Prot.n. (SPA/04/11423)

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LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

  

 Premesso che:

-       lart. 10, comma 3 della Costituzione  afferma che lo straniero al quale sia impedito nel suo paese leffettivo esercizio delle libert democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto dasilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge;

 

-       l'art. 18 della Carta Europea dei Diritti Fondamentali approvata dal Parlamento dell'Unione Europea il 14 novembre 2000 e proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000, afferma che "il diritto di asilo garantito nel rispetto delle norme stabilite dalla Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e dal Protocollo del 31 gennaio 1967 relativi allo status dei rifugiati e a norma del trattato che istituisce la Comunit Europea";

 

-       la Legge  n.189 del 30 luglio 2002 Modifiche alla normativa in materia di immigrazione e di asilo negli art. 31 e 32 si concentra sulle procedure di identificazione ed eventuale riconoscimento dello status per i richiedenti asilo, procedure che attengono alla competenza statale, e istituisce  un Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati incentrato sui servizi prestati dagli enti locali, un Servizio centrale di informazione, promozione, consulenza e monitoraggio (affidato allANCI) ed un Fondo Nazionale per le politiche e i servizi dellasilo a cui vengono ricondotte anche le assegnazioni annuali del Fondo Europeo dei Rifugiati;

 

-       lo stato italiano tuttora privo di una legge organica in materia di asilo;

    

 

 

     Considerato che:

-       in Emilia-Romagna, negli ultimi anni, a livello locale sono state realizzate numerose esperienze di accoglienza per richiedenti asilo e rifugiati, sia nell'ambito del Piano Nazionale Asilo sia all'interno delle politiche di integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati promosse dalla Regione Emilia-Romagna in collaborazione con Comuni e Province;

 

-       pur in mancanza di un'organica legislazione nazionale necessario programmare adeguate politiche di accoglienza per i cittadini stranieri con diritto d'asilo e di protezione;

 

-       quindi necessario consolidare ed estendere  la rete di strutture ed interventi finora positivamente realizzate;

 

Dato atto che:

-       nel corso del 2003 si sviluppato un confronto con i referenti delle amministrazioni locali dell'Emilia-Romagna, con parti sociali e con altri soggetti impegnati in progetti di accoglienza a livello locale;

-       da questo confronto scaturita la proposta di un protocollo regionale in materia di diritto d'asilo;

Considerato che, successivamente all'approvazione da parte della Giunta Regionale, la proposta di protocollo verr inviata per l'adesione  inizialmente all'A.N.C.I. nazionale, all'A.N.C.I. dell'Emilia-Romagna, all'U.P.I. dell'Emilia-Romagna e successivamente a tutti i soggetti, istituzionali e non, che ne condividono i contenuti e si impegnano per la loro realizzazione;

Vista la Legge Regionale 24 marzo 2004, n. 5 "Norme per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati. Modifiche alle leggi regionali 21 febbraio 1990, n. 14 e 12 marzo 2003, n. 2", che, all'art. 2, include tra i destinatari di tale provvedimento anche i rifugiati ed i richiedenti asilo;

Ritenuto pertanto opportuno approvare lallegata proposta di protocollo;

    Dato atto ai sensi del comma 4 dell'art. 37 della L.RR. 43/01 e della deliberazione di Giunta regionale n. 447/03, esecutiva ai sensi di legge del parere favorevole espresso dal Direttore Generale Sanit e Politiche Sociali Dott. Franco Rossi in merito alla regolarit amministrativa della presente deliberazione;

Su proposta dell'Assessore alle Politiche Sociali. Immigrazione. Progetto giovani. Cooperazione Internazionale, Gianluca Borghi;

 

 a voti unanimi e palesi

D e l i b e r a

a)     di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, la proposta di Protocollo d'intesa in materia di richiedenti asilo e rifugiati tra Regione Emilia-Romagna ed enti locali, allegata al presente provvedimento di cui  forma parte integrante e sostanziale;

b)     di autorizzare lAssessore regionale alle Politiche Sociali. Immigrazione. Progetto giovani. Cooperazione Internazionale alla sottoscrizione del suddetto Protocollo d'Intesa con gli organismi associativi degli enti locali (A.N.C.I. ed U.P.I.);

c)     di stabilire che con successivi atti del Dirigente del  Servizio regionale competente saranno recepite le eventuali adesioni al Protocollo da parte dei singoli Enti Locali, delle parti sociali, del terzo settore e di altri soggetti che condividono i contenuti di tale documento;

d)     di pubblicare integralmente la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

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             ALLEGATO N. 1

 

 

 

Proposta di Protocollo dintesa in materia di richiedenti asilo e rifugiati

 

 

LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA e gli ENTI LOCALI:

 

Premesso che:

 

Secondo la Convenzione sullo status di rifugiato delle Nazioni Unite di Ginevra ( 1951), vincolante per gli Stati che lhanno ratificata e per lItalia resa esecutiva dalla Legge 722 del 1954, rifugiato chiunque a causa del timore fondato di essere perseguitato in ragione della razza, della religione, della nazionalit, dellappartenenza ad un particolare gruppo sociale o dellopinione politica, si trova al di fuori del paese di cui cittadino e non pu o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di quel paese.

 

Lart. 10, comma 3 della Costituzione  afferma che lo straniero al quale sia impedito nel suo paese leffettivo esercizio delle libert democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto dasilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.

 

La Carta Europea dei Diritti Fondamentali approvata dal Parlamento dell'Unione Europea il 14 novembre 2000 e proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000, all' art 18 afferma che "il diritto di asilo garantito nel rispetto delle norme stabilite dalla Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e dal Protocollo del 31 gennaio 1967 relativi allo status dei rifugiati e a norma del trattato che istituisce la Comunit Europea";

 

Il riconoscimento del diritto di asilo trova fondamento oltre che nella Convenzione di Ginevra del 1951, nella Convenzione di Dublino del 1990, sulla determinazione della competenza dello Stato per lesame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri della Comunit europea, ed stata resa esecutiva in Italia dalla Legge n.523 del 1992. Il rifugiato in base a tali convenzioni deve godere dei diritti civili analoghi a quelli dei cittadini del Paese ospitante.

 

Richiedente asilo quindi la persona che ha lasciato il suo paese di origine per sfuggire alla violazione di uno o pi diritti fondamentali delluomo (incluse le persecuzioni per motivi di genere o di orientamento sessuale), rifugiandosi in un altro paese dove attende che la sua domanda di asilo venga esaminata.

 

Alla fine del 2001, i rifugiati nel mondo erano complessivamente poco pi di 12 milioni, dei quali 2,2 milioni in Europa, soprattutto in Germania ( 900.000), Paesi Bassi, Regno Unito, Svezia e Francia ( circa 150.000 ciascuno).

 

In Italia la presenza dei rifugiati e dei richiedenti asilo storicamente modesta seppure in lieve crescita: alla fine del 2002 i rifugiati erano quasi 10.000, esclusi i minori, i rifugiati riconosciuti prima del 1990 e le persone con status di protezione umanitaria. Le domande di asilo presentate nel 2003 sono circa 18.000.

 

LItalia   lunico tra gli Stati dellUnione Europea a non aver ancora adottato una legge organica in materia di asilo, sebbene tale diritto sia inserito tra i principi fondamentali della nostra Costituzione come un diritto soggettivo perfetto (art.10 comma 3 ).

 

 

Considerato:

 

-       che i richiedenti asilo sono figure giuridicamente diverse dagli immigrati stranieri che arrivano in Italia per motivi di lavoro, studio e ricongiungimento familiare: ci che distingue gli immigrati dai rifugiati che questi ultimi fuggono dal loro paese e non possono farvi ritorno se non a rischio della propria incolumit personale o della perdita della libert e dei diritti fondamentali;

-       che dal momento della presentazione della richiesta dasilo alla decisione finale da parte della competente Commissione,  il richiedente asilo vive in una sorta di limbo giuridico nel quale non ha diritto ad un progetto di accoglienza, non pu svolgere un lavoro ed ha un accesso spesso difficoltoso alla formazione;

-       tale situazione ha creato oggettive difficolt che hanno portato in questi anni a far ricadere lonere degli interventi di accoglienza essenzialmente sugli Enti Locali e sulle organizzazioni del privato sociale  e della solidariet;

 

Dato inoltre atto che:

 

-       la Legge  n.189 del 30 luglio 2002 Modifiche alla normativa in materia di immigrazione e di asilo negli art. 31 e 32 si concentra sulle procedure di identificazione ed eventuale riconoscimento dello status per i richiedenti asilo, procedure che attengono alla competenza statale, e istituisce  un Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati incentrato sui servizi prestati dagli enti locali, un Servizio centrale di informazione, promozione, consulenza e monitoraggio (affidato allANCI) ed un Fondo Nazionale per le politiche e i servizi dellasilo cui vengono ricondotte anche le assegnazioni annuali del Fondo Europeo dei Rifugiati;

-       la medesima legge 189/2002  dispone i casi di trattenimento  dei richiedenti asilo presso appositi Centri di Identificazione e prevede listituzione di Commissioni territoriali per il riconoscimento dello status di rifugiato;

-       nel  2001 si avviato un primo sistema nazionale di accoglienza denominato Programma Nazionale Asilo (PNA), del quale in Emilia-Romagna  attualmente fanno parte i Comuni di Parma, Modena, Forl e Ravenna;

-       nel corso del 2002 le risorse statali finalizzate al proseguimento delle suindicate esperienze di accoglienza hanno subito una sensibile diminuzione (parzialmente riequilibrata nel 2003), tale per cui, in assenza di una organica normativa nazionale di riferimento, la Regione Emilia-Romagna ha inteso tutelare le esperienze di accoglienza inserendole nellambito della programmazione delle politiche di integrazione sociale dei cittadini stranieri;

-       che gli interventi facenti parte del P.N.A. e quelli avviati allinterno dei Piani Provinciali per limmigrazione  costituiscono una positiva sperimentazione da consolidare ed estendere;

-       la Legge Regionale 24 marzo 2004, n. 5 "Norme per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati. Modifiche alle leggi regionali 21 febbraio 1990, n. 14 e 12 marzo 2003, n. 2", che, all'art. 2 include tra i destinatari di tale provvedimento anche i rifugiati ed i richiedenti asilo.

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Tutto ci premesso le Parti sottoscrivono e convengono quanto segue:

 

Il protocollo dintesa nel testo seguente, indirizzato ad assicurare un sistema di accoglienza integrato regionale rivolto ai richiedenti asilo, ai rifugiati ed ai titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari presenti territorio regionale.

Lintesa impegna la Regione a realizzare provvedimenti amministrativi e legislativi conseguenti, e  si attua mediante azioni concertate ed integrate indirizzate allinserimento socio lavorativo di rifugiati, richiedenti asilo e titolari di permesso per motivi umanitari.

Le tematiche ed i settori dintervento del Protocollo sono i seguenti:

 

 

  1. Attuazione della legislazione nazionale
  2. Accoglienza ed integrazione sociale
  3. Osservazione del fenomeno
  4. Informazione, tutela legale e formazione degli operatori
  5. Azioni di sensibilizzazione
  6. Cooperazione decentrata  e progetti europei
  7. Legislazione regionale

 

 

1. ATTUAZIONE DELLA LEGISLAZIONE NAZIONALE

 

Relativamente allistituzione delle  Commissioni Territoriali e dei Centri di Identificazione in attuazione della L. 189/2002 ,  le Parti concordano nel ritenere le questioni in oggetto materia da affrontare collegialmente da parte del sistema regionale daccoglienza.

Nello specifico si osserva  quanto segue.

 

COMMISSIONI TERRITORIALI

 

Le parti concordano nellavviare un confronto, allargato alle Amministrazioni delle altre Regioni comprese nel territorio di competenza della Commissione, per lindividuazione del rappresentante degli enti locali nella Commissione stessa e per monitorare loperato delle Commissioni Territoriali e degli altri organi dello Stato coinvolti nelle procedure di concessione dello status di rifugiato;

 

CENTRI DI IDENTIFICAZIONE

 

Premesso che si ritiene che la misura del trattenimento non debba divenire norma generalizzata, si auspica che i Centri di Identificazione:

-       siano almeno conformi alle norme minime di accoglienza indicate nelle Direttive dellU.E.;

-       siano accessibili al Sistema Nazionale di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati e siano aperti a forme di collaborazione in accordo tra Prefetture, Enti Locali e soggetti attivi nella tutela dei richiedenti asilo e rifugiati.

 

 

2. ACCOGLIENZA ED INTEGRAZIONE SOCIALE

 

Per interventi di accoglienza si intende il vitto, lalloggio e laccesso ai servizi erogati sul territorio.

Parte essenziale dellaccoglienza e dell'integrazione sociale sono lorientamento e la garanzia di accesso ai servizi fin dal momento di avvio della procedura di riconoscimento dello status di rifugiato, con particolare riguardo agli interventi ed alle attivit sanitarie previste dai livelli essenziali di assistenza e dalle norme nazionali e regionali, ai corsi di alfabetizzazione, all'inserimento scolastico per i minori, all'istruzione, alla formazione professionale ed all'inserimento lavorativo.

Uno specifico e rilevante impegno dovr essere riservato agli interventi ed alla tutela per i minori non accompagnati richiedenti asilo, per le persone vittime di tortura e/o di altre forme di violenza, per le donne sole e per gli anziani.

Lobiettivo la costruzione, a partire dallesperienza del PNA, di un Sistema regionale di accoglienza ossia di una rete di cui fanno parte Regione, Aziende Sanitarie Locali, Province, Comuni, organizzazioni ed associazioni.

Il Sistema basato sul rispetto e sul miglioramento degli standard minimi di accoglienza indicati nelle Direttive dellU.E., con particolare riguardo alla Direttiva 2003/9/CE del Consiglio dell'U.E. del 27/1/2003.

Per una migliore integrazione sociale, gli interventi di accoglienza abitativa dovranno essere diffusi nel territorio regionale e non unicamente concentrati nei comuni capoluogo.

 
 
3. OSSERVAZIONE DEL FENOMENO

 

Si concorda sulla necessit di sistematizzare un monitoraggio di natura quali-quantitativa sulla presenza sul territorio regionale di richiedenti asilo, rifugiati e titolari di permessi umanitari , nonch degli interventi a loro diretti.

In questo senso, lAnci, alla quale la L. 189/2002 affida a livello nazionale il Servizio di informazione, promozione, consulenza, monitoraggio e supporto tecnico agli Enti Locali, si raccorda con lOsservatorio regionale sul fenomeno migratorio di cui all'art.3, comma 4 della L.R. 5/2004 e con gli Osservatori Provinciali dellimmigrazione al fine di definire annualmente un report regionale statistico di monitoraggio e analoghi report provinciali a cura delle Amministrazioni provinciali.

 

Lattivit di osservazione, sia a livello locale che regionale non si limiter ad una rilevazione statistica, ma sar integrata da una verifica circa le modalit effettive con cui si esercita il diritto di asilo in Emilia-Romagna, acquisendo ogni elemento utile per intervenire e superare situazioni problematiche o negative. Per questi motivi losservazione ed il monitoraggio saranno collegate e funzionali anche allattivit di tutela legale.

 

Ci si articoler nelle seguenti azioni:

-       raccolta di casi, segnalazioni ed informazioni con particolare riferimento alla fase di richiesta dasilo e di prima concessione del permesso di soggiorno;

-       monitoraggio della situazione interna ai Centri di Identificazione e delloperato delle Commissioni Territoriali e degli altri organi dello stato coinvolti nelle procedure di concessione dello status di rifugiato;

-       monitoraggio della fase successiva allottenimento dello status, relativamente alleffettiva integrazione sociale del rifugiato o del titolare di permesso di protezione per motivi umanitari.

 

 

4. INFORMAZIONE, TUTELA LEGALE E FORMAZIONE DEGLI        OPERATORI

 

Le parti si impegnano, anche attraverso i Centri e le azioni contro la discriminazione previsti dal D.Lgs 286/98 e dall'art. 9 della L.R. 5/2004,  ad assicurare ai richiedenti asilo e rifugiati una adeguata informazione sui propri diritti e doveri rispetto alle condizioni di accoglienza, con particolare attenzione alle esigenze di assistenza legale, assistenza sanitaria, cura dei minori e corsi di lingua italiana, nonch alla indicazione dei servizi presenti in ciascun ambito provinciale.

 

Regione, Province e Comuni si impegnano ad organizzare ed offrire, insieme alle associazioni del terzo settore, reti di informazione, consulenza e tutela legale per richiedenti asilo e rifugiati, sia nella fase di presentazione dellistanza che in quelle successive.

Ci dovr avvenire individuando in ogni ambito provinciale almeno un soggetto di riferimento per tali azioni di tutela.

 

Per la realizzazione degli interventi fondamentale accrescere e rafforzare le competenze degli operatori delle Amministrazioni pubbliche (compreso il personale di Questure e Prefetture) e del terzo settore che nel territorio regionale, a vario titolo per tipo di funzioni e servizi resi, svolgono un ruolo chiave nel processo di accoglienza ed integrazione dei richiedenti asilo e rifugiati.

 

Le Parti si impegnano quindi a definire moduli formativi e di aggiornamento, anche avvalendosi della esperienza di Enti ed Associazioni che storicamente hanno seguito il fenomeno, sulla normativa vigente nazionale e comunitaria, sulle problematiche specifiche dei richiedenti asilo e dei loro paesi di origine, sulla rete dei servizi pubblici e del privato sociale attivi nel territorio.

 

 

 

5. AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE

 

Molte persone in Italia non conoscono  correttamente la realt dei richiedenti asilo e dei rifugiati.

Per tale ragione, le Parti intendono definire e sostenere una serie di interventi informativi per sensibilizzare i cittadini e le cittadine sui temi del diritto dasilo: convegni, spettacoli teatrali, iniziative nelle scuole, rassegne cinematografiche, iniziative culturali, inserti negli organi di informazione, aggiornamenti con gli operatori dellinformazione ed altre forme divulgative e di approfondimento sono indispensabili per fornire una rappresentazione non distorta del rifugiato.

 

Particolare attenzione va inoltre dedicata alla documentazione ed alla diffusione delle conoscenze sulle esperienze realizzate nel territorio regionale, in modo da favorire il riconoscimento e lintegrazione dei rifugiati nelle comunit locali.

In questo senso, altres opportuno valorizzare la data del 20 giugno, Giornata mondiale del Rifugiato, quale ambito di forte richiamo dellopinione pubblica sui temi ad essa connessi, attraverso una serie di interventi nelle citt della nostra regione.

 

 

 

 

6. COOPERAZIONE DECENTRATA E PROGETTI EUROPEI

 

E opportuno avviare, se e dove  possibile, esperienze  di cooperazione decentrata con i paesi dorigine dei rifugiati, con particolare riguardo ai rapporti con Amministrazioni locali, O.N.G. e soggetti associativi di tutela dei diritti umani.

Ci rappresenta un parziale intervento sulle cause di fuga ed intende favorire un futuro rientro del rifugiato nel paese di provenienza, una volta superati i rischi di persecuzione.

Va inoltre favorita la partecipazione dei rifugiati ad iniziative di formazione professionale utili nella prospettiva di un futuro rimpatrio volontario.

 

Poich le politiche per lasilo assumono sempre pi una dimensione sovranazionale ed europea,  le iniziative per i rifugiati ed i richiedenti asilo in Emilia-Romagna dovranno cercare e favorire il raccordo con le reti internazionali per il diritto dasilo e con le esperienze progettuali esistenti o programmate a livello di U.E.

 

 

7. LEGISLAZIONE REGIONALE

 

La Regione Emilia - Romagna ha inserito i richiedenti asilo ed i  rifugiati tra i destinatari degli interventi previsti dalla  nuova legge regionale 24 marzo 2004, n. 5 "Norme per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati. Modifiche alle leggi regionali 21 febbraio 1990, n. 14 e 12 marzo 2003, n. 2", al fine di assicurare una serie di diritti sociali fondamentali: il diritto all'istruzione, alla formazione professionale, allapprendimento linguistico, all'assistenza sanitaria ed il diritto al lavoro, secondo le linee di indirizzo dell'Unione Europea sul tema dellasilo.

 

Le parti concordano sulla necessit di includere i rifugiati ed i richiedenti asilo tra i beneficiari degli interventi e della programmazione sociale a livello comunale, provinciale e regionale (Piani di Zona, Programmi Provinciali per l'integrazione dei cittadini stranieri, Programma Regionale Triennale), anche tramite la proposta di specifiche progettualit. 

 

Le Parti concordano altres sulla opportunit di mantenere una apposita linea di intervento volta a sostenere politiche di integrazione a favore dei richiedenti asilo e dei rifugiati nellambito della programmazione regionale degli interventi sulla integrazione sociale degli immigrati, ed in particolare a sostenere i progetti rientranti nel sistema di accoglienza nazionale degli enti locali.

 

 

 

Impegni delle Parti firmatarie per il monitoraggio e la valutazione

della realizzazione dellintesa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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