(Sergio
Briguglio 13/6/2004)
PROPOSTE DI EMENDAMENTI RELATIVI
ALLA PROPOSTA DI LEGGE SULLÕASILO, A.C. 1238-A
- Al comma 2 dellÕarticolo 5, sopprimere le parole
Òdi nazionalitaÕ italianaÓ.
Motivazione: Non ha senso escludere dalla previsione i vettori
di diversa nazionalitaÕ.
- Al comma 3 dellÕarticolo 5, le parole Òescluse
le forme dialettaliÓ sono soppresse.
Motivazione: Non eÕ ammissibile penalizzare lo straniero per
ragioni linguistiche.
- Al comma 3 dellÕarticolo 5, le parole Òo, in
mancanza, in inglese, francese, spagnolo o araboÓ sono soppresse.
- Al comma 3 dellÕarticolo 5,
le parole Òove possibileÓ sono sostituite dalle parole Òove necessarioÓ.
- Al comma 3 dellÕarticolo 5, le parole Òo, se non
disponibile, di persona a conoscenza delle lingue indicate nel precedente
periodoÓ sono soppresse.
Motivazione: Se deve essere compilato un
"modulario", il richiedente deve poter fruire, all'occorrenza,
dell'aiuto di persona che si esprima in lingua a lui comprensibile. Che la
persona si sappia esprimere in una lingua assai diffusa e' del tutto
irrilevante. Idem per la questione delle comunicazioni su diritti, facolta' e
svolgimento della procedura. L'interprete dovra' comunque essere garantito per
l'audizione: lo cerchino anche per la fase di verbalizzazione della domanda.
- Al comma 1 dellÕarticolo 7, sopprimere le
lettere b) e c).
Motivazione: Le due condizioni individuate sono
inammissibilmente vaghe. Vanno soppresse.
- Al comma 2, lettera a), dellÕarticolo 7, sostituire le parole Òo subito dopo, o, comunque, in condizione irregolareÓ con le seguenti: Òo subito dopo o, comunque, in condizione irregolareÓ.
Motivazione: Si chiarisce che non si daÕ luogo a
trattenimento (neÕ, quindi, a procedura semplificata) nel caso di straniero che
si presenti spontaneamente allÕautoritaÕ competente (senza, cioeÕ, che sia
stato ÒfermatoÓ) per richiedere asilo.
- Al comma 2 dellÕarticolo 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: ÒIn caso di richiedente trattenuto presso un centro di identificazione o di permanenza temporanea ed assistenza il questore daÕ le disposizioni necessarie percheÕ lo straniero possa presentarsi davanti alla Commissione territoriale.Ó
Motivazione: Occorre prevedere, per lo straniero trattenuto,
lÕeffettiva possibilitaÕ di presentarsi davanti alla Commissione territoriale
per la formalizzazione dellÕistanza.
- Al comma 1, lettera a), dellÕarticolo 9, sostituire le parole Òcommi 1 e 2Ó con le seguenti: Òcomma 2Ó.
Motivazione: Non ha senso lÕapplicazione della procedura
semplificata nel caso di trattenimento facoltativo, per il quale non puoÕ
sussistere alcuna presunzione di mala fede.
- Al comma 2 dellÕarticolo 9, sostituire le parole ÒLÕallontanamento non autorizzatoÓ con le seguenti: ÒLÕallontanamento ingiustificato e non autorizzatoÓ.
Motivazione: Occorre chiarire che l'allontanamento non
autorizzato equivale a rinuncia alla domanda solo in assenza di giustificato
motivo (non, per esempio, se salta la corsa dell'autobus per rientrare nel
Centro di identificazione...).
- Al comma 3 dellÕarticolo 10, dopo le parole Òcondizioni emotive e psicologiche del richiedenteÓ, inserire le seguenti: Òa condizione che la Commissione territoriale adotti una decisione di riconoscimento del diritto dÕasiloÓ.
Motivazione: Occorre chiarire che l'audizione puo' essere
interrotta o esclusa solo se la decisione sulla domanda e' positiva.
- Al comma 1, lettera b), dellÕarticolo 11,
aggiungere, in fine, le seguenti parole: Ò, e non debba essere adottato un
provvedimento di impossibilitaÕ temporanea di rimpatrio di cui allÕarticolo 13Ó
- Al comma 1, lettera c), dellÕarticolo 11,
inserire, prima delle parole: Òdi cui allÕarticolo 13Ó, le seguenti: Òqualora
non sia possibile riconoscere il diritto dÕasilo ma ricorrano le condizioniÓ
Motivazione: Si chiarisce che il rigetto viene adottato solo
ove non debba essere adottato, invece, il provvedimento di impossibilitaÕ
temporanea di rimpatrio.
- Al comma 2 dellÕarticolo 11, sostituire le parole ÒeÕ
inoltre rigettataÓ con le seguenti: ÒpuoÕ essere inoltre rigettataÓ.
Motivazione: Si chiarisce che la sussistenza di una delle condizioni previste al comma 2 non rappresenta automaticamente motivo di rigetto.
- Al comma 2, lettera b), dellÕarticolo 11,
aggiungere, in fine, il seguente periodo: ÒNella decisione di rigetto della
domanda deve essere comunque valutata la disponibilitaÕ di detto Stato a
riaccogliere il richiedente per esaminarne la richiesta di asilo, noncheÕ
lÕeventuale esistenza di ragioni che giustifichino lÕadozione di un
provvedimento di impossibilitaÕ temporanea di rimpatrio.Ó
Motivazione: Il fatto che il richiedente avrebbe potuto
chiedere asilo in altro Stato eÕ irrilevante se, al momento della presentazione
della domanda di asilo, tale Stato non eÕ piuÕ disposto a farsi carico
dellÕesame della domanda. Inoltre, la presentazione della domanda in Italia
potrebbe trovare giustificazione nellÕesistenza di un regime di impossibilitaÕ
temporanea di rimpatrio, generalmente non previsto negli altri ordinamenti.
- Al comma 2, lettera f), dellÕarticolo 11,
sopprimere le parole Òe per reati in materia di immigrazione illegale previsti
dal testo unico,e successive modificazioni,Ó.
- Al comma 2, lettera f), dellÕarticolo 11,
sopprimere le parole da Òovvero quando lo stesso richiedente appartengaÓ fino a
Òsuccessive modificazioniÓ.
Motivazione: Alcuni reati sono ridicoli (quelli
sull'immigrazione). Cosi' pure e' ridicolo che l'asilo possa essere negato
perche' la persona rientra nelle categorie cui possono essere adottate misure
di prevenzione (es.: il tifoso della Roma che ha fatto interrompere
Roma-Lazio).
- Al comma 2 dellÕarticolo 11, sopprimere la
lettera g). Corrispondentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:
Ò2-bis. Nella decisione di rigetto della domanda per uno dei motivi di cui alle
lettere d), e) e f) del comma 2, devono essere ponderate lÕattuale
pericolositaÕ del richiedente asilo e la gravitaÕ delle persecuzioni nelle
quali potrebbe incorrere in caso di respingimento ovvero lÕesistenza di ragioni
che giustifichino lÕadozione di un provvedimento di impossibilitaÕ temporanea
di rimpatrio.
Motivazione: le condizioni di cui alla lettera g) sono gia'
menzionate alla lettera f). La lettera g) va quindi soppressa. Occorre peroÕ
salvare la clausola di salvaguardia sul bilanciamento dei pericoli,
estendendola a tutti gli altri motivi di esclusione legati a pericolosita' del
richiedente.
- Al comma 4 dellÕarticolo 11, la parola ÒimmediatamenteÓ
eÕ sostituita dalla seguente: ÒsuccessivamenteÓ.
Motivazione: Si evita il rischio che la questura avvii la
procedura per lÕeventuale allontanamento prima che il richiedente abbia
ricevuto notizia del rigetto della domanda.
- Al comma 6 dellÕarticolo 11, le parole Òla decisione eÕ
comunicata alla competente questura che provvedeÓ sono sostituite dalle
seguenti: Òla questura provvedeÓ.
Motivazione: La comunicazione della decisione della
Commissione alla questura eÕ giaÕ prevista dal comma 4.
- Al comma 8 dellÕarticolo 11, aggiungere, in fine, il
seguente periodo: ÒLa stessa disposizione si applica nel caso in cui il
richiedente asilo non possa fruire delle misure di assistenza di cui
allÕarticolo 18.Ó
Motivazione: I sei mesi per accedere al lavoro non sono una
buona misura, in se'. L'accesso deve essere consentito non appena il
richiedente non fruisca piu' di assistenza pubblica.
- Al comma 1 dellÕarticolo 12, sostituire le
parole ÒLa decisione di rigetto, adottata a seguito della procedura
semplificata di cui allÕ articolo 9, comma 2, eÕ immediatamente comunicata al
questore cheÓ con le seguenti: ÒRicevuta comunicazione della decisione di
rigetto, adottata a seguito della procedura semplificata di cui allÕ articolo
9, comma 2, il questoreÓ.
Motivazione: La comunicazione al questore eÕ giaÕ disciplinata dallÕart. 11, co. 4.
- Al comma 1, lettera a),
dellÕarticolo 12, sostituire la parola ÒospitatoÓ con la seguente:
ÒtrattenutoÓ.
Motivazione: Si chiarisce che si tratta di trattenimento, soggetto alle garanzie previste per le limitazioni della libertaÕ personale.
- Al comma 1, lettera b),
dellÕarticolo 12, aggiungere, in fine, il seguente periodo: ÒIn attesa della
convalida, il richiedente asilo rimane ospitato nel centro di permanenza
temporanea e assistenza.Ó
Motivazione: Occorre chiarire (perche' il testo e' ambiguo)
che l'allontanamento non puo' aver luogo prima della convalida, come
esplicitamente previsto nel caso di cui alla lettera a). E' evidente che se
viene recepito il suggerimento relativo all'effetto sospensivo generalizzato del
ricorso, questa osservazione e' inutile. Ma la si puo' proporre "in via
subordinata".
- Al comma 1, lettera b),
dellÕarticolo 12, aggiungere, in fine, il seguente periodo: ÒNel caso in cui il
richiedente abbia presentato domanda di asilo presentandosi spontaneamente
allÕautoritaÕ competente non si applicano le disposizioni di cui allÕarticolo
13, commi 13 e 14, del testo unico.Ó
Motivazione: L'espulsione del trattenuto facoltativamente e
dell'irregolare che si sia presentato spontaneamente e' assurda. Si dovrebbe
procedere al solo allontanamento, senza sanzione di divieto di reingresso
(sempre in via subordinata, rispetto a quanto proposto sull'applicabilita'
della procedura semplificata).
- Al comma 3 dellÕarticolo 12, sostituire le
parole: ÒAvverso il provvedimentoÓ con le seguenti: ÒAvverso i provvedimentiÓ.
Motivazione: Si tratta di due distinti provvedimenti
(lettere a e b).
- Al comma 4 dellÕarticolo 12, aggiungere, in
fine, il seguente periodo: ÒAl richiedente asilo eÕ concesso un permesso di soggiorno
temporaneo per richiesta di asilo, valido fino al termine della procedura
ordinaria.Ó
Motivazione: Occorre chiarire che il richiedente e' rimesso
in liberta' e che gli viene rilasciato il permesso per richiesta asilo.
- Al comma 1 dellÕarticolo 14, aggiungere, in fine, le
seguenti parole: Òcon un permesso di soggiorno per richiesta di asiloÓ.
Motivazione: Si chiarisce che, nelle more della decisione
del ricorso, il richiedente mantiene la titolaritaÕ di un permesso di soggiorno
per richiesta di asilo.
- Al comma 3 dellÕarticolo 14, aggiungere, in fine, le
seguenti parole: Ò, salvo che il richiedente possegga i requisiti per
soggiornare ad altro titoloÓ.
Motivazione: Occorre chiarire che non si procede
all'intimazione qualora lo straniero abbia i requisiti per soggiornare ad altro
titolo.
- Al comma 5 dellÕarticolo 14, inserire, in fine, i
seguenti periodi: ÒIn caso di presentazione dellÕistanza di sospensione,
lÕallontanamento eÕ comunque sospeso fino a che il presidente della Corte dÕappello
non si sia pronunciato sullÕistanza. Se lÕistanza eÕ accolta, la validitaÕ del
permesso di soggiorno per richiesta di asilo eÕ prolungata fino alla decisione
sullÕappello.Ó
Motivazione: Occorre chiarire che l'allontanamento e'
sospeso fino a che il giudice non si sia pronunciato sulla richiesta di
sospensione, e che, in caso di accoglimento di tale richiesta, lo straniero
mantiene la titolaritaÕ di un permesso di soggiorno per richiesta di asilo.
- Al comma 1 dellÕarticolo 16, dopo le parole Òpermanenza
del diritto di asilo,Ó, inserire le seguenti: Òovvero qualora la Commissione,
alla data di scadenza del permesso di soggiorno, non si sia ancora
pronunciata,Ó.
Motivazione:
Occorre disciplinare il
silenzio-assenso della Commissione centrale sulla permanenza dello status. In
mancanza, la questura non rinnovera' il permesso e il rifugiato entrera' in un
limbo.
- Al comma 2 dellÕarticolo 17, inserire, dopo le parole
Òarticolo 1Ó, le seguenti: Ò, sezione FÓ.
Motivazione:
EÕ bene specificare che si tratta
delle condizioni di esclusione di cui alla sezione F.
- Al comma 3 dellÕarticolo 17, le parole Òo
qualora lÕinteressato vi abbia espressamente rinunciatoÓ sono soppresse.
Corrispondentemente, le parole ÒIl permesso di soggiorno eÕ altresiÕ revocato
qualora sia divenuta definitiva lÕestinzione del diritto di asilo: in tale
casoÓ sono sostituite dalle seguenti: ÒIl permesso di soggiorno eÕ altresiÕ
revocato qualora lÕinteressato vi abbia espressamente rinunciato o sia divenuta
definitiva lÕestinzione del diritto di asilo: in tali casiÓ.
Motivazione: Occorre stabilire che si procede a intimazione
(senza espulsione) anche nel caso di rinuncia all'asilo.
- Al comma 3 dellÕarticolo 17, sostituire le parole
Òquindici giorniÓ con le seguenti: Òtrenta giorniÓ.
Motivazione: EÕ necessario prevedere che i termini stabiliti
con l'intimazione scadano solo successivamente a quelli fissati per la
presentazione del ricorso (un mese, in base al comma 5).
- Al comma 4 dellÕarticolo 17,
dopo le parole Òestinzione del diritto di asiloÓ, inserire le seguenti: Ò,
ovvero dellÕespressa rinuncia al diritto dÕasilo da parte dellÕinteressato,Ó
Motivazione: Occorre prevedere la possibilita' di chiedere
permesso di soggiorno o carta di soggiorno, in presenza dei requisiti, anche in
caso di rinuncia all'asilo.
- Al comma 6 dellÕarticolo 17, inserire, dopo le
parole Òle disposizioni dettate dall Õarticolo 14Ó, le seguenti: Òincluse
quelle relative allÕappelloÓ.
Motivazione: EÕ utile chiarire che si estendono a questo caso
anche le disposizioni di cui all'art. 14 sull'appello.
- Al comma 6 dellÕarticolo 17, sostituire il secondo
periodo con il seguente: ÒIl ricorrente mantiene la titolaritaÕ del permesso di
soggiorno di cui eÕ in possesso fincheÕ eÕ autorizzato a permanere nel
territorio dello Stato.Ó
Motivazione: L'art. 14, nella formulazione attuale, non
menziona il rilascio di un permesso di soggiorno. Conviene prevedere, per
semplicitaÕ e per evitare una retrocessione riguardo a facoltaÕ e diritti, il
mantenimento del permesso di cui lo straniero eÕ in possesso al momento della
presentazione del ricorso.
- Al comma 4 dellÕarticolo 18, sostituire le
parole Òdel rifugiato e dello straniero con permesso umanitario di cui
allÕarticolo 18 del testo unicoÓ con le seguenti: Òdel rifugiato e dello
straniero con permesso per impossibilitaÕ temporanea di rimpatrio o con
permesso umanitario di cui allÕarticolo 5, comma 6, del testo unicoÓ.
Motivazione: Il riferimento all'art. 18 T.U. e' privo di
senso. Viene corretto conformemente con quanto stabilito dallÕart. 13 del testo
in esame e dallÕart. 2, co. 8, DL 195/2002.
- Al comma 5 dellÕarticolo 18, sostituire le
parole Òcon permesso umanitarioÓ con le seguenti: Òcon permesso per
impossibilitaÕ temporanea di rimpatrio o con permesso umanitariÓ.
Motivazione: Il riferimento al "permesso
umanitario" eÕ insufficiente. Viene ampliato conformemente con quanto
stabilito dallÕart. 13 del testo in esame.
- Dopo lÕarticolo 20, inserire il seguente:
ÒArt. 20-bis (Diritti dello straniero nei cui
confronti sia stato adottato un provvedimento di impossibilitaÕ temporanea di
rimpatrio)
1. Lo straniero nei cui confronti sia stato
adottato un provvedimento di impossibilitaÕ temporanea di rimpatrio gode degli
stessi diritti previsti per il titolare di permesso di soggiorno per motivi di
lavoro.Ó
Motivazione: Occorre prevedere esplicitamente i diritti
assegnati al titolare di permesso rilasciato per impossibilitaÕ temporanea di
rimpatrio.