Sentenza  07472/04

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati :

 

Dott.          Giovanni        LOSAVIO                  - Presidente

Dott.          Aldo                CECCHERINI           - Consigliere

Dott.          Fabrizio         FORTE                        - Consigliere

Dott.          Francesco A.   GENOVESE                -  Cons. Rel.

Dott.          Luigi                MACIOCE                - Consigliere

 

Ha pronunciato la seguente :

 

SENTENZA

 

Sul ricorso proposto da :

--- selettivamente domiciliato in Roma, via Vittoria Colonna, 40, presso lÕavv. Ambra Giovene con gli avv.ti Ernesto Pecora e Paolo Oddi del Foro di Milano che lo rappresentano e difendono giusta procura speciale in calce al ricorso

-       Ricorrente-

 

Contro

 

Prefetto di Milano                                                                                                                Ð Intimato-

 

Avverso il decreto del Tribunale di Milano n.678 cron. Del 24.02.2003.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12.02.2004 dal relatore Cons.Luigi Macioce il P.M. in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. Pietro Abbritti che ha concluso per il rigetto del ricorso .

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

 

In data 14.09.2002 era proposta dichiarazione di emersione (art. 1 D.L. 195/2002 conv. in L.222/2002) nellÕinteresse del cittadino del Marocco ---- e con successiva nota del 3.02.2003 gli interessati (datore di lavoro e lavoratore) erano convocati per il 21.03.2003 innanzi lÕUfficio Territoriale del Governo per la stipula del contratto di soggiorno e il rilascio del permesso al lavoratore. Comparso alla data fissata presso lÕindicato sportello Polifunzionale, ---- veniva quindi accompagnato in Questura ove riceveva notifica di contestuale decreto di espulsione e della misura di trattenimento presso il CPTA di Milano. Convalidata la misura coercitiva, lo ---- proponeva opposizione al decreto espulsivo deducendo la violazione dellÕart. 2, c.2 della L.222/02, non essendo stato adottato alcun rituale provvedimento di reiezione della domanda di regolarizzazione . LÕadito Giudice, con decreto 24.02.2003, convalidato il trattenimento, rigettava il ricorso affermando : che dalle norme non si ricavava alcun obbligo della P.A. di comunicare al richiedente la sanatoria gli atti di accertamento ostativi; che lÕatto conclusivo era quello di convocazione per la stipula del contratto di soggiorno ; che nella specie la relazione di servizio 21.03.2003 evidenziava lÕesistenza di motivi ostativi con la conseguenza per la quale doveva ritenersi conclusa la procedura e possibile lÕadozione nella misura espulsiva.

Per la cassazione di tale decreto lo --- ha proposto articolato ricorso il 10.04.2003 al quale lÕintimato Prefetto non ha opposto difese.

 

MOTIVI DELLA DECISIONE

 

 Il ricorrente --- si duole del fatto che la misura espulsiva sia stata adottata a suo carico nella pendenza della procedura di emersione e quindi in violazione del disposto dellÕart.2 c.1 del D.L. 195/02 conv . in L.222/02(che fa divieto di adottare lÕespulsione fino alla conclusione della procedura di cui allÕart. 1, salva ipotesi, nel suo caso non ricorrente, del pericolo per la sicurezza dello Stato).

Nel mentre il Giudice del merito ha ritenuto che la conclusione negativa de qua si possa ritener avverata  per facta concludentia, ad avviso del ricorrente Ð che denunzia violazione anche degli artt.13 c.7 T.U. , 12 DPR 394/99, 1 e 2  L.241/90 Ð logica e civiltaÕ giuridica, oltre che il rispetto delle menzionate norme, impongono di ritenere conclusa detta procedura le sole volte in cui al richiedente sia comunicato, con atto scritto e ad esternazione formale ( la traduzione di cui allÕart.2 c.6 del D. leg. 286/98), lÕesito  negativo della stessa, con la conseguenza per la quale in difetto di tal comunicazione neÕ la procedura puoÕ ritenersi conclusa neÕ il Prefetto puoÕ riassumere lÕesercizio del suo potere espulsivo.

La censura Ð pertinente  e persuasivamente argomentata Ð merita piena condivisione, ed il decreto impugnato Ð che eÕ incorso in denunziati errori di diritto Ð deve essere cassato.

Che il richiedente la legalizzazione ai sensi dellÕart.1 c.1 e 2  della L. 222/02 abbia il diritto di ottenere la comunicazione scritta  - dallÕUfficio destinatario della richiesta Ð dellÕesito  negativo della procedura (tal comunicazione costituendo il suo atto ÒconclusivoÓ ai sensi e per gli effetti dellÕart. 2 c.1 e che sia errato ipotizzare che sussistano equipollenti verbali o scritti (come ritenuto  dal Tribunale di Milano con riguardo alla informazione acquisita dal ---- allÕatto di ricevere notifica  a mani proprie della espulsione  31.03.2003) eÕ dato indiscutibile alla luce de :

  1. la stessa previsione di una convocazione scritta per gli adempimenti  successivi, in caso di esito positivo (art.1 c.5 L.cit.) e la stessa espressione letterale di cui alla norma che occupa (fino alla data di conclusione della procedura), tali da far ritenere impensabile la compatibilitaÕ con le norme di una comunicazione verbale;
  2. la previsione generale di cui agli artt. 2 e 3 della L.241/90 (che nel  caso dellÕatto di esternazione dellÕesito negativo della procedura de qua  non puoÕ che applicarsi, non sussistendo ragioni di urgenza o di ordine pubblico che vi facciano ostacolo);
  3. la previsione di cui allÕart. 2. c. 6 D.Leg. 286/98 che, imponendo lÕobbligo di traduzione, presuppone la forma scritta dellÕatto destinato allo straniero;
  4. la sostanziale natura di atto di diniego del permesso di soggiorno che assume il rifiuto di procedere alla legalizzazione del rapporto di lavoro, un atto sottooposto al sindacato del Giudice Amministrativo ai sensi dellÕart. 6 c. 10 del D. Leg. 286/98 e, come tale, necessariamente fornito di sintetica motivazione in fatto ed in diritto.

 

Cassato il decreto e nessuna valutazione residuando alla cognizione del giudice del rinvio, ben puoÕ questa Corte provvedere alla decisione del merito ai sensi dellÕart. 384 c.p.c.

Pertanto, in accoglimento del ricorso dello straniero ----, si puoÕ provvedere ad annullare lÕespulsione 21.03.2003 percheÕ adottata in violazione del divieto di cui allÕart. 2 c.1 citato.

 

Si provvede in dispositivo alla determinazione delle spese per il giudizio di merito e per quello di legittimitaÕ.

 

 

 

P.Q.M.

 

La Corte di Cassazione

 

accoglie il ricorso e cassa il decreto impugnato ; decidendo nel merito ai sensi dellÕart. 384 c.p.c. , accoglie lÕopposizione di ---- ed annulla il decreto di espulsione in data 21.03.2003; condanna  lÕintimato Prefetto di Milano a corrispondere al ricorrente le spese del giudizio che determina per la fase di merito in euro 550,00 (di cui 50, 00 per esborsi, 200,00 per diritti e 30,00 per onorari) ed in euro 2000,00, per il giudizio di legittimitaÕ (comprensivi di euro 100,00 per esborsi).

CosiÕ deciso in Roma il 12.02.2004.

 

Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2004.