Ric. n. 1434/04                                                                     Sent.n. 1905/04

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza sezione, costituito da:

         Umberto Zuballi                       Presidente

         Mauro Springolo                      Consigliere, relatore

         Angelo  Gabbricci                    Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

in forma semplificata ex art. 26, comma quarto, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, come sostituito dallĠarticolo 9, comma primo, della legge 21 luglio 2000 n. 205

         sul ricorso n. 1434/04 proposto da SAIDI MHAMED, rappresentati e difesi dagli avv.ti Andrea Frank e Massimo Malipiero, con domicilio presso la Segreteria del T.A.R., ai sensi dell'art. 35 R.D. 26.6.1924 n. 1054;

CONTRO

LĠAmministrazione dellĠInterno in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dallĠAvvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria ex lege, nella sua sede di Venezia, Piazza S. Marco n. 63;

per l'annullamento

 del provvedimento del Prefetto di Padova prot. n. 3982/Area Gab. emesso il 12.2.2004 con il quale  stata respinta lĠistanza di legalizzazione del rapporto di lavoro presentata dal sig. Salmaso Giorgio con il cittadino straniero Saidi Mhamed.

Visto il ricorso, notificato il 5.5.2004 e depositato  presso la Segreteria il 25.5.2004 con i relativi allegati;

Visto lĠatto di costituzione in giudizio dellĠAmministrazione dellĠInterno depositato il 4.6.2004;

Visti gli atti della causa;

Uditi alla camera di consiglio del 4 giugno 2004 (relatore il consigliere Springolo), lĠavv.to Ferrero in sostituzione di Malipiero per il ricorrente e lĠavv.to dello Stato Bonora per lĠAmministrazione dellĠInterno;

 Rilevata, ai sensi dellĠarticolo 26 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, come integrato dallĠarticolo 9 della legge 21 luglio 2000 n. 205, la completezza del contradditorio processuale e ritenuto di poter decidere la causa con sentenza in forma semplificata;

sentite sul  punto le  parti costituite;

richiamato quanto esposto dalle parti nel ricorso e nei loro scritti difensivi;

F A T T O

Il ricorrente considera illegittimo il diniego di regolarizzazione di un cittadino straniero emesso sulla base di una segnalazione di espulsione in altro Paese, per insufficienza della motivazione.

D I R I T T O

Il presente ricorso merita accoglimento per la fondatezza della censura di difetto di motivazione.

Invero, il provvedimento impugnato si limita a indicare - quale causa ostativa alla regolarizzazione - una segnalazione in base ad accordi o convenzioni internazionali; orbene risulta necessario indicare almeno il Paese in cui  avvenuta lĠespulsione e la sua data, anche per consentire allo straniero di attivarsi per ottenerne ove possibile la revoca.

Quanto fin qui esposto appare sufficiente per accogliere il ricorso e annullare il provvedimento impugnato, anche se le spese di giudizio si possono compensare.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Sezione terza, definitivamente pronunziando sul ricorso in premessa, respinta ogni contraria istanza ed eccezione,

lo accoglie,

come da motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dallĠAutoritˆ amministrativa.

Cos“ deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 4 giugno 2004.

Il Presidente                                                             lĠEstensore

 

Il Segretario

 

 

SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA

ilÉ É É É É nÉ. É É

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Direttore della Terza Sezione