 2Ó.

 

Motivazione: Non ha senso lÕapplicazione della procedura semplificata nel caso di trattenimento facoltativo, per il quale non puoÕ sussistere alcuna presunzione di mala fede.

 

- Al comma 2 dellÕarticolo 9, sostituire le parole ÒLÕallontanamento non autorizzatoÓ con le seguenti: ÒLÕallontanamento ingiustificato e non autorizzatoÓ.

 

Motivazione: Occorre chiarire che l'allontanamento non autorizzato equivale a rinuncia alla domanda solo in assenza di giustificato motivo (non, per esempio, se salta la corsa dell'autobus per rientrare nel Centro di identificazione...).

 

 

Art. 10

 

- Al comma 3 dellÕarticolo 10, dopo le parole Òcondizioni emotive e psicologiche del richiedenteÓ, inserire le seguenti: Òa condizione che la Commissione territoriale adotti una decisione di riconoscimento del diritto dÕasiloÓ.

 

Motivazione: Occorre chiarire che l'audizione puo' essere interrotta o esclusa solo se la decisione sulla domanda e' positiva.

 

 

Art. 11

 

- Al comma 1, lettera b), dellÕarticolo 11, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Ò, e non debba essere adottato un provvedimento di impossibilitaÕ temporanea di rimpatrio di cui allÕarticolo 13Ó

 

- Al comma 1, lettera c), dellÕarticolo 11, inserire, prima delle parole: Òdi cui allÕarticolo 13Ó, le seguenti: Òqualora non sia possibile riconoscere il diritto dÕasilo ma ricorrano le condizioniÓ

 

Motivazione: Si chiarisce che il rigetto viene adottato solo ove non debba essere adottato, invece, il provvedimento di impossibilitaÕ temporanea di rimpatrio.

 

- Al comma 2 dellÕarticolo 11, sostituire le parole ÒeÕ inoltre rigettataÓ con le seguenti: ÒpuoÕ essere inoltre rigettataÓ.

 

Motivazione: Si chiarisce che la sussistenza di una delle condizioni previste al comma 2 non rappresenta automaticamente motivo di rigetto.

 

- Al comma 2, lettera b), dellÕarticolo 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo: ÒNella decisione di rigetto della domanda deve essere comunque valutata la disponibilitaÕ di detto Stato a riaccogliere il richiedente per esaminarne la richiesta di asilo, noncheÕ lÕeventuale esistenza di ragioni che giustifichino lÕadozione di un provvedimento di impossibilitaÕ temporanea di rimpatrio.Ó

 

Motivazione: Il fatto che il richiedente avrebbe potuto chiedere asilo in altro Stato eÕ irrilevante se, al momento della presentazione della domanda di asilo, tale Stato non eÕ piuÕ disposto a farsi carico dellÕesame della domanda. Inoltre, la presentazione della domanda in Italia potrebbe trovare giustificazione nellÕesistenza di un regime di impossibilitaÕ temporanea di rimpatrio, generalmente non previsto negli altri ordinamenti.

 

- Al comma 2, lettera f), dellÕarticolo 11, sopprimere le parole Òe per reati in materia di immigrazione illegale previsti dal testo unico,e successive modificazioni,Ó.

 

- Al comma 2, lettera f), dellÕarticolo 11, sopprimere le parole da Òovvero quando lo stesso richiedente appartengaÓ fino a Òsuccessive modificazioniÓ.

 

Motivazione: Alcuni reati sono ridicoli (quelli sull'immigrazione). Cosi' pure e' ridicolo che l'asilo possa essere negato perche' la persona rientra nelle categorie cui possono essere adottate misure di prevenzione (es.: il tifoso della Roma che ha fatto interrompere Roma-Lazio).

 

- Al comma 2 dellÕarticolo 11, sopprimere la lettera g). Corrispondentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma: Ò2-bis. Nella decisione di rigetto della domanda per uno dei motivi di cui alle lettere d), e) e f) del comma 2, devono essere ponderate lÕattuale pericolositaÕ del richiedente asilo e la gravitaÕ delle persecuzioni nelle quali potrebbe incorrere in caso di respingimento ovvero lÕesistenza di ragioni che giustifichino lÕadozione di un provvedimento di impossibilitaÕ temporanea di rimpatrio.

 

Motivazione: le condizioni di cui alla lettera g) sono gia' menzionate alla lettera f). La lettera g) va quindi soppressa. Occorre peroÕ salvare la clausola di salvaguardia sul bilanciamento dei pericoli, estendendola a tutti gli altri motivi di esclusione legati a pericolosita' del richiedente.

 

- Al comma 4 dellÕarticolo 11, la parola ÒimmediatamenteÓ eÕ sostituita dalla seguente: ÒsuccessivamenteÓ.

 

Motivazione: Si evita il rischio che la questura avvii la procedura per lÕeventuale allontanamento prima che il richiedente abbia ricevuto notizia del rigetto della domanda.

 

- Al comma 6 dellÕarticolo 11, le parole Òla decisione eÕ comunicata alla competente questura che provvedeÓ sono sostituite dalle seguenti: Òla questura provvedeÓ.

 

Motivazione: La comunicazione della decisione della Commissione alla questura eÕ giaÕ prevista dal comma 4.

 

- Al comma 8 dellÕarticolo 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo: ÒLa stessa disposizione si applica nel caso in cui il richiedente asilo non possa fruire delle misure di assistenza di cui allÕarticolo 18.Ó

 

Motivazione: I sei mesi per accedere al lavoro non sono una buona misura, in se'. L'accesso deve essere consentito non appena il richiedente non fruisca piu' di assistenza pubblica.

 

 

Art. 12

 

- Al comma 1 dellÕarticolo 12, sostituire le parole ÒLa decisione di rigetto, adottata a seguito della procedura semplificata di cui allÕ articolo 9, comma 2, eÕ immediatamente comunicata al questore cheÓ con le seguenti: ÒRicevuta comunicazione della decisione di rigetto, adottata a seguito della procedura semplificata di cui allÕ articolo 9, comma 2, il questoreÓ.

 

Motivazione: La comunicazione al questore eÕ giaÕ disciplinata dallÕart. 11, co. 4.

 

- Al comma 1, lettera a), dellÕarticolo 12, sostituire la parola ÒospitatoÓ con la seguente: ÒtrattenutoÓ.

 

Motivazione: Si chiarisce che si tratta di trattenimento, soggetto alle garanzie previste per le limitazioni della libertaÕ personale.

 

- Al comma 1, lettera b), dellÕarticolo 12, aggiungere, in fine, il seguente periodo: ÒIn attesa della convalida, il richiedente asilo rimane ospitato nel centro di permanenza temporanea e assistenza.Ó

 

Motivazione: Occorre chiarire (perche' il testo e' ambiguo) che l'allontanamento non puo' aver luogo prima della convalida, come esplicitamente previsto nel caso di cui alla lettera a). E' evidente che se viene recepito il suggerimento relativo all'effetto sospensivo generalizzato del ricorso, questa osservazione e' inutile. Ma la si puo' proporre "in via subordinata".

 

- Al comma 1, lettera b), dellÕarticolo 12, aggiungere, in fine, il seguente periodo: ÒNel caso in cui il richiedente abbia presentato domanda di asilo presentandosi spontaneamente allÕautoritaÕ competente non si applicano le disposizioni di cui allÕarticolo 13, commi 13 e 14, del testo unico.Ó

 

Motivazione: L'espulsione del trattenuto facoltativamente e dell'irregolare che si sia presentato spontaneamente e' assurda. Si dovrebbe procedere al solo allontanamento, senza sanzione di divieto di reingresso (sempre in via subordinata, rispetto a quanto proposto sull'applicabilita' della procedura semplificata).

 

- Al comma 3 dellÕarticolo 12, sostituire le parole: ÒAvverso il provvedimentoÓ con le seguenti: ÒAvverso i provvedimentiÓ.

 

Motivazione: Si tratta di due distinti provvedimenti (lettere a e b).

 

- Al comma 4 dellÕarticolo 12, aggiungere, in fine, il seguente periodo: ÒAl richiedente asilo eÕ concesso un permesso di soggiorno temporaneo per richiesta di asilo, valido fino al termine della procedura ordinaria.Ó

 

Motivazione: Occorre chiarire che il richiedente e' rimesso in liberta' e che gli viene rilasciato il permesso per richiesta asilo.

 

 

Art. 14

 

- Al comma 1 dellÕarticolo 14, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Òcon un permesso di soggiorno per richiesta di asiloÓ.

 

Motivazione: Si chiarisce che, nelle more della decisione del ricorso, il richiedente mantiene la titolaritaÕ di un permesso di soggiorno per richiesta di asilo.

 

- Al comma 3 dellÕarticolo 14, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Ò, salvo che il richiedente possegga i requisiti per soggiornare ad altro titoloÓ.

 

Motivazione: Occorre chiarire che non si procede all'intimazione qualora lo straniero abbia i requisiti per soggiornare ad altro titolo.

 

- Al comma 5 dellÕarticolo 14, inserire, in fine, i seguenti periodi: ÒIn caso di presentazione dellÕistanza di sospensione, lÕallontanamento eÕ comunque sospeso fino a che il presidente della Corte dÕappello non si sia pronunciato sullÕistanza. Se lÕistanza eÕ accolta, la validitaÕ del permesso di soggiorno per richiesta di asilo eÕ prolungata fino alla decisione sullÕappello.Ó

 

Motivazione: Occorre chiarire che l'allontanamento e' sospeso fino a che il giudice non si sia pronunciato sulla richiesta di sospensione, e che, in caso di accoglimento di tale richiesta, lo straniero mantiene la titolaritaÕ di un permesso di soggiorno per richiesta di asilo.

 

 

Art. 16

 

- Al comma 1 dellÕarticolo 16, dopo le parole Òpermanenza del diritto di asilo,Ó, inserire le seguenti: Òovvero qualora la Commissione, alla data di scadenza del permesso di soggiorno, non si sia ancora pronunciata,Ó.

 

Motivazione: Occorre disciplinare il silenzio-assenso della Commissione centrale sulla permanenza dello status. In mancanza, la questura non rinnovera' il permesso e il rifugiato entrera' in un limbo.

 

 

Art. 17

 

- Al comma 2 dellÕarticolo 17, inserire, dopo le parole Òarticolo 1Ó, le seguenti: Ò, sezione FÓ.

 

Motivazione: EÕ bene specificare che si tratta delle condizioni di esclusione di cui alla sezione F.

 

- Al comma 3 dellÕarticolo 17, le parole Òo qualora lÕinteressato vi abbia espressamente rinunciatoÓ sono soppresse. Corrispondentemente, le parole ÒIl permesso di soggiorno eÕ altresiÕ revocato qualora sia divenuta definitiva lÕestinzione del diritto di asilo: in tale casoÓ sono sostituite dalle seguenti: ÒIl permesso di soggiorno eÕ altresiÕ revocato qualora lÕinteressato vi abbia espressamente rinunciato o sia divenuta definitiva lÕestinzione del diritto di asilo: in tali casiÓ.

 

Motivazione: Occorre stabilire che si procede a intimazione (senza espulsione) anche nel caso di rinuncia all'asilo.

 

- Al comma 3 dellÕarticolo 17, sostituire le parole Òquindici giorniÓ con le seguenti: Òtrenta giorniÓ.

 

Motivazione: EÕ necessario prevedere che i termini stabiliti con l'intimazione scadano solo successivamente a quelli fissati per la presentazione del ricorso (un mese, in base al comma 5).

 

- Al comma 4 dellÕarticolo 17, dopo le parole Òestinzione del diritto di asiloÓ, inserire le seguenti: Ò, ovvero dellÕespressa rinuncia al diritto dÕasilo da parte dellÕinteressato,Ó

 

Motivazione: Occorre prevedere la possibilita' di chiedere permesso di soggiorno o carta di soggiorno, in presenza dei requisiti, anche in caso di rinuncia all'asilo.

 

- Al comma 6 dellÕarticolo 17, inserire, dopo le parole Òle disposizioni dettate dall Õarticolo 14Ó, le seguenti: Òincluse quelle relative allÕappelloÓ.

 

Motivazione: EÕ utile chiarire che si estendono a questo caso anche le disposizioni di cui all'art. 14 sull'appello.

 

- Al comma 6 dellÕarticolo 17, sostituire il secondo periodo con il seguente: ÒIl ricorrente mantiene la titolaritaÕ del permesso di soggiorno di cui eÕ in possesso fincheÕ eÕ autorizzato a permanere nel territorio dello Stato.Ó

 

Motivazione: L'art. 14, nella formulazione attuale, non menziona il rilascio di un permesso di soggiorno. Conviene prevedere, per semplicitaÕ e per evitare una retrocessione riguardo a facoltaÕ e diritti, il mantenimento del permesso di cui lo straniero eÕ in possesso al momento della presentazione del ricorso.

 

 

Art. 18

 

- Al comma 4 dellÕarticolo 18, sostituire le parole Òdel rifugiato e dello straniero con permesso umanitario di cui allÕarticolo 18 del testo unicoÓ con le seguenti: Òdel rifugiato e dello straniero con permesso per impossibilitaÕ temporanea di rimpatrio o con permesso umanitario di cui allÕarticolo 5, comma 6, del testo unicoÓ.

 

Motivazione: Il riferimento all'art. 18 T.U. e' privo di senso. Viene corretto conformemente con quanto stabilito dallÕart. 13 del testo in esame e dallÕart. 2, co. 8, DL 195/2002.

 

- Al comma 5 dellÕarticolo 18, sostituire le parole Òcon permesso umanitarioÓ con le seguenti: Òcon permesso per impossibilitaÕ temporanea di rimpatrio o con permesso umanitariÓ.

 

Motivazione: Il riferimento al "permesso umanitario" eÕ insufficiente. Viene ampliato conformemente con quanto stabilito dallÕart. 13 del testo in esame.

 

 

Art. 20

 

- Dopo lÕarticolo 20, inserire il seguente:

ÒArt. 20-bis (Diritti dello straniero nei cui confronti sia stato adottato un provvedimento di impossibilitaÕ temporanea di rimpatrio)

1. Lo straniero nei cui confronti sia stato adottato un provvedimento di impossibilitaÕ temporanea di rimpatrio gode degli stessi diritti previsti per il titolare di permesso di soggiorno per motivi di lavoro.Ó

 

Motivazione: Occorre prevedere esplicitamente i diritti assegnati al titolare di permesso rilasciato per impossibilitaÕ temporanea di rimpatrio.